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Document 22006D0112(01)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2006, del 22 settembre 2006 , che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 333 del 30.11.2006, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/112(2)/oj

    30.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 333/30


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 112/2006

    del 22 settembre 2006

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2006 del 7 luglio 2006 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/30/CE della Commissione, del 13 marzo 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171) (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo la Direttiva 2006/34/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, che modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/252/CE della Commissione, del 27 marzo 2006, recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (6).

    (7)

    Occorre integrare nella direttiva 2006/37/CE della Commissione, del 30 marzo 2006 , che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze (7),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2006/9/CE, 2006/30/CE, 2006/33/CE, 2006/34/CE, 2006/37/CE e della decisione 2006/252/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (8) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 289 del 19.10.2006, pag. 10.

    (2)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 75 del 14.3.2006, pag. 7.

    (4)  GU L 82 del 21.3.2006, pag. 10.

    (5)  GU L 83 del 22.3.2006, pag. 14.

    (6)  GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48

    (7)  GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32

    (8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

    1.

    Ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 L 0030: Direttiva 2006/30/CE della Commissione del 13 marzo 2006 (GU L 75 del 14.3.2006, pag. 7).»

    2.

    Al punto 46b (Direttiva 95/45/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 L 0033: Direttiva 2006/33/CE della Commissione, del 20 marzo 2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 10).»

    3.

    Al punto 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32006 L 0009: Direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 24),

    32006 L 0030: Direttiva 2006/30/CE della Commissione, del 13 marzo 2006 (GU L 75 del 14.3.2006, pag. 7).»

    4.

    Al punto 54v (Decisione 1999/217/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 D 0252: Decisione 2006/252/CE della Commissione, del 27 marzo 2006 (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).»

    5.

    Al punto 54zi (Direttiva 2001/15/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 L 0034: Direttiva 2006/34/CE della Commissione, del 21 marzo 2006 (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 14).»

    6.

    Al punto 45zzi (Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    32006 L 0037: Direttiva 2006/37/CE della Commissione, del 30 marzo 2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 32).»


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