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Document 32006R1308

    Regolamento (CE) n. 1308/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006 , che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    GU L 238 del 1.9.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1308/oj

    1.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 238/34


    REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 31 agosto 2006

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (2)

    Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

    (3)

    Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

    (4)

    La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

    (5)

    La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

    (6)

    L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    1001 10 00 9200

    EUR/t

    1001 10 00 9400

    A00

    EUR/t

    0

    1001 90 91 9000

    EUR/t

    1001 90 99 9000

    A00

    EUR/t

    0

    1002 00 00 9000

    A00

    EUR/t

    0

    1003 00 10 9000

    EUR/t

    1003 00 90 9000

    A00

    EUR/t

    0

    1004 00 00 9200

    EUR/t

    1004 00 00 9400

    A00

    EUR/t

    0

    1005 10 90 9000

    EUR/t

    1005 90 00 9000

    A00

    EUR/t

    0

    1007 00 90 9000

    EUR/t

    1008 20 00 9000

    EUR/t

    1101 00 11 9000

    EUR/t

    1101 00 15 9100

    C01

    EUR/t

    0

    1101 00 15 9130

    C01

    EUR/t

    0

    1101 00 15 9150

    C01

    EUR/t

    0

    1101 00 15 9170

    C01

    EUR/t

    0

    1101 00 15 9180

    C01

    EUR/t

    0

    1101 00 15 9190

    EUR/t

    1101 00 90 9000

    EUR/t

    1102 10 00 9500

    A00

    EUR/t

    0

    1102 10 00 9700

    A00

    EUR/t

    0

    1102 10 00 9900

    EUR/t

    1103 11 10 9200

    A00

    EUR/t

    0

    1103 11 10 9400

    A00

    EUR/t

    0

    1103 11 10 9900

    EUR/t

    1103 11 90 9200

    A00

    EUR/t

    0

    1103 11 90 9800

    EUR/t

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    C01

    :

    Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


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