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Document 32006R1227

    Regolamento (CE) n. 1227/2006 della Commissione, del 14 agosto 2006 , recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    GU L 222 del 15.8.2006, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1227/oj

    15.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 222/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2006

    recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Cipro ha aderito alla Comunità con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004.

    (2)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (2), approvato con la decisione 2003/917/CE del Consiglio (3), prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari di Israele con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    (3)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4), approvato con la decisione 2003/914/CE del Consiglio (5), prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari del Marocco con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    (4)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (6), approvato con la decisione 2005/4/CE del Consiglio (7), prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    (5)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (8), approvato con la decisione 2006/67/CE del Consiglio (9), prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Giordania con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    (6)

    Le modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza previste dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (10) e le altre misure di gestione connesse non sono più necessarie.

    (7)

    Il regolamento (CEE) n. 700/88 deve essere pertanto abrogato.

    (8)

    La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 700/88 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

    (2)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 67.

    (3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

    (4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 119.

    (5)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

    (6)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 6.

    (7)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

    (8)  GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.

    (9)  GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1.

    (10)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


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