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Document 32005D0886
2005/886/EC: Commission Decision of 9 December 2005 releasing Cyprus and Malta from the obligation to apply Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed (notified under document number C(2005) 4756) (Text with EEA relevance)
2005/886/CE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2005 , che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [notificata con il numero C(2005) 4756] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/886/CE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2005 , che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [notificata con il numero C(2005) 4756] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 326 del 13.12.2005, p. 39–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 667–667
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogato da 32010D0680 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2005
che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
[notificata con il numero C(2005) 4756]
(I testi in lingua greca e maltese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/886/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), in particolare l’articolo 30 bis,
viste le domande presentate da Cipro e da Malta,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/54/CE introduce disposizioni per la commercializzazione delle sementi di barbabietole. La direttiva stabilisce anche che, a certe condizioni, gli Stati membri possano essere esentati in tutto o in parte dall’obbligo di applicare la direttiva stessa. |
(2) |
Le sementi di barbabietole di norma non sono riprodotte o commercializzate a Cipro e a Malta. Inoltre, la coltivazione della barbabietola ha un’importanza economica minima nei due paesi. |
(3) |
Finché permangono tali condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero essere esentati dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui alla direttiva 2002/54/CE al materiale in questione. |
(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Cipro e Malta sono esentati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell’articolo 20.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).