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Document 32005D0886

    2005/886/CE: Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2005 , che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [notificata con il numero C(2005) 4756] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 13.12.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 667–667 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogato da 32010D0680 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/886/oj

    13.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/39


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2005

    che esenta Cipro e Malta dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

    [notificata con il numero C(2005) 4756]

    (I testi in lingua greca e maltese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/886/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), in particolare l’articolo 30 bis,

    viste le domande presentate da Cipro e da Malta,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/54/CE introduce disposizioni per la commercializzazione delle sementi di barbabietole. La direttiva stabilisce anche che, a certe condizioni, gli Stati membri possano essere esentati in tutto o in parte dall’obbligo di applicare la direttiva stessa.

    (2)

    Le sementi di barbabietole di norma non sono riprodotte o commercializzate a Cipro e a Malta. Inoltre, la coltivazione della barbabietola ha un’importanza economica minima nei due paesi.

    (3)

    Finché permangono tali condizioni, gli Stati membri interessati dovrebbero essere esentati dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui alla direttiva 2002/54/CE al materiale in questione.

    (4)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Cipro e Malta sono esentati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell’articolo 20.

    Articolo 2

    La Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


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