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Document 32004R1826
Commission Regulation (EC) No 1826/2004 of 21 October 2004 amending Regulation (EEC) No 2921/90 as regards the amount of the aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
Regolamento (CE) n. 1826/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
Regolamento (CE) n. 1826/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
GU L 321 del 22.10.2004, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1826/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 15, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l’importo dell’aiuto. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2921/90. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «3,30 euro» è sostituito dall’importo «2,70 euro».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2004 (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 3)