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Documento 32004D0325

    2004/325/CE: Decisione n. 193, del 29 ottobre 2003, relativa al trattamento delle domande di pensione (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

    GU L 104 del 8.4.2004, pagg. 123–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/325/oj

    32003D0193(01)

    2004/325/CE: Decisione n. 193, del 29 ottobre 2003, relativa al trattamento delle domande di pensione (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

    Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0123 - 0124


    Decisione n. 193

    del 29 ottobre 2003

    relativa al trattamento delle domande di pensione

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

    (2004/325/CE)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

    visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), in base al quale spetta alla commissione amministrativa trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,

    visto l'articolo 81, lettera c), dello stesso regolamento, in base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale,

    visti gli articoli 35-39 e 41-43 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71(2), contenenti disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande di pensione,

    considerando quanto segue:

    (1) Le domande di pensione vanno trattate speditamente senza inutili ritardi, nell'interesse dei richiedenti. È responsabilità della commissione amministrativa avviare tutte le azioni necessarie per accelerare il trattamento delle domande di pensione.

    (2) Con la decisione n. 182 del 13 dicembre 2000, la Commissione amministrativa ha istituito un quadro comune per la raccolta di dati sulla liquidazione delle domande di pensione.

    (3) In questo contesto, la Commissione amministrativa ha avviato un dibattito tra gli Stati membri per esaminare l'uso di buone prassi intese a ridurre i tempi di trattamento delle domande di pensione.

    (4) Tale dibattito ha permesso di individuare vari ostacoli al trattamento rapido delle domande di pensione, nonché alcune misure, previste in una decisione della commissione amministrativa, che potranno essere applicate per eliminare tali ostacoli.

    (5) L'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che si deve procedere alla liquidazione di una domanda di pensione nel rispetto di tutte le legislazioni a cui il lavoratore dipendente o autonomo è stato soggetto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 49 del regolamento.

    (6) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 574/72, le domande di pensione d'invalidità, di reversibilità o di anzianità devono essere presentate nella forma stabilita dalla legislazione dello Stato membro designato come istituzione che effettua l'istruttoria.

    (7) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 l'istituzione che effettua l'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante uno speciale modulo, le domande di prestazioni, affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tali istituzioni.

    (8) Il trattamento di una domanda di pensione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1408/71 richiede che le istituzioni in causa dispongano delle informazioni pertinenti e che i moduli di domanda nazionali degli Stati membri abbiano un formato corrispondente a tali requisiti,

    DECIDE QUANTO SEGUE:

    1. Gli Stati membri includono, nei rispettivi moduli nazionali per la domanda di pensione o in un documento allegato rubriche specifiche che consentano ai candidati di indicare i periodi di attività e/o di residenza in un altro Stato membro e di fornire precisazioni sull'istituzione a cui erano iscritti in tale Stato (denominazione e codice, indirizzo, numero di immatricolazione).

    2. Le istituzioni che ricevono questi moduli devono controllare che le rubriche siano compilate positivamente o negativamente. Se il candidato ha tralasciato di fornire un'indicazione in una delle rubriche, dev'essere interrogato nuovamente su questo punto e informato dell'importanza di indicare chiaramente tali periodi.

    3. I moduli della serie 200 sono completati dalle istituzioni e, per quanto possibile, devono essere compilati in automatico, in modo che il personale incaricato possa completarli direttamente su schermo dal proprio pc, in base ai propri piani nazionali, indifferentemente dalla disponibilità o meno di un sistema computerizzato di trattamento dei dati da inviare e dal successivo scambio automatizzato di informazioni tra le istituzioni interessate.

    4. Per favorire il trattamento simultaneo delle domande di pensione e accelerare i tempi di liquidazione, l'istituzione d'istruttoria deve compilare e inviare al più presto i moduli di domanda (E 202, E 203 o E 204) alle altre istituzioni interessate, anche se la carriera assicurativa del candidato nello Stato membro dell'istituzione d'istruttoria non è ancora stata ricostruita oppure lo è stata solo parzialmente o provvisoriamente.

    In quest'ultimo caso, l'istituzione che effettua l'istruttoria può differire l'invio del modulo E 205 (e/o del modulo E 206 se del caso) fino alla ricostruzione definitiva e completa della carriera, oppure inviare un modulo E 205 provvisorio e successivamente un E 205 definitivo, una volta conclusa la ricostruzione della carriera dell'interessato. Accordi fra gli organismi di collegamento e le istituzioni, a seconda della situazione nazionale, possono stabilire quale delle due procedure sarà scelta di comune accordo. In alternativa, accordi tra gli organismi di collegamento o le istituzioni, a seconda della situazione nazionale, possono stabilire di inoltrare i moduli E 202, E 203, E 204 ed E 207 oltre al modulo E 205 nella sua versione finale, entro un periodo di tempo definito.

    In ogni caso, il modulo di domanda di pensione (E 202, E 203 o E 204) deve sempre essere accompagnato dal modulo E 207, i cui dati consentono all'istituzione destinataria di iniziare rapidamente la ricostruzione della carriera assicurativa del candidato nello Stato membro dell'istituzione.

    5. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il Presidente della commissione amministrativa

    Giuseppe Miccio

    (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

    (2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

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