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Document 32003D0905
2003/905/EC: Commission Decision of 19 December 2003 amending Decision 2002/862/EC laying down specific conditions for imports of fishery products from Kazakhstan (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4890)
2003/905/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4890]
2003/905/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4890]
GU L 340 del 24.12.2003, p. 74–76
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
2003/905/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4890]
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0074 - 0076
Decisione della Commissione del 19 dicembre 2003 che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan [notificata con il numero C(2003) 4890] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/905/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Nella decisione 2002/862/CE della Commissione(2), il "Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection" è indicato quale autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. (2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Kazakistan, la competenza suddetta è passata al "Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)". Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore. (3) Il VD-MA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. (4) La decisione 2002/862/CE va quindi modificata in conformità. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2002/862/CE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 Il 'Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)' è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE." 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato." 3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48. ALLEGATO "ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2003340IT.007503.TIF"> >PIC FILE= "L_2003340IT.007601.TIF">"