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Document 32003R1787

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 270 del 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0121 - 0122


Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio

del 23 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(2), ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali. Questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 2004.

(2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1o luglio 2004, dei prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio(3). A tale scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.

(3) Il prezzo indicativo, formato soprattutto dai prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, ha costituito la base per la fissazione del livello dell'aiuto. Poiché l'intervento per entrambi i prodotti si applica oramai soltanto per un quantitativo massimo e per un periodo limitato dell'anno, è opportuno sopprimere il prezzo indicativo.

(4) Al fine di evitare che si crei uno sbocco artificiale attraverso un massiccio ricorso all'intervento, occorrerebbe fissare un quantitativo massimo per gli acquisti di burro all'intervento.

(5) Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese nel regolamento (CE) n. 1782/2003(4) del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

1) l'articolo 3 è abrogato;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

a) per il burro, a

- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2004,

- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005,

- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 246,39 EUR/100 kg a partire dal 1o luglio 2007;

b) per il latte scremato in polvere, a

- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2004,

- 195,24 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005,

- 184,97 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 174,69 EUR/100 kg a partire dal 1o luglio 2006."

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se, nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ogni anno, in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono, nel corso di un periodo rappresentativo, un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento, gli organismi d'intervento acquistano, al 90 % del prezzo d'intervento, il burro di cui al paragrafo 2 nello o negli Stati membri interessati a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano 70000 tonnellate nel 60000 tonnellate nel 2005, 50000 tonnellate nel 2006, 40000 tonnellate nel 2007 e 30000 tonnellate dal 2008 in poi.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.

Se, nel corso di un periodo rappresentativo, i prezzi di mercato del burro nello o negli Stati membri interessati sono pari o superiori al 92 % del prezzo d'intervento, la Commissione sospende gli acquisti."

4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è pari a:

- 23,24 EUR/100 kg fino al 30 giugno 2004,

- 21,69 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005,

- 20,16 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 18,61 EUR/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 18,15 EUR/100 kg a partire dal 1o luglio 2007.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi."

5) gli articoli da 16 a 25 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, all'articolo 1, il punto 1 si applica a decorrere dal 1o aprile 2004; il punto 3 si applica a decorrere dal 1o marzo 2004 e il punto 5 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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