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Document 22003D0065

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 257 del 9.10.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/65(2)/oj

22003D0065

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0001 - 0003


Decisione del Comitato misto SEE

n. 65/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2003 del 14 marzo 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/165/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(4).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica la decisione 2000/766/CE del Consiglio e la decisione 2001/9/CE della Commissione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(5).

(6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) Nella parte 7.1, dopo il punto 10 (direttiva 90/167/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

"11. 32000 D 0766: Decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32), modificata da:

- 32002 D 0248: Decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71).

Questo atto si applica anche all'Islanda per quanto riguarda i settori contemplati dagli atti specifici di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva."

2) Nella parte 7.2, dopo il punto 15 (decisione 2000/159/CE della Commissione, soppressa) è inserito il seguente punto:

"16. 32001 D 0009: Decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32), modificata da:

- 32001 D 0165: Decisione 2001/165/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001 (GU L 58 del 28.2.2001, pag. 43).

- 32002 D 0248: Decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71).

Questo atto si applica anche all'Islanda per quanto riguarda i settori contemplati dagli atti specifici di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva."

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/766/CE, 2001/9/CE, 2001/165/CE e 2002/248/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 30.

(2) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

(3) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

(4) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 43.

(5) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71.

(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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