EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22003D0065
Decision of the EEA Joint Committee No 65/2003 of 20 June 2003 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 257 del 9.10.2003, p. 1–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0001 - 0003
Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2003 del 14 marzo 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/165/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001, che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(4). (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica la decisione 2000/766/CE del Consiglio e la decisione 2001/9/CE della Commissione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(5). (6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue: 1) Nella parte 7.1, dopo il punto 10 (direttiva 90/167/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto: "11. 32000 D 0766: Decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32), modificata da: - 32002 D 0248: Decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71). Questo atto si applica anche all'Islanda per quanto riguarda i settori contemplati dagli atti specifici di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva." 2) Nella parte 7.2, dopo il punto 15 (decisione 2000/159/CE della Commissione, soppressa) è inserito il seguente punto: "16. 32001 D 0009: Decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32), modificata da: - 32001 D 0165: Decisione 2001/165/CE della Commissione, del 27 febbraio 2001 (GU L 58 del 28.2.2001, pag. 43). - 32002 D 0248: Decisione 2002/248/CE della Commissione, del 27 marzo 2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71). Questo atto si applica anche all'Islanda per quanto riguarda i settori contemplati dagli atti specifici di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva." Articolo 2 I testi delle decisioni 2000/766/CE, 2001/9/CE, 2001/165/CE e 2002/248/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(6). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 30. (2) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32. (3) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32. (4) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 43. (5) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 71. (6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.