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Dokument 22003D0692
2003/692/EC: Decision No 1/2003 of the EC-Andorra Joint Committee of 3 September 2003 on the laws, regulations and administrative provisions necessary for the proper functioning of the Customs Union
2003/692/CE: Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale
2003/692/CE: Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale
GU L 253 del 7.10.2003, s. 3 – 21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Účinné
2003/692/CE: Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 07/10/2003 pag. 0003 - 0021
Decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra del 3 settembre 2003 relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale (2003/692/CE) IL COMITATO MISTO, visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), considerando quanto segue: (1) Ai sensi del sopramenzionato articolo 7, paragrafo 2, per i prodotti oggetto dell'unione doganale il Principato di Andorra adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale. È necessario definire le disposizioni che Andorra dovrà adottare e, ove opportuno, prevedere le modalità di applicazione per il Principato di Andorra. (2) Occorre definire le modalità necessarie per la corretta applicazione del sopramenzionato articolo 8 e fissare le disposizioni che consentano il recupero dei crediti mediante assistenza reciproca tra le parti contraenti. (3) Occorre adottare adeguate misure volte a tutelare i meccanismi dell'unione doganale concordati tra la Comunità e il Principato di Andorra. (4) È necessario adeguare le disposizioni contenute nell'allegato della decisione n. 2/91 del comitato misto CEE-Andorra(1) alle disposizioni applicabili nella Comunità e, pertanto, la decisione n. 2/91 dovrebbe essere abrogata dalla presente decisione. (5) Le disposizioni della decisione n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra(2) relative a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo e al transito delle merci tra le parti sono state incorporate nella presente decisione e, pertanto la decisione n. 1/96 dovrebbe essere abrogata, DECIDE: TITOLO I OSSERVAZIONI GENERALI CAPITOLO 1 Campo d'applicazione e definizioni Articolo 1 La presente decisione fissa le misure necessarie a garantire il funzionamento dei meccanismi dell'unione doganale concordati tra la Comunità e il Principato di Andorra. Articolo 2 Ai fini della presente decisione: 1) per "accordo" si intende l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo(3); 2) il "territorio doganale dell'unione doganale" comprende: - il territorio doganale della Comunità, come definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(4), - il territorio doganale del Principato di Andorra; 3) per "paese terzo" si intende un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'unione doganale; 4) per "parte dell'unione doganale" si intende il territorio doganale della Comunità o il territorio doganale del Principato di Andorra; 5) per "codice doganale comunitario" si intende il regolamento (CEE) n. 2913/92; 6) per "disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario" si intende il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), 7) per "merci in libera pratica" si intendono merci che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 3 o 4 dell'accordo. Articolo 3 1. Fatte salve le disposizioni dell'accordo o le specifiche disposizioni della presente decisione, il Principato di Andorra adotta, alla data di entrata in vigore della presente decisione, le disposizioni doganali necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale sulla base del codice doganale comunitario e delle relative disposizioni di applicazione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo, il Principato di Andorra adotta le misure necessarie per l'attuazione, alla data di entrata in vigore della presente decisione, delle disposizioni basate sui seguenti atti: a) regolamento (CE) n. 1541/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 relativo alle attestazioni d'origine di taluni prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata, immessi in libera pratica nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione di tali attestazioni(6) e l'allegato I del regolamento (CE) n. 3030/93, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(7); b) Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali(8) e regolamenti (CEE) n. 2288/83(9), (CEE) n. 2289/83(10), (CEE) n. 2290/83(11), nonché (CEE) n. 3915/88(12) che ne stabilisce le disposizioni di applicazione, ad eccezione delle seguenti disposizioni: >SPAZIO PER TABELLA> c) Regolamento (CEE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative(13) e regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione(14), recante disposizioni d'applicazione del regolamento precedente. d) Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali(15) e regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione(16), recante disposizioni d'applicazione in materia di esportazione di beni culturali. e) Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(17) e regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(18), concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90. f) Regolamento (CEE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo dei prodotti e tecnologie a duplice uso(19). 3. Fatte salve le disposizioni dell'accordo o le specifiche disposizioni della presente decisione, il Principato di Andorra adotta le misure necessarie per l'attuazione, alla data di entrata in vigore della presente decisione, delle disposizioni basate sulle: - disposizioni comunitarie in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, incluse le note esplicative, - note esplicative e avvisi di classificazione del sistema armonizzato, - norme comunitarie che stabiliscono le condizioni di ammissibilità di talune importazioni di merci al trattamento tariffario favorevole, a seconda della loro natura o utilizzazione finale. CAPITOLO 2 Disposizioni relative alla reciproca assistenza in materia di recupero dei crediti Articolo 4 Il presente capitolo fissa le norme volte a garantire in ciascun paese il recupero di crediti, di cui all'articolo 6, sorti in un'altra parte dell'unione doganale. Le disposizioni di applicazione sono riportate nell'allegato I della presente decisione. Articolo 5 Nel presente capitolo si intende per: - "autorità richiedente": un'autorità competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 6, - "autorità adita": un'autorità competente, all'uopo designata da una parte contraente, alla quale è diretta una domanda di assistenza, - "paese": un qualsiasi Stato membro della Comunità o il Principato di Andorra, - "dazi all'importazione": dazi doganali e oneri di effetto equivalente pagabili all'importazione delle merci, - "dazi all'esportazione": dazi doganali e oneri di effetto equivalente pagabili all'esportazione delle merci, - "informazioni di natura personale": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. Articolo 6 Il presente capitolo si applica a tutti i crediti relativi a dazi all'importazione e all'esportazione dovuti per operazioni doganali avviate dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Articolo 7 1. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili per il recupero del credito. Al fine di ottenere tali informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede. 2. La richiesta di informazioni deve contenere il nome, l'indirizzo e ogni altra informazione pertinente, cui l'autorità richiedente abbia normalmente accesso, riguardante la persona cui si riferiscono le informazioni richieste, nonché la natura e l'importo del credito per il quale è presentata la domanda. 3. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni: a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede; b) che rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali; oppure c) la cui comunicazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto paese. 4. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni. Articolo 8 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica dei corrispondenti atti o decisioni nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito o un suo recupero, emanati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente. 2. La richiesta di notifica deve contenere il nome, l'indirizzo e ogni altra informazione personale pertinente, cui l'autorità richiedente abbia accesso, utile all'identificazione del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome e l'indirizzo del debitore del credito oggetto dell'atto o della decisione e ogni altra informazione utile. 3. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario. Articolo 9 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo. 2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l'autorità adita, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15. Articolo 10 1. La richiesta di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e, se opportuno, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 2. L'autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto se: a) il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui tale autorità ha sede, ad eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma; b) essa ha avviato nel paese in cui ha sede adeguate procedure di recupero, applicabili in base al titolo di cui al paragrafo 1, e le misure adottate non conducono al pagamento integrale del credito; c) il credito eccede i 1500 EUR. 3. La richiesta di recupero deve indicare: - il nome, l'indirizzo e ogni altra informazione pertinente utile all'identificazione della persona interessata e/o dei terzi che ne detengano i beni, - il nome, l'indirizzo e ogni altra informazione pertinente utile all'identificazione dell'autorità richiedente, - un riferimento al titolo esecutivo, emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, - la natura e l'importo del credito, inclusivo di capitale e costi, indicato nella valuta del paese in cui hanno sede entrambe le autorità, - la data di notifica del titolo al destinatario da parte dell'autorità richiedente e/o dell'autorità adita, - la data a partire dalla quale e il periodo durante il quale l'esecuzione del credito è possibile, secondo le norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, - ogni altra informazione utile. 4. La richiesta di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'autorità richiedente che conferma che le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono state soddisfatte. 5. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero. Articolo 11 1. Il titolo esecutivo per il recupero del credito è direttamente riconosciuto ed è automaticamente trattato come titolo esecutivo del paese in cui ha sede l'autorità adita. 2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo per il recupero del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto paese. Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda di recupero, i paesi sono tenuti a portare a termine tale omologazione, riconoscimento, completamento o sostituzione, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 3. Ciò non può essere rifiutato se il titolo esecutivo è redatto correttamente. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che impongono il superamento del termine di tre mesi. 3. Nel caso in cui l'espletamento di una di queste formalità dia luogo ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall'autorità richiedente, si applica l'articolo 15. Articolo 12 1. Il recupero è effettuato nella valuta del paese in cui ha sede l'autorità adita. L'intero importo del credito recuperato dall'autorità adita è trasferito da quest'ultima all'autorità richiedente. 2. L'autorità adita può, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede lo consentono e previa consultazione dell'autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Sono altresì trasferiti all'autorità richiedente gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento. A partire dalla data in cui il titolo esecutivo è stato omologato, riconosciuto, completato o sostituito, conformemente all'articolo 11, vengono riscossi interessi per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita, che vengono anch'essi trasferiti al paese in cui ha sede l'autorità richiedente. Articolo 13 In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel paese in cui ha sede l'autorità adita. Articolo 14 L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero. Articolo 15 1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, egli deve adire l'organo competente del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo le norme ivi vigenti. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita. 2. Non appena l'autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell'autorità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, tranne in presenza di una domanda contraria da parte dell'autorità richiedente ai sensi del paragrafo seguente. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 16, l'autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. In deroga al paragrafo 2, primo comma, l'autorità richiedente, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui essa ha sede, può chiedere all'autorità adita di recuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese in cui l'autorità adita ha sede consentono una tale azione. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto del paese in cui ha sede l'autorità adita. 3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l'autorità adita, l'azione è avviata davanti all'organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti. 4. Quando l'organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 è un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il "titolo esecutivo", ai sensi degli articoli 9, 10 e 11; il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione. Articolo 16 1. Su richiesta motivata dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. 2. Per l'attuazione del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 5, e gli articoli 11, 14, 15 e 17. Articolo 17 L'autorità adita non è tenuta: a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 9 a 16 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel paese in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi; b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 7 a 16, se la richiesta iniziale presentata ai sensi degli articoli 7, 8 o 9, si riferisce a crediti per i quali siano trascorsi più di cinque anni tra la data in cui è stato emesso il titolo esecutivo a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e la data della richiesta. Tuttavia, nei casi in cui esiste una contestazione nei confronti del credito o del titolo esecutivo, il termine decorre dalla data in cui l'autorità richiedente stabilisce che il credito o titolo esecutivo non possano più essere contestati. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. Tale rifiuto motivato deve essere comunicato anche alla Commissione. Articolo 18 1. I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente. 2. Gli atti di recupero compiuti dall'autorità adita a seguito di una richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo paese. Articolo 19 1. I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione del presente capitolo possono essere comunicati da quest'ultima soltanto: a) alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza; b) alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso; c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti. Inoltre, qualsiasi informazione ottenuta in applicazione del presente capitolo, in particolare in applicazione degli articoli 7 e 10, può essere utilizzata esclusivamente ai fini dell'assistenza reciproca per il recupero dei crediti relativi al caso specifico. 2. Le informazioni di natura personale non possono essere scambiate a meno che la parte contraente destinataria non si impegni a proteggere tali informazioni in misura per lo meno equivalente a quella a cui è tenuta nel caso specifico la parte contraente che fornisce tali informazioni. Articolo 20 Le richieste di assistenza, il titolo esecutivo e altri documenti pertinenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, del paese in cui ha sede l'autorità adita, salvo la facoltà di quest'ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione. Articolo 21 1. L'autorità adita ricupera altresì dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi. 2. Le parti contraenti rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione del presente capitolo. 3. Se il recupero pone un problema specifico o implica costi ingenti o rientra nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono giungere ad intese di rimborso specifiche ai casi in questione. 4. Il paese in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l'autorità adita, di eventuali costi e perdite risultanti da azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente. Articolo 22 Le parti contraenti si comunicano l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica di tale elenco. Articolo 23 Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari. Articolo 24 1. Nell'ambito del comitato misto, le parti contraenti si scambiano informazioni riguardo alle misure adottate per l'applicazione del presente capitolo. Esse riferiscono anche sul modo in cui hanno applicato le disposizioni del presente capitolo e sui risultati ottenuti. 2. A tal fine, le parti contraenti prendono nota del numero di richieste di informazioni, di notifiche e di recuperi formulate e ricevute ogni anno ai sensi del presente capitolo, nonché dell'importo dei crediti oggetto di tali richieste e degli importi recuperati. TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LE DUE PARTI DELL'UNIONE DOGANALE CAPITOLO 1 Osservazioni generali Articolo 25 Fatte salve le disposizioni in materia di libera pratica stipulate nell'accordo, agli scambi commerciali tra le due parti dell'unione doganale si applicano, alle condizioni stabilite dalla presente decisione, il codice doganale comunitario con le relative disposizioni d'applicazione, applicabile nel territorio doganale della Comunità, e il codice doganale di Andorra con le relative disposizioni d'applicazione, applicabile nel territorio del Principato di Andorra. Articolo 26 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, la convalida del documento necessario all'immissione in libera pratica delle merci in questione crea un'obbligazione doganale all'importazione. Inoltre, essa dà luogo all'applicazione delle disposizioni in materia di politica commerciale cui possono essere soggetti i prodotti o le merci in questione. 2. Si ritiene che tale obbligazione doganale si crei nel momento in cui l'autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione. 4. L'importo dei dazi doganali corrispondenti a tale obbligazione doganale viene determinato alle stesse condizioni di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione, allo scopo di concludere la procedura di perfezionamento attivo. CAPITOLO 2 Disposizioni applicabili al transito di merci tra le parti dell'unione doganale Articolo 27 La Comunità e il Principato di Andorra applicano, mutatis mutandis, per quanto riguarda le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, le disposizioni del transito comunitario di cui al codice doganale comunitario e le relative disposizioni di applicazione, fatte salve le disposizioni particolari previste nel presente capitolo. Articolo 28 1. Nel quadro degli scambi tra le parti dell'unione doganale e in deroga all'articolo 29, - le merci in libera pratica circolano in regime di transito comunitario interno (T2, T2F), - le merci che non rientrano tra quelle di cui al trattino precedente circolano in regime di transito comunitario esterno (T1). 2. Fatto salvo l'obbligo di una giustificazione della libera pratica delle merci, chi assolve le formalità di esportazione presso l'ufficio doganale di frontiera di una parte dell'unione doganale non è tenuto a vincolare le merci al regime di transito comunitario, indipendentemente dal regime doganale cui saranno vincolate le merci presso l'ufficio di frontiera limitrofo. 3. Fatto salvo l'obbligo di una giustificazione della libera pratica delle merci, l'ufficio doganale di frontiera della parte dell'unione doganale dove sono assolte le formalità di esportazione può rifiutare di vincolare le merci al regime di transito comunitario se questa procedura è destinata a concludersi presso l'ufficio doganale di frontiera limitrofo. 4. La libera pratica delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno può essere provata mediante un documento T2L o un documento avente un valore equivalente. Per "documento T2L" si intende un documento che riporti la dicitura "T2L" o "T2LF" o una dicitura che abbia lo stesso significato. Articolo 29 1. Le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, spedite a destinazione del Principato di Andorra fruendo di una restituzione all'esportazione, circolano scortate da un documento di transito comunitario esterno (T1). 2. Quando venga utilizzato l'esemplare di controllo T5 ai fini di quanto disposto dal paragrafo precedente, questo documento sarà consegnato all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità per giustificare l'uscita delle merci cui si riferisce. 3. Le merci di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno (T1) anche quando, in libera pratica nel Principato di Andorra, sono spedite a destinazione della Comunità. Il documento di transito T1 deve recare una delle seguenti diciture, sottolineata in rosso: - Percibir sólo el elemento agricola - Acuerdo CEE-Andorra - Kun landbrugselementet opkræves- EØF-Andorra aftalen - Nur den Agrarteilbetrag erheben - Abkommen EWG-Andorra - Κατακρατείται μόνο το αγροτικό στοιχείο - Συμφωνία ΕΟΚ - Ανδόρας - Charge agricultural component only - EEC-Andorra agreement - Ne percevoir que l'élément agricole - Accord CEE-Andorra - Riscuotere solo l'elemento agricolo - Accordo CEE-Andorra - Alleen het agrarische element innen - Overeenkomst EEG-Andorra - Cobrar unicamente o elemento agrícola - Acordo CEE-Andorra - Kannetaan ainoastaan maatalouden maksuosa - ETY-Andorra sopimus - Debitera endast jordbrukskomponenten - EEG- Andorra avtalet - Percebre únicament l'element agrícola - Acord CEE-Andorra Articolo 30 1. Ai fini del presente capitolo, per "ufficio di passaggio" si intende l'ufficio doganale di entrata in una parte dell'unione doganale che non sia quella di partenza. 2. Il trasportatore presenta a ciascun ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Articolo 31 1. La garanzia prevista nel quadro del regime del transito comunitario deve essere valida sul territorio doganale dell'unione doganale. 2. Gli atti costitutivi della garanzia ed i certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia devono riportare la dicitura "Principato di Andorra". TITOLO III DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI COMMERCIALI CON PAESI TERZI CAPITOLO 1 Disposizioni concernenti il valore delle merci ai fini doganali Articolo 32 I costi di trasporto e di assicurazione e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto di merci di paesi terzi dopo l'introduzione di dette merci nel territorio dell'unione doganale non sono presi in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana, purché figurino separatamente dal prezzo pagato o pagabile per dette merci. CAPITOLO 2 Perfezionamento attivo Articolo 33 Quando merci tal quali o prodotti compensatori in regime perfezionamento attivo vengono immessi in libera pratica o sono oggetto di una domanda di autorizzazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella in cui è avvenuto il vincolo al regime di perfezionamento attivo, le informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensatori e la garanzia, nonché sulle misure in materia di politica commerciale possono essere comunicate utilizzando il bollettino di informazione INF 1. Articolo 34 1. Il bollettino INF 1 è redatto in un originale e due copie, conformi al modello riportato nelle disposizioni di applicazione del codice doganale. 2. L'ufficio doganale della parte dell'unione doganale cui è richiesto di accettare la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo al regime del perfezionamento attivo redige e vista l'INF 1. L'originale e una copia dell'INF 1 devono essere inviati all'ufficio di controllo, mentre la copia rimanente è conservata presso l'ufficio doganale che ha vistato il documento. 3. L'ufficio di controllo inserisce le informazioni richieste nelle caselle 8, 9 e 11 dell'INF 1, appone il visto sullo stesso, restituisce l'originale e ne trattiene la copia. Articolo 35 L'ufficio doganale che vista l'INF 1 chiede all'ufficio di controllo di indicare: - nella casella 9, lettera a), l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti, - nella casella 9, lettera b), l'ammontare degli interessi compensatori, - la quantità, il codice NC e l'origine delle merci di importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica. Articolo 36 Qualora i prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ricevano un'altra destinazione doganale che permetta il rimborso o lo sgravio dai dazi all'importazione e siano oggetto di una nuova domanda di autorizzazione al regime di perfezionamento attivo, l'autorità doganale che rilascia tale autorizzazione può utilizzare l'INF 1 per determinare l'ammontare dei dazi all'importazione esigibili o delle obbligazioni doganali che potrebbero insorgere. Articolo 37 Quando la dichiarazione per l'immissione in libera pratica si riferisce a prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione o da merci tal quali, che al momento del vincolo al regime erano soggette a misure specifiche di politica commerciale (sistema della sospensione), e se tali misure restano applicabili, l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione e vista l'INF 1 chiede all'ufficio di controllo di fornire i dettagli necessari per l'applicazione delle misure di politica commerciale. Articolo 38 Qualora sia richiesta l'immissione in libera pratica e sia stato rilasciato un INF 1 per stabilire l'ammontare della garanzia, è possibile utilizzare lo stesso INF 1, purché in esso siano specificate le seguenti informazioni: - nella casella 9, lettera a), l'ammontare dei dazi all'importazione dovuti sulle merci di importazione e - nella casella 11, la data della prima domanda di regime per le merci d'importazione in questione ovvero la data di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione. Articolo 39 1. Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Il foglio aggiuntivo deve essere menzionato sul formulario originale. 2. All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite. 3. In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione per la quantità di merci o prodotti vincolati al regime. In sostituzione del bollettino di informazione iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista indica sull'originale le quantità di merci o prodotti. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale. 4. In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti. 5. In caso di furto, smarrimento o distruzione del bollettino di informazione, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni: - DUPLICADO, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - ANTIΓPAΦO, - DUPLICATE, - DUPLICATA, - DUPLICATO, - DUPLICAAT, - SEGUNDA VIA, - KAKSOISKAPPALE, - DUPLIKAT, - DUPLICAT. Articolo 40 1. I prodotti compensatori ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o le merci tal quali, che vengono trasbordati tra le due parti dell'unione doganale, devono essere accompagnati da un documento T1 o da un documento di effetto equivalente ai fini di tali operazioni. Il documento deve essere corredato di una delle seguenti diciture: - Mercancías PA/S, - AF/S-varer, - AV/S-Waren, - Εμπορεύματα ΕΤ/Α, - IP/S goods, - Marchandises PA/S, - Merci PA/S, - AV/S - goederen, - Mercadorias AA/S, - SJ/T - tavaroita, - AF/S - varor, - Mercaderies PA/S. 2. Quando merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o merci tal quali sono soggette a specifiche misure di politica commerciale che continuano ad applicarsi quando le merci vengono vincolate al regime di transito, l'indicazione di cui al paragrafo 1 deve essere completata da una delle seguenti diciture: - Política comercial, - Handelspolitik, - Handelspolitik, - Εμπορική πολιτική, - Commercial policy, - Politique commerciale, - Politica commerciale, - Handelspolitiek, - Política comercial, - Kauppapolitiikka, - Handelspolitik, - Politica commercial. 3. Quando prodotti compensatori, ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema del rimborso), sono trasbordati tra le due parti dell'unione doganale, il documento deve recare una delle seguenti diciture: - Mercancías PA/R, - AF/T-varer, - AV/R.Waren, - Εμπορεύματα ΕΤ/Ε, - IP/D.goods, - Marchandises PA/R, - Merci PA/R, - AV/T-goederen, - Mercadorias AA/D, - SJ/T-tavaroita, - AF/R-varor, - Mercaderies PA/R. CAPITOLO 3 Perfezionamento passivo Articolo 41 Ai fini del presente capitolo, per "traffico triangolare" si intende il sistema in conformità del quale i prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento passivo sono immessi in libera pratica con sgravio parziale o totale dei dazi all'importazione in una parte dell'unione doganale diversa da quella dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate. Articolo 42 Quando i prodotti compensatori o di sostituzione sono immessi in libera pratica nell'ambito del sistema del traffico triangolare, si utilizza il bollettino di informazione INF 2 per comunicare le informazioni sulle merci di temporanea esportazione al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori. Articolo 43 1. Il bollettino INF 2 deve essere redatto in un originale e una copia, su formulari conformi al modello riportato nelle disposizioni di applicazione del codice doganale, per la quantità di merci vincolate al regime. L'ufficio di vincolo vista l'originale e la copia dell'INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante. 2. L'ufficio di vincolo, che deve vistare il bollettino INF 2, indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per l'identificazione delle merci di temporanea esportazione. 3. In caso di prelievo di campioni o di utilizzazione di illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, dette illustrazioni o descrizioni tecniche, apponendo il proprio sigillo doganale sulle merci, se la loro natura lo permette, o sull'imballaggio, in modo da renderlo inviolabile. Per evitare sostituzioni, i campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche vengono dotati di un'etichetta recante il timbro dell'ufficio e le coordinate di riferimento della dichiarazione di esportazione. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche, autenticati e sigillati in conformità del paragrafo 3, sono consegnati all'esportatore che li ripresenta con i sigilli intatti all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione. 4. In caso di ricorso ad analisi, i cui risultati saranno resi noti solo dopo l'apposizione del visto sul bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico sigillato. Articolo 44 1. L'ufficio di uscita certifica sull'originale che le merci hanno lasciato il territorio doganale e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato. 2. L'importatore dei prodotti compensatori o di sostituzione presenta l'INF 2 originale e, se del caso, i mezzi di identificazione all'ufficio di appuramento. Articolo 45 1. Quando l'ufficio doganale che rilascia il bollettino di informazione ritiene necessarie alcune informazioni che non figurano su detto bollettino, ne fa menzione sullo stesso. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo. Il foglio aggiuntivo deve essere menzionato sul formulario originale. 2. All'ufficio doganale che ha vistato il bollettino di informazione può essere richiesto di effettuare un controllo a posteriori sull'autenticità del bollettino e sull'esattezza delle informazioni fornite. 3. In caso di spedizioni successive, è possibile redigere il necessario numero di bollettini di informazione per la quantità di merci o prodotti vincolati al regime. In sostituzione del bollettino di informazione iniziale, possono essere rilasciati più bollettini di informazione oppure, quando viene utilizzato un solo bollettino di informazione, l'ufficio doganale che lo vista indica sull'originale le quantità di merci o prodotti. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, è possibile allegare un foglio aggiuntivo, di cui si deve fare menzione sul formulario originale. 4. L'autorità doganale può consentire l'uso di bollettini di informazione riepilogativi per il traffico commerciale di tipo triangolare che comporti un volume cospicuo di operazioni, a copertura della quantità totale di esportazioni per un dato periodo. 5. In circostanze eccezionali il bollettino di informazione può essere rilasciato a posteriori, ma non oltre la scadenza del periodo indicato per la conservazione dei documenti. Articolo 46 In caso di furto, smarrimento o distruzione dell'INF 2, l'operatore può richiedere un duplicato del bollettino stesso all'ufficio doganale che lo ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci di temporanea esportazione per le quali è stato chiesto il duplicato non sono state ancora reimportate. L'originale e le copie del bollettino di informazione rilasciato in tali circostanze devono recare una delle seguenti indicazioni: - DUPLICADO, - DUPLIKAT, - DUPLICAT, - ANTIΓPAΦO, - DUPLICATE, - DUPLICATA, - DUPLICATO, - DUPLICAAT, - SEGUNDA VIA, - KAKSOISKAPPALE, - DUPLIKAT, - DUPLICAT. Articolo 47 1. L'esenzione parziale dai dazi all'importazione per le merci in libera pratica è concessa, se richiesta, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi. 2. Ad eccezione delle merci di natura non commerciale, il paragrafo 1 non si applica quando le merci di temporanea esportazione che non sono originarie di una delle parti dell'unione doganale, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale comunitario e ai sensi del titolo III, capitolo 2, sezione 1, del codice doganale di Andorra, sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio pari a zero in una delle parti dell'unione doganale. 3. Gli articoli da 29 a 35 del codice doganale comunitario e gli articoli da 39 a 45 del codice doganale di Andorra si applicano, in quanto compatibili, alle spese di perfezionamento che non tengono conto delle merci di temporanea esportazione. CAPITOLO 4 Merci in reintroduzione Articolo 48 1. Le merci di una parte dell'unione doganale che, dopo essere state esportate dal territorio doganale sono reintrodotte nel territorio dell'altra parte dell'unione doganale e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato. Il termine di tre anni può essere superato per tener conto di circostanze particolari. 2. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica con il beneficio di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto qualora esse siano reintrodotte per gli stessi fini. Se dette merci non sono reintrodotte per gli stessi fini, l'importo dei dazi all'importazione cui esse sono soggette viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello risultante dall'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso. 3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per le merci esportate dal territorio doganale di una parte dell'unione doganale nel quadro del regime del perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate. Articolo 49 L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 48 della presente decisione è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. Articolo 50 Gli articoli 48 e 49 della presente decisione si applicano, in quanto compatibili, ai prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo. L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica. Articolo 51 1. Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono solo una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale. 2. Lo stesso dicasi quando consistano di parti o accessori che costituiscono elementi di macchine, strumenti, apparecchi o altri prodotti precedentemente esportati dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale. Articolo 52 1. In deroga all'articolo 50 della presente decisione, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni: a) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, hanno subito unicamente trattamenti per essere mantenute in buon stato di conservazione o manipolazioni che ne hanno modificato unicamente la presentazione; b) merci che, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, pur avendo subito trattamenti diversi da quelli necessari al loro mantenimento in buon stato di conservazione o manipolazioni diverse da quelle che ne modificano unicamente la presentazione, si sono rivelate difettose o inadatte all'uso cui erano destinate, sempreché sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti: i) abbiano subito trattamenti o manipolazioni esclusivamente per essere riparate o riattate; ii) si sia constatato che erano inadatte all'uso soltanto dopo l'inizio dei suddetti trattamenti o delle suddette manipolazioni. 2. Qualora i trattamenti o le manipolazioni cui possono essere state sottoposte le merci in reintroduzione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), avessero, nel caso di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, come conseguenza la riscossione di dazi all'importazione, si applicano le norme di tassazione in vigore nel quadro di detto regime. Tuttavia, se l'operazione subita dalle merci consiste in una riparazione o in un riattamento reso necessario da un evento imprevedibile verificatosi al di fuori dei territori doganali di entrambe le parti dell'unione doganale, e comprovato con soddisfazione dell'autorità doganale, è accordata l'esenzione dai dazi all'importazione sempreché il valore delle merci in reintroduzione non risulti maggiore, dopo tale trattamento, di quello che avevano al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma: a) si intende per "riparazione o riattamento resa(o) necessaria(o)" qualsiasi intervento che consenta di ovviare ai difetti di funzionamento o ai danni materiali subiti dalle merci nel periodo in cui si trovano fuori dal territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale, senza il quale esse non possano essere normalmente utilizzate per i fini cui sono destinate; b) si ritiene che, a seguito dell'operazione subita, il valore delle merci in reintroduzione non sia diventato maggiore di quello che avevano al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale, qualora tale operazione resti nei limiti strettamente necessari affinché le merci possano essere ancora utilizzate nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell'esportazione. Qualora la riparazione o il riattamento delle merci richieda l'inclusione di pezzi di ricambio, tale inclusione va limitata ai pezzi strettamente necessari affinché le merci possano essere ancora utilizzate nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell'esportazione. Articolo 53 Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi di informazione necessari ad identificare le merci qualora venissero reintrodotte nel territorio doganale di una parte dell'unione doganale. Articolo 54 1. Sono ammesse come merci in reintroduzione: a) le merci per le quali vengono presentati, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica: i) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme da detta autorità; ii) il bollettino di informazione di cui all'articolo 55 della presente decisione. Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano alle condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere i) e ii) non sono richiesti; b) le merci scortate da un carnet ATA emesso nell'altra parte dell'unione doganale. Queste merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione nei limiti stabiliti dall'articolo 48 della presente decisione, anche quando il termine di validità del carnet ATA sia scaduto. In tutti i casi, devono essere espletate le seguenti formalità: i) verifica degli elementi d'informazione contenuti nelle caselle da A a G del tagliando per la reintroduzione; ii) compilazione della matrice e della casella H del foglio di reintroduzione; iii) ritenuta del tagliando di reintroduzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non si applicano alla circolazione internazionale degli imballaggi, dei mezzi di trasporto o di talune merci ammesse a un regime doganale particolare quando disposizioni autonome o convenzionali prevedano, in tali circostanze, la dispensa dai documenti doganali. Queste disposizioni non si applicano neppure quando le merci possano essere dichiarate verbalmente o con altro atto per l'immissione in libera pratica. 3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari. Articolo 55 Il bollettino di informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi al modello contenuto nelle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. Articolo 56 1. Il bollettino di informazione INF 3 è rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando lo stesso esportatore dichiari che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un ufficio doganale dell'altra parte dell'unione doganale. 2. Il bollettino INF 3 può anche essere rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione dopo l'espletamento delle formalità di esportazione delle merci cui si riferisce, quando tale autorità possa accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, che i dati figuranti nella domanda dell'esportatore corrispondono alle merci esportate. Articolo 57 1. Il bollettino di informazione INF 3 deve contenere tutte le informazioni richieste dall'autorità doganale per identificare le merci esportate. 2. Quando si prevede che le merci esportate rientreranno nel territorio doganale dell'altra parte dell'unione doganale o nel territorio doganale di entrambe le parti dell'unione doganale attraverso più uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore può chiedere il rilascio di più bollettini INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci esportate. Inoltre, l'esportatore può chiedere all'autorità doganale che l'ha rilasciato la sostituzione di un bollettino di informazione INF 3 con più bollettini di informazione INF 3 a concorrenza della quantità totale delle merci indicate nel bollettino INF 3 inizialmente rilasciato. L'esportatore può, parimenti, chiedere il rilascio di un bollettino INF 3 per una parte soltanto delle merci esportate. Articolo 58 L'originale e una copia del bollettino di informazione INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale che l'ha rilasciata. Articolo 59 1. L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino di informazione INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione, conserva l'originale e trasmette all'autorità doganale che l'ha rilasciato la copia del bollettino corredata del numero e della data della dichiarazione di immissione in libera pratica. 2. Tale autorità verifica la corrispondenza della predetta copia con quella in suo possesso e la ripone nei suoi archivi. Articolo 60 In caso di furto, perdita o distruzione dell'originale del bollettino di informazione INF 3, l'interessato può chiedere un duplicato all'autorità doganale che l'ha rilasciato. Questa soddisfa tale richiesta se le circostanze lo giustificano. Il duplicato deve essere corredato di una delle seguenti diciture: - DUPLICADO, - DUPLIKAT, - DUPLIKAT, - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, - DUPLICATE, - DUPLICATA, - DUPLICATO, - DUPLICAAT, - SEGUNDA VIA, - KAKSOISKAPPALE, - DUPLIKAT, - DUPLICAT. L'autorità doganale annota sulla copia del bollettino INF 3 in suo possesso che è stato rilasciato un duplicato. Articolo 61 1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le merci soddisfano alle condizioni stabilite per essere ammesse al beneficio delle disposizioni del presente capitolo. 2. Il bollettino di informazione INF 3 può essere utilizzato per la domanda e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1. CAPITOLO 5 Norme di origine Articolo 62 1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo, il Principato di Andorra applica, così come la Comunità, le disposizioni comunitarie in materia di norme di origine negli scambi con i paesi che beneficiano di preferenze tariffarie. 2. Il controllo a posteriori di un certificato di origine (EUR. 1 o modulo A) o di una dichiarazione su fattura richiesto dall'autorità doganale di Andorra nei casi in cui il Principato di Andorra abbia concesso autonomamente le preferenze tariffarie di cui al paragrafo 1, deve essere effettuato da uno degli uffici doganali comunitari elencati all'allegato II della presente decisione. Articolo 63 I certificati sostitutivi rilasciati dagli uffici doganali comunitari o dagli uffici doganali del Principato di Andorra sotto il cui controllo si trovano le merci sono accettati dell'altra parte dell'unione doganale alle condizioni stabilite da ciascuno di questi regimi. Articolo 64 Il Principato di Andorra applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR. 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83(20), ad eccezione dell'articolo 8. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI CAPITOLO 1 Disposizioni relative alla partecipazione di esperti del Principato di Andorra ai lavori di taluni comitati tecnici Articolo 65 1. Esperti del Principato di Andorra sono ammessi a partecipare ai lavori dei comitati tecnici di cui al paragrafo 2, che assistono la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi in settori con influenza diretta sul funzionamento dell'unione doganale nei casi in cui ciò sia necessario per garantire il corretto funzionamento dell'unione doganale. Tale partecipazione segue la procedura stabilita nel presente capitolo. 2. I comitati di cui al paragrafo 1 sono: - il comitato del codice doganale, - il comitato delle statistiche del commercio estero. Articolo 66 Il Principato di Andorra nomina un esperto che lo rappresenti nelle riunioni di ciascun comitato di cui all'articolo 65. L'esperto, che deve far parte dell'amministrazione di Andorra, prende parte ai lavori di detti comitati quando tali lavori vertono sul funzionamento dell'unione doganale. L'esperto esprime la posizione del Principato di Andorra e non ha diritto di voto. Il parere dell'esperto è messo agli atti separatamente. Articolo 67 La Commissione delle Comunità europee comunica con sufficiente anticipo all'esperto di cui all'articolo 66 le date delle riunioni e i punti all'ordine del giorno di ciascun comitato presso cui l'esperto rappresenta il Principato di Andorra. La Commissione trasmette all'esperto tutte le informazioni pertinenti. Articolo 68 Su iniziativa del proprio presidente, ciascun comitato può riunirsi senza la presenza dell'esperto in rappresentanza del Principato di Andorra. In tal caso il Principato di Andorra ne viene informato. CAPITOLO 2 Attuazione e applicazione delle disposizioni Articolo 69 1. Se in base alle disposizioni adottate dalla Comunità europea, cui la presente decisione fa riferimento, la Commissione delle Comunità europee deve adottare una decisione per la soluzione di taluni casi, anche le autorità del Principato di Andorra devono adottare una decisione equivalente. 2. Le disposizioni relative alle formalità di importazione applicate nei confronti di paesi terzi e altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in campo doganale, che nella sostanza sono identiche nelle due parti dell'unione doganale, ai fini dell'attuazione ed dell'applicazione sono interpretate secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. CAPITOLO 3 Altre disposizioni finali Articolo 70 Le decisioni n. 2/91 e n. 1/96 sono abrogate. Articolo 71 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2003. Per il Comitato misto Il Presidente Meritxell Mateu (1) GU L 250 del 7.9.1991, pag. 24. (2) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 39. (3) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 16. (4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17). (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11). (6) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 11. (7) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (8) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1). (9) GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 13. (10) GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15. (11) GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 20. (12) GU L 347 del 16.12.1988, pag. 55. (13) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003. pag. 1). (14) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2549/1999 (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 16). (15) GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (16) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 47). (17) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5). (18) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002. (19) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003 (GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1). (20) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. ALLEGATO I Disposizioni di applicazione relative alla reciproca assistenza in materia di recupero dei crediti TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 1. Il presente allegato contiene le norme per l'attuazione del titolo I, capitolo 2, della presente decisione. 2. Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate. TITOLO II RICHIESTA DI INFORMAZIONI Articolo 2 1. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 7 della decisione è redatta per iscritto secondo il modello di cui alla direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure(1). Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale richiesta. 2. Se una richiesta simile è stata inviata ad un'altra autorità, l'autorità richiedente indica nella propria richiesta di informazioni il nome di tale autorità. Articolo 3 La richiesta di informazioni può riguardare: a) il debitore; oppure b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente; c) ogni terzo che detiene beni appartenenti a una delle persone menzionate alle lettere a) o b). Articolo 4 1. L'autorità adita accusa per iscritto (ad esempio via telex o telefax) ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. 2. Non appena ricevuta la richiesta, l'autorità adita chiede, ove opportuno, all'autorità richiedente di fornire tutte le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui ha normalmente accesso. Articolo 5 1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve. 2. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall'autorità adita, l'autorità richiedente può richiedere a quest'ultima di proseguire le ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio via telex o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale. Articolo 6 Quando decide di non dare seguito favorevole alla richiesta di informazioni, l'autorità adita comunica per iscritto all'autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta, facendo espresso riferimento alle disposizioni specifiche dell'articolo 7 della decisione invocata. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, prima dello scadere del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta. Articolo 7 L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio via telex o telefax) all'autorità adita. TITOLO III RICHIESTA DI NOTIFICA Articolo 8 1. La richiesta di notifica di cui all'articolo 8 della presente decisione è redatta per iscritto in duplice esemplare secondo il modello di cui alla direttiva 2002/94/CE. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale richiesta. 2. L'atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta, in duplice copia. Articolo 9 La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda. Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notifica, la richiesta di notifica si riferisce alla procedura di contestazione del credito o di recupero conformemente alla normativa in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente. Articolo 10 1. L'autorità adita accusa ricezione per iscritto della richiesta di notifica senza indugio e, in ogni caso, entro sette giorni dalla data di ricezione. Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nel paese in cui essa ha sede. Se necessario, ma senza modificare il termine per la notifica indicato nella richiesta, l'autorità adita invita l'autorità richiedente a fornire ulteriori informazioni. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha normalmente accesso. L'autorità adita non pone in alcun caso in discussione la validità dell'atto o della decisione di cui è richiesta la notifica. 2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest'ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta insieme al certificato figurante a tergo debitamente compilato. TITOLO IV RICHIESTA DI RECUPERO E/O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI Articolo 11 1. La richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli da 9 a 16 della decisione è redatta per iscritto secondo il modello di cui alla direttiva 2002/94/CE. Essa contiene una dichiarazione comprovante il fatto che ricorrono le condizioni previste dalla presente decisione per l'avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta. 2. Il titolo esecutivo da allegare alla richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una stessa persona. Per l'applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico. Articolo 12 La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare qualunque delle persone di cui all'articolo 3. Articolo 13 1. Se la valuta del paese in cui ha sede l'autorità adita è diversa da quella del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, l'autorità richiedente esprime l'importo del credito da recuperare in entrambe le valute. 2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è l'ultimo corso di vendita registrato, il giorno in cui la richiesta è stata firmata, sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l'autorità richiedente ha sede. Articolo 14 1. L'autorità adita deve, per iscritto, il più rapidamente possibile e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari: a) accusare ricezione della domanda; b) invitare l'autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non contiene le informazioni o altri particolari menzionati all'articolo 10 della presente decisione. L'autorità richiedente fornirà tutte le informazioni cui ha accesso. 2. Se non intraprende l'azione richiesta entro il periodo di tre mesi previsto dall'articolo 11 della presente decisione, l'autorità adita deve informare il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del periodo, per iscritto (ad esempio via telex o telefax) l'autorità richiedente sui motivi per i quali non è possibile rispettare tale termine. Articolo 15 1. Qualora la totalità o parte del credito non possa essere recuperata entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicando le ragioni del ritardo. L'autorità adita procede analogamente nel caso non si possa procedere a provvedimenti cautelari entro termini ragionevoli. 2. A partire dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente, con scadenza al massimo semestrale, dello stato o dell'esito della procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. 3. L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può richiedere a quest'ultima di proseguire la procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio via telex o telefax) entro due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura e l'autorità adita le dà seguito secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale. Articolo 16 1. Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sono notificate per iscritto dall'autorità richiedente all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è stata informata. 2. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede non consentono l'adozione del provvedimento cautelare o il recupero richiesto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della presente decisione, l'autorità adita notifica la cosa all'autorità richiedente al più presto e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1. 3. Ogni azione intrapresa nel paese in cui ha sede l'autorità adita per il rimborso delle somme recuperate o la compensazione, per quanto riguarda il recupero dei crediti contestati sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, della decisione, è notificata per iscritto all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata. Nei limiti del possibile, l'autorità adita associa l'autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da rimborsare o della compensazione dovuta. Su richiesta motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e la compensazione corrisposta entro due mesi dal ricevimento della domanda. Articolo 17 1. Se la richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio via telex o telefax) l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa. 2. Se l'importo del credito oggetto della richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio via telex o telefax) l'autorità adita e, se necessario, emana un nuovo atto. Se la modifica comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa per il recupero del credito o per l'adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della riduzione dell'importo del credito, è già stato effettuato il recupero di un importo superiore alla somma ancora da riscuotere senza che però la procedura di trasferimento di cui all'articolo 18 sia stata iniziata, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso. Se la modifica comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette al più presto all'autorità adita una richiesta complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile consolidare la domanda complementare con la domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della presente decisione. 3. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale. Articolo 18 Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della presente decisione, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero. Le autorità competenti possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia indicata all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della presente decisione. Articolo 19 A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della presente decisione, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 13, paragrafo 2. TITOLO V AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE D'ASSISTENZA: INTESE DI RIMBORSO Articolo 20 L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo o per diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona. Articolo 21 Se l'autorità adita decide, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della presente decisione, di respingere una richiesta di assistenza, essa notifica per iscritto all'autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda. Articolo 22 Ciascun paese nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare intese di rimborso ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della presente decisione. Articolo 23 1. Quando l'autorità adita decide di chiedere un'intesa di rimborso, notifica all'autorità richiedente per iscritto le ragioni per le quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi ingenti o rientri nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata. L'autorità adita fornisce una stima particolareggiata dei costi per i quali chiede il rimborso all'autorità richiedente. 2. L'autorità richiedente accusa ricezione della richiesta di rimborso per iscritto il più rapidamente possibile e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta richiesta, l'autorità richiedente comunica all'autorità adita se, e in quale misura, accetta l'intesa di rimborso proposta. 3. Se l'autorità richiedente e l'autorità adita non raggiungono un accordo sull'intesa di rimborso, l'autorità adita prosegue l'azione di recupero secondo la normale procedura. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24 Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita. Articolo 25 Entro il 15 marzo di ogni anno, le parti contraenti informano la Commissione, se possibile per via elettronica, sull'applicazione delle procedure fissate nella presente decisione e sui risultati ottenuti nell'anno civile precedente. (1) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41. ALLEGATO II Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 62, paragrafo 2 - CERDOC de la Direction Régionale des Douanes de Perpignan - La Farga de Moles