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Documento 32003D0560

2003/560/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2003) 1961]

GU L 190 del 30.7.2003, pp. 10-12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 15/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/560/oj

32003D0560

2003/560/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2003) 1961]

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 30/07/2003 pag. 0010 - 0012


Decisione della Commissione

del 22 luglio 2003

che revoca l'esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2003) 1961]

(2003/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1972/2002(2),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 della Commissione(3), e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio(4),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio(5), e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, che esentava un certo numero di assemblatori di biciclette dal pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio ("dazio antidumping esteso"), la Commissione ha esentato altre parti dal pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, con le decisioni successive pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6);

(2) La Commissione ha saputo da diverse fonti che molte parti esentate non esistevano più o non assemblavano più biciclette.

(3) La Commissione ha informato per iscritto le parti interessate della sua intenzione di revocare l'esenzione loro concessa e ha dato loro la possibilità di formulare osservazioni in proposito. Molte di esse hanno confermato alla Commissione di aver cessato la produzione o l'assemblaggio di biciclette, mentre le altre non hanno formulato alcuna osservazione entro il termine stabilito.

(4) Secondo il principio della buona amministrazione, quindi, l'esenzione per le parti elencate all'articolo 1 della presente decisione deve essere revocata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le esenzioni dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono revocate per le parti elencate in appresso a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Parti per le quali l'esenzione è revocata

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate in appresso:

Aurelia Dino SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN),

Baronia-Fahrrad GmbH, Weher Str. 81-83, D-32369 Rahden,

Brennabor Fahrräder Bernard Fischer GmbH, Schnatweg 3, D-32105 Bad Salzufflen,

Cicli Casadei snc, Via dei Mestieri, I-44020 San Giuseppe di Comacchio,

Cycles Eddie Koepler, ZI No. 2 de Rouvignies - Rue Louis Dacquin - Batterie 900, F-59309 Valenciennes Cedex -

Dangre Cycles, Rue Paul Vaillant Couturier 23, F-59583 Marly,

Dawes Cycles, Wharfdale Road, Tyseley, Birmingham B11 2DG,

Fonlupt SA, Rue Joseph Mouterde, F-71600 Paray-Le-Monial,

Girardengo SRL, Via N. Sauro 5, I-15065 Frugarolo,

José Ferreira & Almeida, Lda, Estrada Nacional 235, P-3770 Oliveira do Barro,

Kynast AG, Artlandstr. 55, D-49692 Quakenbrück,

Lombardo Gaspare, Via Roma, 233, I-91012 Buseto Palizzolo,

Magna Technology, Unit 5 Riverside Trading Estate, Fiddlers Ferry, WA5 2UL, Warrington,

MGI (nv Marcel Geurts Industry), Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen,

Portosa Srl, Via Industria 6, I-35030 Rubano,

PRO-FIT Sportartikel, Weinsberger Str. 81, D-74076 Heilbronn,

Reparto Corse Bianchi SRL, Via delle Battaglie 5, I-24047 Treviglio,

Sprint SpA, Via Padana Superiore 91/93 -SS11, I-75045 Castegnato,

Vicini Mario e Figli SNC, Via dell'Artigianato 284, I-47023 Cesena,

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(4) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(5) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(6) GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 31 del 6.2.1998, pag. 25, GU L 164 del 9.6.1998, pag. 49, GU L 320 del 28.11.1998, pag. 60, GU L 41 del 10.2.2001, pag. 30, GU L 47 del 19.2.2002, pag. 43, GU L 195 del 24.7.2002, pag. 81.

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