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Document 32003R1336

    Regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda la prosecuzione dell'impiego delle sostanze elencate nell'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 187 del 26.7.2003, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1336/oj

    32003R1336

    Regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda la prosecuzione dell'impiego delle sostanze elencate nell'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0021 - 0025


    Regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione

    del 25 luglio 2003

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto riguarda la prosecuzione dell'impiego delle sostanze elencate nell'allegato II

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/70/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Nel regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione(3) figurano disposizioni concernenti la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni.

    (2) Gli Stati membri hanno presentato nuove prove a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego di talune sostanze. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

    (3) Alcune sostanze attive sono prese in esame sia nella terza che nella quarta fase del programma di lavoro a causa della loro relazione chimica o del loro impiego specifico. Per evitare incoerenze, occorre apportare le opportune modifiche all'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002.

    (4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2076/2002.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

    (3) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO II

    Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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