Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1280

    Regolamento (CE) n. 1280/2003 della Commissione, del 17 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

    GU L 180 del 18.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1280/oj

    32003R1280

    Regolamento (CE) n. 1280/2003 della Commissione, del 17 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 18/07/2003 pag. 0043 - 0044


    Regolamento (CE) n. 1280/2003 della Commissione

    del 17 luglio 2003

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

    (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5).

    (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

    (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

    (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

    (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

    (5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

    Top