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Document 32003R1245

Regolamento (CE) n. 1245/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che determina i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2003

GU L 174 del 12.7.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1245/oj

32003R1245

Regolamento (CE) n. 1245/2003 della Commissione, dell'11 luglio 2003, che determina i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2003

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 12/07/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1245/2003 della Commissione

dell'11 luglio 2003

che determina i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 14 bis, sesto trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002(4), la Commissione determina, sulla base delle proposte degli Stati membri, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.

(2) Alcuni Stati membri hanno chiesto che talune varietà di alta qualità siano esentate dal riscatto delle quote per il raccolto 2003. Occorre pertanto determinare tali gruppi di varietà di alta qualità per il raccolto 2003.

(3) Poiché il regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a partire dal 1o novembre gli Stati membri rendano pubblica l'intenzione di vendita, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1o novembre 2003.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2003 sono i seguenti:

a) in Grecia:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) in Francia:

>SPAZIO PER TABELLA>

c) in Portogallo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8.

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