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Document 32003R1211
Council Regulation (EC) No 1211/2003 of 7 July 2003 amending Regulation (EC) No 1081/2000 prohibiting the sale, supply and export to Burma/Myanmar of equipment which might be used for internal repression or terrorism, and freezing the funds of certain persons related to important governmental functions in that country
Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio
Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio
GU L 169 del 8.7.2003, p. 24–24
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No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; abrog. impl. da 32004R0798
Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0024 - 0024
Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301, viste la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, su Birmania/Myanmar(1) e la decisione 2003/461/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar(2), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio si è detto seriamente preoccupato per il deterioramento globale della situazione nella Birmania/Myanmar, deplorando in particolare l'arresto di Aung San Suu Kyi e di altri membri della Lega nazionale per la democrazia e la chiusura degli uffici della Lega. (2) La decisione 2003/461/PESC rafforza, tra l'altro, il divieto di fornire formazione o assistenza tecnica connesse alle armi e al materiale bellico. (3) Poiché i divieti riguardanti la consulenza, l'assistenza o la formazione tecniche connesse alle armi e al materiale bellico rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, occorre modificare la legislazione comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza sul territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono tutti i territori degli Stati membri a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. (4) Occorrerebbe pertanto aggiungere questo divieto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1081/2000(3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1081/2000 è modificato come segue: 1) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 1 bis 1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato procurare alla Birmania/Myanmar formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la produzione, la manutenzione o l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio. 2. Il paragrafo 1 non si applica all'assistenza tecnica o alla formazione riguardanti equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo."; 2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 1 e 1 bis o di eludere le disposizioni del presente regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. (2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116. (3) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 20).