Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1211

Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

GU L 169 del 8.7.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; abrog. impl. da 32004R0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1211/oj

32003R1211

Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 1211/2003 del Consiglio

del 7 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

viste la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, su Birmania/Myanmar(1) e la decisione 2003/461/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar(2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio si è detto seriamente preoccupato per il deterioramento globale della situazione nella Birmania/Myanmar, deplorando in particolare l'arresto di Aung San Suu Kyi e di altri membri della Lega nazionale per la democrazia e la chiusura degli uffici della Lega.

(2) La decisione 2003/461/PESC rafforza, tra l'altro, il divieto di fornire formazione o assistenza tecnica connesse alle armi e al materiale bellico.

(3) Poiché i divieti riguardanti la consulenza, l'assistenza o la formazione tecniche connesse alle armi e al materiale bellico rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, occorre modificare la legislazione comunitaria per evitare distorsioni di concorrenza sul territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono tutti i territori degli Stati membri a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Occorrerebbe pertanto aggiungere questo divieto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1081/2000(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1081/2000 è modificato come segue:

1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 1 bis

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato procurare alla Birmania/Myanmar formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la produzione, la manutenzione o l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'assistenza tecnica o alla formazione riguardanti equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo.";

2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 5

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 1 e 1 bis o di eludere le disposizioni del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

(2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116.

(3) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 20).

Top