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Document 32003R0863

Regolamento (CE) n. 863/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

GU L 124 del 20.5.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/863/oj

32003R0863

Regolamento (CE) n. 863/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0011 - 0011


Regolamento (CE) n. 863/2003 della Commissione

del 19 maggio 2003

che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione(3) stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.

(2) Le gare previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1939/2001(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003(5), (CE) n. 1940/2001(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003, e (CE) n. 346/2003(7) non hanno permesso di smaltire la totalità dei quantitativi messi in vendita. È pertanto necessario indire nuove gare.

(3) Al fine di tutelare i diritti degli operatori economici è opportuno indire le nuove gare posteriormente alla data di chiusura delle gare precedenti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono modificati come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 17 ottobre 2001 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles)."

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 346/2003 è modificato come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 5 marzo 2003 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

"3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles)."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

(4) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

(5) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 6.

(6) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

(7) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 15.

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