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Document 32003D0084
2003/84/EC: Commission Decision of 7 February 2003 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of certain grain oriented electrical sheets and strips (flat-rolled products) of a width not exceeding 500 mm originating in Poland and Russia
2003/84/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia
2003/84/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia
GU L 33 del 8.2.2003, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2003
2003/84/CE: Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2003, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 08/02/2003 pag. 0041 - 0042
Decisione della Commissione del 7 febbraio 2003 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici", a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm originari della Polonia e della Russia (2003/84/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Il 25 marzo 2002, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici" a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm, originari della Polonia e della Russia, sono oggetto di dumping. (2) La denuncia è stata presentata dalla Confederazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano la produzione comunitaria totale di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici" a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base"). (3) La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping. (4) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3), la Commissione ha pertanto avviato, previa consultazione, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici" a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm, attualmente classificabili al codice NC 7226 11 90, originari della Polonia e della Russia. (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 9 gennaio 2003 indirizzata alla Commissione, Eurofer ha formalmente ritirato la denuncia. (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità. (9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici" a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm, originari della Polonia e della Russia, debba essere chiuso senza istituire dazi antidumping, DECIDE: Articolo unico Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere e nastri detti "magnetici" a grani orientati (prodotti laminati piatti), di larghezza non superiore a 500 mm, attualmente classificabili al codice NC 7226 11 90, originari della Polonia e della Russia, è chiuso. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 5.