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Document 32003R0042

    Regolamento (CE) n. 42/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi

    GU L 7 del 11.1.2003, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/42/oj

    32003R0042

    Regolamento (CE) n. 42/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0003 - 0024


    Regolamento (CE) n. 42/2003 della Commissione

    del 10 gennaio 2003

    relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002(4), in particolare l'articolo 86,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

    (2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto.

    (3) Dato il considerevole volume di alcole in vendita, è opportuno prorogare il termine per il ritiro dell'alcole in questione.

    (4) L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(6), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (5) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(7), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si procede alla vendita, mediante 17 gare, dal n. 316/2003 CE al n. 332/2003 CE, di un quantitativo di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi.

    In deroga all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, il quantitativo totale è di 850000 ettolitri. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, italiano, spagnolo e portoghese.

    Ciascuna delle gare dal n. 316/2003 CE al n. 332/2003 CE verte su un quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Articolo 2

    L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

    Articolo 3

    L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume di alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 4

    La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

    Articolo 5

    Il prezzo minimo per la presentazione delle offerte è fissato a 9 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per ciascuna delle gare dal n. 316/2003 CE al n. 332/2003 CE.

    Articolo 6

    1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il ritiro materiale dell'alcole dai depositi di ciascun organismo d'intervento interessato deve essere concluso entro il 30 novembre 2003.

    2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2003.

    Articolo 7

    Per essere ricevibile, l'offerta comporta la presentazione di una serie di impegni e documenti elencati nell'allegato II del presente regolamento e deve essere conforme agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 8

    Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite agli articoli 91 e 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 9

    I servizi della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 sono indicati nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

    (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

    (4) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 17.

    (5) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

    (6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

    (7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    ALLEGATO I

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 316/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 316/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 316/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 317/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivameme nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 317/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 317/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 318/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 318/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 318/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 319/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivameme nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 319/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 319/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 320/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 320/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 320/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 321/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivameme nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 321/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 321/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 322/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 322/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 322/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 323/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivameme nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 323/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 323/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 324/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 324/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 324/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVVP; fax (351) 21 352 08 76].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 325/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 325/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 325/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVVP; fax (351) 21 352 08 76].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 326/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentare per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 326/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 326/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVVP; fax (351) 21 352 08 76].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 327/2003/CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 327/2003/CE - alcole, DG AGRI (D-4) da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 327/2003/CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 %vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 328/2003/CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 328/2003/CE - alcole, DG AGRI (D-4) da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

    a) il riferimento alla gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 328/2003/CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 %vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 329/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 329/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 329/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 330/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 330/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 330/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 331/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 331/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 331/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    GARA PER ALCOLE AD USO ESCLUSIVO NEL SETTORE DEI CARBURANTI NEI PAESI TERZI N. 332/2003 CE

    I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 10 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

    II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

    L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti nei paesi terzi.

    Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

    Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

    III. Presentazione delle offerte

    1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

    Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

    2. Le offerte devono:

    - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

    - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11.00 e le ore 12.00 del giorno indicato al punto 4.

    3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura "Offerta gara per alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, n. 332/2003 CE - alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

    4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 29 gennaio 2003 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

    5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

    a) il riferimento alla gara per l'alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi n. 332/2003 CE;

    b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

    c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 88 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

    6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

    - AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39-06) 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93].

    L'importo della cauzione deve corrispondere a 200000 EUR.

    ALLEGATO II

    Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

    1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento.

    2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.

    3) La prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

    4) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.

    5) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.

    6) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

    ALLEGATO III

    I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

    DG AGRI(D-4) (all'attenzione dei sigg. Schoofs/Romano):

    >SPAZIO PER TABELLA>

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