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Document JOL_2002_352_R_0001_01

    Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2002/979/CE)

    GU L 352 del 30.12.2002, p. 1–1450 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    22002A1230(01)

    Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra - Atto finale

    Gazzetta ufficiale n. L 352 del 30/12/2002 pag. 0003 - 1450


    Accordo

    che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli" Stati membri", e

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità",

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile",

    dall'altra,

    CONSIDERANDO i tradizionali legami tra le Parti e con particolare riferimento a quanto segue:

    - il patrimonio culturale comune e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

    - il pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;

    - l'importanza che attribuiscono ai principi dello Stato di diritto e del buon governo;

    - la necessità di promuovere il progresso economico e sociale per i loro popoli tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente;

    - l'opportunità di ampliare il quadro delle relazioni tra l'integrazione regionale dell'Unione europea e dell'America latina onde contribuire a un'associazione strategica tra le due regioni conformemente alla dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea in occasione del vertice tenutosi a Rio de Janeiro il 28 giugno 1999;

    - l'esigenza di intensificare il loro dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse istituito dalla dichiarazione comune appartenente all'accordo quadro di cooperazione tra le Parti del 21 giugno 1996, in seguito denominato "accordo quadro di cooperazione";

    - l'importanza attribuita dalle Parti

    - al coordinamento delle rispettive posizioni e all'avvio di iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati;

    - ai principi e ai valori enunciati nella dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

    - ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

    - alla lotta contro tutte le forme di terrorismo e l'impegno di creare strumenti internazionali efficaci per garantirne l'eliminazione;

    - l'opportunità di un dialogo culturale per arrivare a una migliore comprensione tra le Parti, rinsaldando in tal modo i vincoli tradizionali, culturali e naturali tra i loro cittadini;

    - l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile del 20 dicembre 1990 e dell'accordo quadro di cooperazione per promuovere l'applicazione dei processi e dei principi suddetti,

    LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

    TITOLO I

    NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

    Articolo 1

    Principi

    1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

    2. Il presente accordo viene applicato in modo da promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile e un'equa distribuzione dei benefici dell'associazione.

    3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.

    Articolo 2

    Obiettivi e ambito di applicazione

    1. Il presente accordo istituisce un'associazione politica ed economica tra le Parti imperniata sulla reciprocità, sulla comunanza d'interessi e sull'approfondimento delle relazioni in tutti i settori di applicazione.

    2. Questo processo di associazione intensificherà le relazioni e la cooperazione tra le Parti avvalendosi degli organi creati dal presente accordo.

    3. Il presente accordo, che riguarda questioni politiche, commerciali, economiche, finanziarie, scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali e inerenti alla cooperazione, può essere esteso ad altri settori concordati tra le Parti.

    4. Conformemente agli obiettivi suddetti, il presente accordo si prefigge:

    a) di intensificare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse attraverso riunioni a diversi livelli;

    b) di rafforzare la cooperazione a livello politico, commerciale, economico, finanziario, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e di cooperazione, nonché in altri settori di reciproco interesse;

    c) di aumentare il coinvolgimento di ciascuna Parte nei programmi quadro, nei programmi specifici e nelle altre attività dell'altra Parte, compatibilmente con le procedure interne di ciascuna Parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attività in questione, ai sensi della parte III; e

    d) di ampliare e di diversificare le relazioni commerciali bilaterali tra le Parti conformemente alle disposizioni dell'OMC e agli obiettivi e alle disposizioni specifici di cui alla parte IV.

    TITOLO II

    QUADRO ISTITUZIONALE

    Articolo 3

    Consiglio di associazione

    1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo di entrambe le Parti, ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

    2. Il Consiglio di associazione esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse.

    3. Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti volte a migliorare il presente accordo.

    Articolo 4

    Composizione e regolamento interno

    1. Il Consiglio di associazione è composto dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, assistito dal Segretario Generale/dall'Alto Rappresentante, dalla presidenza successiva, da altri membri del Consiglio dell'Unione europea o dai loro rappresentanti e da membri della Commissione europea, da una parte, e dal ministro degli esteri cileno, dall'altra.

    2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

    4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e dal ministro degli esteri cileno, conformemente al suo regolamento interno.

    Articolo 5

    Potere decisionale

    1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti.

    2. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.

    3. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni appropriate.

    4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di concerto fra le Parti.

    Articolo 6

    Comitato di associazione

    1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Cile, generalmente alti funzionari, dall'altra.

    2. Il Comitato di associazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo.

    3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del Comitato di associazione.

    4. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. In tal caso, le decisioni del Comitato di associazione vengono prese a norma dell'articolo 5.

    5. Il Comitato di associazione si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile, per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza dalle Parti. Su richiesta di una delle Parti possono essere indette, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle Parti.

    Articolo 7

    Comitati speciali

    1. Il Consiglio di associazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dai comitati speciali istituiti a norma del presente accordo.

    2. Il Consiglio di associazione può decidere di creare qualsiasi tipo di comitato speciale.

    3. Il regolamento interno adottato dal Consiglio di associazione stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati suddetti, sempreché non figurino nel presente accordo.

    Articolo 8

    Dialogo politico

    Il dialogo politico tra le Parti avviene nel quadro definito alla parte II.

    Articolo 9

    Comitato parlamentare di associazione

    1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (Congreso National de Chile) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

    2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno.

    3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.

    4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno.

    5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste.

    6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.

    7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

    Articolo 10

    Comitato consultivo misto

    1. È istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie organizzazioni economiche e sociali della società civile nell'Unione europea e in Cile. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità e il Cile inerenti all'attuazione del presente accordo. Il comitato può pronunciarsi sulle questioni sollevate in quest'ambito.

    2. Il comitato consultivo misto è composto da un numero identico di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e della corrispondente istituzione della Repubblica del Cile che si occupa delle questioni economiche e sociali.

    3. Il comitato consultivo misto svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, al fine di promuovere il dialogo tra i diversi rappresentanti economici e sociali, di sua iniziativa.

    4. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno.

    Articolo 11

    Società civile

    Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e del Cile, compresi gli ambienti accademici e le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative, onde informarli dell'attuazione del presente accordo e tener conto dei loro suggerimenti volti a migliorarla.

    PARTE II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 12

    Obiettivi

    1. Le Parti decidono di intensificare e di approfondire il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, nell'intento di consolidare l'associazione istituita dal presente accordo.

    2. Il dialogo politico tra le Parti mira principalmente a promuovere, a divulgare, a sviluppare e a tutelare valori democratici quali il rispetto dei diritti umani, la libertà dell'individuo e i principi dello stato di diritto, alla base di una società democratica.

    3. A tal fine, le Parti discutono e si scambiano informazioni sulle iniziative comuni riguardanti tutte le questioni di reciproco interesse e le altre questioni internazionali onde realizzare obiettivi comuni, riguardanti in particolare la sicurezza, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo regionale.

    Articolo 13

    Meccanismi

    1. Le Parti decidono che il dialogo politico consisterà in:

    a) riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo;

    b) riunioni periodiche tra i ministri degli Esteri;

    c) riunioni tra altri ministri per discutere delle questioni di comune interesse, quando le Parti lo ritengono utile per rinsaldare le loro relazioni;

    d) riunioni annuali tra alti funzionari di entrambe le Parti.

    2. Le Parti stabiliscono le procedure da seguire per le suddette riunioni.

    3. Le riunioni periodiche dei ministri degli Esteri di cui al paragrafo 1, lettera b) si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 3 o in consessi equivalenti concordati tra le Parti.

    4. Le Parti sfruttano appieno anche i canali diplomatici.

    Articolo 14

    Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza

    Le Parti coordinano per quanto possibile le rispettive posizioni, avviano iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati e collaborano in materia di politica estera e di sicurezza.

    Articolo 15

    Cooperazione per la lotta al terrorismo

    Le Parti decidono di collaborare per combattere il terrorismo conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, in particolare:

    a) applicando pienamente la risoluzione 1373 e le altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali e gli strumenti pertinenti;

    b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

    c) scambiando opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e scambiando le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

    PARTE III

    COOPERAZIONE

    Articolo 16

    Obiettivi generali

    1. Le Parti collaborano strettamente al fine di:

    a) migliorare la capacità istituzionale per sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

    b) promuovere lo sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente. Le Parti privilegiano in particolare il rispetto dei diritti sociali di base;

    c) favorire le sinergie produttive, creare nuove possibilità di commercio e di investimenti e promuovere la competitività e l'innovazione;

    d) intensificare e approfondire le azioni di cooperazione tenendo conto dell'associazione fra le Parti.

    2. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione economica, finanziaria e tecnica per il conseguimento degli obiettivi e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo.

    TITOLO I

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    Articolo 17

    Cooperazione industriale

    1. La cooperazione industriale sostiene e promuove le misure di politica industriale atte a sviluppare e a consolidare le iniziative prese dalle Parti a favore di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione industriale, onde creare un contesto favorevole per tener conto degli interessi di entrambe.

    2. Si cerca in particolare di:

    a) favorire i contatti tra gli operatori economici delle Parti al fine di individuare i settori di comune interesse, specie per quanto riguarda la cooperazione industriale, i trasferimenti di tecnologia, il commercio e gli investimenti;

    b) promuovere e intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze tra le reti di operatori economici europei e cileni;

    c) promuovere i progetti di cooperazione industriale, compresi quelli derivanti dal processo di privatizzazione e/o di apertura dell'economia cilena, creando ad esempio i tipi di infrastrutture finanziati dagli investimenti europei nell'ambito della cooperazione industriale tra le imprese; e

    d) promuovere l'innovazione, la diversificazione, la modernizzazione, lo sviluppo e la qualità dei prodotti nel settore delle imprese.

    Articolo 18

    Cooperazione in materia di standard, normative tecniche e procedure di valutazione della conformità

    1. La cooperazione in materia di standard, normative tecniche e valutazione della conformità è fondamentale per evitare e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e garantire il buon funzionamento della liberalizzazione degli scambi di cui alla parte IV, titolo II.

    2. La cooperazione fra le Parti è incentrata sui seguenti aspetti:

    a) cooperazione normativa;

    b) compatibilità delle normative tecniche con gli standard internazionali e europei; e

    c) assistenza tecnica per creare una rete di organismi di valutazione della conformità su basi non discriminatorie.

    3. Concretamente, le Parti collaborano per:

    a) promuovere le misure volte a colmare il divario tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione;

    b) fornirsi reciprocamente un sostegno organizzativo per agevolare la creazione di reti e organismi regionali, nonché migliorare il coordinamento delle politiche volte a promuovere un'impostazione comune nei confronti degli standard internazionali e regionali, delle normative tecniche analoghe e delle procedure di valutazione della conformità; e

    c) incentivare tutte le misure volte a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle Parti nei settori suddetti, comprese la trasparenza, le buone pratiche normative e la promozione delle norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.

    Articolo 19

    Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

    1. Le Parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

    2. La cooperazione può assumere diverse forme:

    a) assistenza tecnica;

    b) conferenze, seminari, ricerca delle possibilità industriali e tecniche, partecipazione alle tavole rotonde e alle fiere generali e settoriali;

    c) promozione dei contatti tra gli operatori economici incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti;

    d) agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, informazione e promozione dell'innovazione.

    Articolo 20

    Cooperazione nel settore dei servizi

    Conformemente all'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi ("GATS") e nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono e intensificano la cooperazione perché rifletta la sempre maggiore importanza dei servizi nello sviluppo e nella crescita delle loro economie. Viene intensificata la cooperazione volta a promuovere l'incremento e la diversificazione della produttività e la competitività del terziario cileno. Le Parti individuano i settori su cui si concentrerà la cooperazione, nonché i mezzi disponibili a tale scopo. Le PMI beneficiano direttamente delle attività previste, che ne agevolano l'accesso alle fonti di capitali e alle tecnologie di mercato. A tale riguardo, va rivolta particolare attenzione alla promozione degli scambi tra le Parti e i paesi terzi.

    Articolo 21

    Promozione degli investimenti

    1. Le Parti collaborano per mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

    2. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

    a) la creazione di meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle norme e delle possibilità d'investimento;

    b) la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Cile volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

    c) l'inserimento dell'assistenza tecnica tra le attività di formazione per gli enti pubblici delle Parti che si occupano di questo settore;

    d) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative.

    Articolo 22

    Cooperazione nel settore dell'energia

    1. La cooperazione tra le Parti mira a consolidare le loro relazioni economiche in settori chiave quali l'idroelettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico e l'elettrificazione rurale.

    2. Fra gli obiettivi della cooperazione figurano:

    a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni;

    b) i trasferimenti di tecnologia;

    c) studi preliminari, analisi comparative e attuazione di programmi ad opera delle istituzioni di entrambe le Parti;

    d) partecipazione di operatori pubblici e privati di entrambe le regioni a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali, comprese le reti con altri paesi della regione;

    e) conclusione di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;

    f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore.

    Articolo 23

    Trasporti

    1. La cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto cileni e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo migliori standard operativi.

    2. La cooperazione avviene mediante:

    a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione/interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;

    b) programmi di formazione su questioni economiche, legislative e tecniche destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;

    c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e centri di trasporti pubblici urbani.

    Articolo 24

    Cooperazione nei settori agricolo e rurale; misure sanitarie e fitosanitarie

    1. Le Parti collaborano per sostenere e incentivare misure di politica agricola tali da favorire l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo agricolo e rurale.

    2. La cooperazione riguarda prevalentemente l'acquisizione di capacità, le infrastrutture e il trasferimento di tecnologie attraverso:

    a) progetti specifici a sostegno delle misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, tenendo conto della legislazione applicabile a entrambe le Parti, nonché delle norme dell'OMC e delle altre organizzazioni internazionali competenti;

    b) la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;

    c) gli scambi di informazioni, anche sulle politiche agricole delle Parti;

    d) assistenza tecnica per migliorare la produttività e scambi di tecnologie colturali alternative;

    e) esperimenti scientifici e tecnologici;

    f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a sostenere le attività di promozione commerciale;

    g) assistenza tecnica per potenziare i sistemi di controllo sanitario e fitosanitario onde promuovere il più possibile l'equivalenza e gli accordi di reciproco riconoscimento.

    Articolo 25

    Pesca

    1. Considerata l'importanza della politica della pesca per le loro relazioni, le Parti si impegnano ad intensificare la collaborazione economica e tecnica onde concludere, eventualmente, accordi bilaterali e/o multilaterali sulla pesca d'altura.

    2. Le Parti sottolineano inoltre l'importanza che attribuiscono all'adempimento degli impegni reciproci specificati nell'accordo firmato il 25 gennaio 2001.

    Articolo 26

    Cooperazione doganale

    1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo.

    2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciprocamente assistenza nel settore doganale conformemente al protocollo del 13 giugno 2001 dell'accordo quadro di cooperazione sull'assistenza reciproca nel settore doganale.

    3. La cooperazione prevede, tra l'altro:

    a) la fornitura di assistenza tecnica, compresa l'organizzazione di opportuni seminari e tirocini;

    b) lo sviluppo e la condivisione delle pratiche migliori;

    c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso delle merci al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse.

    Articolo 27

    Cooperazione nel settore statistico

    1. L'obiettivo principale delle Parti è il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

    2. La cooperazione è incentrata:

    a) sull'omologazione dei metodi statistici delle Parti per ottenere indicatori comparabili;

    b) sugli scambi scientifici e tecnologici con gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea e con Eurostat;

    c) sulla ricerca statistica finalizzata all'elaborazione di metodi comuni per la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati;

    d) sull'organizzazione di seminari e gruppi di lavoro; e

    e) su programmi di formazione nel settore statistico a cui partecipano anche altri paesi della regione.

    Articolo 28

    Cooperazione nel settore ambientale

    1. Le Parti collaborano per tutelare e migliorare l'ambiente, impedire la contaminazione e il degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi e promuoverne un uso razionale ai fini di uno sviluppo sostenibile.

    2. In tale contesto, ci si concentra sui seguenti aspetti:

    a) nesso tra povertà e ambiente;

    b) impatto ambientale delle attività economiche;

    c) problemi ambientali e uso dei terreni;

    d) progetti volti a rafforzare le strutture e le politiche ambientali cilene;

    e) scambi di informazioni, di tecnologia e di esperienze sulle norme e sui modelli ambientali, formazione e istruzione;

    f) educazione e formazione ambientale per sensibilizzare maggiormente i cittadini; e

    g) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.

    Articolo 29

    Tutela dei consumatori

    Le Parti collaborano per rendere compatibili i loro programmi di tutela dei consumatori, cercando in particolare di:

    a) rendere più compatibile la legislazione sui consumatori onde eliminare gli ostacoli agli scambi;

    b) creare, sviluppare e collegare sistemi di informazione reciproca sulle merci pericolose (sistemi di allarme rapido);

    c) promuovere gli scambi di informazioni e di esperti, nonché la collaborazione tra gli organismi delle Parti che si occupano dei consumatori;

    d) avviare progetti di formazione e assistenza tecnica.

    Articolo 30

    Protezione dei dati

    1. Le Parti convengono di collaborare per tutelare i dati personali onde migliorare il livello di protezione ed evitare gli ostacoli agli scambi che richiedono trasferimenti di dati personali.

    2. La cooperazione per la tutela dei dati personali potrà comprendere assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti, nonché programmi e progetti comuni.

    Articolo 31

    Dialogo macroeconomico

    1. Le Parti promuovono gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, nonché gli scambi di esperienze per quanto riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche nel contesto dell'integrazione regionale.

    2. A tal fine, le Parti cercano di approfondire il dialogo sulle questioni economiche tra le rispettive autorità affinché si scambino idee e opinioni sui seguenti aspetti:

    a) stabilizzazione macroeconomica;

    b) consolidamento delle finanze pubbliche;

    c) politica tributaria;

    d) politica monetaria;

    e) politica e normativa finanziaria;

    f) integrazione finanziaria e apertura del conto capitale;

    g) politica dei tassi di cambio;

    h) architettura finanziaria internazionale e riforma del sistema monetario internazionale;

    i) coordinamento della politica macroeconomica.

    3. I metodi di attuazione di tale cooperazione includono:

    a) riunioni tra le autorità competenti in materia macroeconomica;

    b) seminari e conferenze;

    c) formazione, su richiesta;

    d) studi sulle questioni di comune interesse.

    Articolo 32

    Diritti di proprietà intellettuale

    1. Le Parti decidono di collaborare, secondo le rispettive capacità, per quanto riguarda la pratica, la promozione, la divulgazione, la razionalizzazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione degli abusi in questo campo, la lotta alla contraffazione e alla pirateria, la creazione e il potenziamento delle organizzazioni nazionali per il controllo e la protezione di tali diritti.

    2. La cooperazione tecnica può essere incentrata su una o più attività tra quelle sottoelencate:

    a) consulenza legislativa: osservazioni sui disegni di legge riguardanti le disposizioni generali e i principi di base delle convenzioni internazionali elencate nell'articolo 170, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, le denominazioni tradizionali o le menzioni complementari di qualità, i disegni industriali, i brevetti, gli schemi (topografie) dei circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate, il controllo delle prassi anticoncorrenziali nelle licenze contrattuali, l'applicazione e gli altri aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

    b) consigli su come organizzare le infrastrutture amministrative, quali gli uffici brevetti e le società di riscossione;

    c) formazione alle tecniche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

    d) formazione specifica dei giudici, dei funzionari doganali e degli agenti di polizia per un'applicazione più efficace delle leggi; e

    e) sensibilizzazione del settore privato e della società civile.

    Articolo 33

    Commesse pubbliche

    Le Parti collaborano per fornire assistenza tecnica sulle questioni attinenti alle commesse pubbliche, specialmente a livello comunale.

    Articolo 34

    Cooperazione in materia di turismo

    1. Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare il turismo.

    2. Tale cooperazione è incentrata sui seguenti aspetti:

    a) progetti volti a creare e a consolidare prodotti e servizi turistici di comune interesse o che attirano mercati di comune interesse;

    b) consolidamento di flussi turistici di ampia portata;

    c) rafforzamento dei canali di promozione del turismo;

    d) formazione nel settore turistico;

    e) assistenza tecnica e progetti pilota per sviluppare il turismo di speciale interesse;

    f) scambi di informazioni sulla promozione del turismo, pianificazione integrale delle destinazione turistiche e qualità dei servizi;

    g) uso degli strumenti promozionali per sviluppare il turismo a livello locale.

    Articolo 35

    Cooperazione nel settore minerario

    Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore minerario, per lo più attraverso accordi volti a:

    a) favorire gli scambi di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi produttivi minerari;

    b) incentivare le iniziative scientifiche e tecnologiche nel settore minerario.

    TITOLO II

    SCIENZA, TECNOLOGIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

    Articolo 36

    Cooperazione scientifica e tecnologica

    1. La cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, attuata nell'interesse di entrambe le Parti e compatibilmente con le loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, prevede:

    a) un dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in ispecie per l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;

    b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; e

    c) l'intensificazione delle attività volte a promuovere i contatti, l'innovazione e i trasferimenti tecnologici tra partner europei e cileni.

    2. Si cerca in particolar modo di creare un potenziale umano che costituisca una solida base a lungo termine dell'eccellenza scientifica e tecnologica, nonché di instaurare contatti permanenti tra gli ambienti scientifici e tecnologici a livello nazionale e regionale.

    3. È opportuno promuovere le seguenti forme di cooperazione:

    a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;

    b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;

    c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;

    d) promozione delle attività connesse alle previsioni scientifiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine di entrambe le Parti;

    e) sviluppo dei contatti tra settore pubblico e settore privato.

    4. Si promuovono inoltre la valutazione delle iniziative comuni e la divulgazione dei risultati.

    5. Sono associati alla cooperazione, secondo le debite modalità, gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi delle Parti, in particolare le PMI.

    6. Le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi organismi ai loro programmi scientifici e tecnologici per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa ai sensi delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione degli organismi giuridici dei paesi terzi.

    Articolo 37

    Società dell'informazione, tecnologia dell'informazione e telecomunicazioni

    1. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.

    2. La cooperazione in questo settore favorisce in particolare:

    a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese la promozione e la sorveglianza della nuova società dell'informazione;

    b) la cooperazione sugli aspetti normativi e politici delle telecomunicazioni;

    c) gli scambi di informazioni sulle norme, la valutazione della conformità e l'omologazione;

    d) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

    e) i progetti comuni di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i progetti pilota riguardanti le applicazioni della società dell'informazione;

    f) la promozione degli scambi e la formazione degli specialisti, specialmente i giovani; e

    g) gli scambi e la diffusione dell'esperienza acquisita con le iniziative pubbliche che applicano le tecnologie dell'informazione nei contatti con la società.

    TITOLO III

    CULTURA, ISTRUZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI

    Articolo 38

    Istruzione e formazione

    1. Le Parti danno un considerevole sostegno, nei limiti delle rispettive competenze, all'istruzione prescolare, elementare, media e superiore, alla formazione professionale e all'apprendimento permanente, specie per quanto riguarda le categorie sociali vulnerabili, quali i disabili, le minoranze etniche e le persone poverissime.

    2. Si rivolge particolare attenzione ai programmi decentrati volti ad instaurare contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e a favorire gli scambi di esperienze e di risorse tecniche, nonché la mobilità degli studenti.

    Articolo 39

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in questo settore, in particolare attraverso programmi di formazione sui mezzi audiovisivi e di comunicazione comprendenti attività di coproduzione, formazione, sviluppo e distribuzione.

    Articolo 40

    Scambi di informazioni e cooperazione culturale

    1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali che uniscono le Parti, occorre intensificare la cooperazione in questo settore, estendendola anche ai mezzi d'informazione e di comunicazione.

    2. Il presente articolo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo conto dei programmi bilaterali degli Stati membri.

    3. Si rivolge particolare attenzione alla promozione di attività comuni in diversi settori, quali la stampa, il cinema e la televisione, e agli scambi di giovani.

    4. Tale cooperazione può riguardare, in particolare, i seguenti settori:

    a) programmi d'informazione reciproca;

    b) traduzione di opere letterarie;

    c) conservazione e restauro del patrimonio nazionale;

    d) formazione;

    e) manifestazioni culturali;

    f) promozione della cultura locale;

    g) gestione e produzione culturale;

    h) altri settori.

    TITOLO IV

    PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

    Articolo 41

    Pubblica amministrazione

    1. La cooperazione in questo settore, finalizzata alla modernizzazione e al decentramento della pubblica amministrazione, cerca di migliorare l'efficienza organizzativa dell'intero sistema (quadro legislativo e istituzionale), ispirandosi alle pratiche migliori di entrambe le Parti.

    2. La cooperazione può comprendere programmi di vari tipi:

    a) modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione;

    b) decentramento e potenziamento del governo regionale e locale;

    c) rafforzamento della società civile e integrazione della stessa nella definizione delle politiche pubbliche;

    d) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;

    e) progetti relativi alla gestione e all'amministrazione dei servizi sociali;

    f) progetti di sviluppo, alloggi rurali o gestione del suolo;

    g) programmi relativi alla sanità e all'istruzione elementare;

    h) sostegno alle iniziative di base della società civile;

    i) tutti gli altri programmi e progetti che contribuiscono a ridurre la povertà creando imprese e posti di lavoro; e

    j) promozione della cultura e delle sue diverse manifestazioni; rafforzamento delle identità culturali.

    3. La cooperazione in materia prevede:

    a) un'assistenza tecnica agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, anche mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;

    b) scambi regolari di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori dove vengono scambiati;

    c) trasferimenti di know-how;

    d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti che comportano un contributo finanziario paragonabile; e

    e) formazione e sostegno organizzativo.

    Articolo 42

    Cooperazione interistituzionale

    1. La cooperazione interistituzionale tra le Parti mira ad intensificare i contatti tra le istituzioni competenti.

    2. La parte III del presente accordo intende quindi favorire gli incontri periodici tra dette istituzioni. La cooperazione si svolge su basi per quanto possibile ampie e comprende:

    a) tutte le misure atte a promuovere gli scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti di comunicazione informatizzate;

    b) consulenze e formazione; e

    c) trasferimenti di know-how.

    3. Le Parti possono includere, di comune accordo, altri settori d'intervento.

    TITOLO V

    COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

    Articolo 43

    Dialogo sociale

    Le Parti riconoscono che:

    a) occorre promuovere la partecipazione delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di vita e l'integrazione nella società;

    b) si tiene conto soprattutto della necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente nel territorio dell'altra Parte.

    Articolo 44

    Cooperazione nel settore sociale

    1. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico. Si privilegiano la creazione di posti di lavoro e il rispetto dei diritti sociali fondamentali, in particolare mediante la promozione delle convenzioni OIL in materia riguardanti questioni quali la libertà di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile e la parità di trattamento tra uomini e donne.

    2. La cooperazione può essere estesa a tutti i settori che interessino le Parti.

    3. Le misure adottate in questo campo possono essere coordinate con quelle degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali competenti.

    4. Le Parti privilegiano le misure volte a:

    a) promuovere lo sviluppo umano, ridurre la povertà e combattere l'esclusione sociale attraverso progetti innovativi e riproducibili che coinvolgano le categorie sociali vulnerabili ed emarginate, in particolare le famiglie a basso reddito e i disabili;

    b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, nonché i programmi specifici per i giovani;

    c) sviluppare e modernizzare i rapporti professionali, le condizioni di lavoro, la previdenza sociale e la sicurezza del posto di lavoro;

    d) migliorare l'elaborazione e la gestione delle politiche sociali, comprese le case popolari, e l'accesso dei beneficiari;

    e) sviluppare un sistema sanitario efficiente ed equo, basato su principi di solidarietà;

    f) promuovere la formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane;

    g) promuovere progetti e programmi tali da creare posti di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese;

    h) promuovere i programmi di gestione delle terre, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili dal punto di vista sociale e ambientale;

    i) promuovere le iniziative che contribuiscono al dialogo sociale e alla creazione di un consenso;

    j) promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e la partecipazione dei cittadini.

    Articolo 45

    Cooperazione relativa alle questioni di genere

    1. La cooperazione contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale. Grazie a tale cooperazione, le donne possono accedere più agevolmente a tutte le risorse necessarie per il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.

    2. La cooperazione deve promuovere in particolare la creazione di un quadro atto a:

    a) tener conto delle questioni di genere e dei problemi connessi a tutti i livelli e in tutti i settori di cooperazione, comprese le politiche/strategie macroeconomiche e le azioni di sviluppo; e

    b) promuovere l'adozione di misure positive a favore delle donne.

    TITOLO VI

    ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

    Articolo 46

    Cooperazione in materia di immigrazione clandestina

    1. La Comunità e il Cile decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

    a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

    b) e ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, quali definiti ai fini perseguiti dalla Comunità, presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità.

    2. Gli Stati membri e il Cile forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

    3. Le Parti decidono di concludere, su richiesta, un accordo tra il Cile e la Comunità onde disciplinare gli obblighi specifici del Cile e degli Stati membri in materia di riammissione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    4. In attesa che sia concluso l'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 3, il Cile accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con i singoli Stati membri onde disciplinare gli specifici obblighi di riammissione tra il Cile e lo Stato membro in questione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    5. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.

    Articolo 47

    Cooperazione per la lotta contro la droga e la criminalità organizzata

    1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano gli interventi e intensificano la cooperazione per lottare contro la produzione, il commercio e il consumo illeciti di stupefacenti, il riciclaggio dei proventi del narcotraffico, nonché per combattere la criminalità organizzata attraverso le organizzazioni e gli organismi internazionali.

    2. Le Parti collaborano per attuare, in particolare:

    a) progetti di trattamento, riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e professionale dei tossicomani;

    b) programmi congiunti di formazione volti a prevenire il consumo e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e i delitti connessi;

    c) programmi congiunti di studio e di ricerca secondo i metodi e gli indicatori applicati dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Osservatorio interamericano delle droghe e da altre organizzazioni internazionali e nazionali;

    d) misure e azioni di cooperazione volte a ridurre l'offerta di droghe e sostanze psicotrope nell'ambito delle convenzioni e dei trattati internazionali pertinenti firmati e ratificati dalle Parti del presente accordo;

    e) scambi di informazioni sulle politiche, sui programmi, sulle azioni e sulla legislazione riguardanti la produzione, il traffico e il consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    f) scambi di informazioni pertinenti e adozione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dall'Unione europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quali la task force Azione finanziaria competente in materia;

    g) misure volte ad impedire lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche indispensabili per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dalle organizzazioni internazionali competenti e conformemente all'accordo tra la Repubblica del Cile e la Comunità europea sulla prevenzione dello sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope del 24 novembre 1998.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 48

    Partecipazione della società civile alla cooperazione

    Le Parti riconoscono il ruolo complementare e il contributo potenziale della società civile (interlocutori sociali e organizzazioni non governative) al processo di cooperazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni giuridiche e amministrative di ciascuna Parte, gli esponenti della società civile possono:

    a) essere informati e partecipare alle consultazioni sulle politiche/strategie di cooperazione e sulle relative priorità, in particolare nei settori che li riguardano direttamente;

    b) ricevere finanziamenti, sempreché le norme interne di ciascuna Parte lo consentano; e

    c) partecipare all'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li riguardano.

    Articolo 49

    Cooperazione e integrazione regionali

    1. Le Parti dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere una cooperazione attiva e reciproca con il "Mercado Común del Sur" (Mercosur) considerato globalmente.

    2. Tale cooperazione consente alla Comunità di dare un notevole impulso all'integrazione regionale tra i paesi latinoamericani del Cono Sud.

    3. Si privilegiano le azioni destinate a:

    a) promuovere il commercio e gli investimenti nella regione;

    b) sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente;

    c) favorire il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione necessarie per lo sviluppo economico della regione; e

    d) intensificare la cooperazione regionale nel settore della pesca.

    4. Le Parti consolidano inoltre la collaborazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

    5. A tal fine, esse possono:

    a) avviare azioni comuni con le autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e

    b) istituire meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze.

    Articolo 50

    Cooperazione triangolare e biregionale

    1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le Parti decidono di promuovere programmi di cooperazione triangolare e programmi con i paesi terzi nei settori di comune interesse.

    2. Questi principi possono applicarsi anche alla cooperazione biregionale in funzione delle priorità degli Stati membri e degli altri paesi dell'America latina e dei Caraibi.

    Articolo 51

    Clausola sui futuri sviluppi

    Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti non escluderanno a priori nessuna possibilità di cooperazione e potranno avvalersi del Comitato di associazione per esaminare insieme le possibilità concrete di cooperazione nel reciproco interesse.

    Articolo 52

    Cooperazione nell'ambito dei rapporti di associazione

    1. La cooperazione tra le Parti deve contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui alla parte III individuando e attuando programmi di cooperazione innovativi, tali da conferire un valore aggiunto ai loro nuovi rapporti di partner associati.

    2. Compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte sull'accesso ai programmi e alle attività in questione, viene promossa la partecipazione di ciascuna Parte, quale partner associato, ai programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attività dell'altra Parte.

    3. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni a tal fine.

    Articolo 53

    Risorse

    1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a fornire risorse appropriate, anche finanziarie, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi canali.

    2. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in Cile, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento nonché le loro disposizioni legislative e regolamentari.

    Articolo 54

    Compiti specifici del Comitato di associazione in materia di cooperazione

    1. Quando assolve uno dei compiti assegnatigli nella parte III, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia di cooperazione, di norma alti funzionari.

    2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione svolge le seguenti funzioni specifiche:

    a) aiutare il Consiglio di associazione ad assolvere i suoi compiti in materia di cooperazione;

    b) sorvegliare l'attuazione del quadro di cooperazione concordato tra le Parti;

    c) formulare raccomandazioni sulla cooperazione strategica tra le Parti, onde definire gli obiettivi a lungo termine, le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento, sui programmi indicativi pluriennali, con indicazione delle priorità settoriali, degli obiettivi specifici, dei risultati previsti e degli importi indicativi, e sui programmi d'azione annuali; e

    d) riferire periodicamente al Consiglio di associazione sull'applicazione e sul conseguimento degli obiettivi e del contenuto della parte III.

    PARTE IV

    SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 55

    Obiettivi

    Gli obiettivi della presente parte sono i seguenti:

    a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, a norma dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994");

    b) agevolazione degli scambi di merci avvalendosi, tra l'altro, delle disposizioni concordate in materia di dogane e questioni connesse, standard, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, misure sanitarie e fitosanitarie e commercio di vini, bevande alcoliche e bevande aromatizzate;

    c) liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi a norma dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS");

    d) miglioramento delle condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione;

    e) liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte;

    f) apertura effettiva e reciproca dei mercati delle commesse pubbliche delle Parti;

    g) tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale secondo i massimi standard internazionali;

    h) creazione di un meccanismo di cooperazione efficace nel settore della concorrenza;

    i) creazione di un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie.

    Articolo 56

    Unioni doganali e zone di libero scambio

    1. Nessuna disposizione del presente accordo osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra una delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui al presente accordo.

    2. Su richiesta di una di esse, le Parti si consultano in sede di Comitato di associazione sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi. In particolare, in caso di adesione, si avviano consultazioni per tener conto degli interessi reciproci delle Parti.

    TITOLO II

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 57

    Obiettivo

    Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che inizia all'entrata in vigore del presente accordo, ai sensi delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    CAPITOLO I

    ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI

    Sezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 58

    Ambito di applicazione

    1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari di una Parte esportati nell'altra Parte. Ai fini del presente capitolo, si considerano "originari" i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III.

    2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate da una Parte nell'altra Parte.

    Articolo 59

    Dazi doganali

    Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

    a) delle tasse o degli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 77;

    b) dei dazi antidumping o antisovvenzioni applicati a norma dell'articolo 78;

    c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 63.

    Articolo 60

    Abolizione dei dazi doganali

    1. I dazi doganali sulle importazioni tra le Parti vengono aboliti ai sensi degli articoli 64-72.

    2. I dazi doganali sulle esportazioni tra le Parti vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

    3. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 64-72 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna Parte (rispettivamente, allegati I e II).

    4. Qualora una Parte riduca la sua aliquota del dazio doganale della nazione più favorita dopo l'entrata in vigore del presente accordo e prima della fine del periodo transitorio, alle aliquote ridotte si applica il calendario di smantellamento tariffario della Parte in questione.

    5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 64-72, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio di associazione relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 64-72 per il prodotto in questione.

    Articolo 61

    Standstill

    1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti evitano di introdurre nuovi dazi doganali e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, il Cile può mantenere il sistema della fascia di prezzo di cui all'articolo 12 della legge 18525, o il sistema successivo, per i prodotti contemplati da detta legge, purché lo si applichi nel rispetto dei diritti e degli obblighi conferiti al Cile dall'accordo OMC e in modo da non concedere un trattamento più favorevole alle importazioni da un qualsiasi paese terzo, compresi i paesi con i quali il Cile ha concluso o concluderà in futuro un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994.

    Articolo 62

    Classificazione delle merci

    Agli scambi di merci tra le Parti si applica la classificazione delle rispettive nomenclature tariffarie in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

    Articolo 63

    Diritti e altri oneri

    I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 59, il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali. Essi si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato.

    Sezione 2

    Abolizione dei dazi doganali

    Sottosezione 2.1

    Prodotti industriali

    Articolo 64

    Ambito di applicazione

    La presente sottosezione si applica ai prodotti dei capitoli SA da 25 a 97 che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 70.

    Articolo 65

    Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie del Cile

    I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti industriali originari del Cile elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alle categorie "Year 0" e "Year 3" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo e per il 1o gennaio 2006:

    Percentuali di riduzione annua dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 66

    Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie della Comunità

    I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Cile) alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 7" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1o gennaio 2008 e per il 1o gennaio 2010:

    Percentuali di riduzione annua dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sottosezione 2.2

    Pesci e prodotti della pesca

    Articolo 67

    Ambito di applicazione

    La presente sottosezione si applica ai pesci e ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605, nonché alle sottovoci 0511 91 e 2301 20 e alla voce ex 1902 20 (1) del SA.

    Articolo 68

    Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile

    1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1o gennaio 2007, per il 1o gennaio 2010 e per il 1o gennaio 2013:

    Percentuali di riduzione annua dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

    Articolo 69

    Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità

    1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "Anno 0" vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

    2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

    Sottosezione 2.3

    Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati

    Articolo 70

    Ambito di applicazione

    La presente sottosezione si applica ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

    Articolo 71

    Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile

    1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1o gennaio 2007, per il 1o gennaio 2010 e per il 1o gennaio 2013:

    Percentuali di riduzione annua dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Per i prodotti agricoli originari del Cile di cui ai capitoli 7 e 8 e alle voci 20.09 e 22.04.30 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I alla categoria "EP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem.

    3. Per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "SP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem.

    4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità autorizza le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "R" ad entrare nel suo territorio con un dazio doganale pari al 50 % del dazio doganale di base.

    5. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito" oppure, a seconda del sistema applicato nella Comunità, in base a licenze di importazione e di esportazione.

    6. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "PN", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità.

    Articolo 72

    Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità

    1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1o gennaio 2008 e per il 1o gennaio 2013:

    Percentuale di riduzione annua dei dazi

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito".

    Articolo 73

    Clausola di emergenza per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

    1. Fatti salvi l'articolo 92 del presente accordo e l'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura, qualora, considerata la natura particolarmente sensibile dei mercati agricoli, un prodotto originario di una Parte sia importato nell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o gravi perturbazioni sui mercati di prodotti simili o direttamente concorrenziali dell'altra Parte, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

    2. Qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Parte importatrice può:

    a) sospendere l'ulteriore riduzione di tutti i dazi doganali sui prodotti in questione di cui al presente titolo oppure

    b) portare il dazio doganale sul prodotto a un livello non superiore:

    i) al dazio doganale della nazione più favorita oppure, se inferiore,

    ii) al dazio doganale di base di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

    3. Prima di applicare la misura di cui al paragrafo 2, la Parte interessata sottopone la questione al Comitato di associazione affinché proceda ad un esame della situazione onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se l'altra Parte lo chiede, si tengono consultazioni tra le Parti in sede di Comitato di associazione. Qualora non si trovi una soluzione entro trenta giorni dalla richiesta di consultazioni, possono essere applicate le misure di salvaguardia.

    4. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice può applicare in via transitoria per un periodo non superiore a centoventi giorni le misure di cui al paragrafo 2 senza conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3. La portata di tali misure non supera quanto necessario per limitare o eliminare il pregiudizio o la perturbazione. La Parte importatrice informa immediatamente l'altra Parte.

    5. La portata delle misure adottate a norma del presente articolo è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte. La Parte che adotta la misura mantiene il livello preferenziale globale concesso per il settore agricolo. A tal fine, le Parti possono concordare una compensazione per gli effetti pregiudizievoli della misure sui loro scambi commerciali, anche nel periodo di applicazione di eventuali misure transitorie a norma del paragrafo 4. Le Parti avviano quindi consultazioni per concordare una soluzione. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni, la Parte esportatrice lesa può sospendere, previa notifica al Consiglio di associazione, l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi del presente titolo.

    6. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

    a) "grave pregiudizio": notevole deterioramento globale della posizione dell'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenziali che operano in una Parte;

    b) "minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio palesemente imminente, basato su elementi concreti e non su semplici affermazioni, congetture o possibilità remote.

    Articolo 74

    Clausola evolutiva

    Nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la situazione, tenendo conto della struttura dei loro scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili e dell'evoluzione della politica agraria di entrambe. Esse esaminano in sede di Comitato di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni onde migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

    CAPITOLO II

    MISURE NON TARIFFARIE

    Sezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 75

    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.

    Articolo 76

    Divieto di applicare restrizioni quantitative

    All'entrata in vigore del presente accordo vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra le Parti, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo.

    Articolo 77

    Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne(2)

    1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale(3).

    2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sul funzionamento economico del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.

    3. Le Parti evitano di adottare o di mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, di utilizzare fonti nazionali per la fornitura di tutte le quantità o proporzioni specificate dei prodotti soggetti al regolamento. Le Parti evitano inoltre di applicare regolamenti quantitativi interni tali da proteggere la produzione nazionale(4).

    4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle disposizioni legislative e regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo IV della presente parte.

    Sezione 2

    Dazi antidumping e compensativi

    Articolo 78

    Dazi antidumping e compensativi

    Se una Parte accerta l'esistenza di dumping e/o di sovvenzioni compensabili nei suoi scambi con l'altra Parte, può adottare le misure del caso ai sensi dell'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    Sezione 3

    Dogane e questioni connesse

    Articolo 79

    Dogane e questioni commerciali connesse

    1. Per garantire la conformità delle disposizioni del presente titolo, che riguardano le dogane e le questioni commerciali, e agevolare gli scambi, fatta salva la necessità di controlli efficaci, le Parti si impegnano a:

    a) collaborare e scambiare informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

    b) applicare le norme e le procedure doganali concordate tra di esse a livello bilaterale o multilaterale;

    c) semplificare i requisiti e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci collaborando, per quanto possibile, anche per definire procedure che consentano di comunicare ad un'unica agenzia i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni; assicurare un coordinamento tra le dogane e gli altri organismi di controllo affinché i controlli ufficiali delle importazioni e delle esportazioni possano essere svolti, per quanto possibile, da un'unica agenzia;

    d) collaborare in merito a tutte le questioni riguardanti le norme di origine e le procedure doganali connesse;

    e) collaborare per tutti gli aspetti della valutazione in dogana, ai sensi dell'articolo VII del GATT 1994, in particolare al fine di raggiungere una posizione comune sull'applicazione dei criteri di valutazione, sull'uso dei parametri indicativi o di riferimento, sugli aspetti operativi e sui metodi di lavoro.

    2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:

    a) assicurano il mantenimento dei massimi standard di integrità attraverso misure imperniate sui principi delle convenzioni internazionali pertinenti e sugli strumenti esistenti in questo campo, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte;

    b) proseguire, per quanto possibile, la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati contenuti nella documentazione richiesta dalle dogane, utilizzando fra l'altro un documento unico per la dichiarazione doganale, per l'uscita delle merci e per i messaggi contenenti i dati, secondo le norme internazionali e basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni commerciali disponibili;

    c) collaborare, per quanto possibile, al fine di attuare iniziative di carattere legislativo o operativo connesse alle procedure d'importazione, di esportazione e doganali, nonché per migliorare i servizi offerti agli operatori commerciali;

    d) collaborare per fornire la necessaria assistenza tecnica, anche organizzando seminari e tirocini;

    e) collaborare per informatizzare le procedure doganali nonché, nei limiti del possibile, per istituire standard comuni;

    f) applicare le norme e gli standard internazionali nel settore doganale compresi, per quanto possibile, gli elementi sostanziali della convenzione di Kyoto riveduta sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali;

    g) definire, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

    h) instaurare procedure rapide ed efficaci per i ricorsi contro i provvedimenti, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri organismi applicabili alle importazioni o alle esportazioni di merci, ai sensi dell'articolo X del GATT 1994; e

    i) collaborare, nella misura del possibile, per agevolare le operazioni di trasbordo e il transito attraverso i rispettivi territori.

    3. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni commerciali e doganali:

    a) su una legislazione tale da evitare inutili complicazioni per gli operatori economici, che non ostacoli la lotta contro le frodi e agevoli ulteriormente l'attività degli operatori con un alto livello di conformità;

    b) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione dei requisiti legislativi;

    c) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, le procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, i controlli successivi allo svincolo e i metodi di verifica finanziaria delle società, rispettando la natura riservata dei dati commerciali secondo le disposizioni applicabili in ciascuna Parte. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire l'efficacia dei metodi di valutazione dei rischi;

    d) su procedure trasparenti, efficaci e, se del caso, semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;

    e) su sistemi imperniati sulle tecnologie dell'informazione per le operazioni di esportazione e di importazione tra operatori economici e amministrazioni doganali, nonché tra queste ultime e gli altri organismi. Tali sistemi possono consentire eventualmente anche il pagamento dei dazi, delle imposte e degli altri diritti mediante trasferimento elettronico;

    f) su norme e procedure che consentano di prendere anticipatamente decisioni vincolanti sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine. Le decisioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, ma solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non siano state prese in base ad informazioni inesatte o incomplete;

    g) su disposizioni atte ad agevolare, in linea di massima, l'importazione delle merci mediante procedure e processi doganali semplificati o prearrivo;

    h) su disposizioni in materia di importazioni che non impongano ispezioni preimbarco ai sensi dell'accordo OMC corrispondente; e

    i) su norme atte a garantire la proporzionalità delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi delle normative doganali o dei requisiti procedurali e ad evitare che la loro applicazione ritardi indebitamente lo sdoganamento, ai sensi dell'articolo VIII del GATT 1994.

    4. Le Parti decidono:

    a) di creare meccanismi di consultazione appropriati tra amministrazioni e operatori economici vista la necessità di consultare tempestivamente questi ultimi in merito alle questioni sostanziali riguardanti i disegni di legge e le procedure generali nel settore delle dogane;

    b) di pubblicare, possibilmente per via elettronica, e di divulgare le nuove leggi e le procedure generali connesse alle dogane, comprese le relative modifiche, entro la loro entrata in vigore. Saranno inoltre disponibili le informazioni generali che possono interessare gli operatori economici, quali le ore di apertura degli uffici doganali, anche nei porti e presso i valichi doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;

    c) di incentivare la cooperazione tra operatori e amministrazioni doganali attraverso memorandum d'intesa obiettivi e accessibili a tutti, basati su quelli promulgati dall'OMD; e

    d) di assicurarsi che i rispettivi requisiti e le rispettive procedure doganali e connessi continuino a soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e siano conformi alle pratiche migliori.

    5. Fatti salvi i paragrafi 1-4, le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale ai sensi del protocollo del 13 giugno 2001 sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione.

    Articolo 80

    Valutazione in dogana

    Le norme per la valutazione in dogana applicate negli scambi tra le Parti sono disciplinate dall'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, senza le riserve e le opzioni di cui all'articolo 20 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato III di detto accordo.

    Articolo 81

    Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine

    1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, composto da loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono concordati in precedenza tra le Parti, che esercitano a turno la presidenza. Il comitato riferisce al Comitato di associazione.

    2. Il comitato è incaricato di:

    a) sorvegliare l'applicazione e la gestione degli articoli 79 e 80, dell'allegato III e di tutte le altre questioni doganali connesse all'accesso al mercato;

    b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le norme di origine e le procedure doganali connesse, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

    c) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle norme di origine e delle procedure doganali connesse, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;

    d) esaminare tutte le altre questioni concordate tra le Parti.

    3. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per svolgere i compiti di cui al presente articolo.

    Articolo 82

    Applicazione del trattamento preferenziale

    1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo delle preferenze concesse a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno di combattere le irregolarità e le frodi connesse all'origine, anche per quanto riguarda la classificazione doganale e la valutazione in dogana.

    2. A tale riguardo, una Parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo per il prodotto o i prodotti per i quali accerti, a norma del presente articolo, una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o l'esistenza di frodi ascrivibili all'altra Parte.

    3. Ai fini del presente articolo, per "mancanza sistematica di collaborazione amministrativa" s'intende:

    a) l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;

    b) carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui all'allegato III, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;

    c) il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta dell'altra Parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

    d) la mancanza sistematica di cooperazione amministrativa nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. A tal fine, una Parte può presumere che esista una frode anche quando le importazioni di uno o più prodotti nell'ambito del presente accordo superino in misura considerevole i livelli di produzione e la capacità di esportazione normali dell'altra Parte.

    4. Prima di applicare la sospensione temporanea di cui al presente articolo, la Parte che ha riscontrato una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o una presunta frode fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti, pubblicando nel contempo nella Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori per indicare il prodotto o i prodotti per i quali è stata accertata la mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o la presunta frode. Le conseguenze giuridiche di questa pubblicazione dipendono dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

    5. Le Parti avviano consultazioni in sede di Comitato di associazione entro dieci giorni dalla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 4. Se non si trova una soluzione per evitare l'applicazione della sospensione temporanea del trattamento preferenziale entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti in questione.

    La sospensione temporanea è limitata al periodo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione.

    6. Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo vengono notificate al Comitato di associazione subito dopo l'adozione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le Parti si consultano periodicamente in sede di Comitato di associazione in merito a dette sospensioni, in particolare al fine di abolirle non appena la situazione lo permetta.

    Sezione 4

    Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

    Articolo 83

    Obiettivo

    La presente sezione intende facilitare e incrementare gli scambi di merci eliminando e prevenendo gli ostacoli inutili nel rispetto degli obiettivi legittimi delle Parti e del principio di non discriminazione, ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT").

    Articolo 84

    Ambito di applicazione e copertura

    La presente sezione si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT, ma non alle misure contemplate dalla sezione 5 del presente capitolo. Le specifiche tecniche definite dagli enti governativi per le commesse pubbliche sono contemplate nel titolo IV della presente parte.

    Articolo 85

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione, si applicano le definizioni di cui all'allegato I dell'accordo TBT, nonché la decisione del comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi sui "Principi per l'elaborazione delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali" relativamente agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 di detto accordo.

    Articolo 86

    Diritti e obblighi di base

    Le Parti confermano i diritti e gli obblighi che conferisce loro l'accordo TBT e l'impegno di applicarlo pienamente. A tale riguardo, e in linea con l'obiettivo della presente sezione, sono previste attività e misure di cooperazione volte a rafforzare l'applicazione dei diritti e degli obblighi suddetti.

    Articolo 87

    Azioni specifiche da svolgere nell'ambito del presente accordo

    Per conseguire l'obiettivo della presente sezione:

    1) Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità onde agevolare l'accesso ai rispettivi mercati migliorando la conoscenza reciproca, la comprensione e la compatibilità dei rispettivi sistemi.

    2) La cooperazione bilaterale tra le Parti mira ad individuare i meccanismi o le combinazioni di meccanismi più adatti per questioni o settori specifici, tra cui determinati aspetti della cooperazione normativa come la convergenza e/o l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle norme, l'allineamento con le norme internazionali, il ricorso alla dichiarazione di conformità del fornitore e l'uso dell'accreditamento per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, nonché gli accordi di reciproco riconoscimento.

    3) In funzione dei progressi della cooperazione bilaterale, le Parti decidono quali intese specifiche concludere onde applicare i meccanismi individuati.

    4) A tal fine, le Parti si adoperano per:

    a) uniformare le loro posizioni in merito alle buone pratiche normative, tra cui:

    i) la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

    ii) la necessità e la proporzionalità delle misure normative e delle procedure connesse di valutazione della conformità, compreso l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;

    iii) l'uso delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati;

    iv) l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato;

    v) le infrastrutture tecniche necessarie per far applicare i regolamenti tecnici (metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento); e

    vi) i meccanismi e i metodi di revisione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;

    b) intensificare la cooperazione normativa, anche attraverso scambi di informazioni, di esperienze e di dati, e la cooperazione scientifica e tecnica, per migliorare la qualità e il livello dei rispettivi regolamenti tecnici e utilizzare al meglio le risorse normative;

    c) garantire la compatibilità e/o l'equivalenza dei rispettivi regolamenti tecnici, delle rispettive norme e delle rispettive procedure di valutazione della conformità;

    d) promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni, pubbliche e/o private, competenti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento;

    e) promuovere la piena partecipazione agli organismi normativi internazionali e rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici; e

    f) intensificare la cooperazione bilaterale nelle organizzazioni e nei consessi internazionali che si occupano delle questioni di cui alla presente sezione.

    Articolo 88

    Comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità

    1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità onde conseguire gli obiettivi di cui alla presente sezione. Il comitato è composto da rappresentanti delle Parti e viene copresieduto da un rappresentante di ciascuna Parte. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti, e riferisce al Comitato di associazione.

    2. Il comitato si può occupare di tutte le questioni connesse all'effettiva applicazione della presente sezione. Esso provvede in particolare a:

    a) sorvegliare l'applicazione e la gestione della presente sezione. Il comitato elabora a tal fine un programma di lavoro volto a conseguire gli obiettivi della sezione, in particolare quelli di cui all'articolo 87;

    b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alla presente sezione, in particolare per quanto concerne i sistemi applicati dalle Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, nonché sugli sviluppi nelle organizzazioni internazionali connesse;

    c) costituire una sede di consultazione e di soluzione tempestiva delle questioni che costituiscono o possono costituire inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, in linea con l'ambito di applicazione e con il contenuto della presente sezione;

    d) promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e/o private delle Parti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento; e

    e) esaminare tutte le possibilità di migliorare l'accesso ai mercati delle Parti e l'applicazione della presente sezione.

    Sezione 5

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    Articolo 89

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS OMC"). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali.

    2. Gli obiettivi della presente sezione vengono perseguiti attraverso "l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante e altre merci e al benessere degli animali", che figura nell'allegato IV.

    3. In deroga all'articolo 193, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia. In tal caso, si parla di "comitato misto di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie", le cui funzioni vengono specificate all'articolo 16 dell'allegato IV.

    4. Ai fini dell'articolo 184, salvo diversa decisione delle Parti, per "consultazioni a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV" si intendono quelle di cui all'articolo 183.

    Sezione 6

    Vini e bevande alcoliche

    Articolo 90

    Vini e bevande alcoliche

    L'accordo sul commercio dei vini e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate figurano rispettivamente negli allegati V e VI.

    CAPITOLO III

    DEROGHE

    Articolo 91

    Clausola relativa alle deroghe generali

    Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti quando vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

    a) necessarie per tutelare la morale pubblica;

    b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;

    c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi o regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, compresi quelli riguardanti l'applicazione della normativa doganale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli;

    d) connesse all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento;

    e) connesse alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

    f) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali; o

    g) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni.

    Articolo 92

    Clausola di salvaguardia

    1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. I paragrafi 2-9 del presente articolo si applicano soltanto quanto una Parte abbia un interesse sostanziale come esportatrice del prodotto in questione ai sensi del paragrafo 10.

    2. Ciascuna Parte trasmette immediatamente, o comunque entro un termine massimo di sette giorni, al Comitato di associazione una notifica scritta di tutte le informazioni pertinenti sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia e sulle risultanze finali dell'inchiesta.

    3. Fra le informazioni di cui al paragrafo 2 figurano in particolare una spiegazione della procedura interna seguita per lo svolgimento dell'inchiesta e l'indicazione del calendario delle audizioni e di tutte le altre possibilità di cui le parti interessate disporranno per esporre le loro osservazioni in merito. Ciascuna Parte comunica inoltre anticipatamente, per iscritto, al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie. Dette informazioni devono pervenire al Comitato almeno sette giorni prima dell'applicazione delle misure.

    4. Una volta notificate le risultanze finali dell'inchiesta, e prima di applicare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende applicare tali misure chiede al Comitato di associazione di procedere ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se la Parte interessata lo chiede, si avviano prima consultazioni in sede di Comitato di associazione onde trovare la soluzione suddetta.

    5. Fatto salvo il paragrafo 4, nulla impedisce ad una Parte di applicare misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    6. Nello scegliere le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti privilegiano quelle che perturbano meno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure sono limitate a quanto necessario per ovviare al grave pregiudizio e devono mantenere il livello/margine preferenziale concesso a norma del presente titolo.

    7. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    8. Il diritto di sospensione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia non viene esercitato tra le Parti per i primi diciotto mesi di applicazione della misura di salvaguardia, purché quest'ultima sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    9. Al momento dell'applicazione, le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni annuali in questa sede, in particolare ai fini della loro liberalizzazione o abolizione.

    10. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale quando figura tra i primi cinque fornitori del prodotto importato negli ultimi tre anni, in termini di volume o di valore assoluto.

    11. Ciascuna Parte informa l'altra dell'eventuale avvio di una procedura di sorveglianza su importazioni di prodotti che possano dar luogo all'applicazione di una misura di salvaguardia ai sensi del presente articolo.

    Articolo 93

    Clausola di penuria

    1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

    a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure

    b) una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nell'ambito di un piano statale di stabilizzazione;

    e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le condizioni e le procedure di cui al presente articolo.

    2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni del presente accordo relative alla non discriminazione.

    3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte che intende applicare dette misure fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato di associazione, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto.

    4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte che intende adottare le misure può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

    5. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

    TITOLO III

    SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

    Articolo 94

    Obiettivi

    1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi ai sensi del presente titolo e dell'articolo V del GATS.

    2. Lo scopo del capitolo III è migliorare le condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione.

    CAPITOLO I

    SERVIZI

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 95

    Ambito di applicazione

    1. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi s'intende la prestazione di un servizio nei seguenti modi:

    a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1);

    b) sul territorio di una Parte all'utente dell'altra (modo 2);

    c) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3);

    d) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4).

    2. Il presente capitolo si applica agli scambi in tutti i settori del terziario tranne:

    a) i servizi finanziari, contemplati dal capitolo II;

    b) i servizi audiovisivi;

    c) il cabotaggio marittimo nazionale; e

    d) i servizi di trasporto aereo, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, anche non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, fatta eccezione per:

    i) la riparazione e la manutenzione durante le quali gli aerei vengono ritirati dal servizio;

    ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e

    iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS).

    3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte.

    4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi nell'ambito della revisione del presente capitolo a norma dell'articolo 100, onde inserire le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS.

    5. La presente sezione si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionale e di telecomunicazione soggetti alle disposizioni delle sezioni 2 e 3.

    Articolo 96

    Definizioni

    Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

    a) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma;

    b) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da:

    i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e

    ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;

    c) "prestatori di servizi": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi;

    d) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, anche attraverso:

    i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o

    ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,

    nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio;

    e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

    f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

    Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

    g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile ai sensi delle rispettive legislazioni.

    Articolo 97

    Accesso al mercato

    1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 95, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco di cui all'articolo 99.

    2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

    a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

    b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica(5);

    d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e

    f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

    Articolo 98

    Trattamento nazionale

    1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali(6), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.

    2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

    3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell'altra Parte.

    Articolo 99

    Elenchi di impegni specifici

    1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 97 e 98. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

    a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;

    b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;

    c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3;

    d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

    2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 97 e 98 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 97. In tal caso, la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 98.

    3. Se una Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi non soggette ad elenco a norma degli articoli 97 e 98, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi.

    Articolo 100

    Riesame

    1. Le Parti riesaminano il presente capitolo dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde approfondire ulteriormente la liberalizzazione e ridurre o eliminare le restrizioni esistenti, in modo da garantire reciproci vantaggi e un equilibrio globale tra diritti e obblighi.

    2. Il Comitato di associazione analizza il funzionamento del presente capitolo ogni tre anni dopo il riesame eseguito a norma del paragrafo 1 e presenta opportune proposte al Consiglio di associazione.

    Articolo 101

    Circolazione delle persone fisiche

    Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti riesaminano le norme e le condizioni applicabili alla circolazione delle persone fisiche (modo 4) onde arrivare ad una maggiore liberalizzazione. Nel riesame può rientrare anche la revisione della definizione delle persone fisiche di cui all'articolo 96, lettera g).

    Articolo 102

    Regolamentazione interna

    1. Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni che figurano nel suo elenco, e nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti e procedure riguardanti le licenze e la certificazione dei prestatori di servizi dell'altra Parte non costituiscano inutili ostacoli agli scambi, la Parte si adopera affinché tali misure:

    a) siano basate su criteri oggettivi e trasparenti, quali, tra l'altro, la competenza e la capacità di fornire il servizio;

    b) non siano più restrittive di quanto necessario per garantire il conseguimento di un obiettivo politico legittimo;

    c) non costituiscano una restrizione dissimulata alla prestazione di un servizio.

    2. Le discipline di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 100 per tener conto delle discipline concordate a norma dell'articolo VI del GATS, da inserire nel presente accordo.

    3. Se una Parte riconosce, unilateralmente o previo accordo, la formazione, l'esperienza, le licenze o le certificazioni ottenute nel territorio di un paese terzo, concede all'altra Parte la possibilità di dimostrare che la formazione, l'esperienza, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono anch'essi essere riconosciuti o di concludere un accordo o un'intesa di effetto analogo.

    4. Le Parti si consultano periodicamente per determinare se sia possibile abolire i requisiti di cittadinanza o di residenza permanente che ancora si applicano ai rispettivi prestatori di servizi per il rilascio di licenze o di certificati.

    Articolo 103

    Reciproco riconoscimento

    1. Ciascuna Parte si accerta che, entro tempi ragionevoli a decorrere dalla presentazione di una domanda di licenza o di certificato da parte di un prestatore di servizi dell'altra Parte, le sue autorità competenti:

    a) prendano una decisione in merito alla domanda, se questa è completa, e ne informino il richiedente;

    b) se la domanda non è completa, ne informino senza indugio il richiedente invitandolo a fornire le informazioni supplementari imposte dal diritto nazionale della Parte.

    2. Le Parti incoraggiano gli organismi competenti nei rispettivi territori a formulare raccomandazioni sul reciproco riconoscimento per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, interamente o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte per l'autorizzazione, la concessione di licenze, l'accreditamento, l'attività e la certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.

    3. Il Comitato di associazione decide entro un periodo ragionevole, tenendo conto del grado di corrispondenza tra le rispettive normative, se una raccomandazione formulata a norma del paragrafo 2 sia compatibile con il presente capitolo. In caso affermativo, la raccomandazione viene applicata tramite un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, sulle qualifiche, sulle licenze e su altri regolamenti che sarà negoziato dalle autorità competenti.

    4. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare con l'articolo VII del GATS.

    5. Con l'accordo di entrambe le Parti, ciascuna di esse incoraggia i suoi organismi competenti ad elaborare procedure per il rilascio temporaneo di licenze ai prestatori di servizi professionali dell'altra Parte.

    6. Il Comitato di associazione riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, l'applicazione del presente articolo.

    Articolo 104

    Commercio elettronico(7)

    Riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità commerciali in un gran numero di settori, le Parti decidono di promuoverlo tra di esse, collaborando in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e le questioni normative sollevate dal commercio elettronico.

    Articolo 105

    Trasparenza

    Ciascuna Parte fornisce tempestivamente all'altra informazioni specifiche su tutte le sue misure di applicazione generale o sugli accordi internazionali connessi al presente capitolo. Il punto di contatto di cui all'articolo 190 fornisce, su richiesta, ai prestatori di servizi dell'altra Parte informazioni specifiche su tutte le questioni suddette. I punti di contatto non devono essere depositari di leggi e regolamenti.

    Sezione 2

    Trasporto marittimo internazionale

    Articolo 106

    Ambito di applicazione

    1. Fatto salvo l'articolo 95, paragrafo 5, le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità o del Cile e controllate da cittadini di uno Stato membro o del Cile, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o in Cile ai sensi delle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro o del Cile.

    2. Il presente articolo si applica al trasporto marittimo internazionale, inclusi i servizi "porta a porta" e le operazioni di trasporto intermodale comprendenti una tratta marittima.

    Articolo 107

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

    a) "operazioni di trasporto intermodale": il diritto di organizzare servizi di trasporto internazionale "porta a porta" di merci stipulando direttamente contratti a tal fine con gli operatori di altri modi di trasporto;

    b) "prestatori di servizi marittimi internazionali": i prestatori di servizi connessi alle merci internazionali per i servizi marittimi, la manipolazione delle merci, i servizi di deposito, di sdoganamento, di stazionamento container e di magazzinaggio, di agenzia e di spedizioniere.

    Articolo 108

    Accesso al mercato e trattamento nazionale

    1. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:

    a) le Parti continuano ad applicare pienamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

    b) ciascuna Parte deve continuare a concedere alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico.

    2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:

    a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali, tranne in circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea della Parte interessata l'effettiva possibilità di operare regolarmente nell'ambito degli scambi con il paese terzo in questione;

    b) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa;

    c) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

    3. Ciascuna Parte autorizza, alle condizioni indicate nel suo elenco, i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad essere commercialmente presenti nel suo territorio applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai suoi prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo.

    Sezione 3

    Servizi di telecomunicazioni

    Articolo 109

    Definizioni

    Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

    a) "servizi di telecomunicazioni": trasmissione di segnali elettromagnetici (suoni, dati, immagini e loro combinazioni), escluse le trasmissioni radiotelevisive(8). Gli impegni assunti in questo settore, quindi, non comprendono l'attività economica di trasmissione del contenuto il cui trasporto richiede servizi di telecomunicazioni, oggetto di impegni specifici assunti dalle Parte in altri settori pertinenti;

    b) "ente normativo": uno o più organismi che svolgono i compiti normativi assegnati in rapporto alle questioni menzionate nella presente sezione;

    c) "strutture di telecomunicazione di base": la rete di trasporto e i servizi pubblici nel settore delle telecomunicazioni che:

    i) sono forniti esclusivamente o prevalentemente da un unico fornitore o da un numero limitato di fornitori; e

    ii) non possono verosimilmente essere sostituiti, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio.

    Articolo 110

    Ente normativo

    1. Gli enti normativi per i servizi di telecomunicazione sono separati da tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione di base, a cui non devono rispondere del loro operato.

    2. Le decisioni e la procedure degli enti normativi sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

    3. I fornitori hanno il diritto di presentare ricorso avverso la decisione di un ente normativo che li riguardi.

    Articolo 111

    Prestazione di servizi

    1. Nei casi in cui è richiesta una licenza, sono resi pubblici i termini e le condizioni applicabili e il lasso di tempo normalmente richiesto per pervenire a una decisione in merito alla richiesta in questione.

    2. Nei casi in cui è necessaria una licenza, sono resi noti al richiedente, se lo desidera, i motivi del mancato rilascio della licenza.

    Articolo 112

    Fornitori principali

    1. Un fornitore principale è un fornitore in grado di influire materialmente sulle modalità di partecipazione (in termini di prezzi e di offerta) in un determinato mercato di servizi di telecomunicazione di base per effetto:

    a) di un controllo sulle installazioni fondamentali o

    b) dell'uso della propria posizione sul mercato.

    2. Si adottano misure appropriate al fine di impedire che i fornitori, i quali costituiscono (da soli o congiuntamente) un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.

    3. Le pratiche anticoncorrenziali di cui sopra consistono in particolare:

    a) nel concedere sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

    b) nell'utilizzare informazioni ottenute dai concorrenti al fine di produrre risultati anticoncorrenziali; e

    c) nel non mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi, al momento opportuno, informazioni tecniche relative alle strutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a questi ultimi ai fini della fornitura dei servizi.

    Articolo 113

    Interconnessione

    1. La presente sezione concerne il collegamento con i fornitori che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per consentire agli utilizzatori che dipendono da un fornitore di comunicare con gli utilizzatori che dipendono da un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore.

    2. L'interconnessione con un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita:

    a) secondo modalità, condizioni (in particolare, norme e specificazioni tecniche) e tariffe non discriminatorie ed è caratterizzata da una qualità non meno favorevole di quella che il fornitore principale medesimo eroga ai servizi analoghi, di sua proprietà o di fornitori di servizi da esso non controllati, o alle proprie società controllate o ad altre società controllate;

    b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specificazioni tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente scorporate, così da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui esso non ha bisogno per la fornitura del servizio in questione; e

    c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti di terminazione di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie.

    4. Le procedure applicabili ai fini dell'interconnessione con un fornitore principale debbono essere rese pubbliche.

    5. Per evitare discriminazioni, i fornitori principali mettono a disposizione dei fornitori di servizi delle Parti i propri accordi d'interconnessione e/o pubblicano anticipatamente le offerte d'interconnessione di riferimento, a meno che non siano accessibili al pubblico.

    Articolo 114

    Risorse limitate

    Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, debbono essere portate a termine in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.

    Articolo 115

    Servizio universale

    1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale cui intende adempiere.

    2. Le disposizioni che disciplinano il servizio universale devono essere trasparenti, obiettive, non discriminatorie e neutrali dal punto di vista della concorrenza, e non risultare più complesse di quanto sia necessario.

    CAPITOLO II

    SERVIZI FINANZIARI

    Articolo 116

    Ambito di applicazione

    1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi finanziari.

    2. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi finanziari s'intende la prestazione di un servizio finanziario nei seguenti modi:

    a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1);

    b) sul territorio di una Parte all'utente del servizio finanziario dell'altra (modo 2);

    c) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3);

    d) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4).

    3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte.

    4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi onde inserire nel presente accordo le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS.

    5. Il presente capitolo non si applica:

    i) alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

    ii) alle attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici;

    iii) alle altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

    6. Ai fini del paragrafo 5, ove una Parte consenta che i suoi prestatori di servizi finanziari svolgano un'attività tra quelle di cui al paragrafo 5, punti ii) o iii) in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il presente capitolo si applica a tali attività.

    Articolo 117

    Definizioni

    Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

    1) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedure, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma;

    2) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da:

    i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e

    ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali;

    3) "prestatori di servizi finanziari": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi finanziari, esclusi gli enti pubblici;

    4) "ente pubblico":

    i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un'entità posseduta o controllata da una Parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi degli enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure

    ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni;

    5) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, anche attraverso:

    i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, ovvero

    ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,

    nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio finanziario;

    6) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

    7) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

    Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

    8) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;

    9) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

    Servizi assicurativi e connessi

    i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

    A) ramo vita

    B) ramo danni

    ii) riassicurazione e retrocessione;

    iii) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

    iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

    v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

    vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

    vii) leasing finanziario;

    viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, comprese carte di credito e di addebito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari;

    ix) garanzie e impegni;

    x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:

    A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

    B) valuta estera;

    C) prodotti derivati, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;

    D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

    E) titoli trasferibili;

    F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

    xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati;

    xii) intermediazione sul mercato monetario;

    xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

    xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali;

    10) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma che è prestato sul territorio dell'altra Parte.

    Articolo 118

    Accesso al mercato

    1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 116, ciascuna Parte accorda ai servizi finanziari e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati nel suo elenco di cui all'articolo 120.

    2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti:

    a) limitazioni al numero di prestatori di servizi finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

    b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi finanziari o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica(9);

    d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi finanziari, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio finanziario specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

    e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività;

    f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

    Articolo 119

    Trattamento nazionale

    1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi finanziari nazionali(10), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi finanziari.

    2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi finanziari e ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi finanziari e prestatori di servizi finanziari nazionali.

    3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi finanziari o fornitori di servizi finanziari di una Parte rispetto ad analoghi servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte.

    Articolo 120

    Elenchi di impegni specifici

    1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VIII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 118 e 119. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

    a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;

    b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;

    c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3;

    d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

    2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 118 e 119 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 118. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 119.

    3. Se a Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi finanziari non soggette ad elenco a norma degli articoli 118 e 119, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi.

    Articolo 121

    Nuovi servizi finanziari

    1. Una Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio nuovi servizi finanziari compresi nell'ambito di applicazione dei sottosettori e dei servizi finanziari indicati nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le qualifiche ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda di adottare una nuova legge o di modificare una legge esistente.

    2. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e assoggettarla ad autorizzazione. Quando sia necessaria un'autorizzazione, la decisione corrispondente viene presa entro tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

    Articolo 122

    Trattamento dei dati nel settore dei servizi finanziari

    1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, all'interno e al di fuori del suo territorio, ai fini del trattamento dei dati richiesto nel corso delle normali operazioni commerciali di detto prestatore.

    2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 consistono in o contengono dati personali, dette informazioni vengono trasferite dal territorio di una Parte al territorio dell'altra conformemente al diritto nazionale della Parte dal cui territorio vengono trasferite le informazioni che disciplina la tutela dei privati cittadini per quanto riguarda il trasferimento e il trattamento dei dati personali.

    Articolo 123

    Efficacia e trasparenza della normativa nel settore dei servizi finanziari

    1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, onde dar loro la possibilità di formulare osservazioni, mediante:

    a) una pubblicazione ufficiale o

    b) un'altra forma scritta o elettronica.

    2. Le autorità finanziarie competenti di ciascuna Parte comunicano agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

    3. Su richiesta, l'autorità finanziaria competente fornisce informazioni sulla situazione di una determinata domanda. Qualora desideri ulteriori informazioni, ne informa senza indugio il richiedente.

    4. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per garantire l'applicazione, sul suo territorio, delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza dei servizi finanziari, nonché per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco. A tal fine, le Parti collaborano e scambiano informazioni ed esperienze nel comitato speciale per i servizi finanziari di cui all'articolo 127.

    Articolo 124

    Informazioni riservate

    Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per:

    a) chiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private;

    b) chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari finanziari e alla contabilità dei singoli clienti di prestatori di servizi finanziari né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 125

    Misure prudenziali

    1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:

    a) la tutela degli investitori, dei depositanti, degli operatori dei mercati finanziari, di coloro che detengono o richiedono polizze e delle persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

    b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari;

    c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della Parte.

    2. Se non risultano conformi alle disposizioni del presente capitolo, tali misure non vengono utilizzate dalla Parte in questione per eludere i suoi impegni o obblighi a norma del presente capitolo.

    Articolo 126

    Riconoscimento

    1. Una Parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.

    2. Una Parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, futuri o esistenti, offre adeguate possibilità all'altra Parte di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le Parti contraenti. Ove una Parte accordi il riconoscimento in via autonoma, essa offre all'altra Parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

    Articolo 127

    Comitato speciale per i servizi finanziari

    1. Le Parti costituiscono un comitato speciale per i servizi finanziari composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario dell'autorità di detta Parte competente per i servizi finanziari di cui all'allegato IX.

    2. Il comitato speciale ha il compito di:

    a) sorvegliare l'applicazione del presente capitolo;

    b) esaminare le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una Parte.

    3. Il comitato speciale si riunisce su richiesta di una delle Parti a una data e secondo un ordine del giorno concordati preventivamente tra le Parti. La presidenza viene assunta a turno. Il comitato speciale riferisce al Comitato di associazione in merito ai risultati delle riunioni.

    4. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato speciale per i servizi finanziari studia il modo di agevolare e di espandere gli scambi di servizi finanziari e di contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, e riferisce in merito al Comitato di associazione.

    Articolo 128

    Consultazioni

    1. Una Parte può chiedere consultazioni con l'altra Parte su qualsiasi questione inerente al presente capitolo. L'altra Parte esamina favorevolmente la richiesta. Le Parti riferiscono sull'esito delle consultazioni al comitato speciale per i servizi finanziari.

    2. Alle consultazioni di cui al presente articolo partecipano funzionari delle autorità indicate nell'allegato IX.

    3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata come un obbligo, per le autorità finanziarie che partecipano alle consultazioni, di rivelare informazioni o di adottare misure tali da interferire con le singole questioni inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione.

    4. Qualora l'autorità finanziaria di una Parte abbia bisogno di informazioni per la sorveglianza di un prestatore di servizi finanziari sul territorio dell'altra Parte, può chiederle all'autorità finanziaria competente sul territorio dell'altra Parte. La comunicazione di tali informazioni può essere assoggettata alle modalità, condizioni e limitazioni specificate nella legge pertinente dell'altra Parte o subordinata ad un accordo o a un'intesa preventivi tra le rispettive autorità finanziarie.

    Articolo 129

    Disposizioni specifiche sulla composizione delle controversie

    1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente capitolo vengono risolte ai sensi delle disposizioni del titolo VIII.

    2. Ai fini dell'articolo 184, salvo diverso accordo tra le Parti per "consultazioni a norma dell'articolo 128" si intendono quelle di cui all'articolo 183. All'avvio delle consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura di una Parte o qualsiasi altra questione possa incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente capitolo; le informazioni scambiate durante le consultazioni sono oggetto di un trattamento riservato. Qualora la questione non sia stata risolta entro quarantacinque giorni dall'avvio delle consultazioni a norma dell'articolo 128 o, se precedente, entro novanta giorni dalla richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 128, paragrafo 1, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale. Le Parti comunicano direttamente l'esito delle consultazioni al Comitato di associazione.

    3. Ai fini dell'articolo 185:

    a) il presidente del panel arbitrale è un esperto finanziario;

    b) il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno cinque persone che non abbiano la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte e che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, identificate come presidenti di panel arbitrali nel settore dei servizi finanziari. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre cinque nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresi i regolamenti applicabili alle istituzioni finanziarie, essere indipendenti e operare a titolo personale, non devono essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni;

    c) entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente viene scelto dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui alla lettera b). Gli altri due arbitri del panel vengono scelti a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui all'articolo 185, paragrafo 2, rispettivamente tra i nominativi proposti al Comitato di associazione dalla Parte ricorrente e dalla Parte contro la quale è stato presentato reclamo.

    CAPITOLO III

    STABILIMENTO

    Articolo 130

    Ambito di applicazione

    Il presente capitolo si applica allo stabilimento in tutti i settori tranne il terziario, compresi i servizi finanziari.

    Articolo 131

    Definizioni

    Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni:

    a) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

    b) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

    Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

    c) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;

    d) "stabilimento":

    i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; e

    ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,

    nel territorio di una Parte ai fini di un'attività economica.

    Per quanto riguarda le persone fisiche, tale diritto non si estende alla ricerca o all'assunzione di un posto di lavoro sul mercato occupazionale né autorizza automaticamente l'accesso al mercato del lavoro di una Parte.

    Articolo 132

    Trattamento nazionale

    Nei settori di cui all'allegato X, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede, per quanto riguarda lo stabilimento, alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle sue persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività economica analoga.

    Articolo 133

    Diritto di regolamentazione

    Fatto salvo l'articolo 132, ciascuna Parte ha la facoltà di regolamentare lo stabilimento delle persone fisiche e giuridiche.

    Articolo 134

    Disposizioni finali

    1. Per quanto riguarda il presente capitolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie.

    2. Ai fini della progressiva liberalizzazione delle condizioni d'investimento, le Parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il quadro giuridico per gli investimenti, nonché il contesto e i flussi d'investimento tra i loro territori compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali sugli investimenti.

    CAPITOLO IV

    DEROGHE

    Articolo 135

    Deroghe

    1. Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, ai servizi finanziari o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

    a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

    b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;

    c) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali di servizi o agli investimenti interni;

    d) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;

    e) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, compresi quelli relativi:

    i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;

    ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione, della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche; ovvero

    iii) alla sicurezza.

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

    3. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e i rispettivi requisiti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche(11), purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente titolo.

    TITOLO IV

    COMMESSE PUBBLICHE

    Articolo 136

    Obiettivo

    Ai sensi delle disposizioni del presente titolo, le Parti garantiscono l'apertura effettiva e reciproca dei rispettivi mercati delle commesse pubbliche.

    Articolo 137

    Ambito di applicazione e copertura

    1. Il presente titolo si applica a tutte le disposizioni legislative, regolamentari, procedure o pratiche riguardanti gli appalti, aggiudicati da enti delle Parti, per la fornitura di beni e di servizi, compresi i lavori, alle condizioni specificate da ciascuna Parte negli allegati XI, XII e XIII.

    2. Il presente titolo non si applica:

    a) ai contratti d'appalto aggiudicati:

    i) in base ad un accordo internazionale destinato alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto ad opera delle Parti contraenti;

    ii) in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza; e

    iii) secondo le particolari procedure di un'organizzazione internazionale;

    b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza e di commesse pubbliche concesse nell'ambito di programmi di assistenza o di cooperazione;

    c) ai contratti aventi per oggetto:

    i) l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti diritti inerenti a tali beni immobiliari;

    ii) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;

    iii) servizi di arbitrato e di conciliazione;

    iv) prestazioni professionali; e

    v) servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; e

    d) ai servizi finanziari.

    3. Il presente titolo si applica anche alle concessioni per lavori pubblici, definite all'articolo 138, punto i), come specificato negli allegati XI, XII e XIII.

    4. Le Parti non possono preparare, stilare o strutturare in altro modo contratti d'appalto onde eludere gli obblighi di cui al presente titolo.

    Articolo 138

    Definizioni

    Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

    a) "commesse pubbliche": salvo diverse disposizioni, tutti gli appalti per la fornitura di beni, di servizi o di entrambi, compresi i lavori eseguiti da enti pubblici delle Parti per scopi governativi e non per una rivendita commerciale o per la produzione di beni o la fornitura di servizi ai fini di una vendita commerciale. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto;

    b) "enti": gli enti pubblici delle Parti, quali gli enti dei governi centrali, decentrati e locali, i comuni, le imprese pubbliche e tutti gli altri enti aggiudicatori di appalti ai sensi delle disposizioni del presente titolo, come specificato negli allegati XI, XII e XIII;

    c) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora i pubblici poteri si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:

    i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

    ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; oppure

    iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

    d) "fornitore delle Parti": qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo di dette persone di una Parte e/o organismo di una Parte in grado di fornire beni, servizi, o l'esecuzione di lavori. La definizione si applica ai fornitori di merci, ai prestatori di servizi o ai contraenti;

    e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

    f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile.

    Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile;

    g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni;

    h) "offerente": un fornitore che abbia presentato un'offerta;

    i) "concessioni per lavori pubblici": un contratto che si distingue dai contratti per gli appalti di lavori pubblici solo per il fatto che la retribuzione per i lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di sfruttare la costruzione o in questo diritto più un pagamento;

    j) "compensazioni": le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti;

    k) "per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, compresi i mezzi elettronici, che possono essere lette, riprodotte e archiviate;

    l) "specifica tecnica": una specifica che definisce le caratteristiche dei beni o dei servizi da fornire, come la qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità imposti dagli enti;

    m) "privatizzazione": processo mediante il quale il controllo statale di un'entità viene effettivamente abolito e trasferito al settore privato;

    n) "liberalizzazione": processo in seguito al quale un'entità non gode di diritti esclusivi o speciali e fornisce beni o servizi solo sui mercati soggetti ad un'effettiva concorrenza.

    Articolo 139

    Trattamento nazionale e non discriminazione

    1. Ciascuna Parte garantisce che gli appalti delle sue entità contemplate dal presente titolo si svolgano in modo trasparente, equilibrato e non discriminatorio, assicurando un pari trattamento a tutti i fornitori di entrambe le Parti e il rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva.

    2. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai beni, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali.

    3. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti:

    a) non riservino a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte;

    b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in base al fatto che i beni o i servizi offerti dal fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

    4. Il presente articolo non si applica alle misure connesse ai dazi doganali o agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative in materia d'importazione, comprese le restrizioni e le formalità, o alle misure in materia riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle misure che disciplinano specificamente le commesse di cui al presente titolo.

    Articolo 140

    Divieto delle compensazioni e delle preferenze nazionali

    Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni o condizioni relative alle preferenze nazionali, quali i margini che concedono una preferenza in materia di prezzi, al momento della qualifica e della selezione dei fornitori, dei beni e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti.

    Articolo 141

    Regole di valutazione

    1. Gli enti evitano di suddividere gli appalti e di utilizzare altri metodi di valutazione dei contratti onde eludere l'applicazione del presente titolo nel determinare se ad un contratto si applichino le sue discipline, fatte salve le condizioni di cui agli allegati XI e XII, appendici da 1 a 3.

    2. Nel calcolare il valore di un contratto, le entità tengono conto di tutte le forme di retribuzioni ivi previste, quali premi, onorari, commissioni e interessi, nonché dell'importo totale massimo autorizzato, comprese le opzioni.

    3. Qualora la natura del contratto non consenta di calcolarne anticipatamente il valore preciso, gli enti stimano tale valore secondo criteri obiettivi.

    Articolo 142

    Trasparenza

    1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente, anche con i mezzi elettronici designati ufficialmente, tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure, comprese le clausole dei contratti standard, riguardanti le commesse pubbliche di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII, appendice 2.

    2. Analogamente, ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le modifiche di tali misure.

    Articolo 143

    Procedure di gara

    1. Gli enti aggiudicano gli appalti pubblici mediante gare aperte o selettive, secondo le loro procedure nazionali e a norma del presente titolo e in modo non discriminatorio.

    2. Ai fini del presente titolo valgono le seguenti definizioni:

    a) "gare aperte": le procedure che consentono a tutti i fornitori interessati di presentare un'offerta;

    b) "gare selettive": le procedure che autorizzano a presentare un'offerta solo i fornitori che soddisfano i requisiti attinenti alle qualifiche del presente titolo, in linea con l'articolo 144 e con le altre disposizioni pertinenti del presente titolo.

    3. In casi specifici, e solo alle condizioni di cui all'articolo 145, gli enti possono tuttavia ricorrere ad una procedura diversa dalla gara aperta o selettiva di cui al paragrafo 1 di detto articolo; in tal caso, gli enti scelgono di non pubblicare un avviso di gara d'appalto e possono sia consultare i fornitori da loro scelti sia negoziare con uno o più di essi le modalità del contratto.

    4. Gli enti trattano con gli offerenti all'insegna della riservatezza, evitando in particolare di fornire informazioni che aiuterebbero determinati partecipanti ad innalzare le loro offerte al livello degli altri partecipanti.

    Articolo 144

    Gare selettive

    1. Nelle gare selettive, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati che inviteranno a presentare offerte, fermo restando il buon funzionamento del processo di appalto, purché selezionino il massimo di fornitori nazionali e di fornitori dell'altra Parte, procedendo in modo equo e non discriminatorio e basandosi sui criteri indicati nell'avviso di gara o nei documenti di gara.

    2. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti di fornitori qualificati possono scegliere tra i fornitori che vi figurano quelli invitati a presentare offerte, alle condizioni di cui all'articolo 146, paragrafo 7. La selezione operata deve dare eque possibilità ai fornitori degli elenchi.

    Articolo 145

    Altre procedure

    1. Purché la procedura di gara non venga utilizzata per evitare al massimo la concorrenza o per tutelare i fornitori nazionali, gli enti possono aggiudicare, se del caso, i contratti d'appalto senza ricorrere a gare aperte o selettive, nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni:

    a) quando non siano state presentate offerte adeguate o richieste di partecipare in seguito ad un appalto precedente, sempreché i requisiti dell'appalto iniziale non subiscano modifiche sostanziali;

    b) quando, per motivi tecnici o artistici o per ragioni connesse alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un determinato fornitore, e non esistano alternative ragionevoli;

    c) quando, per motivi di estrema urgenza riconducibili ad avvenimenti che l'ente non poteva prevedere, non è stato possibile ottenere in tempo i beni o i servizi mediante gare aperte o selettive;

    d) per le forniture supplementari di beni o di servizi da parte del fornitore iniziale, quando un cambiamento di fornitore costringerebbe l'ente a procurarsi attrezzature o servizi non intercambiabili con le attrezzature, il software o i servizi esistenti;

    e) quando un ente si procura un prototipo, un primo prodotto o un servizio messi a punto a sua richiesta nel corso e al fine di un contratto particolare per la ricerca, la sperimentazione, lo studio o lo sviluppo iniziale;

    f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi descritti nel contratto iniziale debbano essere completati da servizi supplementari che non vi figuravano, ma che rientrano negli obiettivi del fascicolo di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi supplementari del settore della costruzione non può comunque superare il 50 % dell'importo del contratto principale;

    g) per i nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi, e per i quali l'ente ha indicato, nell'avviso relativo al servizio iniziale, il possibile ricorso a procedure diverse dalle gare aperte o selettive per l'aggiudicazione dei relativi contratti;

    h) nel caso di contratti aggiudicati al vincitore di un concorso di design, purché il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo; qualora via siano più vincitori, vengono tutti invitati a partecipare ai negoziati; e

    i) per le merci quotate acquistate su un mercato dei prodotti e per gli acquisti di merci effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose, che si verificano solo a brevissima scadenza in caso di smaltimento eccezionale, e non per i normali acquisti dei fornitori regolari.

    2. Le Parti garantiscono che, ogniqualvolta debbano ricorrere ad una procedura diversa dalle gare aperte o selettive nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti conservino una registrazione o preparino una relazione scritta come giustificazione specifica del contratto aggiudicato a norma del paragrafo suddetto.

    Articolo 146

    Qualifica dei fornitori

    1. Le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto sono limitate a quelle indispensabili per garantire che il fornitore potenziale sia in grado di soddisfare i requisiti dell'appalto e di eseguire il contratto in questione.

    2. Nel qualificare i fornitori, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra fornitori nazionali e fornitori dell'altra Parte.

    3. Nessuna Parte può riservare la partecipazione ad un appalto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio.

    4. Gli enti riconoscono come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione ad un appalto specifico. Le decisioni degli enti in materia di qualifica si basano esclusivamente sulle condizioni di partecipazione specificate in precedenza negli avvisi o nel fascicolo di gara.

    5. Nessuna disposizione del presente titolo preclude l'esclusione di un fornitore perché è fallito, ha dichiarato il falso o è accusato di un grave delitto quale la partecipazione ad organizzazioni criminali.

    6. Gli enti informano tempestivamente delle loro decisioni i fornitori che hanno chiesto di essere qualificati.

    Elenchi permanenti di fornitori qualificati

    7. Gli enti possono compilare elenchi permanenti di fornitori qualificati purché:

    a) garantiscano ai fornitori la possibilità di chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati;

    b) informino della loro decisione tutti i fornitori che hanno chiesto di diventare fornitori qualificati;

    c) consentano ai fornitori che non figurano su un elenco permanente di partecipare ad una determinata gara d'appalto presentando certificati e altre pezze d'appoggio equivalenti a quelli chiesti ai fornitori dell'elenco;

    d) se un ente del settore dei servizi pubblici utilizza un avviso di esistenza di un elenco permanente come avviso di appalto, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 7, i fornitori che chiedono di partecipare e non figurano sull'elenco permanente dei fornitori qualificati vengono presi in considerazione ai fini della gara, sempreché vi sia abbastanza tempo per portare a termine la procedura di qualifica; in tal caso, l'ente aggiudicatore avvia tempestivamente le procedure di qualifica, evitando di utilizzarne lo svolgimento e la durata per escludere dall'elenco fornitori di entrambe le Parti.

    Articolo 147

    Pubblicazione degli avvisi

    Disposizioni generali

    1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione alle possibilità di gara offerte dai pertinenti appalti pubblici, comunicando ai fornitori dell'altra Parte tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto.

    2. Per ciascun contratto contemplato dal presente titolo, fatte salve le disposizioni degli articoli 143, paragrafo 3, e 145, gli enti pubblicano anticipatamente un avviso in cui invitano i fornitori interessati a presentare offerte o, se del caso, a chiedere di partecipare all'appalto.

    3. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara d'appalto devono figurare almeno:

    a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico dell'entità nonché, qualora sia diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto;

    b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto;

    c) una descrizione dell'appalto e i requisiti principali stipulati nel contratto;

    d) tutte le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto;

    e) i termini per la presentazione delle offerte e gli eventuali altri termini;

    f) i principali criteri di aggiudicazione dei contratti;

    g) possibilmente, le modalità di pagamento e le altre modalità.

    Avvisi di appalti programmati

    4. Ciascuna Parte incoraggia i suoi enti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, informazioni sui futuri appalti programmati, contenenti l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione del relativo avviso.

    5. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto, purché contengano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 3 e invitino espressamente i fornitori a manifestare all'ente il loro interesse a partecipare.

    6. Gli enti che hanno utilizzato gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto comunicano successivamente a tutti i fornitori che hanno espresso inizialmente interesse ulteriori informazioni, tra cui almeno quelle di cui al paragrafo 1, e chiedono loro di confermare detto interesse su tali basi.

    Avviso riguardante gli elenchi permanenti dei fornitori qualificati

    7. Gli enti che intendono mantenere elenchi permanenti pubblicano, a norma del paragrafo 2, un avviso che li identifica e indica sia lo scopo dell'elenco permanente, sia la disponibilità delle sue regole di funzionamento, compresi i criteri di qualifica e squalifica, e la sua durata.

    8. Se l'elenco permanente vale per più di tre anni, l'avviso viene pubblicato una volta all'anno.

    9. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare un avviso di elenco permanente dei fornitori qualificati come avviso di appalto previsto. In tal caso, essi forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire a tutti coloro che hanno manifestato interesse di valutare il loro interesse a partecipare all'appalto. Tra queste informazioni figurano, se disponibili, gli elementi contenuti nell'avviso di cui al paragrafo 3. Le informazioni trasmesse a un fornitore interessato vengono fornite in modo non discriminatorio agli altri fornitori interessati.

    Disposizioni comuni

    10. Tutti gli avvisi di cui al presente articolo sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la gara d'appalto corrispondente.

    11. Gli enti pubblicano gli avvisi in tempo utile, utilizzando i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile, senza discriminazioni, ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi possono essere consultati gratuitamente attraverso un unico punto di accesso indicato nell'allegato XIII, appendice 2.

    Articolo 148

    Fascicolo di gara

    1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le informazioni di cui hanno bisogno per presentare offerte adeguate.

    2. Qualora non consentano di accedere liberamente e direttamente all'intero fascicolo di gara attraverso i mezzi elettronici, gli enti aggiudicatori lo mettono prontamente a disposizione di qualsiasi fornitore delle Parti che ne faccia richiesta.

    3. Gli enti rispondono sollecitamente a tutte le richieste ragionevoli di informazioni inerenti all'appalto previsto, purché tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti.

    Articolo 149

    Specifiche tecniche

    1. Le specifiche tecniche sono riportate negli avvisi, nei documenti di gara o nei documenti supplementari.

    2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non preparino, adottino o applichino specifiche tecniche intese a, o che abbiano per effetto di, creare ostacoli inutili agli scambi tra le Parti.

    3. Le specifiche tecniche emanate dagli enti

    a) sono espresse in termini di prestazioni e di requisiti funzionali anziché in termini di design o di descrizione; e

    b) si basano sulle norme internazionali esistenti oppure, in loro assenza, sui regolamenti tecnici nazionali(12), sulle norme internazionali riconosciute(13) o sulle norme edilizie.

    4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se l'entità può dimostrare obiettivamente che l'uso delle specifiche tecniche di cui al suddetto paragrafo sarebbe inefficace e inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi fissati.

    5. Gli enti prendono comunque in considerazione tutte le offerte che, pur non essendo conformi alle specifiche tecniche, soddisfano i requisiti di base ivi contenuti e corrispondono all'obiettivo perseguito. Il riferimento alle specifiche tecniche presente nei documenti di gara deve contenere la dicitura "o equivalente".

    6. Possono essere inclusi requisiti o riferimenti riguardanti marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, brevetti, disegni o tipi, origini specifiche, produttori o fornitori particolari solo se non esiste un modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere i requisiti dell'appalto, a condizione che nel fascicolo figuri la dicitura "o equivalente".

    7. Spetta all'offerente dimostrare che la sua offerta soddisfa i requisiti di base.

    Articolo 150

    Termini

    1. Tutti i termini fissati dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle richieste di partecipazione devono essere tali da consentire ai fornitori dell'altra Parte, nonché ai fornitori nazionali, di preparare e di presentare le offerte nonché, se del caso, le richieste di partecipazione o di qualifica. Nel fissare detti termini, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell'appalto previsto e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte da fonti estere o nazionali.

    2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori.

    3. I termini ultimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell'allegato XIII, appendice 3.

    Articolo 151

    Negoziati

    1. Una Parte può incaricare i suoi enti di condurre i negoziati:

    a) quando abbia espresso tale intenzione nell'avviso di appalto previsto oppure

    b) quando la valutazione dimostri che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara.

    2. Lo scopo principale dei negoziati è individuare gli aspetti positivi e negativi delle offerte.

    3. Durante i negoziati, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra i fornitori, accertandosi in particolare che:

    a) l'eventuale eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara;

    b) tutte le modifiche dei criteri suddetti e dei requisiti tecnici vengano trasmesse per iscritto a tutti gli altri partecipanti ai negoziati; e

    c) si dia a tutti i partecipanti la possibilità di presentare, entro un termine comune, nuove offerte o offerte modificate sulla base dei requisiti riveduti e/o al termine dei negoziati.

    Articolo 152

    Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte

    1. Le offerte e le richieste di partecipazione alla procedura devono essere presentate per iscritto.

    2. Gli enti ricevono e aprono le offerte degli offerenti secondo procedure e condizioni tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

    Articolo 153

    Aggiudicazione dei contratti

    1. Per poter essere presa in considerazione ai fini dell'appalto, un'offerta deve soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti principali degli avvisi o del fascicolo di gara ed essere presentata da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

    2. Gli enti aggiudicano l'appalto all'offerente con l'offerta più bassa o all'offerta considerata più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara.

    Articolo 154

    Informazioni sull'aggiudicazione dei contratti

    1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione ai risultati degli appalti pubblici.

    2. Gli enti informano tempestivamente gli offerenti delle decisioni relative all'aggiudicazione degli appalti nonché delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. Su richiesta, gli enti informano gli offerenti eliminati dei motivi per i quali le loro offerte sono state respinte.

    3. Gli enti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto per evitare di pregiudicare l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali legittimi dei fornitori o la concorrenza leale tra di essi.

    Articolo 155

    Impugnazione delle offerte

    1. Gli enti esaminano in modo imparziale e tempestivo i reclami dei fornitori riguardanti una presunta violazione del presente titolo nell'ambito della procedura di appalto.

    2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.

    3. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente. Quando non si tratta di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o a garanzie procedurali analoghe a quelle di un tribunale.

    4. Le procedure di impugnazione prevedono:

    a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici; e

    b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo oppure, in mancanza di tali misure, il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali.

    Articolo 156

    Tecnologie dell'informazione

    1. Le Parti si servono per quanto possibile dei mezzi di comunicazione elettronici per un'adeguata divulgazione delle informazioni sulle commesse pubbliche, specie per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

    2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici, ciascuna Parte cerca di instaurare un sistema d'informazione elettronico, il cui uso è obbligatorio per i rispettivi enti.

    3. Le Parti incoraggiano l'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle offerte.

    Articolo 157

    Cooperazione e assistenza

    Le Parti promuovono la cooperazione tecnica e l'assistenza reciproca attraverso programmi di formazione intesi ad una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di commesse pubbliche e delle rispettive statistiche, nonché ad un più agevole accesso ai rispettivi mercati.

    Articolo 158

    Relazioni statistiche

    Se una Parte non garantisce un livello di conformità accettabile ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 11, essa raccoglie e fornisce annualmente all'altra Parte statistiche sui suoi appalti contemplati dal presente titolo. Dette relazioni devono contenere le informazioni di cui all'allegato XIII, appendice 4.

    Articolo 159

    Modifiche dell'ambito di applicazione

    1. Le Parti possono modificare l'ambito di applicazione del presente titolo a condizione che:

    a) informino l'altra Parte della modifica; e

    b) concedano all'altra Parte, entro trenta giorni dalla data della notifica, opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non vengono concessi adeguamenti compensativi all'altra Parte se la modifica apportata da una Parte alla sua copertura nell'ambito del presente titolo riguarda:

    a) rettifiche meramente formali e modifiche minori degli allegati XI e XII; oppure

    b) uno o più enti per i quali il controllo o l'influenza dello Stato sono stati effettivamente eliminati attraverso la privatizzazione o la liberalizzazione.

    3. Se del caso, il Comitato di associazione può decidere di modificare l'allegato corrispondente per tener conto della modifica notificata dalla Parte in questione.

    Articolo 160

    Negoziati successivi

    Qualora una Parte offra ad un terzo vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai suoi appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca mediante una decisione del Comitato di associazione.

    Articolo 161

    Deroghe

    Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti, o restrizioni dissimulate agli scambi tra di esse, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

    a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

    b) necessarie per tutelare la vita, la salute o la sicurezza delle persone;

    c) necessarie per tutelare la vita o la salute del mondo animale o vegetale;

    d) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale; ovvero

    e) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni.

    Articolo 162

    Riesame e applicazione

    Salvo diverso accordo tra le Parti, il Comitato di associazione riesamina ogni due anni l'applicazione del presente titolo, analizzando tutte le questioni connesse e prendendo opportuni provvedimenti nell'esercizio delle sue funzioni. Esso provvede in particolare a:

    a) coordinare gli scambi tra le Parti per lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi informatici nel campo delle commesse pubbliche;

    b) formulare opportune raccomandazioni riguardanti la cooperazione tra le Parti;

    c) prendere decisioni nei casi previsti dal presente titolo.

    TITOLO V

    PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

    Articolo 163

    Obiettivo e ambito di applicazione

    1. Le Parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di esse, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte.

    2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.

    Articolo 164

    Conto corrente

    Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.

    Articolo 165

    Conto capitale

    Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del titolo III della presente parte, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

    Articolo 166

    Deroghe e misure di salvaguardia

    1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno. L'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante il loro formale ripristino.

    2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

    Articolo 167

    Disposizioni finali

    1. Per quanto riguarda il presente titolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie.

    2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra di esse conformemente agli obiettivi del presente accordo.

    TITOLO VI

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    Articolo 168

    Obiettivo

    Le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti previsti dai trattati internazionali.

    Articolo 169

    Ambito di applicazione

    Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967).

    Articolo 170

    Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

    Conformemente agli obiettivi dell'articolo 168, le Parti:

    a) continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che derivano dalle seguenti convenzioni internazionali:

    i) l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("TRIPs");

    ii) la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967);

    iii) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971);

    iv) la convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); e

    v) la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1978 ("convenzione UPOV 1978") o la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1991 ("convenzione UPOV 1991");

    b) entro il 1o gennaio 2007, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

    i) l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (atto di Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

    ii) il trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996);

    iii) il trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996);

    iv) il trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

    v) l'accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo 1971, modificato nel 1979);

    c) entro il 1o gennaio 2009, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

    i) la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971);

    ii) la convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Unione di Locarno 1968, modificata nel 1979);

    iii) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); e

    iv) il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

    d) si adoperano per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali e garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

    i) il protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);

    ii) l'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969, modificato nel 1979); e

    iii) l'accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985).

    Articolo 171

    Riesame

    Mentre le Parti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette, il Consiglio di associazione può decidere di inserire nell'articolo 170 altre convenzioni multilaterali in questo settore.

    TITOLO VII

    CONCORRENZA

    Articolo 172

    Obiettivi

    1. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive norme di concorrenza in modo coerente con questa parte dell'accordo, onde evitare che i benefici derivanti dal processo di liberalizzazione degli scambi di beni e di servizi possano essere ridotti o annullati da comportamenti anticoncorrenziali. A tal fine, le Parti decidono di collaborare e di coordinare le rispettive autorità di concorrenza a norma del presente titolo.

    2. Al fine di impedire distorsioni o restrizioni della concorrenza che potrebbero eventualmente pregiudicare gli scambi commerciali tra di esse, le Parti prestano una particolare attenzione agli accordi anticoncorrenziali, alle pratiche concertate e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti individuali o comuni.

    3. Le Parti decidono di collaborare e di coordinarsi per applicare le norme di concorrenza attraverso notifiche, consultazioni, scambi di informazioni non riservate e assistenza tecnica. Le Parti riconoscono l'importanza di attenersi ai principi di concorrenza che entrambe accetterebbero nei consessi internazionali, compresa l'OMC.

    Articolo 173

    Definizioni

    Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

    1) "norme di concorrenza":

    a) per la Comunità, gli articoli 81, 82, 85 e 86 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89, i regolamenti di attuazione o le relative modifiche;

    b) per il Cile, il Decreto ley n. 211 del 1973 e la ley n. 19.610 del 1999, i loro regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e

    c) le eventuali modifiche della legislazione suddetta successive all'entrata in vigore del presente accordo;

    2) "autorità di concorrenza":

    a) per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee; e

    b) per il Cile, la Fiscalía Nacional Económica e la Comisión Resolutiva;

    3) "provvedimento di applicazione", qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità garante della concorrenza di una Parte, dal quale possano risultare sanzioni o rimedi.

    Articolo 174

    Notifiche

    1. Le autorità di concorrenza delle Parti si notificano reciprocamente un provvedimento di applicazione qualora:

    a) possa avere notevoli ripercussioni su interessi rilevanti dell'altra Parte;

    b) riguardi restrizioni della concorrenza che potrebbero avere ripercussioni dirette e sostanziali sul territorio dell'altra Parte; oppure

    c) riguardi iniziative anticoncorrenziali che si svolgono prevalentemente sul territorio dell'altra Parte.

    2. A condizione che questa modalità non sia contraria alle norme in materia di concorrenza delle Parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

    3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell'altra Parte.

    4. Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire che le notifiche siano effettuate come specificato più sopra, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

    Articolo 175

    Coordinamento dei provvedimenti di applicazione

    L'autorità di concorrenza di una Parte può notificare all'autorità di concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilità al coordinamento dei provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle Parti di prendere decisioni autonome.

    Articolo 176

    Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una Parte nel territorio dell'altra Parte

    1. Ciascuna Parte prende in considerazione, se del caso, in sede di applicazione gli interessi rilevanti dell'altra Parte conformemente alla sua legislazione. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che interessi rilevanti di tale Parte possano essere lesi da un'indagine o da un procedimento condotti dall'autorità di concorrenza dell'altra Parte, può esporre il suo punto di vista sulla questione o chiedere consultazioni all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nell'ambito delle sue norme in materia di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, deve considerare con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente.

    2. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che gli interessi di tale Parte siano lesi in modo sostanziale da pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi origine che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nell'altra Parte, può chiedere consultazioni con l'autorità di concorrenza di quest'ultima, restando inteso che l'avvio delle consultazioni non pregiudica la piena libertà dell'autorità in questione quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza consultata può adottare, ai sensi delle proprie norme in materia di concorrenza, le misure correttive che ritiene appropriate, fatto salvo il suo potere discrezionale totale in materia di applicazione.

    Articolo 177

    Scambi di informazioni e riservatezza

    1. Le autorità di concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza.

    2. Per migliorare la trasparenza, e fatte salve le norme in materia di riservatezza applicabili in ciascuna Parte, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e sulle misure correttive applicate qualora, secondo l'autorità di concorrenza competente, interessi rilevanti dell'altra Parte siano lesi in misura considerevole, nonché a comunicare, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra Parte, i motivi che hanno giustificato tali misure.

    3. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'altra informazioni sugli aiuti di Stato comprendenti l'importo generale degli aiuti e, possibilmente, la suddivisione per settori. Ciascuna Parte può chiedere informazioni sui singoli casi che incidono sugli scambi tra le Parti. La Parte interpellata fa quanto in suo potere per fornire le informazioni non riservate.

    4. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna delle Parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero nuocere agli interessi delle Parti non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte.

    5. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità e respinge ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite.

    6. In particolare, quando ciò sia previsto dalla legislazione di una Parte, possono essere fornite informazioni riservate ai rispettivi tribunali, che ne garantiscono la riservatezza.

    Articolo 178

    Assistenza tecnica

    Le Parti possono prestarsi reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi l'una dell'esperienza dell'altra e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche in materia di concorrenza.

    Articolo 179

    Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli designati

    1. Nessuna disposizione del presente titolo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli pubblici o privati conformemente alla sua legislazione.

    2. Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato di associazione si accerta che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non si adottino né si mantengano in vigore misure tali da distorcere gli scambi di beni o di servizi tra le Parti in misura contraria ai loro interessi, e che le imprese suddette siano soggette alle norme in materia di concorrenza, sempreché tali norme non ostacolino, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti specifici.

    Articolo 180

    Composizione delle controversie

    Nessuna delle due Parti può ricorrere al dispositivo di composizione delle controversie previsto dal presente accordo per le questioni sorte nell'ambito del presente titolo.

    TITOLO VIII

    COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    CAPITOLO I

    OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 181

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente titolo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti in merito all'applicazione in buona fede di questa parte dell'accordo, nonché risolvere in modo reciprocamente soddisfacente tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    Articolo 182

    Ambito di applicazione

    Salvo diversa disposizione esplicita, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo.

    CAPITOLO II

    PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 183

    Consultazioni

    1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione della presente parte dell'accordo, per evitare e risolvere le controversie tra di esse e per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento attraverso la cooperazione e le consultazioni.

    2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del Comitato di associazione su tutte le misure vigenti o proposte, su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione della presente parte dell'accordo o su altre questioni che, a loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento. Ai fini del presente titolo, per "misura" s'intende anche una prassi. Nella richiesta trasmessa da una Parte all'altra devono essere indicate la misura o la questione oggetto della contestazione e le disposizioni del presente accordo considerate applicabili.

    3. Il Comitato di associazione si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Una volta iniziate le consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura o l'altra questione possa compromettere il funzionamento e l'applicazione della presente parte dell'accordo. Le informazioni scambiate durante le consultazioni hanno carattere riservato. Il Comitato di associazione si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificate le misure di attuazione che deve adottare la Parte interessata e le relative scadenze.

    CAPITOLO III

    PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 184

    Avvio della procedura

    1. Le Parti si adoperano costantemente per trovare un accordo reciprocamente soddisfacente in merito alla controversia.

    2. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi uno degli obblighi di cui all'articolo 182 e la questione non sia stata risolta entro quindici giorni dalla riunione del Comitato di associazione indetta a norma dell'articolo 183, paragrafo 3 o, se precedente, entro quarantacinque giorni dalla richiesta di consultazioni in sede di Comitato di associazione, può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale.

    3. La Parte ricorrente trasmette la domanda, in cui specifica la misura che a suo parere viola la presente parte dell'accordo e le disposizioni del presente accordo che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al Comitato di associazione.

    Articolo 185

    Nomina degli arbitri

    1. I panel arbitrali sono composti da tre arbitri.

    2. Il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, un terzo delle quali non deve avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte, identificate come presidenti di panel arbitrali. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza specifica in merito alle leggi, al commercio internazionale, ad altre questioni connesse alla presente parte dell'accordo o alla composizione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni.

    3. Entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente del Comitato di associazione sceglie i tre arbitri tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 2, uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte oggetto del reclamo e il presidente tra le persone individuate a tale scopo a norma del paragrafo 2.

    4. La data di costituzione del panel arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

    5. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 6.

    6. In caso di impedimento, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro tre giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data dell'impedimento, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.

    Articolo 186

    Informazioni e consulenza tecnica

    Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il panel può ottenere informazioni e assistenza tecnica dalle persone e dagli organismi che giudica appropriati. Le informazioni ottenute vengono sottoposte alle Parti che possono formulare osservazioni in merito.

    Articolo 187

    Relazioni del panel arbitrale

    1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti e al Comitato di associazione una relazione contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. La relazione del panel arbitrale si basa sulle osservazioni e sulle comunicazioni delle Parti, nonché su tutte le informazioni ricevute a norma dell'articolo 186. La relazione è definitiva e disponibile al pubblico.

    2. La relazione indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.

    3. I panel arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, tenendo debitamente conto del fatto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede, evitando di eludere i loro obblighi.

    4. Se una Parte asserisce che una misura dell'altra Parte è incompatibile con le disposizioni della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare tale incompatibilità. Se una Parte asserisce che una misura è oggetto di una deroga ai sensi della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare che la deroga è applicabile.

    5. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare la sua decisione alle Parti entro settantacinque giorni dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare la relazione è comunque di quattro mesi da questa data. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.

    6. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza.

    7. La Parte che ha presentato reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento, con il consenso del Comitato di associazione, prima che la relazione venga presentata alle Parti e al Comitato di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    8. Il panel arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento, con il consenso della Parte nei cui confronti è stato presentato il reclamo e su richiesta della Parte ricorrente, per un periodo non superiore a dodici mesi. In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 vengono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione. Se i lavori del panel vengono sospesi per più di dodici mesi, decade la facoltà di costituire il panel, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    Articolo 188

    Applicazione delle relazioni del panel

    1. Le Parti sono tenute a adottare le misure necessarie per mettere in pratica la relazione del panel arbitrale.

    2. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.

    3. La Parte nei cui confronti è proposto il reclamo notifica all'altra Parte, entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione alle Parti e al Comitato di associazione:

    a) la misura specifica necessaria per mettere in pratica la relazione;

    b) il tempo ragionevolmente necessario per farlo; e

    c) una proposta concreta di compensazione temporanea in attesa della piena attuazione delle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione.

    4. In caso di disaccordo tra le Parti sul contenuto della notifica, la Parte ricorrente chiede al panel arbitrale originale di decidere se le misure proposte di cui al paragrafo 3, lettera a) siano coerenti con questa parte dell'accordo, se il periodo indicato sia ragionevole e se la proposta di compensazione sia palesemente sproporzionata. La decisione viene comunicata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

    5. La Parte in causa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione le misure adottate per porre fine all'inosservanza dei suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo prima che scada il periodo ragionevole concordato tra le Parti o fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, l'altra Parte può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la presente parte dell'accordo se queste misure non sono simili a quelle dichiarate coerenti con detta parte dell'accordo dal panel arbitrale a norma del paragrafo 4. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

    6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con i suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo, se non si giunge ad un accordo sulla compensazione la Parte che ha presentato reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma della presente parte dell'accordo in misura equivalente al livello di vanificazione e pregiudizio causato dalla misura che viola la presente parte dell'accordo.

    7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha proposto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso titolo o negli stessi titoli della presente parte dell'accordo interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione di detta parte dell'accordo. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso titolo o negli stessi titoli, essa può sospendere i benefici concessi in altri titoli, informando per iscritto l'altra Parte dei motivi che giustificano questa decisione. Nello scegliere i benefici da sospendere, si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

    8. La Parte ricorrente notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione i benefici che intende sospendere. L'altra Parte può chiedere, entro cinque giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti al livello di vanificazione e di pregiudizio causato dalla misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo e se la sospensione proposta è conforme al paragrafo 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintantoché il panel arbitrale non si è pronunciato.

    9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detta parte, o finché le Parti non sono giunte a un accordo sulla composizione della controversia.

    10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la presente parte dell'accordo di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

    11. Le conclusioni di cui al presente articolo sono definitive e vincolanti, vengono trasmesse al Comitato di associazione e messe a disposizione del pubblico.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 189

    Disposizioni generali

    1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere modificati di comune accordo fra le Parti.

    2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XV. Se lo ritiene necessario, tuttavia, il Comitato di associazione può modificare, mediante decisione, detto modello di regolamento interno e il codice di condotta che figura nell'allegato XVI.

    3. Salvo diversa decisione delle Parti, il pubblico non è ammesso alle udienze dei panel arbitrali.

    4. a) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi dell'accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure ivi previste, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

    b) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo si avvale delle norme e delle procedure previste nel presente titolo.

    c) Salvo diverso accordo tra le Parti, la Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo, che equivale in sostanza a un obbligo ai sensi dell'OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

    d) Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, si utilizza esclusivamente la sede prescelta, sempreché non si sia dichiarata incompetente. Tutte le questioni inerenti alla competenza dei panel arbitrali costituiti a norma del presente titolo devono essere sollevate entro dieci giorni dalla costituzione del panel e risolte mediante una decisione preliminare del panel entro trenta giorni dalla sua costituzione.

    TITOLO IX

    TRASPARENZA

    Articolo 190

    Punti di contatto e scambi di informazioni

    1. Nell'intento di agevolare le comunicazioni tra le Parti su tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria per agevolare le comunicazioni con la Parte richiedente.

    2. Su richiesta dell'altra Parte, e compatibilmente con le sue leggi nazionali e con i suoi principi, ciascuna Parte fornisce informazioni e risponde a tutte le domande dell'altra Parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe compromettere considerevolmente il funzionamento della presente parte dell'accordo.

    3. Si considera che le informazioni di cui al presente articolo siano state fornite quando sono state rese disponibili mediante una debita notifica all'OMC o possono essere consultate gratuitamente da tutti sul sito web della Parte interessata.

    Articolo 191

    Cooperazione per una maggiore trasparenza

    Le Parti decidono di collaborare nei consessi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali

    Articolo 192

    Pubblicazione

    Ciascuna Parte pubblica tempestivamente e rende accessibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale riguardanti tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo.

    TITOLO X

    COMPITI SPECIFICI DEGLI ORGANI ISTITUITI DAL PRESENTE ACCORDO PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI COMMERCIALI

    Articolo 193

    Compiti specifici

    1. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente parte dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità europea e del Cile, di norma alti funzionari statali, competenti per le questioni commerciali.

    2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione provvede a:

    a) garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e di tutti gli strumenti concordati tra le Parti relativamente alle questioni commerciali, nell'ambito del presente accordo;

    b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e valutare i risultati della sua applicazione;

    c) risolvere le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente parte dell'accordo, a norma dell'articolo 183;

    d) aiutare il Consiglio di associazione a svolgere i compiti inerenti alle questioni commerciali;

    e) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente parte dell'accordo;

    f) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente parte dell'accordo o dal Consiglio di associazione in merito alle questioni commerciali; e

    g) riferire annualmente al Consiglio di associazione.

    3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il Comitato di associazione ha la facoltà di:

    a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e il regolamento interno;

    b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;

    c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e adottare le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e

    d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sulle questioni commerciali a norma dell'articolo 6.

    4. A norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 4, le Parti attuano le decisioni adottate ai sensi degli articoli 60, paragrafo 5, e 74, e dell'articolo 38 dell'allegato III a norma dell'allegato XVII.

    TITOLO XI

    DEROGHE NEL SETTORE COMMERCIALE

    Articolo 194

    Clausola di sicurezza nazionale

    1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come:

    a) l'obbligo per una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia, a suo parere, contraria ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b) il divieto per una Parte di adottare i provvedimenti che reputa necessari per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:

    i) riguardanti materiali fissili e da fusione o materiali da essi derivati;

    ii) connessi al traffico di armi, munizioni e ordigni bellici e al traffico di altre merci e materiali o alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, a rifornire uno stabilimento militare;

    iii) relativi a commesse pubbliche indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale;

    iv) in tempo di guerra o in caso di emergenza nelle relazioni internazionali;

    c) il divieto per una Parte di prendere una qualsiasi iniziativa per conformarsi agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    2. Il Comitato di associazione viene informato per quanto possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c) e della loro scadenza.

    Articolo 195

    Problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti

    1. In caso di gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e di servizi, nonché dei pagamenti e dei movimenti di capitali, compresi quelli connessi agli investimenti diretti.

    2. Le Parti fanno il possibile per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1.

    3. Tutte le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non superare quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre conformarsi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e risultare coerenti con gli articoli pertinenti del regolamento di base del Fondo monetario internazionale.

    4. La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato misure restrittive, comprese le relative modifiche, ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

    5. La Parte che applica le misure restrittive avvia tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di associazione, durante le quali si valutano la situazione della sua bilancia dei pagamenti e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo tenendo conto, tra l'altro:

    a) della natura e dell'entità delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna;

    b) del contesto economico e commerciale esterno della Parte che chiede la consultazione;

    c) delle eventuali misure correttive disponibili in alternativa.

    Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive con i paragrafi 3 e 4. Tutti i dati finanziari e statistici presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti vengono accettati; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte che chiede la consultazione.

    Articolo 196

    Fiscalità

    1. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o la località in cui sono investiti i loro capitali.

    2. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte ad impedire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna.

    3. Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di incoerenza tra il presente accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale per quanto riguarda le disposizioni incoerenti.

    PARTE V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 197

    Definizione delle Parti

    Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Repubblica del Cile.

    Articolo 198

    Entrata in vigore

    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure.

    2. Dette notifiche sono destinate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

    3. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Cile decidono di applicare gli articoli da 3 a 11, l'articolo 18, gli articoli da 24 a 27 e da 48 a 54, l'articolo 55, lettere a), b), f), h) e i), gli articoli da 56 a 93, gli articoli da 136 a 162 e gli articoli da 172 a 206 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e il Cile si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

    4. Quando una delle Parti applica una disposizione del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 3.

    5. L'accordo sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione a norma del paragrafo 1. Eccezionalmente, il protocollo sull'assistenza reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione del 13 giugno 2001 rimane in vigore e diventa parte integrante del presente accordo.

    Articolo 199

    Durata

    1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto l'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    3. La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla notifica all'altra Parte.

    Articolo 200

    Adempimento degli obblighi

    1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

    2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce entro trenta giorni al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Comitato di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

    3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente le misure del caso, conformemente al diritto internazionale, in caso di:

    a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o di

    b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro quindici giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.

    4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi di cui alla parte IV, può ricorrere esclusivamente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla parte IV, titolo VIII.

    Articolo 201

    Futuri sviluppi

    1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere l'ambito di applicazione del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, concludendo accordi su settori o attività specifici in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione.

    2. Ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione per l'applicazione in tutti i settori contemplati dal presente accordo, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

    Articolo 202

    Protezione dei dati

    Le Parti decidono di concedere un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, compatibilmente con i massimi standard internazionali.

    Articolo 203

    Clausola di sicurezza nazionale

    L'articolo 194 si applica a tutto l'accordo.

    Articolo 204

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Cile.

    Articolo 205

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 206

    Allegati, appendici, protocolli e note

    Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

    Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

    Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por la República de Chile

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    (1) La voce ex 1902 20: corrisponde alle "paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici".

    (2) Tutte le imposte interne, tutti gli altri oneri interni e tutte le disposizioni legislative o regolamentari o tutti i requisiti del tipo di cui al paragrafo 2 che si applicano a un prodotto importato e al prodotto nazionale simile e vengono riscossi o applicati, nel caso del prodotto importato, al momento o nel punto di importazione, vanno comunque considerati imposte interne, altri oneri interni, disposizioni legislative o regolamentari o requisiti del tipo di cui al paragrafo 2, e sono quindi soggetti alle disposizioni del presente articolo.

    (3) Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo.

    (4) I regolamenti in linea con la prima frase non vanno considerati incompatibili con la seconda frase quando tutti i prodotti a cui si applicano sono ottenuti sul territorio nazionale in quantitativi sostanziali. Non si può dimostrare la conformità di un regolamento con la seconda frase adducendo che la proporzione o la quantità assegnata a ciascuno dei prodotti oggetto del regolamento costituisce un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali.

    (5) Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

    (6) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori pertinenti sono stranieri.

    (7) L'inclusione di questa disposizione nel presente capitolo lascia impregiudicata la posizione cilena sull'opportunità di assimilare o meno il commercio elettronico ad una prestazione di servizi.

    (8) Per trasmissioni radiotelevisive si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i link di contribuzione tra gli operatori.

    (9) Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano gli input necessari per la prestazione di servizi finanziari.

    (10) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari pertinenti sono stranieri.

    (11) In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano le qualifiche accademiche necessarie e/o l'esperienza professionale specificata sul territorio dove viene fornito il servizio, per il settore o l'attività in questione.

    (12) Ai fini del presente titolo, un regolamento tecnico è un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o di un servizio o i processi e i metodi di produzione, comprese le disposizioni amministrative applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione.

    (13) Ai fini del presente titolo, una norma è un documento approvato da un organismo riconosciuto contenente regole, orientamenti o caratteristiche, nonché processi e metodi di produzione la cui osservanza non è obbligatoria, per un uso comune e ripetuto. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione.

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO I

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

    (di cui agli articoli 60, 65, 68 e 71)

    Nota introduttiva

    La tabella del presente allegato contiene le quattro colonne seguenti:

    a) "Voce SA 2002": la voce usata nella nomenclatura del Sistema armonizzato, di cui all'articolo 62;

    b) "Designazione delle merci": descrizione del prodotto classificato nella voce;

    c) "Base": dazio doganale di base da cui parte il programma di smantellamento tariffario, di cui all'articolo 60, paragrafo 3;

    d) "Categoria": la o le categorie in cui il prodotto interessato rientra ai fini dello smantellamento tariffario. Le categorie applicabili alle importazioni nella Comunità provenienti dal Cile sono le seguenti, come stabilito dagli articoli 65, 68 e 71:

    "Year 0": liberalizzazione all'entrata in vigore dell'accordo

    "Year 3": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di tre anni

    "Year 4": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di quattro anni

    "Year 7": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di sette anni

    "Year 10": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di dieci anni

    "R": concessione tariffaria pari al 50 % del dazio doganale di base

    "EP": la liberalizzazione riguarda soltanto il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico legato al prezzo di entrata è mantenuto

    "SP": la liberalizzazione riguarda soltanto il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico è mantenuto

    "PN": non vi è liberalizzazione in quanto questi prodotti rientrano in denominazioni protette nella Comunità

    "CT": liberalizzazione entro un contingente tariffario (per le condizioni specifiche, vedi la sezione 1).

    La descrizione del calendario di smantellamento tariffario è fornita soltanto per agevolare la comprensione del presente allegato e non intende sostituire o modificare le pertinenti disposizioni del titolo II della parte IV.

    SEZIONE 1

    Contingenti tariffari per i prodotti della categoria "CT"

    di cui agli articoli 68, paragrafo 2 e 71, paragrafo 5

    Le seguenti concessioni tariffarie si applicano su base annuale a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Cile:

    Prodotti agricoli

    1. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con un aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale:

    a) un quantitativo globale di 1000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 e 0202 30, elencati nel presente allegato come "CT(1a)";

    b) un quantitativo globale di 3500 tonnellate di prodotti classificati alle voci ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 e 1602 49, elencati nel presente allegato come "CT(1b)";

    c) un quantitativo di 2000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0204, elencati nel presente allegato come "CT(1c)"; e

    d) un quantitativo globale di 7250 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19, 0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15, 0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 e 1602 32, elencati nel presente allegato come "CT(1d)".

    2. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con un aumento annuo del 5 % del quantitativo iniziale:

    a) un quantitativo di 1500 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0406, elencati nel presente allegato come "CT(2a)";

    b) un quantitativo di 500 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0703 20 00, elencati nel presente allegato come "CT(2b)";

    c) un quantitativo di 1000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 1104, elencati nel presente allegato come "CT(2c)";

    d) un quantitativo globale di 500 tonnellate di prodotti classificati alle voci 2003 10 20 e 2003 10 30, elencati nel presente allegato come "CT(2d)";

    e) un quantitativo di 1000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 2008 60 19, elencati nel presente allegato come "CT(2e)";

    f) un quantitativo di 37000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0806 10 10, nel periodo dal 1o gennaio al 14 luglio, elencati nel presente allegato come "CT(2f)"; e

    g) un quantitativo di 3000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0806 10 10, nel periodo dal 1o novembre al 31 dicembre, elencati nel presente allegato come "CT(2g)".

    Prodotti agricoli trasformati

    3. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti:

    a) un quantitativo globale di 400 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 e 1704 90 99, elencati nel presente allegato come "CT(3a)";

    b) un quantitativo globale di 400 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90, elencati nel presente allegato come "CT(3b)"; e

    c) un quantitativo globale di 500 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 e 1905 90 45, elencati nel presente allegato come "CT(3c)".

    Prodotti della pesca

    4. La Comunità consente l'importazione dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con la soppressione graduale del dazio doganale in dieci fasi uguali, la prima delle quali inizierà alla data di entrata in vigore del presente accordo, e le altre nove il 1o gennaio di ogni anno successivo, affinché il dazio doganale sia completamente soppresso entro il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo:

    a) un quantitativo globale di 5000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0302 69 66, 0302 69 67, 0302 69 68 e 0302 69 69, elencati nel presente allegato come "CT(4a)"; e

    b) un quantitativo globale di 40 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0305 30 30 e 0305 41 00, elencati nel presente allegato come "CT(4b)".

    Il dazio doganale contingentale di base dal quale inizia lo smantellamento tariffario è il dazio effettivamente applicato al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

    5. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo globale pari a 150 tonnellate di conserve di tonno, esclusi i filetti detti "loins" classificati alle voci 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 e 1604 20 70 ed elencati nel presente allegato come "CT(5)", con un dazio doganale preferenziale pari a un terzo del dazio NPF applicabile al momento dell'importazione.

    SEZIONE 2

    I prezzi di entrata attualmente applicabili per i prodotti elencati nella categoria "EP" del presente allegato figurano nell'appendice.

    SEZIONE 3

    Calendario di smantellamento tariffario della comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice

    (di cui alla sezione 2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE

    (di cui agli articoli 60, 66 e 69)

    Nota introduttiva

    Il calendario tariffario del presente allegato è suddiviso in quattro colonne:

    a) "Voce SA 2002": le voci utilizzate nella nomenclatura del sistema armonizzato di cui all'articolo 62

    b) "designazione delle merci": descrizione del prodotto corrispondente alla voce

    c) "base": il dazio doganale di base da cui inizia il programma di smantellamento tariffario di cui all'articolo 60, paragrafo 3

    d) "categoria": la o le categorie in cui rientra il prodotto in questione a fini dello smantellamento tariffario. A norma degli articoli 66, 69 e 72, le categorie applicabili alle importazioni dalla Comunità in Cile sono le seguenti:

    "Year 0": liberalizzazione all'entrata in vigore dell'accordo

    "Year 5": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di cinque anni

    "Year 7": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di sette anni

    "Year 10": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di dieci anni

    "CT": liberalizzazione entro un contingente tariffario (per le condizioni specifiche, cfr. la sezione 1)

    La presente descrizione del calendario tariffario intende soltanto agevolare la comprensione del presente allegato, senza voler sostituire o modificare le disposizioni pertinenti del titolo II della parte IV.

    * Termine sinonimo solitamente utilizzato in Cile o in altri paesi ispanofoni dell'America latina.

    SEZIONE 1

    CONTINGENTI TARIFFARI PER I PRODOTTI DELLA CATEGORIA "CT"

    (di cui all'articolo 69, paragrafo 2 e all'articolo 72, paragrafo 2)

    Le seguenti concessioni tariffarie si applicano, su base annuale, dalla data di entrata in vigore del presente accordo alle importazioni in Cile di prodotti originari della Comunità:

    Prodotti agricoli

    1. Il Cile autorizza l'importazione in esenzione dai dazi di 1500 tonnellate di prodotti della voce 0406, elencati nel presente allegato come "CT(1)(a)", con un aumento annuale del 5 % rispetto al quantitativo iniziale.

    2. Il Cile autorizza l'importazione in esenzione dai dazi di un quantitativo globale di 3000 tonnellate di prodotti delle voci 1509 10 00, 1509 90 00 e 1510 00 00, elencati nel presente allegato come "CT(2a)", con un aumento annuale del 5 % rispetto al quantitativo iniziale.

    Prodotti della pesca

    3. Il Cile autorizza l'importazione dei seguenti quantitativi e prodotti con la graduale abolizione dei dazi doganali in dieci fasi equivalenti, la prima delle quali inizierà all'entrata in vigore del presente accordo mentre le altre cominceranno il 1o gennaio di ciascuno degli anni successivi, per arrivare all'abolizione completa dei dazi entro il 1o gennaio del decimo anno dall'entrata in vigore del presente accordo:

    a) un quantitativo globale di 5000 tonnellate per i prodotti delle voci 0302 69 21, 0302 69 22, 0302 69 23, 0302 69 24 e 0302 69 29, elencati nel presente allegato come "CT(3a)"; e

    b) un quantitativo globale di 40 tonnellate per i prodotti delle voci 0305 30 10, 0305 41 10, 0305 41 20, 0305 41 30, 0305 41 40, 0305 41 50, 0305 41 60 e 0305 41 90, elencati nel presente allegato come "CT(3b)".

    4. Il Cile autorizza l'importazione di un quantitativo globale di 150 tonnellate per i prodotti delle voci ex 1604 14 10, ex 1604 14 20, ex 1604 19 90, ex 1604 20 10 e ex 1604 20 90, esclusi i filetti detti "loins", elencati nel presente allegato come "CT(4)", con un dazio doganale preferenziale pari a un terzo del dazio NPF applicabile al momento dell'importazione.

    SEZIONE 2

    CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    (di cui all'articolo 58 dell'accordo di associazione)

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente allegato:

    a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;

    b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

    e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

    f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Cile - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda almeno il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Cile;

    h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

    i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli (codici a due cifre) e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "sistema armonizzato" o "SA";

    j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    l) per "trattamento doganale preferenziale" s'intende il dazio doganale applicabile ad una merce originaria di cui alla parte IV, titolo I del presente accordo;

    m) per "autorità doganale o autorità governativa competente" s'intendono l'autorità doganale nella Comunità e la "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales" (DIRECON) del Ministero per le Relazioni esterne in Cile.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    1. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4;

    b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

    2. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari del Cile:

    a) i prodotti interamente ottenuti in Cile ai sensi dell'articolo 4;

    b) i prodotti ottenuti in Cile in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cile di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

    Articolo 3

    Cumulo bilaterale dell'origine

    1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Cile si considerano materiali originari del Cile. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6.

    2. I materiali originari del Cile incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6.

    Articolo 4

    Prodotti interamente ottenuti

    1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Cile:

    a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e) i prodotti della caccia ivi praticata;

    f) i prodotti della pesca marittima, della caccia e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi(1);

    g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o essere utilizzati come cascami;

    i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Cile abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

    a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Cile;

    b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Cile.

    3. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2, i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Cile se "le loro navi" e "le loro navi officina":

    a) appartengono:

    i) in misura non inferiore al 50 % a cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile; o

    ii) ad una società semplice o ad una società per azioni la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile e di cui almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; o

    iii) ad una società diversa da quelle di cui al punto (ii) di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile;

    e

    b) il cui comandante e il cui equipaggio, compresi gli ufficiali, sono cittadini almeno al 75 % di Stati membri della Comunità o del Cile.

    Articolo 5

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

    Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni di cui all'appendice II è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'appendice II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II(a). Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

    3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a), non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

    a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a) relative al valore massimo dei materiali non originari.

    Fatte salve le note 5 e 6 dell'appendice I, il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

    4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a) manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;

    b) scomposizione e composizione di confezioni;

    c) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d) stiratura o pressatura dei tessili;

    e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f) mondatura, macinatura parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;

    g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

    h) sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i) affilatura, semplice molatura o semplice taglio;

    j) operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

    k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l) apposizione di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m) semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

    n) semplice assemblaggio di parti degli articoli allo scopo di formare un articolo completo o scomposizione dei prodotti in parti;

    o) operazioni volte unicamente ad agevolare il carico;

    p) cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da (a) a (o);

    q) la macellazione degli animali.

    2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Cile su quel prodotto.

    Articolo 7

    Unità da prendere in considerazione

    1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 8

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo:

    - che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo, o

    - per i quali non viene emessa una fattura distinta,

    si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 9

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 10

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a) energia e combustibile;

    b) impianti e attrezzature;

    c) macchine e utensili;

    d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 11

    Principio della territorialità

    1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Cile.

    2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Cile verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Cile devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

    b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    Articolo 12

    Trasporto diretto

    1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra la Comunità e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

    b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i) una descrizione esatta dei prodotti;

    ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

    iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure,

    c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 13

    Esposizioni

    1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità o dal Cile e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Cile beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali del paese d'importazione la prova soddisfacente che:

    a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Cile nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Cile;

    c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

    d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa; e

    e) i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale per tutta la durata dell'esposizione.

    2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 14

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Cile, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Cile, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali, definiti all'articolo 59 del presente accordo, applicabili nella Comunità o in Cile ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

    5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'accordo.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 15

    Requisiti di carattere generale

    1. I prodotti originari della Comunità importati in Cile e i prodotti originari del Cile importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione delle seguenti prove dell'origine:

    a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III;

    o

    b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

    2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

    Articolo 16

    Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2. Nell'appendice III figurano la procedura per la compilazione del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda.

    3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

    4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti di uno Stato membro della Comunità o del Cile se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 17

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

    b) viene fornita alle autorità doganali o alle autorità governative competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

    "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

    5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 18

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può, motivando la sua richiesta, richiedere alle autorità doganali o alle autorità governative competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

    "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

    3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

    4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 19

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Cile, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Cile. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale del primo ingresso nella Comunità o in Cile, sotto il cui controllo sono posti i prodotti

    Articolo 20

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure

    b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

    2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

    4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, unitamente ai requisiti specifici per la compilazione della dichiarazione.

    5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 21

    Esportatore autorizzato

    1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o alle autorità governative competenti tutte le garanzie necessarie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

    3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4. Le autorità doganali o le autorità governative competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

    Articolo 22

    Validità della prova dell'origine

    1. La prova dell'origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando la mancata presentazione di detti documenti entro il termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    4. Ai sensi della legislazione interna del paese d'importazione, può essere concesso anche un trattamento preferenziale mediante rimborso dei dazi entro un periodo di almeno due anni dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione, purché sia presentata una prova dell'origine da cui risulti che a quella data le merci importate potevano beneficiare di un trattamento doganale preferenziale.

    Articolo 23

    Presentazione della prova dell'origine

    1. Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione della prova dell'origine redatta dall'importatore e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

    2. I requisiti di cui al paragrafo 1 relativi alla traduzione e alla dichiarazione dell'importatore non vengono applicati sistematicamente, ma solo quando è necessario chiarire le informazioni fornite o garantire che l'importatore si assuma l'intera responsabilità dell'origine dichiarata.

    Articolo 24

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 25

    Esonero dalla prova dell'origine

    1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23, su altri certificati predisposti dall'Unione postale universale o su un foglio allegato a questi documenti.

    2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni da privati a privati, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori

    Articolo 26

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

    a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Cile, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile ai sensi del presente allegato.

    Articolo 27

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

    3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

    4. Le autorità doganali della Comunità devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati al momento dell'importazione. Le autorità doganali del Cile devono tenere a loro disposizione per cinque anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati loro al momento dell'importazione.

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 29

    Importi espressi in euro

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o del Cile equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

    2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

    3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

    4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

    5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Cile. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto altresì di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 30

    Assistenza reciproca

    1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti degli Stati membri della Comunità europea e del Cile si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali o dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali o delle autorità governative competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

    2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità e il Cile si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 31

    Controllo delle prove dell'origine

    1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore o a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o del Cile e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o le autorità governative competenti incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente allegato vengono sottoposti al Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

    Articolo 33

    Sanzioni

    In caso di violazione delle disposizioni del presente allegato, possono essere applicate sanzioni a norma della legislazione interna. In particolare, chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 34

    Riservatezza

    Conformemente alla legislazione interna vigente, ciascuna Parte considera riservate le informazioni fornite a norma del presente allegato da una persona o da un'autorità dell'altra Parte quando quest'ultima le abbia designate come tali. L'accesso a dette informazioni può pertanto essere negato qualora divulgandole si comprometta la protezione degli interessi commerciali della persona che le ha fornite.

    Articolo 35

    Zone franche

    1. La Comunità e il Cile adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Cile importati in una zona franca del paese d'esportazione sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 36

    Applicazione del presente allegato

    1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

    2. I prodotti originari del Cile importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente allegato si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

    Articolo 37

    Condizioni particolari

    1. Purché siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

    1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

    i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure

    ii) che tali prodotti siano originari del Cile o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6;

    2) prodotti originari del Cile:

    a) i prodotti interamente ottenuti in Cile;

    b) i prodotti ottenuti in Cile nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

    i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure

    ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6.

    2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Cile" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

    4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 38

    Modifiche del presente allegato

    Il Comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato.

    Articolo 39

    Note esplicative

    Le Parti concordano "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato nel comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

    Articolo 40

    Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito

    Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente allegato che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito oppure nel territorio della Comunità o del Cile e depositate provvisoriamente in depositi doganali o in zone franche, a condizione che vengano presentate - entro quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 12.

    (1) Fintantoché il trasferimento dei diritti di sovranità tra le Parti ai sensi del diritto internazionale sarà oggetto di negoziato, la presente disposizione non si applicherà ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi comunitarie nella zona economica esclusiva del Cile né ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi cilene nella zona economica esclusiva degli Stati membri della Comunità.

    Appendice I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'APPENDICE II E DELL'APPENDICE II(a)

    Nota 1:

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente allegato.

    Nota 2:

    2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3:

    3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Cile.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

    Ad esempio:

    La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

    Ad esempio:

    Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

    Nota 4:

    4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5:

    5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    - seta;

    - lana;

    - peli grossolani di animali;

    - peli fini di animali;

    - crine di cavallo;

    - cotone;

    - carta e materiali per la fabbricazione della carta;

    - lino;

    - canapa;

    - iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    - filamenti sintetici;

    - filamenti artificiali;

    - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    - fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    - altre fibre sintetiche in fiocco;

    - fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    - altre fibre artificiali in fiocco;

    - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    - altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Ad esempio:

    Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Ad esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6:

    6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Ad esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

    6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

    Nota 7:

    7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1);

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    i) isomerizzazione.

    7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) distillazione sotto vuoto;

    b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2);

    c) cracking;

    d) reforming;

    e) estrazione mediante solventi selettivi;

    f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) polimerizzazione;

    h) alchilazione;

    ij) isomerizzazione;

    k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

    n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

    o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

    p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

    7.4. Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 00, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento) per ottenere:

    1. Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90 %, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95 %, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati;

    Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene;

    2. Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e da 2710 11 a 2710 99:

    a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);

    b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

    (1) Cfr. nota introduttiva 7.4.

    (2) Cfr. nota introduttiva 7.4.

    Appendice II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice II(a)

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice III

    FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E MODULO DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

    Istruzioni per la stampa

    1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e del Cile possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    Procedure di compilazione

    L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

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    Appendice IV

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    ALLEGATO IV

    (di cui all'articolo 89, paragrafo 2)

    ACCORDO SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    LE PARTI, definite all'articolo 197 dell'accordo di associazione:

    DESIDEROSE di agevolare gli scambi tra la Comunit e Cile di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci, tutelando nel contempo la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali;

    TENENDO PRESENTE che il presente accordo deve essere applicato secondo le procedure interne e gli iter legislativi delle Parti;

    TENENDO PRESENTE che il riconoscimento dell'equivalenza sar graduale e progressivo e che dovrebbe applicarsi ai settori prioritari;

    TENENDO PRESENTE che uno degli obiettivi della parte IV, titolo I dell'accordo di associazione consiste nel liberalizzare progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci a norma del GATT 1994;

    RIBADENDO i loro diritti e i loro obblighi a norma dell'accordo OMC e dei suoi allegati, in particolare l'accordo SPS;

    DESIDEROSE di garantire un'assoluta trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, di arrivare ad un'interpretazione comune dell'accordo SPS dell'OMC e di applicarne i principi e le disposizioni;

    DECISE a prendere in debita considerazione il rischio di propagazione di infezioni, malattie animali e parassiti, nonché le misure necessarie per combattere e debellare tali fenomeni, evitando al tempo stesso inutili perturbazioni degli scambi;

    CONSIDERANDO CHE, vista la necessit di migliorare le norme relative al benessere degli animali e il nesso esistente con le questioni veterinarie, opportuno inserire questo aspetto nel presente accordo e valutare le norme relative al benessere degli animali in funzione degli sviluppi nelle organizzazioni internazionali competenti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivi

    1. Il presente accordo intende agevolare gli scambi tra le Parti di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci, tutelando nel contempo la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali. A tal fine:

    a) si garantirà un'assoluta trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;

    b) si creerà un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una Parte che tuteli la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali;

    c) si riconoscerà lo status sanitario delle Parti e si applicherà il principio della regionalizzazione;

    d) si applicheranno ulteriormente i principi dell'accordo SPS dell'OMC;

    e) si introdurranno meccanismi e procedure volti ad agevolare gli scambi; e

    f) si miglioreranno la comunicazione e la cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie.

    2. Il presente accordo si prefigge inoltre di migliorare la comprensione tra le Parti per quanto riguarda le norme sul benessere degli animali.

    Articolo 2

    Obblighi multilaterali

    Le Parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SPS, su cui si basano le attività svolte dalle Parti nel quadro del presente accordo.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    1. Il presente accordo si applica ai seguenti provvedimenti, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti:

    a) misure sanitarie applicate da una delle Parti agli animali e ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice I.A; e

    b) misure fitosanitarie applicate da una delle Parti ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre merci elencati nell'appendice I.B.

    2. Il presente accordo riguarda inoltre il miglioramento delle norme sul benessere degli animali elencate nell'appendice I.C.

    3. Fatto salvo il paragrafo 4, nella fase iniziale il presente accordo non si applica alle questioni elencate nell'appendice I.D.

    4. Il comitato di cui all'articolo 16 può modificare, mediante decisione, il presente accordo estendendolo ad altre misure sanitarie e fitosanitarie che incidono sugli scambi tra le Parti.

    5. Il comitato di cui all'articolo 16 può modificare, mediante decisione, il presente accordo estendendolo ad altre norme sul benessere degli animali.

    Articolo 4

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

    a) "animali e prodotti di origine animale": animali vivi, compresi i pesci e i molluschi bivalvi, sperma, ovuli, embrioni e uova da cova e prodotti di origine animale, compresi i prodotti a base di pesce, definiti nel codice zoosanitario e nel codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("UIE");

    b) "vegetali": vegetali vivi e loro parti vive, comprese le sementi, di cui all'appendice I.B. Le parti vive dei vegetali comprendono:

    i) frutta nel senso botanico del termine, non conservate mediante surgelazione;

    ii) ortaggi e legumi, non conservati mediante surgelazione;

    iii) tuberi, radici tuberose, bulbi e rizomi;

    iv) fiori recisi;

    v) rami con foglie;

    vi) alberi tagliati con foglie;

    vii) colture di tessuti vegetali;

    c) "prodotti a base di vegetali": prodotti di origine vegetale, non trasformati o semplicemente preparati, esclusi i vegetali di cui all'appendice I.B.;

    d) "sementi": sementi nel senso botanico del termine, destinate alla piantagione;

    e) "altre merci": imballaggi, mezzi di trasporto, container, macchinari agricoli usati, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda parassiti di cui all'appendice I.B.;

    f) "parassiti": vegetali, animali o agenti patogeni di qualsiasi specie, razza o biotipo, nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

    g) "malattie animali": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;

    h) "malattie ittiche": un'infezione clinica o non clinica con uno o più agenti eziologici delle malattie che colpiscono gli animali acquatici;

    i) "infezioni degli animali": permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche dell'infezione;

    j) "misure sanitarie e fitosanitarie": quelle definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS dell'OMC, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;

    k) "norme sul benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti conformi, se del caso, alle norme UIE e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;

    l) "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS dell'OMC;

    m) "regione":

    i) per quanto riguarda la salute degli animali, le zone o le regioni definite nel codice zoosanitario dell'UIE e, per l'acquacoltura, nel codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, fermo restando che si terrà conto della specificità del territorio della Comunità, che sarà riconosciuta come entità;

    ii) per quanto riguarda la salute dei vegetali, una zona di cui alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie denominata "Glossario fitosanitario", vale a dire una o più parti di una delle Parti il cui status sia riconosciuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) per quanto riguarda la diffusione di un determinato parassita;

    n) "regionalizzazione": il concetto illustrato all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC;

    o) "spedizione": un quantitativo di prodotti dello stesso tipo, corredati dello stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese di esportazione o di una parte di tale paese. Una spedizione più essere composta di una o più partite;

    p) "equivalenza per scopi commerciali" (in seguito denominata "equivalenza"): quando le misure applicate nella Parte esportatrice raggiungono obiettivamente il livello di protezione appropriato o il livello di rischio accettabile della Parte importatrice, indipendentemente dalle misure applicate in quest'ultima;

    q) "settore": la produzione e la struttura degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;

    r) "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore;

    s) "prodotti": animali e vegetali delle relative categorie o prodotti specifici, comprese le altre merci, di cui alle lettere a), b), c) e d);

    t) "autorizzazione d'importazione specifica": un'autorizzazione preventiva formale rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di un prodotto dalla Parte esportatrice, entro l'ambito di applicazione del presente accordo;

    u) "misure": tutte le leggi, i regolamenti, le procedure, le condizioni o le pratiche;

    v) "giorni lavorativi": quelli applicabili alle autorità che devono adottare il provvedimento richiesto;

    w) "accordo": l'intero testo del presente accordo e tutte le sue appendici; e

    x) "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra le Parti, a cui è allegato il presente accordo.

    Articolo 5

    Autorità competenti

    1. Le autorità competenti delle Parti sono quelle competenti per l'applicazione delle misure di cui al presente accordo, a norma dell'appendice II.

    2. A norma dell'articolo 12, le Parti si informano reciprocamente di tutti i cambiamenti significativi riguardanti la struttura, l'organizzazione e le attribuzioni delle loro autorità competenti.

    Articolo 6

    Riconoscimento, per gli scambi, dello status in termini di salute degli animali e di parassiti e delle condizioni regionali

    A. Riconoscimento dello status per le malattie animali, le infezioni degli animali o i parassiti

    1. Per quanto riguarda le malattie e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:

    a) la Parte importatrice riconosce, per gli scambi, lo status della Parte esportatrice o delle regioni per quanto riguarda la salute degli animali, determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'appendice IV.A., relativamente alle malattie animali specificate nell'appendice III.A.

    b) Se una Parte ritiene di avere, per il suo territorio o per una regione specifica, uno status speciale per quanto riguarda una determinata malattia animale non ripresa nell'appendice III.A., può chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'appendice IV.C. La Parte importatrice può chiedere garanzie per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale, a seconda dello status concordato delle Parti.

    c) Lo status dei territori, delle regioni, di un settore o di un sottosettore delle Parti per quanto riguarda la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale non ripresa nell'appendice III.A. o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, a seconda dei casi, definiti dagli organismi normatori internazionali riconosciuti dall'accordo SPS dell'OMC, riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi tra di esse. La Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni degli organismi normatori internazionali.

    d) Fatti salvi gli articoli 8 e 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari, ciascuna Parte adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c).

    2. Per quanto riguarda i parassiti, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) le Parti riconoscono per gli scambi il loro status rispetto ai parassiti specificati nell'appendice III.B.

    b) Fatti salvi gli articoli 8 e 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari, ciascuna Parte può adottare senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi ai sensi della lettera a).

    B. Riconoscimento della regionalizzazione

    3. Le Parti riconoscono il concetto di regionalizzazione, che decidono di applicare agli scambi tra di esse.

    4. Le Parti decidono che le decisioni sulla regionalizzazione riguardanti le malattie animali e ittiche di cui all'appendice III.A. e i parassiti elencati nell'appendice III.B. devono essere prese, rispettivamente, ai sensi dell'appendice IV.A. e dell'appendice IV.B.

    5. a) Per quanto riguarda le malattie animali, e a norma dell'articolo 13, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le sue misure unitamente ad una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le sue determinazioni e decisioni. Fatto salvo l'articolo 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari entro quindici giorni lavorativi da quando riceve la notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

    b) Le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 13, paragrafo 3. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui le riceve. La verifica di cui alla lettera a) viene eseguita a norma dell'articolo 10 entro venticinque giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

    6. a) Per quanto riguarda i parassiti, ciascuna Parte si accerta che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre merci si tenga conto dello status di una regione riconosciuta dall'altra Parte. La Parte che chiede all'altra il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le sue misure unitamente ad una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le sue determinazioni e decisioni, conformemente alle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, tra cui la n. 4 "Requisiti per la definizione delle zone immuni e la n. 8" Determinazione dello status di una zona per quanto riguarda i parassiti, e alle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie considerate pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 14, e a meno che una Parte non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari entro tre mesi da quando riceve la notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

    b) Le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 13, paragrafo 3. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dalla data in cui le riceve. La verifica di cui alla lettera a) viene eseguita a norma dell'articolo 10 entro dodici mesi dalla richiesta, tenendo conto delle caratteristiche biologiche del parassita e della coltura in questione.

    7. Una volta terminate le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, e fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte può adottare senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi.

    Articolo 7

    Determinazione dell'equivalenza

    1. L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione ad una o più misure e/o ad uno o più gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un settore o a un sottosettore.

    2. Le Parti determinano l'equivalenza attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 3, durante le quali la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza.

    3. Previa richiesta della Parte esportatrice riguardante una o più misure applicate a uno o più settori o sottosettori, dopo tre mesi da quando la Parte importatrice riceve la richiesta si avvia il processo di consultazione, che comprende le fasi di cui all'appendice VI. Tuttavia, qualora la Parte esportatrice presenti più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel comitato di cui all'articolo 16, un calendario per l'avvio del processo di cui al presente paragrafo.

    4. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Parte importatrice termina la valutazione dell'equivalenza entro centottanta giorni da quando riceve la dimostrazione della Parte esportatrice tranne per le colture stagionali, quando si può legittimamente rinviare la valutazione per poter verificare le misure fitosanitarie in un periodo adatto della crescita.

    I settori o i sottosettori prioritari di ciascuna Parte per i quali può essere avviato il processo suddetto devono essere eventualmente indicati, per ordine di priorità, nell'appendice V.A. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare detto elenco, compreso il suo ordine di priorità.

    5. La Parte importatrice può ritirare o sospendere l'equivalenza qualora una delle Parti modifichi le misure connesse, purché si proceda nel modo seguente:

    a) a norma dell'articolo 12, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice di tutte le modifiche proposte delle misure per le quali sono stati riconosciuti l'equivalenza delle misure e l'effetto probabile delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi da quando riceve le informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se intende continuare a riconoscere l'equivalenza sulla base delle misure proposte.

    b) A norma dell'articolo 12, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice di tutte le modifiche proposte delle misure per le quali sono stati riconosciuti l'equivalenza delle misure e l'effetto probabile delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice non riconosca pi l'equivalenza, le Parti possono decidere a che condizioni riavviare il processo di cui al paragrafo 3 sulla base delle misure proposte.

    6. Fatto salvo l'articolo 14, la Parte importatrice non può ritirare o sospendere l'equivalenza prima che entrino in vigore le nuove misure proposte da una delle Parti.

    7. Il riconoscimento, il ritiro o la sospensione dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al suo quadro amministrativo e legislativo comprendente, per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, opportune comunicazioni ai sensi della norma internazionale FAO n. 13 per le misure fitosanitarie denominata "Orientamenti per la notifica delle inosservanze e per le azioni di emergenza" e, se del caso, delle altre norme internazionali applicabili alle misure fitosanitarie. La Parte in questione fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo. In caso di mancato riconoscimento, di ritiro o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per riavviare il processo di cui al paragrafo 3. All'occorrenza, la Parte importatrice pu fornire assistenza tecnica alla Parte esportatrice a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione.

    Articolo 8

    Trasparenza e condizioni commerciali

    1. Le Parti decidono di applicare condizioni d'importazione generali per i prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 6, le condizioni d'importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo, e a norma dell'articolo 12, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari per l'importazione dei prodotti di cui alle appendici I.A e I.B, allegando i modelli dei certificati o delle attestazioni ufficiali, come richiesto dalla Parte importatrice.

    2. a) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e, per quanto riguarda la notifica delle misure, alle successive decisioni. Fatto salvo l'articolo 14, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1.

    b) Qualora la Parte importatrice non rispetti questi requisiti in materia di notifica, continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantiscono le condizioni applicabili in precedenza fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni d'importazione modificate.

    3. a) Entro novanta giorni dal riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi dei prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B., nei settori e nei sottosettori per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per questi prodotti, quindi, il modello del certificato o del documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'appendice IX.B.

    b) Per i prodotti appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non si è riconosciuta l'equivalenza di tutte le misure, gli scambi continuano in base all'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1. Su richiesta della Parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5.

    4. I prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B. non sono soggetti ad autorizzazioni d'importazione specifiche.

    5. Per quanto riguarda le condizioni relative agli scambi dei prodotti di cui al paragrafo 1, su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni a norma dell'articolo 16 onde concordare condizioni d'importazione alternative o supplementari che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o supplementari possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

    6. a) Per le importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'appendice I.A., su richiesta della Parte esportatrice corredata delle necessarie garanzie, la Parte importatrice approva provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'appendice V.B.(2) situati sul territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. L'approvazione deve essere coerente con le condizioni e con le disposizioni di cui all'appendice V.B. Se non vengono richieste informazioni supplementari, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi entro trenta giorni lavorativi da quando la Parte importatrice riceve la richiesta e le garanzie.

    L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'appendice V.B.

    b) Per le importazioni dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 3, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte esportatrice.

    7. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo.

    Articolo 9

    Procedure di certificazione

    1. Ai fini delle procedure di certificazione, le Parti si attengono ai principi e ai criteri di cui all'appendice IX.A.

    2. I certificati o i documenti ufficiali di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 vengono rilasciati a norma dell'appendice IX.C.

    3. Il comitato di cui all'articolo 16 può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, ritiro o sostituzione dei certificati.

    Articolo 10

    Verifica

    1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte è autorizzata, entro l'ambito di applicazione del presente accordo, a:

    a) verificare totalmente o in parte, seguendo gli orientamenti dell'appendice VII, il programma di controllo globale delle autorità dell'altra Parte. La Parte che procede alla verifica sostiene le spese connesse;

    b) a decorrere da una data concordata tra le Parti, farsi inviare dall'altra Parte l'intero programma di controllo, o una parte di esso, e una relazione sui risultati dei controlli svolti nel suo ambito;

    c) per le prove di laboratorio connesse ai prodotti dell'appendice I.A., far partecipare, su richiesta di una Parte, l'altra Parte al programma di prove periodiche intercomparative per test specifici organizzati dal laboratorio di riferimento della Parte richiedente. Le spese connesse vengono sostenute dalla Parte partecipante.

    2. Le Parti possono comunicare a paesi terzi i risultati e le conclusioni delle verifiche e metterli a disposizione del pubblico.

    3. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare l'appendice VII in funzione dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.

    4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure adottate da una o da entrambe le Parti a norma degli articoli 6, 7, 8 e 11.

    Articolo 11

    Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

    1. Le Parti decidono che, nel controllare le spedizioni della Parte esportatrice, la Parte importatrice applicherà i principi di cui all'appendice VIII.A. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 10.

    2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'appendice VIII.B. Tale frequenza può essere modificata dalle Parti compatibilmente con le loro competenze e con la rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 7 e 8 o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste nel presente accordo. In tal caso, l'appendice VIII.B. viene modificata di conseguenza con decisione del comitato di cui all'articolo 16.

    3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per i controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati in modo equo, basandosi su quelli riscossi per l'ispezione di prodotti nazionali analoghi.

    4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice, indicando la relativa motivazione, di tutte le modifiche delle misure riguardanti i controlli all'importazione e i diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo apportati alle modalità amministrative corrispondenti.

    5. Le Parti possono decidere di ridurre reciprocamente la frequenza dei controlli fisici all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

    6. A decorrere da una data stabilita dal comitato di cui all'articolo 16, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei rispettivi controlli di cui all'articolo 10, lettera b) onde adeguare la frequenza dei controlli o sostituirli. Le condizioni suddette vengono inserite nell'appendice VII con decisione del comitato di cui all'articolo 16. A decorrere da questa data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli su determinati prodotti e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per i prodotti in questione.

    Articolo 12

    Scambi di informazioni

    1. Le Parti si scambiano sistematicamente le informazioni pertinenti per l'applicazione del presente accordo onde definire le norme, fornire garanzie, suscitare una fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se del caso, gli scambi di informazioni possono comprendere anche scambi di funzionari.

    2. Le Parti si scambiano informazioni anche su altre questioni rilevanti tra cui:

    a) sviluppi significativi riguardanti i prodotti oggetto del presente accordo, compresi gli scambi di informazioni di cui agli articoli 7 e 8;

    b) i risultati delle procedure di verifica di cui all'articolo 10;

    c) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 11 nel caso di rifiuto o di non conformit delle spedizioni di animali e prodotti di origine animale;

    d) pareri scientifici formulati in merito al presente accordo sotto la responsabilit di una Parte;

    e) i progressi fatti nel perfezionare le norme sul benessere degli animali;

    f) gli allarmi rapidi in merito agli scambi contemplati dal presente accordo.

    3. Le Parti fanno in modo che siano presentati, nei consessi scientifici competenti, documenti o dati scientifici a sostegno di tutte le osservazioni o denunce riguardanti una questione attinente al presente accordo. Tali informazioni vengono valutate tempestivamente dai consessi scientifici pertinenti, che comunicano a entrambe le Parti i risultati dell'esame.

    4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo si considerano avvenuti quando tali informazioni siano state rese disponibili mediante una debita notifica all'OMC o possano essere consultate gratuitamente da tutti sui siti web ufficiali delle Parti, i cui indirizzi sono indicati nell'appendice XI.B.

    Nel caso di parassiti che rappresentano notoriamente un pericolo immediato per l'altra Parte, inoltre, quest'ultima viene informata direttamente per posta normale o elettronica, conformemente alla norma internazionale n. 17 della FAO per le misure fitosanitarie denominata "Relazioni sui parassiti".

    5. I punti di contatto per gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono indicati nell'appendice XI.A. Le informazioni vengono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail sono firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro.

    Articolo 13

    Notifiche e consultazioni

    1. Ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute degli uomini, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze d'ordine alimentare, o qualsiasi situazione in cui il consumo di prodotti di origine animale o vegetale rischi inequivocabilmente di produrre effetti nocivi per la salute, in particolare:

    a) tutte le misure riguardanti le decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 6;

    b) la presenza o l'evoluzione di qualsiasi malattia animale o parassita di cui alle appendici III.A. e III.B.;

    c) le risultanze rilevanti dal punto di vista epidemiologico o i gravi rischi associati a malattie animali e a parassiti non elencati nelle appendici III.A. e III.B., le nuove malattie animali o i nuovi parassiti; e

    d) tutte le misure supplementari che vanno al di là dei requisiti di base delle loro rispettive misure adottate per combattere o debellare le malattie animali e i parassiti o per proteggere la salute umana; qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

    2. a) Le notifiche vanno inviate ai punti di contatto elencati nell'appendice XI.A.

    b) Per notifica scritta s'intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche trasmesse via e-mail sono firmate elettronicamente e possono essere inviate solo tra i punti di contatto di cui all'appendice XI.A.

    3. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini, degli animali o delle piante si tengono, su richiesta, consultazioni quanto prima, e comunque entro tredici giorni lavorativi. In tal caso, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie onde evitare perturbazioni degli scambi e arrivare ad una soluzione reciprocamente accettabile che tuteli la salute degli uomini, degli animali e delle piante.

    4. Su richiesta di una Parte, si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi, consultazioni sul benessere degli animali. In tal caso, ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.

    5. Su richiesta di una Parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si svolgono mediante video o audioconferenza. La Parte richiedente redige il verbale delle consultazioni, che deve essere approvato formalmente da entrambe le Parti a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

    Articolo 14

    Clausola di salvaguardia

    1. Qualora la Parte esportatrice adotti misure interne per eliminare tutti i fattori fonte di grave pericolo per la salute degli uomini, degli animali o delle piante, essa adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per tutelare il territorio della Parte importatrice.

    2. La Parte importatrice può adottare, per motivi gravi connessi alla salute degli uomini, degli animali o delle piante, tutte le misure provvisorie necessarie per tutelare detta salute. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

    3. La Parte che adotta le misure ne informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla decisione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, le Parti si consultano sulla situazione entro dodici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e cercano di evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3.

    Articolo 15

    Questioni in sospeso

    I principi del presente accordo si applicano alle questioni in sospeso da esso contemplate, elencate nell'appendice X. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare l'appendice X, e, se del caso, le altre appendici in funzione dei progressi fatti e delle nuove questioni individuate.

    Articolo 16

    Comitato di gestione misto

    1. Il comitato di gestione misto, in seguito denominato "comitato", istituito dall'articolo 89, paragrafo 3 dell'accordo di associazione, si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti, ma in linea di massima non più di una volta all'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del comitato possono svolgersi mediante video o audioconferenza. Tra una riunione e l'altra, il comitato può occuparsi delle questioni sollevate anche per corrispondenza.

    2. Il comitato ha il compito di:

    a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo ed esaminare tutte le questioni connesse, comprese quelle sorte in sede di applicazione;

    b) riesaminare le appendici del presente accordo, tenendo conto soprattutto delle consultazioni e delle procedure ivi previste;

    c) in funzione del riesame di cui alla lettera b), o di quanto previsto dal presente accordo, modificare con decisione le appendici da I a XII; e

    d) in funzione del riesame di cui alla lettera b), formulare raccomandazioni per modificare il presente accordo.

    3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da esperti delle Parti incaricati di individuare e di risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente accordo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, che non devono necessariamente essere composti da rappresentanti delle Parti.

    4. Il comitato riferisce al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione.

    5. Nella prima riunione del comitato vengono adottate le sue procedure di lavoro.

    Articolo 17

    Agevolazione delle comunicazioni

    Fatti salvi gli articoli 12, 13, 14 e 16, il comitato può stabilire modalità volte ad agevolare la corrispondenza, gli scambi di informazioni e di documenti connessi, le procedure e il funzionamento del comitato stesso.

    Articolo 18

    Applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, ai territori degli Stati membri della Comunità, da una parte, e al territorio della Repubblica del Cile, dall'altra, come specificato nell'appendice XII.

    Appendice I

    COPERTURA

    Appendice IA

    ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI

    1. PRINCIPALI CATEGORIE DI ANIMALI VIVI

    I. Equidi(1)

    II. Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison)

    III. Ovini e caprini

    IV. Suini

    V. Volatili da cortile(2)

    VI. Pesci vivi

    VII. Crostacei

    VIII. Molluschi

    IX. Uova e gameti di pesci vivi

    X. Uova da cova

    XI. Sperma, ovuli, embrioni

    XII. Altri mammiferi

    XIII. Altri uccelli

    XIV. Rettili

    XV. Anfibi

    XVI. Altri vertebrati

    XVII. Api

    2. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Principali categorie di prodotti

    I. Carni fresche delle specie domestiche(3) e selvaggina(4), comprese le frattaglie e il sangue destinati all'alimentazione umana

    II. Prodotti preparati con le carni di cui alla sezione I e altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (carne macinata, preparazioni a base di carne, involucri)

    III. Latte liquido e in polvere, anche non destinato all'alimentazione umana

    IV. Prodotti a base di latte, anche non destinati all'alimentazione umana (compreso il colostro)

    V. Prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei

    VI. Uova destinate all'alimentazione umana, prodotti a base di uova

    VII. Prodotti dell'apicoltura

    VIII. Lumache e cosce di rana destinate all'alimentazione umana

    IX. Cuoio e pelli di ungulati, lana, peli, setole, piume, calugine o parti di piume, trofei di caccia

    X. Ossa, corna, zoccoli e prodotti derivati, escluse le farine

    XI. Gelatine destinate all'alimentazione umana, materie prime per la produzione di gelatine destinate all'alimentazione umana

    XII. Proteine animali trasformate (farine e ciccioli), strutto e grassi fusi, comprese le farine e l'olio di pesce

    XIII. Sangue e prodotti a base di sangue di ungulati e pollame (compreso il siero di equidi), liquido amniotico utilizzato dall'industria farmaceutica o per usi tecnici, ma non per l'alimentazione degli animali

    XIV. Agenti patogeni

    XV. Altri rifiuti animali: materie prime a basso rischio utilizzate dall'industria farmaceutica, per usi tecnici o per l'alimentazione degli animali (compresi gli alimenti per animali da compagnia)

    XVI. Alimenti per animali da compagnia

    XVII. Liquami zootecnici trattati e non trattati

    (1) Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie.

    (2) Galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche.

    (3) Bovine, suine, equine, caprine, ovine e di pollame.

    (4) Selvaggina d'allevamento, selvaggina delle categorie leporidi, ungulati, selvaggina a piume, altri mammiferi.

    Appendice IB

    - Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di parassiti

    - Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda parassiti

    Appendice IC(1)

    Norme sul benessere degli animali

    Norme riguardanti:

    - lo stordimento e la macellazione degli animali

    (1) Il comitato di cui all'articolo 16 adotta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, un piano di lavoro per lo sviluppo delle altre norme sul benessere degli animali rilevanti per le Parti.

    Appendice ID

    Questioni non contemplate inizialmente dal presente accordo

    Misure sanitarie riguardanti:

    1. gli additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)

    2. i coadiuvanti tecnologici

    3. gli aromatizzanti

    4. l'irradiazione (ionizzazione)

    5. i prodotti chimici derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio

    6. l'etichettatura dei prodotti alimentari

    7. l'etichettatura nutrizionale

    8. gli additivi alimentari

    9. gli alimenti per animali

    10. i mangimi medicati e le premiscele

    11. gli organismi geneticamente modificati (OGM)

    Appendice II

    AUTORITÀ COMPETENTI

    A. Autorità competenti della Comunità

    I controlli vengono effettuati congiuntamente dai servizi nazionali degli Stati membri e dalla Commissione europea, applicando le seguenti disposizioni:

    - per quanto riguarda le esportazioni in Cile, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari (o di benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;

    - per quanto riguarda le importazioni dal Cile, gli Stati membri controllano la conformità delle importazioni alle condizioni d'importazione comunitarie;

    - la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, per le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché per l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato interno europeo.

    B. Autorità competenti del Cile

    Il ministero dell'Agricoltura si occupa, attraverso il "Servicio Agrícola y Ganadero", della gestione di tutti i requisiti riguardanti:

    - le misure sanitarie (salute degli animali) e fitosanitarie (salute dei vegetali) applicate all'importazione e all'esportazione di animali, vegetali e prodotti derivati;

    - le misure sanitarie e fitosanitarie volte a ridurre i rischi di penetrazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per i vegetali, nonché a controllarne l'eradicazione o la diffusione; e

    - il rilascio dei certificati di esportazione sanitari e fitosanitari per i prodotti animali e vegetali.

    Il ministero della Sanità è l'autorità competente per il controllo sanitario di tutti i prodotti alimentari, di produzione nazionale o importati, destinati all'alimentazione umana, nonché per la certificazione sanitaria dei prodotti nutrizionali elaborati destinati all'esportazione, esclusi i prodotti idrobiologici.

    Il "Servicio Nacional de Pesca", che fa capo al ministero dell'Economia, è l'autorità competente per il controllo della qualità sanitaria dei pesci e dei frutti di mare destinati all'esportazione, per il rilascio dei certificati ufficiali corrispondenti, per la tutela delle condizioni sanitarie degli animali acquatici, per la certificazione sanitaria degli animali acquatici destinati all'esportazione e per il controllo delle importazioni di animali acquatici, esche e alimenti utilizzati per l'acquacoltura.

    Appendice III

    ELENCO DELLE MALATTIE E DEI PARASSITI NOTIFICABILI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA LA LIBERTÀ REGIONALE

    Appendice III A

    Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere prese decisioni di regionalizzazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice III B

    Parassiti soggetti a notifica per i quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere prese decisioni di regionalizzazione(1)

    Per quanto riguarda la situazione in Cile:

    1. Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte del Cile.

    2. Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile soggetti a controllo ufficiale.

    3. Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile, che sono soggetti a controllo ufficiale e per i quali sono stabilite zone immuni da organismi nocivi.

    Per quanto riguarda la situazione nella Comunità europea:

    1. Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità o parte di essa.

    2. Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e che riguardano l'intera Comunità.

    3. Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e per i quali sono definite zone immuni da organismi nocivi.

    (1) Il comitato di cui all'articolo 16 completa gli elenchi mediante decisione.

    Appendice IV

    REGIONALIZZAZIONE

    A. Malattie degli animali e dei pesci

    1. Malattie animali

    Il riconoscimento dello status di una Parte o di una regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice zoosanitario internazionale dell'UIE: "Riconoscimento dell'immunità di un paese o di una zona dalle malattie/infezioni e sistemi di sorveglianza epidemiologica".

    Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice zoosanitario internazionale dell'UIE: "Regionalizzazione".

    2. Malattie connesse all'acquacoltura

    Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

    B. Parassiti

    I criteri applicati per definire una regione immune da determinati parassiti devono conformarsi:

    - alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4, denominata "Requisiti per lo stabilimento delle zone immuni dai parassiti", e alle definizioni pertinenti contenute nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 denominata "Glossario fitosanitario"; o

    - all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

    C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

    1. Se una Parte importatrice ritiene che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia immune da una malattia animale non elencata nell'appendice III A, presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

    - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio,

    - i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti,

    - il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo,

    - se del caso, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica oggetto del divieto,

    - le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

    2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale.

    3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal comitato di cui all'articolo 16 del presente accordo.

    Appendice V

    SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA; CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

    A. Settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza, per ordine di priorità

    Elenco delle priorità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, che sarà completato dal comitato di cui all'articolo 16.

    B. Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti

    1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute.

    La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d) solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti.

    2. L'approvazione provvisoria si limita inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti:

    Macelli per le carni fresche delle specie domestiche (appendice IA.2.I)

    Tutti gli stabilimenti, tranne i macelli, per le carni fresche delle specie domestiche

    Tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento

    Tutti gli stabilimenti per le carni di pollame

    Tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie

    Tutti gli stabilimenti per gli altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (involucri, preparazioni a base di carne, carne macinata)

    Tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana

    Stabilimenti di trasformazione e navi officina per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei

    Stabilimenti di trasformazione per le farine e l'olio di pesce

    Stabilimenti di trasformazione per le gelatine

    Tutti gli stabilimenti per le uova e i prodotti a base di uova

    3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente e li mette a disposizione del pubblico.

    4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria

    a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

    b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti ripresi nel suo elenco/nei suoi elenchi con i requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente lo stabilimento che figura sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice; e

    c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse;

    d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 10 dell'accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice.

    Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nella Comunità, la verifica suddetta può riguardare, nella Comunità, anche i singoli Stati membri.

    e) La Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d).

    Appendice VI

    PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

    1. Principi

    a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione ad una o più misure e/o ad uno o più gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti.

    b) L'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice.

    c) La determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza.

    d) Il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

    2. Condizioni preliminari

    a) La Parte esportatrice può avviare il processo di determinazione dell'equivalenza solo se figura sull'elenco dei paesi riconosciuti dalla Parte importatrice ai fini dell'importazione del prodotto per il quale si chiede l'equivalenza. L'elenco viene compilato in base alla situazione sanitaria o allo status per quanto riguarda i parassiti, alla legislazione e all'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dell'efficienza delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione connesso al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dalla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate.

    b) Le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'appendice V.A.

    c) La Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

    3. Il processo

    a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura e/o gruppi di misure e/o sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore.

    b) Se del caso, nella domanda si richiede anche la documentazione necessaria perché la Parte importatrice approvi, sulla base dell'equivalenza, tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'importazione del prodotto in questione (piano di controllo dei residui, ecc.).

    c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

    i) spiega l'importanza del prodotto in questione per il commercio;

    ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione;

    iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione.

    d) Una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi.

    e) La Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione.

    f) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione.

    g) La Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice.

    h) La Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza.

    i) Su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivano la sua determinazione e la sua decisione.

    4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice

    a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione del prodotto in questione (piano di controllo dei residui, ecc.).

    b) La dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

    - su norme riconosciute a livello internazionale e/o

    - su norme fondate su solide prove scientifiche e/o

    - sulla valutazione dei rischi e/o

    - su precedenti esperienze obiettive e documentate,

    - sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, e

    - sul livello di applicazione dimostrato, in particolare:

    - dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio,

    - dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice,

    - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti,

    - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice,

    - dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice e

    - da esperienze precedenti.

    5. Decisione della Parte importatrice

    In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo le debite spiegazioni.

    Appendice VII

    ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE

    Le verifiche possono consistere in verifiche e/o controlli in loco.

    Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

    a) "verificato": la Parte oggetto della verifica;

    b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica.

    1. Principi generali applicabili alle verifiche

    1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni della presente appendice.

    1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni degli stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Il procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, una valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive.

    1.3. La frequenza delle verifiche dipende dalla conformità accertata. Un basso livello di conformità darà luogo a verifiche più frequenti, e il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore.

    1.4. Per le verifiche e le relative decisioni si procede in modo trasparente e coerente.

    2. Principi applicabili al verificatore

    I verificatori devono preparare, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga:

    2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;

    2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;

    2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione;

    2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;

    2.5. un calendario delle riunioni con i funzionari e delle visite agli stabilimenti o alle infrastrutture, senza bisogno di specificare anticipatamente gli stabilimenti o le strutture da visitare;

    2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi;

    2.7. rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.

    3. Principi applicabili al verificato

    Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi:

    3.1. Cooperare pienamente con il verificatore e nominare il personale incaricato di queste funzioni. La cooperazione comprende:

    - l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme,

    - l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti,

    - l'accesso alle relazioni sui controlli e sulle ispezioni,

    - la documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni,

    - l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti.

    3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

    4. Procedure

    4.1. Riunione di apertura

    Durante la riunione di apertura, a cui partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica.

    4.2. Esame dei documenti

    L'esame può riguardare i documenti e i registri di cui al paragrafo 3.1, le strutture e i poteri del verificato nonché tutte le modifiche rilevanti apportate ai sistemi di ispezione e di certificazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dopo la verifica precedente, in particolare l'applicazione dei vari elementi del sistema di ispezione e di certificazione per gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse, compreso l'esame dei registri e dei documenti di ispezione e di certificazione.

    4.3. Controlli in loco

    4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, la conformità del settore industriale o del paese esportatore con i requisiti, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.

    4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite agli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 4.2.

    4.4. Verifica a posteriori

    È probabile che, in caso di verifica a posteriori, basti esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze a cui occorreva ovviare.

    5. Documenti di lavoro

    I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui:

    - la legislazione,

    - la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione,

    - informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento (statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati),

    - misure e procedure di conformità,

    - procedure di rendicontazione e di reclamo, e

    - programmi di formazione.

    6. Riunione di chiusura

    Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. A tale riunione il controllore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

    7. Relazione

    Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per fare commenti in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

    Appendice VIII

    CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

    A. Principi dei controlli all'importazione

    I controlli all'importazione consistono in controlli documentari, controlli d'identità e controlli fisici

    Per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali, i controlli fisici e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni.

    Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione. All'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestati da parassiti.

    Qualora i controlli evidenzino la non conformità con le norme e/o i requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Nei limiti del possibile, si dà all'importatore o al suo rappresentante la possibilità di accedere alla spedizione e di fornire tutte le informazioni utili per aiutare la Parte importatrice a prendere la decisione finale, che deve essere commisurata al rischio.

    B. Frequenza dei controlli fisici

    B.1. Animali e prodotti animali

    a) Importazioni nella Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Importazioni in Cile

    >SPAZIO PER TABELLA>

    B.2. Vegetali e prodotti vegetali

    a) Importazioni nella Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci non elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio:

    La Parte importatrice può procedere, su base variabile, a controlli fisici onde accertarsi, per quanto possibile, che non siano infestati da parassiti.

    b) Importazioni in Cile

    Tipo di controlli alle frontiere

    Controlli documentari: ispezione di tutti i documenti attinenti a ciascuna spedizione onde accertarne la conformità con la certificazione fitosanitaria.

    Verifica: ispezione delle spedizioni per determinare il grado di industrializzazione o di trasformazione (verificando ad esempio se un prodotto è congelato, essiccato, tostato, ecc.).

    Ispezione fitosanitaria: una serie di operazioni volte a determinare la conformità con i requisiti fitosanitari.

    Ricevimento: per determinare lo status fitosanitario dei mezzi di trasporto internazionali.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice IX

    CERTIFICAZIONE

    A. Principi della certificazione

    Vegetali, prodotti vegetali e altre merci:

    Le autorità competenti applicano, per la certificazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre merci, i principi contenuti nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 7, "Sistema di certificazione delle esportazioni", e n. 12, "Orientamenti per i certificati fitosanitari".

    Animali e prodotti animali

    1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti animali da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

    2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

    3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti animali che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare.

    4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

    a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; oppure

    b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria.

    5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'integrità della certificazione, accertandosi in particolare che i funzionari certificanti da esse designati:

    a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; e

    b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano.

    6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, almeno in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, a norma dell'appendice IX C.

    7. Ciascuna autorità competente ha la facoltà di collegare i certificati al funzionario certificante e di garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire.

    8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati rilasciati dichiaratamente in conformità della legislazione veterinaria.

    9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per penalizzare tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Fra tali misure può figurare la sospensione temporanea dei funzionari certificanti fino alla conclusione dell'inchiesta. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che:

    a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire che l'interessato reiteri la trasgressione;

    b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata.

    B. Certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 3

    L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

    C. Lingue ufficiali per la certificazione

    Importazioni nella Comunità

    Vegetali, prodotti vegetali e altre merci:

    Il certificato deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e, preferibilmente, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

    Animali e prodotti animali:

    Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 11.

    Importazioni in Cile

    Il certificato sanitario può essere compilato in spagnolo o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in spagnolo.

    Appendice X

    QUESTIONI IN SOSPESO

    Da sottoporre al comitato di cui all'articolo 16 per arrivare ad una soluzione.

    Appendice XI

    PUNTI DI CONTATTO E SITI WEB

    A. Punti di contatto

    Per il Cile

    Departamento Acceso a Mercados

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Teatinos 20, piso 2

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 5 65 90 09

    Fax (56-2) 6 96 06 39

    Altri contatti importanti:

    Departamento de Asuntos Económicos con Europa

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Teatinos 20, piso 3

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 5 65 93 67

    Fax (56-2) 5 65 93 66

    Jefe Departamento de Protección Pecuaria

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 7

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 6 88 61 83

    Fax (56-2) 6 71 61 84

    Jefe Departamento de Protección Agrícola

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 3

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 6 96 85 00

    Fax (56-2) 6 96 64 80

    Departamento Asuntos Internacionales

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Ministerio de Agricultura

    Av. Bulnes 140, piso 6

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 6 88 38 11

    Fax (56-2) 6 71 74 19

    Jefe Departamento Sanidad Pesquera

    Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

    Ministerio de Economía

    Victoria 2832

    Valparaiso

    Chile

    Tel. (56-32) 81 92 03

    Fax (56-32) 81 92 00

    Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria

    Ministerio de Salud

    Estado 360 piso 8

    Santiago

    Chile

    Tel. (56-2) 6 30 04 88 - 6 30 04 89

    Fax (56-2) 6 38 35 62

    Per la Comunità

    Direttore

    DG SANCO Direzione E

    Sicurezza alimentare; sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

    Commissione europea

    Recapito postale: Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Ufficio Rue Froissart 101

    1040 Bruxelles

    Belgio

    Tel. (32) 22 96 33 14

    Fax (32) 22 96 42 86

    Altri contatti importanti:

    Direttore

    DG SANCO Direzione D

    Sicurezza alimentare: catena di produzione e di distribuzione

    Commissione europea

    Recapito postale: Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Ufficio: Rue Belliard 232

    1040 Bruxelles

    Belgio

    Tel. (32) 22 95 34 30

    Fax (32) 22 95 02 85

    Direttore

    DG SANCO Direzione F

    Ufficio alimentare e veterinario

    Grange Dunsany

    Co Meath

    Ireland

    Tel. (353) 4 66 17 58

    Fax (353) 4 66 18 97

    B. Punti di contatto per l'e-mail

    Per il Cile

    acuerdo-Cile-ue-sps@direcon.cl

    Per la Comunità

    sanco-ec-Cile-agreement@cec.eu.int

    C. Siti web gratuiti

    Per il Cile

    http://www.sernapesca.cl/Sanidad/ Pagina_del_departamento.htm

    http://www.sag.gob.cl

    http://www.direcon.cl

    Per la Comunità

    http://europa.eu.int/comm/dgs/ health_consumer/index_en.htm

    Appendice XII

    APPLICAZIONE TERRITORIALE

    Per la Comunità:

    Territori degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio e, per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

    Per il Cile

    Come specificato all'articolo 204 dell'accordo di associazione.

    ALLEGATO V

    ACCORDO SUL COMMERCIO DEL VINO

    (di cui all'articolo 90 dell'accordo di associazione)

    Articolo 1

    Obiettivi

    Le Parti convengono, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità, di agevolare e promuovere gli scambi di vini prodotti in Cile e nella Comunità, alle condizioni stabilite nel presente accordo.

    Articolo 2

    Portata e ambito di applicazione

    Il presente accordo si applica ai vini di cui alla voce 22.04 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("SA"), prodotti conformemente alla vigente normativa che disciplina la produzione di un tipo particolare di vino nel territorio di una Parte.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:

    a) "originario di", quando la dicitura è usata in relazione al nome di una Parte, il vino prodotto interamente sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di tale Parte;

    b) "indicazione geografica", l'indicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo TRIPs dell'OMC, che è protetta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per l'identificazione di un vino originario di una regione o una località di quella Parte;

    c) "dicitura tradizionale", una denominazione tradizionalmente usata per riferirsi in particolare al metodo di produzione o di invecchiamento o alla qualità, al colore o al tipo di luogo, o a un particolare evento legato alla storia del vino in questione, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per descrivere e presentare un prodotto originario di detta Parte;

    d) "menzioni di qualità complementari", i termini nominati quali menzioni di qualità complementari nella normativa cilena;

    e) "omonimo", la stessa indicazione geografica o le stesse diciture tradizionali e menzioni di qualità complementari o un termine tanto simile da poter creare confusione, utilizzato per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

    f) "descrizione", i termini utilizzati per descrivere un vino sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché sul materiale pubblicitario; il verbo "descrivere" è inteso in senso analogo;

    g) "etichettatura", il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente stesso, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    h) "Stato membro", uno Stato membro della Comunità;

    i) "presentazione", i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, compresi i dispositivi di chiusura, le etichette e l'imballaggio;

    j) "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

    k) "produzione", l'intero processo di vinificazione;

    l) "vinificazione", il processo di trasformazione del mosto, usando lievito, fino al momento in cui non rimane più zucchero oppure in cui è stata raggiunta la quantità necessaria di zucchero, in base alla natura dei prodotti finali;

    m) "varietà di vite", le varietà di piante appartenenti al genere Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme di una Parte riguardo all'uso di varietà di vite diverse nel vino prodotto in quella Parte;

    n) "identificazione", usato in relazione alle indicazioni geografiche, l'uso di indicazioni geografiche per descrivere o presentare i vini;

    o) "vino", unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

    p) "accordo", il presente accordo e le sue appendici;

    q) "accordo di associazione", l'accordo che crea un'associazione tra le Parti, al quale è allegato il presente accordo; e

    r) "Comitato di associazione", il comitato di cui all'articolo 193 dell'accordo di associazione.

    Articolo 4

    Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

    1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente accordo, gli scambi e la commercializzazione del vino sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

    2. Il presente accordo non pregiudica le norme applicate da una Parte in materia di imposizione o le altre misure di controllo pertinenti.

    TITOLO I

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI

    Articolo 5

    Protezione delle indicazioni geografiche

    1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare il vino che, ai sensi dell'articolo 3, è originario delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per descrivere un vino non contemplato da tale indicazione o dicitura.

    2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

    3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevede in particolare l'esclusione di qualsiasi uso delle denominazioni di cui all'articolo 6 per i vini che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

    a) la vera origine del prodotto è indicata;

    b) la denominazione in questione è utilizzata come traduzione;

    c) tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

    4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

    a) se due indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe, purché il consumatore non sia tratto in inganno circa la vera origine del vino;

    b) se un'indicazione geografica protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino della zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

    5. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le indicazioni geografiche omonime di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano tratti in inganno.

    6. Le disposizioni del presente articolo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una persona fisica o giuridica di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da trarre in inganno i consumatori. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1 non si applica ai nomi che sono marchi commerciali registrati alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    7. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica relativa al vino di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.

    Articolo 6

    Indicazioni geografiche

    Le denominazioni seguenti sono quelle di cui all'articolo 5:

    a) per quanto concerne il vino originario della Comunità:

    i) i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto è originario;

    ii) le indicazioni geografiche elencate nell'appendice I;

    b) per quanto concerne il vino originario del Cile:

    i) i riferimenti al Cile;

    ii) le indicazioni geografiche elencate nell'appendice II.

    Articolo 7

    Indicazioni geografiche e marchi commerciali

    1. La registrazione di un marchio commerciale per il vino ai sensi dell'articolo 3 identico/ simile a o contenente un'indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 5 è rifiutata.

    2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

    3. I marchi commerciali elencati nell'appendice VI per il vino di cui sono state esportate in media meno di 1 000 casse da 9 litri nel periodo 1999-2001 sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 8

    Protezione delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari

    1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente accordo, per garantire la protezione reciproca delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari di cui all'articolo 9 utilizzate per descrivere e presentare il vino che, ai sensi dell'articolo 3, è originario delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di diciture tradizionali o di menzioni di qualità complementari per descrivere un vino non contemplato da tali indicazioni o descrizioni.

    2. Le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui all'articolo 9 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5.

    3. La protezione di una dicitura tradizionale o di una menzione di qualità complementare si applica soltanto alla o alle lingue in cui è scritta nelle appendici III o IV.

    4. La protezione di ogni dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare si applica soltanto al suo uso per descrivere e presentare la o le categorie di vini per i quali figura nell'appendice III o IV.

    5. In caso di omonimia fra diciture tradizionali e menzioni di qualità complementari:

    a) se una dicitura tradizionale e una menzione di qualità complementare protette a norma del presente articolo sono omonime, la protezione è concessa ad entrambe, a condizione che il consumatore non sia tratto in inganno circa la vera origine del vino;

    b) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco A dell'appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto se il suo uso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d'origine e non costituisce una concorrenza sleale e se il consumatore non è tratto in inganno riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino;

    c) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco B dell'appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto a condizione che si tratti di un'indicazione geografica usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese d'origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario della Parte in questione.

    6. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le diciture tradizionali e le menzioni di qualità complementari omonime di cui al paragrafo 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che il consumatore non sia tratto in inganno.

    Articolo 9

    Diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari

    Le seguenti diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari sono protette ai sensi dell'articolo 8:

    a) per quanto riguarda il vino originario della Comunità, quelle elencate nell'appendice III, elenco A e elenco B,

    b) per quanto riguarda il vino originario del Cile, quelle elencate nell'appendice IV, elenco A e elenco B.

    Articolo 10

    Diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari e marchi commerciali

    1. La registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare dell'altra Parte di cui all'elenco A dell'appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV.

    2. In deroga al paragrafo 1, la registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è anche identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di tale Parte di cui all'elenco A dell'appendice III o IV non deve necessariamente essere rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV.

    3. La registrazione del marchio commerciale di un vino ai sensi dell'articolo 3 che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco B dell'appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV.

    4. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VII sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    5. Per gli scambi di vini tra le Parti un vino originario del Cile può essere descritto o presentato nella Comunità con i seguenti elementi, indipendentemente dal fatto che le condizioni per il suo uso siano regolamentate in Cile:

    a) i nomi, i titoli e gli indirizzi delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla commercializzazione,

    b) il tipo di prodotto,

    c) un particolare colore,

    d) l'annata,

    e) il nome di una o più varietà di vite,

    f) indicazioni riguardanti i mezzi usati per ottenere il prodotto o il metodo usato per lavorarlo,

    g) il nome di un vigneto,

    h) un termine indicante che il vino è stato imbottigliato nella proprietà, o da un gruppo di aziende agricole, o in un'azienda situata nella regione di produzione.

    L'articolo 4, paragrafo 1 si applica tenendo conto di tali elementi.

    Per quanto riguarda il vino originario di una Parte, qualsiasi denominazione non figurante nelle appendici I, II, III e IV può essere utilizzata liberamente per descrivere e presentare il vino senza bisogno di regolamentazioni sul mercato interno di tale Parte, fatte salve eventuali norme applicate in tale Parte, oppure all'esportazione in paesi terzi e sul loro mercato interno, fatta salva l'eventuale normativa applicata in tali paesi terzi.

    Articolo 11

    Marchi commerciali protetti

    1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 4 che siano identici/simili a o contengano le indicazioni geografiche o le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 6 e 10, rispettivamente.

    2. A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV.

    3. I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, registrati in una sola delle Parti, possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV.

    4. I marchi commerciali identici/simili a o che contengono le indicazioni geografiche, le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 7 e 10 non possono essere invocati contro l'uso delle indicazioni geografiche o delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari per descrivere o presentare i vini che possono utilizzare dette indicazioni geografiche o diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari.

    Articolo 12

    Vini originari

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le denominazioni protette di cui all'articolo 6 e le diciture tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 9 non siano utilizzate per descrivere e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

    Articolo 13

    Etichettatura

    Nessuna Parte consente di etichettare un prodotto come se fosse originario dell'altra Parte se tale prodotto è il risultato della miscela di vini originari dell'altra Parte e di vini originari di quella Parte o di un paese terzo.

    Articolo 14

    Estensione della protezione

    Nella misura in cui la legislazione pertinente di ciascuna Parte lo consente, il beneficio della protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

    Articolo 15

    Indicazioni geografiche non protette nel paese d'origine

    Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta nel paese d'origine.

    Articolo 16

    Applicazione

    1. Se l'organismo competente designato a norma dell'articolo 27 viene a conoscenza del fatto che la descrizione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola la protezione conferita dal presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative necessarie e/o avviano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo di una denominazione di cui agli articoli 6 o 9.

    2. Si applicano le misure e si avviano le azioni legali di cui al paragrafo 1 in particolare nei seguenti casi:

    a) se la traduzione delle descrizioni previste dalla normativa di una delle Parti nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe trarre in inganno quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così descritto o presentato;

    b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette a norma del presente accordo figurano descrizioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino;

    c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno quanto all'origine del vino.

    3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le autorità e gli organismi di cui all'articolo 27 di adottare misure appropriate nelle Parti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

    TITOLO II

    PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

    Articolo 17

    Riconoscimento di pratiche enologiche

    1. La Comunità autorizza l'importazione e la commercializzazione, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari del Cile prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici ed alle specifiche dei prodotti di cui al paragrafo 1 dell'appendice V e all'appendice VIII (protocollo).

    2. Il Cile autorizza l'importazione e la commercializzazione, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici ed alle specifiche dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'appendice V e all'appendice VIII (protocollo).

    Articolo 18

    Nuove pratiche enologiche

    1. Ciascuna Parte si adopera per informare appena possibile l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 29, degli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino prodotto in tale Parte, ad autorizzare una pratica enologica o un trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V, al fine di concordare un approccio comune.

    2. Una Parte informa l'altra Parte qualora, per quanto riguarda il vino prodotto in tale Parte, abbia autorizzato una pratica enologica o un trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V.

    3. La notifica comprende:

    a) una descrizione della pratica enologica o del trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V; e

    b) un fascicolo tecnico che giustifica l'autorizzazione della pratica enologica o del trattamento enologico, in particolare per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 19.

    4. Per un periodo di dodici mesi che inizia un mese dopo la notifica di cui al paragrafo 2 e fatti salvi gli articoli 20, paragrafo 3, e 21, paragrafo 2, lettera b), l'altra Parte autorizza provvisoriamente l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante, prodotti conformemente con la pratica o il trattamento enologico in questione.

    Articolo 19

    Standard di qualità

    Le pratiche e i trattamenti enologici diversi da quelli di cui all'appendice V alla data di entrata in vigore del presente accordo, usati per produrre vino, rispettano i requisiti seguenti:

    a) la protezione della salute umana, basata su principi scientifici e non sostenuta senza sufficienti prove scientifiche;

    b) la protezione dei consumatori nei confronti delle pratiche ingannevoli; e

    c) il rispetto delle buone pratiche enologiche, in particolare l'esigenza che la vinificazione, i trattamenti e le tecniche autorizzati dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte non comportino un cambiamento inaccettabile nella composizione del prodotto trattato e garantiscano la conservazione delle caratteristiche organolettiche del vino migliorandone nel contempo la qualità.

    Articolo 20

    Salvaguardia

    1. Entro dodici mesi dalla notifica di una Parte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'altra Parte può opporsi all'accettabilità della pratica o del trattamento enologico notificato adducendone la mancata conformità con uno o più dei requisiti di cui all'articolo 19. Può inoltre invocare la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23.

    2. Gli arbitri di cui all'articolo 23 decidono se la pratica o il trattamento enologico rispetta i requisiti di cui all'articolo 19.

    3. Le Parti fanno sì che la decisione relativa alla conformità della pratica o del trattamento enologico notificato con i requisiti di cui all'articolo 19 sia adottata al fine di, o col risultato di, non creare inutili ostacoli al commercio dei vini.

    4. Fermo restando l'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), l'autorizzazione provvisoria per importare e commercializzare vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione prosegue fino a quando non viene presa la decisione di cui al paragrafo 2.

    Articolo 21

    Modifica dell'appendice V

    1. Le Parti modificano il pertinente paragrafo dell'appendice V per aggiungere la pratica o il trattamento enologico prima della fine del periodo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

    2. In deroga al paragrafo 1, qualora una Parte abbia fatto ricorso alla salvaguardia di cui all'articolo 20:

    a) se gli arbitri decidono che la pratica o il trattamento enologico notificato rispetta i requisiti di cui all'articolo 19, le Parti modificano il pertinente paragrafo dell'appendice V per aggiungere la pratica o il trattamento enologico entro tre mesi dalla data della decisione. L'autorizzazione provvisoria per l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione prosegue fino al momento della modifica;

    b) se però gli arbitri decidono che la pratica o il trattamento enologico autorizzato o modificato non rispetta i requisiti di cui all'articolo 19, l'autorizzazione provvisoria per l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, cessa quattordici giorni dopo la data della decisione. Tale cessazione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il vino importato nelle Parti prima della data della decisione.

    Articolo 22

    Modifica di pratiche e trattamenti enologici

    Gli articoli da 18 a 21 si applicano anche nel caso in cui una Parte autorizzi una modifica di una pratica o trattamento enologico di cui al pertinente paragrafo dell'appendice V.

    Articolo 23

    Procedura di arbitrato sulle pratiche e i trattamenti enologici

    1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente titolo vengono risolte ai sensi delle disposizioni del titolo VIII dell'accordo di associazione, se non disposto diversamente nel presente articolo.

    2. Il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri enologici, un terzo dei quali non devono avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte e devono essere identificati come presidenti di panel arbitrali. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Le persone selezionate per fungere da presidenti di panel arbitrali devono possedere competenze o esperienza in merito alle leggi o al commercio internazionale o alla risoluzione di controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Dieci persone devono avere esperienza e conoscenze di pratiche enologiche, essere indipendenti, operare a titolo personale, non essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti o da organizzazioni e rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI dell'accordo di associazione. L'elenco può essere modificato ogni tre anni.

    3. Entro tre giorni dalla richiesta di procedura di arbitrato enologico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, i tre arbitri vengono estratti a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 2, uno tra le persone proposte al Comitato di associazione dalla Parte ricorrente, uno tra le persone proposte al Comitato di associazione dall'altra Parte e il presidente tra le persone individuate a tal fine ai sensi del paragrafo 2.

    4. Il compito del panel arbitrale enologico consiste nel determinare se la nuova pratica enologica sottopostagli nella richiesta presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19.

    5. La decisione del panel arbitrale viene resa entro tre mesi dalla data della richiesta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1. Essa è definitiva e pubblica.

    TITOLO III

    REQUISITI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE PER L'IMPORTAZIONE

    Articolo 24

    Certificati e bollettini d'analisi

    1. Ciascuna Parte autorizza l'importazione di vini conformemente alle norme in materia di certificazione all'importazione e bollettini d'analisi previste dall'appendice VIII (protocollo).

    2. Fatto salvo l'articolo 25, ciascuna Parte accetta di non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio dell'altra Parte a requisiti in materia di certificati d'importazione più restrittivi di quelli previsti dal presente accordo.

    Articolo 25

    Disposizioni di salvaguardia

    1. Le Parti si riservano il diritto di esigere temporaneamente requisiti supplementari di certificazione all'importazione per poter affrontare problemi legittimi di carattere pubblico, quali la protezione della salute pubblica o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra Parte viene informata adeguatamente e tempestivamente per consentirle di soddisfare detti requisiti supplementari.

    2. Le Parti concordano che tali requisiti non saranno richiesti al di là del periodo necessario per far fronte al problema legittimo di carattere pubblico per il quale sono stati introdotti.

    TITOLO IV

    MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

    Articolo 26

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC e dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna Parte si adopera per informare quanto prima l'altra Parte secondo le procedure di cui all'articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato in tale Parte, all'adozione di dette misure, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare un approccio comune.

    TITOLO V

    ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

    Articolo 27

    Autorità responsabili dell'applicazione

    1. Ciascuna Parte designa gli organismi responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una Parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo, viene designata un'unica autorità di collegamento.

    2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si notificano reciprocamente i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

    3. Gli organismi e le autorità di cui al paragrafo 1 esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente accordo e nella lotta contro le pratiche fraudolente, conformemente alla loro legislazione.

    Articolo 28

    Misure di applicazione

    1. Se uno degli organismi o delle autorità designati a norma dell'articolo 27 ha fondati motivi per sospettare che:

    a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra le Parti non sia o non sia stato conforme al presente accordo o alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte, e

    b) tale inosservanza rivesta particolare interesse per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni giudiziarie,

    ne informa immediatamente gli organismi competenti e l'autorità di collegamento dell'altra Parte.

    2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali o commerciali o di altri documenti appropriati. Occorre altresì indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali da intraprendere. Le informazioni includono in particolare i seguenti dati relativi al vino interessato:

    a) il nome del produttore e della persona fisica o giuridica che può disporre del vino;

    b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;

    c) la descrizione e la presentazione del vino; e

    d) informazioni dettagliate sulla violazione delle norme di produzione e di commercializzazione.

    TITOLO VI

    GESTIONE DELL'ACCORDO

    Articolo 29

    Compiti delle Parti

    1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 30, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

    2. In particolare, le Parti:

    a) modificano le appendici in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

    b) stabiliscono le condizioni pratiche di cui agli articoli 5, paragrafo 5, e 8, paragrafo 6;

    c) modificano le appendici I o VIII ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II;

    d) stabiliscono nell'appendice VIII (protocollo) le modalità specifiche di cui all'articolo 17;

    e) modificano l'appendice VIII (protocollo) per determinare i requisiti in materia di composizione e le altre specifiche dei prodotti di cui all'articolo 17;

    f) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti d'interesse per il settore vinicolo, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vinicolo; e

    g) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

    Articolo 30

    Comitato congiunto

    1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione del presente accordo. Il comitato si riunisce a turno nella Comunità e in Cile, ad una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti.

    2. Il comitato congiunto garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

    4. Favorisce i contatti e lo scambio di informazioni per un funzionamento ottimale del presente accordo.

    5. Presenta proposte su problemi di reciproco interesse nel settore vinicolo.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 31

    Transito - piccoli quantitativi

    I titoli I, II e III non si applicano ai vini:

    a) in transito attraverso una Parte, o

    b) originari di una Parte e spediti in piccoli quantitativi fra le Parti secondo i termini e le condizioni conformi alle procedure di cui all'appendice VIII (protocollo).

    Articolo 32

    Consultazioni

    1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia osservato un obbligo previsto dal presente accordo, le presenta una notifica scritta a tale proposito. Nella notifica può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni entro un periodo determinato.

    2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione.

    3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate in via provvisoria opportune misure protettive senza ricorrere alle consultazioni, a condizione che le consultazioni intervengano quanto prima possibile dopo l'adozione delle misure.

    4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non raggiungono un accordo:

    a) la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare opportune misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo;

    b) ciascuna Parte può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 33.

    Articolo 33

    Risoluzione delle controversie

    1. Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo diverse da quelle da risolvere ai sensi del titolo II, come risulta dall'articolo 23, sono risolte mediante la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione.

    2. In deroga all'articolo 184 dell'accordo di associazione, qualora le Parti abbiano tenuto consultazioni a norma dell'articolo 23, la Parte ricorrente può chiedere direttamente l'istituzione di un panel arbitrale.

    Articolo 34

    Commercializzazione di scorte preesistenti

    1. I vini che, alla data in cui entra in vigore il presente accordo o prima di tale data, sono stati prodotti, descritti e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne della rispettiva Parte, ma secondo modalità vietate dal presente accordo, possono essere commercializzati alle condizioni seguenti:

    a) il vino prodotto secondo una o più pratiche o trattamenti enologici non elencati nelle appendici V o VIII (protocollo) può essere commercializzato fino ad esaurimento delle scorte;

    b) i prodotti descritti ed etichettati utilizzando indicazioni geografiche protette dal presente accordo possono continuare ad essere commercializzati:

    i) da grossisti o produttori, per un periodo di tre anni;

    ii) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

    2. I vini prodotti, descritti e presentati a norma del presente accordo e la cui descrizione o presentazione non è più conforme all'accordo stesso in seguito a una modifica del medesimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte salvo convenzione contraria delle Parti.

    Articolo 35

    Appendici

    Le appendici del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Appendice I

    INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 6)

    I. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    - Ahr

    - Baden

    - Franken

    - Hessische Bergstraße

    - Mittelrhein

    - Mosel-Saar-Ruwer

    - Nahe

    - Pfalz

    - Rheingau

    - Rheinhessen

    - Saale-Unstrut

    - Sachsen

    - Württemberg

    1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni

    1.2.1. Regione determinata Ahr

    a) Sottoregione:

    Bereich Walporzheim/Ahrtal

    b) Großlage:

    Klosterberg

    c) Einzellagen:

    Blume

    Burggarten

    Goldkaul

    Hardtberg

    Herrenberg

    Laacherberg

    Mönchberg

    Pfaffenberg

    Sonnenberg

    Steinkaul

    Übigberg

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Ahrbrück

    Ahrweiler

    Altenahr

    Bachem

    Bad Neuenahr-Ahrweiler

    Dernau

    Ehlingen

    Heimersheim

    Heppingen

    Lohrsdorf

    Marienthal

    Mayschoss

    Neuenahr

    Pützfeld

    Rech

    Reimerzhoven

    Walporzheim

    1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstraße

    a) Sottoregioni:

    Bereich Starkenburg

    Bereich Umstadt

    b) Großlagen:

    Rott

    Schlossberg

    Wolfsmagen

    c) Einzellagen:

    Eckweg

    Fürstenlager

    Guldenzoll

    Hemsberg

    Herrenberg

    Höllberg

    Kalkgasse

    Maiberg

    Paulus

    Steingeröll

    Steingerück

    Steinkopf

    Stemmler

    Streichling

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Alsbach

    Bensheim

    Bensheim-Auerbach

    Bensheim-Schönberg

    Dietzenbach

    Erbach

    Gross-Umstadt

    Hambach

    Heppenheim

    Klein-Umstadt

    Rossdorf

    Seeheim

    Zwingenberg

    1.2.3. Regione determinata Mittelrhein

    a) Sottoregioni:

    Bereich Loreley

    Bereich Siebengebirge

    b) Großlagen:

    Burg-Hammerstein

    Burg Rheinfels

    Gedeonseck

    Herrenberg

    Lahntal

    Loreleyfelsen

    Marxburg

    Petersberg

    Schloss Reichenstein

    Schloss Schönburg

    Schloss Stahleck

    c) Einzellagen:

    Brünnchen

    Fürstenberg

    Gartenlay

    Klosterberg

    Römerberg

    Schloß Stahlberg

    Sonne

    St. Martinsberg

    Wahrheit

    Wolfshöhle

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Ariendorf

    Bacharach

    Bacharach-Steeg

    Bad Ems

    Bad Hönningen

    Boppard

    Bornich

    Braubach

    Breitscheid

    Brey

    Damscheid

    Dattenberg

    Dausenau

    Dellhofen

    Dörscheid

    Ehrenbreitstein

    Ehrental

    Ems

    Engenhöll

    Erpel

    Fachbach

    Filsen

    Hamm

    Hammerstein

    Henschhausen

    Hirzenach

    Kamp-Bornhofen

    Karthaus

    Kasbach-Ohlenberg

    Kaub

    Kestert

    Koblenz

    Königswinter

    Lahnstein

    Langscheid

    Leubsdorf

    Leutesdorf

    Linz

    Manubach

    Medenscheid

    Nassau

    Neurath

    Niederburg

    Niederdollendorf

    Niederhammerstein

    Niederheimbach

    Nochern

    Oberdiebach

    Oberdollendorf

    Oberhammerstein

    Obernhof

    Oberheimbach

    Oberwesel

    Osterspai

    Patersberg

    Perscheid

    Rheinbreitbach

    Rheinbrohl

    Rheindiebach

    Rhens

    Rhöndorf

    Sankt-Goar

    Sankt-Goarshausen

    Schloss Fürstenberg

    Spay

    Steeg

    Trechtingshausen

    Unkel

    Urbar

    Vallendar

    Weinähr

    Wellmich

    Werlau

    Winzberg

    1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

    a) Generale:

    Mosel

    Moseltaler

    Ruwer

    Saar

    b) Sottoregioni:

    Bereich Bernkastel

    Bereich Moseltor

    Bereich Obermosel

    Bereich Zell

    Bereich Saar

    Bereich Ruwertal

    c) Großlagen:

    Badstube

    Gipfel

    Goldbäumchen

    Grafschaft

    Köningsberg

    Kurfürstlay

    Michelsberg

    Münzlay

    Nacktarsch

    Probstberg

    Römerlay

    Rosenhang

    Sankt Michael

    Scharzlay

    Scharzberg

    Schwarze Katz

    Vom heissem Stein

    Weinhex

    d) Einzellagen:

    Abteiberg

    Adler

    Altarberg

    Altärchen

    Altenberg

    Annaberg

    Apotheke

    Auf der Wiltingerkupp

    Blümchen

    Bockstein

    Brauneberg

    Braunfels

    Brüderberg

    Bruderschaft

    Burg Warsberg

    Burgberg

    Burglay

    Burglay-Felsen

    Burgmauer

    Busslay

    Carlsfelsen

    Doctor

    Domgarten

    Domherrenberg

    Edelberg

    Elzhofberg

    Engelgrube

    Engelströpfchen

    Euchariusberg

    Falkenberg

    Falklay

    Felsenkopf

    Fettgarten

    Feuerberg

    Frauenberg

    Funkenberg

    Geisberg

    Goldgrübchen

    Goldkupp

    Goldlay

    Goldtröpfchen

    Grafschafter Sonnenberg

    Großer Herrgott

    Günterslay

    Hahnenschrittchen

    Hammerstein

    Hasenberg

    Hasenläufer

    Held

    Herrenberg

    Herzchen

    Himmelreich

    Hirschlay

    Hirtengarten

    Hitzlay

    Hofberger

    Honigberg

    Hubertusberg

    Hubertuslay

    Johannisbrünnchen

    Juffer

    Kapellchen

    Kapellenberg

    Kardinalsberg

    Karlsberg

    Kätzchen

    Kehrnagel

    Kirchberg

    Kirchlay

    Klosterberg

    Klostergarten

    Klosterkammer

    Klosterlay

    Klostersegen

    Königsberg

    Kreuzlay

    Krone

    Kupp

    Kurfürst

    Lambertuslay

    Laudamusberg

    Laurentiusberg

    Lay

    Leiterchen

    Letterlay

    Mandelgraben

    Marienberg

    Marienburg

    Marienburger

    Marienholz

    Maximiner

    Maximiner Burgberg

    Maximiner

    Meisenberg

    Monteneubel

    Moullay-Hofberg

    Mühlenberg

    Niederberg

    Niederberg-Helden

    Nonnenberg

    Nonnengarten

    Osterlämmchen

    Paradies

    Paulinsberg

    Paulinslay

    Pfirsichgarten

    Quiriniusberg

    Rathausberg

    Rausch

    Rochusfels

    Römerberg

    Römergarten

    Römerhang

    Römerquelle

    Rosenberg

    Rosenborn

    Rosengärtchen

    Rosenlay

    Roterd

    Sandberg

    Schatzgarten

    Scheidterberg

    Schelm

    Schießlay

    Schlagengraben

    Schleidberg

    Schlemmertröpfchen

    Schloß Thorner Kupp

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenlay

    Sonnenuhr

    St. Georgshof

    St. Martin

    St. Matheiser

    Stefanslay

    Steffensberg

    Stephansberg

    Stubener

    Treppchen

    Vogteiberg

    Weisserberg

    Würzgarten

    Zellerberg

    e) Comuni e parti di Comuni:

    Alf

    Alken

    Andel

    Avelsbach

    Ayl

    Bausendorf

    Beilstein

    Bekond

    Bengel

    Bernkastel-Kues

    Beuren

    Biebelhausen

    Biewer

    Bitzingen

    Brauneberg

    Bremm

    Briedel

    Briedern

    Brodenbach

    Bruttig-Fankel

    Bullay

    Burg

    Burgen

    Cochem

    Cond

    Detzem

    Dhron

    Dieblich

    Dreis

    Ebernach

    Ediger-Eller

    Edingen

    Eitelsbach

    Ellenz-Poltersdorf

    Eller

    Enkirch

    Ensch

    Erden

    Ernst

    Esingen

    Falkenstein

    Fankel

    Fastrau

    Fell

    Fellerich

    Filsch

    Filzen

    Fisch

    Flussbach

    Franzenheim

    Godendorf

    Gondorf

    Graach

    Grewenich

    Güls

    Hamm

    Hatzenport

    Helfant-Esingen

    Hetzerath

    Hockweiler

    Hupperath

    Igel

    Irsch

    Kaimt

    Kanzem

    Karden

    Kasel

    Kastel-Staadt

    Kattenes

    Kenn

    Kernscheid

    Kesten

    Kinheim

    Kirf

    Klotten

    Klüsserath

    Kobern-Gondorf

    Koblenz

    Köllig

    Kommlingen

    Könen

    Konz

    Korlingen

    Kövenich

    Köwerich

    Krettnach

    Kreuzweiler

    Kröv

    Krutweiler

    Kues

    Kürenz

    Langsur

    Lay

    Lehmen

    Leiwen

    Liersberg

    Lieser

    Löf

    Longen

    Longuich

    Lorenzhof

    Lörsch

    Lösnich

    Maring-Noviand

    Maximin Grünhaus

    Mehring

    Mennig

    Merl

    Mertesdorf

    Merzkirchen

    Mesenich

    Metternich

    Metzdorf

    Meurich

    Minheim

    Monzel

    Morscheid

    Moselkern

    Moselsürsch

    Moselweiss

    Müden

    Mühlheim

    Neef

    Nehren

    Nennig

    Neumagen-Dhron

    Niederemmel

    Niederfell

    Niederleuken

    Niedermennig

    Nittel

    Noviand

    Oberbillig

    Oberemmel

    Oberfell

    Obermennig

    Oberperl

    Ockfen

    Olewig

    Olkenbach

    Onsdorf

    Osann-Monzel

    Palzem

    Pellingen

    Perl

    Piesport

    Platten

    Pölich

    Poltersdorf

    Pommern

    Portz

    Pünderich

    Rachtig

    Ralingen

    Rehlingen

    Reil

    Riol

    Rivenich

    Riveris

    Ruwer

    Saarburg

    Scharzhofberg

    Schleich

    Schoden

    Schweich

    Sehl

    Sehlem

    Sehndorf

    Sehnhals

    Senheim

    Serrig

    Soest

    Sommerau

    St. Aldegund

    Staadt

    Starkenburg

    Tarforst

    Tawern

    Temmels

    Thörnich

    Traben-Trarbach

    Trarbach

    Treis-Karden

    Trier

    Trittenheim

    Ürzig

    Valwig

    Veldenz

    Waldrach

    Wasserliesch

    Wawern

    Wehlen

    Wehr

    Wellen

    Wiltingen

    Wincheringen

    Winningen

    Wintersdorf

    Wintrich

    Wittlich

    Wolf

    Zell

    Zeltingen-Rachtig

    Zewen-Oberkirch

    1.2.5. Regione determinata Nahe

    a) Sottoregione:

    Bereich Nahetal

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Kronenberg

    Paradiesgarten

    Pfarrgarten

    Rosengarten

    Schlosskapelle

    Sonnenborn

    c) Einzellagen:

    Abtei

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Altenburg

    Apostelberg

    Backöfchen

    Becherbrunnen

    Berg

    Bergborn

    Birkenberg

    Domberg

    Drachenbrunnen

    Edelberg

    Felsenberg

    Felseneck

    Forst

    Frühlingsplätzchen

    Galgenberg

    Graukatz

    Herrenzehntel

    Hinkelstein

    Hipperich

    Hofgut

    Hölle

    Höllenbrand

    Höllenpfad

    Honigberg

    Hörnchen

    Johannisberg

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Kastell

    Katergrube

    Katzenhölle

    Klosterberg

    Klostergarten

    Königsgarten

    Königsschloß

    Krone

    Kronenfels

    Lauerweg

    Liebesbrunnen

    Löhrer Berg

    Lump

    Marienpforter

    Mönchberg

    Mühlberg

    Narrenkappe

    Nonnengarten

    Osterhöll

    Otterberg

    Palmengarten

    Paradies

    Pastorei

    Pastorenberg

    Pfaffenstein

    Ratsgrund

    Rheingrafenberg

    Römerberg

    Römerhelde

    Rosenberg

    Rosenteich

    Rothenberg

    Saukopf

    Schloßberg

    Sonnenberg

    Sonnenweg

    Sonnenlauf

    St. Antoniusweg

    St. Martin

    Steinchen

    Steyerberg

    Straußberg

    Teufelsküche

    Tilgesbrunnen

    Vogelsang

    Wildgrafenberg

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Alsenz

    Altenbamberg

    Auen

    Bad Kreuznach

    Bad Münster-Ebernburg

    Bayerfeld-Steckweiler

    Bingerbrück

    Bockenau

    Boos

    Bosenheim

    Braunweiler

    Bretzenheim

    Burg Layen

    Burgsponheim

    Cölln

    Dalberg

    Desloch

    Dorsheim

    Duchroth

    Ebernburg

    Eckenroth

    Feilbingert

    Gaugrehweiler

    Genheim

    Guldental

    Gutenberg

    Hargesheim

    Heddesheim

    Hergenfeld

    Hochstätten

    Hüffelsheim

    Ippesheim

    Kalkofen

    Kirschroth

    Langenlonsheim

    Laubenheim

    Lauschied

    Lettweiler

    Mandel

    Mannweiler-Cölln

    Martinstein

    Meddersheim

    Meisenheim

    Merxheim

    Monzingen

    Münster

    Münster-Sarmsheim

    Münsterappel

    Niederhausen

    Niedermoschel

    Norheim

    Nussbaum

    Oberhausen

    Obermoschel

    Oberndorf

    Oberstreit

    Odernheim

    Planig

    Raumbach

    Rehborn

    Roxheim

    Rüdesheim

    Rümmelsheim

    Schlossböckelheim

    Schöneberg

    Sobernheim

    Sommerloch

    Spabrücken

    Sponheim

    St. Katharinen

    Staudernheim

    Steckweiler

    Steinhardt

    Schweppenhausen

    Traisen

    Unkenbach

    Wald Erbach

    Waldalgesheim

    Waldböckelheim

    Waldhilbersheim

    Waldlaubersheim

    Wallhausen

    Weiler

    Weinsheim

    Windesheim

    Winterborn

    Winzenheim

    1.2.6. Regione determinata Rheingau

    a) Sottoregione:

    Bereich Johannisberg

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Daubhaus

    Deutelsberg

    Erntebringer

    Gottesthal

    Heiligenstock

    Honigberg

    Mehrhölzchen

    Steil

    Steinmacher

    c) Einzellagen:

    Dachsberg

    Doosberg

    Edelmann

    Fuchsberg

    Gutenberg

    Hasensprung

    Hendelberg

    Herrnberg

    Höllenberg

    Jungfer

    Kapellenberg

    Kilzberg

    Klaus

    Kläuserweg

    Klosterberg

    Königin

    Langenstück

    Lenchen

    Magdalenenkreuz

    Marcobrunn

    Michelmark

    Mönchspfad

    Nußbrunnen

    Rosengarten

    Sandgrub

    Schönhell

    Schützenhaus

    Selingmacher

    Sonnenberg

    St. Nikolaus

    Taubenberg

    Viktoriaberg

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Assmannshausen

    Aulhausen

    Böddiger

    Eltville

    Erbach

    Flörsheim

    Frankfurt

    Geisenheim

    Hallgarten

    Hattenheim

    Hochheim

    Johannisberg

    Kiedrich

    Lorch

    Lorchhausen

    Mainz-Kostheim

    Martinsthal

    Massenheim

    Mittelheim

    Niederwalluf

    Oberwalluf

    Oestrich

    Rauenthal

    Reichartshausen

    Rüdesheim

    Steinberg

    Vollrads

    Wicker

    Wiesbaden

    Wiesbaden-Dotzheim

    Wiesbaden-Frauenstein

    Wiesbaden-Schierstein

    Winkel

    1.2.7. Regione determinata Rheinhessen

    a) Sottoregioni:

    Bereich Bingen

    Bereich Nierstein

    Bereich Wonnegau

    b) Großlagen:

    Abtey

    Adelberg

    Auflangen

    Bergkloster

    Burg Rodenstein

    Domblick

    Domherr

    Gotteshilfe

    Güldenmorgen

    Gutes Domtal

    Kaiserpfalz

    Krötenbrunnen

    Kurfürstenstück

    Liebfrauenmorgen

    Petersberg

    Pilgerpfad

    Rehbach

    Rheinblick

    Rheingrafenstein

    Sankt Rochuskapelle

    Sankt Alban

    Spiegelberg

    Sybillinenstein

    Vögelsgärten

    c) Einzellagen:

    Adelpfad

    Äffchen

    Alte Römerstraße

    Altenberg

    Aulenberg

    Aulerde

    Bildstock

    Binger Berg

    Blücherpfad

    Blume

    Bockshaut

    Bockstein

    Bornpfad

    Bubenstück

    Bürgel

    Daubhaus

    Doktor

    Ebersberg

    Edle Weingärten

    Eiserne Hand

    Engelsberg

    Fels

    Felsen

    Feuerberg

    Findling

    Frauenberg

    Fraugarten

    Frühmesse

    Fuchsloch

    Galgenberg

    Geiersberg

    Geisterberg

    Gewürzgärtchen

    Geyersberg

    Goldberg

    Goldenes Horn

    Goldgrube

    Goldpfad

    Goldstückchen

    Gottesgarten

    Götzenborn

    Hähnchen

    Hasenbiß

    Hasensprung

    Haubenberg

    Heil

    Heiligenhaus

    Heiligenpfad

    Heilighäuschen

    Heiligkreuz

    Herrengarten

    Herrgottspfad

    Himmelsacker

    Himmelthal

    Hipping

    Hoch

    Hochberg

    Hockenmühle

    Hohberg

    Hölle

    Höllenbrand

    Homberg

    Honigberg

    Horn

    Hornberg

    Hundskopf

    Johannisberg

    Kachelberg

    Kaisergarten

    Kallenberg

    Kapellenberg

    Katzebuckel

    Kehr

    Kieselberg

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchgärtchen

    Kirchplatte

    Klausenberg

    Kloppenberg

    Klosterberg

    Klosterbruder

    Klostergarten

    Klosterweg

    Knopf

    Königsstuhl

    Kranzberg

    Kreuz

    Kreuzberg

    Kreuzblick

    Kreuzkapelle

    Kreuzweg

    Leckerberg

    Leidhecke

    Lenchen

    Liebenberg

    Liebfrau

    Liebfrauenberg

    Liebfrauenthal

    Mandelbaum

    Mandelberg

    Mandelbrunnen

    Michelsberg

    Mönchbäumchen

    Mönchspfad

    Moosberg

    Morstein

    Nonnengarten

    Nonnenwingert

    Ölberg

    Osterberg

    Paterberg

    Paterhof

    Pfaffenberg

    Pfaffenhalde

    Pfaffenkappe

    Pilgerstein

    Rheinberg

    Rheingrafenberg

    Rheinhöhe

    Ritterberg

    Römerberg

    Römersteg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rotenfels

    Rotenpfad

    Rotenstein

    Rotes Kreuz

    Rothenberg

    Sand

    Sankt Georgen

    Saukopf

    Sauloch

    Schelmen

    Schildberg

    Schloß

    Schloßberg

    Schloßberg-Schwätzerchen

    Schloßhölle

    Schneckenberg

    Schönberg

    Schützenhütte

    Schwarzenberg

    Schloß Hammerstein

    Seilgarten

    Silberberg

    Siliusbrunnen

    Sioner Klosterberg

    Sommerwende

    Sonnenberg

    Sonnenhang

    Sonnenweg

    Sonnheil

    Spitzberg

    St. Annaberg

    St. Julianenbrunnen

    St. Georgenberg

    St. Jakobsberg

    Steig

    Steig-Terassen

    Stein

    Steinberg

    Steingrube

    Tafelstein

    Teufelspfad

    Vogelsang

    Wartberg

    Wingertstor

    Wißberg

    Zechberg

    Zellerweg am schwarzen Herrgott

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Abenheim

    Albig

    Alsheim

    Alzey

    Appenheim

    Armsheim

    Aspisheim

    Badenheim

    Bechenheim

    Bechtheim

    Bechtolsheim

    Bermersheim

    Bermersheim vor der Höhe

    Biebelnheim

    Biebelsheim

    Bingen

    Bodenheim

    Bornheim

    Bretzenheim

    Bubenheim

    Budenheim

    Büdesheim

    Dalheim

    Dalsheim

    Dautenheim

    Dexheim

    Dienheim

    Dietersheim

    Dintesheim

    Dittelsheim-Hessloch

    Dolgesheim

    Dorn-Dürkheim

    Drais

    Dromersheim

    Ebersheim

    Eckelsheim

    Eich

    Eimsheim

    Elsheim

    Engelstadt

    Ensheim

    Eppelsheim

    Erbes-Büdesheim

    Esselborn

    Essenheim

    Finthen

    Flomborn

    Flonheim

    Flörsheim-Dalsheim

    Framersheim

    Freilaubersheim

    Freimersheim

    Frettenheim

    Friesenheim

    Fürfeld

    Gabsheim

    Gau-Algesheim

    Gau-Bickelheim

    Gau-Bischofsheim

    Gau-Heppenheim

    Gau-Köngernheim

    Gau-Odernheim

    Gau-Weinheim

    Gaulsheim

    Gensingen

    Gimbsheim

    Grolsheim

    Gross-Winternheim

    Gumbsheim

    Gundersheim

    Gundheim

    Guntersblum

    Hackenheim

    Hahnheim

    Hangen-Weisheim

    Harxheim

    Hechtsheim

    Heidesheim

    Heimersheim

    Heppenheim

    Herrnsheim

    Hessloch

    Hillesheim

    Hohen-Sülzen

    Horchheim

    Horrweiler

    Ingelheim

    Jugenheim

    Kempten

    Kettenheim

    Klein-Winterheim

    Köngernheim

    Kriegsheim

    Laubenheim

    Leiselheim

    Lonsheim

    Lörzweiler

    Ludwigshöhe

    Mainz

    Mauchenheim

    Mettenheim

    Mölsheim

    Mommenheim

    Monsheim

    Monzernheim

    Mörstadt

    Nack

    Nackenheim

    Neu-Bamberg

    Nieder-Flörsheim

    Nieder-Hilbersheim

    Nieder-Olm

    Nieder-Saulheim

    Nieder-Wiesen

    Nierstein

    Ober-Flörsheim

    Ober-Hilbersheim

    Ober-Olm

    Ockenheim

    Offenheim

    Offstein

    Oppenheim

    Osthofen

    Partenheim

    Pfaffen-Schwabenheim

    Spiesheim

    Sponsheim

    Sprendlingen

    Stadecken-Elsheim

    Stein-Bockenheim

    Sulzheim

    Tiefenthal

    Udenheim

    Uelversheim

    Uffhofen

    Undenheim

    Vendersheim

    Volxheim

    Wachenheim

    Wackernheim

    Wahlheim

    Wallertheim

    Weinheim

    Weinolsheim

    Weinsheim

    Weisenau

    Welgesheim

    Wendelsheim

    Westhofen

    Wies-Oppenheim

    Wintersheim

    Wolfsheim

    Wöllstein

    Wonsheim

    Worms

    Wörrstadt

    Zornheim

    Zotzenheim

    1.2.8. Regione determinata Pfalz (Palatinato)

    a) Sottoregioni:

    Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

    Bereich südliche Weinstraße

    b) Großlagen:

    Bischofskreuz

    Feuerberg

    Grafenstück

    Guttenberg

    Herrlich

    Hochmess

    Hofstück

    Höllenpfad

    Honigsäckel

    Kloster

    Liebfrauenberg

    Kobnert

    Königsgarten

    Mandelhöhe

    Mariengarten

    Meerspinne

    Ordensgut

    Pfaffengrund

    Rebstöckel

    Rosenbühl

    Schloss Ludwigshöhe

    Schnepfenpflug vom Zellertal

    Schnepfenpflug an der Weinstraße

    Schwarzerde

    Trappenberg

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Altenberg

    Altes Löhl

    Baron

    Benn

    Berg

    Bergel

    Bettelhaus

    Biengarten

    Bildberg

    Bischofsgarten

    Bischofsweg

    Bubeneck

    Burgweg

    Doktor

    Eselsbuckel

    Eselshaut

    Forst

    Frauenländchen

    Frohnwingert

    Fronhof

    Frühmeß

    Fuchsloch

    Gässel

    Geißkopf

    Gerümpel

    Goldberg

    Gottesacker

    Gräfenberg

    Hahnen

    Halde

    Hasen

    Hasenzeile

    Heidegarten

    Heilig Kreuz

    Heiligenberg

    Held

    Herrenberg

    Herrenmorgen

    Herrenpfad

    Herrgottsacker

    Hochbenn

    Hochgericht

    Höhe

    Hohenrain

    Hölle

    Honigsack

    Im Sonnenschein

    Johanniskirchel

    Kaiserberg

    Kalkgrube

    Kalkofen

    Kapelle

    Kapellenberg

    Kastanienbusch

    Kastaniengarten

    Kirchberg

    Kirchenstück

    Kirchlöh

    Kirschgarten

    Klostergarten

    Klosterpfad

    Klosterstück

    Königswingert

    Kreuz

    Kreuzberg

    Kroatenpfad

    Kronenberg

    Kurfirst

    Latt

    Lerchenböhl

    Letten

    Liebesbrunnen

    Linsenbusch

    Mandelberg

    Mandelgarten

    Mandelhang

    Mandelpfad

    Mandelröth

    Maria Magdalena

    Martinshöhe

    Michelsberg

    Münzberg

    Musikantenbuckel

    Mütterle

    Narrenberg

    Neuberg

    Nonnengarten

    Nonnenstück

    Nußbien

    Nußriegel

    Oberschloß

    Ölgassel

    Oschelskopf

    Osterberg

    Paradies

    Pfaffenberg

    Reiterpfad

    Rittersberg

    Römerbrunnen

    Römerstraße

    Römerweg

    Roßberg

    Rosenberg

    Rosengarten

    Rosenkranz

    Rosenkränzel

    Roter Berg

    Sauschwänzel

    Schäfergarten

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Schwarzes Kreuz

    Seligmacher

    Silberberg

    Sonnenberg

    St. Stephan

    Steinacker

    Steingebiß

    Steinkopf

    Stift

    Venusbuckel

    Vogelsang

    Vogelsprung

    Wolfsberg

    Wonneberg

    Zchpeter

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Albersweiler

    Albisheim

    Albsheim

    Alsterweiler

    Altdorf

    Appenhofen

    Asselheim

    Arzheim

    Bad Dürkheim

    Bad Bergzabern

    Barbelroth

    Battenberg

    Bellheim

    Berghausen

    Biedesheim

    Billigheim

    Billigheim-Ingenheim

    Birkweiler

    Bischheim

    Bissersheim

    Bobenheim am Berg

    Böbingen

    Böchingen

    Bockenheim

    Bolanden

    Bornheim

    Bubenheim

    Burrweiler

    Colgenstein-Heidesheim

    Dackenheim

    Dammheim

    Deidesheim

    Diedesfeld

    Dierbach

    Dirmstein

    Dörrenbach

    Drusweiler

    Duttweiler

    Edenkoben

    Edesheim

    Einselthum

    Ellerstadt

    Erpolzheim

    Eschbach

    Essingen

    Flemlingen

    Forst

    Frankenthal

    Frankweiler

    Freckenfeld

    Freimersheim

    Freinsheim

    Freisbach

    Friedelsheim

    Gauersheim

    Geinsheim

    Gerolsheim

    Gimmeldingen

    Gleisweiler

    Gleiszellen-Gleishorbach

    Göcklingen

    Godramstein

    Gommersheim

    Gönnheim

    Gräfenhausen

    Gronau

    Grossfischlingen

    Grosskarlbach

    Grossniedesheim

    Grünstadt

    Haardt

    Hainfeld

    Hambach

    Harxheim

    Hassloch

    Heidesheim

    Heiligenstein

    Hergersweiler

    Herxheim am Berg

    Herxheim bei Landau

    Herxheimweyher

    Hessheim

    Heuchelheim

    Heuchelheim bei Frankental

    Heuchelheim-Klingen

    Hochdorf-Assenheim

    Hochstadt

    Ilbesheim

    Immesheim

    Impflingen

    Ingenheim

    Insheim

    Kallstadt

    Kandel

    Kapellen

    Kapellen-Drusweiler

    Kapsweyer

    Kindenheim

    Kirchheim an der Weinstraße

    Kirchheimbolanden

    Kirrweiler

    Kleinfischlingen

    Kleinkarlbach

    Kleinniedesheim

    Klingen

    Klingenmünster

    Knittelsheim

    Knöringen

    Königsbach an der Weinstraße

    Lachen/Speyerdorf

    Lachen

    Landau in der Pfalz

    Laumersheim

    Lautersheim

    Leinsweiler

    Leistadt

    Lustadt

    Maikammer

    Marnheim

    Mechtersheim

    Meckenheim

    Mertesheim

    Minfeld

    Mörlheim

    Morschheim

    Mörzheim

    Mühlheim

    Mühlhofen

    Mussbach an der Weinstraße

    Neuleiningen

    Neustadt an der Weinstraße

    Niederhorbach

    Niederkirchen

    Niederotterbach

    Niefernheim

    Nussdorf

    Oberhausen

    Oberhofen

    Oberotterbach

    Obersülzen

    Obrigheim

    Offenbach

    Ottersheim/Zellerthal

    Ottersheim

    Pleisweiler

    Pleisweiler-Oberhofen

    Queichheim

    Ranschbach

    Rechtenbach

    Rhodt

    Rittersheim

    Rödersheim-Gronau

    Rohrbach

    Römerberg

    Roschbach

    Ruppertsberg

    Rüssingen

    Sausenheim

    Schwegenheim

    Schweigen

    Schweigen-Rechtenbach

    Schweighofen

    Siebeldingen

    Speyerdorf

    St. Johann

    St. Martin

    Steinfeld

    Steinweiler

    Stetten

    Ungstein

    Venningen

    Vollmersweiler

    Wachenheim

    Walsheim

    Weingarten

    Weisenheim am Berg

    Weyher in der Pfalz

    Winden

    Zeiskam

    Zell

    Zellertal

    1.2.9. Regione determinata Franken (Franconia)

    a) Sottoregioni:

    Bereich Bayerischer Bodensee

    Bereich Maindreieck

    Bereich Mainviereck

    Bereich Steigerwald

    b) Großlagen:

    Burgweg

    Ewig Leben

    Heiligenthal

    Herrenberg

    Hofrat

    Honigberg

    Kapellenberg

    Kirchberg

    Markgraf Babenberg

    Ölspiel

    Ravensburg

    Renschberg

    Rosstal

    Schild

    Schlossberg

    Schlosstück

    Teufelstor

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Abtsleite

    Altenberg

    Benediktusberg

    Berg

    Berg-Rondell

    Bischofsberg

    Burg Hoheneck

    Centgrafenberg

    Cyriakusberg

    Dabug

    Dachs

    Domherr

    Eselsberg

    Falkenberg

    Feuerstein

    First

    Fischer

    Fürstenberg

    Glatzen

    Harstell

    Heiligenberg

    Heroldsberg

    Herrgottsweg

    Herrenberg

    Herrschaftsberg

    Himmelberg

    Hofstück

    Hohenbühl

    Höll

    Homburg

    Johannisberg

    Julius-Echter-Berg

    Kaiser Karl

    Kalb

    Kalbenstein

    Kallmuth

    Kapellenberg

    Karthäuser

    Katzenkopf

    Kelter

    Kiliansberg

    Kirchberg

    Königin

    Krähenschnabel

    Kreuzberg

    Kronsberg

    Küchenmeister

    Lämmerberg

    Landsknecht

    Langenberg

    Lump

    Mainleite

    Marsberg

    Maustal

    Paradies

    Pfaffenberg

    Ratsherr

    Reifenstein

    Rosenberg

    Scharlachberg

    Schloßberg

    Schwanleite

    Sommertal

    Sonnenberg

    Sonnenleite

    Sonnenschein

    Sonnenstuhl

    St. Klausen

    Stein

    Stein/Harfe

    Steinbach

    Stollberg

    Storchenbrünnle

    Tannenberg

    Teufel

    Teufelskeller

    Trautlestal

    Vögelein

    Vogelsang

    Wachhügel

    Weinsteig

    Wölflein

    Zehntgaf

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Abtswind

    Adelsberg

    Adelshofen

    Albertheim

    Albertshofen

    Altmannsdorf

    Alzenau

    Arnstein

    Aschaffenburg

    Aschfeld

    Astheim

    Aub

    Aura an der Saale

    Bad Windsheim

    Bamberg

    Bergrheinfeld

    Bergtheim

    Bibergau

    Bieberehren

    Bischwind

    Böttigheim

    Breitbach

    Brück

    Buchbrunn

    Bullenheim

    Bürgstadt

    Castell

    Dampfach

    Dettelbach

    Dietersheim

    Dingolshausen

    Donnersdorf

    Dorfprozelten

    Dottenheim

    Düttingsfeld

    Ebelsbach

    Eherieder Mühle

    Eibelstadt

    Eichenbühl

    Eisenheim

    Elfershausen

    Elsenfeld

    Eltmann

    Engelsberg

    Engental

    Ergersheim

    Erlabrunn

    Erlasee

    Erlenbach bei Marktheidenfeld

    Erlenbach am Main

    Eschau

    Escherndorf

    Euerdorf

    Eussenheim

    Fahr

    Falkenstein

    Feuerthal

    Frankenberg

    Frankenwinheim

    Frickenhausen

    Fuchstadt

    Gädheim

    Gaibach

    Gambach

    Gerbrunn

    Germünden

    Gerolzhofen

    Gnötzheim

    Gössenheim

    Grettstadt

    Greussenheim

    Greuth

    Grossheubach

    Grosslangheim

    Grossostheim

    Grosswallstadt

    Güntersleben

    Haidt

    Hallburg

    Hammelburg

    Handthal

    Hassfurt

    Hassloch

    Heidingsfeld

    Helmstadt

    Hergolshausen

    Herlheim

    Herrnsheim

    Hesslar

    Himmelstadt

    Höchberg

    Hoheim

    Hohenfeld

    Höllrich

    Holzkirchen

    Holzkirchhausen

    Homburg am Main

    Hösbach

    Humprechtsau

    Hundelshausen

    Hüttenheim

    Ickelheim

    Iffigheim

    Ingolstadt

    Iphofen

    Ippesheim

    Ipsheim

    Kammerforst

    Karlburg

    Karlstadt

    Karsbach

    Kaubenheim

    Kemmern

    Kirchschönbach

    Kitzingen

    Kleinheubach

    Kleinlangheim

    Kleinochsenfurt

    Klingenberg

    Knetzgau

    Köhler

    Kolitzheim

    Königsberg in Bayern

    Krassolzheim

    Krautheim

    Kreuzwertheim

    Krum

    Külsheim

    Laudenbach

    Leinach

    Lengfeld

    Lengfurt

    Lenkersheim

    Lindac

    Lindelbach

    Lülsfeld

    Machtilshausen

    Mailheim

    Mainberg

    Mainbernheim

    Mainstockheim

    Margetshöchheim

    Markt Nordheim

    Markt Einersheim

    Markt Erlbach

    Marktbreit

    Marktheidenfeld

    Marktsteft

    Martinsheim

    Michelau

    Michelbach

    Michelfeld

    Miltenberg

    Mönchstockheim

    Mühlbach

    Mutzenroth

    Neubrunn

    Neundorf

    Neuses am Berg

    Neusetz

    Nordheim am Main

    Obereisenheim

    Oberhaid

    Oberleinach

    Obernau

    Obernbreit

    Oberntief

    Oberschleichach

    Oberschwappach

    Oberschwarzach

    Obervolkach

    Ochsenfurt

    Ottendorf

    Pflaumheim

    Possenheim

    Prappach

    Prichsenstadt

    Prosselsheim

    Ramsthal

    Randersacker

    Remlingen

    Repperndorf

    Retzbach

    Retzstadt

    Reusch

    Riedenheim

    Rimbach

    Rimpar

    Rödelsee

    Rossbrunn

    Rothenburg ob der Tauber

    Rottenberg

    Rottendorf

    Röttingen

    Rück

    Rüdenhausen

    Rüdisbronn

    Rügshofen

    Saaleck

    Sand am Main

    Schallfeld

    Scheinfeld

    Schmachtenberg

    Schnepfenbach

    Schonungen

    Schwanfeld

    Schwarzach

    Schwarzenau

    Schweinfurt

    Segnitz

    Seinsheim

    Sickershausen

    Sommerach

    Sommerau

    Sommerhausen

    Staffelbach

    Stammheim

    Steigerwald

    Steinbach

    Stetten

    Sugenheim

    Sulzfeld

    Sulzheim

    Sulzthal

    Tauberrettersheim

    Tauberzell

    Theilheim

    Thüngen

    Thüngersheim

    Tiefenstockheim

    Tiefenthal

    Traustadt

    Triefenstein

    Trimberg

    Uettingen

    Uffenheim

    Ullstadt

    Unfinden

    Unterdürrbach

    Untereisenheim

    Unterhaid

    Unterleinach

    Veitshöchheim

    Viereth

    Vogelsburg

    Vögnitz

    Volkach

    Waigolshausen

    Waigolsheim

    Walddachsbach

    Wasserlos

    Wässerndorf

    Weigenheim

    Weiher

    Weilbach

    Weimersheim

    Wenigumstadt

    Werneck

    Westheim

    Wiebelsberg

    Wiesenbronn

    Wiesenfeld

    Wiesentheid

    Willanzheim

    Winterhausen

    Wipfeld

    Wirmsthal

    Wonfurt

    Wörth am Main

    Würzburg

    Wüstenfelden

    Wüstenzell

    Zeil am Main

    Zeilitzheim

    Zell am Ebersberg

    Zell am Main

    Zellingen

    Ziegelanger

    1.2.10. Regione determinata Württemberg

    a) Sottoregioni:

    Bereich Württembergischer Bodensee

    Bereich Kocher-Jagst-Tauber

    Bereich Oberer Neckar

    Bereich Remstal-Stuttgart

    Bereich Württembergisch Unterland

    b) Großlagen:

    Heuchelberg

    Hohenneuffen

    Kirchenweinberg

    Kocherberg

    Kopf

    Lindauer Seegarten

    Lindelberg

    Salzberg

    Schalkstein

    Schozachtal

    Sonnenbühl

    Stautenberg

    Stromberg

    Tauberberg

    Wartbühl

    Weinsteige

    Wunnenstein

    c) Einzellagen:

    Altenberg

    Berg

    Burgberg

    Burghalde

    Dachsberg

    Dachsteiger

    Dezberg

    Dieblesberg

    Eberfürst

    Felsengarten

    Flatterberg

    Forstberg

    Goldberg

    Grafenberg

    Halde

    Harzberg

    Heiligenberg

    Herrlesberg

    Himmelreich

    Hofberg

    Hohenberg

    Hoher Berg

    Hundsberg

    Jupiterberg

    Kaiserberg

    Katzenbeißer

    Katzenöhrle

    Kayberg

    Kirchberg

    Klosterberg

    König

    Kriegsberg

    Kupferhalde

    Lämmler

    Lichtenberg

    Liebenberg

    Margarete

    Michaelsberg

    Mönchberg

    Mönchsberg

    Mühlbächer

    Neckarhälde

    Paradies

    Propstberg

    Ranzenberg

    Rappen

    Reichshalde

    Rozenberg

    Sankt Johännser

    Schafsteige

    Schanzreiter

    Schelmenklinge

    Schenkenberg

    Scheuerberg

    Schloßberg

    Schloßsteige

    Schmecker

    Schneckenhof

    Sommerberg

    Sommerhalde

    Sonnenberg

    Sonntagsberg

    Steinacker

    Steingrube

    Stiftsberg

    Wachtkopf

    Wanne

    Wardtberg

    Wildenberg

    Wohlfahrtsberg

    Wurmberg

    Zweifelsberg

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Abstatt

    Adolzfurt

    Affalterbach

    Affaltrach

    Aichelberg

    Aichwald

    Allmersbach

    Aspach

    Asperg

    Auenstein

    Baach

    Bad Mergentheim

    Bad Friedrichshall

    Bad Cannstatt

    Beihingen

    Beilstein

    Beinstein

    Belsenberg

    Bensingen

    Besigheim

    Beuren

    Beutelsbach

    Bieringen

    Bietigheim

    Bietigheim-Bissingen

    Bissingen

    Bodolz

    Bönnigheim

    Botenheim

    Brackenheim

    Brettach

    Bretzfeld

    Breuningsweiler

    Bürg

    Burgbronn

    Cleebronn

    Cleversulzbach

    Creglingen

    Criesbach

    Degerloch

    Diefenbach

    Dimbach

    Dörzbach

    Dürrenzimmern

    Duttenberg

    Eberstadt

    Eibensbach

    Eichelberg

    Ellhofen

    Elpersheim

    Endersbach

    Ensingen

    Enzweihingen

    Eppingen

    Erdmannhausen

    Erlenbach

    Erligheim

    Ernsbach

    Eschelbach

    Eschenau

    Esslingen

    Fellbach

    Feuerbach

    Flein

    Forchtenberg

    Frauenzimmern

    Freiberg am Neckar

    Freudenstein

    Freudenthal

    Frickenhausen

    Gaisburg

    Geddelsbach

    Gellmersbach

    Gemmrigheim

    Geradstetten

    Gerlingen

    Grantschen

    Gronau

    Grossbottwar

    Grossgartach

    Grossheppach

    Grossingersheim

    Grunbach

    Güglingen

    Gündelbach

    Gundelsheim

    Haagen

    Haberschlacht

    Häfnerhaslach

    Hanweiler

    Harsberg

    Hausen an der Zaber

    Hebsack

    Hedelfingen

    Heilbronn

    Hertmannsweiler

    Hessigheim

    Heuholz

    Hirschau

    Hof und Lembach

    Hofen

    Hoheneck

    Hohenhaslach

    Hohenstein

    Höpfigheim

    Horkheim

    Horrheim

    Hösslinsülz

    Illingen

    Ilsfeld

    Ingelfingen

    Ingersheim

    Kappishäusern

    Kernen

    Kesselfeld

    Kirchberg

    Kirchheim

    Kleinaspach

    Kleinbottwar

    Kleingartach

    Kleinheppach

    Kleiningersheim

    Kleinsachsenheim

    Klingenberg

    Knittlingen

    Kohlberg

    Korb

    Kressbronn/Bodensee

    Künzelsau

    Langenbeutingen

    Laudenbach

    Lauffen

    Lehrensteinsfeld

    Leingarten

    Leonbronn

    Lienzingen

    Lindau

    Linsenhofen

    Löchgau

    Löwenstein

    Ludwigsburg

    Maienfels

    Marbach/Neckar

    Markelsheim

    Markgröningen

    Massenbachhausen

    Maulbronn

    Meimsheim

    Metzingen

    Michelbach am Wald

    Möckmühl

    Mühlacker

    Mühlhausen an der Enz

    Mülhausen

    Mundelsheim

    Münster

    Murr

    Neckarsulm

    Neckarweihingen

    Neckarwestheim

    Neipperg

    Neudenau

    Neuenstadt am Kocher

    Neuenstein

    Neuffen

    Neuhausen

    Neustadt

    Niederhofen

    Niedernhall

    Niederstetten

    Nonnenhorn

    Nordhausen

    Nordheim

    Oberderdingen

    Oberohrn

    Obersöllbach

    Oberstenfeld

    Oberstetten

    Obersulm

    Obertürkheim

    Ochsenbach

    Ochsenburg

    Oedheim

    Offenau

    Öhringen

    Ötisheim

    Pfaffenhofen

    Pfedelbach

    Poppenweiler

    Ravensburg

    Reinsbronn

    Remshalden

    Reutlingen

    Rielingshausen

    Riet

    Rietenau

    Rohracker

    Rommelshausen

    Rosswag

    Rotenberg

    Rottenburg

    Sachsenheim

    Schluchtern

    Schnait

    Schöntal

    Schorndorf

    Schozach

    Schützingen

    Schwabbach

    Schwaigern

    Siebeneich

    Siglingen

    Spielberg

    Steinheim

    Sternenfels

    Stetten im Remstal

    Stetten am Heuchelberg

    Stockheim

    Strümpfelbach

    Stuttgart

    Sülzbach

    Taldorf

    Talheim

    Tübingen

    Uhlbach

    Untereisesheim

    Untergruppenbach

    Unterheimbach

    Unterheinriet

    Unterjesingen

    Untersteinbach

    Untertürkheim

    Vaihingen

    Verrenberg

    Vorbachzimmern

    Waiblingen

    Waldbach

    Walheim

    Wangen

    Wasserburg

    Weikersheim

    Weiler bei Weinsberg

    Weiler an der Zaber

    Weilheim

    Weinsberg

    Weinstadt

    Weissbach

    Wendelsheim

    Wermutshausen

    Widdern

    Willsbach

    Wimmental

    Windischenbach

    Winnenden

    Winterbach

    Winzerhausen

    Wurmlingen

    Wüstenrot

    Zaberfeld

    Zuffenhausen

    1.2.11. Regione determinata Baden

    a) Sottoregioni:

    Bereich Badische Bergstraße

    Bereich Badisches Frankenland

    Bereich Bodensee

    Bereich Breisgau

    Bereich Kaiserstuhl

    Bereich Kraichgau

    Bereich Tuniberg

    Bereich Markgräflerland

    Bereich Ortenau

    b) Großlagen:

    Attilafelsen

    Burg Lichteneck

    Burg Neuenfels

    Burg Zähringen

    Fürsteneck

    Hohenberg

    Lorettoberg

    Mannaberg

    Rittersberg

    Schloss Rodeck

    Schutterlindenberg

    Stiftsberg

    Tauberklinge

    Vogtei Rötteln

    Vulkanfelsen

    c) Einzellagen:

    Abtsberg

    Alte Burg

    Altenberg

    Alter Gott

    Baßgeige

    Batzenberg

    Betschgräbler

    Bienenberg

    Bühl

    Burggraf

    Burgstall

    Burgwingert

    Castellberg

    Eckberg

    Eichberg

    Engelsberg

    Engelsfelsen

    Enselberg

    Feuerberg

    Fohrenberg

    Gänsberg

    Gestühl

    Haselstaude

    Hasenberg

    Henkenberg

    Herrenberg

    Herrenbuck

    Herrenstück

    Hex von Dasenstein

    Himmelreich

    Hochberg

    Hummelberg

    Kaiserberg

    Kapellenberg

    Käsleberg

    Katzenberg

    Kinzigtäler

    Kirchberg

    Klepberg

    Kochberg

    Kreuzhalde

    Kronenbühl

    Kuhberg

    Lasenberg

    Lerchenberg

    Lotberg

    Maltesergarten

    Mandelberg

    Mühlberg

    Oberdürrenberg

    Oelberg

    Ölbaum

    Ölberg

    Pfarrberg

    Plauelrain

    Pulverbuck

    Rebtal

    Renchtäler

    Rosenberg

    Roter Berg

    Rotgrund

    Schäf

    Scheibenbuck

    Schloßberg

    Schloßgarten

    Silberberg

    Sommerberg

    Sonnenberg

    Sonnenstück

    Sonnhalde

    Sonnhohle

    Sonnhole

    Spiegelberg

    St. Michaelsberg

    Steinfelsen

    Steingässle

    Steingrube

    Steinhalde

    Steinmauer

    Sternenberg

    Teufelsburg

    Ulrichsberg

    Weingarten

    Weinhecke

    Winklerberg

    Wolfhag

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Achern

    Achkarren

    Altdorf

    Altschweier

    Amoltern

    Auggen

    Bad Bellingen

    Bad Rappenau

    Bad Krozingen

    Bad Mingolsheim

    Bad Mergentheim

    Baden-Baden

    Badenweiler

    Bahlingen

    Bahnbrücken

    Ballrechten-Dottingen

    Bamlach

    Bauerbach

    Beckstein

    Berghaupten

    Berghausen

    Bermatingen

    Bermersbach

    Berwangen

    Bickensohl

    Biengen

    Bilfingen

    Binau

    Binzen

    Bischoffingen

    Blankenhornsberg

    Blansingen

    Bleichheim

    Bodmann

    Bollschweil

    Bombach

    Bottenau

    Bötzingen

    Breisach

    Britzingen

    Broggingen

    Bruchsal

    Buchholz

    Buggingen

    Bühl

    Bühlertal

    Burkheim

    Dainbach

    Dattingen

    Denzlingen

    Dertingen

    Diedesheim

    Dielheim

    Diersburg

    Diestelhausen

    Dietlingen

    Dittigheim

    Dossenheim

    Durbach

    Dürrn

    Eberbach

    Ebringen

    Efringen-Kirchen

    Egringen

    Ehrenstetten

    Eichelberg

    Eichstetten

    Eichtersheim

    Eimeldingen

    Eisental

    Eisingen

    Ellmendingen

    Elsenz

    Emmendingen

    Endingen

    Eppingen

    Erlach

    Ersingen

    Erzingen

    Eschbach

    Eschelbach

    Ettenheim

    Feldberg

    Fessenbach

    Feuerbach

    Fischingen

    Flehingen

    Freiburg

    Friesenheim

    Gailingen

    Gemmingen

    Gengenbach

    Gerlachsheim

    Gissigheim

    Glottertal

    Gochsheim

    Gottenheim

    Grenzach

    Großrinderfeld

    Großsachsen

    Grötzingen

    Grunern

    Hagnau

    Haltingen

    Haslach

    Hassmersheim

    Hecklingen

    Heidelberg

    Heidelsheim

    Heiligenzell

    Heimbach

    Heinsheim

    Heitersheim

    Helmsheim

    Hemsbach

    Herbolzheim

    Herten

    Hertingen

    Heuweiler

    Hilsbach

    Hilzingen

    Hochburg

    Hofweier

    Höhefeld

    Hohensachsen

    Hohenwettersbach

    Holzen

    Horrenberg

    Hügelheim

    Hugsweier

    Huttingen

    Ihringen

    Immenstaad

    Impfingen

    Istein

    Jechtingen

    Jöhlingen

    Kappelrodeck

    Karlsruhe-Durlach

    Kembach

    Kenzingen

    Kiechlinsbergen

    Kippenhausen

    Kippenheim

    Kirchardt

    Kirchberg

    Kirchhofen

    Kleinkems

    Klepsau

    Klettgau

    Köndringen

    Königheim

    Königschaffhausen

    Königshofen

    Konstanz

    Kraichtal

    Krautheim

    Külsheim

    Kürnbach

    Lahr

    Landshausen

    Langenbrücken

    Lauda

    Laudenbach

    Lauf

    Laufen

    Lautenbach

    Lehen

    Leimen

    Leiselheim

    Leutershausen

    Liel

    Lindelbach

    Lipburg

    Lörrach

    Lottstetten

    Lützelsachsen

    Mahlberg

    Malsch

    Mauchen

    Meersburg

    Mengen

    Menzingen

    Merdingen

    Merzhausen

    Michelfeld

    Mietersheim

    Mösbach

    Mühlbach

    Mühlhausen

    Müllheim

    Münchweier

    Mundingen

    Münzesheim

    Munzingen

    Nack

    Neckarmühlbach

    Neckarzimmern

    Nesselried

    Neudenau

    Neuenbürg

    Neuershausen

    Neusatz

    Neuweier

    Niedereggenen

    Niederrimsingen

    Niederschopfheim

    Niederweiler

    Nimburg

    Nordweil

    Norsingen

    Nussbach

    Nussloch

    Oberachern

    Oberacker

    Oberbergen

    Obereggenen

    Obergrombach

    Oberkirch

    Oberlauda

    Oberöwisheim

    Oberrimsingen

    Oberrotweil

    Obersasbach

    Oberschopfheim

    Oberschüpf

    Obertsrot

    Oberuhldingen

    Oberweier

    Odenheim

    Ödsbach

    Offenburg

    Ohlsbach

    Opfingen

    Ortenberg

    Östringen

    Ötlingen

    Ottersweier

    Paffenweiler

    Rammersweier

    Rauenberg

    Rechberg

    Reichenau

    Reichenbach

    Reichholzheim

    Renchen

    Rettigheim

    Rheinweiler

    Riedlingen

    Riegel

    Ringelbach

    Ringsheim

    Rohrbach am Gisshübel

    Rotenberg

    Rümmingen

    Sachsenflur

    Salem

    Sasbach

    Sasbachwalden

    Schallbach

    Schallstadt

    Schelingen

    Scherzingen

    Schlatt

    Schliengen

    Schmieheim

    Schriesheim

    Seefelden

    Sexau

    Singen

    Sinsheim

    Sinzheim

    Söllingen

    Stadelhofen

    Staufen

    Steinbach

    Steinenstadt

    Steinsfurt

    Stetten

    Stettfeld

    Sulz

    Sulzbach

    Sulzburg

    Sulzfeld

    Tairnbach

    Tannenkirch

    Tauberbischofsheim

    Tiefenbach

    Tiengen

    Tiergarten

    Tunsel

    Tutschfelden

    Überlingen

    Ubstadt

    Ubstadt-Weiler

    Uissigheim

    Ulm

    Untergrombach

    Unteröwisheim

    Unterschüpf

    Varnhalt

    Wagenstadt

    Waldangelloch

    Waldulm

    Wallburg

    Waltershofen

    Walzbachtal

    Wasenweiler

    Weiher

    Weil

    Weiler

    Weingarten

    Weinheim

    Weisenbach

    Weisloch

    Welmlingen

    Werbach

    Wertheim

    Wettelbrunn

    Wildtal

    Wintersweiler

    Wittnau

    Wolfenweiler

    Wollbach

    Wöschbach

    Zaisenhausen

    Zell-Weierbach

    Zeutern

    Zungweier

    Zunzingen

    e) altre:

    Affental/Affentaler

    Badisch Rotgold

    Ehrentrudis

    1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut

    a) Sottoregioni:

    Bereich Schloß Neuenburg

    Bereich Thüringen

    b) Großlagen:

    Blütengrund

    Göttersitz

    Kelterberg

    Schweigenberg

    c) Einzellagen:

    Hahnenberg

    Mühlberg

    Rappental

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Bad Sulza

    Bad Kösen

    Burgscheidungen

    Domburg

    Dorndorf

    Eulau

    Freyburg

    Gleina

    Goseck

    Großheringen

    Großjena

    Gröst

    Höhnstedt

    Jena

    Kaatschen

    Kalzendorf

    Karsdorf

    Kirchscheidungen

    Klosterhäseler

    Langenbogen

    Laucha

    Löbaschütz

    Müncheroda

    Naumburg

    Nebra

    Neugönna

    Reinsdorf

    Rollsdorf

    Roßbach

    Schleberoda

    Schulpforte

    Seeburg

    Spielberg

    Steigra

    Vitzenburg

    Weischütz

    Weißenfels

    Werder/Havel

    Zeuchfeld

    Zscheiplitz

    1.2.13. Regione determinata Sachsen (Sassonia)

    a) Sottoregioni:

    Bereich Dresden

    Bereich Elstertal

    Bereich Meißen

    b) Großlagen:

    Elbhänge

    Lößnitz

    Schloßweinberg

    Spaargebirge

    c) Einzellagen:

    Kapitelberg

    Heinrichsburg

    d) Comuni e parti di Comuni:

    Belgern

    Jessen

    Kleindröben

    Meißen

    Merbitz

    Ostritz

    Pesterwitz

    Pillnitz

    Proschwitz

    Radebeul

    Schlieben

    Seußlitz

    Weinböhla

    1.2.14. Altre denominazioni

    Liebfraumilch

    Liebfrauenmilch

    2.. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Ahrtaler Landwein

    Altrheingauer Landwein

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Fränkischer Landwein

    Landwein der Ruwer

    Landwein der Saar

    Landwein der Mosel

    Mitteldeutscher Landwein

    Nahegauer Landwein

    Pfälzer Landwein

    Regensburger Landwein

    Rheinburgen-Landwein

    Rheingauer Landwein

    Rheinischer Landwein

    Saarländischer Landwein der Mosel

    Sächsischer Landwein

    Schwäbischer Landwein

    Starkenburger Landwein

    Südbadischer Landwein

    Taubertäler Landwein

    Unterbadischer Landwein

    II. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    1.1.1. Regioni Alsazia ed altre regioni dell'Est

    1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

    Alsace

    Alsace, seguito dal nome di un vitigno ("lieu-dit"):

    - Altenberg de Bergbieten

    - Altenberg de Bergheim

    - Altenberg de Wolxheim

    - Brand

    - Bruderthal

    - Eichberg

    - Engelberg

    - Florimont

    - Frankstein

    - Froehn

    - Furstentum

    - Geisberg

    - Gloeckelberg

    - Goldert

    - Hatschbourg

    - Hengst

    - Kanzlerberg

    - Kastelberg

    - Kessler

    - Kirchberg de Barr

    - Kirchberg de Ribeauvillé

    - Kitterlé

    - Mambourg

    - Mandelberg

    - Marckrain

    - Moenchberg

    - Muenchberg

    - Ollwiller

    - Osterberg

    - Pfersigberg

    - Pfingstberg

    - Praelatenberg

    - Rangen

    - Rosacker

    - Saering

    - Schlossberg

    - Schoenenbourg

    - Sommerberg

    - Sonnenglanz

    - Spiegel

    - Sporen

    - Steingrubler

    - Steinert

    - Steinklotz

    - Vorbourg

    - Wiebelsberg

    - Wineck-Schlossberg

    - Winzenberg

    - Zinnkoepflé

    - Zotzenberg

    Côtes de Toul

    1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Moselle

    1.1.2. Regione Champagne

    1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

    Champagne

    Coteaux Champenois

    Riceys

    1.1.3. Regione Borgogna

    1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

    Aloxe-Corton

    Auxey-Duresses

    Bâtard-Montrachet

    Beaujolais

    Beaujolais, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Arbuisonnas

    - Beaujeu

    - Blacé

    - Cercié

    - Chânes

    - Charentay

    - Chenas

    - Chiroubles

    - Denicé

    - Durette

    - Emeringes

    - Fleurie

    - Juliénas

    - Jullié

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - Lancié

    - Lantignié

    - Le Perréon

    - Les Ardillats

    - Leynes

    - Marchampt

    - Montmelas

    - Odenas

    - Pruzilly

    - Quincié

    - Regnié

    - Rivolet

    - Romanèche

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Etienne-des-Ouillères

    - Saint-Etienne-la-Varenne

    - Saint-Julien

    - Saint-Lager

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Salles

    - Vaux

    - Vauxrenard

    - Villié Morgon

    Beaujolais-Villages

    Beaune

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Bonnes Mares

    Bourgogne

    Bourgogne Aligoté

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno dal nome della sottoregione:

    - Côte Chalonnaise

    - Côtes d'Auxerre

    - Hautes-Côtes de Beaune

    - Hautes-Côtes de Nuits

    - Vézélay

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno dal nome del Comune d'origine:

    - Chitry

    - Coulanges-la-Vineuse

    - Epineuil

    - Irancy

    Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno da:

    - Côte Saint-Jacques

    - En Montre-Cul

    - La Chapelle Notre-Dame

    - Le Chapitre

    - Montrecul

    - Montre-cul

    Bouzeron

    Brouilly

    Chablis

    Chablis, seguito o meno da "Climat d'origine":

    - Blanchot

    - Bougros

    - Les Clos

    - Grenouilles

    - Preuses

    - Valmur

    - Vaudésir

    Chablis, seguito o meno da "Climat d'origine" o da una delle seguenti diciture:

    - Mont de Milieu

    - Montée de Tonnerre

    - Chapelot

    - Pied d'Aloup

    - Côte de Bréchain

    - Fourchaume

    - Côte de Fontenay

    - L'Homme mort

    - Vaulorent

    - Vaillons

    - Chatains

    - Séchers

    - Beugnons

    - Les Lys

    - Mélinots

    - Roncières

    - Les Epinottes

    - Montmains

    - Forêts

    - Butteaux

    - Côte de Léchet

    - Beauroy

    - Troesmes

    - Côte de Savant

    - Vau Ligneau

    - Vau de Vey

    - Vaux Ragons

    - Vaucoupin

    - Vosgros

    - Vaugiraut

    - Les Fourneaux

    - Morein

    - Côte des Près-Girots

    - Côte de Vaubarousse

    - Berdiot

    - Chaume de Talvat

    - Côte de Jouan

    - Les Beauregards

    - Côte de Cuissy

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet

    Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune

    Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

    Clos de la Roche

    Clos des Lambrays

    Clos de Tart

    Clos de Vougeot

    Clos Saint-Denis

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Côte de Beaune

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits-Villages

    Côte Roannaise

    Criots Bâtard-Montrachet

    Echezeaux

    Fixin

    Fleurie

    Gevrey-Chambertin

    Givry

    Grands Echezeaux

    Griotte-Chambertin

    Juliénas

    La Grande Rue

    Ladoix

    Ladoix Côte de Beaune

    Latricières-Chambertin

    Mâcon

    Mâcon-Villages

    Mâcon, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Azé

    - Berzé-la-Ville

    - Berzé-le-Chatel

    - Bissy-la-Mâconnaise

    - Burgy

    - Bussières

    - Chaintres

    - Chânes

    - Chardonnay

    - Charnay-lès-Mâcon

    - Chasselas

    - Chevagny-lès-Chevrières

    - Clessé

    - Crèches-sur-Saône

    - Cruzilles

    - Davayé

    - Fuissé

    - Grévilly

    - Hurigny

    - Igé

    - La Chapelle-de-Guinchay

    - La Roche Vineuse

    - Leynes

    - Loché

    - Lugny

    - Milly-Lamartine

    - Montbellet

    - Peronne

    - Pierreclos

    - Prissé

    - Pruzilly

    - Romanèche-Thorins

    - Saint-Amour-Bellevue

    - Saint-Gengoux-de-Scissé

    - Saint-Symphorien-d'Ancelles

    - Saint-Vérand

    - Sologny

    - Solutré-Pouilly

    - Uchizy

    - Vergisson

    - Verzé

    - Vinzelles

    - Viré

    Maranges, seguito o meno da "Climat d'origine" o da una delle seguenti diciture:

    - Clos de la Boutière

    - La Croix Moines

    - La Fussière

    - Le Clos des Loyères

    - Le Clos des Rois

    - Les Clos Roussots

    Maranges Côte de Beaune

    Marsannay

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Mercurey

    Meursault

    Meursault Côte de Beaune

    Montagny

    Monthélie

    Monthélie Côte de Beaune

    Montrachet

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moulin-à-Vent

    Musigny

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Pernand-Vergelesses

    Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

    Petit Chablis, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Beine

    - Béru

    - Chablis

    - La Chapelle-Vaupelteigne

    - Chemilly-sur-Serein

    - Chichée

    - Collan

    - Courgis

    - Fleys

    - Fontenay

    - Lignorelles

    - Ligny-le-Châtel

    - Maligny

    - Poilly-sur-Serein

    - Préhy

    - Saint-Cyr-les-Colons

    - Villy

    - Viviers

    Pommard

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-Vinzelles

    Puligny-Montrachet

    Puligny-Montrachet Côte de Beaune

    Régnié

    Richebourg

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint-Amour

    Saint-Aubin

    Saint-Aubin Côte de Beaune

    Saint-Romain

    Saint-Romain Côte de Beaune

    Saint-Véran

    Santenay

    Santenay Côte de Beaune

    Savigny-lès-Beaune

    Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

    Tâche (La)

    Vaupulent

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes du Forez

    Saint Bris

    1.1.4. Regioni Giura e Savoia

    1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Château Châlon

    Côtes du Jura

    Coteaux du Lyonnais

    Crépy

    Jura

    L'Etoile

    Macvin du Jura

    Savoie, seguito dalla dicitura:

    - Abymes

    - Apremont

    - Arbin

    - Ayze

    - Bergeron

    - Chautagne

    - Chignin

    - Chignin Bergeron

    - Cruet

    - Frangy

    - Jongieux

    - Marignan

    - Marestel

    - Marin

    - Monterminod

    - Monthoux

    - Montmélian

    - Ripaille

    - St-Jean de la Porte

    - St-Jeoire Prieuré

    Seyssel

    1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Bugey

    Bugey, seguito dal nome di uno dei seguenti "cru":

    - Anglefort

    - Arbignieu

    - Cerdon

    - Chanay

    - Lagnieu

    - Machuraz

    - Manicle

    - Montagnieu

    - Virieu-le-Grand

    1.1.5. Regione Côtes du Rhône

    1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées

    Beaumes-de-Venise

    Château Grillet

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Condrieu

    Cornas

    Côte Rôtie

    Coteaux de Die

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux du Tricastin

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages

    Côtes du Rhône, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Beaumes de Venise

    - Cairanne

    - Chusclan

    - Laudun

    - Rasteau

    - Roaix

    - Rochegude

    - Rousset-les-Vignes

    - Sablet

    - Saint-Gervais

    - Saint-Maurice

    - Saint-Pantaléon-les-Vignes

    - Séguret

    - Valréas

    - Vinsobres

    - Visan

    Côtes du Ventoux

    Crozes-Hermitage

    Crozes Ermitage

    Die

    Ermitage

    Gigondas

    Hermitage

    Lirac

    Saint-Joseph

    Saint-Péray

    Tavel

    Vacqueyras

    1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes du Vivarais

    Côtes du Vivarais, seguito dal nome di uno dei seguenti "cru":

    - Orgnac-l'Aven

    - Saint-Montant

    - Saint-Remèze

    1.1.6. Regioni Provenza e Corsica

    1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

    Ajaccio

    Bandol

    Bellet

    Cap Corse

    Cassis

    Corse, seguito o meno da:

    - Calvi

    - Coteaux du Cap-Corse

    - Figari

    - Sartène

    - Porto Vecchio

    Coteaux d'Aix-en-Provence

    Les-Baux-de-Provence

    Coteaux Varois

    Côtes de Provence

    Palette

    Patrimonio

    Provence

    1.1.7. Regione Languadoca-Rossiglione

    1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

    Banyuls

    Bellegarde

    Cabardès

    Collioure

    Corbières

    Costières de Nîmes

    Coteaux du Languedoc

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, accompagnato o meno da uno dei seguenti nomi:

    - Cabrières

    - Coteaux de La Méjanelle

    - Coteaux de Saint-Christol

    - Coteaux de Vérargues

    - La Clape

    - La Méjanelle

    - Montpeyroux

    - Pic-Saint-Loup

    - Quatourze

    - Saint-Christol

    - Saint-Drézéry

    - Saint-Georges-d'Orques

    - Saint-Saturnin

    - Vérargues

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages

    Côtes du Roussillon Villages Caramany

    Côtes du Roussillon Villages Latour de France

    Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

    Côtes du Roussillon Villages Tautavel

    Faugères

    Fitou

    Frontignan

    Languedoc, seguito o meno dal nome del Comune d'origine:

    - Adissan

    - Aspiran

    - Le Bosc

    - Cabrières

    - Ceyras

    - Fontès

    - Grand Roussillon

    - Lieuran-Cabrières

    - Nizas

    - Paulhan

    - Péret

    - Saint-André-de-Sangonis

    Limoux

    Lunel

    Maury

    Minervois

    Minervois-la-Livinière

    Mireval

    Saint-Jean-de-Minervois

    Rivesaltes

    Roussillon

    Saint-Chinian

    1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes de la Malepère

    1.1.8. Regione Sud-ovest

    1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

    Béarn

    Béarn-Bellocq

    Bergerac

    Buzet

    Cahors

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Duras

    Côtes du Frontonnais

    Côtes du Frontonnais Fronton

    Côtes du Frontonnais Villaudric

    Côtes du Marmandais

    Côtes de Montravel

    Floc de Gascogne

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Haut-Montravel

    Irouléguy

    Jurançon

    Madiran

    Marcillac

    Monbazillac

    Montravel

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Pécharmant

    Rosette

    Saussignac

    1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Millau

    Côtes de Saint-Mont

    Tursan

    Entraygues

    Estaing

    Fel

    Lavilledieu

    1.1.9. Regione di Bordeaux

    1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

    Barsac

    Blaye

    Bordeaux

    Bordeaux Clairet

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bourg

    Bourgeais

    Côtes de Bourg

    Cadillac

    Cérons

    Côtes Canon-Fronsac

    Canon-Fronsac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Castillon

    Entre-Deux-Mers

    Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Fronsac

    Graves

    Graves de Vayres

    Haut-Médoc

    Lalande de Pomerol

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lussac Saint-Emilion

    Margaux

    Médoc

    Montagne Saint-Emilion

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Néac

    Pauillac

    Pessac-Léognan

    Pomerol

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux

    Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Bassens

    - Baurech

    - Béguey

    - Bouliac

    - Cadillac

    - Cambes

    - Camblanes

    - Capian

    - Carbon blanc

    - Cardan

    - Carignan

    - Cenac

    - Cenon

    - Donzac

    - Floirac

    - Gabarnac

    - Haux

    - Latresne

    - Langoiran

    - Laroque

    - Le Tourne

    - Lestiac

    - Lormont

    - Monprimblanc

    - Omet

    - Paillet

    - Quinsac

    - Rions

    - Saint-Caprais-de-Bordeaux

    - Sainte-Eulalie

    - Saint-Germain-de-Graves

    - Saint-Maixant

    - Semens

    - Tabanac

    - Verdelais

    - Villenave de Rions

    - Yvrac

    Puisseguin Saint-Emilion

    Sainte-Croix-du-Mont

    Saint-Emilion

    Saint-Estèphe

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Georges Saint-Emilion

    Saint-Julien

    Sauternes

    1.1.10. Regione Val de Loire

    1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

    Anjou

    Anjou Coteaux de la Loire

    Anjou-Villages

    Anjou-Villages Brissac

    Blanc Fumé de Pouilly

    Bourgueil

    Bonnezeaux

    Cheverny

    Chinon

    Coteaux de l'Aubance

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Layon

    Coteaux du Layon, seguito dal nome del Comune d'origine:

    - Beaulieu-sur Layon

    - Faye-d'Anjou

    - Rablay-sur-Layon

    - Rochefort-sur-Loire

    - Saint-Aubin-de-Luigné

    - Saint-Lambert-du-Lattay

    Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Loir

    Coteaux de Saumur

    Cour-Cheverny

    Jasnières

    Loire

    Menetou Salon, seguito o meno dal nome del Comune d'origine:

    - Aubinges

    - Menetou-Salon

    - Morogues

    - Parassy

    - Pigny

    - Quantilly

    - Saint-Céols

    - Soulangis

    - Vignoux-sous-les-Aix

    - Humbligny

    Montlouis

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly Fumé

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Reuilly

    Sancerre

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saumur

    Saumur Champigny

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Touraine

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Amboise

    Touraine Mesland

    Val de Loire

    Vouvray

    1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

    Châteaumeillant

    Côteaux d'Ancenis

    Coteaux du Vendômois

    Côtes d'Auvergne, seguito o meno dal nome del Comune d'origine:

    - Boudes

    - Chanturgue

    - Châteaugay

    - Corent

    - Madargue

    Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:

    - Brem

    - Mareuil

    - Pissotte

    - Vix

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Orléanais

    Saint-Pourçain

    Thouarsais

    Valençay

    1.1.11. Regione Cognac

    1.1.11.1. Appellation d'origine contrôlée

    Charentes

    2. "Vins de pays" designati con il nome di un dipartimento di produzione

    Vin de pays de l'Agenais

    Vin de pays d'Aigues

    Vin de pays de l'Ain

    Vin de pays de l'Allier

    Vin de pays d'Allobrogie

    Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes Maritimes

    Vin de pays de l'Ardailhou

    Vin de pays de l'Ardèche

    Vin de pays d'Argens

    Vin de pays de l'Ariège

    Vin de pays de l'Aude

    Vin de pays de l'Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches du Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Catalan

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes

    Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

    Vin de pays Charentais

    Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

    Vin de pays Charentais "Ile d'Oléron"

    Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la Cité de Carcassonne

    Vin de pays des Collines de la Moure

    Vin de pays des Collines rhodaniennes

    Vin de pays du Comté de Grignan

    Vin de pays du Comté tolosan

    Vin de pays des Comtés rhodaniens

    Vin de pays de Corrèze

    Vin de pays de la côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d'Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux Flaviens

    Vin de pays des coteaux de Fontcaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l'Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

    Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

    Vin de pays des coteaux du Quercy

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays du Duché d'Uzès

    Vin de pays de Franche-Comté

    Vin de pays de Franche-Comté "Coteaux de Champlitte"

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des Gorges de l'Hérault

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d'Hauterive

    Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

    Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

    Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

    Vin de pays des Hauts de Badens

    Vin de pays de l'Hérault

    Vin de pays de l'Ile de Beauté

    Vin de pays de l'Indre et Loire

    Vin de pays de l'Indre

    Vin de pays de l'Isère

    Vin de pays du Jardin de la France

    Vin de pays du Jardin de la France "Marches de Bretagne"

    Vin de pays du Jardin de la France "Pays de Retz"

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir et Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot et Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine et Loire

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont Baudile

    Vin de pays du Mont Caume

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d'Oc

    Vin de pays du Périgord

    Vin de pays du Périgord "Vin de Domme"

    Vin de pays de la Petite Crau

    Vin de pays de Pézenas

    Vin de pays de la Principauté d'Orange

    Vin de pays du Puy de Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône et Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine et Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn et Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais

    Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

    Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de L'Adour"

    Vin de pays des Terroirs landais "Sables Fauves"

    Vin de pays des Terroirs landais "Sables de l'Océan"

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d'Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la Vallée du Paradis

    Vin de pays des Vals d'Agly

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l'Yonne

    III. VINI ORIGINARI DEL REGNO DI SPAGNA

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Vino de calidad producido en region determinada")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Abona

    Alella

    Alicante

    Almansa

    Ampurdán-Costa Brava

    Bierzo

    Binissalem-Mallorca

    Bullas

    Calatayud

    Campo de Borja

    Cariñena

    Cava

    Cigales

    Conca de Barberá

    Condado de Huelva

    Costers del Segre

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

    Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

    Hierro, El

    Jerez/Xérès/Sherry

    Jumilla

    Lanzarote

    Málaga

    Mancha, La

    Manzanilla

    Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Méntrida

    Mondéjar

    Monterrei

    Montilla-Moriles

    Navarra

    Palma, La

    Penedés

    Pla de Bages

    Priorato

    Rías Baixas

    Ribeira Sacra

    Ribeiro

    Ribera del Duero

    Ribera del Guadiana

    Rioja

    Rueda

    Somontano

    Tacoronte-Acentejo

    Tarragona

    Terra Alta

    Toro

    Utiel-Requena

    Valdeorras

    Valdepeñas

    Valencia

    Valle de Güímar

    Valle de la Orotava

    Vinos de Madrid

    Ycoden-Daute-Isora

    Yecla

    1.2. Nomi delle sottoregioni e dei Comuni

    1.2.1. Regione determinata Abona

    Adeje

    Vilaflor

    Arona

    San Miguel de Abona

    Granadilla de Abona

    Villa de Arico

    Fasnia

    1.2.2. Regione determinata Alella

    Alella

    Argentona

    Cabrils

    Martorelles

    Masnou, El

    Montgat

    Montornés del Vallés

    Orrius

    Premiá de Dalt

    Premiá de Mar

    Roca del Vallés, La

    Sant Fost de Campcentelles

    Santa María de Martorelles

    Teiá

    Tiana

    Vallromanes

    Vilanova del Vallés

    Vilassar de Dalt

    1.2.3. Regione determinata Alicante

    a) Sottoregione Alicante

    Algueña

    Alicante

    Bañeres

    Benejama

    Biar

    Campo de Mirra

    Cañada

    Castalla

    Elda

    Hondón de los Frailes

    Hondón de las Nieves

    Ibi

    Mañán

    Monóvar

    Onil

    Petrer

    Pinoso

    Romana, La

    Salinas

    Sax

    Tibi

    Villena

    b) Sottoregione La Marina

    Alcalalí

    Beniarbeig

    Benichembla

    Benidoleig

    Benimeli

    Benissa

    Benitachell

    Calpe

    Castell de Castells

    Denia

    Gata de Gorgos

    Jalón

    Lliber

    Miraflor

    Murla

    Ondara

    Orba

    Parcent

    Pedreguer

    Sagra

    Sanet y Negrals

    Senija

    Setla y Mirarrosa

    Teulada

    Tormos

    Vall de Laguart

    Vergel

    Xabia

    1.2.4. Regione determinata Almansa

    Alpera

    Almansa

    Bonete

    Chinchilla de Monte-Aragón

    Corral-Rubio

    Higueruela

    Hoya Gonzalo

    Pétrola

    Villar de Chinchilla

    1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

    Agullana

    Avinyonet de Puigventós

    Boadella

    Cabanes

    Cadaqués

    Cantallops

    Capmany

    Colera

    Darnius

    Espolla

    Figueres

    Garriguella

    Jonquera, La

    Llançá

    Llers

    Masarac

    Mollet de Peralada

    Palau-Saberdera

    Pau

    Pedret i Marsá

    Peralada

    Pont de Molins

    Portbou

    Port de la Selva, El

    Rabós

    Roses

    Ríumors

    Sant Climent Sescebes

    Selva de Mar, La

    Terrades

    Vilafant

    Vilajuïga

    Vilamaniscle

    Vilanant

    Viure

    1.2.6. Regione determinata Bierzo

    Arganza

    Bembibre

    Borrenes

    Cabañas Raras

    Cacabelos

    Camponaraya

    Carracedelo

    Carucedo

    Castropodame

    Congosto

    Corullón

    Cubillos del Sil

    Fresnedo

    Molinaseca

    Noceda

    Ponferrada

    Priaranza

    Puente de Domingo Flórez

    Sancedo

    Vega de Espinareda

    Villadecanes

    Toral de los Vados

    Villafranca del Bierzo

    1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca

    Binissalem

    Consell

    Santa María del Camí

    Sancellas

    Santa Eugenia

    1.2.8. Regione determinata Bullas

    Bullas

    Calasparra

    Caravaca

    Cehegín

    Lorca

    Moratalla

    Mula

    Ricote

    1.2.9. Regione determinata Calatayud

    Abanto

    Acered

    Alarba

    Alhama de Aragón

    Aniñón

    Ateca

    Belmonte de Gracian

    Bubierca

    Calatayud

    Cárenas

    Castejón de las Armas

    Castejón de Alarba

    Cervera de la Cañada

    Clarés de Ribota

    Codos

    Fuentes de Jiloca

    Godojos

    Ibdes

    Maluenda

    Mara

    Miedes

    Monterde

    Montón

    Morata de Jiloca

    Moros

    Munébrega

    Nuévalos

    Olvés

    Orera

    Paracuellos de Jiloca

    Ruesca

    Sediles

    Terrer

    Torralba de Ribota

    Torrijo de la Cañada

    Valtorres

    Villalba del Perejil

    Villalengua

    Villarroya de la Sierra

    Viñuela, La

    1.2.10. Regione determinata Campo de Borja

    Agón

    Ainzón

    Alberite de San Juan

    Albeta

    Ambel

    Bisimbre

    Borja

    Bulbuente

    Bureta

    Buste, El

    Fuendejalón

    Magallón

    Maleján

    Pozuelo de Aragón

    Tabuenca

    Vera de Moncayo

    1.2.11. Regione determinata Cariñena

    Aguarón

    Aladrén

    Alfamén

    Almonacid de la Sierra

    Alpartir

    Cariñena

    Cosuenda

    Encinacorba

    Longares

    Mezalocha

    Muel

    Paniza

    Tosos

    Villanueva de Huerva

    1.2.12. Regione determinata Cigales

    Cabezón de Pisuerga

    Cigales

    Corcos del Valle

    Cubillas de Santa Marta

    Fuensaldaña

    Mucientes

    Quintanilla de Trigueros

    San Martín de Valvení

    Santovenia de Pisuerga

    Trigueros del Valle

    Valoria la Buena

    Dueñas

    1.2.13. Regione determinata Conca de Barberá

    Barberá de la Conca

    Blancafort

    Conesa

    L'Espluga de Francolí

    Forés

    Montblanc

    Pira

    Rocafort de Queralt

    Sarral

    Senan

    Solivella

    Vallclara

    Vilaverd

    Vimbodí

    1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva

    Almonte

    Beas

    Bollullos del Condado

    Bonares

    Chucena

    Hinojos

    Lucena del Puerto

    Manzanilla

    Moguer

    Niebla

    Palma del Condado, La

    Palos de la Frontera

    Rociana del Condado

    San Juan del Puerto

    Trigueros

    Villalba del Alcor

    Villarrasa

    1.2.15. Regione determinata Costers del Segre

    a) Sottoregione Raimat

    Lleida

    b) Sottoregione Artesa

    Alós de Balaguer

    Artesa de Segre

    Foradada

    Penelles

    Preixens

    c) Sottoregione Valle del Río Corb

    Belianes

    Ciutadilla

    Els Omells de na Gaia

    Granyanella

    Granyena de Segarra

    Guimerá

    Maldá

    Montoliu de Segarra

    Montornés de Segarra

    Nalec

    Preixana

    Sant Martí de Riucorb

    Tarrega

    Vallbona de les Monges

    Vallfogona de Riucorb

    Verdú

    d) Sottoregione Les Garrigues

    Arbeca

    Bellaguarda

    Cerviá de les Garrigues

    Els Omellons

    Floresta, La

    Fulleda

    L'Albí

    L'Espluga Calba

    La Pobla de Cérvoles

    Tarrés

    Vilosell, El

    Vinaixa

    1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

    Bakio

    Balmaseda

    Barakaldo

    Derio

    Durango

    Elorrio

    Erandio

    Forua

    Galdames

    Gamiz-Fika

    Gatika

    Gernika

    Gordexola

    Güeñes

    Larrabetzu

    Lezama

    Lekeitio

    Markina

    Mendata

    Mendexa

    Morga

    Mungia

    Muskiz

    Muxika

    Orduña

    Sestao

    Sopelana

    Sopuerta

    Zalla

    Zamudio

    Zaratamo

    1.2.17. Regione determinata Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

    Aia

    Getaria

    Zarautz

    1.2.18. Regione determinata El Hierro

    Frontera

    Valverde

    1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla e Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    Chiclana de la Frontera

    Chipiona

    Jerez de la Frontera

    Puerto de Santa María, El

    Puerto Real

    Rota

    Sanlúcar de Barrameda

    Trebujena

    Lebrija

    a) Sottoregione Jerez Superior (territori "Albarizas" nei seguenti Comuni)

    Jerez de la Frontera

    Puerto de Santa María

    Sanlúcar de Barrameda

    Rota

    Chipiona

    Trebujena

    1.2.20. Regione determinata Jumilla

    Albatana

    Fuente Alamo de Murcia

    Hellín

    Jumilla

    Montealegre del Castillo

    Ontur

    Tobarra

    1.2.21. Regione determinata Lanzarote

    Arrecife

    Haría

    San Bartolomé

    Teguise

    Tías

    Tinajo

    Yaiza

    1.2.22. Regione determinata Málaga

    Alameda

    Alcaucín

    Alfarnate

    Alfarnatejo

    Algarrobo

    Alhaurín de la Torre

    Almáchar

    Almogía

    Antequera

    Archez

    Archidona

    Arenas

    Benamargosa

    Benamocarra

    Borge

    Campillos

    Canillas del Aceituno

    Canillas de Albaida

    Casabermeja

    Casares

    Colmenar

    Comares

    Cómpeta

    Cuevas Bajas

    Cuevas de San Marcos

    Cútar

    Estepona

    Frigiliana

    Fuente Piedra

    Humilladero

    Iznate

    Macharaviaya

    Manilva

    Moclinejo

    Mollina

    Nerja

    Periana

    Rincón de la Victoria

    Riogordo

    Salares

    Sayalonga

    Sedella

    Sierra de Yeguas

    Torrox

    Totalán

    Vélez Málaga

    Villanueva de Algaidas

    Villanueva del Rosario

    Villanueva de Tapia

    Villanueva del Trabuco

    Viñuela

    1.2.23. Regione determinata La Mancha

    Barrax

    Bonillo, El

    Fuensanta

    Herrera, La

    Lezuza

    Minaya

    Montalvos

    Munera

    Ossa de Montiel

    Roda, La

    Tarazona de la Mancha

    Villarrobledo

    Albaladejo

    Alcázar de San Juan

    Alcolea de Calatrava

    Aldea del Rey

    Alhambra

    Almagro

    Almedina

    Almodóvar del Campo

    Arenas de San Juan

    Argamasilla de Alba

    Argamasilla de Calatrava

    Ballesteros de Calatrava

    Bolaños de Calatrava

    Calzada de Calatrava

    Campo de Criptana

    Cañada de Calatrava

    Carrión de Calatrava

    Carrizosa

    Castellar de Santiago

    Ciudad Real

    Cortijos, Los

    Cózar

    Daimiel

    Fernancaballero

    Fuenllana

    Fuente el Fresno

    Granátula de Calatrava

    Herencia

    Labores, Las

    Malagón

    Manzanares

    Membrilla

    Miguelturra

    Montiel

    Pedro Muñoz

    Picón

    Piedrabuena

    Poblete

    Porzuna

    Pozuelo de Calatrava

    Puebla del Principe

    Puerto Lápice

    Santa Cruz de los Cáñamos

    Socuéllamos

    Solana, La

    Terrinches

    Tomelloso

    Torralba de Calatrava

    Torre de Juan Abad

    Valenzuela de Calatrava

    Villahermosa

    Villamanrique

    Villamayor de Calatrava

    Villanueva de la Fuente

    Villanueva de los Infantes

    Villar del Pozo

    Villarrubia de los Ojos

    Villarta de San Juan

    Acebrón, El

    Alberca de Záncara, La

    Alconchel de la Estrella

    Almarcha, La

    Almendros

    Almonacid del Marquesado

    Atalaya del Cañavate

    Barajas de Melo

    Belinchón

    Belmonte

    Cañadajuncosa

    Cañavate, El

    Carrascosa de Haro

    Casas de Benítez

    Casas de Fernando Alonso

    Casas de Guijarro

    Casas de Haro

    Casas de los Pinos

    Castillo de Garcimuñoz

    Cervera del Llano

    Fuente de Pedro Naharro

    Fuentelespino de Haro

    Hinojosa, La

    Hinojosos, Los

    Honrubia

    Hontanaya

    Horcajo de Santiago

    Huelves

    Leganiel

    Mesas, Las

    Monreal del Llano

    Montalbanejo

    Mota del Cuervo

    Olivares de Júcar

    Osa de la Vega

    Pedernoso, El

    Pedroñeras, Las

    Pinarejo

    Pozoamargo

    Pozorrubio

    Provencio, El

    Puebla de Almenara

    Rada de Haro

    Rozalén del Monte

    Saelices

    San Clemente

    Santa María del Campo

    Santa María de los Llanos

    Sisante

    Tarancón

    Torrubia del Campo

    Torrubia del Castillo

    Tresjuncos

    Tribaldos

    Uclés

    Valverde de Júcar

    Vara de Rey

    Villaescusa de Haro

    Villamayor de Santiago

    Villar de Cañas

    Villar de la Encina

    Villarejo de Fuentes

    Villares del Saz

    Villarrubio

    Villaverde y Pasaconsol

    Zarza del Tajo

    Ajofrín

    Almonacid de Toledo

    Cabañas de Yepes

    Cabezamesada

    Camuñas

    Ciruelos

    Consuegra

    Corral de Almaguer

    Chueca

    Dosbarrios

    Guardia, La

    Huerta de Valdecarábanos

    Lillo

    Madridejos

    Manzaneque

    Marjaliza

    Mascaraque

    Miguel Esteban

    Mora

    Nambroca

    Noblejas

    Ocaña

    Ontígola con Oreja

    Orgaz

    Puebla de Almoradiel, La

    Quero

    Quintanar de la Orden

    Romeral

    Santa Cruz de la Zarza

    Sonseca

    Tembleque

    Toboso, El

    Turleque

    Urda

    Villacañas

    Villa de Don Fadrique, La

    Villafranca de los Caballeros

    Villaminaya

    Villamuelas

    Villanueva de Alcardete

    Villanueva de Bogas

    Villarrubia de Santiago

    Villasequilla

    Villatobas

    Yébenes, Los

    Yepes

    1.2.24. Regione determinata Méntrida

    Albarreal de Tajo

    Alcabón

    Aldea en Cabo

    Almorox

    Arcicóllar

    Barcience

    Borujón

    Camarena

    Camarenilla

    Carmena

    Carranque

    Casarrubios del Monte

    Castillo de Bayuela

    Cebolla

    Cerralbos, Los

    Chozas de Canales

    Domingo Pérez

    Escalona

    Escalonilla

    Fuensalida

    Gerindote

    Hormigos

    Huecas

    Lucillos

    Maqueda

    Méntrida

    Montearagón

    Nombela

    Novés

    Otero

    Palomeque

    Paredes

    Pelahustan

    Portillo

    Quismondo

    Real de San Vicente

    Recas

    Rielves

    Santa Cruz de Retamar

    Santa Olalla

    Torre de Esteban Hambran, La

    Torrijos

    Val de Santo Domingo

    Valmojado

    Ventas de Retamosa, Las

    Villamiel

    Viso, El

    Yunclillos

    1.2.25. Regione determinata Mondéjar

    Albalate de Zorita

    Albares

    Almoguera

    Almonacid de Zorita

    Driebes

    Escariche

    Escopete

    Fuentenovilla

    Illana

    Loranca de Tajuña

    Mazuecos

    Mondéjar

    Pastrana

    Pioz

    Pozo de Almoguera

    Sacedón

    Sayatón

    Valdeconcha

    Yebra

    Zorita de los Canes

    1.2.26. Regione determinata Monterrei

    a) Sottoregione Val de Monterrei

    Castrelo do Val

    Monterrei

    Oimbra

    Verín

    b) Sottoregione Ladera de Monterrei

    Castrelo do Val

    Oimbra

    Monterrei

    Verín

    1.2.27. Regione determinata Montilla-Moriles

    Aguilar de la Frontera

    Baena

    Cabra

    Castro del Río

    Doña Mencía

    Espejo

    Fernán-Núñez

    Lucena

    Montalbán

    Montemayor

    Montilla

    Monturque

    Moriles

    Nueva Carteya

    Puente Genil

    Rambla, La

    Santaella

    a) Sottoregione Montilla-Moriles Superior (territori "Albarizas" nei comuni precendentemente citati)

    1.2.28. Regione determinata Navarra

    a) Sottoregione Ribera Baja

    Ablitas

    Arguedas

    Barillas

    Cascante

    Castejón

    Cintruénigo

    Corella

    Fitero

    Monteagudo

    Murchante

    Tudela

    Tulebras

    Valtierra

    b) Sottoregione Ribera Alta

    Artajona

    Beire

    Berbinzana

    Cadreita

    Caparroso

    Cárcar

    Carcastillo

    Falces

    Funes

    Larraga

    Lerín

    Lodosa

    Marcilla

    Mélida

    Milagro

    Miranda de Arga

    Murillo el Cuende

    Murillo el Fruto

    Olite

    Peralta

    Pitillas

    Sansoaín

    Santacara

    Sesma

    Tafalla

    Villafranca

    c) Sottoregione Tierra Estella

    Aberín

    Allo

    Arcos, Los

    Arellano

    Armañanzas

    Arróniz

    Ayegui

    Barbarín

    Busto, El

    Dicastillo

    Desojo

    Espronceda

    Estella

    Igúzquiza

    Lazagurria

    Luquín

    Mendaza

    Morentín

    Murieta

    Oteiza de la Solana

    Sansol

    Torralba del Río

    Torres del Río

    Valle de Yerri

    Villamayor de Monjardín

    Villatuerta

    d) Sottoregione Valdizarbe

    Adiós

    Añorbe

    Artazu

    Barasoaín

    Biurrun

    Cirauqui

    Etxauri

    Enériz

    Garinoaín

    Guirguillano

    Legarda

    Leoz

    Mañeru

    Mendigorría

    Muruzábal

    Obanos

    Olóriz

    Orisoain

    Pueyo

    Puente la Reina

    Tiebas-Muruarte de Reta

    Tirapu

    Ucar

    Unzué

    Uterga

    e) Sottoregione Baja Montaña

    Aibar

    Cáseda

    Eslava

    Ezprogui

    Gallipienzo

    Javier

    Leache

    Lerga

    Liédena

    Lumbier

    Sada

    Sangüesa

    San Martin de Unx

    Ujué

    1.2.29. Regione determinata La Palma

    a) Sottoregione Hoyo de Mazo

    Breña Baja

    Breña Alta

    Mazo

    Santa Cruz de La Palma

    b) Sottoregione Fuencaliente

    Fuencaliente

    Llanos de Aridane, Los

    Paso, El

    Tazacorte

    c) Sottoregione Norte de La Palma

    Barlovento

    Garafía

    Puntagorda

    Puntallana

    San Andrés y Sauces

    Tijarafe

    1.2.30. Regione determinata Penedés

    Abrera

    Avinyonet del Penedés

    Begues

    Cabanyes, Les

    Cabrera d'Igualada

    Canyelles

    Castellet i la Gornal

    Castellví de la Marca

    Castellví de Rosanes

    Cervelló

    Corbera de Llobregat

    Cubelles

    Font-Rubí

    Gélida

    Granada, La

    Hostalets de Pierola, Els

    Llacuna, La

    Martorell

    Masquefa

    Mediona

    Olérdola

    Olesa de Bonesvalls

    Olivella

    Pacs del Penedés

    Piera

    Plá del Penedés, El

    Pontons

    Puigdalber

    Sant Cugat Sesgarrigues

    Sant Esteve Sesrovires

    Sant Llorenç d'Hortons

    Sant Martí Sarroca

    Sant Pere de Ribes

    Sant Pere de Riudebitlles

    Sant Quintí de Mediona

    Sant Sadurní d'Anoia

    Santa Fe del Penedés

    Santa Margarida i els Monjos

    Santa María de Miralles

    Sitges

    Subirats

    Torrelavid

    Torrelles de Foix

    Vallirana

    Vilafranca del Penedés

    Vilanova i la Geltrú

    Viloví del Penedés

    Aiguamurcia

    Albinyana

    L'Arboç

    Banyeres del Penedés

    Bellvei

    Bisbal del Penedés, La

    Bonastre

    Calafell

    Creixell

    Cunit

    Llorenç del Penedés

    Montmell, El

    Roda de Bará

    Sant Jaume dels Domenys

    Santa Oliva

    Vendrell, El

    1.2.31. Regione determinata Pla de Bages

    Artes

    Avinyó

    Balsareny

    Calders

    Callús

    Cardona

    Castellfollit del Boix

    Castellgalí

    Castellnou de Bages

    Fonollosa

    Manresa

    Monistrol de Calders

    Navarcles

    Navás

    Rejadell

    Sallent

    Sant Fruitós de Bages

    Sant Joan de Vilatorrada

    Sant Salvador de Guardiola

    Santpedor

    Santa María d'Oló

    1.2.32. Regione determinata Priorato

    Bellmunt del Priorat

    Gratallops

    Lloar, El

    Morera de Montsant, La

    Poboleda

    Porrera

    Torroja del Priorat

    Vilella Alta, La

    Vilella Baixa, La

    1.2.33. Regione determinata Rías Baixas

    a) Sottoregione Val do Salnés

    Cambados

    Meaño

    Sanxenxo

    Ribadumia

    Meis

    Vilanova de Arousa

    Portas

    Caldas de Reis

    Vilagarcía de Arousa

    Barro

    O Grove

    b) Sottoregione Condado do Tea

    Salvaterra de Miño

    As Neves

    Arbo

    Crecente

    Salceda de Caselas

    A Cañiza

    c) Sottoregione O Rosal

    O Rosal

    Tomiño

    A Guarda

    Tui

    Gondomar

    d) Sottoregione Soutomaior

    Soutomaior

    1.2.34. Regione determinata Ribeira Sacra

    a) Sottoregione Amandi

    Sober

    Monforte de Lemos

    b) Sottoregione Chantada

    Carballedo

    Chantada

    Toboada

    A Peroxa

    c) Sottoregione Quiroga-Bibei

    Quiroga

    Ribas de Sil

    A Pobra de Brollón

    Monforte de Lemos

    Manzaneda

    A Pobra de Trives

    d) Sottoregione Ribeiras do Miño

    O Saviñao

    Sober

    e) Sottoregione Ribeiras do Sil

    Parada de Sil

    A Teixeira

    Castro Caldelas

    Nogueira de Ramuín

    1.2.35. Regione determinata Ribeiro

    Arnoia

    Beade

    Carballeda de Avia

    Castrelo de Miño

    Cenlle

    Cortegada

    Leiro

    Punxin

    Ribadavia

    1.2.36. Regione determinata Ribera del Duero

    Adrada de Haza

    Aguilera, La

    Anguix

    Aranda de Duero

    Baños de Valdearados

    Berlangas de Roa

    Boada de Roa

    Campillo de Aranda

    Caleruega

    Castrillo de la Vega

    Cueva de Roa, La

    Fresnillo de las Dueñas

    Fuentecén

    Fuentelcésped

    Fuentelisendo

    Fuentemolinos

    Fuentenebro

    Fuentespina

    Gumiel de Hizán

    Gumiel del Mercado

    Guzmán

    Haza

    Hontangas

    Hontoria de Valdearados

    Horra, La

    Hoyales de Roa

    Mambrilla de Castrejón

    Milagros

    Moradillo de Roa

    Nava de Roa

    Olmedillo de Roa

    Pardilla

    Pedrosa de Duero

    Peñaranda de Duero

    Quemada

    Quintana del Pidio

    Quintanamanvirgo

    Roa de Duero

    San Juan del Monte

    San Martín de Rubiales

    Santa Cruz de la Salceda

    Sequera de Haza, La

    Sotillo de la Ribera

    Terradillos de Esgueva

    Torregalindo

    Tórtoles de Esgueva

    Tubilla del Lago

    Vadocondes

    Valcabado de Roa

    Valdeande

    Valdezate

    Vid, La

    Villaescuesa de Roa

    Villalba de Duero

    Villalbilla de Gumiel

    Villanueva de Gumiel

    Villatuelda

    Villovela de Esgueva

    Zazuar

    Aldehorno

    Honrubia de la Cuesta

    Montejo de la Vega de la Serrezuela

    Villaverde de Montejo

    Alcubilla de Avellaneda

    Burgo de Osma

    Castillejo de Robledo

    Langa de Duero

    Miño de San Esteban

    San Esteban de Gormaz

    Bocos de Duero

    Canalejas de Peñafiel

    Castrillo de Duero

    Curiel de Duero

    Fompedraza

    Manzanillo

    Olivares de Duero

    Olmos de Peñafiel

    Peñafiel

    Pesquera de Duero

    Piñel de Abajo

    Piñel de Arriba

    Quintanilla de Arriba

    Quintanilla de Onésimo

    Rábano

    Roturas

    Torre de Peñafiel

    Valbuena de Duero

    Valdearcos de la Vega

    1.2.37. Regione determinata Ribera del Guadiana

    a) Sottoregione Ribera Alta

    Aljucén

    Benquerencia

    Campanario

    Carrascalejo

    Castuera

    Coronada, La

    Cristina

    Don Alvaro

    Don Benito

    Esparragalejo

    Esparragosa de la Serena

    Higuera de la Serena

    Garrovilla, La

    Guareña

    Haba, La

    Magacela

    Malpartida de la Serena

    Manchita

    Medellín

    Mengabril

    Mérida

    Mirandilla

    Monterrubio de la Serena

    Nava de Santiago, La

    Oliva de Mérida

    Quintana de la Serena

    Rena

    San Pedro de Mérida

    Santa Amalia

    Trujillanos

    Valdetorres

    Valverde de Mérida

    Valle de la Serena

    Villagonzalo

    Villanueva de la Serena

    Villar de Rena

    Zalamea de la Serena

    Zarza de Alange

    b) Sottoregione Tierra de Barros

    Azeuchal

    Ahillones

    Alange

    Almendralejo

    Arroyo de San Serván

    Azuaga

    Berlanga

    Calamonte

    Corte de Peleas

    Entrín Bajo

    Feria

    Fuente del Maestre

    Granja de Torre Hermosa

    Higuera de Llerena

    Hinojosa del Valle

    Hornachos

    Morera, La

    Parra, La

    Llera

    Llerena

    Maguilla

    Mérida

    Nogales

    Palomas

    Puebla del Prior

    Puebla de la Reina

    Ribera del Fresno

    Salvatierra de los Barros

    Santa Marta de los Barros

    Solana de los Barros

    Torre de Miguel Sesmero

    Torremegía

    Valencia de las Torres

    Valverde de Llerena

    Villafranca de los Barros

    Villalba de los Barros

    c) Sottoregione Matanegra

    Bienvenida

    Calzadilla

    Fuente de Cantos

    Medina de las Torres

    Puebla de Sancho Perez

    Santos de Maimona, Los

    Usagre

    Zafra

    d) Sottoregione Ribera Baja

    Albuera, La

    Almendral

    Badajoz

    Lobón

    Montijo

    Olivenza

    Roca de la Sierra, La

    Talavera de la Real

    Torre Mayor

    Valverde de Leganés

    Villar del Rey

    e) Sottoregione Montanchéz

    Albalá

    Alcuéscar

    Aldea de Trujillo

    Aldeacentenera

    Almoharín

    Arroyomolinos de Montánchez

    Casas de Don Antonio

    Escurial

    Garciaz

    Heguijuela

    Ibahernando

    Cumbre, La

    Madroñera

    Miajadas

    Montanchez

    Puerto de Santa Cruz

    Robledillo de Trujillo

    Salvatierra de Santiago

    Santa Cruz de la Sierra

    Santa Marta de Magasca

    Torre de Santa María

    Torrecilla de la Tiesa

    Trujillo

    Valdefuentes

    Valdemorales

    Villamesías

    Zarza de Montánchez

    f) Sottoregione Cañamero

    Alía

    Berzocana

    Cañamero

    Guadalupe

    Valdecaballeros

    1.2.38. Regione determinata Rioja

    a) Sottoregione Rioja Alavesa

    Baños de Ebro

    Barriobusto

    Cripán

    Elciego

    Elvillar de Alava

    Labastida

    Labraza

    Laguardia

    Lanciego

    Lapuebla de Labarca

    Leza

    Moreda de Alava

    Navaridas

    Oyón

    Salinillas de Buradón

    Samaniego

    Villabuena de Alava

    Yécora

    b) Sottoregione Rioja Alta

    Abalos

    Alesanco

    Alesón

    Anguciana

    Arenzana de Abajo

    Arenzana de Arriba

    Azofra

    Badarán

    Bañares

    Baños de Rioja

    Baños de Río Tobía

    Berceo

    Bezares

    Bobadilla

    Briñas

    Briones

    Camprovín

    Canillas

    Cañas

    Cárdenas

    Casalarreina

    Castañares de Rioja

    Cellórigo

    Cenicero

    Cidamón

    Cihuri

    Cirueña

    Cordovín

    Cuzcurrita de Río Tirón

    Daroca de Rioja

    Entrena

    Estollo

    Foncea

    Fonzaleche

    Fuenmayor

    Galbárruli

    Gimileo

    Haro

    Herramélluri

    Hervias

    Hormilla

    Hormilleja

    Hornos de Moncalvillo

    Huércanos

    Lardero

    Leiva

    Logroño

    Manjarrés

    Matute

    Medrano

    Nájera

    Navarrete

    Ochánduri

    Olláuri

    Rodezno

    Sajazarra

    San Asensio

    San Millán de Yécora

    Santa Coloma

    San Torcuato

    San Vicente de la Sonsierra

    Sojuela

    Sorzano

    Sotés

    Tirgo

    Tormantos

    Torrecilla sobre Alesanco

    Torremontalbo

    Treviana

    Tricio

    Uruñuela

    Ventosa

    Villalba de Rioja

    Villar de Torre

    Villarejo

    Zarratón

    c) Sottoregione Rioja Baja

    Agoncillo

    Aguilar del río Alhama

    Albelda de Iregua

    Alberite

    Alcanadre

    Aldeanueva de Ebro

    Alfaro

    Andosilla

    Aras

    Arnedo

    Arrúbal

    Ausejo

    Autol

    Azagra

    Bargota

    Bergasa

    Bergasilla

    Calahorra

    Cervera del río Alhama

    Clavijo

    Corera

    Cornago

    Galilea

    Grávalos

    Herce

    Igea

    Lagunilla de Jubera

    Leza del río Leza

    Mendavia

    Molinos de Ocón

    Murillo de Río Leza

    Nalda

    Ocón

    Pradejón

    Quel

    Redal, El

    Ribafrecha

    Rincón de Soto

    San Adrián

    Santa Engracia de Jubera

    Sartaguda

    Tudelilla

    Viana

    Villamediana de Iregua

    Villar de Arnedo, El

    1.2.39. Regione determinata Rueda

    Blasconuño de Matacabras

    Madrigal de las Altas Torres

    Aldeanueva del Codonal

    Aldehuela del Codonal

    Bernuy de Coca

    Codorniz

    Donhierro

    Fuente de Santa Cruz

    Juarros de Voltoya

    Montejo de Arévalo

    Montuenga

    Moraleja de Coca

    Nava de La Asunción

    Nieva

    Rapariegos

    San Cristobal de la Vega

    Santiuste de San Juan Bautista

    Tolocirio

    Villagonzalo de Coca

    Aguasal

    Alaejos

    Alcazarén

    Almenara de Adaja

    Ataquines

    Bobadilla del Campo

    Bócigas

    Brahojos de Medina

    Campillo, El

    Carpio del Campo

    Castrejón

    Castronuño

    Cervillego de la Cruz

    Fresno el Viejo

    Fuente el Sol

    Fuente Olmedo

    Gomeznarro

    Hornillos

    Llano de Olmedo

    Lomoviejo

    Matapozuelos

    Medina del Campo

    Mojados

    Moraleja de las Panaderas

    Muriel

    Nava del Rey

    Nueva Villa de las Torres

    Olmedo

    Pollos

    Pozal de Gallinas

    Pozáldez

    Puras

    Ramiro

    Rodilana

    Rubí de Bracamonte

    Rueda

    Salvador de Zapardiel

    San Pablo de la Moraleja

    San Vicente del Palacio

    Seca, La

    Serrada

    Siete Iglesias de Travancos

    Tordesillas

    Torrecilla de la Abadesa

    Torrecilla de la Orden

    Torrecilla del Valle

    Valdestillas

    Velascálvaro

    Ventosa de la Cuesta

    Villafranca de Duero

    Villanueva de Duero

    Villaverde de Medina

    Zarza, La

    1.2.40. Regione determinata Somontano

    Abiego

    Adahuesca

    Alcalá del Obispo

    Angúes

    Antillón

    Alquézar

    Argavieso

    Azara

    Azlor

    Barbastro

    Barbuñales

    Berbegal

    Blecua y Torres

    Bierge

    Capella

    Casbas de Huesca

    Castillazuelo

    Colungo

    Estada

    Estadilla

    Fonz

    Grado, El

    Graus

    Hoz y Costean

    Ibieca

    Ilche

    Laluenga

    Laperdiguera

    Lascellas-Ponzano

    Naval

    Olvena

    Peralta de Alcofea

    Peraltilla

    Perarrúa

    Pertusa

    Pozán de Vero

    Puebla de Castro, La

    Salas Altas

    Salas Bajas

    Santa María de Dulcis

    Secastilla

    Siétamo

    Torres de Alcanadre

    1.2.41. Regione determinata Tacoronte-Acentejo

    Matanza de Acentejo, La

    Santa Ursula

    Sauzal, El

    Tacoronte

    Tegueste

    Victoria de Acentejo, La

    Laguna, La

    Rosario, El

    Santa Cruz de Tenerife

    a) Sottoregione Anaga (zone comprese nel Parque Rural de Anaga)

    1.2.42. Regione determinata Tarragona

    a) Sottoregione Tarragona Campo

    Alcover

    Aleixar, L'

    Alforja

    Alió

    Almoster

    Altafulla

    Argentera, L'

    Ascó

    Benissanet

    Borges del Camp, Les

    Botarell

    Bráfim

    Cabra del Camp, Les

    Cambrils

    Castellvell del Camp

    Catllar, El

    Colldejou

    Constantí

    Cornudella de Montsant

    Duesaigües

    Figuerola del Camp

    Garcia

    Garidells, Els

    Ginestar

    Masó, La

    Masllorenç

    Maspujols

    Milá, El

    Miravet

    Montbrió del Camp

    Montferri

    Mont-roig del Camp

    Mora d'Ebre

    Mora la Nova

    Morell, El

    Nou de Gaiá, La

    Nulles

    Parallesos, Els

    Perafort

    Pla de Santa María, El

    Pobla de Mafumet, La

    Pobla de Montornés, La

    Puigpelat

    Renau

    Reus

    Riera de Gaiá, La

    Riudecanyes

    Riudecols

    Riudoms

    Rodonyá

    Rourell, El

    Salomó

    Secuita, La

    Selva del Camp, La

    Tarragona

    Tivissa

    Torre de l'Espanyol, La

    Torredembarra

    Ulldemolins

    Vallmoll

    Valls

    Vespella

    Vilabella

    Vilallonga del Camp

    Vilanova d'Escornalbou

    Vila-rodona

    Vila-Seca

    Vinebre

    Vinyols i els Arcs

    b) Sottoregione Falset

    Cabacés

    Capçanes

    Figuera, La

    Guiamets, Els

    Marçá

    Masroig, El

    Pradell de la Teixeta

    Torre de Fontaubella, La

    1.2.43. Regione determinata Terra Alta

    Arnes

    Batea

    Bot

    Caseres

    Corbera d'Ebre

    Fatarella, La

    Gandesa

    Horta de Sant Joan

    Pinell de Brai, El

    Pobla de Massaluca, La

    Prat de Comte

    Vilalba dels Arcs

    1.2.44. Regione determinata Toro

    Argujillo

    Bóveda de Toro, La

    Morales de Toro

    Pego, El

    Peleagonzalo

    Piñero, El

    San Miguel de la Ribera

    Sanzoles

    Toro

    Valdefinjas

    Venialbo

    Villanueva del Puente

    San Román de Hornija

    Villafranca del Duero

    1.2.45. Regione determinata Utiel-Requena

    Camporrobles

    Caudete

    Fuenterrobles

    Requena

    Siete Aguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villagordo

    1.2.46. Regione determinata Valdeorras

    Barco, El

    Bollo, El

    Carballeda de Valdeorras

    Laroco

    Petín

    Rua, La

    Rubiana

    Villamartín

    1.2.47. Regione determinata Valdepeñas

    Alcubillas

    Moral de Calatrava

    San Carlos del Valle

    Santa Cruz de Mudela

    Torrenueva

    Valdepeñas

    1.2.48. Regione determinata Valencia

    Camporrobles

    Caudete de las Fuentes

    Fuenterrobles

    Requena

    Sieteaguas

    Sinarcas

    Utiel

    Venta del Moro

    Villargordo del Cabriel

    a) Sottoregione Alto Turia

    Alpuente

    Aras de Alpuente

    Chelva

    La Yesa

    Titaguas

    Tuéjar

    b) Sottoregione Valentino

    Alborache

    Alcublas

    Andilla

    Bugarra

    Buñol

    Casinos

    Cheste

    Chiva

    Chulilla

    Domeño

    Estivella

    Gestalgar

    Godelleta

    Higueruelas

    Lliria

    Losa del Obispo

    Macastre

    Montserrat

    Montroy

    Pedralba

    Real de Montroi

    Turís

    Vilamarxant

    Villar del Arzobispo

    c) Sottoregione Moscatel de Valencia

    Catadau

    Cheste

    Chiva

    Godelleta

    Llombai

    Montroi

    Montserrat

    Real de Montroi

    Turís

    d) Sottoregione Clariano

    Adzaneta de Albaida

    Agullent

    Albaida

    Alfarrasí

    Aielo de Malferit

    Aielo de Rugat

    Bélgida

    Bellús

    Beniatjar

    Benicolet

    Benigánim

    Bocairent

    Bufali

    Castelló de Rugat

    Fontanars dels Alforins

    Font la Figuera, La

    Guadasequíes

    Llutxent

    Moixent

    Montaberner

    Montesa

    Montichelvo

    L'Ollería

    Ontinyent

    Otos

    Palomar

    Pinet

    La Pobla del Duc

    Quatretonda

    Ráfol de Salem

    Sempere

    Terrateig

    Vallada

    1.2.49. Regione determinata Valle de Güímar

    Arafo

    Candelaria

    Güímar

    1.2.50. Regione determinata Valle de la Orotava

    La Orotava

    Puerto de la Cruz

    Los Realejos

    1.2.51. Regione determinata Vinos de Madrid

    a) Sottoregione Arganda

    Ambite

    Aranjuez

    Arganda del Rey

    Belmonte de Tajo

    Campo Real

    Carabaña

    Colmenar de Oreja

    Chinchón

    Fuentidueña de Tajo

    Getafe

    Loeches

    Mejorada del Campo

    Morata de Tajuña

    Orusco

    Perales de Tajuña

    Pezuela de las Torres

    Pozuelo del Rey

    Tielmes

    Titulcia

    Valdaracete

    Valdelaguna

    Valdilecha

    Villaconejos

    Villamanrique de Tajo

    Villar del Olmo

    Villarejo de Salvanés

    b) Sottoregione Navalcarnero

    Alamo, El

    Aldea del Fresno

    Arroyomolinos

    Batres

    Brunete

    Fuenlabrada

    Griñón

    Humanes de Madrid

    Moraleja de Enmedio

    Móstoles

    Navalcarnero

    Parla

    Serranillos del Valle

    Sevilla la Nueva

    Valdemorillo

    Villamanta

    Villamantilla

    Villanueva de la Cañada

    Villaviciosa de Odón

    c) Sottoregione San Martín de Valdeiglesias

    Cadalso de los Vidrios

    Cenicientos

    Colmenar de Arroyo

    Chapinería

    Navas del Rey

    Pelayos de la Presa

    Rozas de Puerto Real

    San Martín de Valdeiglesias

    Villa del Prado

    1.2.52. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

    San Juan de la Rambla

    La Guancha

    Icod de los Vinos

    Garachico

    Los Silos

    Buenavista del Norte

    El Tanque

    Santiago del Teide

    Guía de Isora

    1.2.53. Regione determinata Yecla

    Yecla

    a) Sottoregione Yecla Campo Arriba (zone coltivate con la varietà Monastrell situate su pendenze o altipiani)

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Abanilla

    Arribes del Duero

    Bailén

    Bajo Aragón

    Cádiz

    Campo de Belchite

    Campo de Cartagena

    Castilla

    Chacolí de Alava

    Contraviesa-Alpujarra

    Extremadura

    Gálvez

    Gran Canaria

    Ibiza

    La Gomera

    Manchuela

    Medina del Campo

    Pla i Llevant de Mallorca

    Pozohondo

    Ribera del Arlanza

    Sierra de Alcaraz

    Terrazas del Gállego

    Tierra del Vino de Zamora

    Valdejalón

    Valdevimbre-Los Oteros

    Valle del Cinca

    Valle del Jiloca

    Valle del Miño-Ourense

    IV. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA GRECA

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Ποιοτικός οίνος παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (/denominazione d'origine controllata)

    Σάμος (Samos)

    Πατρών (Patron)

    Ρίου Πατρών (Riou Patron)

    Κεφαλληνίας (Céphalonie)

    Ρόδου (Rhodos)

    Λήμνου (Lemnos)

    1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (/denominazione d'origine di qualità superiore)

    Σητεία (Sitia)

    Νεμέα (Némée)

    Σαντορίνη (Santorin)

    Δαφνές (Dafnes)

    Ρόδος (Rhodos)

    Νάουσα (Naoussa)

    Κεφαλληνίας (Céphalonie)

    Ραψάνη (Rapsani)

    Μαντινεία (Mantinée)

    Πεζά (Peza)

    Αρχάνες (Archanes)

    Πάτραι (Patras)

    Ζίτσα (Zitsa)

    Αμύνταιον (Amynteon)

    Γουμένισσα (Gumenissa)

    Πάρος (Paros)

    Λήμνος (Lemnos)

    Αγχίαλος (Anchialos)

    Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

    Μεσενικόλα (Mesenicola)

    2. Vini da tavola

    2.1. Ονομασία κατά παράδοση (/denominazione tradizionale)

    Αττικής (Attikis)

    Βοιωτίας (Viotias)

    Ευβοίας (Evias)

    Μεσογείων (Messoguion)

    Κρωπίας (Kropias)

    Κορωπίου (Koropiou)

    Μαρκοπούλου (Markopoulou)

    Μεγάρων (Megaron)

    Παιανίας (Peanias)

    Λιοπεσίου (Liopessiou)

    Παλλήνης (Pallinis)

    Πικερμίου (Pikermiou)

    Σπάτων (Spaton)

    Θηβών (Thivon)

    Γιάλτρων (Guialtron)

    Καρύστου (Karystou)

    Χαλκίδας (Halkidas)

    Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakinthou)

    2.2. Τοπικός οίνος (/vino locale)

    Τριφυλίας (Trifilia)

    Μεσημβριώτικος (Messimvria)

    Επανωμίτικος (Epanomie)

    Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

    Πυλίας (Pylie)

    Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

    Ηρακλειώτικος (Heraklion)

    Λασιθιώτικος (Lassithie)

    Πελοποννησιακός (Peloponnèse)

    Μεσσηνιακός (Messina)

    Μακεδονικός (Macédonie)

    Κρητικός (Crète)

    Θεσσαλικός (Thessalia)

    Κισάμου (Kissamos)

    Τυρνάβου (Tyrnavos)

    Πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

    Βίλιτσας (Vilitsa)

    Γρεβενών (Grevena)

    Αττικός (Attique)

    Αγιορείτικος (Agioritikos)

    Δωδεκανησιακός (Dodekanèse)

    Αναβυσιωτικός (Anavyssiotikos)

    Παιανίτικος (Peanitikos)

    Δράμας (Drama)

    Κρανιώτικος (Krania)

    Πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha)

    Συριανός (Syros)

    Θηβαϊκός (Thiva)

    Πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

    Πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

    Γερανίων (Gerania)

    Παλληνιώτικος (Pallini)

    Αγοριανός (Agorianos)

    Κοιλάδας Αταλάντης (valley de Atalanti)

    Αρκαδίας (Arcadia)

    Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos)

    Μεταξάτων (Metaxata)

    Κλημέντι (Klimenti)

    Ημαθίας (Hemathia)

    Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu))

    Σιθωνίας (Sithonia)

    Μαντζαβινάτων (Mantzavinata)

    Ισμαρικός (Ismarikos)

    Αβδήρων (Avdira)

    Ιωαννίνων (Ioannina)

    Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes de Aigialieias)

    Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou)

    Θρακικός ή Θράκης (Thrakie)

    Ιλίου (Ilion)

    Μετσοβίτικος (Metsovon)

    Κορωπιότικος (Koropie)

    Θαψάνων (Thapsanon)

    Σιατιστινός (Siatistinon)

    Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)

    Λετρίνων (Letrina)

    Τεγέας (Tegeas)

    Αιγαιοπελαγίτικος (Mer Egée)

    Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos)

    Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (côtes nord de Penteli)

    Σπατανέικος (Spata)

    Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo)

    Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)

    Χαλκιδικής (Chalkidiki)

    Καρυστινός (Karystos)

    Χαλικούνας (Chalikouna)

    Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)

    Πέλλας (Pella)

    Ανδριανιώτικος (Andriani)

    Σερρών (Serres)

    Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

    Πλαγιών Κνημίδος (côte de Knimide)

    Ηπειρωτικός (Ipirotikos)

    Φλώρινας (Florinas)

    Πισατίδος (Pisatidos)

    Λευκάδας (Lefkadas)

    V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    1. Vino di qualità prodotto in una regione determinata

    1.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate e designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata e garantita"

    Albana di Romagna

    Asti

    Barbaresco

    Barolo

    Brachetto d'Acqui

    Brunello di Montalcino

    Carmignano

    Chianti

    Chianti Classico, accompagnato o meno da una delle seguenti indicazioni geografiche:

    - Montalbano

    - Rufina

    - Colli fiorentini

    - Colli senesi

    - Colli aretini

    - Colline pisane

    - Montespertoli

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi

    Ghemme

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano

    Recioto di Soave

    Taurasi

    Torgiano

    Valtellina

    Valtellina Grumello

    Valtellina Inferno

    Valtellina Sassella

    Valtellina Valgella

    Vernaccia di San Gimignano

    Vermentino di Gallura

    1.2. Vini di qualità prodotti in regioni determinate e designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata"

    1.2.1. Regione Piemonte

    Acqui

    Alba

    Albugnano

    Alto Monferrato

    Asti

    Boca

    Bramaterra

    Caluso

    Canavese

    Cantavenna

    Carema

    Casalese

    Casorzo d'Asti

    Castagnole Monferrato

    Castelnuovo Don Bosco

    Chieri

    Colli tortonesi

    Colline novaresi

    Colline saluzzesi

    Coste della Sesia

    Diano d'Alba

    Dogliani

    Fara

    Gabiano

    Langhe monregalesi

    Langhe

    Lessona

    Loazzolo

    Monferrato

    Monferrato Casalese

    Ovada

    Piemonte

    Pinorelese

    Roero

    Sizzano

    Valsusa

    Verduno

    1.2.2. Regione Val d'Aosta

    Arnad-Montjovet

    Chambave

    Nus

    Donnas

    La Salle

    Enfer d'Arvier

    Morgex

    Torrette

    Valle d'Aosta

    Vallée d'Aoste

    1.2.3. Regione Lombardia

    Botticino

    Capriano del Colle

    Cellatica

    Garda

    Garda Colli Mantovani

    Lugana

    Mantovano

    Oltrepò Pavese

    Riviera del Garda Bresciano

    San Colombano al Lambro

    San Martino della Battaglia

    Terre di Franciacorta

    Valcalepio

    1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige

    Alto Adige

    Bozner Leiten

    Bressanone

    Brixner

    Buggrafler

    Burgraviato

    Caldaro

    Casteller

    Colli di Bolzano

    Eisacktaler

    Etschtaler

    Gries

    Kalterer

    Kalterersee

    Lago di Caldaro

    Meraner Hügel

    Meranese di collina

    Santa Maddalena

    Sorni

    St. Magdalener

    Südtirol

    Südtiroler

    Terlaner

    Terlano

    Teroldego Rotaliano

    Trentino

    Trento

    Val Venosta

    Valdadige

    Valle Isarco

    Vinschgau

    1.2.5. Regione Veneto

    Bagnoli di Sopra

    Bagnoli

    Bardolino

    Breganze

    Breganze Torcolato

    Colli Asolani

    Colli Berici

    Colli Berici Barbarano

    Colli di Conegliano

    Colli di Conegliano Fregona

    Colli di Conegliano Refrontolo

    Colli Euganei

    Conegliano

    Conegliano Valdobbiadene

    Conegliano Valdobbiadene Cartizze

    Custoza

    Etschtaler

    Gambellara

    Garda

    Lessini Durello

    Lison Pramaggiore

    Lugana

    Montello

    Piave

    San Martino della Battaglia

    Soave

    Valdadige

    Valdobbiadene

    Valpantena

    Valpolicella

    1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia

    Carso

    Colli Orientali del Friuli

    Colli Orientali del Friuli Cialla

    Colli Orientali del Friuli Ramandolo

    Colli Orientali del Friuli Rosazzo

    Collio

    Collio Goriziano

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo

    Friuli Latisana

    Isonzo del Friuli

    Lison Pramaggiore

    1.2.7. Regione Liguria

    Albenga

    Albenganese

    Cinque Terre

    Colli di Luni

    Colline di Levanto

    Dolceacqua

    Finale

    Finalese

    Golfo del Tigullio

    Riviera Ligure di Ponente

    Riviera dei fiori

    1.2.8. Regione Emilia-Romagna

    Bosco Eliceo

    Castelvetro

    Colli Bolognesi

    Colli Bolognesi Classico

    Colli Bolognesi Colline di Riosto

    Colli Bolognesi Colline Marconiane

    Colli Bolognesi Colline Oliveto

    Colli Bolognesi Monte San Pietro

    Colli Bolognesi Serravalle

    Colli Bolognesi Terre di Montebudello

    Colli Bolognesi Zola Predosa

    Colli d'Imola

    Colli di Faenza

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e Canossa

    Colli Piacentini Monterosso

    Colli Piacentini Val d'Arda

    Colli Piacentini Val Nure

    Colli Piacentini Val Trebbia

    Colli Piacentini

    Reggiano

    Reno

    Romagna

    Santa Croce

    Sorbara

    1.2.9. Regione Toscana

    Barco Reale di Carmignano

    Bolgheri

    Bolgheri Sassicaia

    Candia dei Colli Apuani

    Carmignano

    Chianti

    Chianti classico

    Colli Apuani

    Colli dell'Etruria Centrale

    Colli di Luni

    Colline Lucchesi

    Costa dell'"Argentario"

    Elba

    Empolese

    Montalcino

    Montecarlo

    Montecucco

    Montepulciano

    Montereggio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Parrina

    Pisano di San Torpè

    Pitigliano

    Pomino

    San Gimignano

    San Torpè

    Sant'Antimo

    Scansano

    Val d'Arbia

    Val di Cornia

    Val di Cornia Campiglia Marittima

    Val di Cornia Piombino

    Val di Cornia San Vincenzo

    Val di Cornia Suvereto

    Valdichiana

    Valdinievole

    1.2.10. Regione Umbria

    Assisi

    Colli Martani

    Colli Perugini

    Colli Amerini

    Colli Altotiberini

    Colli del Trasimeno

    Lago di Corbara

    Montefalco

    Orvieto

    Orvietano

    Todi

    Torgiano

    1.2.11. Regione Marche

    Castelli di Jesi

    Colli pesaresi

    Colli Ascolani

    Colli maceratesi

    Conero

    Esino

    Focara

    Matelica

    Metauro

    Morro d'Alba

    Piceno

    Roncaglia

    Serrapetrona

    1.2.12. Regione Lazio

    Affile

    Aprilia

    Capena

    Castelli Romani

    Cerveteri

    Circeo

    Colli albani

    Colli della Sabina

    Colli lanuvini

    Colli etruschi viterbesi

    Cori

    Frascati

    Genazzano

    Gradoli

    Marino

    Montecompatri Colonna

    Montefiascone

    Olevano romano

    Orvieto

    Piglio

    Tarquinia

    Velletri

    Vignanello

    Zagarolo

    1.2.13. Regione Abruzzo

    Abruzzo

    Abruzzo Colline teramane

    Controguerra

    Molise

    1.2.14. Regione Molise

    Biferno

    Pentro d'Isernia

    1.2.15. Regione Campania

    Avellino

    Aversa

    Campi Flegrei

    Capri

    Castel San Lorenzo

    Cilento

    Costa d'Amalfi Furore

    Costa d'Amalfi Ravello

    Costa d'Amalfi Tramonti

    Costa d'Amalfi

    Falerno del Massico

    Galuccio

    Guardiolo

    Guardia Sanframondi

    Ischia

    Massico

    Penisola Sorrentina

    Penisola Sorrentina-Gragnano

    Penisola Sorrentina-Lettere

    Penisola Sorrentina-Sorrento

    Sannio

    Sant'Agata de Goti

    Solopaca

    Taburno

    Tufo

    Vesuvio

    1.2.16. Regione Puglia

    Alezio

    Barletta

    Brindisi

    Canosa

    Castel del Monte

    Cerignola

    Copertino

    Galatina

    Gioia del Colle

    Gravina

    Leverano

    Lizzano

    Locorotondo

    Lucera

    Manduria

    Martinafranca

    Matino

    Nardò

    Ortanova

    Ostuni

    Puglia

    Salice salentino

    San Severo

    Squinzano

    Trani

    1.2.17. Regione Basilicata

    Vulture

    1.2.18. Regione Calabria

    Bianco

    Bivongi

    Cirò

    Donnici

    Lamezia

    Melissa

    Pollino

    San Vito di Luzzi

    Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

    Savuto

    Scavigna

    Verbicaro

    1.2.19. Regione Sicilia

    Alcamo

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Delia Nivolalli

    Eloro

    Etna

    Faro

    Lipari

    Marsala

    Menfi

    Noto

    Pantelleria

    Sambuca di Sicilia

    Santa Margherita di Belice

    Sciacca

    Siracusa

    Vittoria

    1.2.20. Regione Sardegna

    Alghero

    Arborea

    Bosa

    Cagliari

    Campidano di Terralba

    Mandrolisai

    Oristano

    Sardegna

    Sardegna-Capo Ferrato

    Sardegna-Jerzu

    Sardegna-Mogoro

    Sardegna-Nepente di Oliena

    Sardegna-Oliena

    Sardegna-Semidano

    Sardegna-Tempio Pausania

    Sorso Sennori

    Sulcis

    Terralba

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    2.1. Abruzzo

    Alto tirino

    Colli Aprutini

    Colli del sangro

    Colline Pescaresi

    Colline Frentane

    Colline Teatine

    Histonium

    Terre di Chieti

    Valle Peligna

    Vastese

    2.2. Basilicata

    Basilicata

    2.3. Provincia Autonoma di Bolzano

    Dolomiten

    Dolomiti

    Mitterberg

    Mitterberg tra Cauria e Tel

    Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    2.4. Calabria

    Arghilla

    Calabria

    Condoleo

    Costa Viola

    Esaro

    Lipuda

    Locride

    Palizzi

    Pellaro

    Scilla

    Val di Neto

    Valdamato

    Valle dei Crati

    2.5. Campania

    Colli di Salerno

    Dugenta

    Epomeo

    Irpinia

    Paestum

    Pompeiano

    Roccamonfina

    Terre del Volturno

    2.6. Emilia-Romagna

    Castelfranco Emilia

    Bianco dei Sillaro

    Emilia

    Fortana del Taro

    Forli

    Modena

    Ravenna

    Rubicone

    Sillaro

    Terre di Veleja

    Val Tidone

    2.7. Friuli-Venezia Giulia

    Alto Livenza

    Venezia Giulia

    Venezie

    2.8. Lazio

    Civitella d'Agliano

    Colli Cimini

    Frusinate

    Lazio

    Nettuno

    2.9. Liguria

    Colline Savonesi

    Val Polcevera

    2.10. Lombardia

    Alto Mincio

    Benaco bresciano

    Bergamasca

    Collina del Milanese

    Montenetto di Brescia

    Mantova

    Pavia

    Quistello

    Ronchi di Brescia

    Sabbioneta

    Sebino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    2.11. Marche

    Marche

    2.12. Molise

    Osco

    Rotae

    Terre degli Osci

    2.13. Puglia

    Daunia

    Murgia

    Puglia

    Salento

    Tarantino

    Valle d'Itria

    2.14. Sardegna

    Barbagia

    Colli del Limbara

    Isola dei Nuraghi

    Marmila

    Nuoro

    Nurra

    Ogliastro

    Parteolla

    Planargia

    Romangia

    Sibiola

    Tharros

    Trexenta

    Valle dei Tirso

    Valli di Porto Pino

    2.15. Sicilia

    Camarro

    Colli Ericini

    Fontanarossa di Cerda

    Salemi

    Salina

    Sicilia

    Valle Belice

    2.16. Toscana

    Alta Valle della Greve

    Colli della Toscana centrale

    Maremma toscana

    Orcia

    Toscana

    Toscano

    Val di Magra

    2.17. Provincia Autonoma di Trento

    Dolomiten

    Dolomiti

    Atesino

    Vallagarina

    Venezie

    2.18. Umbria

    Allerona

    Bettona

    Cannara

    Narni

    Spello

    Umbria

    2.19. Veneto

    Alto Livenza

    Colli Trevigiani

    Conselvano

    Dolomiten

    Dolomiti

    Venezie

    Marca Trevigiana

    Vallagarina

    Veneto

    Veneto orientale

    Verona

    Veronese

    VI. VINI ORIGINARI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Ahn

    Assel

    Bech-Kleinmacher

    Born

    Bous

    Burmerange

    Canach

    Ehnen

    Ellange

    Elvange

    Erpeldange

    Gostingen

    Greiveldange

    Grevenmacher

    Lenningen

    Machtum

    Mertert

    Moersdorf

    Mondorf

    Niederdonven

    Oberdonven

    Oberwormeldange

    Remerschen

    Remich

    Rolling

    Rosport

    Schengen

    Schwebsange

    Stadtbredimus

    Trintange

    Wasserbillig

    Wellenstein

    Wintringen

    Wormeldange

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    -

    VII. VINI ORIGINARI DEL PORTOGALLO

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

    1.1. Nomi delle regioni determinate

    Alcobaça

    Alenquer

    Alentejo

    Arruda

    Bairrada

    Beira Interior

    Biscoitos

    Bucelas

    Carcavelos

    Chaves

    Colares

    Dão

    Douro

    Encostas de Aire

    Graciosa

    Lafões

    Lagoa

    Lagos

    Madeira/Madère/Madera

    Óbidos

    Palmela

    Pico

    Planalto Mirandês

    Portimão

    Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

    Ribatejo

    Setúbal

    Tavira

    Távora-Varosa

    Torres Vedras

    Valpaços

    Vinho Verde

    1.2. Nomi delle sottoregioni

    1.2.1. Dão

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Senhorim

    Terras de Azurara

    1.2.2. Alentejo

    Borba

    Évora

    Granja-Amareleja

    Moura

    Portalegre

    Redondo

    Reguengos

    Vidigueira

    1.2.3. Beira Interior

    Castelo Rodrigo

    Cova da Beira

    Pinhel

    1.2.4. Vinho Verde

    Amarante

    Basto

    Braga

    Lima

    Monção

    Penafiel

    1.2.5. Douro

    Favaios

    1.2.6. Ribatejo

    Almeirim

    Cartaxo

    Chamusca

    Coruche

    Santarém

    Tomar

    1.2.7. Altre denominazioni

    Dão Nobre

    Moscatel de Setúbal

    Setúbal Roxo

    Vinho Verde Alvarinho

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Alentejano

    Algarve

    Alta Estremadura

    Beira Litoral

    Beira Alta

    Beiras

    Estremadura

    Ribatejano

    Minho

    Terras Durienses

    Terras de Sicó

    Terras do Sado

    Trás-os-Montes

    VIII. VINI ORIGINARI DEL REGNO UNITO

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("quality wine produced in a specified region")

    - English Vineyards

    - Welsh Vineyards

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    - English Counties

    - Welsh Counties

    IX. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA

    1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

    1.1. Nomi delle regioni viticole

    Weinland

    Bergland

    Steiermark

    Wien

    1.2. Nomi delle regioni determinate

    1.2.1. Regioni determinate di Weinland

    Niederösterreich

    Burgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Mittelburgenland

    Südburgenland

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kremstal

    Thermenregion

    Traisental

    Wachau

    Weinviertel

    1.2.2. Regioni determinate di Bergland

    Salzburg

    Oberösterreich

    Kärnten

    Tirol

    Vorarlberg

    1.2.3. Regioni determinate di Stiria (Steiermark)

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Weststeiermark

    1.2.4. Regioni determinate di Vienna

    Wien

    1.3. Comuni, parti di Comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

    1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee

    a) Großlage:

    Kaisergarten

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bauernaussatz

    Bergäcker

    Edelgründe

    Gabarinza

    Goldberg

    Hansagweg

    Heideboden

    Henneberg

    Herrnjoch

    Herrnsee

    Hintenaussere Weingärten

    Jungerberg

    Kaiserberg

    Kellern

    Kirchäcker

    Kirchberg

    Kleinackerl

    Königswiese

    Kreuzjoch

    Kurzbürg

    Ladisberg

    Lange Salzberg

    Langer Acker

    Lehendorf

    Neuberg

    Pohnpühl

    Prädium

    Rappbühl-Weingärten

    Römerstein

    Rustenäcker

    Sandflur

    Sandriegel

    Satz

    Seeweingärten

    Ungerberg

    Vierhölzer

    Weidener Zeiselberg

    Weidener Ungerberg

    Weidener Rosenberg

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Andau

    Apetlon

    Bruckneudorf

    Deutsch Jahrndorf

    Edelstal

    Frauenkirchen

    Gattendorf

    Gattendorf-Neudorf

    Gols

    Halbturn

    Illmitz

    Jois

    Kittsee

    Mönchhof

    Neudorf bei Parndorf

    Neusiedl am See

    Nickelsdorf

    Pamhagen

    Parndorf

    Podersdorf

    Potzneusiedl

    St. Andrä am Zicksee

    Tadten

    Wallern im Burgenland

    Weiden am See

    Winden am See

    Zurndorf

    1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

    a) Großlagen:

    Rosaliakapelle

    Sonnenberg

    Vogelsang

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adler/Hrvatski vrh

    Altenberg

    Bergweinärten

    Edelgraben

    Fölligberg

    Gaisrücken

    Goldberg

    Großgebirge/Veliki vrh

    Hasenriegel

    Haussatz

    Hochkramer

    Hölzlstein

    Isl

    Johanneshöh

    Katerstein

    Kirchberg

    Kleingebirge/Mali vrh

    Kleinhöfleiner Hügel

    Klosterkeller Siegendorf

    Kogel

    Kogl/Gritsch

    Krci

    Kreuzweingärten

    Langäcker/Dolnj sirick

    Leithaberg

    Lichtenbergweingärten

    Marienthal

    Mitterberg

    Mönchsberg/Lesicak

    Purbacher Bugstall

    Reisbühel

    Ripisce

    Römerfeld

    Römersteig

    Rosenberg

    Rübäcker/Ripisce

    Schmaläcker

    St. Vitusberg

    Steinhut

    Wetterkreuz

    Wolfsbach

    Zbornje

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Antau

    Baumgarten

    Breitenbrunn

    Donnerskirchen

    Draßburg

    Eisenstadt

    Forchtenau

    Forchtenstein

    Großhöflein

    Hirm

    Hornstein

    Kleinhöflein

    Klingenbach

    Krensdorf

    Leithaprodersdorf

    Loipersbach

    Loretto

    Marz

    Mattersburg

    Mörbisch am See

    Müllendorf

    Neudörfl

    Neustift an der Rosalia

    Oggau

    Oslip

    Pöttelsdorf

    Pöttsching

    Purbach am See

    Rohrbach

    Rust

    St. Georgen

    St. Margarethen

    Schattendorf

    Schützen am Gebirge

    Siegendorf

    Sigless

    Steinbrunn

    Steinbrunn-Zillingtal

    Stöttera

    Stotzing

    Trausdorf/Wulka

    Walbersdorf

    Wiesen

    Wimpassing/Leitha

    Wulkaprodersdorf

    Zagersdorf

    Zemendorf

    1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland

    a) Großlage:

    Goldbachtal

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altes Weingebirge

    Deideckwald

    Dürrau

    Gfanger

    Goldberg

    Himmelsthron

    Hochäcker

    Hochberg

    Hochplateau

    Hölzl

    Im Weingebirge

    Kart

    Kirchholz

    Pakitsch

    Raga

    Sandhoffeld

    Sinter

    Sonnensteig

    Spiegelberg

    Weingfanger

    Weislkreuz

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Deutschkreutz

    Frankenau

    Girm

    Großmutschen

    Großwarasdorf

    Haschendorf

    Horitschon

    Kleinmutschen

    Kleinwarasdorf

    Klostermarienberg

    Kobersdorf

    Kroatisch Gerersdorf

    Kroatisch Minihof

    Lackenbach

    Lackendorf

    Lutzmannsburg

    Mannersdorf

    Markt St. Martin

    Nebersdorf

    Neckenmarkt

    Nikitsch

    Raiding

    Ritzing

    Stoob

    Strebersdorf

    Unterfrauenheid

    Unterpetersdorf

    Unterpullendorf

    1.3.4. Regione determinata Südburgenland

    a) Großlagen:

    Pinkatal

    Rechnitzer Geschriebenstein

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Gotscher

    Rosengarten

    Schiller

    Tiefer Weg

    Wohlauf

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Bonisdorf

    Burg

    Burgauberg

    Deutsch Bieling

    Deutsch Ehrensdorf

    Deutsch Kaltenbrunn

    Deutsch-Schützen

    Deutsch Tschantschendorf

    Eberau

    Edlitz

    Eisenberg an der Pinka

    Eltendorf

    Gaas

    Gamischdorf

    Gerersdorf-Sulz

    Glasing

    Großmürbisch

    Güssing

    Güttenbach

    Hackerberg

    Hagensdorf

    Hannersdorf

    Harmisch

    Hasendorf

    Heiligenbrunn

    Hoell

    Inzenhof

    Kalch

    Kirchfidisch

    Kleinmürbisch

    Kohfidisch

    Königsdorf

    Kotezicken

    Kroatisch Ehrensdorf

    Kroatisch Tschantschendorf

    Krobotek

    Krottendorf bei Güssing

    Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

    Kukmirn

    Kulmer Hof

    Limbach

    Luising

    Markt-Neuhodis

    Minihof-Liebau

    Mischendorf

    Moschendorf

    Mühlgraben

    Neudauberg

    Neumarkt im Tauchental

    Neusiedl

    Neustift

    Oberbildein

    Ollersdorf

    Poppendorf

    Punitz

    Rax

    Rechnitz

    Rehgraben

    Reinersdorf

    Rohr

    Rohrbrunn

    Schallendorf

    St. Michael

    St. Nikolaus

    St. Kathrein

    Stadtschlaining

    Steinfurt

    Strem

    Sulz

    Sumetendorf

    Tobau

    Tschanigraben

    Tudersdorf

    Unterbildein

    Urbersdorf

    Weichselbaum

    Weiden bei Rechnitz

    Welgersdorf

    Windisch Minihof

    Winten

    Woppendorf

    Zuberbach

    1.3.5. Regione determinata Thermenregion

    a) Großlagen:

    Badener Berg

    Vöslauer Hauerberg

    Weißer Stein

    Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

    Schatzberg

    Kappellenweg

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Hochgericht

    Badenerberg

    Brunnerberg

    Dornfeld

    Goldeck

    Gradenthal

    Hochleiten

    Holzspur

    In Brunnerberg

    Jenibergen

    Kapellenweg

    Kirchenfeld

    Kramer

    Lange Bamhartstäler

    Les'hanl

    Mandl-Höh

    Mitterfeld

    Oberkirchen

    Pfaffstättner Kogel

    Prezessbühel

    Rasslerin

    Römerberg

    Satzing

    Steinfeld

    Weißer Stein

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Bad Fischau

    Bad Vöslau

    Baden

    Berndorf

    Blumau

    Blumau-Neurißhof

    Braiten

    Brunn am Gebirge

    Brunn/Schneebergbahn

    Brunnenthal

    Deutsch-Brodersdorf

    Dornau

    Dreitstetten

    Ebreichsdorf

    Eggendorf

    Einöde

    Enzesfeld

    Frohsdorf

    Gainfarn

    Gamingerhof

    Gießhübl

    Großau

    Gumpoldskirchen

    Günselsdsorf

    Guntramsdorf

    Hirtenberg

    Josefsthal

    Katzelsdorf

    Kottingbrunn

    Landegg

    Lanzenkirchen

    Leesdorf

    Leobersdorf

    Lichtenwörth

    Lindabrunn

    Maria Enzersdorf

    Markt Piesting

    Matzendorf

    Mitterberg

    Mödling

    Möllersdorf

    Münchendorf

    Muthmannsdorf

    Obereggendorf

    Oberwaltersdorf

    Oyenhausen

    Perchtoldsdorf

    Pfaffstätten

    Pottendorf

    Rauhenstein

    Reisenberg

    Schönau/Triesting

    Seibersdorf

    Siebenhaus

    Siegersdorf

    Sollenau

    Sooß

    St. Veit

    Steinabrückl

    Steinfelden

    Tattendorf

    Teesdorf

    Theresienfeld

    Traiskirchen

    Tribuswinkel

    Trumau

    Vösendorf

    Wagram

    Wampersdorf

    Weigelsdorf

    Weikersdorf/Steinfeld

    Wiener Neustadt

    Wiener Neudorf

    Wienersdorf

    Winzendorf

    Wöllersdorf

    Zillingdorf

    1.3.6. Regione determinata Kremstal

    a) Großlagen:

    Göttweiger Berg

    Kaiserstiege

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Ebritzstein

    Ehrenfelser

    Emmerlingtal

    Frauengrund

    Gartl

    Gärtling

    Gedersdorfer Kaiserstiege

    Goldberg

    Großer Berg

    Hausberg

    Herrentrost

    Hochäcker

    Im Berg

    Kirchbühel

    Kogl

    Kremsleithen

    Pellingen

    Pfaffenberg

    Pfennigberg

    Pulverturm

    Rammeln

    Reisenthal

    Rohrendorfer Gebling

    Sandgrube

    Scheibelberg

    Schrattenpoint

    Sommerleiten

    Sonnageln

    Spiegel

    Steingraben

    Tümelstein

    Weinzierlberg

    Zehetnerin

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Aigen

    Angern

    Brunn im Felde

    Droß

    Egelsee

    Eggendorf

    Furth

    Gedersdorf

    Gneixendorf

    Göttweig

    Höbenbach

    Hollenburg

    Hörfarth

    Imbach

    Krems

    Krems an der Donau

    Krustetten

    Landersdorf

    Meidling

    Neustift bei Schönberg

    Oberfucha

    Oberrohrendorf

    Palt

    Paudorf

    Priel

    Rehberg

    Rohrendorf bei Krems

    Scheibenhof

    Senftenberg

    Stein an der Donau

    Steinaweg-Kleinwien

    Stift Göttweig

    Stratzing

    Thallern

    Tiefenfucha

    Unterrohrendorf

    Walkersdorf am Kamp

    Weinzierl bei Krems

    1.3.7. Regione determinata Kamptal

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Anger

    Auf der Setz

    Friesenrock

    Gaisberg

    Gallenberg

    Gobelsberg

    Heiligenstein

    Hiesberg

    Hofstadt

    Kalvarienberg

    Kremstal

    Loiser Berg

    Obritzberg

    Pfeiffenberg

    Sachsenberg

    Sandgrube

    Spiegel

    Stein

    Steinhaus

    Weinträgerin

    Wohra

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Altenhof

    Diendorf am Walde

    Diendorf/Kamp

    Elsarn im Straßertale

    Engabrunn

    Etsdorf am Kamp

    Fernitz

    Gobelsburg

    Grunddorf

    Hadersdorf am Kamp

    Haindorf

    Kammern am Kamp

    Kamp

    Langenlois

    Lengenfeld

    Mittelberg

    Mollands

    Obernholz

    Oberreith

    Plank/Kamp

    Peith

    Rothgraben

    Schiltern

    Schönberg am Kamp

    Schönbergneustift

    Sittendorf

    Stiefern

    Straß im Straßertale

    Thürneustift

    Unterreith

    Walkersdorf

    Wiedendorf

    Zöbing

    1.3.8. Regione determinata Donauland

    a) Großlagen:

    Klosterneuburger Weinberge

    Tulbinger Kogel

    Wagram-Donauland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Bromberg

    Erdpreß

    Franzhauser

    Fuchsberg

    Gänsacker

    Georgenberg

    Glockengießer

    Gmirk

    Goldberg

    Halterberg

    Hengsberg

    Hengstberg

    Himmelreich

    Hirschberg

    Hochrain

    Kreitschental

    Kühgraben

    Leben

    Ortsried

    Purgstall

    Satzen

    Schillingsberg

    Schloßberg

    Sonnenried

    Steinagrund

    Traxelgraben

    Vorberg

    Wadenthal

    Wagram

    Weinlacke

    Wendelstatt

    Wora

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Ahrenberg

    Abstetten

    Altenberg

    Ameisthal

    Anzenberg

    Atzelsdorf

    Atzenbrugg

    Baumgarten/Reidling

    Baumgarten/Wagram

    Baumgarten/Tullnerfeld

    Chorherrn

    Dietersdorf

    Ebersdorf

    Egelsee

    Einsiedl

    Elsbach

    Engelmannsbrunn

    Fels

    Fels/Wagram

    Feuersbrunn

    Freundorf

    Gerasdorf b. Wien

    Gollarn

    Gösing

    Grafenwörth

    Groß-Rust

    Großriedenthal

    Großweikersdorf

    Großwiesendorf

    Gugging

    Hasendorf

    Henzing

    Hintersdorf

    Hippersdorf

    Höflein an der Donau

    Holzleiten

    Hütteldorf

    Judenau-Baumgarten

    Katzelsdorf im Dorf

    Katzelsdorf/Zeil

    Kierling

    Kirchberg/Wagram

    Kleinwiesendorf

    Klosterneuburg

    Königsbrunn

    Königsbrunn/Wagram

    Königstetten

    Kritzendorf

    Landersdorf

    Michelhausen

    Michelndorf

    Mitterstockstall

    Mossbierbaum

    Neudegg

    Oberstockstall

    Ottenthal

    Pixendorf

    Plankenberg

    Pöding

    Reidling

    Röhrenbach

    Ruppersthal

    Saladorf

    Sieghartskirchen

    Sitzenberg

    Spital

    St. Andrä-Wördern

    Staasdorf

    Stettenhof

    Tautendorf

    Thürnthal

    Tiefenthal

    Trasdorf

    Tulbing

    Tulln

    Unterstockstall

    Wagram am Wagram

    Waltendorf

    Weinzierl bei Ollern

    Wipfing

    Wolfpassing

    Wördern

    Würmla

    Zaußenberg

    Zeiselmauer

    1.3.9. Regione determinata Traisental

    a) Großlage:

    Traismaurer Weinberge

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Am Nasenberg

    Antingen

    Brunberg

    Eichberg

    Fuchsenrand

    Gerichtsberg

    Grillenbühel

    Halterberg

    Händlgraben

    Hausberg

    In der Wiegn'n

    In der Leithen

    Kellerberg

    Kölbing

    Kreit

    Kufferner Steinried

    Leithen

    Schullerberg

    Sonnleiten

    Spiegelberg

    Tiegeln

    Valterl

    Weinberg

    Wiegen

    Zachling

    Zwirch

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Absdorf

    Adletzberg

    Ambach

    Angern

    Diendorf

    Dörfl

    Edering

    Eggendorf

    Einöd

    Etzersdorf

    Franzhausen

    Frauendorf

    Fugging

    Gemeinlebarn

    Getzersdorf

    Großrust

    Grünz

    Gutenbrunn

    Haselbach

    Herzogenburg

    Hilpersdorf

    Inzersdorf ob der Traisen

    Kappeln

    Katzenberg

    Killing

    Kleinrust

    Kuffern

    Langmannersdorf

    Mitterndorf

    Neusiedl

    Neustift

    Nußdorf ob der Traisen

    Oberndorf am Gebirge

    Oberndorf in der Ebene

    Oberwinden

    Oberwölbing

    Obritzberg-Rust

    Ossarn

    Pfaffing

    Rassing

    Ratzersdorf

    Reichersdorf

    Ried

    Rottersdorf

    Schweinern

    St. Andrä/Traisen

    St. Pölten

    Statzendorf

    Stollhofen

    Thallern

    Theyern

    Traismauer

    Unterradlberg

    Unterwölbing

    Wagram an der Traisen

    Waldletzberg

    Walpersdorf

    Weidling

    Weißenkrichen/Perschling

    Wetzmannsthal

    Wielandsthal

    Wölbing

    1.3.10. Regione determinata Carnuntum

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Aubühel

    Braunsberg

    Dorfbrunnenäcker

    Füllenbeutel

    Gabler

    Golden

    Haidäcker

    Hausweinäcker

    Hausweingärten

    Hexenberg

    Kirchbergen

    Lange Letten

    Lange Weingärten

    Mitterberg

    Mühlbachacker

    Mühlweg

    Rosenberg

    Spitzerberg

    Steinriegl

    Tilhofen

    Ungerberg

    Unterschilling

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Arbesthal

    Au am Leithagebirge

    Bad Deutsch-Altenburg

    Berg

    Bruck an der Leitha

    Deutsch-Haslau

    Ebergassing

    Enzersdorf/Fischa

    Fischamend

    Gallbrunn

    Gerhaus

    Göttlesbrunn

    Gramatneusiedl

    Hainburg/Donau

    Haslau/Donau

    Haslau-Maria Ellend

    Himberg

    Hof/Leithaberge

    Höflein

    Hollern

    Hundsheim

    Mannersdorf/Leithagebirge

    Margarethen am Moos

    Maria Ellend

    Moosbrunn

    Pachfurth

    Petronell

    Petronell-Carnuntum

    Prellenkirchen

    Regelsbrunn

    Rohrau

    Sarasdorf

    Scharndorf

    Schloß Prugg

    Schönabrunn

    Schwadorf

    Sommerein

    Stixneusiedl

    Trautmannsdorf/Leitha

    Velm

    Wienerherberg

    Wildungsmauer

    Wilfleinsdorf

    Wolfsthal

    Zwölfaxing

    1.3.11. Regione determinata Wachau

    a) Großlage:

    Frauenweingärten

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgberg

    Frauengrund

    Goldbügeln

    Gottschelle

    Höhlgraben

    Im Weingebirge

    Katzengraben

    Kellerweingärten

    Kiernberg

    Klein Gebirg

    Mitterweg

    Neubergen

    Niederpoigen

    Schlucht

    Setzberg

    Silberbühel

    Singerriedel

    Spickenberg

    Steiger

    Stellenleiten

    Tranthal

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Aggsbach

    Aggsbach-Markt

    Baumgarten

    Bergern/Dunkelsteinerwald

    Dürnstein

    Eggendorf

    Elsarn am Jauerling

    Furth

    Groisbach

    Gut am Steg

    Höbenbach

    Joching

    Köfering

    Krustetten

    Loiben

    Mautern

    Mauternbach

    Mitterarnsdorf

    Mühldorf

    Oberarnsdorf

    Oberbergern

    Oberloiben

    Rossatz-Rührsdorf

    Schwallenbach

    Spitz

    St. Lorenz

    St. Johann

    St. Michael

    Tiefenfucha

    Unterbergern

    Unterloiben

    Vießling

    Weißenkirchen/Wachau

    Weißenkirchen

    Willendorf

    Willendorf in der Wachau

    Wösendorf/Wachau

    1.3.12. Regione determinata Weinviertel

    a) Großlagen:

    Bisamberg-Kreuzenstein

    Falkensteiner Hügelland

    Matzner Hügel

    Retzer Weinberge

    Wolkersdorfer Hochleithen

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Adamsbergen

    Altenberg

    Altenbergen

    Alter Kirchenried

    Altes Gebirge

    Altes Weingebirge

    Am Berg

    Am Lehm

    Am Wagram

    Antlasbergen

    Antonibergen

    Aschinger

    Auberg

    Auflangen

    Bergen

    Bergfeld

    Birthaler

    Bogenrain

    Bruch

    Bürsting

    Detzenberg

    Die alte Haider

    Ekartsberg

    Feigelbergen

    Fochleiten

    Freiberg

    Freybergen

    Fuchsenberg

    Fürstenbergen

    Gaisberg

    Galgenberg

    Gerichtsberg

    Geringen

    Goldberg

    Goldbergen

    Gollitschen

    Großbergen

    Grundern

    Haad

    Haidberg

    Haiden

    Haspelberg

    Hausberg

    Hauseingärten

    Hausrucker

    Heiligengeister

    Hermannschachern

    Herrnberg

    Hinter der Kirchen

    Hirschberg

    Hochfeld

    Hochstraß

    Holzpoint

    Hundsbergen

    Hundsleithen

    Im Inneren Rain

    Im Potschallen

    In Aichleiten

    In den Hausweingärten

    In Hamert

    In Rothenpüllen

    In Sechsern

    In Trenken

    Johannesbergen

    Jungbirgen

    Junge Frauenberge

    Jungherrn

    Kalvarienberg

    Kapellenfeld

    Kirchbergen

    Kirchenberg

    Kirchluß

    Kirchweinbergen

    Kogelberg

    Köhlberg

    Königsbergen

    Kreuten

    Lamstetten

    Lange Ried

    Lange Vierteln

    Lange Weingärten

    Leben

    Lehmfeld

    Leithen

    Leitenberge

    Lichtenberg

    Ließen

    Lindau

    Lissen

    Martal

    Maxendorf

    Merkvierteln

    Mitterberge

    Mühlweingärten

    Neubergergen

    Neusatzen

    Nußberg

    Ölberg

    Ölbergen

    Platten

    Pöllitzern

    Preussenberg

    Purgstall

    Raschern

    Reinthal

    Reishübel

    Retzer Weinberge

    Rieden um den Heldenberg

    Rösel

    Rosenberg

    Roseneck

    Saazen

    Sandbergen

    Sandriegl

    Satzen

    Sätzweingärten

    Sauenberg

    Sauhaut

    Saurüßeln

    Schachern

    Schanz

    Schatz

    Schatzberg

    Schilling

    Schmallissen

    Schmidatal

    Schwarzerder

    Sechterbergen

    Silberberg

    Sommerleiten

    Sonnberg

    Sonnen

    Sonnleiten

    Steinberg

    Steinbergen

    Steinhübel

    Steinperz

    Stöckeln

    Stolleiten

    Strassfeld

    Stuffeln

    Tallusfeld

    Veigelberg

    Vogelsinger

    Vordere Bergen

    Warthberg

    Weinried

    Weintalried

    Weisser Berg

    Zeiseln

    Zuckermandln

    Zuckermantel

    Zuckerschleh

    Züngel

    Zutrinken

    Zwickeln

    Zwiebelhab

    Zwiefänger

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Alberndorf im Pulkautal

    Alt Höflein

    Alt Ruppersdorf

    Altenmarkt im Thale

    Altenmarkt

    Altlichtenwarth

    Altmanns

    Ameis

    Amelsdorf

    Angern an der March

    Aschendorf

    Asparn an der Zaya

    Aspersdorf

    Atzelsdorf

    Au

    Auersthal

    Auggenthal

    Bad Pirawarth

    Baierdorf

    Bergau

    Bernhardsthal

    Bisamberg

    Blumenthal

    Bockfließ

    Bogenneusiedl

    Bösendürnbach

    Braunsdorf

    Breiteneich

    Breitenwaida

    Bruderndorf

    Bullendorf

    Burgschleinitz

    Deinzendorf

    Diepolz

    Dietersdorf

    Dietmannsdorf

    Dippersdorf

    Dobermannsdorf

    Drasenhofen

    Drösing

    Dürnkrut

    Dürnleis

    Ebendorf

    Ebenthal

    Ebersbrunn

    Ebersdorf an der Zaya

    Eggenburg

    Eggendorf am Walde

    Eggendorf

    Eibesbrunn

    Eibesthal

    Eichenbrunn

    Eichhorn

    Eitzersthal

    Engelhartstetten

    Engelsdorf

    Enzersdorf bei Staatz

    Enzersdorf im Thale

    Enzersfeld

    Erdberg

    Erdpreß

    Ernstbrunn

    Etzmannsdorf

    Fahndorf

    Falkenstein

    Fallbach

    Föllim

    Frättingsdorf

    Frauendorf/Schmida

    Friebritz

    Füllersdorf

    Furth

    Gaindorf

    Gaisberg

    Gaiselberg

    Gaisruck

    Garmanns

    Gars am Kamp

    Gartenbrunn

    Gaubitsch

    Gauderndorf

    Gaweinstal

    Gebmanns

    Geitzendorf

    Gettsdorf

    Ginzersdorf

    Glaubendorf

    Gnadendorf

    Goggendorf

    Goldgeben

    Göllersdorf

    Gösting

    Götzendorf

    Grabern

    Grafenberg

    Grafensulz

    Groißenbrunn

    Groß Ebersdorf

    Groß-Engersdorf

    Groß-Inzersdorf

    Groß-Schweinbarth

    Großharras

    Großkadolz

    Großkrut

    Großmeiseldorf

    Großmugl

    Großnondorf

    Großreipersdorf

    Großrußbach

    Großstelzendorf

    Großwetzdorf

    Grub an der March

    Grübern

    Grund

    Gumping

    Guntersdorf

    Guttenbrunn

    Hadres

    Hagenberg

    Hagenbrunn

    Hagendorf

    Hanfthal

    Hardegg

    Harmannsdorf

    Harrersdorf

    Hart

    Haselbach

    Haslach

    Haugsdorf

    Hausbrunn

    Hauskirchen

    Hausleiten

    Hautzendorf

    Heldenberg

    Herrnbaumgarten

    Herrnleis

    Herzogbirbaum

    Hetzmannsdorf

    Hipples

    Höbersbrunn

    Hobersdorf

    Höbertsgrub

    Hochleithen

    Hofern

    Hohenau an der March

    Hohenruppersdorf

    Hohenwarth

    Hollabrunn

    Hollenstein

    Hörersdorf

    Horn

    Hornsburg

    Hüttendorf

    Immendorf

    Inkersdorf

    Jedenspeigen

    Jetzelsdorf

    Kalladorf

    Kammersdorf

    Karnabrunn

    Kattau

    Katzelsdorf

    Kettlasbrunn

    Ketzelsdorf

    Kiblitz

    Kirchstetten

    Kleedorf

    Klein Hadersdorf

    Klein Riedenthal

    Klein Haugsdorf

    Klein-Harras

    Klein-Meiseldorf

    Klein-Reinprechtsdorf

    Klein-Schweinbarth

    Kleinbaumgarten

    Kleinebersdorf

    Kleinengersdorf

    Kleinhöflein

    Kleinkadolz

    Kleinkirchberg

    Kleinrötz

    Kleinsierndorf

    Kleinstelzendorf

    Kleinstetteldorf

    Kleinweikersdorf

    Kleinwetzdorf

    Kleinwilfersdorf

    Klement

    Kollnbrunn

    Königsbrunn

    Kottingneusiedl

    Kotzendorf

    Kreuttal

    Kreuzstetten

    Kronberg

    Kühnring

    Laa an der Thaya

    Ladendorf

    Langenzersdorf

    Lanzendorf

    Leitzersdorf

    Leobendorf

    Leodagger

    Limberg

    Loidesthal

    Loosdorf

    Magersdorf

    Maigen

    Mailberg

    Maisbirbaum

    Maissau

    Mallersbach

    Manhartsbrunn

    Mannersdorf

    Marchegg

    Maria Roggendorf

    Mariathal

    Martinsdorf

    Matzelsdorf

    Matzen

    Maustrenk

    Meiseldorf

    Merkersdorf

    Michelstetten

    Minichhofen

    Missingdorf

    Mistelbach

    Mittergrabern

    Mitterretzbach

    Mödring

    Mollmannsdorf

    Mörtersdorf

    Mühlbach a. M.

    Münichsthal

    Naglern

    Nappersdorf

    Neubau

    Neudorf bei Staatz

    Neuruppersdorf

    Neusiedl/Zaya

    Nexingin

    Niederabsdorf

    Niederfellabrunn

    Niederhollabrunn

    Niederkreuzstetten

    Niederleis

    Niederrußbach

    Niederschleinz

    Niedersulz

    Nursch

    Oberdürnbach

    Oberfellabrunn

    Obergänserndorf

    Obergrabern

    Obergrub

    Oberhautzental

    Oberkreuzstetten

    Obermallebarn

    Obermarkersdorf

    Obernalb

    Oberolberndorf

    Oberparschenbrunn

    Oberravelsbach

    Oberretzbach

    Oberrohrbach

    Oberrußbach

    Oberschoderlee

    Obersdorf

    Obersteinabrunn

    Oberstinkenbrunn

    Obersulz

    Oberthern

    Oberzögersdorf

    Obritz

    Olbersdorf

    Olgersdorf

    Ollersdorf

    Ottendorf

    Ottenthal

    Paasdorf

    Palterndorf

    Paltersdorf

    Passauerhof

    Passendorf

    Patzenthal

    Patzmannsdorf

    Peigarten

    Pellendorf

    Pernersdorf

    Pernhofen

    Pettendorf

    Pfaffendorf

    Pfaffstetten

    Pfösing

    Pillersdorf

    Pillichsdorf

    Pirawarth

    Platt

    Pleißling

    Porrau

    Pottenhofen

    Poysbrunn

    Poysdorf

    Pranhartsberg

    Prinzendorf/Zaya

    Prottes

    Puch

    Pulkau

    Pürstendorf

    Putzing

    Pyhra

    Rabensburg

    Radlbrunn

    Raffelhof

    Rafing

    Ragelsdorf

    Raggendorf

    Rannersdorf

    Raschala

    Ravelsbach

    Reikersdorf

    Reinthal

    Retz

    Retz-Altstadt

    Retz-Stadt

    Retzbach

    Reyersdorf

    Riedenthal

    Ringelsdorf

    Ringendorf

    Rodingersdorf

    Roggendorf

    Rohrbach

    Rohrendorf/Pulkau

    Ronthal

    Röschitz

    Röschitzklein

    Roseldorf

    Rückersdorf

    Rußbach

    Schalladorf

    Schleinbach

    Schletz

    Schönborn

    Schöngrabern

    Schönkirchen

    Schrattenberg

    Schrattenthal

    Schrick

    Seebarn

    Seefeld

    Seefeld-Kadolz

    Seitzerdorf-Wolfpassing

    Senning

    Siebenhirten

    Sierndorf

    Sierndorf/March

    Sigmundsherberg

    Simonsfeld

    Sitzendorf an der Schmida

    Sitzenhart

    Sonnberg

    Sonndorf

    Spannberg

    St. Bernhard-Frauenhofen

    St. Ulrich

    Staatz

    Staatz-Kautzendorf

    Starnwörth

    Steinabrunn

    Steinbrunn

    Steinebrunn

    Stetteldorf/Wagram

    Stetten

    Stillfried

    Stockerau

    Stockern

    Stoitzendorf

    Straning

    Stranzendorf

    Streifing

    Streitdorf

    Stronsdorf

    Stützenhofen

    Sulz im Weinviertel

    Suttenbrunn

    Tallesbrunn

    Traunfeld

    Tresdorf

    Ulrichskirchen

    Ungerndorf

    Unterdürnbach

    Untergrub

    Unterhautzental

    Untermallebarn

    Untermarkersdorf

    Unternalb

    Unterolberndorf

    Unterparschenbrunn

    Unterretzbach

    Unterrohrbach

    Unterstinkenbrunn

    Unterthern

    Velm

    Viendorf

    Waidendorf

    Waitzendorf

    Waltersdorf

    Waltersdorf/March

    Walterskirchen

    Wartberg

    Waschbach

    Watzelsdorf

    Weikendorf

    Wetzelsdorf

    Wetzleinsdorf

    Weyerburg

    Wieselsfeld

    Wiesern

    Wildendürnbach

    Wilfersdorf

    Wilhelmsdorf

    Windisch-Baumgarten

    Windpassing

    Wischathal

    Wolfpassing an der Hochleithen

    Wolfpassing

    Wolfsbrunn

    Wolkersdorf/Weinviertel

    Wollmannsberg

    Wullersdorf

    Wultendorf

    Wulzeshofen

    Würnitz

    Zellerndorf

    Zemling

    Ziersdorf

    Zissersdorf

    Zistersdorf

    Zlabern

    Zogelsdorf

    Zwentendorf

    Zwingendorf

    1.3.13. Regione determinata Südsteiermark

    a) Großlagen:

    Sausal

    Südsteirisches Rebenland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altenberg

    Brudersegg

    Burgstall

    Czamillonberg/Kaltenegg

    Eckberg

    Eichberg

    Einöd

    Gauitsch

    Graßnitzberg

    Harrachegg

    Hochgraßnitzberg

    Karnerberg

    Kittenberg

    Königsberg

    Kranachberg

    Lubekogel

    Mitteregg

    Nußberg

    Obegg

    Päßnitzerberger Römerstein

    Pfarrweingarten

    Schloßberg

    Sernauberg

    Speisenberg

    Steinriegl

    Stermitzberg

    Urlkogel

    Wielitsch

    Wilhelmshöhe

    Witscheinberg

    Witscheiner Herrenberg

    Zieregg

    Zoppelberg

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Aflenz an der Sulm

    Altenbach

    Altenberg

    Arnfels

    Berghausen

    Brudersegg

    Burgstall

    Eckberg

    Ehrenhausen

    Eichberg

    Eichberg-Trautenburg

    Einöd

    Empersdorf

    Ewitsch

    Flamberg

    Fötschach

    Gamlitz

    Gauitsch

    Glanz

    Gleinstätten

    Goldes

    Göttling

    Graßnitzberg

    Greith

    Großklein

    Großwalz

    Grottenhof

    Grubtal

    Hainsdorf/Schwarzautal

    Hasendorf an der Mur

    Heimschuh

    Höch

    Kaindorf an der Sulm

    Kittenberg

    Kitzeck im Sausal

    Kogelberg

    Kranach

    Kranachberg

    Labitschberg

    Lang

    Langaberg

    Langegg

    Lebring-St. Margarethen

    Leibnitz

    Leutschach

    Lieschen

    Maltschach

    Mattelsberg

    Mitteregg

    Muggenau

    Nestelbach

    Nestelberg/Heimschuh

    Nestelberg/Großklein

    Neurath

    Obegg

    Oberfahrenbach

    Obergreith

    Oberhaag

    Oberlupitscheni

    Obervogau

    Ottenberg

    Paratheregg

    Petzles

    Pistorf

    Pößnitz

    Prarath

    Ratsch an der Weinstraße

    Remschnigg

    Rettenbach

    Rettenberg

    Retznei

    Sausal

    Sausal-Kerschegg

    Schirka

    Schloßberg

    Schönberg

    Schönegg

    Seggauberg

    Sernau

    Spielfeld

    St. Andrä i. S.

    St. Andrä-Höch

    St. Johann im Saggautal

    St. Nikolai im Sausal

    St. Nikolai/Draßling

    St. Ulrich/Waasen

    Steinbach

    Steingrub

    Steinriegel

    Sulz

    Sulztal an der Weinstraße

    Tillmitsch

    Unterfahrenbach

    Untergreith

    Unterhaus

    Unterlupitscheni

    Vogau

    Wagna

    Waldschach

    Weitendorf

    Wielitsch

    Wildon

    Wolfsberg/Schw.

    Zieregg

    1.3.14. Regione determinata Weststeiermark

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Burgegg

    Dittenberg

    Guntschenberg

    Hochgrail

    St. Ulrich i. Gr.

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Aibl

    Bad Gams

    Deutschlandsberg

    Frauental an der Laßnitz

    Graz

    Greisdorf

    Groß St. Florian

    Großradl

    Gundersdorf

    Hitzendorf

    Hollenegg

    Krottendorf

    Lannach

    Ligist

    Limberg

    Marhof

    Mooskirchen

    Pitschgau

    Preding

    Schwanberg

    Seiersberg

    St. Bartholomä

    St. Martin i. S.

    St. Stefan ob Stainz

    St. Johann ob Hohenburg

    St. Peter i. S.

    Stainz

    Stallhofen

    Straßgang

    Sulmeck-Greith

    Unterbergla

    Unterfresen

    Weibling

    Wernersdorf

    Wies

    1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark

    a) Großlagen:

    Oststeirisches Hügelland

    Vulkanland

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Annaberg

    Buchberg

    Burgfeld

    Hofberg

    Hoferberg

    Hohenberg

    Hürtherberg

    Kirchleiten

    Klöchberg

    Königsberg

    Prebensdorfberg

    Rathenberg

    Reiting

    Ringkogel

    Rosenberg

    Saziani

    Schattauberg

    Schemming

    Schloßkogel

    Seindl

    Steintal

    Stradenberg

    Sulzberg

    Weinberg

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Aigen

    Albersdorf-Prebuch

    Allerheiligen bei Wildon

    Altenmarkt bei Fürstenfeld

    Altenmarkt bei Riegersburg

    Aschau

    Aschbach bei Fürstenfeld

    Auersbach

    Aug-Radisch

    Axbach

    Bad Waltersdorf

    Bad Radkersburg

    Bad Gleichenberg

    Bairisch Kölldorf

    Baumgarten bei Gnas

    Bierbaum am Auersbach

    Bierbaum

    Breitenfeld/Rittschein

    Buch-Geiseldorf

    Burgfeld

    Dambach

    Deutsch Goritz

    Deutsch Haseldorf

    Dienersdorf

    Dietersdorf am Gnasbach

    Dietersdorf

    Dirnbach

    Dörfl

    Ebersdorf

    Edelsbach bei Feldbach

    Edla

    Eichberg bei Hartmannsdorf

    Eichfeld

    Entschendorf am Ottersbach

    Entschendorf

    Etzersdorf-Rollsdorf

    Fehring

    Feldbach

    Fischa

    Fladnitz im Raabtal

    Flattendorf

    Floing

    Frannach

    Frösaugraben

    Frössauberg

    Frutten

    Fünfing bei Gleisdorf

    Fürstenfeld

    Gabersdorf

    Gamling

    Gersdorf an der Freistritz

    Gießelsdorf

    Gleichenberg-Dorf

    Gleisdorf

    Glojach

    Gnaning

    Gnas

    Gniebing

    Goritz

    Gosdorf

    Gossendorf

    Grabersdorf

    Grasdorf

    Greinbach

    Großhartmannsdorf

    Grössing

    Großsteinbach

    Großwilfersdorf

    Grub

    Gruisla

    Gschmaier

    Gutenberg an der Raabklamm

    Gutendorf

    Habegg

    Hainersdorf

    Haket

    Halbenrain

    Hart bei Graz

    Hartberg

    Hartl

    Hartmannsdorf

    Haselbach

    Hatzendorf

    Herrnberg

    Hinteregg

    Hirnsdorf

    Hochenegg

    Hochstraden

    Hof bei Straden

    Hofkirchen bei Hardegg

    Höflach

    Hofstätten

    Hofstätten bei Deutsch Goritz

    Hohenbrugg

    Hohenkogl

    Hopfau

    Ilz

    Ilztal

    Jagerberg

    Jahrbach

    Jamm

    Johnsdorf-Brunn

    Jörgen

    Kaag

    Kaibing

    Kainbach

    Lalch

    Kapfenstein

    Karbach

    Kirchberg an der Raab

    Klapping

    Kleegraben

    Kleinschlag

    Klöch

    Klöchberg

    Kohlgraben

    Kölldorf

    Kornberg bei Riegersburg

    Krennach

    Krobathen

    Kronnersdorf

    Krottendorf

    Krusdorf

    Kulm bei Weiz

    Laasen

    Labuch

    Landscha bei Weiz

    Laßnitzhöhe

    Leitersdorf im Raabtal

    Lembach bei Riegersburg

    Lödersdorf

    Löffelbach

    Loipersdorf bei Fürstenfeld

    Lugitsch

    Maggau

    Magland

    Mahrensdorf

    Maierdorf

    Maierhofen

    Markt Hartmannsdorf

    Marktl

    Merkendorf

    Mettersdorf am Saßbach

    Mitterdorf an der Raab

    Mitterlabill

    Mortantsch

    Muggendorf

    Mühldorf bei Feldbach

    Mureck

    Murfeld

    Nägelsdorf

    Nestelbach im Ilztal

    Neudau

    Neudorf

    Neusetz

    Neustift

    Nitscha

    Oberdorf am Hochegg

    Obergnas

    Oberkarla

    Oberklamm

    Oberspitz

    Obertiefenbach

    Öd

    Ödgraben

    Ödt

    Ottendorf an der Rittschein

    Penzendorf

    Perbersdorf bei St. Peter

    Persdorf

    Pertlstein

    Petersdorf

    Petzelsdorf

    Pichla bei Radkersburg

    Pichla

    Pirsching am Traubenberg

    Pischelsdorf in der Steiermark

    Plesch

    Pöllau

    Pöllauberg

    Pölten

    Poppendorf

    Prebensdorf

    Pressguts

    Pridahof

    Puch bei Weiz

    Raabau

    Rabenwald

    Radersdorf

    Radkersburg

    Radochen

    Ragnitz

    Raning

    Ratschendorf

    Reichendorf

    Reigersberg

    Reith bei Hartmannsdorf

    Rettenbach

    Riegersburg

    Ring

    Risola

    Rittschein

    Rohr an der Raab

    Rohr bei Hartberg

    Rohrbach am Rosenberg

    Rohrbach bei Waltersdorf

    Romatschachen

    Ruppersdorf

    Saaz

    Schachen am Römerbach

    Schölbing

    Schönau

    Schönegg bei Pöllau

    Schrötten bei Deutsch-Goritz

    Schwabau

    Schwarzau im Schwarzautal

    Schweinz

    Sebersdorf

    Siebing

    Siegersdorf bei Herberstein

    Sinabelkirchen

    Söchau

    Speltenbach

    St. Peter am Ottersbach

    St. Johann bei Herberstein

    St. Veit am Vogau

    St. Kind

    St. Anna am Aigen

    St. Georgen an der Stiefing

    St. Johann in der Haide

    St. Margarethen an der Raab

    St. Nikolai ob Draßling

    St. Marein bei Graz

    St. Magdalena am Lemberg

    St. Stefan im Rosental

    St. Lorenzen am Wechsel

    Stadtbergen

    Stainz bei Straden

    Stang bei Hatzendorf

    Staudach

    Stein

    Stocking

    Straden

    Straß

    Stubenberg

    Sulz bei Gleisdorf

    Sulzbach

    Takern

    Tatzen

    Tautendorf

    Tiefenbach bei Kaindorf

    Tieschen

    Trautmannsdorf/Oststeiermark

    Trössing

    Übersbach

    Ungerdorf

    Unterauersbach

    Unterbuch

    Unterfladnitz

    Unterkarla

    Unterlamm

    Unterlaßnitz

    Unterzirknitz

    Vockenberg

    Wagerberg

    Waldsberg

    Walkersdorf

    Waltersdorf in der Oststeiermark

    Waltra

    Wassen am Berg

    Weinberg an der Raab

    Weinberg

    Weinburg am Sassbach

    Weißenbach

    Weiz

    Wetzelsdorf bei Jagerberg

    Wieden

    Wiersdorf

    Wilhelmsdorf

    Wittmannsdorf

    Wolfgruben bei Gleisdorf

    Zehensdorf

    Zelting

    Zerlach

    Ziegenberg

    1.3.16. Regione determinata Vienna

    a) Großlagen:

    Bisamberg-Wien

    Georgenberg

    Kahlenberg

    Nußberg

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    Altweingarten

    Auckenthal

    Bellevue

    Breiten

    Burgstall

    Falkenberg

    Gabrissen

    Gallein

    Gebhardin

    Gernen

    Herrenholz

    Hochfeld

    Jungenberg

    Jungherrn

    Kuchelviertel

    Langteufel

    Magdalenenhof

    Mauer

    Mitterberg

    Oberlaa

    Preußen

    Reisenberg

    Rosengartl

    Schenkenberg

    Steinberg

    Wiesthalen

    c) Comuni e parti di Comuni:

    Dornbach

    Grinzing

    Groß Jedlersdorf

    Heiligenstadt

    Innere Stadt

    Josefsdorf

    Kahlenbergerdorf

    Kalksburg

    Liesing

    Mauer

    Neustift

    Nußdorf

    Ober Sievering

    Oberlaa

    Ottakring

    Pötzleinsdorf

    Rodaun

    Stammersdorf

    Strebersdorf

    Unter Sievering

    1.3.17. Regione determinata Vorarlberg

    a) Großlage:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    c) Comuni:

    Bregenz

    Röthis

    1.3.18. Regione determinata Tirolo

    a) Großlagen:

    -

    b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

    -

    c) Comuni:

    Zirl

    2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

    Weinland

    Bergland

    Steiermark

    Wien

    X. VINI ORIGINARI DEL REGNO DEL BELGIO

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée")

    Nome della regione determinata:

    Hageland

    Appellation d'origine contrôlée/Gecontroleerde oorsprongsbenaming

    Hagelandse Wijn

    Appendice II

    (di cui all'articolo 6)

    INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI ORIGINARI DEL CILE

    I. Vino Pajarete

    II. Vino Asoleado

    III. Vini delle seguenti regioni, subregioni, Zona ed aree:

    1.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI ATACAMA

    1.1.0.0. Subregione: Valle de Copiapó

    1.2.0.0. Subregione: Valle del Huasco

    2.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI COQUIMBO

    2.1.0.0. Subregione: Valle del Elqui

    2.1.1.0. Zona:

    2.1.1.1. Area: Vicuña

    2.1.1.2. Area: Paiguano

    2.2.0.0. Subregione: Valle del Limarí

    2.2.1.0. Zona:

    2.2.1.1. Area: Ovalle

    2.2.1.2. Area: Monte Patria

    2.2.1.3. Area: Punitaqui

    2.2.1.4. Area: Río Hurtado

    2.3.0.0. Subregione: Valle del Choapa

    2.3.1.0. Zona:

    2.3.1.1. Area: Salamanca

    2.3.1.2. Area: Illapel

    3.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI ACONCAGUA

    3.1.0.0. Subregione: Valle de Aconcagua

    3.1.1.0. Zona:

    3.1.1.1. Area: Panquehue

    3.2.0.0. Subregione: Valle de Casablanca

    4.0.0.0. REGIONE VALLE CENTRAL

    4.1.0.0. Subregione: Valle del Maipo

    4.1.1.0. Zona:

    4.1.1.1. Area: Santiago

    4.1.1.2. Area: Pirque

    4.1.1.3. Area: Puente Alto

    4.1.1.4. Area: Buin

    4.1.1.5. Area: Isla de Maipo

    4.1.1.6. Area: Talagante

    4.1.1.7. Area: Melipilla

    4.2.0.0. Subregione: Valle del Rapel

    4.2.1.0. Zona: Valle de Cachapoal

    4.2.1.1. Area: Rancagua

    4.2.1.2. Area: Requínoa

    4.2.1.3. Area: Rengo

    4.2.1.4. Area: Peumo

    4.2.2.0. Zona: Valle de Colchagua

    4.2.2.1. Area: San Fernando

    4.2.2.2. Area: Chimbarongo

    4.2.2.3. Area: Nancagua

    4.2.2.4. Area: Santa Cruz

    4.2.2.5. Area Palmilla

    4.2.2.6. Area: Peralillo

    4.3.0.0. Subregione: Valle de Curicó

    4.3.1.0. Zona: Valle del Teno

    4.3.1.1. Area: Rauco

    4.3.1.2. Area: Romeral

    4.3.2.0. Zona: Valle del Lontué

    4.3.2.1. Area: Molina

    4.3.2.2. Area: Sagrada Familia

    4.4.0.0. Subregione: Valle del Maule

    4.4.1.0. Zona: Valle del Claro

    4.4.1.1. Area: Talca

    4.4.1.2. Area: Pencahue

    4.4.1.3. Area: San Clemente

    4.4.2.0. Zona: Valle del Loncomilla

    4.4.2.1. Area: San Javier

    4.4.2.2. Area: Villa Alegre

    4.4.2.3. Area: Parral

    4.4.2.4. Area: Linares

    4.4.3.0. Zona: Valle del Tutuvén

    4.4.3.1. Area: Cauquenes

    5.0.0.0. REGIONE DEL SUR

    5.1.0.0. Subregione: Valle del Itata

    5.1.1.0. Zona:

    5.1.1.1. Area: Chillán

    5.1.1.2. Area: Quillón

    5.1.1.3. Area: Portezuelo

    5.1.1.4. Area: Coelemu

    5.2.0.0. Subregione: Valle del Bío-Bío

    5.2.1.0. Zona:

    5.2.1.1. Area: Yumbel

    5.2.1.2. Area: Mulchén

    Appendice III

    (di cui all'articolo 9)

    ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DELLA COMUNITÀ

    ELENCO A

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ELENCO B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice IV

    (di cui all'articolo 9)

    MENZIONI DI QUALITÀ COMPLEMENTARI DEL CILE

    A. Elenco

    Denominación de origen, o D.O.

    Superior

    Chateau

    Cru Bourgois

    Clos

    Classico

    Reserva o Reservas

    Reserva Especial

    Vino Generoso

    Clásico

    Grand Cru

    B. Menzioni di qualità complementari che deve esaminare il comitato congiunto istituito dall'articolo 30 del presente accordo

    Le Parti concordano di esaminare, alla prima riunione del comitato congiunto dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'equivalenza della definizione dei seguenti termini, al fine di includerli, se il risultato è positivo, nell'appendice IV sotto forma di menzioni di qualità complementari.

    Gran Reserva

    Reserva Privada

    Noble

    Añejo

    Il comitato congiunto si riunisce entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

    I termini summenzionati possono essere utilizzati sul mercato interno cileno fino a sei mesi dopo la prima riunione del comitato congiunto. In ogni caso, questo periodo non può superare i dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    Appendice V

    (di cui all'articolo 17)

    PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

    1. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari del Cile con le seguenti prescrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa cilena:

    (1) miscela di mosti e vini, purché non contenga prodotti importati o ottenuti con uve da tavola

    (2) concentrazione di mosti

    (3) uso di acido L(+) tartarico, di acido DL malico, di acido lattico e di acido citrico per correggere l'acidità

    (4) uso per la disacidificazione di:

    - tartrato di potassio neutro

    - tartrato di calcio

    - carbonato di calcio

    - bicarbonato di potassio

    - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato

    (5) trattamenti termici

    (6) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione dei tartrati

    (7) elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino

    (8) centrifugazione, filtrazione e flottazione

    (9) osmosi inversa, solo per aumentare il titolo alcolometrico del mosto o del vino

    (10) arieggiamento o aggiunta di ossigeno

    (11) impiego di anidride carbonica, argo o azoto per creare un'atmosfera inerte

    (12) uso di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio

    (13) uso di lieviti per la vinificazione

    (14) uso di preparazioni di scorze di lieviti in una dose massima di 40 g/hL

    (15) uso di sostanze complementari per favorire lo sviluppo dei lieviti:

    - aggiunta di fosfato acido di ammonio in una dose massima di 0,96 g/L

    - aggiunta di solfito di ammonio in una dose massima di 0,96 g/L

    - aggiunta di dicloridrato di tiamina o di vitamina B1 in dosi massime di 0,6 mg/L

    (16) uso di carbone attivato per il vino bianco macchiato

    (17) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

    - gelatina alimentare

    - colla di pesce

    - caseina

    - albumina d'uovo, albumina del latte

    - bentonite

    - caolino

    - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale

    - tannino

    - enzimi pectolitici

    - betaglucanasi

    (18) aggiunta di diossido di carbonio in una dose massima di 1,5 g/L

    (19) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio in una dose massima di 200 mg/L, espressi come acido sorbico

    (20) uso di acido ascorbico o isoascorbico in una dose non superiore al limite totale di 150 mg/L

    (21) uso di tannino

    (22) trattamento mediante solfato di rame in una dose massima di 1 mg/L

    (23) uso di polivinilpolipirrolidone in una dose massima di 80 g/hL

    (24) uso di fitato di calcio in una dose massima di 8 g/hL

    (25) uso di ferrocianuro di potassio, a condizione che il prodotto finale non contenga questo sale e che il trattamento avvenga sotto la sorveglianza di un enologo agricolo o di un enologo

    (26) aggiunta di acido metatartarico in una dose massima di 100 mg/L

    (27) uso di gomma arabica in una dose massima di 0.3 g/L

    (28) uso di batteri lattici

    (29) uso di aiuti complementari per favorire lo sviluppo dei batteri lattici

    (30) uso di lisozima in una dose massima di 500 mg/L

    (31) uso di ureasi

    (32) uso di legno, unicamente sotto forma di doghe, lastre e trucioli, per la fermentazione e l'invecchiamento del vino

    (33) aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheraggio del vino

    2. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità con le seguenti prescrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria:

    (1) arieggiamento con argo, azoto od ossigeno

    (2) trattamenti termici

    (3) impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi

    (4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato

    (5) uso di lieviti per vinificazione

    (6) uso di preparazioni di scorze di lieviti

    (7) uso di polivinilpolipirrolidone

    (8) uso di batteri lattici in una sospensione vinosa

    (9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:

    i) aggiunta di:

    - fosfato acido di ammonio o solfato di ammonio

    - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio

    ii) aggiunta di dicloridrato di tiamina

    (10) uso di anidride carbonica

    (11) aggiunta di diossido di carbonio

    (12) uso di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio

    (13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio

    (14) aggiunta di acido L-ascorbico

    (15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nel vino trattato non sia superiore a 1 g/l

    (16) uso di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 g/l, espressa in acido tartarico

    (17) uso di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

    - tartrato neutro di potassio

    - bicarbonato di potassio

    - carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico

    - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato

    - tartrato di calcio o acido tartarico

    (18) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

    - gelatina alimentare

    - bentonite

    - colla di pesce

    - caseina e caseinato di potassio

    - albumina d'uovo, albumina del latte

    - caolino

    - enzimi pectolitici

    - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale

    - tannino

    - preparati enzimatici di betaglucanasi

    (19) aggiunta di tannino

    (20) trattamento di mosti bianchi o di vini bianchi con carboni per uso enologico (carboni attivati)

    (21) trattamento di:

    - vini bianchi e rosati, con ferrocianuro di potassio

    - vini rossi, con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che il vino così trattato contenga residui di ferro

    (22) aggiunta di acido metatartarico

    (23) uso di gomma arabica una volta terminata la fermentazione

    (24) uso di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza

    (25) uso, per l'elaborazione dei vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

    - di alginato di calcio oppure

    - di alginato di potassio

    (26) uso di solfato di rame

    (27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro

    (28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi

    (29) uso di fosfato di calcio per la produzione di alcuni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate

    (30) uso di resina di pini di Aleppo per produrre il vino da tavola denominato "retsina", unicamente in Grecia e alle condizioni specificate nelle norme comunitarie

    (31) aggiunta di lisozimi

    (32) elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino

    (33) uso di un'ureasi per ridurre il tenore di urea nel vino

    (34) aggiunta di saccarosio, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheramento del vino alle condizioni specificate nelle norme comunitarie

    (35) concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino

    (36) aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino conformemente alle norme comunitarie

    (37) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi

    Appendice VI

    MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

    ALGARVES

    ALSACIA

    ASTI

    BADEN

    BORGOÑO

    BURDEOS

    CARMEN MARGAUX

    CARMEN RHIN

    CAVA DEL REYNO

    CAVA VERGARA

    CAVANEGRA

    CHAMPAGNE GRANDIER

    CHAMPAÑA RABAT

    CHAMPAGNE RABAT

    CHAMPAÑA GRANDIER

    CHAMPAÑA VALDIVIESO

    CHAMPENOISE GRANDIER

    CHAMPENOISE RABAT

    ERRAZURIZ PANQUEHUE CORTON

    NUEVA EXTREMADURA

    JEREZ R. RABAT

    LA RIOJA

    MOSELLE

    ORO DEL RHIN

    PORTOFINO

    PORTO FRANCO

    PROVENCE

    R OPORTO RABAT

    RIBEIRO

    SAVOIA MARCHETTI

    TORO

    UVITA DE PLATA BORGOÑA

    VIÑA CARMEN MARGAUX

    VIÑA MANQUEHUE JEREZ

    VIÑA MANQUEHUE OPORTO

    VIÑA SAN PEDRO GRAN VINO BURDEOS

    Appendice VII

    MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 4

    PASOFINO

    Appendice VIII

    PROTOCOLLO

    LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

    I. A norma dell'articolo 17 del presente accordo, le Parti decidono di autorizzare le importazioni di vino, fatte salve le eventuali disposizioni legislative interne più restrittive, secondo i seguenti parametri:

    titolo alcolometrico:

    (a) titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % e non superiore a 11,5 % vol per determinati vini comunitari designati con un'indicazione geografica, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, tranne alcuni vini di qualità che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico totale può superare il limite del 6 %;

    (b) titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 11,5 % e non superiore a 20 % vol, tranne alcuni vini di qualità che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico totale può superare il limite del 20 %.

    II. Conformemente alla definizione delle "varietà di vite" di cui all'articolo 3, lettera m) del presente accordo, le Parti decidono che, per l'importazione e la commercializzazione dei vini comunitari in Cile, le varietà di vite utilizzate per la produzione dei vini designati con un'indicazione geografica comprendono tutte le varietà di vite classificate dagli Stati membri nella specie Vitis vinifera o derivanti da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. Le Parti decidono di vietare l'importazione e la commercializzazione dei vini ottenuti dalle seguenti varietà:

    - Clinton

    - Herbemont

    - Isabelle

    - Jacquez

    - Noah

    - Othello

    III. Nell'applicare il presente accordo, le Parti decidono che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) oppure, se in questa pubblicazione non figura un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), prevalgono come metodi di riferimento per determinare la composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.

    IV. A norma dell'articolo 31, lettera b) del presente accordo, si considerano piccoli quantitativi:

    1. i vini presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, quando il quantitativo totale trasportato, anche suddiviso in partite separate, non supera 100 litri;

    2. a) i quantitativi di vino non superiori a 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli dei viaggiatori;

    b) i quantitativi di vino non superiori a 30 litri oggetto di spedizioni fra privati;

    c) i quantitativi di vino che fanno parte di un trasloco di privati;

    d) i vini importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, entro un massimo di 1 ettolitro;

    e) i vini importati destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari o organismi assimilati, importati in base alle franchigie ad essi concesse; e

    f) i vini che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

    L'esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al paragrafo 2.

    V. Le Parti concordano di autorizzare termini che indicano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette dei vini, se l'uso di tali termini è regolamentato nel paese di origine.

    VI. A norma dell'articolo 24 del presente accordo, si applicano le seguenti disposizioni:

    1) la conformità con le disposizioni dell'articolo 4 può essere garantita presentando alle autorità competenti della Parte importatrice:

    a) un certificato rilasciato da un'istituzione ufficiale o da un'istituzione ufficialmente riconosciuta dal paese di origine;

    b) se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi elaborato da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine, contenente le seguenti informazioni:

    - titolo alcolometrico totale

    - titolo alcolometrico effettivo

    - estratto secco totale

    - acidità totale espressa in acido tartarico

    - acidità volatile espressa in acido acetico

    - acidità citrica

    - acidità residua

    - anidride solforosa totale.

    2) Le Parti concordano disposizioni specifiche in materia, in particolare i documenti da utilizzare e le informazioni da fornire.

    VII. Il Cile autorizza l'imbottigliamento sul suo territorio, in bottiglie di capacità superiore a 1,5 litri in volume, dei vini originari della Comunità esportati sfusi in Cile.

    ALLEGATO VI

    ACCORDO SUL COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE

    (di cui all'articolo 90 dell'accordo di associazione)

    Articolo 1

    Obiettivi

    Le Parti convengono, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità, di agevolare e promuovere gli scambi di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate prodotte in Cile e nella Comunità, alle condizioni stabilite nel presente accordo.

    Articolo 2

    Portata e ambito di applicazione

    Il presente accordo si applica alle bevande alcoliche di cui alla voce 22.08 e alle bevande aromatizzate di cui alla voce 22.05 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("SA"), prodotte conformemente alla vigente normativa che disciplina la produzione di un tipo particolare di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate nel territorio di una Parte.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:

    a) "originario di", quando la dicitura è usata in relazione al nome di una Parte, la bevanda alcolica o la bevanda aromatizzata interamente prodotta sul territorio di tale Parte;

    b) "omonimo", la stessa designazione protetta o un termine tanto simile da poter creare confusione, utilizzato per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

    c) "descrizione", i termini utilizzati per descrivere una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché sul materiale pubblicitario; il verbo "descrivere" è inteso in senso analogo;

    d) "etichettatura", il complesso delle descrizioni e di altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, designazioni protette o marchi commerciali che caratterizzano le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente stesso, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    e) "Stato membro", uno Stato membro della Comunità;

    f) "presentazione", i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, compresi i dispositivi di chiusura, le etichette e l'imballaggio;

    g) "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

    h) "produzione", l'intero processo di produzione di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate;

    i) "identificazione", usato in relazione alle designazioni protette, l'uso di designazioni protette per descrivere o presentare una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata;

    j) "accordo", il presente accordo e le sue appendici;

    k) "accordo di associazione", l'accordo che crea un'associazione tra le Parti, al quale è allegato il presente accordo;

    l) "comitato di associazione", il comitato di cui all'articolo 193 dell'accordo di associazione.

    Articolo 4

    Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

    1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente accordo, gli scambi e la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

    2. Il presente accordo non pregiudica le norme applicate in Cile e nella Comunità in materia di imposizione o altre misure di controllo pertinenti.

    TITOLO I

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DESIGNAZIONI PROTETTE PER LE BEVANDE ALCOLICHE E LE BEVANDE AROMATIZZATE

    Articolo 5

    Protezione delle designazioni protette

    1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che, ai sensi dell'articolo 3, sono originarie delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una designazione protetta per descrivere una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata non contemplata da tale indicazione o descrizione.

    2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

    3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevede in particolare l'esclusione di qualsiasi uso delle denominazioni di cui all'articolo 6 per le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che non sono originarie della zona geografica indicata, anche se:

    i) la vera origine del prodotto è indicata;

    ii) la denominazione in questione è utilizzata come traduzione; e

    iii) tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

    4. In caso di omonimia tra designazioni protette:

    a) se due designazioni protette tutelate in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe; il consumatore non deve però essere tratto in inganno circa la vera origine delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate;

    b) se una designazione protetta tutelata in virtù del presente accordo è omonima della denominazione di una zona geografica situata al di fuori delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata della zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese d'origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che la bevanda alcolica o la bevanda aromatizzata sia originaria del territorio della Parte in questione.

    5. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le designazioni protette omonime di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano tratti in inganno.

    6. Le disposizioni del presente articolo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una persona fisica o giuridica di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da trarre in inganno i consumatori. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1 non si applica ai nomi che sono marchi commerciali registrati alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    7. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere una designazione protetta relativa a una bevanda alcolica o a una bevanda aromatizzata di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di una designazione protetta dell'altra Parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.

    Articolo 6

    Designazioni protette

    Le denominazioni seguenti sono quelle di cui all'articolo 5:

    a) per quanto concerne le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate originarie della Comunità:

    i) i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto è originario;

    ii) le designazioni protette elencate nell'appendice I;

    b) per quanto concerne le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate originarie del Cile:

    i) i riferimenti al Cile;

    ii) le designazioni protette elencate nell'appendice I.

    Articolo 7

    Designazioni protette e marchi commerciali

    1. La registrazione di un marchio commerciale per una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata ai sensi dell'articolo 3 identico/simile a o contenente una designazione protetta tutelata a norma dell'articolo 5 è rifiutata.

    2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

    3. I marchi commerciali elencati nell'appendice II per le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate di cui sono state esportate in media meno di 1000 casse da 9 litri nel periodo 1999-2001 sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 8

    Marchi commerciali protetti

    1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che siano identici/simili a o contengano le designazione protetta di cui all'articolo 6.

    2. A norma del paragrafo 1, le Parti non negano il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I.

    3. I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, registrati in una Parte ma non registrati nell'altra Parte, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I.

    4. I marchi commerciali identici/simili a o che contengono le designazioni protette di cui all'articolo 7 non possono essere invocati contro l'uso delle designazioni protette per descrivere o presentare le bevande alcoliche o le bevande aromatizzate che possono utilizzare dette designazioni protette.

    Articolo 9

    Bevande alcoliche originarie

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di bevande alcoliche e bevande aromatizzate originarie di una Parte al di fuori del suo territorio, le denominazioni protette di tale Parte di cui all'articolo 6 non siano utilizzate per descrivere e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

    Articolo 10

    Estensione della protezione

    Nella misura in cui la legislazione pertinente di ciascuna Parte lo consente, il beneficio della protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

    Articolo 11

    Designazioni protette non protette nel paese d'origine

    Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere una designazione protetta dell'altra Parte che non è protetta nel paese d'origine.

    Articolo 12

    Applicazione

    1. Se l'organismo competente designato a norma dell'articolo 14 viene a conoscenza del fatto che la descrizione o la presentazione di una bevanda alcolica o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola la protezione conferita dal presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative necessarie e/o avviano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo di una denominazione di cui all'articolo 6.

    2. Si applicano le misure e si avviano le azioni legali di cui al paragrafo 1 in particolare nei seguenti casi:

    a) se la traduzione delle descrizioni previste dalla normativa comunitaria o cilena nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe trarre in inganno quanto all'origine, alla natura o alla qualità delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate così descritte o presentate;

    b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a bevande alcoliche e a bevande aromatizzate le cui denominazioni sono protette a norma del presente accordo figurano descrizioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali di una bevanda alcolica o di una bevanda aromatizzata;

    c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno quanto all'origine delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate.

    3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le autorità e gli organismi di cui all'articolo 14 di adottare misure appropriate nelle Parti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

    TITOLO II

    MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

    Articolo 13

    Misure sanitarie e fitosanitarie

    1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC e dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna Parte si adopera per informare quanto prima l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 19, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate commercializzate in tale Parte, all'adozione di dette misure, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare un approccio comune.

    TITOLO III

    ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

    Articolo 14

    Autorità responsabili dell'applicazione

    1. Ciascuna Parte designa gli organismi responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una Parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo, viene designata un'unica autorità di collegamento.

    2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si notificano reciprocamente i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

    3. Gli organismi e le autorità di cui al paragrafo 1 esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente accordo e nella lotta contro le pratiche fraudolente, conformemente alla loro legislazione.

    Articolo 15

    Misure di applicazione

    1. Se uno degli organismi o delle autorità designati a norma dell'articolo 14 ha fondati motivi per sospettare che:

    a) una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata che è o è stata oggetto di scambi tra le Parti non sia o non sia stata conforme al presente accordo o alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte, e

    b) tale inosservanza rivesta particolare interesse per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni giudiziarie,

    ne informa immediatamente gli organismi competenti e l'autorità di collegamento dell'altra Parte.

    2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali o commerciali o di altri documenti appropriati. Occorre altresì indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali da intraprendere. Le informazioni includono in particolare i seguenti dati relativi alle bevande alcoliche o alle bevande aromatizzate interessate:

    a) il nome del produttore e della persona fisica o giuridica che può disporre delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate;

    b) la composizione e le caratteristiche organolettiche delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate;

    c) la descrizione e la presentazione delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate; e

    d) informazioni dettagliate sulla violazione delle norme di produzione e di commercializzazione.

    TITOLO IV

    GESTIONE DELL'ACCORDO

    Articolo 16

    Compiti delle Parti

    1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

    2. In particolare, le Parti:

    a) modificano le appendici in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

    b) stabiliscono le condizioni pratiche di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

    c) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti d'interesse per il settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate; e

    d) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

    Articolo 17

    Comitato congiunto

    1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato si riunisce, su richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione del presente accordo, a turno nella Comunità e in Cile, ad una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti.

    2. Il comitato congiunto garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

    4. Favorisce i contatti e lo scambio di informazioni per un funzionamento ottimale del presente accordo.

    5. Presenta proposte su problemi di reciproco interesse nel settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 18

    Transito - piccoli quantitativi

    I titoli I e II non si applicano alle bevande alcoliche e alle bevande aromatizzate:

    a) in transito attraverso una Parte; o

    b) originarie di una Parte e spedite in piccoli quantitativi fra le Parti secondo i termini e le condizioni conformi alle procedure di cui all'appendice III (protocollo).

    Articolo 19

    Consultazioni

    1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia osservato un obbligo previsto dal presente accordo, presenta all'altra Parte una notifica scritta a tale proposito. Nella notifica può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni entro un periodo determinato.

    2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione.

    3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate in via provvisoria opportune misure protettive senza ricorrere alle consultazioni, a condizione che le consultazioni intervengano quanto prima possibile dopo l'adozione delle misure.

    4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non raggiungono un accordo:

    a) la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare opportune misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo;

    b) ciascuna Parte può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20.

    Articolo 20

    Risoluzione delle controversie

    1. Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo sono risolte mediante la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione.

    2. In deroga all'articolo 184 dell'accordo di associazione, qualora le Parti abbiano tenuto consultazioni a norma dell'articolo 19, la Parte ricorrente può chiedere direttamente l'istituzione di un panel arbitrale.

    Articolo 21

    Commercializzazione di scorte preesistenti

    1. Le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che, alla data in cui entra in vigore il presente accordo o prima di tale data, sono state prodotte, descritte e presentate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne della rispettiva Parte, ma secondo modalità vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate alle condizioni seguenti:

    i prodotti descritti ed etichettati utilizzando designazioni protette tutelate dal presente accordo possono continuare ad essere commercializzati:

    a) da grossisti o produttori, per un periodo di tre anni;

    b) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

    2. Le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate prodotte, descritte e presentate a norma del presente accordo e la cui descrizione o presentazione non è più conforme all'accordo stesso in seguito a una modifica del medesimo possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte salvo convenzione contraria tra le Parti.

    Articolo 22

    Appendici

    Le appendici del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Appendice I

    (di cui all'articolo 6)

    DESIGNAZIONI PROTETTE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE AROMATIZZATE

    A. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità

    B. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie del Cile

    C. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie della Comunità

    D. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie del Cile

    A. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità:

    1. Rum

    Rhum de la Martinique

    Rhum de la Guadeloupe

    Rhum de la Réunion

    Rhum de la Guyane

    (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "tradizionale")

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    2. a) Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

    b) Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

    (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

    3. Bevande alcoliche di cereali

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn/Kornbrand

    4. Acquavite di vino

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

    - Fine,

    - Grande Fine Champagne,

    - Grande Champagne,

    - Petite Champagne,

    - Petite Fine Champagne,

    - Fine Champagne,

    - Borderies,

    - Fins Bois,

    - Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Faugères/eau-de-vie de Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

    Lourinhã

    5. Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής/Brandy of Attica

    Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

    6. Acquavite di vinaccia

    Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d'Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

    Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    7. Acquavite di frutta

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d'Alsace

    Quetsch d'Alsace

    Framboise d'Alsace

    Mirabelle d'Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

    Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Williams trentino/Williams del Trentino

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch/Kirschwasser Friulano

    Kirsch/Kirschwasser Trentino

    Kirsch/Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pêra da Lousã

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    8. Acquavite di sidro di mele o sidro di pere

    Calvados du Pays d'Auge

    Calvados

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9. Acquavite di genziana

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    10. Acquaviti di frutta

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11. Bevande alcoliche al ginepro

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandre Artois

    Hasseltse jenever

    Balegämse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    12. Bevande alcoliche al carvi

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    13. Bevande alcoliche all'anice

    Anis español

    Évora anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Ouzo

    14. Liquori

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis português

    Finnish berry/fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Mariazzeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenlikör

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    15. Bevande alcoliche

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch/Swedish Punsch

    16. Vodka

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    B. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie del Cile

    Pisco

    Aguardiente chileno

    Brandy chileno

    Whisky chileno

    Gin chileno

    Vodka chileno

    Ron chileno

    Guindado chileno

    Anís chileno

    C. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie della Comunità

    Nürnberger Glühwein

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry

    Vermouth di Torino

    D. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie del Cile

    Vermouth chileno

    Appendice II

    MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

    COGNAC JUANICO

    COÑA COL

    GRAN COÑAC

    GRAPPA SAN REMO

    Appendice III

    PROTOCOLLO

    Ai sensi dell'articolo 18, lettera b) del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi:

    1. le bevande alcoliche o le bevande aromatizzate presentate in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri.

    2. a) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate non superiori a 30 litri pro capite contenute nei bagagli dei viaggiatori;

    b) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate non superiori a 30 litri oggetto di spedizioni fra privati;

    c) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate che fanno parte di un trasloco di privati;

    d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, fino a un massimo di 1 ettolitro;

    e) i quantitativi destinati a sedi diplomatiche, consolari o organismi simili, importati in base alle franchigie loro concesse;

    f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

    L'esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al paragrafo 2.

    ALLEGATO VII

    ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI

    (di cui all'articolo 99 dell'accordo di associazione)

    PARTE A

    ELENCO DELLA COMUNITÀ

    Nota introduttiva

    1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.

    2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. In allegato al presente elenco figura un glossario dei termini utilizzati dai singoli Stati membri.

    Per "filiazione" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.

    Per "succursale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Definizioni relative al trasporto marittimo

    1. Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione del "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, il presente elenco non comprende i "servizi di cabotaggio marittimo" riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto situato in uno Stato membro e un altro porto situato nello stesso Stato membro nonché il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro, purché detto traffico rimanga entro le acque territoriali dello Stato membro in questione.

    2. Per "altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale" s'intende la capacità dei prestatori di servizi internazionali di trasporto marittimo dell'altra Parte di svolgere in loco tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o pienamente integrato, di cui il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale (il presente impegno, tuttavia, non può essere interpretato come una limitazione degli altri impegni assunti in merito al modo di consegna transfrontaliero).

    Queste attività comprendono:

    a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

    b) l'acquisto, in proprio o a nome dei loro clienti, (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di servizi integrati;

    c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

    d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve le disposizioni del presente accordo);

    e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società, e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità dell'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;

    f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

    3. Per "operatore del trasporto multimodale" s'intende la persona a cui sono intestati la polizza di carico, il documento di trasporto multimodale o qualsiasi altro documento attestante un contratto per il trasporto multimodale di merci, e che è responsabile del trasporto delle merci conformemente al contratto stesso.

    Allegato A

    Glossario

    Termini utilizzati per i singoli Stati membri

    Francia

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    Tutte queste società hanno personalità giuridica

    Germania

    GmbH & CoKG Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH (società per azioni a responsabilità limitata) ist.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Italia

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per quanto riguarda l'Italia, l'offerta della CE comprende i seguenti servizi professionali:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE B

    ELENCO DEL CILE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

    (di cui all'articolo 120)

    PARTE A

    ELENCO DELLA COMUNITÀ

    Nota introduttiva

    1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.

    2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per "filiazione" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.

    Per "succursale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    IMPEGNI SUPPLEMENTARI DELLA COMUNITÀ

    Assicurazioni

    a) La Comunità prende atto della stretta cooperazione tra le autorità regolamentari e di vigilanza degli Stati membri nel settore delle assicurazioni e le incoraggia ad adoperarsi ulteriormente per migliorare gli standard di vigilanza.

    b) Gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione diretta mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto.

    c) Le autorità di vigilanza degli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione diretta mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena.

    d) La Comunità fa il possibile per esaminare tutte le questioni inerenti al buon funzionamento del mercato interno delle assicurazioni e tutti i fattori che potrebbero influire su detto mercato.

    e) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, i premi dell'assicurazione autoveicoli possono essere calcolati tenendo conto di diversi fattori di rischio.

    f) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, di norma le condizioni della polizza e l'entità dei premi di una società di assicurazioni non devono essere approvate preventivamente dalle autorità nazionali di vigilanza.

    g) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, di norma gli aumenti dei premi non devono essere approvati preventivamente dalle autorità nazionali di vigilanza.

    Altri servizi finanziari

    a) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro dodici mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per lo svolgimento di attività bancarie mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto.

    b) Gli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di licenze per lo svolgimento di attività bancarie mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena.

    c) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per prestare servizi d'investimento mobiliari mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto.

    d) Gli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di licenze per prestare servizi d'investimento mobiliari mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena.

    INTESA SUGLI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI

    La Comunità è stata autorizzata ad assumere, nell'ambito del presente accordo, impegni specifici connessi ai servizi finanziari secondo un'impostazione diversa da quella contenuta nelle disposizioni generali della parte IV, capitolo II (Servizi finanziari). Si è deciso che tale impostazione potrà essere applicata purché:

    i) non sia incompatibile con le disposizioni del presente accordo e

    ii) non pregiudichi il grado di liberalizzazione che una Parte si impegna a raggiungere a norma del presente accordo.

    Al termine dei negoziati, e fatte salve le condizioni e le qualifiche specificate, la Comunità ha inserito nel suo elenco impegni specifici secondo l'impostazione sotto precisata.

    A. Accesso al mercato

    Commercio transfrontaliero

    1. La Comunità autorizza i prestatori non residenti di servizi finanziari a fornire in proprio, tramite un intermediario o come intermediari, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, i servizi seguenti:

    a) assicurazione dei rischi connessi:

    i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e ogni responsabilità che ne deriva;

    ii) alle merci in transito internazionale;

    b) riassicurazione, retrocessione e servizi accessori del settore assicurativo di cui al punto (iv) dell'articolo 117, paragrafo 9;

    c) comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e trattamento di dati finanziari di cui al punto (xv) dell'articolo 117, paragrafo 9; consulenze e servizi connessi, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui al punto (xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9.

    2. La Comunità autorizza i suoi residenti ad acquistare nel territorio del Cile i servizi finanziari di cui:

    a) al paragrafo 1, lettera a);

    b) al paragrafo, lettera b) e

    c) ai punti (v)-(xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9.

    Presenza commerciale

    3. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari del Cile il diritto di stabilire o di espandere una presenza commerciale sul suo territorio, anche mediante l'acquisizione di imprese esistenti.

    4. La Comunità può imporre le modalità, le condizioni e le procedure di autorizzazione per lo stabilimento e l'espansione di una presenza commerciale purché non eludano l'obbligo di cui al paragrafo 3 e siano coerenti con gli altri obblighi previsti dal presente accordo.

    Ingresso temporaneo del personale

    5. a) La Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale di un prestatore di un servizio finanziario cileno che sta stabilendo o ha stabilito una presenza commerciale nel territorio della Comunità:

    i) alti dirigenti in possesso di informazioni riservate indispensabili per lo stabilimento, il controllo e l'attività del prestatore di servizi finanziari;

    ii) esperti assunti dal prestatore del servizio finanziario.

    b) In funzione della disponibilità di personale qualificato nel suo territorio, la Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale associato alla presenza commerciale di un prestatore di servizi finanziari cileno:

    i) informatici, esperti in telecomunicazioni ed esperti contabili del prestatore di servizi finanziari;

    ii) attuari e giuristi.

    Misure non discriminatorie

    6. La Comunità si adopera per eliminare o limitare tutte le ripercussioni negative per i prestatori di servizi finanziari cileni:

    a) delle misure non discriminatorie che impediscono ai prestatori di servizi finanziari di offrire nel territorio della Comunità, nella forma stabilita da quest'ultima, tutti i servizi finanziari autorizzati dalla Comunità;

    b) delle misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attività dei prestatori di servizi finanziari nell'intero territorio della Comunità;

    c) delle misure comunitarie, quando applica le stesse misure alla prestazione di servizi bancari e mobiliari e quando un prestatore di servizi finanziari cileno concentra le sue attività nel campo mobiliare;

    d) delle altre misure che, pur rispettando le disposizioni del presente accordo, compromettono le possibilità dei prestatori di servizi finanziari cileni di operare, essere concorrenziali o entrare nel mercato comunitario,

    purché tutte le iniziative prese a norma del presente paragrafo non diano luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della Parte che le prende.

    7. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), la Comunità evita, per quanto possibile, di limitare gli attuali sbocchi commerciali e i vantaggi di cui gode attualmente la categoria dei prestatori di servizi finanziari cileni nel suo territorio, purché questo impegno non dia luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della Comunità.

    B. Trattamento nazionale

    1. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari cileni stabiliti nel suo territorio, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici, nonché ai finanziamenti ufficiali e agli strumenti di rifinanziamento disponibili nel corso di normali operazioni commerciali. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso al prestito di ultima istanza della Comunità.

    2. Quando richiede l'adesione, la partecipazione o l'accesso ad un organismo autodisciplinato, alla borsa valori, al mercato mobiliare o al mercato a termine, ad un sistema di compensazione o a un'altra organizzazione/associazione per consentire ai prestatori di servizi finanziari cileni di prestare servizi finanziari su un piano di parità rispetto ai prestatori di servizi finanziari della Comunità, o quando conferisce, direttamente o indirettamente, privilegi o vantaggi a questi soggetti per la prestazione di servizi finanziari, la Comunità si accerta che i soggetti in questione concedano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari cileni residenti nel suo territorio.

    C. Definizioni

    Si applicano le seguenti definizioni:

    1. Un prestatore non residente di servizi finanziari è un prestatore cileno che fornisce un servizio finanziario nel territorio della Comunità da uno stabilimento situato in territorio cileno, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una presenza commerciale nel territorio della Comunità.

    2. Per "presenza commerciale" s'intende un'impresa che presta servizi finanziari nel territorio della Comunità e che comprende filiazioni parzialmente o interamente controllate, joint venture, partenariati, imprese individuali, operazioni di franchising, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e altre organizzazioni.

    ELENGO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

    PARTE B

    ELENCO DEL CILE

    (Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

    Nota introduttiva: il Cile potrà completare la classificazione dei servizi finanziari del presente elenco in base alla classificazione CPC o a qualsiasi altra classificazione ritenuta adatta al settore finanziario cileno, nonché riclassificare i servizi già classificati in base ad una nuova versione del CPC o ad un'altra classificazione appropriata.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IX

    (di cui all'articolo 127)

    AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

    Per la Comunità:

    La Comunità presenta e aggiorna il suo elenco delle autorità competenti in materia di servizi finanziari.

    Per il Cile:

    Ministero delle Finanze

    ALLEGATO X

    (di cui all'articolo 132)

    ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI STABILIMENTO

    PARTE A

    ELENCO DELLA COMUNITÀ

    Nota introduttiva

    1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario.

    2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per "consociata" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica.

    Per "filiale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PARTE B

    ELENCO DEL CILE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice

    PROTOCOLLO SULLE IMPRESE DI PESCA

    1. Proprietà e controllo

    Il Cile autorizza le persone fisiche e giuridiche della Comunità, definite all'articolo 131, a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti del Cile, purché le persone fisiche e giuridiche cilene siano autorizzate a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti dello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione.

    Se la loro legislazione glielo consente, gli Stati membri della Comunità autorizzano le persone fisiche e giuridiche cilene a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti nel loro territorio.

    2. Registrazione e attività dei pescherecci

    Le entità giuridiche stabilite in Cile di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità sono autorizzate a chiedere di registrare e gestire un peschereccio alle stesse condizioni che si applicano alle entità giuridiche di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, purché le entità stabilite nello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione, di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, siano autorizzate a chiedere di registrare e gestire un peschereccio in detto Stato membro.

    3. Autorizzazioni e permessi di pesca

    Le entità giuridiche stabilite in una Parte, di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte e che hanno registrato un peschereccio, possono chiedere e ottenere un'autorizzazione per la pesca industriale, compresi tutti i permessi di pesca supplementari e straordinari disponibili, e i contingenti individuali corrispondenti, alle stesse condizioni che si applicano alle entità giuridiche stabilite nella stessa Parte dove il possesso di una quota maggioritaria del capitale azionario e il controllo sono detenuti da persone fisiche e giuridiche nazionali. Queste entità giuridiche devono conformarsi a tutte le normative e alle misure di conservazione e di gestione che disciplinano le attività di pesca della Parte in cui sono stabilite.

    4. Trasferimento delle autorizzazioni e dei pescherecci

    A norma della legge cilena, le imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità possono ricevere, mediante trasferimento, autorizzazioni di pesca e pescherecci alle stesse condizioni applicate alle imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, purché, conformemente alla legge vigente nello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione, le imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene possano ricevere, mediante trasferimento, autorizzazioni di pesca e pescherecci alle stesse condizioni applicate alle imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità.

    5. Conferma delle condizioni di reciprocità

    Fatte salve le disposizioni del presente accordo sulla composizione delle controversie, su richiesta di una di esse le Parti avviano consultazioni, rendono disponibili al pubblico le informazioni pertinenti e le scambiano nel Comitato di associazione, onde verificare e confermare che sussistono le condizioni di reciprocità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente protocollo.

    Al termine delle consultazioni, le Parti decidono di comune accordo se le condizioni di reciprocità siano state soddisfatte, adottano le misure del caso e riferiscono al Comitato di associazione entro quarantacinque giorni.

    6. Le Parti decidono che le disposizioni del titolo III, capitolo III si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

    ALLEGATO XI

    (di cui all'articolo 137)

    ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE

    Appendice 1

    ENTITÀ DEI GOVERNI CENTRALI

    Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

    FORNITURE

    Soglie: 130000 DSP

    SERVIZI

    specificati nell'appendice 4

    Soglie: 130000 DSP

    OPERE

    specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    Elenco delle entità(1)

    Sezione 1

    Entità delle Comunità europee

    1. Consiglio dell'Unione europea

    2. Commissione europea

    Sezione 2

    Enti pubblici aggiudicatori

    Austria

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    (A) Entità attualmente contemplate dall'accordo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (B) Tutti gli altri enti dei governi centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.

    Belgio

    (la versione francese è l'unica facente fede)

    (A) L'État fédéral (lo Stato federale):

    1. Services du Premier Ministre

    2. Ministère des Affaires économiques

    3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

    4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement

    5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

    6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure

    7. Ministère de la Défense nationale(2)

    8. Ministère de l'Emploi et du Travail

    9. Ministère des Finances

    10. Ministère de la Fonction publique

    11. Ministère de l'Intérieur

    12. Ministère de la Justice

    (B) Autres (Altri):

    1. la Poste(3)

    2. la Régie des Bâtiments

    3. L'Office national de Sécurité Sociale

    4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants

    5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

    6. L'Office national des Pensions

    7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

    8. Le Fonds des Maladies professionnelles

    9. L'Office national de l'Emploi

    Danimarca

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Germania

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Nota

    Conformemente agli obblighi nazionali attuali, le entità del presente elenco devono aggiudicare i contratti, secondo procedure speciali, a determinati gruppi per ovviare alle difficoltà causate dall'ultima guerra.

    Spagna

    (la versione spagnola è l'unica facente fede)

    1. Ministerio de Asuntos Exteriores

    2. Ministerio de Justicia

    3. Ministerio de Defensa(4)

    4. Ministerio de Economía y Hacienda

    5. Ministerio del Interior

    6. Ministerio de Fomento

    7. Ministerio de Educación y Cultura

    8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

    9. Ministerio de Industria y Energía

    10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    11. Ministerio de la Presidencia

    12. Ministerio para las Administraciones Públicas

    13. Ministerio de Sanidad y Consumo

    14. Ministerio de Medio Ambiente

    Finlandia

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Francia

    (la versione francese è l'unica facente fede)

    (A) Principales entités acheteuses (enti aggiudicatori principali)

    (a) Bilancio generale

    1. Services du premier ministre

    2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

    3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

    4. Ministère de la justice

    5. Ministère de la défense

    6. Ministère des affaires étrangères

    7. Ministère de l'éducation nationale

    8. Ministère de l'économie

    9. Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du Commerce Extérieur

    10. Minitère de l'équipement, des transports et du tourisme

    11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

    12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

    13. Ministère de la culture et de la francophonie

    14. Ministère du budget

    15. Ministère de l'agriculture et de la pêche

    16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

    17. Ministère de l'environnement

    18. Ministère de la fonction publique

    19. Ministère du logement

    20. Ministère de la coopération

    21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer

    22. Ministère de la jeunesse et des sports

    23. Ministère de la communication

    24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

    (b) Bilancio allegato

    Va segnalata:

    1. l'Imprimerie Nationale

    (c) Conti speciali del Tesoro

    Vanno segnalate le voci seguenti:

    1. Fonds forestiers national

    2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels

    3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

    4. Caisse autonome de la reconstruction

    (B) Etablissements publics nationaux à caractère administratif (enti pubblici nazionali a carattere amministrativo)

    1. Académie de France à Rome;

    2. Académie de Marine;

    3. Académie des Siences d'Outre-mer;

    4. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.);

    5. Agences Financières de Bassins;

    6. Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (A.N.A.C.T.);

    7. Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.);

    8. Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.);

    9. Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.);

    10. Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture (A.P.C.A.);

    11. Bibliothèque Nationale;

    12. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg;

    13. Bureau d'Etudes des Postes et Télécommunications d'Outre-Mer (B.E.P.T.O.M.);

    14. Caisse des Dépôts et Consignations;

    15. Caisse Nationale des Allocations Familiales (C.N.A.F.);

    16. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (C.N.A.M.);

    17. Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.S.);

    18. Caisse Nationale des Autoroutes (C.N.A.)

    19. Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M.S.S.);

    20. Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites;

    21. Caisse Nationale des Télécommunications(5)

    22. Caisse de Garantie du Logement Social;

    23. Casa de Velasquez;

    24. Centre d'Enseignement Zootechnique de Rambouillet;

    25. Centre d'Etudes du Milieu et de Pédagogie Appliquée du Ministère de l'agriculture;

    26. Centre d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale;

    27. Centres de Formation Professionnelle Agricole;

    28. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou;

    29. Centre National de la Cinématographie Française;

    30. Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée;

    31. Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts;

    32. Centre National de Formation pour l'Adaptation Scolaire et l'Education Spécialisée (C.N.E.F.A.S.E.S.);

    33. Centre National de Formation et de Perfectionnement des Professeurs d'Enseignement Ménager Agricole;

    34. Centre National des Lettres;

    35. Centre National de Documentation Pédagogique;

    36. Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.N.O.U.S.);

    37. Centre National d'Opthalmologie des Quinze-Vingts;

    38. Centre National de Préparation au Professorat de Travaux Manuels Éducatifs et d'Enseignement Ménager;

    39. Centre National de Promotion Rurale de Marmilhat;

    40. Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.);

    41. Centre Régional d'Education Populaire d'Ile de France;

    42. Centres d'Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.);

    43. Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires (C.R.O.U.S.);

    44. Centres Régionaux de la Propriété Forestière;

    45. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants;

    46. Chancelleries des Universités;

    47. Collège de France

    48. Commission des Opérations de Bourse;

    49. Conseil Supérieur de la Pêche;

    50. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres;

    51. Conservatoire National des Arts et Métiers;

    52. Conservatoire National Supérieur de Musique;

    53. Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique;

    54. Domaine de Pompadour;

    55. École Centrale - Lyon

    56. Ecole Centrale des Arts et Manufactures;

    57. Ecole Française d'Archéologie d'Athènes;

    58. Ecole Française d'Extrême-Orient;

    59. Ecole Française de Rome;

    60. Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales;

    61. Ecole Nationale d'Administration;

    62. Ecole Nationale de l'Aviation Civile (E.N.A.C.);

    63. Ecole Nationale des Chartes;

    64. Ecole Nationale d'Équitation;

    65. Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (E.N.G.R.E.F.);

    66. Ecoles Nationales d'Ingénieurs

    67. Ecole Nationale d'Ingénieurs des Industries des Techniques Agricoles et Alimentaires;

    68. Ecoles Nationales d'Ingénieurs des Travaux Agricoles;

    69. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires;

    70. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts (E.N.I.T.E.F.);

    71. Ecole Nationale de la Magistrature;

    72. Ecoles Nationales de la Marine Marchande;

    73. Ecole Nationale de la Santé Publique (E.N.S.P.);

    74. Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme;

    75. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Montpellier;

    76. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Rennes;

    77. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs;

    78. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries - Strasbourg;

    79. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles - Roubaix;

    80. Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers;

    81. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts;

    82. Ecole Nationale Supérieure des Bibliothécaires;

    83. Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle;

    84. Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (E.N.S.E.A.);

    85. Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture;

    86. Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles Alimentaires;

    87. Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Rattachée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture);

    88. Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (E.N.S.S.A.);

    89. Ecoles Nationales Vétérinaires;

    90. Ecole Nationale de Voile;

    91. Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices;

    92. Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage;

    93. Ecoles Normales Supérieures;

    94. Ecole Polytechnique;

    95. Ecole Technique Professionelle Agricole et Forestière de Meymac (Corrèze)

    96. Ecole de Sylviculture - Crogny (Aube);

    97. Ecole de Viticulture et d'Oenologie de la Tour Blanche (Gironde);

    98. Ecole de Viticulture - Avize (Marne);

    99. Etablissement National de Convalescents de Saint-Maurice;

    100. Etablissement National des Invalides de la Marine (E.N.I.M.);

    101. Etablissement National de Bienfaisance Koenigs-Wazter;

    102. Fondation Carnegie;

    103. Fondation Singer-Polignac;

    104. Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles;

    105. Hôpital-Hospice National Dufresne-Sommeiller;

    106. Institut de l'Elevage et de Médicine Vérérinaire des Pays Tropicaux (I.E.M.V.P.T.)

    107. Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire;

    108. Institut Géographique National;

    109. Institut Industriel du Nord;

    110. Institut International d'Administration Publique (I.I.A.P.);

    111. Institut National Agronomique de Paris-Grignon;

    112. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eux-de-Vie (I.N.A.O.V.E.V.);

    113. Institut National d'Astronomie et de Géophysique (I.N.A.G.);

    114. Institut National de la Consommation (I.N.C.);

    115. Institut National d'Education Populaire (I.N.E.P.);

    116. Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D.);

    117. Institut National des Jeunes Aveugles - Paris;

    118. Institut National des Jeunes Sourdes - Bordeaux;

    119. Institut National des Jeunes Sourds - Chambéry;

    120. Institut National des Jeunes Sourds - Metz;

    121. Institut National des Jeunes Sourds - Paris;

    122. Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (I.N.P.N.P.P);

    123. Institut National de Promotion Supérieure Agricole;

    124. Institut National de la Propriété Industrielle;

    125. Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.);

    126. Institut National de Recherche Pédagogique (I.N.R.P.);

    127. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.);

    128. Institut National des Sports;

    129. Instituts Nationaux Polytechniques;

    130. Instituts Nationaux des Sciences Appliquées;

    131. Instituts National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen;

    132. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A.);

    133. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (I.N.R.T.S.);

    134. Instituts Régionaux d'Administration;

    135. Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique de Saint-Ouen

    136. Musée de l'Armée;

    137. Musée Gustave Moreau;

    138. Musée de la Marine;

    139. Musée National J.J. Henner;

    140. Musée National de la Légion d'Honneur;

    141. Musée de la Poste;

    142. Muséum National d'Histoire Naturelle;

    143. Musée Augustre Rodin;

    144. Observatoire de Paris;

    145. Office de Coopération et d'Accueil Universitaire;

    146. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides;

    147. Office National des Anciens Combattants;

    148. Office National de la Chasse;

    149. Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (O.N.I.E.P.);

    150. Office National d'Immigration (O.N.I.);

    151. O.R.S.T.O.M. - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération;

    152. Office Universitaire et Culturel Français pour l'Algérie;

    153. Palais de la Découverte;

    154. Parcs Nationaux;

    155. Réunion des Musées Nationaux;

    156. Syndicat des Transports Parisiens;

    157. Thermes Nationaux - Aix-les-Bains;

    158. Universités.

    (C) Autre organisme public national (altro organismo pubblico nazionale)

    1. Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.).

    Grecia

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    Elenco delle entità

    1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization

    2. Ministry of Foreign Affairs

    3. Ministry of National Economy

    4. Ministry of Finance

    5. Ministry of Development

    6. Ministry of Environment, Planning and Public Works

    7. Ministry of Education and Religion

    8. Ministry of Agriculture

    9. Ministry of Labour and Social security

    10. Ministry of Health and Social Welfare

    11. Ministry of Justice

    12. Ministry of Culture

    13. Ministry of Merchant Marine

    14. Ministry of Macedonia and Thrace

    15. Ministry of the Aegean

    16. Ministry of Transport and Communications

    17. Ministry for Press and Media

    18. Ministry to the Prime Minister

    19. Army General Staff

    20. Navy General Staff

    21. Airforce General Staff

    22. General Secretariat for Equality

    23. General Secretariat for Greeks Living Abroad

    24. General Secretariat for Commerce

    25. General Secretariat for Research and Technology

    26. General Secretariat for Industry

    27. General Secretariat for Public Works

    28. General Secretariat for Youth

    29. General Secretariat for Further Education

    30. General Secretariat for Social Security

    31. General Secretariat for Sports

    32. General State Laboratory

    33. National Centre of Public Administration

    34. National Printing Office

    35. National Statistical Service

    36. National Welfare Organisation

    37. University of Athens

    38. University of Thessaloniki

    39. University of Patras

    40. University of Ioannina

    41. University of Thrace

    42. University of Macedonia

    43. University of the Aegean

    44. Polytechnic School of Crete

    45. Sivitanidios Technical School

    46. Eginitio Hospital

    47. Areteio Hospital

    48. Greek Atomic Energy Commission

    49. Greek Highway Fund

    50. Hellenic Post (ELTA)

    51. Workers' Housing Organisation

    52. Farmers' Insurance Organisation

    53. Public Material Management Organisation

    54. School Building Organisation

    Irlanda

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    (A) Principali entità aggiudicatrici

    1. Office of Public Works

    (B) Altri dipartimenti

    1. President's Establishment

    2. Houses of the Oireachtas (Parliament)

    3. Department of the Taoiseach (Prime Minister)

    4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister)

    5. Central Statistics Office

    6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

    7. National Gallery of Ireland

    8. Department of Finance

    9. State Laboratory

    10. Office of the Comptroller and Auditor-General

    11. Office of the Attorney-General

    12. Office of the Director of Public Prosecutions

    13. Valuation Office

    14. Civil Service Commission

    15. Office of the Ombudsman

    16. Office of the Revenue Commissioners

    17. Department of Justice

    18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

    19. Department of the Environment

    20. Department of Education

    21. Department of the Marine

    22. Department of Agriculture, Food and Forestry

    23. Department of Enterprise and Employment

    24. Department of Tourism and Trade

    25. Department of Defence(6)

    26. Department of Foreign Affairs

    27. Department of Social Welfare

    28. Department of Health

    29. Department of Transport, Energy and Communications

    Italia

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    Entità aggiudicatrici

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Altro organismo pubblico nazionale

    1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services)

    Lussemburgo

    (la versione francese è l'unica facente fede)

    1. Ministère du Budget: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat

    2. Ministère de l'Agriculture: Administration des Services Techniques de l'Agriculture

    3. Ministère de l'Education Nationale: Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique

    4. Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale: Maisons de Retraite

    5. Ministère de la Force Publique: Armée(7) - Gendarmerie - Police

    6. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitientiaires

    7. Ministère de la Santé Publique: Hôpital Neuropsychiatrique

    8. Ministère des Travaux Publics: Bâtiments Publics - Ponts et Chaussées

    9. Ministère des Communications: Centre Informatique de l'État

    10. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement

    Paesi Bassi

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    Elenco delle entità

    Ministeri e organismi del governo centrale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Portogallo

    (la versione inglese è l'unica facente fede)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Svezia

    (la versione inglese l'unica facente fede)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Regno Unito

    (la versione inglese l'unica facente fede)

    1. CABINET OFFICE

    Civil Service College

    Office of Public Services

    The Buying Agency

    Parliamentary Counsel Office

    Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA)

    2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION

    3. CHARITY COMMISSION

    4. CROWN PROSECUTION SERVICE

    5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY)

    6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

    7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

    8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS

    9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT

    Higher Education Funding Council for England

    Office of Manpower Economics

    10. DEPARTMENT OF HEALTH

    Central Council for Education and Training in Social Work

    Dental Practice Board

    English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

    National Health Service Authorities and Trusts

    Prescription Pricing Authority

    Public Health Laboratory Service Board

    U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE

    British Library

    British Museum

    Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

    Imperial War Museum

    Museums and Galleries Commission

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Natural History Museum

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Commission on Historical Monuments of England

    Royal Fine Art Commission (England)

    Science Museum

    Tate Gallery

    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

    Regional Medical Service

    Independent Tribunal Service

    Disability Living Allowance Advisory Board

    Occupational Pensions Board

    Social Security Advisory Committee

    13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    Building Research Establishment Agency

    Commons Commission

    Countryside Commission

    Valuation tribunal

    Rent Assessment Panels

    Royal Commission on Environmental Pollution

    14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR

    Legal Secretariat to the Law Officers

    15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

    National Weights and Measures Laboratory

    Domestic Coal Consumers' Council

    Electricity Committees

    Gas Consumers' Council

    Central Transport Consultative Committees

    Monopolies and Mergers Commission

    Patent Office

    Employment Appeal Tribunal

    Industrial Tribunals

    16. DEPARTMENT OF TRANSPORT

    Coastguard Services

    17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT

    18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE

    Wilton Park Conference Centre

    19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT

    20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS

    21. HOME OFFICE

    Boundary Commission for England

    Gaming Board for Great Britain

    Inspectors of Constabulary

    Parole Board and Local Review Committees

    22. HOUSE OF COMMONS

    23. HOUSE OF LORDS

    24. INLAND REVENUE, BOARD OF

    25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE

    26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT

    Combined Tax Tribunal

    Council on Tribunals

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeal Tribunal

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Pensions Appeal Tribunals

    Public Trust Office

    Office of the Social Security Commissioners

    Supreme Court Group (England and Wales)

    Court of Appeal - Criminal

    Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

    Transport Tribunal

    27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    28. MINISTRY OF DEFENCE(8)

    Meteorological Office

    Procurement Executive

    29. NATIONAL AUDIT OFFICE

    30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE

    31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE

    Coroners Courts

    County Courts

    Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland

    Crown Court

    Enforcement of Judgements Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates Court

    Pensions Appeals Tribunals

    32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

    33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

    34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION

    35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

    36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL

    37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

    38. NORTHERN IRELAND OFFICE

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Northern Ireland Forensic Science Laboratory

    Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Authority for Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    39. OFFICE OF FAIR TRADING

    40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS

    National Health Service Central Register

    41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS

    42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE

    43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE

    44. PRIVY COUNCIL OFFICE

    45. PUBLIC RECORD OFFICE

    46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES

    47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS

    48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA

    49. ROYAL MINT

    50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR

    Fiscal Service

    51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND

    52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE

    53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT

    54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER

    55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION

    Accountant of Court's Office

    Court of Justiciary

    Court of Session

    Lands Tribunal for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scottish Land Court

    Scottish Law Commission

    Sheriff Courts

    Social Security Commissioners' Office

    56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES

    57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT:

    Crofters Commission

    Red Deer Commission

    Royal Botanic Garden, Edinburgh

    58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT

    59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Scottish Higher Education Funding Council

    60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT

    Rent Assesment Panel and Committees

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Royal Fine Art Commission for Scotland

    61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS

    HM Inspectorate of Constabulary

    Local Health Councils

    National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

    Parole Board for Scotland and Local Review Committees

    Scottish Council for Postgraduate Medical Education

    Scottish Crime Squad

    Scottish Criminal Record Office

    Scottish Fire Service Training School

    Scottish National Health Service Authorities and Trusts

    Scottish Police College

    62. SCOTTISH RECORD OFFICE

    63. HM TREASURY

    64. WELSH OFFICE

    Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

    Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Local Government Boundary Commission for Wales

    Valuation Tribunals (Wales)

    Welsh Higher Education Finding Council

    Welsh National Health Service Authorities and Trusts

    Welsh Rent Assessment Panels

    Sezione 3

    Elenco delle forniture e delle attrezzature acquistate dai Ministeri della Difesa di Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito contemplate dal presente titolo

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Il Cile fa presente che molti dei diversi chiarimenti relativi al carattere indicativo di determinati elenchi della presente appendice equivalgono alla formulazione dell'allegato XII, appendice 1 B.

    (2) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice.

    (3) Servizi postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993

    (4) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice.

    (5) Solo la posta.

    (6) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice.

    (7) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice.

    (8) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice.

    Appendice 2

    ENTITÀ DECENTRATE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

    FORNITURE

    Soglie: 200000 DSP

    SERVIZI

    specificati nell'appendice 4

    Soglie: 200000 DSP

    OPERE

    specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    Elenco delle entità:

    1. Enti appaltatori dei pubblici poteri regionali o locali

    2. Organismi di diritto pubblico di cui alla direttiva 93/37

    - Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo

    - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,

    - dotato di personalità giuridica, e

    - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

    Gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico conformi ai criteri suddetti sono elencati nell'allegato I della direttiva 93/37. Si tratta di elenchi meramente indicativi (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199/56 del 9.8.1993 e C 241/228 del 29.8.1994).

    Organismi e categorie di organismi di diritto pubblico

    I. BELGIO

    Organismi

    - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

    - Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs

    - Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen

    - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap)

    - Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I

    - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

    - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

    - Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen

    - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag

    - Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

    - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten)

    - Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

    - Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap

    - Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België

    - Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

    - Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest

    - Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad

    - Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand

    - Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

    - Fondation royale - Koninklijke Schenking

    - Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

    - Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

    - Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen

    - Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

    - Fonds des routes - Wegenfonds

    - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

    - Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

    - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

    - Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

    - Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

    - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen

    - Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie

    - Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

    - Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer

    - Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring

    - Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

    - Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

    - Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand

    - Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut

    - Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica

    - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

    - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

    - Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

    - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

    - Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

    - Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

    - Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

    - Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium

    - Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut

    - Enfance et famille - Kind en Gezin

    - Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

    - Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck

    - Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

    - Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

    - Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

    - Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België

    - Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

    - Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

    - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap

    - Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen

    - Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart

    - Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap

    - Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen

    - Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

    - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

    - Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening

    - Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land - en Tuinbouwprodukten

    - Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

    - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

    - Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

    - Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie

    - Office national du lait - Nationale Zuiveldienst

    - Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

    - Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming

    - Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

    - Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

    - Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België

    - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen

    - Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten

    - Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

    - Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi

    - Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik

    - Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen

    - Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

    - Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen

    - Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen

    - Régie des postes - Regie der Posterijen

    - Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon

    - Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel

    - Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

    - Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij

    - Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

    - Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

    - Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap

    - Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding

    - Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen

    - Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

    - Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen

    - Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

    - Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

    Categorie

    - les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),

    - les fabriques d'église (consigli ecclesiastici).

    II. DANIMARCA

    Organismi

    - Københavns Havn

    - Danmarks Radio

    - TV 2/Danmark

    - TV2 Reklame A/S

    - Danmarks Nationalbank

    - A/S Storebæltsforbindelsen

    - A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark)

    - Københavns Lufthavn A/S

    - Byfornyelsesselskabet København

    - Tele Danmark A/S with subsidiaries:

    - Fyns Telefon A/S

    - Jydsk Telefon Aktieselskab A/S

    - Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

    - Tele Sønderjylland A/S

    - Telecom A/S

    - Tele Danmark Mobil A/S

    Categorie

    - De kommunale havne (porti municipali),

    - Andre Forvaltningssubjekter (altri organismi amministrativi pubblici).

    III. GERMANIA

    1. Persone giuridiche di diritto pubblico

    Autorità, stabilimenti e fondazioni di diritto pubblico istituiti dalle autorità federali, statali o locali, in particolare nei seguenti settori:

    1.1. Autorità

    - wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (università e organizzazioni studentesche riconosciute),

    - berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni professionali rappresentative di avvocati, notai, consulenti fiscali, commercialisti, architetti, medici e farmacisti),

    - Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni aziendali e commerciali: associazioni agricole e artigianali, camere dell'industria e del commercio, corporazioni artigianali, associazioni di commercianti),

    - Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (istituzioni previdenziali: mutue, assicurazioni infortuni, fondi pensioni),

    - kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici della mutua),

    - Genossenschaften und Verbände (cooperative e altre associazioni).

    1.2. Stabilimenti e fondazioni

    Stabilimenti non industriali e non commerciali controllati dallo Stato che operano nell'interesse generale, segnatamente nei seguenti settori:

    - Rechtsfähige Bundesanstalten (istituzioni federali con capacità giuridica),

    - Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organizzazioni pensionistiche e associazioni studentesche),

    - Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni per la cultura, il benessere e l'assistenza).

    2. Persone giuridiche di diritto privato

    Stabilimenti non industriali e non commerciali controllati dallo Stato che operano nell'interesse generale (comprese le "kommunale Versorgungsunternehmen", servizi pubblici comunali), segnatamente nei seguenti settori:

    - Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanità: ospedali, luoghi di cura, istituti per la ricerca medica, centri di trattamento e di eliminazione dei resti animali),

    - Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (cultura: teatri pubblici, orchestre, musei, libraries, biblioteche, giardini zoologici e orti botanici),

    - Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (settore sociale: asili nido, centri ricreativi per i bambini, convalescenziari, istituti per bambini e adolescenti, centri ricreativi, centri comunitari e civici, centri per donne vittime di violenza, case di riposo, associazioni per i senzatetto),

    - Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: piscine, impianti sportivi),

    - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (sicurezza: pompieri e altri servizi di emergenza),

    - Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (istruzione: centri di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, scuole serali per gli adulti),

    - Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scienza, ricerca e sviluppo: istituti di ricerca di grandi dimensioni, società e associazioni scientifiche, organismi di promozione delle scienze),

    - Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (servizi di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, nettezza urbana),

    - Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (edilizia, ingegneria civile e alloggi: urbanistica, sviluppo urbano, imprese edili e servizi per l'assegnazione di case popolari),

    - Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economia: organizzazioni incaricate di promuovere lo sviluppo economico),

    - Friedhofs- und Bestattungswesen (cimiteri e pompe funebtri),

    - Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamenti, assistenza tecnica, aiuto allo sviluppo e formazione).

    IV. GRECIA

    Categorie

    Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono controllati dallo Stato.

    V. SPAGNA

    Categorie

    - Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entità amministratrivi e servizi sanitari e sociali)

    - Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismi autonomi dell'amministrazione statale)

    - Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismi indipendenti delle comunità autonome)

    - Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismi indipendenti dei poteri locali)

    - Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altre entità soggette alla legislazione pubblica spagnola sugli appalti).

    VI. FRANCIA

    Organismi

    1. Organismi pubblici nazionali:

    1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

    - Collège de France

    - Conservatoire national des arts et métiers

    - Observatoire de Paris

    1.2. Scientifici e tecnologici:

    - Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    - Institut national de la recherche agronomique

    - Institut national de la santé et de la recherche médicale

    - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

    1.3. A carattere amministrativo:

    - Agence nationale pour l'emploi

    - Caisse nationale des allocations familiales

    - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

    - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

    - Office national des anciens combattants et victimes de la guerre

    - Agences financières de bassins

    Categorie

    1. Organismi pubblici nazionali:

    - universités (università),

    - écoles normales d'instituteurs (magisteri).

    2. Organismi pubblici aministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale:

    - collèges (ginnasi),

    - lycées (licei),

    - établissements publics hospitaliers (ospedali pubblici),

    - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (uffici pubblici per l'assegnazione delle case popolari).

    3. Associazioni di enti territoriali:

    - syndicats de communes (associazioni di enti locali),

    - districts (distretti),

    - communautés urbaines (comuni),

    - istituzioni interdépartementales et interrégionales (istituzioni comuni a più dipartimenti e istituzioni interregionali).

    VII. IRLANDA

    Organismi

    - Shannon Free Airport Development Company Ltd,

    - Local Government Computer Services Board,

    - Local Government Staff Negotiations Board,

    - Córas Tráchtála (Irish Export Board),

    - Industrial Development Authority,

    - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

    - Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

    - Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),

    - Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

    - An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

    Categorie

    - Third level Educational Organismi of a Public Character,

    - National Training, Cultural or Research Agenzie,

    - Hospital Boards of a Public Character,

    - National Health & Social Agenzie of a Public Character,

    - Central & Regional Fishery Boards.

    VIII. ITALIA

    Organismi

    - Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

    Categorie

    - Enti portuali e aeroportuali (port and airport authorities),

    - Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works),

    - Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (State universities, State university institutes, consortia for university development work),

    - Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological observatories),

    - Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work),

    - Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent istitutions),

    - Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes),

    - Consorzi di bonifica (land reclamation consortia),

    - Enti di sviluppo o di irrigazione (development or irrigation agencies),

    - Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas),

    - Comunità montane (groupings of municipalities in mountain areas),

    - Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest),

    - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities),

    - Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities).

    IX. LUSSEMBURGO

    Categorie

    - Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (stabilimenti pubblici dello Stato posti sotto la sorveglianza di un membro del governo),

    - Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (stabilimenti pubblici posti sotto la sorveglianza dei comuni),

    - Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (associazioni di comuni create dalla legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata).

    X. PAESI BASSI

    Organismi

    - De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties

    Categorie

    - De waterschappen (amministrazione delle opere idrauliche),

    - De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Istituti d'istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica(1985)) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (cliniche universitarie).

    XI. PORTOGALLO

    Categorie

    - Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'istruzione, la ricerca scientifica e la sanità),

    - Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituzioni pubbliche non a carattere commerciale o industriale),

    - Fundações públicas (fondazioni pubbliche),

    - Administrações gerais e juntas autonómas (organismi dell'amministrazione generale e consigli indipendenti).

    XII. REGNO UNITO

    Organismi

    - Central Blood Laboratories Authority,

    - Design Council,

    - Health and Safety Executive,

    - National Research Development Corporation,

    - Public Health Laboratory Services Board,

    - Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

    - Commission for the New Towns,

    - Development Board For Rural Wales,

    - English Industrial Estates Corporation,

    - National Rivers Authority,

    - Northern Ireland Housing Executive,

    - Scottish Enterprise,

    - Scottish Homes,

    - Welsh Development Agency.

    Categorie

    - Università e polytechnics, maintained schools e colleges,

    - National Museums e Galleries,

    - Research Councils,

    - Fire Authorities,

    - National Health Service Authorities,

    - Police Authorities,

    - New Town Development Corporations,

    - Urban Development Corporations.

    XIII. AUSTRIA

    Tutti gli organismi soggetti al controllo di bilancio della "Rechnungshof" (autorità di revisione) a carattere non industriale e non commerciale.

    XIV. FINLANDIA

    Entità o imprese pubbliche o a controllo statale a carattere non industriale e non commerciale.

    XVI. SVEZIA

    Tutti gli organismi non commerciali le cui commesse sono sorvegliate dall'ente nazionale per le commesse pubbliche.

    Oltre alle entità elencate nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE, le seguenti entità sono considerate organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva suddetta:

    Austria: "Austrian State Printing Office"

    Danimarca: "Copenhagen Hospital Corporation" ("Hovedstandens Sygehusfaellesskab")

    Irlanda "Forbas"; "Forbairt"

    Lussemburgo: "L'entreprise des Postes et Télécomunications (solo le poste)"

    Portogallo: "INGA (Istituto nazionale di intervento e garanzia agricola/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)"

    "Istituto dei consumatori / Instituto do Consumidor"

    "Istituto di meteorologia / Instituto de Meteorologia"

    "Istituto per la conservazione della natura / Instituto da Conservação da Natureza"

    "Istituto per le risorse idriche / Instituto da Água"

    "ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal"

    "Istituto portoghese del sangue / Instituto do Sangue"

    Regno Unito: "Ordnance Survey"

    Appendice 3

    ENTITÀ DI SERVIZI PUBBLICI

    Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

    FORNITURE

    Soglie: 400000 DSP

    SERVIZI

    specificati nell'appendice 4

    Soglie: 400000 DSP

    OPERE

    specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    Elenco delle entità:

    Gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/38/CEE che sono autorità o imprese pubbliche e che svolgono una o più attività tra quelle sottoelencate:

    (a) messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri terminali di trasporto;

    (b) messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti e di altri terminali di trasporto.

    Le autorità o le imprese pubbliche elencate nella presente appendice (enti aggiudicatori per le infrastrutture degli aeroporti e dei porti marittimi o interni, nonché per gli altri terminali di trasporto) della direttiva 93/38/CEE soddisfano i criteri suddetti. Si tratta di elenchi meramente indicativi (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199/84 del 9.8.1993 e C 241/228 del 29.8.1994).

    Sezione 1

    Enti aggiudicatori per le infrastrutture dei porti marittimi o interni, nonché per gli altri terminali di trasporto

    AUSTRIA

    Porti interni controllati totalmente o parzialmente da Länder e/o Gemeinden.

    BELGIO

    - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

    - Port autonome de Liège.

    - Port autonome de Namur.

    - Port autonome de Charleroi.

    - Port de la ville de Gand.

    - La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

    - Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

    - Port de Nieuwport.

    - Port d'Ostende.

    DANIMARCA

    Porti definiti all'articolo 1, paragrafi I-III, del bekendtgyrelse nr. 604 af 16 december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12 maj 1976 om trafikhavne.

    FINLANDIA

    Porti disciplinati dalla Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

    Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta).

    GERMANIA

    - Porti marittimi controllati totalmente o parzialmente alle autorità locali (Länder, Kreise, Gemeinden).

    - Porti interni soggetti alla Hafenordnung a norma delle Wassergesetze dei Länder.

    GRECIA

    - Οργαυισμός Λψένος Πειραιώς (Organismos Limenos Peiraios) costituiti a norma della Legge di emergenza 1559/1950 e della legge 1630/1951.

    - Οργαυισμός Λψένος Θεσαλονίκης porto di Salonicco (Organismos Limenos Thessalonikis) costituiti a norma del decreto N.A. 2251/1953.

    - Altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωσηλειτουργίας διοικητκός έλεγχος λψένων (Epopteia, organosi leitoyrgias dioktitikos elenchos limenon, supervisione, organizzazione e controllo amministrativo).

    SPAGNA

    - Puerto de Huelva costituito a norma del Decreto del 2 ottobre 1969, n. 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

    - Puerto de Barcelona costituito a norma del Decreto del 25 agosto 1978, n. 2407/78, Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Bilbao costituito a norma del Decreto de 25 de agosto 1978, n. 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Puerto de Valencia costituito a norma del Decreto del 25 agosto 1978, n. 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

    - Juntas de Puertos che operano a norma della Legge 27/68 del 20 l junio l 1968 & ; Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía e del Decreto del 9 l aprile 1970, nI 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

    - Porti gestiti dalla Comisíon Administrativa de Grupos de Puertos, che operano a norma della Legge 27/68 del 20 giugno 1968, Decreto 1958/78 del 23 giugno 1978 e Decreto 571/81 del 6 maggio 1981.

    - Porti elencati nel Real Decreto 989/82 del 14 maggio 1982. Puertos. Clasificacíon de los de interés general.

    FRANCIA

    - Port autonome de Paris costituito a norma della legge 68/917 du 24 octobre 1968 "relative au port autonome de Paris".

    - Port autonome de Strasbourg costituito a norma della convenzione du 20 mai 1923 "entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approvata con legge del 26 aprile 1924".

    - Altri porti interni costituiti o gestiti a norma dell'articolo 6 (navigation intérieure) del decreto 69-140 du 6 février 1969 "relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes".

    - Porti autonomi che operano a norma degli articoli L 111-1 e seguenti del "code des ports maritimes".

    - Porti autonomi che operano a norma degli articoli R 121-1 e seguenti del "code des ports maritimes".

    - Porti gestiti dalle autorità regionali (dipartimenti) o che operano in base a una concessione delle autorità regionali (dipartimenti) a norma dell'articolo 6 della legge 86-663 du 22 juillet 1983 "complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'Etat".

    IRLANDA

    - Porti che operano a norma degli Harbour Acts dal 1946 al 1976.

    - Porto di Dun Laoghaire che opera a norma dello State Harbours Act del 1924.

    - Porto di Rosslare Harbour che opera a norma del Finguard e Rosslare Railways e Harbours Act del 1899.

    ITALIA

    - Porti di Stato e altri porti gestiti dalla Capitaneria di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

    - Porti autonomi (enti portuali) costituiti da leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    LUSSEMBURGO

    Port de Mertert costituito e operante a norma della loi du 22 juillet 1963 "relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle".

    PAESI BASSI

    Havenbedrijven, costituito e operante a norma della Gemeentewet van 29 juni 1851.

    Havenschap Vlissingen, costituito a norma della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

    Havenschap Terneuzen, costituito a norma della wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

    Havenschap Delfzijl, costituito a norma della wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

    Industrie- en havenschap Moerdijk, costituito a norma della gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

    PORTOGALLO

    Porto do Lisboa costituito a norma del Decreto Real do 18 de Fevereiro de 1907 e che opera a norma del Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.

    Porto do Douro e Leixões costituito a norma del Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.

    Porto de Sines costituito a norma del Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

    Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira de Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro che operano a norma del Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

    SVEZIA

    Porti e terminali disciplinati dalla lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, the förordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal.

    REGNO UNITO

    Autorità portuali ai sensi della Sezione 57 dell'Harbours Act del 1964 "providing port facilities to carriers by sea or inland waterway".

    Sezione 2

    Enti aggiudicatori nel settore aeroportuale

    AUSTRIA

    Austro Control GmbH

    Entità definite agli articoli 60-80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957).

    BELGIO

    Régie des voies aériennes costituita a norma dell'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aéeriennes modificato dall'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régle des voies aériennes.

    DANIMARCA

    Aeroporti che operano in base a un'autorizzazione a norma del § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

    FINLANDIA

    Aeroporti gestiti dall' "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" a norma del Ilmailulaki (595/64).

    GERMANIA

    Aeroporti definiti all'articolo 38, Absatz 2 del Luftverkehrszulassungsordnung vom 19 März 1979, modificato da ultimo dal Verordnung vom 21 Juli 1986.

    GRECIA

    Aeroporti che operano a norma della legge 517/1931 che istituisce l'aviazione civile Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)).

    Aeroporti internazionali che operano a norma del decreto presidenziale 647/981.

    SPAGNA

    Aeroporti gestiti dagli Aeropuertos Nacionales e operanti a norma del Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

    FRANCIA

    Aéroports de Paris che operano a norma del titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

    Aéroport de Bâle-Mulhouse, costituito a norma della convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

    Aeroporti definiti all'articolo L 270-1, code de l'aviation civile.

    Aeroporti che operano a norma del cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

    Aeroporti che operano in base ad una convenzione di esercizio a norma dell'articolo L/221, code de l'aviation civile.

    IRLANDA

    Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti dalla Aer Rianta - Irish Airports.

    Aeroporti che operano in base ad una licenza di pubblico esercizio rilasciata a norma dell'Air Navigation and Transport Act No 231936, del Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) e dell'Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

    ITALIA

    Aeroporti civili di Stato (aeroporti civili istituiti dallo Stato di cui all'articolo 692 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    Entità che gestiscono impianti aeroportuali in base ad una concessione a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

    LUSSEMBURGO

    Aéroport de Findel.

    PAESI BASSI

    Aeroporti che operano a norma dell'articolo 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978.

    PORTOGALLO

    Aeroporti gestiti dagli Aeroportos de Navegação Aérea (ANA), EP a norma del Decreto-Lei no 246/79.

    Aeroporto do Funchal e Aeroporto de Porto Santo, regionalizzato a norma del Decreto-Lei no 284/81.

    SVEZIA

    Aeroporti a controllo e gestione statale a norma della lagen (1957:297) om luftfart.

    Aeroporti a controllo e gestione privati con un'autorizzazione di esercizio rilasciata a norma di legge, conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

    REGNO UNITO

    Aeroporti gestiti dalla British Aeroporti Authority plc.

    Aeroporti che sono società pubbliche a responsabilità limitata (plc) a norma dell'Airports Act del 1986.

    Appendice 4

    SERVIZI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 5

    SERVIZI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

    Definizione dei servizi nel settore dell'edilizia:

    Un contratto di servizi nel settore dell'edilizia è un contratto mirante all'esecuzione, con qualsivoglia mezzo, di opere d'ingegneria civile o di costruzione di edifici ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti.

    Elenco della divisione 51, CPC

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO XII

    (di cui all'articolo 137)

    ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE

    Appendice 1

    ENTITÀ DEI GOVERNI CENTRALI

    Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

    FORNITURE

    Soglie: 130000 DSP

    SERVIZI

    specificati nell'appendice 4

    Soglie: 130000 DSP

    OPERE

    specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    A. ELENCO DELLE ENTITÀ

    Presidencia de la República

    Ministerio de Interior

    Subsecretaría de Interior

    Subsecretaría de Desarrollo Regional

    Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

    Dirección de Seguridad Publica e Información

    Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE)

    Servicio Electoral

    Fondo Nacional

    Ministerio de Relaciones Exteriores

    Subsecretaría de Relaciones Exteriores

    Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

    Instituto Antártico Chileno (INACH)

    Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL)

    Ministerio de Defensa Nacional

    Subsecretaría de Guerra

    Subsecretaría de Marina

    Subsecretaría de Aviación

    Subsecretaría de Carabineros

    Subsecretaría de Investigaciones

    Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional

    Dirección de Aeronáutica Civil

    Dirección General de Movilización Nacional

    Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)

    Dirección General de Defensa Civil

    Ministerio de Hacienda

    Subsecretaría de Hacienda

    Dirección de Presupuestos

    Servicio de Impuestos Internos (SII)

    Tesorería General de la República

    Servicio Nacional de Aduanas

    Casa de Moneda

    Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra)

    Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

    Superintendencia de Valores y Seguros

    Ministerio Secretaría General de la Presidencia

    Subsecretaría General de La Presidencia

    Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)

    Ministerio Secretaría General de Gobierno

    Subsecretaría General de Gobierno

    Instituto Nacional del Deporte (IND)

    División de Organizaciones Sociales (DOS)

    Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC)

    Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía

    Subsecretaría de Economía

    Subsecretaría de Pesca

    Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía

    Comité de Inversiones Extranjeras

    Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

    Fiscalía Nacional Económica

    Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

    Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

    Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

    Superintendencia de Electricidad y Combustible

    Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)

    Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC)

    Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)

    Instituto Forestal

    Instituto Nacional de Normalización (INN)

    Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

    Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo

    Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

    Ministerio de Minería

    Subsecretaría de Minería

    Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)

    Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO)

    Comisión Nacional de Energía

    Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN)

    Ministerio de Planificación y Cooperación

    Subsecretaría de Panificación y Cooperación

    Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI)

    Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

    Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)

    Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)

    Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)

    Ministerio de Educación

    Subsecretaría de Educación

    Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

    Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM)

    Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

    Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

    Consejo Nacional del Libro y la Lectura

    Consejo de Calificación Cinematográfica

    Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART)

    Ministerio de Justicia

    Subsecretaría de Justicia

    Corporaciones de Asistencia Judicial

    Servicio Registro Civil e Identificación

    Fiscalía Nacional de Quiebras

    Servicio Médico Legal

    Servicio Nacional de Menores (SENAME)

    Dirección Nacional de Gendarmería

    Ministerio de Trabajo y Previsión Social

    Subsecretaría del Trabajo

    Subsecretaría de Previsión Social

    Dirección del Trabajo

    Dirección General del Crédito Prendario

    Instituto de Normalización Previsional (INP)

    Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

    Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

    Superintendencia de Seguridad Social

    Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales

    Ministerio de Obras Públicas

    Subsecretaría de Obras Públicas

    Dirección General de Obras Públicas

    Administración y ejecución de Obras Públicas

    Administración de Servicios de Concesiones

    Dirección de Aeropuertos

    Dirección de Arquitectura

    Dirección Obras Portuarias

    Dirección de Planeamiento

    Dirección Obras Hidráulicas

    Dirección Vialidad

    Dirección Contabilidad y Finanzas

    Instituto Nacional de Hidráulica

    Superintendencia Servicios Sanitarios

    Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

    Subsecretaría de Transportes

    Subsecretaría de Telecomunicaciones

    Junta Aeronáutica Civil

    Centro Control y Certificación Vehicular (3CV)

    Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)

    Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT)

    Ministerio de Salud

    Subsecretaría de Salud

    Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST)

    Fondo Nacional de Salud (FONASA)

    Instituto de Salud Pública (ISP)

    Superintendencia de Isapres

    Servicio de Salud Arica

    Servicio de Salud Iquique

    Servicio de Salud Antofagasta

    Servicio de Salud Atacama

    Servicio de Salud Coquimbo

    Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

    Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

    Servicio de Salud Aconcagua

    Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

    Servicio de Salud Maule

    Servicio de Salud Ñuble

    Servicio de Salud Concepción

    Servicio de Salud Talcahuano

    Servicio de Salud Bío-Bío

    Servicio de Salud Arauco

    Servicio de Salud Araucanía Norte

    Servicio de Salud Araucanía Sur

    Servicio de Salud Valdivia

    Servicio de Salud Osorno

    Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena

    Servicio de Salud Aysén

    Servicio de Salud Magallanes

    Servicio de Salud Metropolitano Oriente

    Servicio de Salud Metropolitano Central

    Servicio de Salud Metropolitano Sur

    Servicio de Salud Metropolitano Norte

    Servicio de Salud Metropolitano Occidente

    Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente

    Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente

    Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

    Subsecretaría de Vivienda

    Parque Metropolitano de Santiago

    Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo

    Ministerio de Bienes Nacionales

    Subsecretaría de Bienes Nacionales

    Ministerio de Agricultura

    Subsecretaría de Agricultura

    Comisión Nacional de Riego (CNR)

    Corporación Nacional Forestal (CONAF)

    Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

    Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA)

    Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

    Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA)

    Ministerio Servicio Nacional de la Mujer

    Subsecretaría Nacional de la Mujer

    Gobiernos Regionales

    Intendencia I Región

    Gobernación de Arica

    Gobernación de Parinacota

    Gobernación de Iquique

    Intendencia II Región

    Gobernación de Antofagasta

    Gobernación de El Loa

    Gobernación de Tocopilla

    Intendencia III Región

    Gobernación de Chañaral

    Gobernación de Copiapó

    Intendencia IV Región

    Gobernación de Huasco

    Gobernación de El Elqui

    Gobernación de Limarí

    Gobernación de Choapa

    Intendencia V Región

    Gobernación de Petorca

    Gobernación de Valparaíso

    Gobernación de San Felipe de Aconcagua

    Gobernación de Los Andes

    Gobernación de Quillota

    Gobernación de San Antonio

    Gobernación de Isla de Pascua

    Intendencia VI Región

    Gobernación de Cachapoal

    Gobernación de Colchagua

    Gobernación de Cardenal Caro

    Intendencia VII Región

    Gobernación de Curicó

    Gobernación de Talca

    Gobernación de Linares

    Gobernación de Cauquenes

    Intendencia VIII Región

    Gobernación de Ñuble

    Gobernación de Bío-Bío

    Gobernación de Concepción

    Gobernación de Arauco

    Intendencia IX Región

    Gobernación de Malleco

    Gobernación de Cautín

    Intendencia X Región

    Gobernación de Valdivia

    Gobernación de Osorno

    Gobernación de Llanquihue

    Gobernación de Chiloé

    Gobernación de Palena

    Intendencia XI Región

    Gobernación de Coihaique

    Gobernación de Aysén

    Gobernación de General Carrera

    Intendencia XII Región

    Gobernación de Capitán Prat

    Gobernación de Ultima Esperanza

    Gobernación de Magallanes

    Gobernación de Tierra del Fuego

    Gobernación de Antártica Chilena

    Intendencia Región Metropolitana

    Gobernación de Chacabuco

    Gobernación de Cordillera

    Gobernación de Maipo

    Gobernación de Talagante

    Gobernación de Melipilla

    Gobernación de Santiago

    B. TUTTI GLI ALTRI ENTI DEI GOVERNI CENTRALI, COMPRESE LE SOTTODIVISIONI REGIONALI E LOCALI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE.

    Appendice 2

    ENTITÀ DECENTRATE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo

    FORNITURE

    Soglie: 200000 DSP

    SERVIZI

    Specificati nell'appendice 4

    Soglie: 200000 DSP

    OPERE

    Specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    A. ELENCO DELLE ENTITÀ:

    Municipalidad de Arica

    Municipalidad de Iquique

    Municipalidad de Pozo Almonte

    Municipalidad de Pica

    Municipalidad de Huara

    Municipalidad de Camarones

    Municipalidad de Putre

    Municipalidad de General Lagos

    Municipalidad de Camiña

    Municipalidad de Colchane

    Municipalidad de Tocopilla

    Municipalidad de Antofagasta

    Municipalidad de Mejillones

    Municipalidad de Taltal

    Municipalidad de Calama

    Municipalidad de Ollagüe

    Municipalidad de Maria Elena

    Municipalidad de San Pedro De Atacama

    Municipalidad de Sierra Gorda

    Municipalidad de Copiapó

    Municipalidad de Caldera

    Municipalidad de Tierra Amarilla

    Municipalidad de Chañaral

    Municipalidad de Diego De Almagro

    Municipalidad de Vallenar

    Municipalidad de Freirina

    Municipalidad de Huasco

    Municipalidad de Alto Del Carmen

    Municipalidad de La Serena

    Municipalidad de La Higuera

    Municipalidad de Vicuña

    Municipalidad de Paihuano

    Municipalidad de Coquimbo

    Municipalidad de Andacollo

    Municipalidad de Ovalle

    Municipalidad de Río Hurtado

    Municipalidad de Monte Patria

    Municipalidad de Punitaqui

    Municipalidad de Combarbalá

    Municipalidad de Illapel

    Municipalidad de Salamanca

    Municipalidad de Los Vilos

    Municipalidad de Canela

    Municipalidad de Valparaíso

    Municipalidad de Viña Del Mar

    Municipalidad de Quilpue

    Municipalidad de Villa Alemana

    Municipalidad de Casablanca

    Municipalidad de Quintero

    Municipalidad de Puchuncaví

    Municipalidad de Quillota

    Municipalidad de La Calera

    Municipalidad de La Cruz

    Municipalidad de Hijuelas

    Municipalidad de Nogales

    Municipalidad de Limache

    Municipalidad de Olmué

    Municipalidad de Isla De Pascua

    Municipalidad de San Antonio

    Municipalidad de Santo Domingo

    Municipalidad de Cartagena

    Municipalidad de El Tabo

    Municipalidad de El Quisco

    Municipalidad de Algarrobo

    Municipalidad de San Felipe

    Municipalidad de Santa María

    Municipalidad de Putaendo

    Municipalidad de Catemu

    Municipalidad de Panquehue

    Municipalidad de Llay-Llay

    Municipalidad de Los Andes

    Municipalidad de San Esteban

    Municipalidad de Calle Larga

    Municipalidad de Rinconada

    Municipalidad de La Ligua

    Municipalidad de Cabildo

    Municipalidad de Petorca

    Municipalidad de Papudo

    Municipalidad de Zapallar

    Municipalidad de Juan Fernández

    Municipalidad de Con-Con

    Municipalidad de Buin

    Municipalidad de Calera De Tango

    Municipalidad de Colina

    Municipalidad de Curacaví

    Municipalidad de El Monte

    Municipalidad de Isla De Maipo

    Municipalidad de Pudahuel

    Municipalidad de La Cisterna

    Municipalidad de Las Condes

    Municipalidad de La Florida

    Municipalidad de La Granja

    Municipalidad de Lampa

    Municipalidad de Conchalí

    Municipalidad de La Reina

    Municipalidad de Maipú

    Municipalidad de Estación Central

    Municipalidad de Melipilla

    Municipalidad de Ñuñoa

    Municipalidad de Paine

    Municipalidad de Peñaflor

    Municipalidad de Pirque

    Municipalidad de Providencia

    Municipalidad de Puente Alto

    Municipalidad de Quilicura

    Municipalidad de Quinta Normal

    Municipalidad de Renca

    Municipalidad de San Bernardo

    Municipalidad de San José De Maipo

    Municipalidad de San Miguel

    Municipalidad de Santiago

    Municipalidad de Talagante

    Municipalidad de Til Til

    Municipalidad de Alhué

    Municipalidad de San Pedro

    Municipalidad de Maria Pinto

    Municipalidad de San Ramón

    Municipalidad de La Pintana

    Municipalidad de Macul

    Municipalidad de Peñalolen

    Municipalidad de Lo Prado

    Municipalidad de Cerro Navia

    Municipalidad de San Joaquín

    Municipalidad de Cerrillos

    Municipalidad de El Bosque

    Municipalidad de Recoleta

    Municipalidad de Vitacura

    Municipalidad de Lo Espejo

    Municipalidad de Lo Barnechea

    Municipalidad de Independencia

    Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

    Municipalidad de Huechuraba

    Municipalidad de Padre Hurtado

    Municipalidad de Rancagua

    Municipalidad de Machalí

    Municipalidad de Graneros

    Municipalidad de Codegua

    Municipalidad de Mostazal

    Municipalidad de Peumo

    Municipalidad de Las Cabras

    Municipalidad de San Vicente

    Municipalidad de Pichidegua

    Municipalidad de Doñihue

    Municipalidad de Coltauco

    Municipalidad de Rengo

    Municipalidad de Quinta De Tilcoco

    Municipalidad de Requínoa

    Municipalidad de Olivar

    Municipalidad de Coinco

    Municipalidad de Malloa

    Municipalidad de San Fernando

    Municipalidad de Chimbarongo

    Municipalidad de Nancagua

    Municipalidad de Placilla

    Municipalidad de Santa Cruz

    Municipalidad de Lolol

    Municipalidad de Chépica

    Municipalidad de Pumanque

    Municipalidad de Paredones

    Municipalidad de Palmilla

    Municipalidad de Litueche

    Municipalidad de Pichilemu

    Municipalidad de Marchihue

    Municipalidad de La Estrella

    Municipalidad de Navidad

    Municipalidad de Peralillo

    Municipalidad de Curicó

    Municipalidad de Romeral

    Municipalidad de Teno

    Municipalidad de Rauco

    Municipalidad de Licantén

    Municipalidad de Vichuquén

    Municipalidad de Hualañé

    Municipalidad de Molina

    Municipalidad de Sagrada Familia

    Municipalidad de Talca

    Municipalidad de San Clemente

    Municipalidad de Pelarco

    Municipalidad de Río Claro

    Municipalidad de Pencahue

    Municipalidad de Maule

    Municipalidad de Curepto

    Municipalidad de Constitución

    Municipalidad de Empedrado

    Municipalidad de San Javier

    Municipalidad de Linares

    Municipalidad de Yerbas Buenas

    Municipalidad de Colbún

    Municipalidad de Longaví

    Municipalidad de Parral

    Municipalidad de Retiro

    Municipalidad de Chanco

    Municipalidad de Cauquenes

    Municipalidad de Villa Alegre

    Municipalidad de Pelluhue

    Municipalidad de San Rafael

    Municipalidad de Chillán

    Municipalidad de Pinto

    Municipalidad de Coihueco

    Municipalidad de Ranquil

    Municipalidad de Coelemu

    Municipalidad de Quirihue

    Municipalidad de Ninhue

    Municipalidad de Portezuelo

    Municipalidad de Trehuaco

    Municipalidad de Cobquecura

    Municipalidad de San Carlos

    Municipalidad de Ñiquén

    Municipalidad de San Fabián

    Municipalidad de San Nicolás

    Municipalidad de Bulnes

    Municipalidad de San Ignacio

    Municipalidad de Quillón

    Municipalidad de Yungay

    Municipalidad de Pemuco

    Municipalidad de El Carmen

    Municipalidad de Concepción

    Municipalidad de Penco

    Municipalidad de Hualqui

    Municipalidad de Florida

    Municipalidad de Tomé

    Municipalidad de Talcahuano

    Municipalidad de Coronel

    Municipalidad de Lota

    Municipalidad de Santa Juana

    Municipalidad de Lebu

    Municipalidad de Los Alamos

    Municipalidad de Arauco

    Municipalidad de Curanilahue

    Municipalidad de Cañete

    Municipalidad de Contulmo

    Municipalidad de Tirúa

    Municipalidad de Los Angeles

    Municipalidad de Santa Bárbara

    Municipalidad de Laja

    Municipalidad de Quilleco

    Municipalidad de Nacimiento

    Municipalidad de Negrete

    Municipalidad de Mulchén

    Municipalidad de Quilaco

    Municipalidad de Yumbel

    Municipalidad de Cabrero

    Municipalidad de San Rosendo

    Municipalidad de Tucapel

    Municipalidad de Antuco

    Municipalidad de Chillán Viejo

    Municipalidad de San Pedro De La Paz

    Municipalidad de Chiguayante

    Municipalidad de Angol

    Municipalidad de Purén

    Municipalidad de Los Sauces

    Municipalidad de Renaico

    Municipalidad de Collipulli

    Municipalidad de Ercilla

    Municipalidad de Traiguén

    Municipalidad de Lumaco

    Municipalidad de Victoria

    Municipalidad de Curacautín

    Municipalidad de Lonquimay

    Municipalidad de Temuco

    Municipalidad de Vilcún

    Municipalidad de Freire

    Municipalidad de Cunco

    Municipalidad de Lautaro

    Municipalidad de Perquenco

    Municipalidad de Galvarino

    Municipalidad de Nueva Imperial

    Municipalidad de Carahue

    Municipalidad de Saavedra

    Municipalidad de Pitrufquén

    Municipalidad de Gorbea

    Municipalidad de Toltén

    Municipalidad de Loncoche

    Municipalidad de Villarrica

    Municipalidad de Pucón

    Municipalidad de Melipeuco

    Municipalidad de Curarrehue

    Municipalidad de Teodoro Schmidt

    Municipalidad de Padre De Las Casas

    Municipalidad de Valdivia

    Municipalidad de Corral

    Municipalidad de Mariquina

    Municipalidad de Mafil

    Municipalidad de Lanco

    Municipalidad de Los Lagos

    Municipalidad de Futrono

    Municipalidad de Panguipulli

    Municipalidad de La Unión

    Municipalidad de Paillaco

    Municipalidad de Río Bueno

    Municipalidad de Lago Ranco

    Municipalidad de Osorno

    Municipalidad de Puyehue

    Municipalidad de San Pablo

    Municipalidad de Puerto Octay

    Municipalidad de Río Negro

    Municipalidad de Purranque

    Municipalidad de Puerto Montt

    Municipalidad de Calbuco

    Municipalidad de Puerto Varas

    Municipalidad de Llanquihue

    Municipalidad de Fresia

    Municipalidad de Frutillar

    Municipalidad de Maullín

    Municipalidad de Los Muermos

    Municipalidad de Ancud

    Municipalidad de Quemchi

    Municipalidad de Dalcahue

    Municipalidad de Castro

    Municipalidad de Chonchi

    Municipalidad de Queilén

    Municipalidad de Quellón

    Municipalidad de Puqueldón

    Municipalidad de Quinchao

    Municipalidad de Curaco De Velez

    Municipalidad de Chaitén

    Municipalidad de Palena

    Municipalidad de Futaleufú

    Municipalidad de San Juan De La Costa

    Municipalidad de Cochamo

    Municipalidad de Hualaihue

    Municipalidad de Aysén

    Municipalidad de Cisnes

    Municipalidad de Coyhaique

    Municipalidad de Chile Chico

    Municipalidad de Cochrane

    Municipalidad de Lago Verde

    Municipalidad de Guaitecas

    Municipalidad de Río Ibañez

    Municipalidad de O'higgins

    Municipalidad de Tortel

    Municipalidad de Punta Arenas

    Municipalidad de Puerto Natales

    Municipalidad de Porvenir

    Municipalidad de Torres Del Paine

    Municipalidad de Rio Verde

    Municipalidad de Laguna Blanca

    Municipalidad de San Gregorio

    Municipalidad de Primavera

    Municipalidad de Timaukel

    Municipalidad de Navarino

    B. Tutti gli altri enti pubblici decentrati, comprese le rispettive sottodivisioni, e tutte le altre entità che operano nell'interesse generale sono soggetti al controllo gestionale o finanziario degli enti pubblici, purché non abbiano carattere industriale o commerciale

    Appendice 3

    ENTITÀ DI SERVIZI PUBBLICI

    FORNITURE

    Soglie: 400000 DSP

    SERVIZI

    Specificati nell'appendice 4

    Soglie: 400000 DSP

    OPERE

    Specificate nell'appendice 5

    Soglie: 5000000 DSP

    A. ELENCO DELLE ENTITÀ

    Empresa Portuaria Arica

    Empresa Portuaria Iquique

    Empresa Portuaria Antofagasta

    Empresa Portuaria Coquimbo

    Empresa Portuaria Valparaíso

    Empresa Portuaria San Antonio

    Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano

    Empresa Portuaria Puerto Montt

    Empresa Portuaria Chacabuco

    Empresa Portuaria Austral

    Aeroporti di proprietà dello Stato, che dipendono dalla Dirección de Aeronáutica Civil.

    B. Tutte le altre imprese pubbliche definite all'articolo 138, lettera c), che svolgono una o più attività tra quelle sottoelencate:

    (a) messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;

    (b) messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri terminali di trasporto.

    Appendice 4

    SERVIZI

    Ai fini del presente titolo, e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi indicati nell'elenco universale dei servizi.

    Appendice 5

    SERVIZI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

    Ai fini del presente titolo, e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi che rientrano nella divisione CPC riguardante le opere edili.

    ALLEGATO XIII

    COMMESSE PUBBLICHEAPPLICAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA PARTE IV, TITOLO IV

    Appendice 1

    (di cui all'articolo 137, paragrafo 3, e all'articolo 138, lettera i))

    CONCESSIONI PER LAVORI PUBBLICI

    Norme applicabili alle concessioni per lavori pubblici

    1. Le disposizioni sul trattamento nazionale e sulla non discriminazione si applicano agli enti contemplati dal presente titolo che aggiudicano concessioni per lavori pubblici ai sensi dell'articolo 138, lettera i). In tal caso, gli enti pubblicano un avviso a norma dell'articolo 147.

    2. La pubblicazione di un avviso, tuttavia, non è necessaria quando il contratto di concessione per lavori pubblici soddisfa le condizioni elencate all'articolo 145.

    3. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, si applica la legislazione nazionale delle Parti sulle concessioni.

    4. Le concessioni di lavori pubblici aggiudicate dagli enti comunitari di cui all'allegato I, appendice 3 sono soggette al presente titolo conformemente alle direttive comunitarie sulle commesse pubbliche.

    Appendice 2

    (di cui all'articolo 147, paragrafo 11, e all'articolo 142)

    MEZZI DI PUBBLICAZIONE

    1. COMUNITÀ

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    http://simap.eu.int

    Austria

    Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

    Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

    Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

    Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

    Belgio

    Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali - Le Moniteur Belge

    Giurisprudenza - Pasicrisie

    Danimarca

    Leggi e regolamenti - Lovtidende

    Sentenze giudiziarie - Ugeskrift for Retsvaesen

    Decisioni e procedure amministrative - Ministerialtidende

    Sentenze dell'organo d'appello per le commesse pubbliche - Konkurrencerådets Dokumentation

    Germania

    Legislazione e regolamenti - Bundesanzeiger - Herausgeber: der Bundesminister der Justiz

    Sentenze giudiziarie: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

    Spagna

    Legislazione - Boletín Oficial des Estado

    Sentenze giudiziarie - non esiste una pubblicazione ufficiale

    Francia

    Legislazione - Journal Officiel de la République française

    Giurisprudenza - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

    Revue des marchés publics

    Grecia

    Gazzetta ufficiale greca - Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

    Irlanda

    Legislazione e regolamenti - Iris Oifigiúil (Gazzetta ufficiale del governo irlandese)

    Italia

    Legislazione - Gazzetta Ufficiale

    Giurisprudenza - non esiste una pubblicazione ufficiale

    Lussemburgo

    Legislazione - Mémorial

    Giurisprudenza - Pasicrisie

    Paesi Bassi

    Legislazione - Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad

    Giurisprudenza - non esiste una pubblicazione ufficiale

    Portogallo

    Legislazione - Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

    Pubblicazioni giudiziarie: Boletim do Ministério da Justiça

    Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo;

    Colectânea de Jurisprudência das Relações

    Finlandia

    Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

    Svezia

    Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)

    Regno Unito

    Legislazione - HM Stationery Office

    Giurisprudenza - Law Reports

    Enti pubblici - HM Stationery Office

    2. CILE

    Diario Oficial de la República de Chile

    http://www.chilecompra.cl

    Appendice 3

    (di cui all'articolo articolo 150)

    TERMINI

    Termine generale minimo

    1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli enti devono lasciar passare almeno 40 giorni tra la data di pubblicazione dell'appalto previsto e la data limite per la presentazione delle offerte.

    Termini applicabili alla procedura di gara selettiva

    2. Quando chiede ai fornitori di soddisfare requisiti di qualità per poter partecipare ad un appalto, l'ente lascia passare almeno 25 giorni tra la data di pubblicazione dell'appalto previsto e la data limite per la presentazione delle domande di partecipazione, e almeno 40 giorni tra la data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte e la data limite per la presentazione delle stesse.

    Possibilità di ridurre i termini generali

    3. Nelle circostanze descritte in appresso, gli enti possono fissare un termine per la presentazione delle offerte inferiore ai periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, sempreché tale termine permetta ai fornitori di preparare e presentare offerte valide e non sia comunque inferiore a 10 giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte:

    (a) quando un avviso di appalto programmato è stato pubblicato con un anticipo compreso tra 40 giorni e 12 mesi;

    (b) qualora vi siano state una seconda pubblicazione o pubblicazioni successive riguardanti contratti ricorrenti;

    (c) quando l'ente appalta beni o servizi standardizzati (beni o servizi con le stesse specifiche tecniche di quelli venduti o offerti a e abitualmente acquistati da acquirenti non pubblici per scopi non pubblici); l'ente non abbrevia il termine per tale motivo se chiede ai fornitori potenziali di qualificarsi per la partecipazione all'appalto prima di presentare le offerte;

    (d) qualora, per motivi di urgenza la cui fondatezza è debitamente dimostrata dall'ente appaltante, sia impossibile attenersi ai periodi di cui ai paragrafi 1 e 2;

    (e) quando il termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2 nel caso di appalti degli enti indicati agli allegati XI e XII, appendice 3, è fissato di comune accordo tra l'ente e i fornitori selezionati. In caso di disaccordo, l'ente può fissare periodi sufficientemente lunghi da consentire la presentazione di offerte valide;

    (f) quando un ente pubblica un avviso di appalto previsto a norma dell'articolo 147 con uno dei mezzi elettronici di cui all'appendice 2 del presente allegato e la documentazione completa di gara è disponibile per via elettronica sin dall'inizio della pubblicazione dell'avviso.

    Appendice 4

    (di cui all'articolo 158)

    RELAZIONI STATISTICHE

    1. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 158, le relazioni statistiche devono contenere le seguenti informazioni:

    (a) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche sul valore stimato degli appalti aggiudicati, su base globale e suddiviso per enti; per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, statistiche sul valore stimato degli appalti aggiudicati, su base globale e suddiviso per categorie di enti;

    (b) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche sul numero e sul valore totale degli appalti aggiudicati, suddivisi per enti e categorie di prodotti e di servizi secondo sistemi di classificazione uniformi; per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, sul valore stimato degli appalti aggiudicati suddiviso per categorie di enti e di prodotti/servizi; e

    (c) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche, suddivise per categorie di enti e di prodotti/servizi, sul numero e sul valore totale degli appalti aggiudicati in tutti i casi in cui vengono usate procedure diverse da quelle di gara aperta e di licitazione privata; per le categorie di enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, statistiche sul valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia di valore in tutti i casi in cui vengono usate procedure diverse da quelle di gara aperta e di licitazione privata.

    2. Se una Parte ritiene di aver fornito informazioni statistiche incomplete, aggiunge una stima per quanto possibile esatta del numero o del valore totali effettivi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 147, paragrafo 11.

    3. Il Comitato di associazione valuta la necessità di riesaminare periodicamente questa disposizione.

    Appendice 5

    VALORE DELLE SOGLIE

    Ciascuna Parte pubblica il valore delle soglie a norma del presente titolo esprimendolo in euro e/o nella moneta nazionale corrispondente.

    Per la Comunità, il calcolo di tale valore si basa sulla media dei valori giornalieri dei diritti speciali di prelievo (DSP), al tasso di cambio dell'euro, e sulla media dei valori giornalieri delle monete nazionali, espressa in euro, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. All'occorrenza, il valore riveduto delle soglie viene arrotondato per difetto al più vicino migliaio di euro.

    Per il Cile, il calcolo di tale valore si basa sulla media dei valori giornalieri dei DSP, al tasso di cambio del peso cileno, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. All'occorrenza, il valore riveduto delle soglie viene arrotondato per difetto alla più vicina decina di migliaia di pesos cileni.

    ALLEGATO XIV

    (relativo agli articoli 164 e 165)

    PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

    Fatti salvi i suoi obblighi a norma degli articoli 164 e 165 del presente accordo, il Cile si riserva:

    1. Il diritto, fatto salvo il paragrafo 3 del presente allegato, di mantenere la condizione esistente, vale a dire che i trasferimenti dal Cile del ricavato della vendita totale o parziale degli investimenti di un investitore della Comunità o della liquidazione totale o parziale degli investimenti non possono avvenire:

    i) per gli investimenti effettuati a norma del decreto legge 600 sullo status degli investimenti esteri (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversion Extranjera), prima di un anno dalla data del trasferimento in Cile oppure

    ii) per gli investimenti effettuati a norma della legge 18657 sul fondo investimenti in capitale estero (Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), prima di cinque anni dalla data del trasferimento in Cile.

    2. Il diritto di adottare misure, a norma degli articoli 164 e 165 e del presente allegato, per istituire programmi speciali di investimenti volontari oltre al regime generale applicabile agli investimenti esteri in Cile, tranne che una qualsiasi di queste misure può limitare i trasferimenti dal Cile del ricavato della vendita totale o parziale di un investimento di un investitore comunitario e della liquidazione parziale o totale dell'investimento per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di trasferimento in Cile.

    3. Il diritto della banca centrale del Cile di mantenere o adottare misure conformi alla legge organica costituzionale della banca centrale del Cile (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18.840 (in seguito denominata "legge 18.840") o ad altre norme legislative per garantire la stabilità monetaria e la normale esecuzione dei pagamenti nazionali e stranieri. A tal fine, la banca centrale del Cile è autorizzata a disciplinare la massa monetaria e il credito in circolazione, il credito internazionale e le operazioni valutarie. La banca centrale del Cile è autorizzata altresì ad emettere normative sulle questioni monetarie, creditizie, finanziarie e di cambio, tra cui l'istituzione di restrizioni o di limitazioni sui pagamenti correnti e sui trasferimenti (movimenti di capitali) verso il Cile o dal Cile e le operazioni connesse, quali l'obbligo di costituire una riserva ("encaje") per i depositi, gli investimenti o i crediti da o per un paese straniero.

    Fatto salvo il precedente disposto, la riserva obbligatoria che la banca centrale del Cile può imporre a norma dell'articolo 49 N. 2 della legge 18.840 non deve superare il 30 % dell'importo trasferito e non deve essere imposta per un periodo superiore a due anni.

    4. Nell'applicare le misure di cui al presente allegato il Cile evita, ai sensi della sua legislazione, qualsiasi discriminazione tra Comunità e paesi terzi per operazioni della stessa natura.

    ALLEGATO XV

    di cui all'articolo 189, paragrafo 2

    MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO APPLICABILE AI PANEL ARBITRALI

    Disposizioni generali

    1. Nel presente regolamento interno valgono le seguenti definizioni:

    "consulente" una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

    "Parte ricorrente" la Parte che chiede la costituzione di un panel arbitrale ai sensi dell'articolo 184 del presente accordo;

    "panel arbitrale" un panel arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo;

    "rappresentante di una Parte" un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro ente statale di una Parte; e

    "giorno" giorno di calendario.

    2. Salvo altrimenti disposto, la Parte oggetto del reclamo provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di composizione delle controversie, in particolare le audizioni.

    Notifiche

    3. Una Parte o il panel arbitrale trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento a tale organismo brevi manu (con ricevuta) o per raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che comporti una registrazione dell'invio.

    4. Una Parte fornisce una copia di ciascuna delle sue comunicazioni scritte all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri. Viene trasmessa anche una copia in formato elettronico.

    5. Tutte le notifiche sono effettuate, rispettivamente, al Cile e alla Comunità.

    6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del panel arbitrale possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

    7. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con una festa nazionale del Cile o della Comunità, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.

    Avvio del procedimento arbitrale

    8. Salvo diverso accordo tra di esse, le Parti si riuniscono con il panel arbitrale entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni considerate appropriate dalle Parti o dal panel arbitrale, comprese le retribuzioni e il rimborso spese degli arbitri, che in genere vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.

    9. a) Salvo diverso accordo tra le Parti, al panel arbitrale viene conferito il seguente mandato:

    "Esaminare, in funzione delle disposizioni pertinenti dell'accordo, la questione sottoposta al Comitato di associazione, decidere in merito alla compatibilità delle misure in causa con la parte IV dell'accordo e presentare la relazione di cui all'articolo 187 dell'accordo."

    (b) I panel arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole di interpretazione del diritto pubblico internazionale, tenendo debitamente conto del fatto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i rispettivi obblighi.

    (c) Le Parti trasmettono tempestivamente al panel arbitrale tutti i mandati decisi di comune accordo.

    Comunicazioni iniziali

    10. La Parte ricorrente trasmette le sue comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale. La Parte oggetto del reclamo trasmette la sua replica scritta entro venti giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale

    Funzionamento dei panel arbitrali

    11. Il presidente del panel arbitrale presiede tutte le riunioni. Un panel arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

    12. Salvo diverse disposizioni del presente regolamento interno, il panel arbitrale può svolgere la sua attività tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.

    13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del panel arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.

    14. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del panel arbitrale.

    15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal presente regolamento, il panel arbitrale può adottare una procedura appropriata non incompatibile con la parte IV del presente accordo.

    16. Qualora il panel arbitrale ritenga necessario modificare un termine applicabile nell'ambito del procedimento o introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

    Audizioni

    17. Il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione, d'intesa con le Parti e con gli altri membri del panel arbitrale, e notifica per iscritto alle Parti la data, l'ora e il luogo dell'audizione. Quando l'audizione è pubblica, queste informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo tra le Parti, il panel arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.

    18. A meno che le Parti non convengano diversamente, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte ricorrente è il Cile e a Santiago se la Parte ricorrente è la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri.

    19. Il panel arbitrale può organizzare altre audizioni con il consenso delle Parti.

    20. Tutti gli arbitri presenziano alle audizioni.

    21. Possono presenziare ad un'audizione le persone seguenti:

    (a) i rappresentanti di una Parte;

    (b) i consulenti di una Parte;

    (c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

    (d) gli assistenti degli arbitri.

    Solo il rappresentante e il consulente di una Parte possono rivolgersi al panel arbitrale.

    22. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna Parte trasmette l'elenco dei nomi delle persone che procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per suo conto e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.

    23. A meno che le Parti non decidano diversamente, le audizioni dei panel arbitrali si svolgono a porte chiuse. Anche quando le Parti decidono di aprirle al pubblico, il panel arbitrale può decidere per motivi gravi, su richiesta delle Parti, che una parte delle audizioni si svolga a porte chiuse. In particolare, il panel arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengono informazioni commerciali riservate.

    24. Il panel arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte ricorrente e alla Parte oggetto del reclamo:

    Argomentazione

    a) argomentazione della Parte ricorrente;

    b) argomentazione della Parte oggetto del reclamo.

    Confutazione

    a) a)replica della Parte ricorrente;

    b) controreplica della Parte oggetto del reclamo.

    25. Il panel arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.

    26. Il panel arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che fa trasmettere per iscritto appena possibile alle Parti.

    27. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione, ciascuna Parte può comunicare osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sorta durante l'audizione.

    Domande scritte

    28. Il panel arbitrale può rivolgere per iscritto domande a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Esso trasmette le domande scritte alla Parte o alle Parti cui sono rivolte.

    29. Una Parte alla quale il panel arbitrale pone domande scritte trasmette una copia delle risposte scritte all'altra Parte e al panel arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte sulle risposte entro i cinque giorni successivi alla data in cui queste sono state comunicate.

    Riservatezza

    30. Le Parti rispettano il carattere riservato delle audizioni del panel che si svolgono a porte chiuse a norma del paragrafo 23. Le Parti evitano di divulgare le informazioni comunicate in via riservata dall'altra Parte al panel arbitrale. Se una Parte coinvolta in una controversia fa pervenire al panel una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, su richiesta dell'altra Parte fornisce anche un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni, che possa essere reso accessibile a tutti, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta ad una Parte di divulgare la propria posizione.

    Contatti unilaterali

    31. Il panel arbitrale non si incontra né si mette in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

    32. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

    Ruolo degli esperti

    33. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il panel arbitrale può chiedere informazioni e consulenze tecniche alle persone o agli organismi che ritenga appropriati. Queste informazioni vengono comunicate alle Parti affinché possano fare commenti in proposito.

    34. Qualora venga chiesta una relazione scritta di un esperto, qualsiasi termine applicabile nell'ambito del procedimento arbitrale è sospeso per un periodo che va dalla data di presentazione della richiesta alla data di presentazione della relazione al panel arbitrale.

    Comunicazioni amicus curiae

    35. A meno che le Parti non decidano diversamente entro tre giorni dalla costituzione del panel arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del panel arbitrale, siano concise e comunque non superiori a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione de facto e de jure esaminata dal panel arbitrale.

    36. La comunicazione deve contenere una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisare l'interesse della persona nei confronti del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti a norma del paragrafo 39.

    37. Nella relazione del panel arbitrale vengono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il panel arbitrale non è tenuto ad esaminare nella relazione le argomentazioni de facto o de jure contenute nelle comunicazioni suddette. Le comunicazioni di questo tipo ricevute dal panel arbitrale vengono sottoposte alle Parti affinché possano fare osservazioni in merito.

    Casi urgenti

    38. Nei casi urgenti di cui all'articolo 187, paragrafo 5 del presente accordo, il panel arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento.

    Traduzione e interpretazione

    39. Prima di trasmettere la sua comunicazione scritta iniziale nell'ambito di un procedimento arbitrale, ciascuna Parte provvede, entro un termine ragionevole, ad informare per iscritto l'altra Parte e il panel arbitrale della lingua in cui saranno formulate le sue comunicazioni scritte e orali.

    40. Ciascuna delle Parti provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte.

    41. La Parte oggetto del reclamo provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.

    42. Le relazioni del panel arbitrale sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.

    43. I costi relativi alla traduzione di una relazione arbitrale sono sostenuti dalle Parti in proporzioni equivalenti.

    44. Le Parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato a norma del presente regolamento.

    Calcolo dei termini

    45. Quando il presente accordo, il presente regolamento o il panel arbitrale prescrivono che un'azione sia compiuta entro un certo numero di giorni dopo, prima o a decorrere da una data o un evento specificati, la data specificata o quella in cui avviene l'evento specificato non sono comprese nel conteggio del numero di giorni indicato.

    46. Quando, in applicazione del paragrafo 7, una Parte riceve un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è ricevuto dall'altra Parte, qualsiasi termine la cui determinazione dipenda dalla ricezione del documento si calcola dalla data di ricezione più recente.

    Altri procedimenti

    47. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati a norma dell'articolo 188, paragrafi 4, 5, 8 e 10 del presente accordo, salvo che:

    a) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 4, trasmetta la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmetta la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;

    b) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 5, trasmetta la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmetta la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;

    c) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 8, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;

    d) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 10, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

    48. Se necessario, il panel arbitrale fissa il termine per la presentazione di altre eventuali comunicazioni scritte, comprese le repliche scritte, in modo da dare a ciascuna Parte la possibilità di presentare lo stesso numero di comunicazioni scritte, nel rispetto dei termini previsti in relazione ai procedimenti arbitrali dall'articolo 188 del presente accordo e dal presente regolamento.

    ALLEGATO XVI

    (di cui all'articolo 185 e 189)

    CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI

    Definizioni

    1. Ai fini del presente codice di condotta valgono le seguenti definizioni:

    (a) "membro" un membro di un panel arbitrale effettivamente costituito ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo;

    (b) "candidato" una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 185, paragrafo 2 del presente accordo proposta per la nomina a membro di un panel arbitrale ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3 del presente accordo;

    (c) "assistente" una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

    (d) "procedimento" salvo indicazione contraria, un procedimento arbitrale ai sensi del titolo VIII, capitolo III del presente accordo;

    (e) "personale" rispetto ad un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, fatta eccezione per gli assistenti.

    I. Responsabilità verso la procedura

    2. I candidati e i membri devono evitare qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, essere indipendenti e imparziali, evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono adempiere gli obblighi di cui alle parti V e VI del presente codice di condotta.

    II. Obbligo di dichiarazione

    3. Prima di essere confermato quale membro del panel arbitrale ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o ad un timore di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

    4. Una volta nominato, un membro deve continuare a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per essere informato degli interessi, relazioni o fatti di cui al paragrafo 3 e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione affinché siano esaminati dalle Parti.

    III. Esercizio delle funzioni da parte di candidati e membri

    5. Ogni candidato che accetti la nomina a membro deve essere disponibile ad esercitare, e deve esercitare, interamente e sollecitamente le funzioni di membro nel corso di tutto il procedimento.

    6. Ogni membro deve esercitare l'insieme delle sue funzioni con equità e diligenza.

    7. Ogni membro deve conformarsi alle disposizioni del presente codice di condotta.

    8. Nessun membro può negare ad altri membri la possibilità di prendere parte a tutti gli aspetti del procedimento.

    9. Ogni membro può esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione. Esso non può delegare ad altri l'incarico di decidere.

    10. Ogni membro deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il suo assistente e il suo personale si conformino alle disposizioni delle parti I, II e VI del presente codice di condotta.

    11. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

    12. Nessun candidato o membro può comunicare fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, a meno che la comunicazione non sia destinata al comitato di associazione o non sia necessaria per determinare se il suddetto candidato o membro ha violato o può violare il presente codice.

    IV. Indipendenza e imparzialità dei membri

    13. Ogni membro deve essere indipendente e imparziale, agire con equità ed evitare di dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità.

    14. Nessun membro può essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore delle critiche.

    15. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, ad una corretta esecuzione delle sue funzioni.

    16. Nessun membro può trarre vantaggio dalla sua posizione in seno al panel arbitrale per servire qualsiasi interesse personale o privato. Esso deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. Ogni membro deve adoperarsi per quanto possibile per impedire o dissuadere altre persone dal dichiararsi in una tale posizione.

    17. Nessun membro può permettere che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

    18. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire qualsiasi interesse finanziario tale da influire sulla sua indipendenza o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità.

    V. Obblighi in determinate situazioni

    19. Ogni membro o ex membro deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni di membro o che avrebbe tratto vantaggio dalla decisione del panel arbitrale.

    VI. Obbligo di riservatezza

    20. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni riservate relative al procedimento o acquisite nel corso dello stesso, eccetto ai fini del procedimento, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

    21. Nessun membro può divulgare una relazione di un panel arbitrale prima della sua pubblicazione.

    22. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le decisioni di un panel arbitrale o l'opinione di membro.

    VII. Responsabilità degli assistenti e del personale

    23. Le parti I (Responsabilità verso la procedura), II (Obbligo di dichiarazione) e VI (Obbligo di riservatezza) del presente codice di condotta si applicano anche agli assistenti e al personale.

    ALLEGATO XVII

    (di cui all'articolo 193, paragrafo 4)

    ATTUAZIONE DI ALCUNE DECISIONI DELLA PARTE IV

    Le decisioni di cui all'articolo 193, paragrafo 4 del presente accordo vengono attuate secondo la seguente procedura:

    a) nel caso del Cile, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 50 n. 1, paragrafo 2 della Costituzione politica della Repubblica del Cile.

    b) Nel caso della Comunità e dei suoi Stati membri, secondo le procedure interne applicabili.

    Atto finale

    I rappresentanti del

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli "Stati membri", e

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità",

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile",

    dall'altra,

    riunita a Bruxelles, il 18 novembre 2002 hanno, al momento di firmare il presente accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, adottato i seguenti allegati:

    - e le seguenti dichiarazioni comuni:

    - ALLEGATO I CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ

    (di cui agli articoli 60, 65, 68 e 71)

    - ALLEGATO II CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE

    (di cui agli articoli 60, 66, 69 e 72)

    - ALLEGATO III DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    (di cui all'articolo 58)

    - ALLEGATO IV SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

    (di cui all'articolo 89)

    - ALLEGATO V ACCORDO SUL COMMERCIO DEI VINI

    (di cui all'articolo 90)

    - ALLEGATO VI ACCORDO SUL COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E AROMATIZZATE

    (di cui all'articolo 90)

    - ALLEGATO VII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI

    (di cui all'articolo 99)

    - ALLEGATO VIII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

    (di cui all'articolo 120)

    - ALLEGATO IX AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

    (di cui all'articolo 127)

    - ALLEGATO X ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI STABILIMENTO

    (di cui all'articolo 132)

    - ALLEGATO XI ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE

    (di cui all'articolo 137)

    - ALLEGATO XII ORGANISMI CILENI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE

    (di cui all'articolo 137)

    - ALLEGATO XIII COMMESSE PUBBLICHE APPLICAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA PARTE IV, TITOLO IV

    - ALLEGATO XIV PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

    (relativo agli articoli 164 e 165)

    - ALLEGATO XV MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO APPLICABILE AI PANEL ARBITRALI

    (di cui all'articolo 189)

    - ALLEGATO XVI CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI

    (di cui agli articoli 185 e 189)

    - ALLEGATO XVII ATTUAZIONE DI ALCUNE DECISIONI DELLA PARTE IV

    (di cui all'articolo 193, paragrafo 4)

    DICHIARAZIONI COMUNI

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 46

    Le modalità dettagliate di applicazione dei principi di cui all'articolo 46 saranno specificate negli accordi di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 4.

    Dichiarazione comune relativa all' articolo 1 dell'allegato III

    Le parti riconoscono l'importanza del ruolo delle autorità responsabili della certificazione e della verifica dell'origine di cui all'allegato III, titoli V e VI, e all'articolo 1, lettera m).

    Qualora si dovesse nominare un'altra autorità governativa, quindi, le parti decidono di avviare quanto prima consultazioni ufficiali per garantire che la nuova autorità sia in grado di adempiere correttamente tutti gli obblighi di cui all'allegato suddetto.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'allegato III

    Le parti dichiarano che le disposizioni dell'allegato III, in particolare l'articolo 4, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("UNCLOS").

    In qualità di firmatarie dell'UNCLOS, le parti riconoscono e accettano esplicitamente i diritti sovrani dello Stato costiero ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali della zona economica esclusiva, nonché la sua giurisdizione e gli altri suoi diritti su questa zona a norma dell'articolo 56 dell'UNCLOS e delle altre disposizioni pertinenti di detta convenzione.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'allegato III

    Le parti concordano di seguire la procedura di cui all'allegato III, articolo 38, per riesaminare all'occorrenza l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato suddetto.

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 16 e 20 dell'allegato III

    Le parti decidono di prendere in considerazione l'eventuale introduzione di altri mezzi di certificazione del carattere originario dei prodotti, nonché la possibilità di trasmettere elettronicamente le prove dell'origine. Le parti decidono inoltre di vagliare l'opportunità di sostituire la firma manoscritta con altri tipi di firma.

    Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

    1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II, del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

    2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

    1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II, del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    Dichiarazione comune relativa alle pratiche enologiche

    Le parti riconoscono che le buone pratiche enologiche di cui all'articolo 19 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) sono una combinazione di processi, trattamenti e tecniche per la produzione del vino autorizzati dalla legislazione di ciascuna parte, il cui scopo è migliorare la qualità del vino conservandone la natura essenziale, l'autenticità e le principali caratteristiche della raccolta di uva che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche.

    Dichiarazione comune relativa ai requisiti connessi alle pratiche e ai processi enologici inseriti nell'allegato V, appendice V all'entrata in vigore del presente accordo

    Le parti decidono che, fatto salvo l'articolo 26 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), le pratiche e i processi enologici inseriti nell'appendice V di detto allegato all'entrata in vigore del presente accordo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 19 di detto allegato.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 1, del TRIPs

    Le parti convengono che le disposizioni dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo, 1 del TRIPs per quanto riguarda i singoli termini di cui alle appendici I e II.

    Dichiarazione comune sulla denominazione sostitutiva di "champagne" o "champaña"

    Le parti autorizzano l'uso delle seguenti denominazioni al posto di "Champagne" o "Champaña":

    - Espumoso,

    - Vino Espumoso,

    - Espumante,

    - Vino Espumante,

    - Sparkling Wine,

    - Vin Mousseux.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), dell'allegato V

    Le parti prendono atto che il Cile ha accettato i termini "indicazione geografica" di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) su richiesta della Comunità. Le parti confermano che ciò lascia impregiudicati gli obblighi del Cile a norma dell'accordo OMC, secondo l'interpretazione dei panel costituiti dall'organo di conciliazione e dall'organo d'appello dell'OMC.

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 10 e 11 dell'allegato V

    Le parti prendono atto dei riferimenti presenti negli articoli 10 e 11 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) al registro cileno dei marchi commerciali compilato il 10 giugno 2002. Le parti decidono, qualora si accertasse che il marchio commerciale non iscritto nel registro compilato il 10 giugno 2002 è identico o simile ad una delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice III dell'allegato suddetto, o contiene una di tali menzioni, di collaborare per evitare che il marchio commerciale in questione sia utilizzato per descrivere o presentare un vino della o delle categoria(e) a cui corrispondono le menzioni tradizionali elencate nell'appendice.

    Dichiarazione comune sui marchi commerciali particolari

    Il marchio commerciale "Toro" di cui all'allegato V, appendice VI, viene depennato per il vino.

    Il marchio commerciale di cui all'allegato V, appendice VII, è depennato per le categorie di vino elencate nell'allegato V, appendice III, elenco B).

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs dell'OMC

    Le parti convengono che le disposizioni dell'allegato VI, titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs dell'OMC per quanto riguarda i singoli termini di cui all'appendice I dell'allegato suddetto.

    Dichiarazione comune sulla denominazione di origine Pisco

    La Comunità riconosce la denominazione di origine Pisco ad uso esclusivo dei prodotti originari del Cile, senza che ciò pregiudichi i diritti supplementari che la Comunità potrebbe riconoscere, oltre al Cile, al solo Perù.

    Dichiarazione comune relativa alla responsabilità finanziaria

    Le parti decidono di collaborare, nell'ambito del presente accordo, per adottare disposizioni relative alla responsabilità finanziaria per i dazi all'importazione non recuperati, rimborsati o oggetto di sgravio a causa di errori amministrativi.

    Dichiarazione comune relativa agli orientamenti per gli investitori

    Le parti raccomandano nuovamente alle loro multinazionali di attenersi agli orientamenti pertinenti dell'OCSE indipendentemente dal luogo in cui operano.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 189, paragrafo 3

    Le parti si impegnano ad aprire al pubblico i procedimenti arbitrali ogniqualvolta questo principio sia applicato in sede di OMC.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 196

    Le parti convengono che l'articolo 196 comprende l'eccezione fiscale di cui all'articolo XIV del GATS e alle note in calce;

    - preso atto delle seguenti dichiarazioni:

    DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ

    Dichiarazione relativa all'articolo 13 sul dialogo politico

    Anche il presidente della Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea dovrebbero partecipare alle riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo.

    Dichiarazione

    Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Cile di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.

    Dichiarazione relativa alla Turchia

    La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Cile ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

    Dichiarazione della Comunità relativa all'uso delle denominazioni di varietà di vite autorizzate in Cile

    La Comunità accetta di modificare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, per sostituire la varietà di vite di cui al punto 7, "Cile", con le seguenti denominazioni attualmente autorizzate in Cile:

    Denominazioni delle varietà di viti autorizzate in Cile

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Dichiarazione relativa al riconoscimento dei vini con denominazione di origine del Cile

    La Comunità accetta di riconoscere i vini del Cile la cui denominazione di origine sia "VCPRD".

    Dichiarazioni del Cile

    Dichiarazione relativa ai termini abituali

    All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), appendice I, in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente come denominazioni comuni per determinati vini cileni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs dell'OMC.

    Dichiarazione relativa ai prodotti generici

    Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato V (accordo sul commercio dei vini) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto.

    Dichiarazione relativa all'applicazione

    Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini).

    Dichiarazione relativa ai termini abituali

    All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'appendice I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate), in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente sul suo territorio come denominazioni comuni per determinate bevande alcoliche e aromatizzate, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs dell'OMC.

    Dichiarazione relativa ai prodotti generici

    Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto.

    Dichiarazione relativa all'applicazione

    Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate).

    Dichiarazione relativa al pesce

    Il Cile dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo sulle imprese di pesca a decorrere dalla data in cui la Comunità inizierà ad applicare il calendario di smantellamento tariffario per il pesce e i prodotti della pesca di cui alla parte IV, titolo II.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Τελική Πράξη./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze slotakte hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Acta Final./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt.

    Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend en twee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

    Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Por la República de Chile

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