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Document JOL_2002_352_R_0001_01
Council Decision of 18 November 2002 on the signature and provisional application of certain provisions of an Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part (2002/979/EC)
Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2002/979/CE)
Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2002/979/CE)
GU L 352 del 30.12.2002, p. 1–1450
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra - Atto finale
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 30/12/2002 pag. 0003 - 1450
Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli" Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile", dall'altra, CONSIDERANDO i tradizionali legami tra le Parti e con particolare riferimento a quanto segue: - il patrimonio culturale comune e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono; - il pieno rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite; - l'importanza che attribuiscono ai principi dello Stato di diritto e del buon governo; - la necessità di promuovere il progresso economico e sociale per i loro popoli tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente; - l'opportunità di ampliare il quadro delle relazioni tra l'integrazione regionale dell'Unione europea e dell'America latina onde contribuire a un'associazione strategica tra le due regioni conformemente alla dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea in occasione del vertice tenutosi a Rio de Janeiro il 28 giugno 1999; - l'esigenza di intensificare il loro dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse istituito dalla dichiarazione comune appartenente all'accordo quadro di cooperazione tra le Parti del 21 giugno 1996, in seguito denominato "accordo quadro di cooperazione"; - l'importanza attribuita dalle Parti - al coordinamento delle rispettive posizioni e all'avvio di iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati; - ai principi e ai valori enunciati nella dichiarazione finale del vertice mondiale sullo sviluppo sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995; - ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio; - alla lotta contro tutte le forme di terrorismo e l'impegno di creare strumenti internazionali efficaci per garantirne l'eliminazione; - l'opportunità di un dialogo culturale per arrivare a una migliore comprensione tra le Parti, rinsaldando in tal modo i vincoli tradizionali, culturali e naturali tra i loro cittadini; - l'importanza dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile del 20 dicembre 1990 e dell'accordo quadro di cooperazione per promuovere l'applicazione dei processi e dei principi suddetti, LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI TITOLO I NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO Articolo 1 Principi 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. 2. Il presente accordo viene applicato in modo da promuovere lo sviluppo socioeconomico sostenibile e un'equa distribuzione dei benefici dell'associazione. 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo. Articolo 2 Obiettivi e ambito di applicazione 1. Il presente accordo istituisce un'associazione politica ed economica tra le Parti imperniata sulla reciprocità, sulla comunanza d'interessi e sull'approfondimento delle relazioni in tutti i settori di applicazione. 2. Questo processo di associazione intensificherà le relazioni e la cooperazione tra le Parti avvalendosi degli organi creati dal presente accordo. 3. Il presente accordo, che riguarda questioni politiche, commerciali, economiche, finanziarie, scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali e inerenti alla cooperazione, può essere esteso ad altri settori concordati tra le Parti. 4. Conformemente agli obiettivi suddetti, il presente accordo si prefigge: a) di intensificare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse attraverso riunioni a diversi livelli; b) di rafforzare la cooperazione a livello politico, commerciale, economico, finanziario, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e di cooperazione, nonché in altri settori di reciproco interesse; c) di aumentare il coinvolgimento di ciascuna Parte nei programmi quadro, nei programmi specifici e nelle altre attività dell'altra Parte, compatibilmente con le procedure interne di ciascuna Parte che disciplinano l'accesso ai programmi e alle attività in questione, ai sensi della parte III; e d) di ampliare e di diversificare le relazioni commerciali bilaterali tra le Parti conformemente alle disposizioni dell'OMC e agli obiettivi e alle disposizioni specifici di cui alla parte IV. TITOLO II QUADRO ISTITUZIONALE Articolo 3 Consiglio di associazione 1. È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo di entrambe le Parti, ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. 2. Il Consiglio di associazione esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse. 3. Il Consiglio di associazione esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti volte a migliorare il presente accordo. Articolo 4 Composizione e regolamento interno 1. Il Consiglio di associazione è composto dal presidente del Consiglio dell'Unione europea, assistito dal Segretario Generale/dall'Alto Rappresentante, dalla presidenza successiva, da altri membri del Consiglio dell'Unione europea o dai loro rappresentanti e da membri della Commissione europea, da una parte, e dal ministro degli esteri cileno, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e dal ministro degli esteri cileno, conformemente al suo regolamento interno. Articolo 5 Potere decisionale 1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. 2. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne. 3. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni appropriate. 4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di concerto fra le Parti. Articolo 6 Comitato di associazione 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Cile, generalmente alti funzionari, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione è responsabile dell'attuazione generale del presente accordo. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce il regolamento interno del Comitato di associazione. 4. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. In tal caso, le decisioni del Comitato di associazione vengono prese a norma dell'articolo 5. 5. Il Comitato di associazione si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile, per un riesame globale dell'attuazione del presente accordo. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono concordati in precedenza dalle Parti. Su richiesta di una delle Parti possono essere indette, di comune accordo, riunioni straordinarie. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna delle Parti. Articolo 7 Comitati speciali 1. Il Consiglio di associazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dai comitati speciali istituiti a norma del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può decidere di creare qualsiasi tipo di comitato speciale. 3. Il regolamento interno adottato dal Consiglio di associazione stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati suddetti, sempreché non figurino nel presente accordo. Articolo 8 Dialogo politico Il dialogo politico tra le Parti avviene nel quadro definito alla parte II. Articolo 9 Comitato parlamentare di associazione 1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (Congreso National de Chile) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni. 2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno. 3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno. 4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno. 5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste. 6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione. 7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione. Articolo 10 Comitato consultivo misto 1. È istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie organizzazioni economiche e sociali della società civile nell'Unione europea e in Cile. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità e il Cile inerenti all'attuazione del presente accordo. Il comitato può pronunciarsi sulle questioni sollevate in quest'ambito. 2. Il comitato consultivo misto è composto da un numero identico di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e della corrispondente istituzione della Repubblica del Cile che si occupa delle questioni economiche e sociali. 3. Il comitato consultivo misto svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, al fine di promuovere il dialogo tra i diversi rappresentanti economici e sociali, di sua iniziativa. 4. Il comitato consultivo misto adotta il suo regolamento interno. Articolo 11 Società civile Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società civili dell'Unione europea e del Cile, compresi gli ambienti accademici e le parti sociali ed economiche e le organizzazioni non governative, onde informarli dell'attuazione del presente accordo e tener conto dei loro suggerimenti volti a migliorarla. PARTE II DIALOGO POLITICO Articolo 12 Obiettivi 1. Le Parti decidono di intensificare e di approfondire il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, nell'intento di consolidare l'associazione istituita dal presente accordo. 2. Il dialogo politico tra le Parti mira principalmente a promuovere, a divulgare, a sviluppare e a tutelare valori democratici quali il rispetto dei diritti umani, la libertà dell'individuo e i principi dello stato di diritto, alla base di una società democratica. 3. A tal fine, le Parti discutono e si scambiano informazioni sulle iniziative comuni riguardanti tutte le questioni di reciproco interesse e le altre questioni internazionali onde realizzare obiettivi comuni, riguardanti in particolare la sicurezza, la stabilità, la democrazia e lo sviluppo regionale. Articolo 13 Meccanismi 1. Le Parti decidono che il dialogo politico consisterà in: a) riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo; b) riunioni periodiche tra i ministri degli Esteri; c) riunioni tra altri ministri per discutere delle questioni di comune interesse, quando le Parti lo ritengono utile per rinsaldare le loro relazioni; d) riunioni annuali tra alti funzionari di entrambe le Parti. 2. Le Parti stabiliscono le procedure da seguire per le suddette riunioni. 3. Le riunioni periodiche dei ministri degli Esteri di cui al paragrafo 1, lettera b) si svolgono nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 3 o in consessi equivalenti concordati tra le Parti. 4. Le Parti sfruttano appieno anche i canali diplomatici. Articolo 14 Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza Le Parti coordinano per quanto possibile le rispettive posizioni, avviano iniziative comuni nei consessi internazionali appropriati e collaborano in materia di politica estera e di sicurezza. Articolo 15 Cooperazione per la lotta al terrorismo Le Parti decidono di collaborare per combattere il terrorismo conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, in particolare: a) applicando pienamente la risoluzione 1373 e le altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le convenzioni internazionali e gli strumenti pertinenti; b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) scambiando opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e scambiando le esperienze acquisite in materia di prevenzione. PARTE III COOPERAZIONE Articolo 16 Obiettivi generali 1. Le Parti collaborano strettamente al fine di: a) migliorare la capacità istituzionale per sostenere la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) promuovere lo sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente. Le Parti privilegiano in particolare il rispetto dei diritti sociali di base; c) favorire le sinergie produttive, creare nuove possibilità di commercio e di investimenti e promuovere la competitività e l'innovazione; d) intensificare e approfondire le azioni di cooperazione tenendo conto dell'associazione fra le Parti. 2. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione economica, finanziaria e tecnica per il conseguimento degli obiettivi e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo. TITOLO I COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 17 Cooperazione industriale 1. La cooperazione industriale sostiene e promuove le misure di politica industriale atte a sviluppare e a consolidare le iniziative prese dalle Parti a favore di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione industriale, onde creare un contesto favorevole per tener conto degli interessi di entrambe. 2. Si cerca in particolare di: a) favorire i contatti tra gli operatori economici delle Parti al fine di individuare i settori di comune interesse, specie per quanto riguarda la cooperazione industriale, i trasferimenti di tecnologia, il commercio e gli investimenti; b) promuovere e intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze tra le reti di operatori economici europei e cileni; c) promuovere i progetti di cooperazione industriale, compresi quelli derivanti dal processo di privatizzazione e/o di apertura dell'economia cilena, creando ad esempio i tipi di infrastrutture finanziati dagli investimenti europei nell'ambito della cooperazione industriale tra le imprese; e d) promuovere l'innovazione, la diversificazione, la modernizzazione, lo sviluppo e la qualità dei prodotti nel settore delle imprese. Articolo 18 Cooperazione in materia di standard, normative tecniche e procedure di valutazione della conformità 1. La cooperazione in materia di standard, normative tecniche e valutazione della conformità è fondamentale per evitare e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e garantire il buon funzionamento della liberalizzazione degli scambi di cui alla parte IV, titolo II. 2. La cooperazione fra le Parti è incentrata sui seguenti aspetti: a) cooperazione normativa; b) compatibilità delle normative tecniche con gli standard internazionali e europei; e c) assistenza tecnica per creare una rete di organismi di valutazione della conformità su basi non discriminatorie. 3. Concretamente, le Parti collaborano per: a) promuovere le misure volte a colmare il divario tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione; b) fornirsi reciprocamente un sostegno organizzativo per agevolare la creazione di reti e organismi regionali, nonché migliorare il coordinamento delle politiche volte a promuovere un'impostazione comune nei confronti degli standard internazionali e regionali, delle normative tecniche analoghe e delle procedure di valutazione della conformità; e c) incentivare tutte le misure volte a migliorare la convergenza e la compatibilità tra i rispettivi sistemi delle Parti nei settori suddetti, comprese la trasparenza, le buone pratiche normative e la promozione delle norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali. Articolo 19 Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese 1. Le Parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). 2. La cooperazione può assumere diverse forme: a) assistenza tecnica; b) conferenze, seminari, ricerca delle possibilità industriali e tecniche, partecipazione alle tavole rotonde e alle fiere generali e settoriali; c) promozione dei contatti tra gli operatori economici incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti; d) agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, informazione e promozione dell'innovazione. Articolo 20 Cooperazione nel settore dei servizi Conformemente all'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi ("GATS") e nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono e intensificano la cooperazione perché rifletta la sempre maggiore importanza dei servizi nello sviluppo e nella crescita delle loro economie. Viene intensificata la cooperazione volta a promuovere l'incremento e la diversificazione della produttività e la competitività del terziario cileno. Le Parti individuano i settori su cui si concentrerà la cooperazione, nonché i mezzi disponibili a tale scopo. Le PMI beneficiano direttamente delle attività previste, che ne agevolano l'accesso alle fonti di capitali e alle tecnologie di mercato. A tale riguardo, va rivolta particolare attenzione alla promozione degli scambi tra le Parti e i paesi terzi. Articolo 21 Promozione degli investimenti 1. Le Parti collaborano per mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi. 2. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: a) la creazione di meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle norme e delle possibilità d'investimento; b) la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e il Cile volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) l'inserimento dell'assistenza tecnica tra le attività di formazione per gli enti pubblici delle Parti che si occupano di questo settore; d) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative. Articolo 22 Cooperazione nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le Parti mira a consolidare le loro relazioni economiche in settori chiave quali l'idroelettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico e l'elettrificazione rurale. 2. Fra gli obiettivi della cooperazione figurano: a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni; b) i trasferimenti di tecnologia; c) studi preliminari, analisi comparative e attuazione di programmi ad opera delle istituzioni di entrambe le Parti; d) partecipazione di operatori pubblici e privati di entrambe le regioni a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali, comprese le reti con altri paesi della regione; e) conclusione di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse; f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore. Articolo 23 Trasporti 1. La cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto cileni e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo migliori standard operativi. 2. La cooperazione avviene mediante: a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione/interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse; b) programmi di formazione su questioni economiche, legislative e tecniche destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni; c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e centri di trasporti pubblici urbani. Articolo 24 Cooperazione nei settori agricolo e rurale; misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti collaborano per sostenere e incentivare misure di politica agricola tali da favorire l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo agricolo e rurale. 2. La cooperazione riguarda prevalentemente l'acquisizione di capacità, le infrastrutture e il trasferimento di tecnologie attraverso: a) progetti specifici a sostegno delle misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, tenendo conto della legislazione applicabile a entrambe le Parti, nonché delle norme dell'OMC e delle altre organizzazioni internazionali competenti; b) la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli; c) gli scambi di informazioni, anche sulle politiche agricole delle Parti; d) assistenza tecnica per migliorare la produttività e scambi di tecnologie colturali alternative; e) esperimenti scientifici e tecnologici; f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a sostenere le attività di promozione commerciale; g) assistenza tecnica per potenziare i sistemi di controllo sanitario e fitosanitario onde promuovere il più possibile l'equivalenza e gli accordi di reciproco riconoscimento. Articolo 25 Pesca 1. Considerata l'importanza della politica della pesca per le loro relazioni, le Parti si impegnano ad intensificare la collaborazione economica e tecnica onde concludere, eventualmente, accordi bilaterali e/o multilaterali sulla pesca d'altura. 2. Le Parti sottolineano inoltre l'importanza che attribuiscono all'adempimento degli impegni reciproci specificati nell'accordo firmato il 25 gennaio 2001. Articolo 26 Cooperazione doganale 1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 79, in particolare la semplificazione delle procedure doganali onde facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le loro facoltà di controllo. 2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, le autorità amministrative delle Parti si prestano reciprocamente assistenza nel settore doganale conformemente al protocollo del 13 giugno 2001 dell'accordo quadro di cooperazione sull'assistenza reciproca nel settore doganale. 3. La cooperazione prevede, tra l'altro: a) la fornitura di assistenza tecnica, compresa l'organizzazione di opportuni seminari e tirocini; b) lo sviluppo e la condivisione delle pratiche migliori; c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso delle merci al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse. Articolo 27 Cooperazione nel settore statistico 1. L'obiettivo principale delle Parti è il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico. 2. La cooperazione è incentrata: a) sull'omologazione dei metodi statistici delle Parti per ottenere indicatori comparabili; b) sugli scambi scientifici e tecnologici con gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea e con Eurostat; c) sulla ricerca statistica finalizzata all'elaborazione di metodi comuni per la raccolta, l'analisi e l'interpretazione dei dati; d) sull'organizzazione di seminari e gruppi di lavoro; e e) su programmi di formazione nel settore statistico a cui partecipano anche altri paesi della regione. Articolo 28 Cooperazione nel settore ambientale 1. Le Parti collaborano per tutelare e migliorare l'ambiente, impedire la contaminazione e il degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi e promuoverne un uso razionale ai fini di uno sviluppo sostenibile. 2. In tale contesto, ci si concentra sui seguenti aspetti: a) nesso tra povertà e ambiente; b) impatto ambientale delle attività economiche; c) problemi ambientali e uso dei terreni; d) progetti volti a rafforzare le strutture e le politiche ambientali cilene; e) scambi di informazioni, di tecnologia e di esperienze sulle norme e sui modelli ambientali, formazione e istruzione; f) educazione e formazione ambientale per sensibilizzare maggiormente i cittadini; e g) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca. Articolo 29 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per rendere compatibili i loro programmi di tutela dei consumatori, cercando in particolare di: a) rendere più compatibile la legislazione sui consumatori onde eliminare gli ostacoli agli scambi; b) creare, sviluppare e collegare sistemi di informazione reciproca sulle merci pericolose (sistemi di allarme rapido); c) promuovere gli scambi di informazioni e di esperti, nonché la collaborazione tra gli organismi delle Parti che si occupano dei consumatori; d) avviare progetti di formazione e assistenza tecnica. Articolo 30 Protezione dei dati 1. Le Parti convengono di collaborare per tutelare i dati personali onde migliorare il livello di protezione ed evitare gli ostacoli agli scambi che richiedono trasferimenti di dati personali. 2. La cooperazione per la tutela dei dati personali potrà comprendere assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti, nonché programmi e progetti comuni. Articolo 31 Dialogo macroeconomico 1. Le Parti promuovono gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, nonché gli scambi di esperienze per quanto riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche nel contesto dell'integrazione regionale. 2. A tal fine, le Parti cercano di approfondire il dialogo sulle questioni economiche tra le rispettive autorità affinché si scambino idee e opinioni sui seguenti aspetti: a) stabilizzazione macroeconomica; b) consolidamento delle finanze pubbliche; c) politica tributaria; d) politica monetaria; e) politica e normativa finanziaria; f) integrazione finanziaria e apertura del conto capitale; g) politica dei tassi di cambio; h) architettura finanziaria internazionale e riforma del sistema monetario internazionale; i) coordinamento della politica macroeconomica. 3. I metodi di attuazione di tale cooperazione includono: a) riunioni tra le autorità competenti in materia macroeconomica; b) seminari e conferenze; c) formazione, su richiesta; d) studi sulle questioni di comune interesse. Articolo 32 Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti decidono di collaborare, secondo le rispettive capacità, per quanto riguarda la pratica, la promozione, la divulgazione, la razionalizzazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione degli abusi in questo campo, la lotta alla contraffazione e alla pirateria, la creazione e il potenziamento delle organizzazioni nazionali per il controllo e la protezione di tali diritti. 2. La cooperazione tecnica può essere incentrata su una o più attività tra quelle sottoelencate: a) consulenza legislativa: osservazioni sui disegni di legge riguardanti le disposizioni generali e i principi di base delle convenzioni internazionali elencate nell'articolo 170, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, le denominazioni tradizionali o le menzioni complementari di qualità, i disegni industriali, i brevetti, gli schemi (topografie) dei circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate, il controllo delle prassi anticoncorrenziali nelle licenze contrattuali, l'applicazione e gli altri aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale; b) consigli su come organizzare le infrastrutture amministrative, quali gli uffici brevetti e le società di riscossione; c) formazione alle tecniche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale; d) formazione specifica dei giudici, dei funzionari doganali e degli agenti di polizia per un'applicazione più efficace delle leggi; e e) sensibilizzazione del settore privato e della società civile. Articolo 33 Commesse pubbliche Le Parti collaborano per fornire assistenza tecnica sulle questioni attinenti alle commesse pubbliche, specialmente a livello comunale. Articolo 34 Cooperazione in materia di turismo 1. Le Parti intensificano la cooperazione per sviluppare il turismo. 2. Tale cooperazione è incentrata sui seguenti aspetti: a) progetti volti a creare e a consolidare prodotti e servizi turistici di comune interesse o che attirano mercati di comune interesse; b) consolidamento di flussi turistici di ampia portata; c) rafforzamento dei canali di promozione del turismo; d) formazione nel settore turistico; e) assistenza tecnica e progetti pilota per sviluppare il turismo di speciale interesse; f) scambi di informazioni sulla promozione del turismo, pianificazione integrale delle destinazione turistiche e qualità dei servizi; g) uso degli strumenti promozionali per sviluppare il turismo a livello locale. Articolo 35 Cooperazione nel settore minerario Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore minerario, per lo più attraverso accordi volti a: a) favorire gli scambi di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l'applicazione di tecnologie pulite nei processi produttivi minerari; b) incentivare le iniziative scientifiche e tecnologiche nel settore minerario. TITOLO II SCIENZA, TECNOLOGIE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE Articolo 36 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. La cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, attuata nell'interesse di entrambe le Parti e compatibilmente con le loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, prevede: a) un dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in ispecie per l'attuazione di politiche e programmi ad hoc; b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; e c) l'intensificazione delle attività volte a promuovere i contatti, l'innovazione e i trasferimenti tecnologici tra partner europei e cileni. 2. Si cerca in particolar modo di creare un potenziale umano che costituisca una solida base a lungo termine dell'eccellenza scientifica e tecnologica, nonché di instaurare contatti permanenti tra gli ambienti scientifici e tecnologici a livello nazionale e regionale. 3. È opportuno promuovere le seguenti forme di cooperazione: a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese; b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello; c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca; d) promozione delle attività connesse alle previsioni scientifiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine di entrambe le Parti; e) sviluppo dei contatti tra settore pubblico e settore privato. 4. Si promuovono inoltre la valutazione delle iniziative comuni e la divulgazione dei risultati. 5. Sono associati alla cooperazione, secondo le debite modalità, gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi delle Parti, in particolare le PMI. 6. Le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi organismi ai loro programmi scientifici e tecnologici per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa ai sensi delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione degli organismi giuridici dei paesi terzi. Articolo 37 Società dell'informazione, tecnologia dell'informazione e telecomunicazioni 1. Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione. 2. La cooperazione in questo settore favorisce in particolare: a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese la promozione e la sorveglianza della nuova società dell'informazione; b) la cooperazione sugli aspetti normativi e politici delle telecomunicazioni; c) gli scambi di informazioni sulle norme, la valutazione della conformità e l'omologazione; d) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e) i progetti comuni di ricerca sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i progetti pilota riguardanti le applicazioni della società dell'informazione; f) la promozione degli scambi e la formazione degli specialisti, specialmente i giovani; e g) gli scambi e la diffusione dell'esperienza acquisita con le iniziative pubbliche che applicano le tecnologie dell'informazione nei contatti con la società. TITOLO III CULTURA, ISTRUZIONE E MEZZI AUDIOVISIVI Articolo 38 Istruzione e formazione 1. Le Parti danno un considerevole sostegno, nei limiti delle rispettive competenze, all'istruzione prescolare, elementare, media e superiore, alla formazione professionale e all'apprendimento permanente, specie per quanto riguarda le categorie sociali vulnerabili, quali i disabili, le minoranze etniche e le persone poverissime. 2. Si rivolge particolare attenzione ai programmi decentrati volti ad instaurare contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e a favorire gli scambi di esperienze e di risorse tecniche, nonché la mobilità degli studenti. Articolo 39 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti decidono di promuovere la cooperazione in questo settore, in particolare attraverso programmi di formazione sui mezzi audiovisivi e di comunicazione comprendenti attività di coproduzione, formazione, sviluppo e distribuzione. Articolo 40 Scambi di informazioni e cooperazione culturale 1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali che uniscono le Parti, occorre intensificare la cooperazione in questo settore, estendendola anche ai mezzi d'informazione e di comunicazione. 2. Il presente articolo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo conto dei programmi bilaterali degli Stati membri. 3. Si rivolge particolare attenzione alla promozione di attività comuni in diversi settori, quali la stampa, il cinema e la televisione, e agli scambi di giovani. 4. Tale cooperazione può riguardare, in particolare, i seguenti settori: a) programmi d'informazione reciproca; b) traduzione di opere letterarie; c) conservazione e restauro del patrimonio nazionale; d) formazione; e) manifestazioni culturali; f) promozione della cultura locale; g) gestione e produzione culturale; h) altri settori. TITOLO IV PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE Articolo 41 Pubblica amministrazione 1. La cooperazione in questo settore, finalizzata alla modernizzazione e al decentramento della pubblica amministrazione, cerca di migliorare l'efficienza organizzativa dell'intero sistema (quadro legislativo e istituzionale), ispirandosi alle pratiche migliori di entrambe le Parti. 2. La cooperazione può comprendere programmi di vari tipi: a) modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione; b) decentramento e potenziamento del governo regionale e locale; c) rafforzamento della società civile e integrazione della stessa nella definizione delle politiche pubbliche; d) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale; e) progetti relativi alla gestione e all'amministrazione dei servizi sociali; f) progetti di sviluppo, alloggi rurali o gestione del suolo; g) programmi relativi alla sanità e all'istruzione elementare; h) sostegno alle iniziative di base della società civile; i) tutti gli altri programmi e progetti che contribuiscono a ridurre la povertà creando imprese e posti di lavoro; e j) promozione della cultura e delle sue diverse manifestazioni; rafforzamento delle identità culturali. 3. La cooperazione in materia prevede: a) un'assistenza tecnica agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, anche mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene; b) scambi regolari di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori dove vengono scambiati; c) trasferimenti di know-how; d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti che comportano un contributo finanziario paragonabile; e e) formazione e sostegno organizzativo. Articolo 42 Cooperazione interistituzionale 1. La cooperazione interistituzionale tra le Parti mira ad intensificare i contatti tra le istituzioni competenti. 2. La parte III del presente accordo intende quindi favorire gli incontri periodici tra dette istituzioni. La cooperazione si svolge su basi per quanto possibile ampie e comprende: a) tutte le misure atte a promuovere gli scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti di comunicazione informatizzate; b) consulenze e formazione; e c) trasferimenti di know-how. 3. Le Parti possono includere, di comune accordo, altri settori d'intervento. TITOLO V COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE Articolo 43 Dialogo sociale Le Parti riconoscono che: a) occorre promuovere la partecipazione delle parti sociali per quanto riguarda le condizioni di vita e l'integrazione nella società; b) si tiene conto soprattutto della necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una Parte che risiedono legalmente nel territorio dell'altra Parte. Articolo 44 Cooperazione nel settore sociale 1. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico. Si privilegiano la creazione di posti di lavoro e il rispetto dei diritti sociali fondamentali, in particolare mediante la promozione delle convenzioni OIL in materia riguardanti questioni quali la libertà di associazione, il diritto di negoziato collettivo e la non discriminazione, l'abolizione del lavoro forzato e minorile e la parità di trattamento tra uomini e donne. 2. La cooperazione può essere estesa a tutti i settori che interessino le Parti. 3. Le misure adottate in questo campo possono essere coordinate con quelle degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali competenti. 4. Le Parti privilegiano le misure volte a: a) promuovere lo sviluppo umano, ridurre la povertà e combattere l'esclusione sociale attraverso progetti innovativi e riproducibili che coinvolgano le categorie sociali vulnerabili ed emarginate, in particolare le famiglie a basso reddito e i disabili; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, nonché i programmi specifici per i giovani; c) sviluppare e modernizzare i rapporti professionali, le condizioni di lavoro, la previdenza sociale e la sicurezza del posto di lavoro; d) migliorare l'elaborazione e la gestione delle politiche sociali, comprese le case popolari, e l'accesso dei beneficiari; e) sviluppare un sistema sanitario efficiente ed equo, basato su principi di solidarietà; f) promuovere la formazione professionale e lo sviluppo delle risorse umane; g) promuovere progetti e programmi tali da creare posti di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese; h) promuovere i programmi di gestione delle terre, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili dal punto di vista sociale e ambientale; i) promuovere le iniziative che contribuiscono al dialogo sociale e alla creazione di un consenso; j) promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e la partecipazione dei cittadini. Articolo 45 Cooperazione relativa alle questioni di genere 1. La cooperazione contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale. Grazie a tale cooperazione, le donne possono accedere più agevolmente a tutte le risorse necessarie per il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali. 2. La cooperazione deve promuovere in particolare la creazione di un quadro atto a: a) tener conto delle questioni di genere e dei problemi connessi a tutti i livelli e in tutti i settori di cooperazione, comprese le politiche/strategie macroeconomiche e le azioni di sviluppo; e b) promuovere l'adozione di misure positive a favore delle donne. TITOLO VI ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE Articolo 46 Cooperazione in materia di immigrazione clandestina 1. La Comunità e il Cile decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) il Cile accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità; b) e ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, quali definiti ai fini perseguiti dalla Comunità, presenti illegalmente sul territorio del Cile, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità. 2. Gli Stati membri e il Cile forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità. 3. Le Parti decidono di concludere, su richiesta, un accordo tra il Cile e la Comunità onde disciplinare gli obblighi specifici del Cile e degli Stati membri in materia di riammissione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 4. In attesa che sia concluso l'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 3, il Cile accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con i singoli Stati membri onde disciplinare gli specifici obblighi di riammissione tra il Cile e lo Stato membro in questione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi. 5. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina. Articolo 47 Cooperazione per la lotta contro la droga e la criminalità organizzata 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano gli interventi e intensificano la cooperazione per lottare contro la produzione, il commercio e il consumo illeciti di stupefacenti, il riciclaggio dei proventi del narcotraffico, nonché per combattere la criminalità organizzata attraverso le organizzazioni e gli organismi internazionali. 2. Le Parti collaborano per attuare, in particolare: a) progetti di trattamento, riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e professionale dei tossicomani; b) programmi congiunti di formazione volti a prevenire il consumo e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e i delitti connessi; c) programmi congiunti di studio e di ricerca secondo i metodi e gli indicatori applicati dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Osservatorio interamericano delle droghe e da altre organizzazioni internazionali e nazionali; d) misure e azioni di cooperazione volte a ridurre l'offerta di droghe e sostanze psicotrope nell'ambito delle convenzioni e dei trattati internazionali pertinenti firmati e ratificati dalle Parti del presente accordo; e) scambi di informazioni sulle politiche, sui programmi, sulle azioni e sulla legislazione riguardanti la produzione, il traffico e il consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope; f) scambi di informazioni pertinenti e adozione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dall'Unione europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quali la task force Azione finanziaria competente in materia; g) misure volte ad impedire lo sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche indispensabili per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dalle organizzazioni internazionali competenti e conformemente all'accordo tra la Repubblica del Cile e la Comunità europea sulla prevenzione dello sviamento dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope del 24 novembre 1998. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 48 Partecipazione della società civile alla cooperazione Le Parti riconoscono il ruolo complementare e il contributo potenziale della società civile (interlocutori sociali e organizzazioni non governative) al processo di cooperazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni giuridiche e amministrative di ciascuna Parte, gli esponenti della società civile possono: a) essere informati e partecipare alle consultazioni sulle politiche/strategie di cooperazione e sulle relative priorità, in particolare nei settori che li riguardano direttamente; b) ricevere finanziamenti, sempreché le norme interne di ciascuna Parte lo consentano; e c) partecipare all'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li riguardano. Articolo 49 Cooperazione e integrazione regionali 1. Le Parti dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere una cooperazione attiva e reciproca con il "Mercado Común del Sur" (Mercosur) considerato globalmente. 2. Tale cooperazione consente alla Comunità di dare un notevole impulso all'integrazione regionale tra i paesi latinoamericani del Cono Sud. 3. Si privilegiano le azioni destinate a: a) promuovere il commercio e gli investimenti nella regione; b) sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente; c) favorire il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione necessarie per lo sviluppo economico della regione; e d) intensificare la cooperazione regionale nel settore della pesca. 4. Le Parti consolidano inoltre la collaborazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 5. A tal fine, esse possono: a) avviare azioni comuni con le autorità regionali e locali nel campo dello sviluppo economico; e b) istituire meccanismi per lo scambio di informazioni e di esperienze. Articolo 50 Cooperazione triangolare e biregionale 1. Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per favorire processi di sviluppo equilibrati e sostenibili, le Parti decidono di promuovere programmi di cooperazione triangolare e programmi con i paesi terzi nei settori di comune interesse. 2. Questi principi possono applicarsi anche alla cooperazione biregionale in funzione delle priorità degli Stati membri e degli altri paesi dell'America latina e dei Caraibi. Articolo 51 Clausola sui futuri sviluppi Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti non escluderanno a priori nessuna possibilità di cooperazione e potranno avvalersi del Comitato di associazione per esaminare insieme le possibilità concrete di cooperazione nel reciproco interesse. Articolo 52 Cooperazione nell'ambito dei rapporti di associazione 1. La cooperazione tra le Parti deve contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui alla parte III individuando e attuando programmi di cooperazione innovativi, tali da conferire un valore aggiunto ai loro nuovi rapporti di partner associati. 2. Compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte sull'accesso ai programmi e alle attività in questione, viene promossa la partecipazione di ciascuna Parte, quale partner associato, ai programmi quadro, ai programmi specifici e alle altre attività dell'altra Parte. 3. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni a tal fine. Articolo 53 Risorse 1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a fornire risorse appropriate, anche finanziarie, compatibilmente con le loro possibilità e attraverso i rispettivi canali. 2. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in Cile, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento nonché le loro disposizioni legislative e regolamentari. Articolo 54 Compiti specifici del Comitato di associazione in materia di cooperazione 1. Quando assolve uno dei compiti assegnatigli nella parte III, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia di cooperazione, di norma alti funzionari. 2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione svolge le seguenti funzioni specifiche: a) aiutare il Consiglio di associazione ad assolvere i suoi compiti in materia di cooperazione; b) sorvegliare l'attuazione del quadro di cooperazione concordato tra le Parti; c) formulare raccomandazioni sulla cooperazione strategica tra le Parti, onde definire gli obiettivi a lungo termine, le priorità strategiche e i settori specifici d'intervento, sui programmi indicativi pluriennali, con indicazione delle priorità settoriali, degli obiettivi specifici, dei risultati previsti e degli importi indicativi, e sui programmi d'azione annuali; e d) riferire periodicamente al Consiglio di associazione sull'applicazione e sul conseguimento degli obiettivi e del contenuto della parte III. PARTE IV SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 55 Obiettivi Gli obiettivi della presente parte sono i seguenti: a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di merci, a norma dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("GATT 1994"); b) agevolazione degli scambi di merci avvalendosi, tra l'altro, delle disposizioni concordate in materia di dogane e questioni connesse, standard, norme tecniche e procedure di valutazione della conformità, misure sanitarie e fitosanitarie e commercio di vini, bevande alcoliche e bevande aromatizzate; c) liberalizzazione reciproca degli scambi di servizi a norma dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS"); d) miglioramento delle condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione; e) liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte; f) apertura effettiva e reciproca dei mercati delle commesse pubbliche delle Parti; g) tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale secondo i massimi standard internazionali; h) creazione di un meccanismo di cooperazione efficace nel settore della concorrenza; i) creazione di un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie. Articolo 56 Unioni doganali e zone di libero scambio 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri regimi tra una delle Parti e paesi terzi, sempreché lascino impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui al presente accordo. 2. Su richiesta di una di esse, le Parti si consultano in sede di Comitato di associazione sugli accordi che istituiscono o adeguano le unioni doganali o le zone di libero scambio nonché, se del caso, su altri questioni di rilievo attinenti alle rispettive politiche commerciali delle Parti nei confronti dei paesi terzi. In particolare, in caso di adesione, si avviano consultazioni per tener conto degli interessi reciproci delle Parti. TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 57 Obiettivo Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che inizia all'entrata in vigore del presente accordo, ai sensi delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994. CAPITOLO I ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 58 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano ai prodotti originari di una Parte esportati nell'altra Parte. Ai fini del presente capitolo, si considerano "originari" i prodotti conformi alle norme di origine di cui all'allegato III. 2. Le disposizioni del presente capitolo riguardanti l'abolizione dei dazi doganali all'esportazione si applicano a tutte le merci esportate da una Parte nell'altra Parte. Articolo 59 Dazi doganali Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) delle tasse o degli altri oneri interni imposti a norma dell'articolo 77; b) dei dazi antidumping o antisovvenzioni applicati a norma dell'articolo 78; c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 63. Articolo 60 Abolizione dei dazi doganali 1. I dazi doganali sulle importazioni tra le Parti vengono aboliti ai sensi degli articoli 64-72. 2. I dazi doganali sulle esportazioni tra le Parti vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui agli articoli 64-72 è quello specificato nel calendario di smantellamento tariffario di ciascuna Parte (rispettivamente, allegati I e II). 4. Qualora una Parte riduca la sua aliquota del dazio doganale della nazione più favorita dopo l'entrata in vigore del presente accordo e prima della fine del periodo transitorio, alle aliquote ridotte si applica il calendario di smantellamento tariffario della Parte in questione. 5. Ciascuna Parte si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto agli articoli 64-72, oppure a migliorare le condizioni di accesso ivi specificate qualora la sua situazione economica e la situazione del settore economico in questione lo permettano. Un'eventuale decisione del Consiglio di associazione relativa all'abolizione di un dazio doganale o al miglioramento delle condizioni di accesso sostituirebbe le condizioni di cui agli articoli 64-72 per il prodotto in questione. Articolo 61 Standstill 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti evitano di introdurre nuovi dazi doganali e di aumentare quelli già in vigore nei loro scambi commerciali. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il Cile può mantenere il sistema della fascia di prezzo di cui all'articolo 12 della legge 18525, o il sistema successivo, per i prodotti contemplati da detta legge, purché lo si applichi nel rispetto dei diritti e degli obblighi conferiti al Cile dall'accordo OMC e in modo da non concedere un trattamento più favorevole alle importazioni da un qualsiasi paese terzo, compresi i paesi con i quali il Cile ha concluso o concluderà in futuro un accordo notificato a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994. Articolo 62 Classificazione delle merci Agli scambi di merci tra le Parti si applica la classificazione delle rispettive nomenclature tariffarie in conformità del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). Articolo 63 Diritti e altri oneri I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 59, il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali. Essi si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato. Sezione 2 Abolizione dei dazi doganali Sottosezione 2.1 Prodotti industriali Articolo 64 Ambito di applicazione La presente sottosezione si applica ai prodotti dei capitoli SA da 25 a 97 che non rientrano nella definizione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca di cui all'articolo 70. Articolo 65 Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie del Cile I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità dei prodotti industriali originari del Cile elencati nell'allegato I (calendario di smantellamento tariffario della Comunità) alle categorie "Year 0" e "Year 3" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo e per il 1o gennaio 2006: Percentuali di riduzione annua dei dazi >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 66 Dazi doganali sulle importazioni industriali originarie della Comunità I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato II (calendario di smantellamento tariffario del Cile) alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 7" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1o gennaio 2008 e per il 1o gennaio 2010: Percentuali di riduzione annua dei dazi >SPAZIO PER TABELLA> Sottosezione 2.2 Pesci e prodotti della pesca Articolo 67 Ambito di applicazione La presente sottosezione si applica ai pesci e ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605, nonché alle sottovoci 0511 91 e 2301 20 e alla voce ex 1902 20 (1) del SA. Articolo 68 Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di pesci e di prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1o gennaio 2007, per il 1o gennaio 2010 e per il 1o gennaio 2013: Percentuali di riduzione annua dei dazi >SPAZIO PER TABELLA> 2. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito". Articolo 69 Dazi doganali sulle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità 1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "Anno 0" vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato II alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito". Sottosezione 2.3 Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati Articolo 70 Ambito di applicazione La presente sottosezione si applica ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura. Articolo 71 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alle categorie "Year 0", "Year 4", "Year 7" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore dell'accordo, per il 1o gennaio 2007, per il 1o gennaio 2010 e per il 1o gennaio 2013: Percentuali di riduzione annua dei dazi >SPAZIO PER TABELLA> 2. Per i prodotti agricoli originari del Cile di cui ai capitoli 7 e 8 e alle voci 20.09 e 22.04.30 della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I alla categoria "EP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "SP", per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, lo smantellamento tariffario si applica soltanto al dazio doganale ad valorem. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità autorizza le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "R" ad entrare nel suo territorio con un dazio doganale pari al 50 % del dazio doganale di base. 5. I contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità di determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito" oppure, a seconda del sistema applicato nella Comunità, in base a licenze di importazione e di esportazione. 6. Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Cile elencati nell'allegato I alla categoria "PN", in quanto detti prodotti rientrano nelle denominazioni protette all'interno della Comunità. Articolo 72 Dazi doganali sulle importazioni di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità 1. I dazi doganali sulle importazioni in Cile dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato II alle categorie "Year 0", "Year 5" e "Year 10" sono aboliti secondo il seguente calendario, onde arrivare all'eliminazione completa dei dazi rispettivamente per l'entrata in vigore del presente accordo, per il 1o gennaio 2008 e per il 1o gennaio 2013: Percentuale di riduzione annua dei dazi >SPAZIO PER TABELLA> 2. I contingenti tariffari sulle importazioni in Cile di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato I alla categoria "CT" si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni specificate nell'allegato suddetto. I contingenti sono assegnati in base al principio del "primo arrivato, primo servito". Articolo 73 Clausola di emergenza per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati 1. Fatti salvi l'articolo 92 del presente accordo e l'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura, qualora, considerata la natura particolarmente sensibile dei mercati agricoli, un prodotto originario di una Parte sia importato nell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o gravi perturbazioni sui mercati di prodotti simili o direttamente concorrenziali dell'altra Parte, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui al presente articolo. 2. Qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Parte importatrice può: a) sospendere l'ulteriore riduzione di tutti i dazi doganali sui prodotti in questione di cui al presente titolo oppure b) portare il dazio doganale sul prodotto a un livello non superiore: i) al dazio doganale della nazione più favorita oppure, se inferiore, ii) al dazio doganale di base di cui all'articolo 60, paragrafo 3. 3. Prima di applicare la misura di cui al paragrafo 2, la Parte interessata sottopone la questione al Comitato di associazione affinché proceda ad un esame della situazione onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se l'altra Parte lo chiede, si tengono consultazioni tra le Parti in sede di Comitato di associazione. Qualora non si trovi una soluzione entro trenta giorni dalla richiesta di consultazioni, possono essere applicate le misure di salvaguardia. 4. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice può applicare in via transitoria per un periodo non superiore a centoventi giorni le misure di cui al paragrafo 2 senza conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 3. La portata di tali misure non supera quanto necessario per limitare o eliminare il pregiudizio o la perturbazione. La Parte importatrice informa immediatamente l'altra Parte. 5. La portata delle misure adottate a norma del presente articolo è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte. La Parte che adotta la misura mantiene il livello preferenziale globale concesso per il settore agricolo. A tal fine, le Parti possono concordare una compensazione per gli effetti pregiudizievoli della misure sui loro scambi commerciali, anche nel periodo di applicazione di eventuali misure transitorie a norma del paragrafo 4. Le Parti avviano quindi consultazioni per concordare una soluzione. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni, la Parte esportatrice lesa può sospendere, previa notifica al Consiglio di associazione, l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi del presente titolo. 6. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) "grave pregiudizio": notevole deterioramento globale della posizione dell'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenziali che operano in una Parte; b) "minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio palesemente imminente, basato su elementi concreti e non su semplici affermazioni, congetture o possibilità remote. Articolo 74 Clausola evolutiva Nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la situazione, tenendo conto della struttura dei loro scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili e dell'evoluzione della politica agraria di entrambe. Esse esaminano in sede di Comitato di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni onde migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati. CAPITOLO II MISURE NON TARIFFARIE Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 75 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di merci tra le Parti. Articolo 76 Divieto di applicare restrizioni quantitative All'entrata in vigore del presente accordo vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra le Parti, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono inoltre introdotte altre misure di questo tipo. Articolo 77 Trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione e la normativa interne(2) 1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale(3). 2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari e condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sul funzionamento economico del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto. 3. Le Parti evitano di adottare o di mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, di utilizzare fonti nazionali per la fornitura di tutte le quantità o proporzioni specificate dei prodotti soggetti al regolamento. Le Parti evitano inoltre di applicare regolamenti quantitativi interni tali da proteggere la produzione nazionale(4). 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle disposizioni legislative e regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, cui si applicano esclusivamente le disposizioni del titolo IV della presente parte. Sezione 2 Dazi antidumping e compensativi Articolo 78 Dazi antidumping e compensativi Se una Parte accerta l'esistenza di dumping e/o di sovvenzioni compensabili nei suoi scambi con l'altra Parte, può adottare le misure del caso ai sensi dell'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Sezione 3 Dogane e questioni connesse Articolo 79 Dogane e questioni commerciali connesse 1. Per garantire la conformità delle disposizioni del presente titolo, che riguardano le dogane e le questioni commerciali, e agevolare gli scambi, fatta salva la necessità di controlli efficaci, le Parti si impegnano a: a) collaborare e scambiare informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali; b) applicare le norme e le procedure doganali concordate tra di esse a livello bilaterale o multilaterale; c) semplificare i requisiti e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci collaborando, per quanto possibile, anche per definire procedure che consentano di comunicare ad un'unica agenzia i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni; assicurare un coordinamento tra le dogane e gli altri organismi di controllo affinché i controlli ufficiali delle importazioni e delle esportazioni possano essere svolti, per quanto possibile, da un'unica agenzia; d) collaborare in merito a tutte le questioni riguardanti le norme di origine e le procedure doganali connesse; e) collaborare per tutti gli aspetti della valutazione in dogana, ai sensi dell'articolo VII del GATT 1994, in particolare al fine di raggiungere una posizione comune sull'applicazione dei criteri di valutazione, sull'uso dei parametri indicativi o di riferimento, sugli aspetti operativi e sui metodi di lavoro. 2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti: a) assicurano il mantenimento dei massimi standard di integrità attraverso misure imperniate sui principi delle convenzioni internazionali pertinenti e sugli strumenti esistenti in questo campo, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte; b) proseguire, per quanto possibile, la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati contenuti nella documentazione richiesta dalle dogane, utilizzando fra l'altro un documento unico per la dichiarazione doganale, per l'uscita delle merci e per i messaggi contenenti i dati, secondo le norme internazionali e basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni commerciali disponibili; c) collaborare, per quanto possibile, al fine di attuare iniziative di carattere legislativo o operativo connesse alle procedure d'importazione, di esportazione e doganali, nonché per migliorare i servizi offerti agli operatori commerciali; d) collaborare per fornire la necessaria assistenza tecnica, anche organizzando seminari e tirocini; e) collaborare per informatizzare le procedure doganali nonché, nei limiti del possibile, per istituire standard comuni; f) applicare le norme e gli standard internazionali nel settore doganale compresi, per quanto possibile, gli elementi sostanziali della convenzione di Kyoto riveduta sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali; g) definire, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD); h) instaurare procedure rapide ed efficaci per i ricorsi contro i provvedimenti, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri organismi applicabili alle importazioni o alle esportazioni di merci, ai sensi dell'articolo X del GATT 1994; e i) collaborare, nella misura del possibile, per agevolare le operazioni di trasbordo e il transito attraverso i rispettivi territori. 3. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni commerciali e doganali: a) su una legislazione tale da evitare inutili complicazioni per gli operatori economici, che non ostacoli la lotta contro le frodi e agevoli ulteriormente l'attività degli operatori con un alto livello di conformità; b) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione dei requisiti legislativi; c) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, le procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, i controlli successivi allo svincolo e i metodi di verifica finanziaria delle società, rispettando la natura riservata dei dati commerciali secondo le disposizioni applicabili in ciascuna Parte. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire l'efficacia dei metodi di valutazione dei rischi; d) su procedure trasparenti, efficaci e, se del caso, semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici; e) su sistemi imperniati sulle tecnologie dell'informazione per le operazioni di esportazione e di importazione tra operatori economici e amministrazioni doganali, nonché tra queste ultime e gli altri organismi. Tali sistemi possono consentire eventualmente anche il pagamento dei dazi, delle imposte e degli altri diritti mediante trasferimento elettronico; f) su norme e procedure che consentano di prendere anticipatamente decisioni vincolanti sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine. Le decisioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, ma solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non siano state prese in base ad informazioni inesatte o incomplete; g) su disposizioni atte ad agevolare, in linea di massima, l'importazione delle merci mediante procedure e processi doganali semplificati o prearrivo; h) su disposizioni in materia di importazioni che non impongano ispezioni preimbarco ai sensi dell'accordo OMC corrispondente; e i) su norme atte a garantire la proporzionalità delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi delle normative doganali o dei requisiti procedurali e ad evitare che la loro applicazione ritardi indebitamente lo sdoganamento, ai sensi dell'articolo VIII del GATT 1994. 4. Le Parti decidono: a) di creare meccanismi di consultazione appropriati tra amministrazioni e operatori economici vista la necessità di consultare tempestivamente questi ultimi in merito alle questioni sostanziali riguardanti i disegni di legge e le procedure generali nel settore delle dogane; b) di pubblicare, possibilmente per via elettronica, e di divulgare le nuove leggi e le procedure generali connesse alle dogane, comprese le relative modifiche, entro la loro entrata in vigore. Saranno inoltre disponibili le informazioni generali che possono interessare gli operatori economici, quali le ore di apertura degli uffici doganali, anche nei porti e presso i valichi doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni; c) di incentivare la cooperazione tra operatori e amministrazioni doganali attraverso memorandum d'intesa obiettivi e accessibili a tutti, basati su quelli promulgati dall'OMD; e d) di assicurarsi che i rispettivi requisiti e le rispettive procedure doganali e connessi continuino a soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e siano conformi alle pratiche migliori. 5. Fatti salvi i paragrafi 1-4, le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia doganale ai sensi del protocollo del 13 giugno 2001 sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione. Articolo 80 Valutazione in dogana Le norme per la valutazione in dogana applicate negli scambi tra le Parti sono disciplinate dall'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, senza le riserve e le opzioni di cui all'articolo 20 e ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato III di detto accordo. Articolo 81 Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine 1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, composto da loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono concordati in precedenza tra le Parti, che esercitano a turno la presidenza. Il comitato riferisce al Comitato di associazione. 2. Il comitato è incaricato di: a) sorvegliare l'applicazione e la gestione degli articoli 79 e 80, dell'allegato III e di tutte le altre questioni doganali connesse all'accesso al mercato; b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le norme di origine e le procedure doganali connesse, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; c) intensificare la cooperazione per la definizione e l'applicazione delle norme di origine e delle procedure doganali connesse, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; d) esaminare tutte le altre questioni concordate tra le Parti. 3. Le Parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per svolgere i compiti di cui al presente articolo. Articolo 82 Applicazione del trattamento preferenziale 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo delle preferenze concesse a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno di combattere le irregolarità e le frodi connesse all'origine, anche per quanto riguarda la classificazione doganale e la valutazione in dogana. 2. A tale riguardo, una Parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo per il prodotto o i prodotti per i quali accerti, a norma del presente articolo, una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o l'esistenza di frodi ascrivibili all'altra Parte. 3. Ai fini del presente articolo, per "mancanza sistematica di collaborazione amministrativa" s'intende: a) l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni; b) carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui all'allegato III, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine; c) il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta dell'altra Parte, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione; d) la mancanza sistematica di cooperazione amministrativa nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all'origine. A tal fine, una Parte può presumere che esista una frode anche quando le importazioni di uno o più prodotti nell'ambito del presente accordo superino in misura considerevole i livelli di produzione e la capacità di esportazione normali dell'altra Parte. 4. Prima di applicare la sospensione temporanea di cui al presente articolo, la Parte che ha riscontrato una mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o una presunta frode fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti, pubblicando nel contempo nella Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori per indicare il prodotto o i prodotti per i quali è stata accertata la mancanza sistematica di collaborazione amministrativa o la presunta frode. Le conseguenze giuridiche di questa pubblicazione dipendono dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte. 5. Le Parti avviano consultazioni in sede di Comitato di associazione entro dieci giorni dalla notifica delle informazioni di cui al paragrafo 4. Se non si trova una soluzione per evitare l'applicazione della sospensione temporanea del trattamento preferenziale entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti in questione. La sospensione temporanea è limitata al periodo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. 6. Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo vengono notificate al Comitato di associazione subito dopo l'adozione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le Parti si consultano periodicamente in sede di Comitato di associazione in merito a dette sospensioni, in particolare al fine di abolirle non appena la situazione lo permetta. Sezione 4 Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità Articolo 83 Obiettivo La presente sezione intende facilitare e incrementare gli scambi di merci eliminando e prevenendo gli ostacoli inutili nel rispetto degli obiettivi legittimi delle Parti e del principio di non discriminazione, ai sensi dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT"). Articolo 84 Ambito di applicazione e copertura La presente sezione si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT, ma non alle misure contemplate dalla sezione 5 del presente capitolo. Le specifiche tecniche definite dagli enti governativi per le commesse pubbliche sono contemplate nel titolo IV della presente parte. Articolo 85 Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le definizioni di cui all'allegato I dell'accordo TBT, nonché la decisione del comitato OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi sui "Principi per l'elaborazione delle norme, linee guida e raccomandazioni internazionali" relativamente agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 di detto accordo. Articolo 86 Diritti e obblighi di base Le Parti confermano i diritti e gli obblighi che conferisce loro l'accordo TBT e l'impegno di applicarlo pienamente. A tale riguardo, e in linea con l'obiettivo della presente sezione, sono previste attività e misure di cooperazione volte a rafforzare l'applicazione dei diritti e degli obblighi suddetti. Articolo 87 Azioni specifiche da svolgere nell'ambito del presente accordo Per conseguire l'obiettivo della presente sezione: 1) Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità onde agevolare l'accesso ai rispettivi mercati migliorando la conoscenza reciproca, la comprensione e la compatibilità dei rispettivi sistemi. 2) La cooperazione bilaterale tra le Parti mira ad individuare i meccanismi o le combinazioni di meccanismi più adatti per questioni o settori specifici, tra cui determinati aspetti della cooperazione normativa come la convergenza e/o l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle norme, l'allineamento con le norme internazionali, il ricorso alla dichiarazione di conformità del fornitore e l'uso dell'accreditamento per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, nonché gli accordi di reciproco riconoscimento. 3) In funzione dei progressi della cooperazione bilaterale, le Parti decidono quali intese specifiche concludere onde applicare i meccanismi individuati. 4) A tal fine, le Parti si adoperano per: a) uniformare le loro posizioni in merito alle buone pratiche normative, tra cui: i) la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità; ii) la necessità e la proporzionalità delle misure normative e delle procedure connesse di valutazione della conformità, compreso l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori; iii) l'uso delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire gli obiettivi legittimi fissati; iv) l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato; v) le infrastrutture tecniche necessarie per far applicare i regolamenti tecnici (metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento); e vi) i meccanismi e i metodi di revisione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità; b) intensificare la cooperazione normativa, anche attraverso scambi di informazioni, di esperienze e di dati, e la cooperazione scientifica e tecnica, per migliorare la qualità e il livello dei rispettivi regolamenti tecnici e utilizzare al meglio le risorse normative; c) garantire la compatibilità e/o l'equivalenza dei rispettivi regolamenti tecnici, delle rispettive norme e delle rispettive procedure di valutazione della conformità; d) promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni, pubbliche e/o private, competenti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione e accreditamento; e) promuovere la piena partecipazione agli organismi normativi internazionali e rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base dei regolamenti tecnici; e f) intensificare la cooperazione bilaterale nelle organizzazioni e nei consessi internazionali che si occupano delle questioni di cui alla presente sezione. Articolo 88 Comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità 1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità onde conseguire gli obiettivi di cui alla presente sezione. Il comitato è composto da rappresentanti delle Parti e viene copresieduto da un rappresentante di ciascuna Parte. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo tra le Parti, e riferisce al Comitato di associazione. 2. Il comitato si può occupare di tutte le questioni connesse all'effettiva applicazione della presente sezione. Esso provvede in particolare a: a) sorvegliare l'applicazione e la gestione della presente sezione. Il comitato elabora a tal fine un programma di lavoro volto a conseguire gli obiettivi della sezione, in particolare quelli di cui all'articolo 87; b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alla presente sezione, in particolare per quanto concerne i sistemi applicati dalle Parti in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, nonché sugli sviluppi nelle organizzazioni internazionali connesse; c) costituire una sede di consultazione e di soluzione tempestiva delle questioni che costituiscono o possono costituire inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, in linea con l'ambito di applicazione e con il contenuto della presente sezione; d) promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e/o private delle Parti in materia di metrologia, standardizzazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento; e e) esaminare tutte le possibilità di migliorare l'accesso ai mercati delle Parti e l'applicazione della presente sezione. Sezione 5 Misure sanitarie e fitosanitarie Articolo 89 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. L'obiettivo della presente sezione è facilitare gli scambi tra le Parti nel settore disciplinato dalla legislazione sanitaria e fitosanitaria e tutelare al tempo stesso la salute dei cittadini, degli animali e delle piante mettendo maggiormente in pratica i principi dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS OMC"). Si esaminano inoltre le norme applicabili al benessere degli animali. 2. Gli obiettivi della presente sezione vengono perseguiti attraverso "l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio di animali e prodotti animali, piante, prodotti a base di piante e altre merci e al benessere degli animali", che figura nell'allegato IV. 3. In deroga all'articolo 193, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità e del Cile competenti in materia. In tal caso, si parla di "comitato misto di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie", le cui funzioni vengono specificate all'articolo 16 dell'allegato IV. 4. Ai fini dell'articolo 184, salvo diversa decisione delle Parti, per "consultazioni a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV" si intendono quelle di cui all'articolo 183. Sezione 6 Vini e bevande alcoliche Articolo 90 Vini e bevande alcoliche L'accordo sul commercio dei vini e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate figurano rispettivamente negli allegati V e VI. CAPITOLO III DEROGHE Articolo 91 Clausola relativa alle deroghe generali Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti quando vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure: a) necessarie per tutelare la morale pubblica; b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale; c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi o regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, compresi quelli riguardanti l'applicazione della normativa doganale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione delle pratiche ingannevoli; d) connesse all'importazione o all'esportazione dell'oro o dell'argento; e) connesse alla tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; f) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali; o g) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni. Articolo 92 Clausola di salvaguardia 1. Salvo diversamente disposto dal presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. I paragrafi 2-9 del presente articolo si applicano soltanto quanto una Parte abbia un interesse sostanziale come esportatrice del prodotto in questione ai sensi del paragrafo 10. 2. Ciascuna Parte trasmette immediatamente, o comunque entro un termine massimo di sette giorni, al Comitato di associazione una notifica scritta di tutte le informazioni pertinenti sull'avvio di un'inchiesta di salvaguardia e sulle risultanze finali dell'inchiesta. 3. Fra le informazioni di cui al paragrafo 2 figurano in particolare una spiegazione della procedura interna seguita per lo svolgimento dell'inchiesta e l'indicazione del calendario delle audizioni e di tutte le altre possibilità di cui le parti interessate disporranno per esporre le loro osservazioni in merito. Ciascuna Parte comunica inoltre anticipatamente, per iscritto, al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie. Dette informazioni devono pervenire al Comitato almeno sette giorni prima dell'applicazione delle misure. 4. Una volta notificate le risultanze finali dell'inchiesta, e prima di applicare le misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende applicare tali misure chiede al Comitato di associazione di procedere ad un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Se la Parte interessata lo chiede, si avviano prima consultazioni in sede di Comitato di associazione onde trovare la soluzione suddetta. 5. Fatto salvo il paragrafo 4, nulla impedisce ad una Parte di applicare misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 6. Nello scegliere le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti privilegiano quelle che perturbano meno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure sono limitate a quanto necessario per ovviare al grave pregiudizio e devono mantenere il livello/margine preferenziale concesso a norma del presente titolo. 7. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 8. Il diritto di sospensione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia non viene esercitato tra le Parti per i primi diciotto mesi di applicazione della misura di salvaguardia, purché quest'ultima sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 9. Al momento dell'applicazione, le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni annuali in questa sede, in particolare ai fini della loro liberalizzazione o abolizione. 10. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale quando figura tra i primi cinque fornitori del prodotto importato negli ultimi tre anni, in termini di volume o di valore assoluto. 11. Ciascuna Parte informa l'altra dell'eventuale avvio di una procedura di sorveglianza su importazioni di prodotti che possano dar luogo all'applicazione di una misura di salvaguardia ai sensi del presente articolo. Articolo 93 Clausola di penuria 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi: a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure b) una penuria di ingenti quantitativi di materiali nazionali fondamentali per un'industria di trasformazione nazionale in periodi in cui il prezzo interno di detti materiali è tenuto al di sotto del prezzo mondiale nell'ambito di un piano statale di stabilizzazione; e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo o possano dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso secondo le condizioni e le procedure di cui al presente articolo. 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi. Esse vengono inoltre abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate a norma del paragrafo 1, lettera b), inoltre, non devono né aumentare le esportazioni o la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata né discostarsi dalle disposizioni del presente accordo relative alla non discriminazione. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Parte che intende applicare dette misure fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato di associazione, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato di associazione, la Parte esportatrice può applicare le misure previste dal presente articolo alle esportazioni del prodotto in oggetto. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche, che richiedono un intervento immediato, rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte che intende adottare le misure può applicare subito le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. TITOLO III SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO Articolo 94 Obiettivi 1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi ai sensi del presente titolo e dell'articolo V del GATS. 2. Lo scopo del capitolo III è migliorare le condizioni d'investimento tra le Parti in base al principio della non discriminazione. CAPITOLO I SERVIZI Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 95 Ambito di applicazione 1. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi s'intende la prestazione di un servizio nei seguenti modi: a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1); b) sul territorio di una Parte all'utente dell'altra (modo 2); c) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3); d) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4). 2. Il presente capitolo si applica agli scambi in tutti i settori del terziario tranne: a) i servizi finanziari, contemplati dal capitolo II; b) i servizi audiovisivi; c) il cabotaggio marittimo nazionale; e d) i servizi di trasporto aereo, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, anche non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, fatta eccezione per: i) la riparazione e la manutenzione durante le quali gli aerei vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; e iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS). 3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte. 4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi nell'ambito della revisione del presente capitolo a norma dell'articolo 100, onde inserire le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS. 5. La presente sezione si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionale e di telecomunicazione soggetti alle disposizioni delle sezioni 2 e 3. Articolo 96 Definizioni Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni: a) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma; b) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da: i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali; c) "prestatori di servizi": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi; d) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, anche attraverso: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio; e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile. Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile; g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile ai sensi delle rispettive legislazioni. Articolo 97 Accesso al mercato 1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 95, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco di cui all'articolo 99. 2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica(5); d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi. Articolo 98 Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali(6), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi. 2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell'altra Parte. Articolo 99 Elenchi di impegni specifici 1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 97 e 98. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare: a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato; b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3; d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni. 2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 97 e 98 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 97. In tal caso, la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 98. 3. Se una Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi non soggette ad elenco a norma degli articoli 97 e 98, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi. Articolo 100 Riesame 1. Le Parti riesaminano il presente capitolo dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde approfondire ulteriormente la liberalizzazione e ridurre o eliminare le restrizioni esistenti, in modo da garantire reciproci vantaggi e un equilibrio globale tra diritti e obblighi. 2. Il Comitato di associazione analizza il funzionamento del presente capitolo ogni tre anni dopo il riesame eseguito a norma del paragrafo 1 e presenta opportune proposte al Consiglio di associazione. Articolo 101 Circolazione delle persone fisiche Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti riesaminano le norme e le condizioni applicabili alla circolazione delle persone fisiche (modo 4) onde arrivare ad una maggiore liberalizzazione. Nel riesame può rientrare anche la revisione della definizione delle persone fisiche di cui all'articolo 96, lettera g). Articolo 102 Regolamentazione interna 1. Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni che figurano nel suo elenco, e nell'intento di garantire che le misure relative a requisiti e procedure riguardanti le licenze e la certificazione dei prestatori di servizi dell'altra Parte non costituiscano inutili ostacoli agli scambi, la Parte si adopera affinché tali misure: a) siano basate su criteri oggettivi e trasparenti, quali, tra l'altro, la competenza e la capacità di fornire il servizio; b) non siano più restrittive di quanto necessario per garantire il conseguimento di un obiettivo politico legittimo; c) non costituiscano una restrizione dissimulata alla prestazione di un servizio. 2. Le discipline di cui al paragrafo 1 possono essere rivedute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 100 per tener conto delle discipline concordate a norma dell'articolo VI del GATS, da inserire nel presente accordo. 3. Se una Parte riconosce, unilateralmente o previo accordo, la formazione, l'esperienza, le licenze o le certificazioni ottenute nel territorio di un paese terzo, concede all'altra Parte la possibilità di dimostrare che la formazione, l'esperienza, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono anch'essi essere riconosciuti o di concludere un accordo o un'intesa di effetto analogo. 4. Le Parti si consultano periodicamente per determinare se sia possibile abolire i requisiti di cittadinanza o di residenza permanente che ancora si applicano ai rispettivi prestatori di servizi per il rilascio di licenze o di certificati. Articolo 103 Reciproco riconoscimento 1. Ciascuna Parte si accerta che, entro tempi ragionevoli a decorrere dalla presentazione di una domanda di licenza o di certificato da parte di un prestatore di servizi dell'altra Parte, le sue autorità competenti: a) prendano una decisione in merito alla domanda, se questa è completa, e ne informino il richiedente; b) se la domanda non è completa, ne informino senza indugio il richiedente invitandolo a fornire le informazioni supplementari imposte dal diritto nazionale della Parte. 2. Le Parti incoraggiano gli organismi competenti nei rispettivi territori a formulare raccomandazioni sul reciproco riconoscimento per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, interamente o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte per l'autorizzazione, la concessione di licenze, l'accreditamento, l'attività e la certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali. 3. Il Comitato di associazione decide entro un periodo ragionevole, tenendo conto del grado di corrispondenza tra le rispettive normative, se una raccomandazione formulata a norma del paragrafo 2 sia compatibile con il presente capitolo. In caso affermativo, la raccomandazione viene applicata tramite un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, sulle qualifiche, sulle licenze e su altri regolamenti che sarà negoziato dalle autorità competenti. 4. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare con l'articolo VII del GATS. 5. Con l'accordo di entrambe le Parti, ciascuna di esse incoraggia i suoi organismi competenti ad elaborare procedure per il rilascio temporaneo di licenze ai prestatori di servizi professionali dell'altra Parte. 6. Il Comitato di associazione riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, l'applicazione del presente articolo. Articolo 104 Commercio elettronico(7) Riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità commerciali in un gran numero di settori, le Parti decidono di promuoverlo tra di esse, collaborando in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e le questioni normative sollevate dal commercio elettronico. Articolo 105 Trasparenza Ciascuna Parte fornisce tempestivamente all'altra informazioni specifiche su tutte le sue misure di applicazione generale o sugli accordi internazionali connessi al presente capitolo. Il punto di contatto di cui all'articolo 190 fornisce, su richiesta, ai prestatori di servizi dell'altra Parte informazioni specifiche su tutte le questioni suddette. I punti di contatto non devono essere depositari di leggi e regolamenti. Sezione 2 Trasporto marittimo internazionale Articolo 106 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo l'articolo 95, paragrafo 5, le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità o del Cile e controllate da cittadini di uno Stato membro o del Cile, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o in Cile ai sensi delle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro o del Cile. 2. Il presente articolo si applica al trasporto marittimo internazionale, inclusi i servizi "porta a porta" e le operazioni di trasporto intermodale comprendenti una tratta marittima. Articolo 107 Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni: a) "operazioni di trasporto intermodale": il diritto di organizzare servizi di trasporto internazionale "porta a porta" di merci stipulando direttamente contratti a tal fine con gli operatori di altri modi di trasporto; b) "prestatori di servizi marittimi internazionali": i prestatori di servizi connessi alle merci internazionali per i servizi marittimi, la manipolazione delle merci, i servizi di deposito, di sdoganamento, di stazionamento container e di magazzinaggio, di agenzia e di spedizioniere. Articolo 108 Accesso al mercato e trattamento nazionale 1. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale: a) le Parti continuano ad applicare pienamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) ciascuna Parte deve continuare a concedere alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico. 2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti: a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali, tranne in circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea della Parte interessata l'effettiva possibilità di operare regolarmente nell'ambito degli scambi con il paese terzo in questione; b) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa; c) aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 3. Ciascuna Parte autorizza, alle condizioni indicate nel suo elenco, i prestatori di servizi marittimi internazionali dell'altra parte ad essere commercialmente presenti nel suo territorio applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai suoi prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsiasi paese terzo. Sezione 3 Servizi di telecomunicazioni Articolo 109 Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni: a) "servizi di telecomunicazioni": trasmissione di segnali elettromagnetici (suoni, dati, immagini e loro combinazioni), escluse le trasmissioni radiotelevisive(8). Gli impegni assunti in questo settore, quindi, non comprendono l'attività economica di trasmissione del contenuto il cui trasporto richiede servizi di telecomunicazioni, oggetto di impegni specifici assunti dalle Parte in altri settori pertinenti; b) "ente normativo": uno o più organismi che svolgono i compiti normativi assegnati in rapporto alle questioni menzionate nella presente sezione; c) "strutture di telecomunicazione di base": la rete di trasporto e i servizi pubblici nel settore delle telecomunicazioni che: i) sono forniti esclusivamente o prevalentemente da un unico fornitore o da un numero limitato di fornitori; e ii) non possono verosimilmente essere sostituiti, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura del servizio. Articolo 110 Ente normativo 1. Gli enti normativi per i servizi di telecomunicazione sono separati da tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione di base, a cui non devono rispondere del loro operato. 2. Le decisioni e la procedure degli enti normativi sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 3. I fornitori hanno il diritto di presentare ricorso avverso la decisione di un ente normativo che li riguardi. Articolo 111 Prestazione di servizi 1. Nei casi in cui è richiesta una licenza, sono resi pubblici i termini e le condizioni applicabili e il lasso di tempo normalmente richiesto per pervenire a una decisione in merito alla richiesta in questione. 2. Nei casi in cui è necessaria una licenza, sono resi noti al richiedente, se lo desidera, i motivi del mancato rilascio della licenza. Articolo 112 Fornitori principali 1. Un fornitore principale è un fornitore in grado di influire materialmente sulle modalità di partecipazione (in termini di prezzi e di offerta) in un determinato mercato di servizi di telecomunicazione di base per effetto: a) di un controllo sulle installazioni fondamentali o b) dell'uso della propria posizione sul mercato. 2. Si adottano misure appropriate al fine di impedire che i fornitori, i quali costituiscono (da soli o congiuntamente) un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. 3. Le pratiche anticoncorrenziali di cui sopra consistono in particolare: a) nel concedere sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; b) nell'utilizzare informazioni ottenute dai concorrenti al fine di produrre risultati anticoncorrenziali; e c) nel non mettere a disposizione degli altri fornitori di servizi, al momento opportuno, informazioni tecniche relative alle strutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a questi ultimi ai fini della fornitura dei servizi. Articolo 113 Interconnessione 1. La presente sezione concerne il collegamento con i fornitori che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per consentire agli utilizzatori che dipendono da un fornitore di comunicare con gli utilizzatori che dipendono da un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore. 2. L'interconnessione con un fornitore principale è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita: a) secondo modalità, condizioni (in particolare, norme e specificazioni tecniche) e tariffe non discriminatorie ed è caratterizzata da una qualità non meno favorevole di quella che il fornitore principale medesimo eroga ai servizi analoghi, di sua proprietà o di fornitori di servizi da esso non controllati, o alle proprie società controllate o ad altre società controllate; b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specificazioni tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente scorporate, così da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui esso non ha bisogno per la fornitura del servizio in questione; e c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti di terminazione di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili ai fini dell'interconnessione con un fornitore principale debbono essere rese pubbliche. 5. Per evitare discriminazioni, i fornitori principali mettono a disposizione dei fornitori di servizi delle Parti i propri accordi d'interconnessione e/o pubblicano anticipatamente le offerte d'interconnessione di riferimento, a meno che non siano accessibili al pubblico. Articolo 114 Risorse limitate Tutte le procedure per l'attribuzione e l'impiego di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, debbono essere portate a termine in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Articolo 115 Servizio universale 1. Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale cui intende adempiere. 2. Le disposizioni che disciplinano il servizio universale devono essere trasparenti, obiettive, non discriminatorie e neutrali dal punto di vista della concorrenza, e non risultare più complesse di quanto sia necessario. CAPITOLO II SERVIZI FINANZIARI Articolo 116 Ambito di applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi finanziari. 2. Ai fini del presente capitolo, per scambio di servizi finanziari s'intende la prestazione di un servizio finanziario nei seguenti modi: a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra (modo 1); b) sul territorio di una Parte all'utente del servizio finanziario dell'altra (modo 2); c) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte (modo 3); d) ad opera di un prestatore di servizi finanziari di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte (modo 4). 3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici, contemplati dal titolo IV della presente parte. 4. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. Le Parti riesaminano le discipline sulle sovvenzioni connesse agli scambi di servizi onde inserire nel presente accordo le discipline eventualmente concordate a norma dell'articolo XV del GATS. 5. Il presente capitolo non si applica: i) alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi; ii) alle attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; iii) alle altre attività svolte da un ente pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche. 6. Ai fini del paragrafo 5, ove una Parte consenta che i suoi prestatori di servizi finanziari svolgano un'attività tra quelle di cui al paragrafo 5, punti ii) o iii) in concorrenza con un ente pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il presente capitolo si applica a tali attività. Articolo 117 Definizioni Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni: 1) "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedure, decisione, provvedimento amministrativo o altra forma; 2) "misure adottate o mantenute da una Parte": misure adottate da: i) governi e autorità centrali, regionali o locali; e ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali; 3) "prestatori di servizi finanziari": tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono fornire o forniscono servizi finanziari, esclusi gli enti pubblici; 4) "ente pubblico": i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un'entità posseduta o controllata da una Parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi degli enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; oppure ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni; 5) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, anche attraverso: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, ovvero ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte ai fini della prestazione di un servizio finanziario; 6) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 7) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile. Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile; 8) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni; 9) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: Servizi assicurativi e connessi i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): A) ramo vita B) ramo danni ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) v) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; vi) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; vii) leasing finanziario; viii) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, comprese carte di credito e di addebito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari; ix) garanzie e impegni; x) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di: A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine; E) titoli trasferibili; F) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; xi) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati; xii) intermediazione sul mercato monetario; xiii) gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; xiv) servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; xv) disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; xvi) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali; 10) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto viene fornito, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma che è prestato sul territorio dell'altra Parte. Articolo 118 Accesso al mercato 1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all'articolo 116, ciascuna Parte accorda ai servizi finanziari e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati nel suo elenco di cui all'articolo 120. 2. Nei settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi finanziari o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica(9); d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi finanziari, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio finanziario specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi. Articolo 119 Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel suo elenco, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi finanziari nazionali(10), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi finanziari. 2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi finanziari e ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi finanziari e prestatori di servizi finanziari nazionali. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi finanziari o fornitori di servizi finanziari di una Parte rispetto ad analoghi servizi finanziari o prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte. Articolo 120 Elenchi di impegni specifici 1. Ciascuna Parte indica nell'elenco dell'allegato VIII gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 118 e 119. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare: a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato; b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui al paragrafo 3; d) se del caso, termini per l'attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni. 2. Le eventuali misure incompatibili con gli articoli 118 e 119 sono inserite nell'elenco relativo all'articolo 118. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 119. 3. Se a Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti gli scambi di servizi finanziari non soggette ad elenco a norma degli articoli 118 e 119, tali impegni vengono inseriti nel suo elenco come impegni aggiuntivi. Articolo 121 Nuovi servizi finanziari 1. Una Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio nuovi servizi finanziari compresi nell'ambito di applicazione dei sottosettori e dei servizi finanziari indicati nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le qualifiche ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda di adottare una nuova legge o di modificare una legge esistente. 2. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e assoggettarla ad autorizzazione. Quando sia necessaria un'autorizzazione, la decisione corrispondente viene presa entro tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali. Articolo 122 Trattamento dei dati nel settore dei servizi finanziari 1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, all'interno e al di fuori del suo territorio, ai fini del trattamento dei dati richiesto nel corso delle normali operazioni commerciali di detto prestatore. 2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 consistono in o contengono dati personali, dette informazioni vengono trasferite dal territorio di una Parte al territorio dell'altra conformemente al diritto nazionale della Parte dal cui territorio vengono trasferite le informazioni che disciplina la tutela dei privati cittadini per quanto riguarda il trasferimento e il trattamento dei dati personali. Articolo 123 Efficacia e trasparenza della normativa nel settore dei servizi finanziari 1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, onde dar loro la possibilità di formulare osservazioni, mediante: a) una pubblicazione ufficiale o b) un'altra forma scritta o elettronica. 2. Le autorità finanziarie competenti di ciascuna Parte comunicano agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari. 3. Su richiesta, l'autorità finanziaria competente fornisce informazioni sulla situazione di una determinata domanda. Qualora desideri ulteriori informazioni, ne informa senza indugio il richiedente. 4. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per garantire l'applicazione, sul suo territorio, delle norme concordate a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza dei servizi finanziari, nonché per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco. A tal fine, le Parti collaborano e scambiano informazioni ed esperienze nel comitato speciale per i servizi finanziari di cui all'articolo 127. Articolo 124 Informazioni riservate Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per: a) chiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private; b) chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari finanziari e alla contabilità dei singoli clienti di prestatori di servizi finanziari né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. Articolo 125 Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali: a) la tutela degli investitori, dei depositanti, degli operatori dei mercati finanziari, di coloro che detengono o richiedono polizze e delle persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della Parte. 2. Se non risultano conformi alle disposizioni del presente capitolo, tali misure non vengono utilizzate dalla Parte in questione per eludere i suoi impegni o obblighi a norma del presente capitolo. Articolo 126 Riconoscimento 1. Una Parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente. 2. Una Parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, futuri o esistenti, offre adeguate possibilità all'altra Parte di negoziare la loro adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le Parti contraenti. Ove una Parte accordi il riconoscimento in via autonoma, essa offre all'altra Parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze. Articolo 127 Comitato speciale per i servizi finanziari 1. Le Parti costituiscono un comitato speciale per i servizi finanziari composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario dell'autorità di detta Parte competente per i servizi finanziari di cui all'allegato IX. 2. Il comitato speciale ha il compito di: a) sorvegliare l'applicazione del presente capitolo; b) esaminare le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una Parte. 3. Il comitato speciale si riunisce su richiesta di una delle Parti a una data e secondo un ordine del giorno concordati preventivamente tra le Parti. La presidenza viene assunta a turno. Il comitato speciale riferisce al Comitato di associazione in merito ai risultati delle riunioni. 4. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato speciale per i servizi finanziari studia il modo di agevolare e di espandere gli scambi di servizi finanziari e di contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, e riferisce in merito al Comitato di associazione. Articolo 128 Consultazioni 1. Una Parte può chiedere consultazioni con l'altra Parte su qualsiasi questione inerente al presente capitolo. L'altra Parte esamina favorevolmente la richiesta. Le Parti riferiscono sull'esito delle consultazioni al comitato speciale per i servizi finanziari. 2. Alle consultazioni di cui al presente articolo partecipano funzionari delle autorità indicate nell'allegato IX. 3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata come un obbligo, per le autorità finanziarie che partecipano alle consultazioni, di rivelare informazioni o di adottare misure tali da interferire con le singole questioni inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione. 4. Qualora l'autorità finanziaria di una Parte abbia bisogno di informazioni per la sorveglianza di un prestatore di servizi finanziari sul territorio dell'altra Parte, può chiederle all'autorità finanziaria competente sul territorio dell'altra Parte. La comunicazione di tali informazioni può essere assoggettata alle modalità, condizioni e limitazioni specificate nella legge pertinente dell'altra Parte o subordinata ad un accordo o a un'intesa preventivi tra le rispettive autorità finanziarie. Articolo 129 Disposizioni specifiche sulla composizione delle controversie 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente capitolo vengono risolte ai sensi delle disposizioni del titolo VIII. 2. Ai fini dell'articolo 184, salvo diverso accordo tra le Parti per "consultazioni a norma dell'articolo 128" si intendono quelle di cui all'articolo 183. All'avvio delle consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura di una Parte o qualsiasi altra questione possa incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente capitolo; le informazioni scambiate durante le consultazioni sono oggetto di un trattamento riservato. Qualora la questione non sia stata risolta entro quarantacinque giorni dall'avvio delle consultazioni a norma dell'articolo 128 o, se precedente, entro novanta giorni dalla richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 128, paragrafo 1, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale. Le Parti comunicano direttamente l'esito delle consultazioni al Comitato di associazione. 3. Ai fini dell'articolo 185: a) il presidente del panel arbitrale è un esperto finanziario; b) il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno cinque persone che non abbiano la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte e che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, identificate come presidenti di panel arbitrali nel settore dei servizi finanziari. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre cinque nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresi i regolamenti applicabili alle istituzioni finanziarie, essere indipendenti e operare a titolo personale, non devono essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni; c) entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente viene scelto dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui alla lettera b). Gli altri due arbitri del panel vengono scelti a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui all'articolo 185, paragrafo 2, rispettivamente tra i nominativi proposti al Comitato di associazione dalla Parte ricorrente e dalla Parte contro la quale è stato presentato reclamo. CAPITOLO III STABILIMENTO Articolo 130 Ambito di applicazione Il presente capitolo si applica allo stabilimento in tutti i settori tranne il terziario, compresi i servizi finanziari. Articolo 131 Definizioni Ai fini del presente capitolo valgono le seguenti definizioni: a) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; b) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile. Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile; c) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni; d) "stabilimento": i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; e ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di una Parte ai fini di un'attività economica. Per quanto riguarda le persone fisiche, tale diritto non si estende alla ricerca o all'assunzione di un posto di lavoro sul mercato occupazionale né autorizza automaticamente l'accesso al mercato del lavoro di una Parte. Articolo 132 Trattamento nazionale Nei settori di cui all'allegato X, e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte concede, per quanto riguarda lo stabilimento, alle persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle sue persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività economica analoga. Articolo 133 Diritto di regolamentazione Fatto salvo l'articolo 132, ciascuna Parte ha la facoltà di regolamentare lo stabilimento delle persone fisiche e giuridiche. Articolo 134 Disposizioni finali 1. Per quanto riguarda il presente capitolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie. 2. Ai fini della progressiva liberalizzazione delle condizioni d'investimento, le Parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il quadro giuridico per gli investimenti, nonché il contesto e i flussi d'investimento tra i loro territori compatibilmente con gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali sugli investimenti. CAPITOLO IV DEROGHE Articolo 135 Deroghe 1. Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, ai servizi finanziari o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure: a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; b) necessarie per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale; c) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali di servizi o agli investimenti interni; d) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; e) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, compresi quelli relativi: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi; ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione, della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche; ovvero iii) alla sicurezza. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari e i rispettivi requisiti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche(11), purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente titolo. TITOLO IV COMMESSE PUBBLICHE Articolo 136 Obiettivo Ai sensi delle disposizioni del presente titolo, le Parti garantiscono l'apertura effettiva e reciproca dei rispettivi mercati delle commesse pubbliche. Articolo 137 Ambito di applicazione e copertura 1. Il presente titolo si applica a tutte le disposizioni legislative, regolamentari, procedure o pratiche riguardanti gli appalti, aggiudicati da enti delle Parti, per la fornitura di beni e di servizi, compresi i lavori, alle condizioni specificate da ciascuna Parte negli allegati XI, XII e XIII. 2. Il presente titolo non si applica: a) ai contratti d'appalto aggiudicati: i) in base ad un accordo internazionale destinato alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto ad opera delle Parti contraenti; ii) in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza; e iii) secondo le particolari procedure di un'organizzazione internazionale; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza e di commesse pubbliche concesse nell'ambito di programmi di assistenza o di cooperazione; c) ai contratti aventi per oggetto: i) l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti diritti inerenti a tali beni immobiliari; ii) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione; iii) servizi di arbitrato e di conciliazione; iv) prestazioni professionali; e v) servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; e d) ai servizi finanziari. 3. Il presente titolo si applica anche alle concessioni per lavori pubblici, definite all'articolo 138, punto i), come specificato negli allegati XI, XII e XIII. 4. Le Parti non possono preparare, stilare o strutturare in altro modo contratti d'appalto onde eludere gli obblighi di cui al presente titolo. Articolo 138 Definizioni Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: a) "commesse pubbliche": salvo diverse disposizioni, tutti gli appalti per la fornitura di beni, di servizi o di entrambi, compresi i lavori eseguiti da enti pubblici delle Parti per scopi governativi e non per una rivendita commerciale o per la produzione di beni o la fornitura di servizi ai fini di una vendita commerciale. Gli appalti comprendono qualsiasi contratto concluso in forma di acquisto, di leasing o di locazione, con o senza opzione d'acquisto; b) "enti": gli enti pubblici delle Parti, quali gli enti dei governi centrali, decentrati e locali, i comuni, le imprese pubbliche e tutti gli altri enti aggiudicatori di appalti ai sensi delle disposizioni del presente titolo, come specificato negli allegati XI, XII e XIII; c) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora i pubblici poteri si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni: i) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; ii) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; oppure iii) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; d) "fornitore delle Parti": qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo di dette persone di una Parte e/o organismo di una Parte in grado di fornire beni, servizi, o l'esecuzione di lavori. La definizione si applica ai fornitori di merci, ai prestatori di servizi o ai contraenti; e) "persona giuridica": qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; f) "persona giuridica di una Parte": una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Comunità, dei suoi Stati membri o del Cile. Una persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Cile viene considerata una persona giuridica comunitaria o cilena solo se impegnata in attività commerciali sostanziali nel territorio della Comunità o del Cile; g) "persona fisica": una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Cile in conformità delle rispettive legislazioni; h) "offerente": un fornitore che abbia presentato un'offerta; i) "concessioni per lavori pubblici": un contratto che si distingue dai contratti per gli appalti di lavori pubblici solo per il fatto che la retribuzione per i lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di sfruttare la costruzione o in questo diritto più un pagamento; j) "compensazioni": le condizioni imposte o prese in considerazione da un ente prima o durante la procedura d'appalto, tali da favorire lo sviluppo locale o da migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti della sua Parte mediante requisiti riguardanti il contenuto locale, il rilascio delle licenze per la tecnologia, gli investimenti, il commercio estero di compensazione o analoghi requisiti; k) "per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, compresi i mezzi elettronici, che possono essere lette, riprodotte e archiviate; l) "specifica tecnica": una specifica che definisce le caratteristiche dei beni o dei servizi da fornire, come la qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità imposti dagli enti; m) "privatizzazione": processo mediante il quale il controllo statale di un'entità viene effettivamente abolito e trasferito al settore privato; n) "liberalizzazione": processo in seguito al quale un'entità non gode di diritti esclusivi o speciali e fornisce beni o servizi solo sui mercati soggetti ad un'effettiva concorrenza. Articolo 139 Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Ciascuna Parte garantisce che gli appalti delle sue entità contemplate dal presente titolo si svolgano in modo trasparente, equilibrato e non discriminatorio, assicurando un pari trattamento a tutti i fornitori di entrambe le Parti e il rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva. 2. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte concede ai beni, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e prestatori di servizi nazionali. 3. Per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le procedure e le pratiche sugli appalti pubblici di cui al presente titolo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti: a) non riservino a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte; b) non discriminino i fornitori stabiliti in loco in base al fatto che i beni o i servizi offerti dal fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte. 4. Il presente articolo non si applica alle misure connesse ai dazi doganali o agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o con essa collegati né al metodo di riscossione di tali dazi e oneri, alle altre normative in materia d'importazione, comprese le restrizioni e le formalità, o alle misure in materia riguardanti gli scambi di servizi diverse dalle misure che disciplinano specificamente le commesse di cui al presente titolo. Articolo 140 Divieto delle compensazioni e delle preferenze nazionali Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non prendano in considerazione né chiedano o impongano compensazioni o condizioni relative alle preferenze nazionali, quali i margini che concedono una preferenza in materia di prezzi, al momento della qualifica e della selezione dei fornitori, dei beni e dei servizi, della valutazione delle offerte o dell'aggiudicazione dei contratti. Articolo 141 Regole di valutazione 1. Gli enti evitano di suddividere gli appalti e di utilizzare altri metodi di valutazione dei contratti onde eludere l'applicazione del presente titolo nel determinare se ad un contratto si applichino le sue discipline, fatte salve le condizioni di cui agli allegati XI e XII, appendici da 1 a 3. 2. Nel calcolare il valore di un contratto, le entità tengono conto di tutte le forme di retribuzioni ivi previste, quali premi, onorari, commissioni e interessi, nonché dell'importo totale massimo autorizzato, comprese le opzioni. 3. Qualora la natura del contratto non consenta di calcolarne anticipatamente il valore preciso, gli enti stimano tale valore secondo criteri obiettivi. Articolo 142 Trasparenza 1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente, anche con i mezzi elettronici designati ufficialmente, tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure, comprese le clausole dei contratti standard, riguardanti le commesse pubbliche di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato XIII, appendice 2. 2. Analogamente, ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le modifiche di tali misure. Articolo 143 Procedure di gara 1. Gli enti aggiudicano gli appalti pubblici mediante gare aperte o selettive, secondo le loro procedure nazionali e a norma del presente titolo e in modo non discriminatorio. 2. Ai fini del presente titolo valgono le seguenti definizioni: a) "gare aperte": le procedure che consentono a tutti i fornitori interessati di presentare un'offerta; b) "gare selettive": le procedure che autorizzano a presentare un'offerta solo i fornitori che soddisfano i requisiti attinenti alle qualifiche del presente titolo, in linea con l'articolo 144 e con le altre disposizioni pertinenti del presente titolo. 3. In casi specifici, e solo alle condizioni di cui all'articolo 145, gli enti possono tuttavia ricorrere ad una procedura diversa dalla gara aperta o selettiva di cui al paragrafo 1 di detto articolo; in tal caso, gli enti scelgono di non pubblicare un avviso di gara d'appalto e possono sia consultare i fornitori da loro scelti sia negoziare con uno o più di essi le modalità del contratto. 4. Gli enti trattano con gli offerenti all'insegna della riservatezza, evitando in particolare di fornire informazioni che aiuterebbero determinati partecipanti ad innalzare le loro offerte al livello degli altri partecipanti. Articolo 144 Gare selettive 1. Nelle gare selettive, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati che inviteranno a presentare offerte, fermo restando il buon funzionamento del processo di appalto, purché selezionino il massimo di fornitori nazionali e di fornitori dell'altra Parte, procedendo in modo equo e non discriminatorio e basandosi sui criteri indicati nell'avviso di gara o nei documenti di gara. 2. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti di fornitori qualificati possono scegliere tra i fornitori che vi figurano quelli invitati a presentare offerte, alle condizioni di cui all'articolo 146, paragrafo 7. La selezione operata deve dare eque possibilità ai fornitori degli elenchi. Articolo 145 Altre procedure 1. Purché la procedura di gara non venga utilizzata per evitare al massimo la concorrenza o per tutelare i fornitori nazionali, gli enti possono aggiudicare, se del caso, i contratti d'appalto senza ricorrere a gare aperte o selettive, nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: a) quando non siano state presentate offerte adeguate o richieste di partecipare in seguito ad un appalto precedente, sempreché i requisiti dell'appalto iniziale non subiscano modifiche sostanziali; b) quando, per motivi tecnici o artistici o per ragioni connesse alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un determinato fornitore, e non esistano alternative ragionevoli; c) quando, per motivi di estrema urgenza riconducibili ad avvenimenti che l'ente non poteva prevedere, non è stato possibile ottenere in tempo i beni o i servizi mediante gare aperte o selettive; d) per le forniture supplementari di beni o di servizi da parte del fornitore iniziale, quando un cambiamento di fornitore costringerebbe l'ente a procurarsi attrezzature o servizi non intercambiabili con le attrezzature, il software o i servizi esistenti; e) quando un ente si procura un prototipo, un primo prodotto o un servizio messi a punto a sua richiesta nel corso e al fine di un contratto particolare per la ricerca, la sperimentazione, lo studio o lo sviluppo iniziale; f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi descritti nel contratto iniziale debbano essere completati da servizi supplementari che non vi figuravano, ma che rientrano negli obiettivi del fascicolo di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi supplementari del settore della costruzione non può comunque superare il 50 % dell'importo del contratto principale; g) per i nuovi servizi che consistono nella ripetizione di servizi analoghi, e per i quali l'ente ha indicato, nell'avviso relativo al servizio iniziale, il possibile ricorso a procedure diverse dalle gare aperte o selettive per l'aggiudicazione dei relativi contratti; h) nel caso di contratti aggiudicati al vincitore di un concorso di design, purché il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo; qualora via siano più vincitori, vengono tutti invitati a partecipare ai negoziati; e i) per le merci quotate acquistate su un mercato dei prodotti e per gli acquisti di merci effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose, che si verificano solo a brevissima scadenza in caso di smaltimento eccezionale, e non per i normali acquisti dei fornitori regolari. 2. Le Parti garantiscono che, ogniqualvolta debbano ricorrere ad una procedura diversa dalle gare aperte o selettive nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli enti conservino una registrazione o preparino una relazione scritta come giustificazione specifica del contratto aggiudicato a norma del paragrafo suddetto. Articolo 146 Qualifica dei fornitori 1. Le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto sono limitate a quelle indispensabili per garantire che il fornitore potenziale sia in grado di soddisfare i requisiti dell'appalto e di eseguire il contratto in questione. 2. Nel qualificare i fornitori, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra fornitori nazionali e fornitori dell'altra Parte. 3. Nessuna Parte può riservare la partecipazione ad un appalto ai fornitori cui in precedenza siano stati aggiudicati uno o più contratti da un ente della Parte in questione o che abbiano già un'esperienza lavorativa sul suo territorio. 4. Gli enti riconoscono come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano le condizioni di partecipazione ad un appalto specifico. Le decisioni degli enti in materia di qualifica si basano esclusivamente sulle condizioni di partecipazione specificate in precedenza negli avvisi o nel fascicolo di gara. 5. Nessuna disposizione del presente titolo preclude l'esclusione di un fornitore perché è fallito, ha dichiarato il falso o è accusato di un grave delitto quale la partecipazione ad organizzazioni criminali. 6. Gli enti informano tempestivamente delle loro decisioni i fornitori che hanno chiesto di essere qualificati. Elenchi permanenti di fornitori qualificati 7. Gli enti possono compilare elenchi permanenti di fornitori qualificati purché: a) garantiscano ai fornitori la possibilità di chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati; b) informino della loro decisione tutti i fornitori che hanno chiesto di diventare fornitori qualificati; c) consentano ai fornitori che non figurano su un elenco permanente di partecipare ad una determinata gara d'appalto presentando certificati e altre pezze d'appoggio equivalenti a quelli chiesti ai fornitori dell'elenco; d) se un ente del settore dei servizi pubblici utilizza un avviso di esistenza di un elenco permanente come avviso di appalto, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 7, i fornitori che chiedono di partecipare e non figurano sull'elenco permanente dei fornitori qualificati vengono presi in considerazione ai fini della gara, sempreché vi sia abbastanza tempo per portare a termine la procedura di qualifica; in tal caso, l'ente aggiudicatore avvia tempestivamente le procedure di qualifica, evitando di utilizzarne lo svolgimento e la durata per escludere dall'elenco fornitori di entrambe le Parti. Articolo 147 Pubblicazione degli avvisi Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione alle possibilità di gara offerte dai pertinenti appalti pubblici, comunicando ai fornitori dell'altra Parte tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto. 2. Per ciascun contratto contemplato dal presente titolo, fatte salve le disposizioni degli articoli 143, paragrafo 3, e 145, gli enti pubblicano anticipatamente un avviso in cui invitano i fornitori interessati a presentare offerte o, se del caso, a chiedere di partecipare all'appalto. 3. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara d'appalto devono figurare almeno: a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico dell'entità nonché, qualora sia diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto; b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto; c) una descrizione dell'appalto e i requisiti principali stipulati nel contratto; d) tutte le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; e) i termini per la presentazione delle offerte e gli eventuali altri termini; f) i principali criteri di aggiudicazione dei contratti; g) possibilmente, le modalità di pagamento e le altre modalità. Avvisi di appalti programmati 4. Ciascuna Parte incoraggia i suoi enti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, informazioni sui futuri appalti programmati, contenenti l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione del relativo avviso. 5. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto, purché contengano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 3 e invitino espressamente i fornitori a manifestare all'ente il loro interesse a partecipare. 6. Gli enti che hanno utilizzato gli avvisi di appalto programmato come avvisi di appalto previsto comunicano successivamente a tutti i fornitori che hanno espresso inizialmente interesse ulteriori informazioni, tra cui almeno quelle di cui al paragrafo 1, e chiedono loro di confermare detto interesse su tali basi. Avviso riguardante gli elenchi permanenti dei fornitori qualificati 7. Gli enti che intendono mantenere elenchi permanenti pubblicano, a norma del paragrafo 2, un avviso che li identifica e indica sia lo scopo dell'elenco permanente, sia la disponibilità delle sue regole di funzionamento, compresi i criteri di qualifica e squalifica, e la sua durata. 8. Se l'elenco permanente vale per più di tre anni, l'avviso viene pubblicato una volta all'anno. 9. Gli enti che operano nel settore dei servizi pubblici possono utilizzare un avviso di elenco permanente dei fornitori qualificati come avviso di appalto previsto. In tal caso, essi forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire a tutti coloro che hanno manifestato interesse di valutare il loro interesse a partecipare all'appalto. Tra queste informazioni figurano, se disponibili, gli elementi contenuti nell'avviso di cui al paragrafo 3. Le informazioni trasmesse a un fornitore interessato vengono fornite in modo non discriminatorio agli altri fornitori interessati. Disposizioni comuni 10. Tutti gli avvisi di cui al presente articolo sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la gara d'appalto corrispondente. 11. Gli enti pubblicano gli avvisi in tempo utile, utilizzando i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile, senza discriminazioni, ai fornitori interessati delle Parti. Questi mezzi possono essere consultati gratuitamente attraverso un unico punto di accesso indicato nell'allegato XIII, appendice 2. Articolo 148 Fascicolo di gara 1. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le informazioni di cui hanno bisogno per presentare offerte adeguate. 2. Qualora non consentano di accedere liberamente e direttamente all'intero fascicolo di gara attraverso i mezzi elettronici, gli enti aggiudicatori lo mettono prontamente a disposizione di qualsiasi fornitore delle Parti che ne faccia richiesta. 3. Gli enti rispondono sollecitamente a tutte le richieste ragionevoli di informazioni inerenti all'appalto previsto, purché tali informazioni non conferiscano al fornitore in questione un vantaggio rispetto ai concorrenti. Articolo 149 Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche sono riportate negli avvisi, nei documenti di gara o nei documenti supplementari. 2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti non preparino, adottino o applichino specifiche tecniche intese a, o che abbiano per effetto di, creare ostacoli inutili agli scambi tra le Parti. 3. Le specifiche tecniche emanate dagli enti a) sono espresse in termini di prestazioni e di requisiti funzionali anziché in termini di design o di descrizione; e b) si basano sulle norme internazionali esistenti oppure, in loro assenza, sui regolamenti tecnici nazionali(12), sulle norme internazionali riconosciute(13) o sulle norme edilizie. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se l'entità può dimostrare obiettivamente che l'uso delle specifiche tecniche di cui al suddetto paragrafo sarebbe inefficace e inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi fissati. 5. Gli enti prendono comunque in considerazione tutte le offerte che, pur non essendo conformi alle specifiche tecniche, soddisfano i requisiti di base ivi contenuti e corrispondono all'obiettivo perseguito. Il riferimento alle specifiche tecniche presente nei documenti di gara deve contenere la dicitura "o equivalente". 6. Possono essere inclusi requisiti o riferimenti riguardanti marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, brevetti, disegni o tipi, origini specifiche, produttori o fornitori particolari solo se non esiste un modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere i requisiti dell'appalto, a condizione che nel fascicolo figuri la dicitura "o equivalente". 7. Spetta all'offerente dimostrare che la sua offerta soddisfa i requisiti di base. Articolo 150 Termini 1. Tutti i termini fissati dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle richieste di partecipazione devono essere tali da consentire ai fornitori dell'altra Parte, nonché ai fornitori nazionali, di preparare e di presentare le offerte nonché, se del caso, le richieste di partecipazione o di qualifica. Nel fissare detti termini, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell'appalto previsto e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte da fonti estere o nazionali. 2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori. 3. I termini ultimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell'allegato XIII, appendice 3. Articolo 151 Negoziati 1. Una Parte può incaricare i suoi enti di condurre i negoziati: a) quando abbia espresso tale intenzione nell'avviso di appalto previsto oppure b) quando la valutazione dimostri che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara. 2. Lo scopo principale dei negoziati è individuare gli aspetti positivi e negativi delle offerte. 3. Durante i negoziati, gli enti evitano qualsiasi discriminazione tra i fornitori, accertandosi in particolare che: a) l'eventuale eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri indicati negli avvisi o nel fascicolo di gara; b) tutte le modifiche dei criteri suddetti e dei requisiti tecnici vengano trasmesse per iscritto a tutti gli altri partecipanti ai negoziati; e c) si dia a tutti i partecipanti la possibilità di presentare, entro un termine comune, nuove offerte o offerte modificate sulla base dei requisiti riveduti e/o al termine dei negoziati. Articolo 152 Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte 1. Le offerte e le richieste di partecipazione alla procedura devono essere presentate per iscritto. 2. Gli enti ricevono e aprono le offerte degli offerenti secondo procedure e condizioni tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Articolo 153 Aggiudicazione dei contratti 1. Per poter essere presa in considerazione ai fini dell'appalto, un'offerta deve soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti principali degli avvisi o del fascicolo di gara ed essere presentata da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. 2. Gli enti aggiudicano l'appalto all'offerente con l'offerta più bassa o all'offerta considerata più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati precedentemente negli avvisi o nel fascicolo di gara. Articolo 154 Informazioni sull'aggiudicazione dei contratti 1. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione ai risultati degli appalti pubblici. 2. Gli enti informano tempestivamente gli offerenti delle decisioni relative all'aggiudicazione degli appalti nonché delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. Su richiesta, gli enti informano gli offerenti eliminati dei motivi per i quali le loro offerte sono state respinte. 3. Gli enti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto per evitare di pregiudicare l'applicazione della legge, il pubblico interesse, gli interessi commerciali legittimi dei fornitori o la concorrenza leale tra di essi. Articolo 155 Impugnazione delle offerte 1. Gli enti esaminano in modo imparziale e tempestivo i reclami dei fornitori riguardanti una presunta violazione del presente titolo nell'ambito della procedura di appalto. 2. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente titolo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse. 3. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente. Quando non si tratta di un tribunale, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o a garanzie procedurali analoghe a quelle di un tribunale. 4. Le procedure di impugnazione prevedono: a) misure provvisorie tempestive atte a rimediare alle violazioni del presente titolo e a salvaguardare le opportunità commerciali, che possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Nel decidere se applicare dette misure, tuttavia, si può eventualmente tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compresi quelli pubblici; e b) se del caso, misure atte a rimediare alla violazione del presente titolo oppure, in mancanza di tali misure, il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali. Articolo 156 Tecnologie dell'informazione 1. Le Parti si servono per quanto possibile dei mezzi di comunicazione elettronici per un'adeguata divulgazione delle informazioni sulle commesse pubbliche, specie per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. 2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici, ciascuna Parte cerca di instaurare un sistema d'informazione elettronico, il cui uso è obbligatorio per i rispettivi enti. 3. Le Parti incoraggiano l'uso dei mezzi elettronici per la trasmissione delle offerte. Articolo 157 Cooperazione e assistenza Le Parti promuovono la cooperazione tecnica e l'assistenza reciproca attraverso programmi di formazione intesi ad una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di commesse pubbliche e delle rispettive statistiche, nonché ad un più agevole accesso ai rispettivi mercati. Articolo 158 Relazioni statistiche Se una Parte non garantisce un livello di conformità accettabile ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 11, essa raccoglie e fornisce annualmente all'altra Parte statistiche sui suoi appalti contemplati dal presente titolo. Dette relazioni devono contenere le informazioni di cui all'allegato XIII, appendice 4. Articolo 159 Modifiche dell'ambito di applicazione 1. Le Parti possono modificare l'ambito di applicazione del presente titolo a condizione che: a) informino l'altra Parte della modifica; e b) concedano all'altra Parte, entro trenta giorni dalla data della notifica, opportuni adeguamenti compensativi per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello che esisteva prima della modifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non vengono concessi adeguamenti compensativi all'altra Parte se la modifica apportata da una Parte alla sua copertura nell'ambito del presente titolo riguarda: a) rettifiche meramente formali e modifiche minori degli allegati XI e XII; oppure b) uno o più enti per i quali il controllo o l'influenza dello Stato sono stati effettivamente eliminati attraverso la privatizzazione o la liberalizzazione. 3. Se del caso, il Comitato di associazione può decidere di modificare l'allegato corrispondente per tener conto della modifica notificata dalla Parte in questione. Articolo 160 Negoziati successivi Qualora una Parte offra ad un terzo vantaggi supplementari, per quanto riguarda l'accesso ai suoi appalti, rispetto a quanto concordato a norma del presente titolo, si avviano negoziati con l'altra Parte per estenderle tali vantaggi su base reciproca mediante una decisione del Comitato di associazione. Articolo 161 Deroghe Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti, o restrizioni dissimulate agli scambi tra di esse, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure: a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; b) necessarie per tutelare la vita, la salute o la sicurezza delle persone; c) necessarie per tutelare la vita o la salute del mondo animale o vegetale; d) necessarie per tutelare la proprietà intellettuale; ovvero e) riguardanti i beni o i servizi collegati ai disabili, alle opere di beneficenza o al lavoro nelle prigioni. Articolo 162 Riesame e applicazione Salvo diverso accordo tra le Parti, il Comitato di associazione riesamina ogni due anni l'applicazione del presente titolo, analizzando tutte le questioni connesse e prendendo opportuni provvedimenti nell'esercizio delle sue funzioni. Esso provvede in particolare a: a) coordinare gli scambi tra le Parti per lo sviluppo e l'applicazione dei sistemi informatici nel campo delle commesse pubbliche; b) formulare opportune raccomandazioni riguardanti la cooperazione tra le Parti; c) prendere decisioni nei casi previsti dal presente titolo. TITOLO V PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI Articolo 163 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le Parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di esse, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna Parte. 2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti. Articolo 164 Conto corrente Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse. Articolo 165 Conto capitale Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del titolo III della presente parte, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. Articolo 166 Deroghe e misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può applicare ai movimenti di capitali le misure di salvaguardia strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno. L'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante il loro formale ripristino. 2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione. Articolo 167 Disposizioni finali 1. Per quanto riguarda il presente titolo, le Parti confermano i rispettivi diritti e obblighi a norma di tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di cui sono firmatarie. 2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra di esse conformemente agli obiettivi del presente accordo. TITOLO VI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Articolo 168 Obiettivo Le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti previsti dai trattati internazionali. Articolo 169 Ambito di applicazione Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967). Articolo 170 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale Conformemente agli obiettivi dell'articolo 168, le Parti: a) continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che derivano dalle seguenti convenzioni internazionali: i) l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("TRIPs"); ii) la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967); iii) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971); iv) la convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); e v) la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1978 ("convenzione UPOV 1978") o la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1991 ("convenzione UPOV 1991"); b) entro il 1o gennaio 2007, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: i) l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (atto di Ginevra, 1977, emendato nel 1979); ii) il trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); iii) il trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996); iv) il trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); v) l'accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo 1971, modificato nel 1979); c) entro il 1o gennaio 2009, aderiscono alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: i) la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971); ii) la convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Unione di Locarno 1968, modificata nel 1979); iii) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); e iv) il trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); d) si adoperano per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali e garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: i) il protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989); ii) l'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969, modificato nel 1979); e iii) l'accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985). Articolo 171 Riesame Mentre le Parti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette, il Consiglio di associazione può decidere di inserire nell'articolo 170 altre convenzioni multilaterali in questo settore. TITOLO VII CONCORRENZA Articolo 172 Obiettivi 1. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive norme di concorrenza in modo coerente con questa parte dell'accordo, onde evitare che i benefici derivanti dal processo di liberalizzazione degli scambi di beni e di servizi possano essere ridotti o annullati da comportamenti anticoncorrenziali. A tal fine, le Parti decidono di collaborare e di coordinare le rispettive autorità di concorrenza a norma del presente titolo. 2. Al fine di impedire distorsioni o restrizioni della concorrenza che potrebbero eventualmente pregiudicare gli scambi commerciali tra di esse, le Parti prestano una particolare attenzione agli accordi anticoncorrenziali, alle pratiche concertate e allo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti individuali o comuni. 3. Le Parti decidono di collaborare e di coordinarsi per applicare le norme di concorrenza attraverso notifiche, consultazioni, scambi di informazioni non riservate e assistenza tecnica. Le Parti riconoscono l'importanza di attenersi ai principi di concorrenza che entrambe accetterebbero nei consessi internazionali, compresa l'OMC. Articolo 173 Definizioni Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: 1) "norme di concorrenza": a) per la Comunità, gli articoli 81, 82, 85 e 86 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CEE) n. 4064/89, i regolamenti di attuazione o le relative modifiche; b) per il Cile, il Decreto ley n. 211 del 1973 e la ley n. 19.610 del 1999, i loro regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e c) le eventuali modifiche della legislazione suddetta successive all'entrata in vigore del presente accordo; 2) "autorità di concorrenza": a) per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee; e b) per il Cile, la Fiscalía Nacional Económica e la Comisión Resolutiva; 3) "provvedimento di applicazione", qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità garante della concorrenza di una Parte, dal quale possano risultare sanzioni o rimedi. Articolo 174 Notifiche 1. Le autorità di concorrenza delle Parti si notificano reciprocamente un provvedimento di applicazione qualora: a) possa avere notevoli ripercussioni su interessi rilevanti dell'altra Parte; b) riguardi restrizioni della concorrenza che potrebbero avere ripercussioni dirette e sostanziali sul territorio dell'altra Parte; oppure c) riguardi iniziative anticoncorrenziali che si svolgono prevalentemente sul territorio dell'altra Parte. 2. A condizione che questa modalità non sia contraria alle norme in materia di concorrenza delle Parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni. 3. Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione alla luce degli interessi dell'altra Parte. 4. Le Parti si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire che le notifiche siano effettuate come specificato più sopra, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono. Articolo 175 Coordinamento dei provvedimenti di applicazione L'autorità di concorrenza di una Parte può notificare all'autorità di concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilità al coordinamento dei provvedimenti di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle Parti di prendere decisioni autonome. Articolo 176 Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una Parte nel territorio dell'altra Parte 1. Ciascuna Parte prende in considerazione, se del caso, in sede di applicazione gli interessi rilevanti dell'altra Parte conformemente alla sua legislazione. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che interessi rilevanti di tale Parte possano essere lesi da un'indagine o da un procedimento condotti dall'autorità di concorrenza dell'altra Parte, può esporre il suo punto di vista sulla questione o chiedere consultazioni all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nell'ambito delle sue norme in materia di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, deve considerare con la debita attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente. 2. Qualora l'autorità di concorrenza di una Parte ritenga che gli interessi di tale Parte siano lesi in modo sostanziale da pratiche anticoncorrenziali di qualsiasi origine che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nell'altra Parte, può chiedere consultazioni con l'autorità di concorrenza di quest'ultima, restando inteso che l'avvio delle consultazioni non pregiudica la piena libertà dell'autorità in questione quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza consultata può adottare, ai sensi delle proprie norme in materia di concorrenza, le misure correttive che ritiene appropriate, fatto salvo il suo potere discrezionale totale in materia di applicazione. Articolo 177 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Le autorità di concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza. 2. Per migliorare la trasparenza, e fatte salve le norme in materia di riservatezza applicabili in ciascuna Parte, le Parti si impegnano a scambiare informazioni sulle sanzioni e sulle misure correttive applicate qualora, secondo l'autorità di concorrenza competente, interessi rilevanti dell'altra Parte siano lesi in misura considerevole, nonché a comunicare, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra Parte, i motivi che hanno giustificato tali misure. 3. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'altra informazioni sugli aiuti di Stato comprendenti l'importo generale degli aiuti e, possibilmente, la suddivisione per settori. Ciascuna Parte può chiedere informazioni sui singoli casi che incidono sugli scambi tra le Parti. La Parte interpellata fa quanto in suo potere per fornire le informazioni non riservate. 4. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna delle Parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero nuocere agli interessi delle Parti non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. 5. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità e respinge ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite. 6. In particolare, quando ciò sia previsto dalla legislazione di una Parte, possono essere fornite informazioni riservate ai rispettivi tribunali, che ne garantiscono la riservatezza. Articolo 178 Assistenza tecnica Le Parti possono prestarsi reciprocamente assistenza tecnica per avvalersi l'una dell'esperienza dell'altra e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche in materia di concorrenza. Articolo 179 Imprese pubbliche e imprese con diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli designati 1. Nessuna disposizione del presente titolo impedisce a una Parte di designare o di mantenere monopoli pubblici o privati conformemente alla sua legislazione. 2. Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato di associazione si accerta che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non si adottino né si mantengano in vigore misure tali da distorcere gli scambi di beni o di servizi tra le Parti in misura contraria ai loro interessi, e che le imprese suddette siano soggette alle norme in materia di concorrenza, sempreché tali norme non ostacolino, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti specifici. Articolo 180 Composizione delle controversie Nessuna delle due Parti può ricorrere al dispositivo di composizione delle controversie previsto dal presente accordo per le questioni sorte nell'ambito del presente titolo. TITOLO VIII COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CAPITOLO I OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 181 Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti in merito all'applicazione in buona fede di questa parte dell'accordo, nonché risolvere in modo reciprocamente soddisfacente tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. Articolo 182 Ambito di applicazione Salvo diversa disposizione esplicita, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione della presente parte dell'accordo. CAPITOLO II PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 183 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione della presente parte dell'accordo, per evitare e risolvere le controversie tra di esse e per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento attraverso la cooperazione e le consultazioni. 2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del Comitato di associazione su tutte le misure vigenti o proposte, su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione della presente parte dell'accordo o su altre questioni che, a loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento. Ai fini del presente titolo, per "misura" s'intende anche una prassi. Nella richiesta trasmessa da una Parte all'altra devono essere indicate la misura o la questione oggetto della contestazione e le disposizioni del presente accordo considerate applicabili. 3. Il Comitato di associazione si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Una volta iniziate le consultazioni, le Parti forniscono le informazioni necessarie per valutare in che modo la misura o l'altra questione possa compromettere il funzionamento e l'applicazione della presente parte dell'accordo. Le informazioni scambiate durante le consultazioni hanno carattere riservato. Il Comitato di associazione si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificate le misure di attuazione che deve adottare la Parte interessata e le relative scadenze. CAPITOLO III PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 184 Avvio della procedura 1. Le Parti si adoperano costantemente per trovare un accordo reciprocamente soddisfacente in merito alla controversia. 2. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi uno degli obblighi di cui all'articolo 182 e la questione non sia stata risolta entro quindici giorni dalla riunione del Comitato di associazione indetta a norma dell'articolo 183, paragrafo 3 o, se precedente, entro quarantacinque giorni dalla richiesta di consultazioni in sede di Comitato di associazione, può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale. 3. La Parte ricorrente trasmette la domanda, in cui specifica la misura che a suo parere viola la presente parte dell'accordo e le disposizioni del presente accordo che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al Comitato di associazione. Articolo 185 Nomina degli arbitri 1. I panel arbitrali sono composti da tre arbitri. 2. Il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri, un terzo delle quali non deve avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte, identificate come presidenti di panel arbitrali. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Le persone suddette devono possedere competenze o esperienza specifica in merito alle leggi, al commercio internazionale, ad altre questioni connesse alla presente parte dell'accordo o alla composizione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI. L'elenco può essere modificato ogni tre anni. 3. Entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente del Comitato di associazione sceglie i tre arbitri tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 2, uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte oggetto del reclamo e il presidente tra le persone individuate a tale scopo a norma del paragrafo 2. 4. La data di costituzione del panel arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri. 5. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 6. 6. In caso di impedimento, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro tre giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data dell'impedimento, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto. Articolo 186 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il panel può ottenere informazioni e assistenza tecnica dalle persone e dagli organismi che giudica appropriati. Le informazioni ottenute vengono sottoposte alle Parti che possono formulare osservazioni in merito. Articolo 187 Relazioni del panel arbitrale 1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti e al Comitato di associazione una relazione contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi da questa data. La relazione del panel arbitrale si basa sulle osservazioni e sulle comunicazioni delle Parti, nonché su tutte le informazioni ricevute a norma dell'articolo 186. La relazione è definitiva e disponibile al pubblico. 2. La relazione indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. 3. I panel arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, tenendo debitamente conto del fatto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede, evitando di eludere i loro obblighi. 4. Se una Parte asserisce che una misura dell'altra Parte è incompatibile con le disposizioni della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare tale incompatibilità. Se una Parte asserisce che una misura è oggetto di una deroga ai sensi della presente parte dell'accordo, è tenuta a provare che la deroga è applicabile. 5. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare la sua decisione alle Parti entro settantacinque giorni dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare la relazione è comunque di quattro mesi da questa data. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie. 6. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza. 7. La Parte che ha presentato reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento, con il consenso del Comitato di associazione, prima che la relazione venga presentata alle Parti e al Comitato di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 8. Il panel arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento, con il consenso della Parte nei cui confronti è stato presentato il reclamo e su richiesta della Parte ricorrente, per un periodo non superiore a dodici mesi. In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 vengono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione. Se i lavori del panel vengono sospesi per più di dodici mesi, decade la facoltà di costituire il panel, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. Articolo 188 Applicazione delle relazioni del panel 1. Le Parti sono tenute a adottare le misure necessarie per mettere in pratica la relazione del panel arbitrale. 2. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale. 3. La Parte nei cui confronti è proposto il reclamo notifica all'altra Parte, entro trenta giorni dalla trasmissione della relazione alle Parti e al Comitato di associazione: a) la misura specifica necessaria per mettere in pratica la relazione; b) il tempo ragionevolmente necessario per farlo; e c) una proposta concreta di compensazione temporanea in attesa della piena attuazione delle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione. 4. In caso di disaccordo tra le Parti sul contenuto della notifica, la Parte ricorrente chiede al panel arbitrale originale di decidere se le misure proposte di cui al paragrafo 3, lettera a) siano coerenti con questa parte dell'accordo, se il periodo indicato sia ragionevole e se la proposta di compensazione sia palesemente sproporzionata. La decisione viene comunicata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. 5. La Parte in causa notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione le misure adottate per porre fine all'inosservanza dei suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo prima che scada il periodo ragionevole concordato tra le Parti o fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, l'altra Parte può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la presente parte dell'accordo se queste misure non sono simili a quelle dichiarate coerenti con detta parte dell'accordo dal panel arbitrale a norma del paragrafo 4. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. 6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con i suoi obblighi a norma della presente parte dell'accordo, se non si giunge ad un accordo sulla compensazione la Parte che ha presentato reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma della presente parte dell'accordo in misura equivalente al livello di vanificazione e pregiudizio causato dalla misura che viola la presente parte dell'accordo. 7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha proposto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo i benefici concessi nello stesso titolo o negli stessi titoli della presente parte dell'accordo interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione di detta parte dell'accordo. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso titolo o negli stessi titoli, essa può sospendere i benefici concessi in altri titoli, informando per iscritto l'altra Parte dei motivi che giustificano questa decisione. Nello scegliere i benefici da sospendere, si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 8. La Parte ricorrente notifica all'altra Parte e al Comitato di associazione i benefici che intende sospendere. L'altra Parte può chiedere, entro cinque giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti al livello di vanificazione e di pregiudizio causato dalla misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo e se la sospensione proposta è conforme al paragrafo 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintantoché il panel arbitrale non si è pronunciato. 9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con la presente parte dell'accordo non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detta parte, o finché le Parti non sono giunte a un accordo sulla composizione della controversia. 10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la presente parte dell'accordo di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta. 11. Le conclusioni di cui al presente articolo sono definitive e vincolanti, vengono trasmesse al Comitato di associazione e messe a disposizione del pubblico. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 189 Disposizioni generali 1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere modificati di comune accordo fra le Parti. 2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato XV. Se lo ritiene necessario, tuttavia, il Comitato di associazione può modificare, mediante decisione, detto modello di regolamento interno e il codice di condotta che figura nell'allegato XVI. 3. Salvo diversa decisione delle Parti, il pubblico non è ammesso alle udienze dei panel arbitrali. 4. a) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi dell'accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure ivi previste, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo. b) La Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo si avvale delle norme e delle procedure previste nel presente titolo. c) Salvo diverso accordo tra le Parti, la Parte che denuncia la violazione di un obbligo ai sensi della presente parte dell'accordo, che equivale in sostanza a un obbligo ai sensi dell'OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC, che si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo. d) Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, si utilizza esclusivamente la sede prescelta, sempreché non si sia dichiarata incompetente. Tutte le questioni inerenti alla competenza dei panel arbitrali costituiti a norma del presente titolo devono essere sollevate entro dieci giorni dalla costituzione del panel e risolte mediante una decisione preliminare del panel entro trenta giorni dalla sua costituzione. TITOLO IX TRASPARENZA Articolo 190 Punti di contatto e scambi di informazioni 1. Nell'intento di agevolare le comunicazioni tra le Parti su tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria per agevolare le comunicazioni con la Parte richiedente. 2. Su richiesta dell'altra Parte, e compatibilmente con le sue leggi nazionali e con i suoi principi, ciascuna Parte fornisce informazioni e risponde a tutte le domande dell'altra Parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe compromettere considerevolmente il funzionamento della presente parte dell'accordo. 3. Si considera che le informazioni di cui al presente articolo siano state fornite quando sono state rese disponibili mediante una debita notifica all'OMC o possono essere consultate gratuitamente da tutti sul sito web della Parte interessata. Articolo 191 Cooperazione per una maggiore trasparenza Le Parti decidono di collaborare nei consessi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni commerciali Articolo 192 Pubblicazione Ciascuna Parte pubblica tempestivamente e rende accessibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale riguardanti tutte le questioni commerciali contemplate dalla presente parte dell'accordo. TITOLO X COMPITI SPECIFICI DEGLI ORGANI ISTITUITI DAL PRESENTE ACCORDO PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI COMMERCIALI Articolo 193 Compiti specifici 1. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente parte dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti della Comunità europea e del Cile, di norma alti funzionari statali, competenti per le questioni commerciali. 2. Fatto salvo l'articolo 6, il Comitato di associazione provvede a: a) garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e di tutti gli strumenti concordati tra le Parti relativamente alle questioni commerciali, nell'ambito del presente accordo; b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente parte dell'accordo e valutare i risultati della sua applicazione; c) risolvere le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente parte dell'accordo, a norma dell'articolo 183; d) aiutare il Consiglio di associazione a svolgere i compiti inerenti alle questioni commerciali; e) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente parte dell'accordo; f) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente parte dell'accordo o dal Consiglio di associazione in merito alle questioni commerciali; e g) riferire annualmente al Consiglio di associazione. 3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il Comitato di associazione ha la facoltà di: a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e il regolamento interno; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti; c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e adottare le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sulle questioni commerciali a norma dell'articolo 6. 4. A norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 4, le Parti attuano le decisioni adottate ai sensi degli articoli 60, paragrafo 5, e 74, e dell'articolo 38 dell'allegato III a norma dell'allegato XVII. TITOLO XI DEROGHE NEL SETTORE COMMERCIALE Articolo 194 Clausola di sicurezza nazionale 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come: a) l'obbligo per una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia, a suo parere, contraria ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) il divieto per una Parte di adottare i provvedimenti che reputa necessari per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza: i) riguardanti materiali fissili e da fusione o materiali da essi derivati; ii) connessi al traffico di armi, munizioni e ordigni bellici e al traffico di altre merci e materiali o alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, a rifornire uno stabilimento militare; iii) relativi a commesse pubbliche indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale; iv) in tempo di guerra o in caso di emergenza nelle relazioni internazionali; c) il divieto per una Parte di prendere una qualsiasi iniziativa per conformarsi agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il Comitato di associazione viene informato per quanto possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c) e della loro scadenza. Articolo 195 Problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti 1. In caso di gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e di servizi, nonché dei pagamenti e dei movimenti di capitali, compresi quelli connessi agli investimenti diretti. 2. Le Parti fanno il possibile per evitare di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Tutte le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non superare quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre conformarsi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e risultare coerenti con gli articoli pertinenti del regolamento di base del Fondo monetario internazionale. 4. La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato misure restrittive, comprese le relative modifiche, ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione. 5. La Parte che applica le misure restrittive avvia tempestivamente consultazioni in sede di Comitato di associazione, durante le quali si valutano la situazione della sua bilancia dei pagamenti e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo tenendo conto, tra l'altro: a) della natura e dell'entità delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; b) del contesto economico e commerciale esterno della Parte che chiede la consultazione; c) delle eventuali misure correttive disponibili in alternativa. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive con i paragrafi 3 e 4. Tutti i dati finanziari e statistici presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti vengono accettati; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte che chiede la consultazione. Articolo 196 Fiscalità 1. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o la località in cui sono investiti i loro capitali. 2. Nessuna disposizione della presente parte dell'accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte ad impedire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna. 3. Le disposizioni della presente parte dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di incoerenza tra il presente accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale per quanto riguarda le disposizioni incoerenti. PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 197 Definizione delle Parti Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, la Repubblica del Cile. Articolo 198 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. 2. Dette notifiche sono destinate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 3. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Cile decidono di applicare gli articoli da 3 a 11, l'articolo 18, gli articoli da 24 a 27 e da 48 a 54, l'articolo 55, lettere a), b), f), h) e i), gli articoli da 56 a 93, gli articoli da 136 a 162 e gli articoli da 172 a 206 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e il Cile si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 4. Quando una delle Parti applica una disposizione del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in questa disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 3. 5. L'accordo sostituisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'accordo quadro di cooperazione a norma del paragrafo 1. Eccezionalmente, il protocollo sull'assistenza reciproca nel settore doganale dell'accordo quadro di cooperazione del 13 giugno 2001 rimane in vigore e diventa parte integrante del presente accordo. Articolo 199 Durata 1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto l'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla notifica all'altra Parte. Articolo 200 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce entro trenta giorni al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Comitato di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente le misure del caso, conformemente al diritto internazionale, in caso di: a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o di b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro quindici giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti. 4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi di cui alla parte IV, può ricorrere esclusivamente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla parte IV, titolo VIII. Articolo 201 Futuri sviluppi 1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere l'ambito di applicazione del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, concludendo accordi su settori o attività specifici in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione. 2. Ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti ad ampliare la cooperazione per l'applicazione in tutti i settori contemplati dal presente accordo, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione. Articolo 202 Protezione dei dati Le Parti decidono di concedere un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, compatibilmente con i massimi standard internazionali. Articolo 203 Clausola di sicurezza nazionale L'articolo 194 si applica a tutto l'accordo. Articolo 204 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Cile. Articolo 205 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 206 Allegati, appendici, protocolli e note Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal. Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå. Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_2002352IT.006401.TIF"> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_2002352IT.006402.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_2002352IT.006501.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_2002352IT.006502.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_2002352IT.006503.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_2002352IT.006504.TIF"> Thar cheann Na hÉireannFor Ireland >PIC FILE= "L_2002352IT.006505.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2002352IT.006601.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2002352IT.006602.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_2002352IT.006603.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_2002352IT.006604.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_2002352IT.006605.TIF"> Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland >PIC FILE= "L_2002352IT.006606.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_2002352IT.006701.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_2002352IT.006702.TIF"> Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2002352IT.006703.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.006704.TIF"> Por la República de Chile >PIC FILE= "L_2002352IT.006705.TIF"> (1) La voce ex 1902 20: corrisponde alle "paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici". (2) Tutte le imposte interne, tutti gli altri oneri interni e tutte le disposizioni legislative o regolamentari o tutti i requisiti del tipo di cui al paragrafo 2 che si applicano a un prodotto importato e al prodotto nazionale simile e vengono riscossi o applicati, nel caso del prodotto importato, al momento o nel punto di importazione, vanno comunque considerati imposte interne, altri oneri interni, disposizioni legislative o regolamentari o requisiti del tipo di cui al paragrafo 2, e sono quindi soggetti alle disposizioni del presente articolo. (3) Un'imposta conforme ai requisiti della prima frase viene considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto tassato e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile che non sia tassato nello stesso modo. (4) I regolamenti in linea con la prima frase non vanno considerati incompatibili con la seconda frase quando tutti i prodotti a cui si applicano sono ottenuti sul territorio nazionale in quantitativi sostanziali. Non si può dimostrare la conformità di un regolamento con la seconda frase adducendo che la proporzione o la quantità assegnata a ciascuno dei prodotti oggetto del regolamento costituisce un equo rapporto tra prodotti importati e prodotti nazionali. (5) Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi. (6) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori pertinenti sono stranieri. (7) L'inclusione di questa disposizione nel presente capitolo lascia impregiudicata la posizione cilena sull'opportunità di assimilare o meno il commercio elettronico ad una prestazione di servizi. (8) Per trasmissioni radiotelevisive si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i link di contribuzione tra gli operatori. (9) Il paragrafo 2, lettera c) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano gli input necessari per la prestazione di servizi finanziari. (10) Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come l'obbligo per le Parti di compensare eventuali vantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi finanziari o i prestatori di servizi finanziari pertinenti sono stranieri. (11) In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano le qualifiche accademiche necessarie e/o l'esperienza professionale specificata sul territorio dove viene fornito il servizio, per il settore o l'attività in questione. (12) Ai fini del presente titolo, un regolamento tecnico è un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o di un servizio o i processi e i metodi di produzione, comprese le disposizioni amministrative applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione. (13) Ai fini del presente titolo, una norma è un documento approvato da un organismo riconosciuto contenente regole, orientamenti o caratteristiche, nonché processi e metodi di produzione la cui osservanza non è obbligatoria, per un uso comune e ripetuto. Esso può contenere, o riguardare esclusivamente, requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura applicati a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione. ELENCO DEGLI ALLEGATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ (di cui agli articoli 60, 65, 68 e 71) Nota introduttiva La tabella del presente allegato contiene le quattro colonne seguenti: a) "Voce SA 2002": la voce usata nella nomenclatura del Sistema armonizzato, di cui all'articolo 62; b) "Designazione delle merci": descrizione del prodotto classificato nella voce; c) "Base": dazio doganale di base da cui parte il programma di smantellamento tariffario, di cui all'articolo 60, paragrafo 3; d) "Categoria": la o le categorie in cui il prodotto interessato rientra ai fini dello smantellamento tariffario. Le categorie applicabili alle importazioni nella Comunità provenienti dal Cile sono le seguenti, come stabilito dagli articoli 65, 68 e 71: "Year 0": liberalizzazione all'entrata in vigore dell'accordo "Year 3": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di tre anni "Year 4": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di quattro anni "Year 7": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di sette anni "Year 10": liberalizzazione nel corso di un periodo di transizione di dieci anni "R": concessione tariffaria pari al 50 % del dazio doganale di base "EP": la liberalizzazione riguarda soltanto il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico legato al prezzo di entrata è mantenuto "SP": la liberalizzazione riguarda soltanto il dazio ad valorem, mentre il dazio specifico è mantenuto "PN": non vi è liberalizzazione in quanto questi prodotti rientrano in denominazioni protette nella Comunità "CT": liberalizzazione entro un contingente tariffario (per le condizioni specifiche, vedi la sezione 1). La descrizione del calendario di smantellamento tariffario è fornita soltanto per agevolare la comprensione del presente allegato e non intende sostituire o modificare le pertinenti disposizioni del titolo II della parte IV. SEZIONE 1 Contingenti tariffari per i prodotti della categoria "CT" di cui agli articoli 68, paragrafo 2 e 71, paragrafo 5 Le seguenti concessioni tariffarie si applicano su base annuale a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Cile: Prodotti agricoli 1. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con un aumento annuo del 10 % del quantitativo iniziale: a) un quantitativo globale di 1000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0201 20, 0201 30 00, 0202 20 e 0202 30, elencati nel presente allegato come "CT(1a)"; b) un quantitativo globale di 3500 tonnellate di prodotti classificati alle voci ex 0203, 1601 00, 1602 41, 1602 42 e 1602 49, elencati nel presente allegato come "CT(1b)"; c) un quantitativo di 2000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0204, elencati nel presente allegato come "CT(1c)"; e d) un quantitativo globale di 7250 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32 11, 0207 32 15, 0207 32 19, 0207 33 11, 0207 33 19, 0207 35 15, 0207 35 21, 0207 35 53, 0207 35 63, 0207 35 71, 0207 36 15, 0207 36 21, 0207 36 53, 0207 36 63, 0207 36 71, 1602 31 e 1602 32, elencati nel presente allegato come "CT(1d)". 2. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con un aumento annuo del 5 % del quantitativo iniziale: a) un quantitativo di 1500 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0406, elencati nel presente allegato come "CT(2a)"; b) un quantitativo di 500 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0703 20 00, elencati nel presente allegato come "CT(2b)"; c) un quantitativo di 1000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 1104, elencati nel presente allegato come "CT(2c)"; d) un quantitativo globale di 500 tonnellate di prodotti classificati alle voci 2003 10 20 e 2003 10 30, elencati nel presente allegato come "CT(2d)"; e) un quantitativo di 1000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 2008 60 19, elencati nel presente allegato come "CT(2e)"; f) un quantitativo di 37000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0806 10 10, nel periodo dal 1o gennaio al 14 luglio, elencati nel presente allegato come "CT(2f)"; e g) un quantitativo di 3000 tonnellate di prodotti classificati alla voce 0806 10 10, nel periodo dal 1o novembre al 31 dicembre, elencati nel presente allegato come "CT(2g)". Prodotti agricoli trasformati 3. La Comunità consente l'importazione in franchigia doganale dei quantitativi e dei prodotti seguenti: a) un quantitativo globale di 400 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1704 10 11, 1704 10 19, 1704 10 91, 1704 10 99, 1704 90 10, 1704 90 30, 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75, 1704 90 81 e 1704 90 99, elencati nel presente allegato come "CT(3a)"; b) un quantitativo globale di 400 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1806 20 10, 1806 20 30, 1806 20 50, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 31 00, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90, elencati nel presente allegato come "CT(3b)"; e c) un quantitativo globale di 500 tonnellate di prodotti classificati alle voci 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99, 1905 90 40 e 1905 90 45, elencati nel presente allegato come "CT(3c)". Prodotti della pesca 4. La Comunità consente l'importazione dei quantitativi e dei prodotti seguenti, con la soppressione graduale del dazio doganale in dieci fasi uguali, la prima delle quali inizierà alla data di entrata in vigore del presente accordo, e le altre nove il 1o gennaio di ogni anno successivo, affinché il dazio doganale sia completamente soppresso entro il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo: a) un quantitativo globale di 5000 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0302 69 66, 0302 69 67, 0302 69 68 e 0302 69 69, elencati nel presente allegato come "CT(4a)"; e b) un quantitativo globale di 40 tonnellate di prodotti classificati alle voci 0305 30 30 e 0305 41 00, elencati nel presente allegato come "CT(4b)". Il dazio doganale contingentale di base dal quale inizia lo smantellamento tariffario è il dazio effettivamente applicato al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. 5. La Comunità consente l'importazione di un quantitativo globale pari a 150 tonnellate di conserve di tonno, esclusi i filetti detti "loins" classificati alle voci 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 19 39 e 1604 20 70 ed elencati nel presente allegato come "CT(5)", con un dazio doganale preferenziale pari a un terzo del dazio NPF applicabile al momento dell'importazione. SEZIONE 2 I prezzi di entrata attualmente applicabili per i prodotti elencati nella categoria "EP" del presente allegato figurano nell'appendice. SEZIONE 3 Calendario di smantellamento tariffario della comunità >SPAZIO PER TABELLA> Appendice (di cui alla sezione 2) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE (di cui agli articoli 60, 66 e 69) Nota introduttiva Il calendario tariffario del presente allegato è suddiviso in quattro colonne: a) "Voce SA 2002": le voci utilizzate nella nomenclatura del sistema armonizzato di cui all'articolo 62 b) "designazione delle merci": descrizione del prodotto corrispondente alla voce c) "base": il dazio doganale di base da cui inizia il programma di smantellamento tariffario di cui all'articolo 60, paragrafo 3 d) "categoria": la o le categorie in cui rientra il prodotto in questione a fini dello smantellamento tariffario. A norma degli articoli 66, 69 e 72, le categorie applicabili alle importazioni dalla Comunità in Cile sono le seguenti: "Year 0": liberalizzazione all'entrata in vigore dell'accordo "Year 5": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di cinque anni "Year 7": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di sette anni "Year 10": liberalizzazione nel corso di un periodo transitorio di dieci anni "CT": liberalizzazione entro un contingente tariffario (per le condizioni specifiche, cfr. la sezione 1) La presente descrizione del calendario tariffario intende soltanto agevolare la comprensione del presente allegato, senza voler sostituire o modificare le disposizioni pertinenti del titolo II della parte IV. * Termine sinonimo solitamente utilizzato in Cile o in altri paesi ispanofoni dell'America latina. SEZIONE 1 CONTINGENTI TARIFFARI PER I PRODOTTI DELLA CATEGORIA "CT" (di cui all'articolo 69, paragrafo 2 e all'articolo 72, paragrafo 2) Le seguenti concessioni tariffarie si applicano, su base annuale, dalla data di entrata in vigore del presente accordo alle importazioni in Cile di prodotti originari della Comunità: Prodotti agricoli 1. Il Cile autorizza l'importazione in esenzione dai dazi di 1500 tonnellate di prodotti della voce 0406, elencati nel presente allegato come "CT(1)(a)", con un aumento annuale del 5 % rispetto al quantitativo iniziale. 2. Il Cile autorizza l'importazione in esenzione dai dazi di un quantitativo globale di 3000 tonnellate di prodotti delle voci 1509 10 00, 1509 90 00 e 1510 00 00, elencati nel presente allegato come "CT(2a)", con un aumento annuale del 5 % rispetto al quantitativo iniziale. Prodotti della pesca 3. Il Cile autorizza l'importazione dei seguenti quantitativi e prodotti con la graduale abolizione dei dazi doganali in dieci fasi equivalenti, la prima delle quali inizierà all'entrata in vigore del presente accordo mentre le altre cominceranno il 1o gennaio di ciascuno degli anni successivi, per arrivare all'abolizione completa dei dazi entro il 1o gennaio del decimo anno dall'entrata in vigore del presente accordo: a) un quantitativo globale di 5000 tonnellate per i prodotti delle voci 0302 69 21, 0302 69 22, 0302 69 23, 0302 69 24 e 0302 69 29, elencati nel presente allegato come "CT(3a)"; e b) un quantitativo globale di 40 tonnellate per i prodotti delle voci 0305 30 10, 0305 41 10, 0305 41 20, 0305 41 30, 0305 41 40, 0305 41 50, 0305 41 60 e 0305 41 90, elencati nel presente allegato come "CT(3b)". 4. Il Cile autorizza l'importazione di un quantitativo globale di 150 tonnellate per i prodotti delle voci ex 1604 14 10, ex 1604 14 20, ex 1604 19 90, ex 1604 20 10 e ex 1604 20 90, esclusi i filetti detti "loins", elencati nel presente allegato come "CT(4)", con un dazio doganale preferenziale pari a un terzo del dazio NPF applicabile al momento dell'importazione. SEZIONE 2 CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (di cui all'articolo 58 dell'accordo di associazione) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente allegato: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Cile - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda almeno il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Cile; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli (codici a due cifre) e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "sistema armonizzato" o "SA"; j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; l) per "trattamento doganale preferenziale" s'intende il dazio doganale applicabile ad una merce originaria di cui alla parte IV, titolo I del presente accordo; m) per "autorità doganale o autorità governativa competente" s'intendono l'autorità doganale nella Comunità e la "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales" (DIRECON) del Ministero per le Relazioni esterne in Cile. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. 2. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari del Cile: a) i prodotti interamente ottenuti in Cile ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti in Cile in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cile di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Cile si considerano materiali originari del Cile. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6. 2. I materiali originari del Cile incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6. Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Cile: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia ivi praticata; f) i prodotti della pesca marittima, della caccia e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi(1); g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Cile abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Cile; b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Cile. 3. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2, i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Cile se "le loro navi" e "le loro navi officina": a) appartengono: i) in misura non inferiore al 50 % a cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile; o ii) ad una società semplice o ad una società per azioni la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile e di cui almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; o iii) ad una società diversa da quelle di cui al punto (ii) di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile; e b) il cui comandante e il cui equipaggio, compresi gli ufficiali, sono cittadini almeno al 75 % di Stati membri della Comunità o del Cile. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni di cui all'appendice II è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'appendice II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II(a). Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a), non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a) relative al valore massimo dei materiali non originari. Fatte salve le note 5 e 6 dell'appendice I, il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio; b) scomposizione e composizione di confezioni; c) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) stiratura o pressatura dei tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) mondatura, macinatura parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) affilatura, semplice molatura o semplice taglio; j) operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di assortimenti di articoli); k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) apposizione di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; n) semplice assemblaggio di parti degli articoli allo scopo di formare un articolo completo o scomposizione dei prodotti in parti; o) operazioni volte unicamente ad agevolare il carico; p) cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da (a) a (o); q) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Cile su quel prodotto. Articolo 7 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo: - che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo, o - per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 10 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio della territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Cile. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Cile verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Cile devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 12 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra la Comunità e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità o dal Cile e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Cile beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali del paese d'importazione la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Cile nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Cile; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa; e e) i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale per tutta la durata dell'esposizione. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Cile, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Cile, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali, definiti all'articolo 59 del presente accordo, applicabili nella Comunità o in Cile ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'accordo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 15 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati in Cile e i prodotti originari del Cile importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione delle seguenti prove dell'origine: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III; o b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 16 Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. Nell'appendice III figurano la procedura per la compilazione del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti di uno Stato membro della Comunità o del Cile se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. 5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali o alle autorità governative competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1. Articolo 18 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può, motivando la sua richiesta, richiedere alle autorità doganali o alle autorità governative competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Cile, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Cile. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale del primo ingresso nella Comunità o in Cile, sotto il cui controllo sono posti i prodotti Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, unitamente ai requisiti specifici per la compilazione della dichiarazione. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 21 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o alle autorità governative competenti tutte le garanzie necessarie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato. 2. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali o le autorità governative competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 22 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando la mancata presentazione di detti documenti entro il termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. 4. Ai sensi della legislazione interna del paese d'importazione, può essere concesso anche un trattamento preferenziale mediante rimborso dei dazi entro un periodo di almeno due anni dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione, purché sia presentata una prova dell'origine da cui risulti che a quella data le merci importate potevano beneficiare di un trattamento doganale preferenziale. Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine 1. Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione della prova dell'origine redatta dall'importatore e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo. 2. I requisiti di cui al paragrafo 1 relativi alla traduzione e alla dichiarazione dell'importatore non vengono applicati sistematicamente, ma solo quando è necessario chiarire le informazioni fornite o garantire che l'importatore si assuma l'intera responsabilità dell'origine dichiarata. Articolo 24 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23, su altri certificati predisposti dall'Unione postale universale o su un foglio allegato a questi documenti. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni da privati a privati, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori Articolo 26 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Cile, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile ai sensi del presente allegato. Articolo 27 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali della Comunità devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati al momento dell'importazione. Le autorità doganali del Cile devono tenere a loro disposizione per cinque anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati loro al momento dell'importazione. Articolo 28 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 29 Importi espressi in euro 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o del Cile equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Cile. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto altresì di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 30 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti degli Stati membri della Comunità europea e del Cile si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali o dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali o delle autorità governative competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità e il Cile si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 31 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore o a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o del Cile e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 32 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o le autorità governative competenti incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente allegato vengono sottoposti al Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 33 Sanzioni In caso di violazione delle disposizioni del presente allegato, possono essere applicate sanzioni a norma della legislazione interna. In particolare, chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 34 Riservatezza Conformemente alla legislazione interna vigente, ciascuna Parte considera riservate le informazioni fornite a norma del presente allegato da una persona o da un'autorità dell'altra Parte quando quest'ultima le abbia designate come tali. L'accesso a dette informazioni può pertanto essere negato qualora divulgandole si comprometta la protezione degli interessi commerciali della persona che le ha fornite. Articolo 35 Zone franche 1. La Comunità e il Cile adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Cile importati in una zona franca del paese d'esportazione sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del presente allegato 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Cile importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente allegato si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37. Articolo 37 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure ii) che tali prodotti siano originari del Cile o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari del Cile: a) i prodotti interamente ottenuti in Cile; b) i prodotti ottenuti in Cile nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Cile" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del presente allegato Il Comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato. Articolo 39 Note esplicative Le Parti concordano "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato nel comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine. Articolo 40 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente allegato che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito oppure nel territorio della Comunità o del Cile e depositate provvisoriamente in depositi doganali o in zone franche, a condizione che vengano presentate - entro quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 12. (1) Fintantoché il trasferimento dei diritti di sovranità tra le Parti ai sensi del diritto internazionale sarà oggetto di negoziato, la presente disposizione non si applicherà ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi comunitarie nella zona economica esclusiva del Cile né ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi cilene nella zona economica esclusiva degli Stati membri della Comunità. Appendice I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'APPENDICE II E DELL'APPENDICE II(a) Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente allegato. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Cile. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Ad esempio: Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni. Nota 4: 4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 %. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. 7.4. Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 00, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento) per ottenere: 1. Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90 %, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95 %, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati; Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene; 2. Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e da 2710 11 a 2710 99: a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972); b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972). (1) Cfr. nota introduttiva 7.4. (2) Cfr. nota introduttiva 7.4. Appendice II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO >SPAZIO PER TABELLA> Appendice II(a) ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO >SPAZIO PER TABELLA> Appendice III FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E MODULO DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e del Cile possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Procedure di compilazione L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. >PIC FILE= "L_2002352IT.103901.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.104001.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.104101.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.104201.TIF"> Appendice IV >PIC FILE= "L_2002352IT.104302.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.104401.TIF"> ALLEGATO IV (di cui all'articolo 89, paragrafo 2) ACCORDO SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI LE PARTI, definite all'articolo 197 dell'accordo di associazione: DESIDEROSE di agevolare gli scambi tra la Comunit e Cile di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci, tutelando nel contempo la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali; TENENDO PRESENTE che il presente accordo deve essere applicato secondo le procedure interne e gli iter legislativi delle Parti; TENENDO PRESENTE che il riconoscimento dell'equivalenza sar graduale e progressivo e che dovrebbe applicarsi ai settori prioritari; TENENDO PRESENTE che uno degli obiettivi della parte IV, titolo I dell'accordo di associazione consiste nel liberalizzare progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci a norma del GATT 1994; RIBADENDO i loro diritti e i loro obblighi a norma dell'accordo OMC e dei suoi allegati, in particolare l'accordo SPS; DESIDEROSE di garantire un'assoluta trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi, di arrivare ad un'interpretazione comune dell'accordo SPS dell'OMC e di applicarne i principi e le disposizioni; DECISE a prendere in debita considerazione il rischio di propagazione di infezioni, malattie animali e parassiti, nonché le misure necessarie per combattere e debellare tali fenomeni, evitando al tempo stesso inutili perturbazioni degli scambi; CONSIDERANDO CHE, vista la necessit di migliorare le norme relative al benessere degli animali e il nesso esistente con le questioni veterinarie, opportuno inserire questo aspetto nel presente accordo e valutare le norme relative al benessere degli animali in funzione degli sviluppi nelle organizzazioni internazionali competenti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivi 1. Il presente accordo intende agevolare gli scambi tra le Parti di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci, tutelando nel contempo la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali. A tal fine: a) si garantirà un'assoluta trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi; b) si creerà un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una Parte che tuteli la salute pubblica e la salute degli animali e dei vegetali; c) si riconoscerà lo status sanitario delle Parti e si applicherà il principio della regionalizzazione; d) si applicheranno ulteriormente i principi dell'accordo SPS dell'OMC; e) si introdurranno meccanismi e procedure volti ad agevolare gli scambi; e f) si miglioreranno la comunicazione e la cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie. 2. Il presente accordo si prefigge inoltre di migliorare la comprensione tra le Parti per quanto riguarda le norme sul benessere degli animali. Articolo 2 Obblighi multilaterali Le Parti ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SPS, su cui si basano le attività svolte dalle Parti nel quadro del presente accordo. Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Il presente accordo si applica ai seguenti provvedimenti, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti: a) misure sanitarie applicate da una delle Parti agli animali e ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice I.A; e b) misure fitosanitarie applicate da una delle Parti ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre merci elencati nell'appendice I.B. 2. Il presente accordo riguarda inoltre il miglioramento delle norme sul benessere degli animali elencate nell'appendice I.C. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, nella fase iniziale il presente accordo non si applica alle questioni elencate nell'appendice I.D. 4. Il comitato di cui all'articolo 16 può modificare, mediante decisione, il presente accordo estendendolo ad altre misure sanitarie e fitosanitarie che incidono sugli scambi tra le Parti. 5. Il comitato di cui all'articolo 16 può modificare, mediante decisione, il presente accordo estendendolo ad altre norme sul benessere degli animali. Articolo 4 Definizioni Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni: a) "animali e prodotti di origine animale": animali vivi, compresi i pesci e i molluschi bivalvi, sperma, ovuli, embrioni e uova da cova e prodotti di origine animale, compresi i prodotti a base di pesce, definiti nel codice zoosanitario e nel codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("UIE"); b) "vegetali": vegetali vivi e loro parti vive, comprese le sementi, di cui all'appendice I.B. Le parti vive dei vegetali comprendono: i) frutta nel senso botanico del termine, non conservate mediante surgelazione; ii) ortaggi e legumi, non conservati mediante surgelazione; iii) tuberi, radici tuberose, bulbi e rizomi; iv) fiori recisi; v) rami con foglie; vi) alberi tagliati con foglie; vii) colture di tessuti vegetali; c) "prodotti a base di vegetali": prodotti di origine vegetale, non trasformati o semplicemente preparati, esclusi i vegetali di cui all'appendice I.B.; d) "sementi": sementi nel senso botanico del termine, destinate alla piantagione; e) "altre merci": imballaggi, mezzi di trasporto, container, macchinari agricoli usati, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda parassiti di cui all'appendice I.B.; f) "parassiti": vegetali, animali o agenti patogeni di qualsiasi specie, razza o biotipo, nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; g) "malattie animali": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali; h) "malattie ittiche": un'infezione clinica o non clinica con uno o più agenti eziologici delle malattie che colpiscono gli animali acquatici; i) "infezioni degli animali": permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche dell'infezione; j) "misure sanitarie e fitosanitarie": quelle definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS dell'OMC, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; k) "norme sul benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti conformi, se del caso, alle norme UIE e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; l) "livello adeguato di protezione sanitaria e fitosanitaria": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS dell'OMC; m) "regione": i) per quanto riguarda la salute degli animali, le zone o le regioni definite nel codice zoosanitario dell'UIE e, per l'acquacoltura, nel codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, fermo restando che si terrà conto della specificità del territorio della Comunità, che sarà riconosciuta come entità; ii) per quanto riguarda la salute dei vegetali, una zona di cui alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie denominata "Glossario fitosanitario", vale a dire una o più parti di una delle Parti il cui status sia riconosciuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera a) per quanto riguarda la diffusione di un determinato parassita; n) "regionalizzazione": il concetto illustrato all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC; o) "spedizione": un quantitativo di prodotti dello stesso tipo, corredati dello stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese di esportazione o di una parte di tale paese. Una spedizione più essere composta di una o più partite; p) "equivalenza per scopi commerciali" (in seguito denominata "equivalenza"): quando le misure applicate nella Parte esportatrice raggiungono obiettivamente il livello di protezione appropriato o il livello di rischio accettabile della Parte importatrice, indipendentemente dalle misure applicate in quest'ultima; q) "settore": la produzione e la struttura degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte; r) "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore; s) "prodotti": animali e vegetali delle relative categorie o prodotti specifici, comprese le altre merci, di cui alle lettere a), b), c) e d); t) "autorizzazione d'importazione specifica": un'autorizzazione preventiva formale rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di un prodotto dalla Parte esportatrice, entro l'ambito di applicazione del presente accordo; u) "misure": tutte le leggi, i regolamenti, le procedure, le condizioni o le pratiche; v) "giorni lavorativi": quelli applicabili alle autorità che devono adottare il provvedimento richiesto; w) "accordo": l'intero testo del presente accordo e tutte le sue appendici; e x) "accordo di associazione": l'accordo che istituisce un'associazione tra le Parti, a cui è allegato il presente accordo. Articolo 5 Autorità competenti 1. Le autorità competenti delle Parti sono quelle competenti per l'applicazione delle misure di cui al presente accordo, a norma dell'appendice II. 2. A norma dell'articolo 12, le Parti si informano reciprocamente di tutti i cambiamenti significativi riguardanti la struttura, l'organizzazione e le attribuzioni delle loro autorità competenti. Articolo 6 Riconoscimento, per gli scambi, dello status in termini di salute degli animali e di parassiti e delle condizioni regionali A. Riconoscimento dello status per le malattie animali, le infezioni degli animali o i parassiti 1. Per quanto riguarda le malattie e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni: a) la Parte importatrice riconosce, per gli scambi, lo status della Parte esportatrice o delle regioni per quanto riguarda la salute degli animali, determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'appendice IV.A., relativamente alle malattie animali specificate nell'appendice III.A. b) Se una Parte ritiene di avere, per il suo territorio o per una regione specifica, uno status speciale per quanto riguarda una determinata malattia animale non ripresa nell'appendice III.A., può chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'appendice IV.C. La Parte importatrice può chiedere garanzie per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale, a seconda dello status concordato delle Parti. c) Lo status dei territori, delle regioni, di un settore o di un sottosettore delle Parti per quanto riguarda la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale non ripresa nell'appendice III.A. o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, a seconda dei casi, definiti dagli organismi normatori internazionali riconosciuti dall'accordo SPS dell'OMC, riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi tra di esse. La Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni degli organismi normatori internazionali. d) Fatti salvi gli articoli 8 e 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari, ciascuna Parte adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c). 2. Per quanto riguarda i parassiti, si applicano le seguenti disposizioni: a) le Parti riconoscono per gli scambi il loro status rispetto ai parassiti specificati nell'appendice III.B. b) Fatti salvi gli articoli 8 e 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari, ciascuna Parte può adottare senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi ai sensi della lettera a). B. Riconoscimento della regionalizzazione 3. Le Parti riconoscono il concetto di regionalizzazione, che decidono di applicare agli scambi tra di esse. 4. Le Parti decidono che le decisioni sulla regionalizzazione riguardanti le malattie animali e ittiche di cui all'appendice III.A. e i parassiti elencati nell'appendice III.B. devono essere prese, rispettivamente, ai sensi dell'appendice IV.A. e dell'appendice IV.B. 5. a) Per quanto riguarda le malattie animali, e a norma dell'articolo 13, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le sue misure unitamente ad una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le sue determinazioni e decisioni. Fatto salvo l'articolo 14, e a meno che la Parte importatrice non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari entro quindici giorni lavorativi da quando riceve la notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata. b) Le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 13, paragrafo 3. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui le riceve. La verifica di cui alla lettera a) viene eseguita a norma dell'articolo 10 entro venticinque giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 6. a) Per quanto riguarda i parassiti, ciascuna Parte si accerta che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre merci si tenga conto dello status di una regione riconosciuta dall'altra Parte. La Parte che chiede all'altra il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le sue misure unitamente ad una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le sue determinazioni e decisioni, conformemente alle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, tra cui la n. 4 "Requisiti per la definizione delle zone immuni e la n. 8" Determinazione dello status di una zona per quanto riguarda i parassiti, e alle altre norme internazionali per le misure fitosanitarie considerate pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 14, e a meno che una Parte non sollevi esplicitamente obiezioni e non chieda informazioni, consultazioni e/o verifiche supplementari entro tre mesi da quando riceve la notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata. b) Le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 13, paragrafo 3. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dalla data in cui le riceve. La verifica di cui alla lettera a) viene eseguita a norma dell'articolo 10 entro dodici mesi dalla richiesta, tenendo conto delle caratteristiche biologiche del parassita e della coltura in questione. 7. Una volta terminate le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, e fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte può adottare senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi. Articolo 7 Determinazione dell'equivalenza 1. L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione ad una o più misure e/o ad uno o più gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un settore o a un sottosettore. 2. Le Parti determinano l'equivalenza attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 3, durante le quali la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza. 3. Previa richiesta della Parte esportatrice riguardante una o più misure applicate a uno o più settori o sottosettori, dopo tre mesi da quando la Parte importatrice riceve la richiesta si avvia il processo di consultazione, che comprende le fasi di cui all'appendice VI. Tuttavia, qualora la Parte esportatrice presenti più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel comitato di cui all'articolo 16, un calendario per l'avvio del processo di cui al presente paragrafo. 4. Salvo diverso accordo tra le Parti, la Parte importatrice termina la valutazione dell'equivalenza entro centottanta giorni da quando riceve la dimostrazione della Parte esportatrice tranne per le colture stagionali, quando si può legittimamente rinviare la valutazione per poter verificare le misure fitosanitarie in un periodo adatto della crescita. I settori o i sottosettori prioritari di ciascuna Parte per i quali può essere avviato il processo suddetto devono essere eventualmente indicati, per ordine di priorità, nell'appendice V.A. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare detto elenco, compreso il suo ordine di priorità. 5. La Parte importatrice può ritirare o sospendere l'equivalenza qualora una delle Parti modifichi le misure connesse, purché si proceda nel modo seguente: a) a norma dell'articolo 12, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice di tutte le modifiche proposte delle misure per le quali sono stati riconosciuti l'equivalenza delle misure e l'effetto probabile delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi da quando riceve le informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se intende continuare a riconoscere l'equivalenza sulla base delle misure proposte. b) A norma dell'articolo 12, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice di tutte le modifiche proposte delle misure per le quali sono stati riconosciuti l'equivalenza delle misure e l'effetto probabile delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice non riconosca pi l'equivalenza, le Parti possono decidere a che condizioni riavviare il processo di cui al paragrafo 3 sulla base delle misure proposte. 6. Fatto salvo l'articolo 14, la Parte importatrice non può ritirare o sospendere l'equivalenza prima che entrino in vigore le nuove misure proposte da una delle Parti. 7. Il riconoscimento, il ritiro o la sospensione dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al suo quadro amministrativo e legislativo comprendente, per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, opportune comunicazioni ai sensi della norma internazionale FAO n. 13 per le misure fitosanitarie denominata "Orientamenti per la notifica delle inosservanze e per le azioni di emergenza" e, se del caso, delle altre norme internazionali applicabili alle misure fitosanitarie. La Parte in questione fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo. In caso di mancato riconoscimento, di ritiro o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per riavviare il processo di cui al paragrafo 3. All'occorrenza, la Parte importatrice pu fornire assistenza tecnica alla Parte esportatrice a norma dell'articolo 24 dell'accordo di associazione. Articolo 8 Trasparenza e condizioni commerciali 1. Le Parti decidono di applicare condizioni d'importazione generali per i prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 6, le condizioni d'importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo, e a norma dell'articolo 12, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari per l'importazione dei prodotti di cui alle appendici I.A e I.B, allegando i modelli dei certificati o delle attestazioni ufficiali, come richiesto dalla Parte importatrice. 2. a) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e, per quanto riguarda la notifica delle misure, alle successive decisioni. Fatto salvo l'articolo 14, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1. b) Qualora la Parte importatrice non rispetti questi requisiti in materia di notifica, continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantiscono le condizioni applicabili in precedenza fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni d'importazione modificate. 3. a) Entro novanta giorni dal riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi dei prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B., nei settori e nei sottosettori per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per questi prodotti, quindi, il modello del certificato o del documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'appendice IX.B. b) Per i prodotti appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non si è riconosciuta l'equivalenza di tutte le misure, gli scambi continuano in base all'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1. Su richiesta della Parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5. 4. I prodotti di cui alle appendici I.A. e I.B. non sono soggetti ad autorizzazioni d'importazione specifiche. 5. Per quanto riguarda le condizioni relative agli scambi dei prodotti di cui al paragrafo 1, su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni a norma dell'articolo 16 onde concordare condizioni d'importazione alternative o supplementari che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o supplementari possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi. 6. a) Per le importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'appendice I.A., su richiesta della Parte esportatrice corredata delle necessarie garanzie, la Parte importatrice approva provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'appendice V.B.(2) situati sul territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. L'approvazione deve essere coerente con le condizioni e con le disposizioni di cui all'appendice V.B. Se non vengono richieste informazioni supplementari, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi entro trenta giorni lavorativi da quando la Parte importatrice riceve la richiesta e le garanzie. L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'appendice V.B. b) Per le importazioni dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 3, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte esportatrice. 7. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata contenente i dati su cui si basano le determinazioni e le decisioni di cui al presente articolo. Articolo 9 Procedure di certificazione 1. Ai fini delle procedure di certificazione, le Parti si attengono ai principi e ai criteri di cui all'appendice IX.A. 2. I certificati o i documenti ufficiali di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 vengono rilasciati a norma dell'appendice IX.C. 3. Il comitato di cui all'articolo 16 può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, ritiro o sostituzione dei certificati. Articolo 10 Verifica 1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte è autorizzata, entro l'ambito di applicazione del presente accordo, a: a) verificare totalmente o in parte, seguendo gli orientamenti dell'appendice VII, il programma di controllo globale delle autorità dell'altra Parte. La Parte che procede alla verifica sostiene le spese connesse; b) a decorrere da una data concordata tra le Parti, farsi inviare dall'altra Parte l'intero programma di controllo, o una parte di esso, e una relazione sui risultati dei controlli svolti nel suo ambito; c) per le prove di laboratorio connesse ai prodotti dell'appendice I.A., far partecipare, su richiesta di una Parte, l'altra Parte al programma di prove periodiche intercomparative per test specifici organizzati dal laboratorio di riferimento della Parte richiedente. Le spese connesse vengono sostenute dalla Parte partecipante. 2. Le Parti possono comunicare a paesi terzi i risultati e le conclusioni delle verifiche e metterli a disposizione del pubblico. 3. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare l'appendice VII in funzione dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure adottate da una o da entrambe le Parti a norma degli articoli 6, 7, 8 e 11. Articolo 11 Controlli all'importazione e diritti d'ispezione 1. Le Parti decidono che, nel controllare le spedizioni della Parte esportatrice, la Parte importatrice applicherà i principi di cui all'appendice VIII.A. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 10. 2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna Parte è indicata nell'appendice VIII.B. Tale frequenza può essere modificata dalle Parti compatibilmente con le loro competenze e con la rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 7 e 8 o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste nel presente accordo. In tal caso, l'appendice VIII.B. viene modificata di conseguenza con decisione del comitato di cui all'articolo 16. 3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per i controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati in modo equo, basandosi su quelli riscossi per l'ispezione di prodotti nazionali analoghi. 4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice, indicando la relativa motivazione, di tutte le modifiche delle misure riguardanti i controlli all'importazione e i diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo apportati alle modalità amministrative corrispondenti. 5. Le Parti possono decidere di ridurre reciprocamente la frequenza dei controlli fisici all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a). 6. A decorrere da una data stabilita dal comitato di cui all'articolo 16, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei rispettivi controlli di cui all'articolo 10, lettera b) onde adeguare la frequenza dei controlli o sostituirli. Le condizioni suddette vengono inserite nell'appendice VII con decisione del comitato di cui all'articolo 16. A decorrere da questa data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli su determinati prodotti e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per i prodotti in questione. Articolo 12 Scambi di informazioni 1. Le Parti si scambiano sistematicamente le informazioni pertinenti per l'applicazione del presente accordo onde definire le norme, fornire garanzie, suscitare una fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se del caso, gli scambi di informazioni possono comprendere anche scambi di funzionari. 2. Le Parti si scambiano informazioni anche su altre questioni rilevanti tra cui: a) sviluppi significativi riguardanti i prodotti oggetto del presente accordo, compresi gli scambi di informazioni di cui agli articoli 7 e 8; b) i risultati delle procedure di verifica di cui all'articolo 10; c) i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 11 nel caso di rifiuto o di non conformit delle spedizioni di animali e prodotti di origine animale; d) pareri scientifici formulati in merito al presente accordo sotto la responsabilit di una Parte; e) i progressi fatti nel perfezionare le norme sul benessere degli animali; f) gli allarmi rapidi in merito agli scambi contemplati dal presente accordo. 3. Le Parti fanno in modo che siano presentati, nei consessi scientifici competenti, documenti o dati scientifici a sostegno di tutte le osservazioni o denunce riguardanti una questione attinente al presente accordo. Tali informazioni vengono valutate tempestivamente dai consessi scientifici pertinenti, che comunicano a entrambe le Parti i risultati dell'esame. 4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo si considerano avvenuti quando tali informazioni siano state rese disponibili mediante una debita notifica all'OMC o possano essere consultate gratuitamente da tutti sui siti web ufficiali delle Parti, i cui indirizzi sono indicati nell'appendice XI.B. Nel caso di parassiti che rappresentano notoriamente un pericolo immediato per l'altra Parte, inoltre, quest'ultima viene informata direttamente per posta normale o elettronica, conformemente alla norma internazionale n. 17 della FAO per le misure fitosanitarie denominata "Relazioni sui parassiti". 5. I punti di contatto per gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono indicati nell'appendice XI.A. Le informazioni vengono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail sono firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro. Articolo 13 Notifiche e consultazioni 1. Ciascuna Parte notifica per iscritto all'altra Parte, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute degli uomini, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze d'ordine alimentare, o qualsiasi situazione in cui il consumo di prodotti di origine animale o vegetale rischi inequivocabilmente di produrre effetti nocivi per la salute, in particolare: a) tutte le misure riguardanti le decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 6; b) la presenza o l'evoluzione di qualsiasi malattia animale o parassita di cui alle appendici III.A. e III.B.; c) le risultanze rilevanti dal punto di vista epidemiologico o i gravi rischi associati a malattie animali e a parassiti non elencati nelle appendici III.A. e III.B., le nuove malattie animali o i nuovi parassiti; e d) tutte le misure supplementari che vanno al di là dei requisiti di base delle loro rispettive misure adottate per combattere o debellare le malattie animali e i parassiti o per proteggere la salute umana; qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione. 2. a) Le notifiche vanno inviate ai punti di contatto elencati nell'appendice XI.A. b) Per notifica scritta s'intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche trasmesse via e-mail sono firmate elettronicamente e possono essere inviate solo tra i punti di contatto di cui all'appendice XI.A. 3. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini, degli animali o delle piante si tengono, su richiesta, consultazioni quanto prima, e comunque entro tredici giorni lavorativi. In tal caso, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie onde evitare perturbazioni degli scambi e arrivare ad una soluzione reciprocamente accettabile che tuteli la salute degli uomini, degli animali e delle piante. 4. Su richiesta di una Parte, si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi, consultazioni sul benessere degli animali. In tal caso, ciascuna Parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste. 5. Su richiesta di una Parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si svolgono mediante video o audioconferenza. La Parte richiedente redige il verbale delle consultazioni, che deve essere approvato formalmente da entrambe le Parti a norma dell'articolo 12, paragrafo 5. Articolo 14 Clausola di salvaguardia 1. Qualora la Parte esportatrice adotti misure interne per eliminare tutti i fattori fonte di grave pericolo per la salute degli uomini, degli animali o delle piante, essa adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per tutelare il territorio della Parte importatrice. 2. La Parte importatrice può adottare, per motivi gravi connessi alla salute degli uomini, degli animali o delle piante, tutte le misure provvisorie necessarie per tutelare detta salute. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 3. La Parte che adotta le misure ne informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla decisione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, le Parti si consultano sulla situazione entro dodici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e cercano di evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3. Articolo 15 Questioni in sospeso I principi del presente accordo si applicano alle questioni in sospeso da esso contemplate, elencate nell'appendice X. Il comitato di cui all'articolo 16 può decidere di modificare l'appendice X, e, se del caso, le altre appendici in funzione dei progressi fatti e delle nuove questioni individuate. Articolo 16 Comitato di gestione misto 1. Il comitato di gestione misto, in seguito denominato "comitato", istituito dall'articolo 89, paragrafo 3 dell'accordo di associazione, si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti, ma in linea di massima non più di una volta all'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del comitato possono svolgersi mediante video o audioconferenza. Tra una riunione e l'altra, il comitato può occuparsi delle questioni sollevate anche per corrispondenza. 2. Il comitato ha il compito di: a) sorvegliare l'applicazione del presente accordo ed esaminare tutte le questioni connesse, comprese quelle sorte in sede di applicazione; b) riesaminare le appendici del presente accordo, tenendo conto soprattutto delle consultazioni e delle procedure ivi previste; c) in funzione del riesame di cui alla lettera b), o di quanto previsto dal presente accordo, modificare con decisione le appendici da I a XII; e d) in funzione del riesame di cui alla lettera b), formulare raccomandazioni per modificare il presente accordo. 3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da esperti delle Parti incaricati di individuare e di risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente accordo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, che non devono necessariamente essere composti da rappresentanti delle Parti. 4. Il comitato riferisce al Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo di associazione. 5. Nella prima riunione del comitato vengono adottate le sue procedure di lavoro. Articolo 17 Agevolazione delle comunicazioni Fatti salvi gli articoli 12, 13, 14 e 16, il comitato può stabilire modalità volte ad agevolare la corrispondenza, gli scambi di informazioni e di documenti connessi, le procedure e il funzionamento del comitato stesso. Articolo 18 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, ai territori degli Stati membri della Comunità, da una parte, e al territorio della Repubblica del Cile, dall'altra, come specificato nell'appendice XII. Appendice I COPERTURA Appendice IA ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 1. PRINCIPALI CATEGORIE DI ANIMALI VIVI I. Equidi(1) II. Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison) III. Ovini e caprini IV. Suini V. Volatili da cortile(2) VI. Pesci vivi VII. Crostacei VIII. Molluschi IX. Uova e gameti di pesci vivi X. Uova da cova XI. Sperma, ovuli, embrioni XII. Altri mammiferi XIII. Altri uccelli XIV. Rettili XV. Anfibi XVI. Altri vertebrati XVII. Api 2. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Principali categorie di prodotti I. Carni fresche delle specie domestiche(3) e selvaggina(4), comprese le frattaglie e il sangue destinati all'alimentazione umana II. Prodotti preparati con le carni di cui alla sezione I e altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (carne macinata, preparazioni a base di carne, involucri) III. Latte liquido e in polvere, anche non destinato all'alimentazione umana IV. Prodotti a base di latte, anche non destinati all'alimentazione umana (compreso il colostro) V. Prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei VI. Uova destinate all'alimentazione umana, prodotti a base di uova VII. Prodotti dell'apicoltura VIII. Lumache e cosce di rana destinate all'alimentazione umana IX. Cuoio e pelli di ungulati, lana, peli, setole, piume, calugine o parti di piume, trofei di caccia X. Ossa, corna, zoccoli e prodotti derivati, escluse le farine XI. Gelatine destinate all'alimentazione umana, materie prime per la produzione di gelatine destinate all'alimentazione umana XII. Proteine animali trasformate (farine e ciccioli), strutto e grassi fusi, comprese le farine e l'olio di pesce XIII. Sangue e prodotti a base di sangue di ungulati e pollame (compreso il siero di equidi), liquido amniotico utilizzato dall'industria farmaceutica o per usi tecnici, ma non per l'alimentazione degli animali XIV. Agenti patogeni XV. Altri rifiuti animali: materie prime a basso rischio utilizzate dall'industria farmaceutica, per usi tecnici o per l'alimentazione degli animali (compresi gli alimenti per animali da compagnia) XVI. Alimenti per animali da compagnia XVII. Liquami zootecnici trattati e non trattati (1) Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie. (2) Galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche. (3) Bovine, suine, equine, caprine, ovine e di pollame. (4) Selvaggina d'allevamento, selvaggina delle categorie leporidi, ungulati, selvaggina a piume, altri mammiferi. Appendice IB - Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di parassiti - Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda parassiti Appendice IC(1) Norme sul benessere degli animali Norme riguardanti: - lo stordimento e la macellazione degli animali (1) Il comitato di cui all'articolo 16 adotta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, un piano di lavoro per lo sviluppo delle altre norme sul benessere degli animali rilevanti per le Parti. Appendice ID Questioni non contemplate inizialmente dal presente accordo Misure sanitarie riguardanti: 1. gli additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari) 2. i coadiuvanti tecnologici 3. gli aromatizzanti 4. l'irradiazione (ionizzazione) 5. i prodotti chimici derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio 6. l'etichettatura dei prodotti alimentari 7. l'etichettatura nutrizionale 8. gli additivi alimentari 9. gli alimenti per animali 10. i mangimi medicati e le premiscele 11. gli organismi geneticamente modificati (OGM) Appendice II AUTORITÀ COMPETENTI A. Autorità competenti della Comunità I controlli vengono effettuati congiuntamente dai servizi nazionali degli Stati membri e dalla Commissione europea, applicando le seguenti disposizioni: - per quanto riguarda le esportazioni in Cile, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari (o di benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute; - per quanto riguarda le importazioni dal Cile, gli Stati membri controllano la conformità delle importazioni alle condizioni d'importazione comunitarie; - la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, per le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché per l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato interno europeo. B. Autorità competenti del Cile Il ministero dell'Agricoltura si occupa, attraverso il "Servicio Agrícola y Ganadero", della gestione di tutti i requisiti riguardanti: - le misure sanitarie (salute degli animali) e fitosanitarie (salute dei vegetali) applicate all'importazione e all'esportazione di animali, vegetali e prodotti derivati; - le misure sanitarie e fitosanitarie volte a ridurre i rischi di penetrazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per i vegetali, nonché a controllarne l'eradicazione o la diffusione; e - il rilascio dei certificati di esportazione sanitari e fitosanitari per i prodotti animali e vegetali. Il ministero della Sanità è l'autorità competente per il controllo sanitario di tutti i prodotti alimentari, di produzione nazionale o importati, destinati all'alimentazione umana, nonché per la certificazione sanitaria dei prodotti nutrizionali elaborati destinati all'esportazione, esclusi i prodotti idrobiologici. Il "Servicio Nacional de Pesca", che fa capo al ministero dell'Economia, è l'autorità competente per il controllo della qualità sanitaria dei pesci e dei frutti di mare destinati all'esportazione, per il rilascio dei certificati ufficiali corrispondenti, per la tutela delle condizioni sanitarie degli animali acquatici, per la certificazione sanitaria degli animali acquatici destinati all'esportazione e per il controllo delle importazioni di animali acquatici, esche e alimenti utilizzati per l'acquacoltura. Appendice III ELENCO DELLE MALATTIE E DEI PARASSITI NOTIFICABILI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA LA LIBERTÀ REGIONALE Appendice III A Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere prese decisioni di regionalizzazione >SPAZIO PER TABELLA> Appendice III B Parassiti soggetti a notifica per i quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere prese decisioni di regionalizzazione(1) Per quanto riguarda la situazione in Cile: 1. Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte del Cile. 2. Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile soggetti a controllo ufficiale. 3. Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile, che sono soggetti a controllo ufficiale e per i quali sono stabilite zone immuni da organismi nocivi. Per quanto riguarda la situazione nella Comunità europea: 1. Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità o parte di essa. 2. Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e che riguardano l'intera Comunità. 3. Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e per i quali sono definite zone immuni da organismi nocivi. (1) Il comitato di cui all'articolo 16 completa gli elenchi mediante decisione. Appendice IV REGIONALIZZAZIONE A. Malattie degli animali e dei pesci 1. Malattie animali Il riconoscimento dello status di una Parte o di una regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice zoosanitario internazionale dell'UIE: "Riconoscimento dell'immunità di un paese o di una zona dalle malattie/infezioni e sistemi di sorveglianza epidemiologica". Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice zoosanitario internazionale dell'UIE: "Regionalizzazione". 2. Malattie connesse all'acquacoltura Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE. B. Parassiti I criteri applicati per definire una regione immune da determinati parassiti devono conformarsi: - alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4, denominata "Requisiti per lo stabilimento delle zone immuni dai parassiti", e alle definizioni pertinenti contenute nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 denominata "Glossario fitosanitario"; o - all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali 1. Se una Parte importatrice ritiene che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia immune da una malattia animale non elencata nell'appendice III A, presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare: - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio, - i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti, - il periodo durante il quale è stato effettuato il controllo, - se del caso, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica oggetto del divieto, - le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia. 2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale. 3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal comitato di cui all'articolo 16 del presente accordo. Appendice V SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA; CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI A. Settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza, per ordine di priorità Elenco delle priorità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, che sarà completato dal comitato di cui all'articolo 16. B. Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti 1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute. La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d) solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti. 2. L'approvazione provvisoria si limita inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti: Macelli per le carni fresche delle specie domestiche (appendice IA.2.I) Tutti gli stabilimenti, tranne i macelli, per le carni fresche delle specie domestiche Tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento Tutti gli stabilimenti per le carni di pollame Tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie Tutti gli stabilimenti per gli altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (involucri, preparazioni a base di carne, carne macinata) Tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana Stabilimenti di trasformazione e navi officina per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei Stabilimenti di trasformazione per le farine e l'olio di pesce Stabilimenti di trasformazione per le gelatine Tutti gli stabilimenti per le uova e i prodotti a base di uova 3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente e li mette a disposizione del pubblico. 4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione; b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti ripresi nel suo elenco/nei suoi elenchi con i requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente lo stabilimento che figura sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice; e c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse; d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 10 dell'accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice. Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nella Comunità, la verifica suddetta può riguardare, nella Comunità, anche i singoli Stati membri. e) La Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d). Appendice VI PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA 1. Principi a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione ad una o più misure e/o ad uno o più gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti. b) L'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice. c) La determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza. d) Il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice. 2. Condizioni preliminari a) La Parte esportatrice può avviare il processo di determinazione dell'equivalenza solo se figura sull'elenco dei paesi riconosciuti dalla Parte importatrice ai fini dell'importazione del prodotto per il quale si chiede l'equivalenza. L'elenco viene compilato in base alla situazione sanitaria o allo status per quanto riguarda i parassiti, alla legislazione e all'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dell'efficienza delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione connesso al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dalla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate. b) Le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'appendice V.A. c) La Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione. 3. Il processo a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura e/o gruppi di misure e/o sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore. b) Se del caso, nella domanda si richiede anche la documentazione necessaria perché la Parte importatrice approvi, sulla base dell'equivalenza, tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'importazione del prodotto in questione (piano di controllo dei residui, ecc.). c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice: i) spiega l'importanza del prodotto in questione per il commercio; ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione; iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto in questione. d) Una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi. e) La Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione. f) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione. g) La Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice. h) La Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza. i) Su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivano la sua determinazione e la sua decisione. 4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione del prodotto in questione (piano di controllo dei residui, ecc.). b) La dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile: - su norme riconosciute a livello internazionale e/o - su norme fondate su solide prove scientifiche e/o - sulla valutazione dei rischi e/o - su precedenti esperienze obiettive e documentate, - sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, e - sul livello di applicazione dimostrato, in particolare: - dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio, - dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice, - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti, - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice, - dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice e - da esperienze precedenti. 5. Decisione della Parte importatrice In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo le debite spiegazioni. Appendice VII ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE Le verifiche possono consistere in verifiche e/o controlli in loco. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni: a) "verificato": la Parte oggetto della verifica; b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica. 1. Principi generali applicabili alle verifiche 1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni della presente appendice. 1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni degli stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Il procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, una valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive. 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dalla conformità accertata. Un basso livello di conformità darà luogo a verifiche più frequenti, e il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore. 1.4. Per le verifiche e le relative decisioni si procede in modo trasparente e coerente. 2. Principi applicabili al verificatore I verificatori devono preparare, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga: 2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica; 2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa; 2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione; 2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati; 2.5. un calendario delle riunioni con i funzionari e delle visite agli stabilimenti o alle infrastrutture, senza bisogno di specificare anticipatamente gli stabilimenti o le strutture da visitare; 2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi; 2.7. rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato. 3. Principi applicabili al verificato Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi: 3.1. Cooperare pienamente con il verificatore e nominare il personale incaricato di queste funzioni. La cooperazione comprende: - l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme, - l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti, - l'accesso alle relazioni sui controlli e sulle ispezioni, - la documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni, - l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti. 3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme. 4. Procedure 4.1. Riunione di apertura Durante la riunione di apertura, a cui partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica. 4.2. Esame dei documenti L'esame può riguardare i documenti e i registri di cui al paragrafo 3.1, le strutture e i poteri del verificato nonché tutte le modifiche rilevanti apportate ai sistemi di ispezione e di certificazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dopo la verifica precedente, in particolare l'applicazione dei vari elementi del sistema di ispezione e di certificazione per gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse, compreso l'esame dei registri e dei documenti di ispezione e di certificazione. 4.3. Controlli in loco 4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, la conformità del settore industriale o del paese esportatore con i requisiti, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione. 4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite agli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 4.2. 4.4. Verifica a posteriori È probabile che, in caso di verifica a posteriori, basti esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze a cui occorreva ovviare. 5. Documenti di lavoro I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui: - la legislazione, - la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione, - informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento (statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati), - misure e procedure di conformità, - procedure di rendicontazione e di reclamo, e - programmi di formazione. 6. Riunione di chiusura Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. A tale riunione il controllore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento. 7. Relazione Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per fare commenti in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica. Appendice VIII CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE A. Principi dei controlli all'importazione I controlli all'importazione consistono in controlli documentari, controlli d'identità e controlli fisici Per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali, i controlli fisici e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni. Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione. All'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestati da parassiti. Qualora i controlli evidenzino la non conformità con le norme e/o i requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Nei limiti del possibile, si dà all'importatore o al suo rappresentante la possibilità di accedere alla spedizione e di fornire tutte le informazioni utili per aiutare la Parte importatrice a prendere la decisione finale, che deve essere commisurata al rischio. B. Frequenza dei controlli fisici B.1. Animali e prodotti animali a) Importazioni nella Comunità >SPAZIO PER TABELLA> b) Importazioni in Cile >SPAZIO PER TABELLA> B.2. Vegetali e prodotti vegetali a) Importazioni nella Comunità >SPAZIO PER TABELLA> Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci non elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio: La Parte importatrice può procedere, su base variabile, a controlli fisici onde accertarsi, per quanto possibile, che non siano infestati da parassiti. b) Importazioni in Cile Tipo di controlli alle frontiere Controlli documentari: ispezione di tutti i documenti attinenti a ciascuna spedizione onde accertarne la conformità con la certificazione fitosanitaria. Verifica: ispezione delle spedizioni per determinare il grado di industrializzazione o di trasformazione (verificando ad esempio se un prodotto è congelato, essiccato, tostato, ecc.). Ispezione fitosanitaria: una serie di operazioni volte a determinare la conformità con i requisiti fitosanitari. Ricevimento: per determinare lo status fitosanitario dei mezzi di trasporto internazionali. >SPAZIO PER TABELLA> Appendice IX CERTIFICAZIONE A. Principi della certificazione Vegetali, prodotti vegetali e altre merci: Le autorità competenti applicano, per la certificazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre merci, i principi contenuti nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 7, "Sistema di certificazione delle esportazioni", e n. 12, "Orientamenti per i certificati fitosanitari". Animali e prodotti animali 1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti animali da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione. 2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare. 3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti animali che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare. 4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati: a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; oppure b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria. 5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'integrità della certificazione, accertandosi in particolare che i funzionari certificanti da esse designati: a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; e b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano. 6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, almeno in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, a norma dell'appendice IX C. 7. Ciascuna autorità competente ha la facoltà di collegare i certificati al funzionario certificante e di garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire. 8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati rilasciati dichiaratamente in conformità della legislazione veterinaria. 9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per penalizzare tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Fra tali misure può figurare la sospensione temporanea dei funzionari certificanti fino alla conclusione dell'inchiesta. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che: a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire che l'interessato reiteri la trasgressione; b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata. B. Certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 3 L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice. C. Lingue ufficiali per la certificazione Importazioni nella Comunità Vegetali, prodotti vegetali e altre merci: Il certificato deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e, preferibilmente, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Animali e prodotti animali: Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 11. Importazioni in Cile Il certificato sanitario può essere compilato in spagnolo o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in spagnolo. Appendice X QUESTIONI IN SOSPESO Da sottoporre al comitato di cui all'articolo 16 per arrivare ad una soluzione. Appendice XI PUNTI DI CONTATTO E SITI WEB A. Punti di contatto Per il Cile Departamento Acceso a Mercados Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos 20, piso 2 Santiago Chile Tel. (56-2) 5 65 90 09 Fax (56-2) 6 96 06 39 Altri contatti importanti: Departamento de Asuntos Económicos con Europa Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) Ministerio de Relaciones Exteriores Teatinos 20, piso 3 Santiago Chile Tel. (56-2) 5 65 93 67 Fax (56-2) 5 65 93 66 Jefe Departamento de Protección Pecuaria Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Ministerio de Agricultura Av. Bulnes 140, piso 7 Santiago Chile Tel. (56-2) 6 88 61 83 Fax (56-2) 6 71 61 84 Jefe Departamento de Protección Agrícola Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Ministerio de Agricultura Av. Bulnes 140, piso 3 Santiago Chile Tel. (56-2) 6 96 85 00 Fax (56-2) 6 96 64 80 Departamento Asuntos Internacionales Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Ministerio de Agricultura Av. Bulnes 140, piso 6 Santiago Chile Tel. (56-2) 6 88 38 11 Fax (56-2) 6 71 74 19 Jefe Departamento Sanidad Pesquera Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) Ministerio de Economía Victoria 2832 Valparaiso Chile Tel. (56-32) 81 92 03 Fax (56-32) 81 92 00 Jefe División de Rectoría y Regulación Sanitaria Ministerio de Salud Estado 360 piso 8 Santiago Chile Tel. (56-2) 6 30 04 88 - 6 30 04 89 Fax (56-2) 6 38 35 62 Per la Comunità Direttore DG SANCO Direzione E Sicurezza alimentare; sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali Commissione europea Recapito postale: Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Ufficio Rue Froissart 101 1040 Bruxelles Belgio Tel. (32) 22 96 33 14 Fax (32) 22 96 42 86 Altri contatti importanti: Direttore DG SANCO Direzione D Sicurezza alimentare: catena di produzione e di distribuzione Commissione europea Recapito postale: Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Ufficio: Rue Belliard 232 1040 Bruxelles Belgio Tel. (32) 22 95 34 30 Fax (32) 22 95 02 85 Direttore DG SANCO Direzione F Ufficio alimentare e veterinario Grange Dunsany Co Meath Ireland Tel. (353) 4 66 17 58 Fax (353) 4 66 18 97 B. Punti di contatto per l'e-mail Per il Cile acuerdo-Cile-ue-sps@direcon.cl Per la Comunità sanco-ec-Cile-agreement@cec.eu.int C. Siti web gratuiti Per il Cile http://www.sernapesca.cl/Sanidad/ Pagina_del_departamento.htm http://www.sag.gob.cl http://www.direcon.cl Per la Comunità http://europa.eu.int/comm/dgs/ health_consumer/index_en.htm Appendice XII APPLICAZIONE TERRITORIALE Per la Comunità: Territori degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio e, per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Per il Cile Come specificato all'articolo 204 dell'accordo di associazione. ALLEGATO V ACCORDO SUL COMMERCIO DEL VINO (di cui all'articolo 90 dell'accordo di associazione) Articolo 1 Obiettivi Le Parti convengono, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità, di agevolare e promuovere gli scambi di vini prodotti in Cile e nella Comunità, alle condizioni stabilite nel presente accordo. Articolo 2 Portata e ambito di applicazione Il presente accordo si applica ai vini di cui alla voce 22.04 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("SA"), prodotti conformemente alla vigente normativa che disciplina la produzione di un tipo particolare di vino nel territorio di una Parte. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente accordo, fatte salve disposizioni contrarie, si intende per: a) "originario di", quando la dicitura è usata in relazione al nome di una Parte, il vino prodotto interamente sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di tale Parte; b) "indicazione geografica", l'indicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo TRIPs dell'OMC, che è protetta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per l'identificazione di un vino originario di una regione o una località di quella Parte; c) "dicitura tradizionale", una denominazione tradizionalmente usata per riferirsi in particolare al metodo di produzione o di invecchiamento o alla qualità, al colore o al tipo di luogo, o a un particolare evento legato alla storia del vino in questione, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per descrivere e presentare un prodotto originario di detta Parte; d) "menzioni di qualità complementari", i termini nominati quali menzioni di qualità complementari nella normativa cilena; e) "omonimo", la stessa indicazione geografica o le stesse diciture tradizionali e menzioni di qualità complementari o un termine tanto simile da poter creare confusione, utilizzato per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi; f) "descrizione", i termini utilizzati per descrivere un vino sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché sul materiale pubblicitario; il verbo "descrivere" è inteso in senso analogo; g) "etichettatura", il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente stesso, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; h) "Stato membro", uno Stato membro della Comunità; i) "presentazione", i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, compresi i dispositivi di chiusura, le etichette e l'imballaggio; j) "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; k) "produzione", l'intero processo di vinificazione; l) "vinificazione", il processo di trasformazione del mosto, usando lievito, fino al momento in cui non rimane più zucchero oppure in cui è stata raggiunta la quantità necessaria di zucchero, in base alla natura dei prodotti finali; m) "varietà di vite", le varietà di piante appartenenti al genere Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme di una Parte riguardo all'uso di varietà di vite diverse nel vino prodotto in quella Parte; n) "identificazione", usato in relazione alle indicazioni geografiche, l'uso di indicazioni geografiche per descrivere o presentare i vini; o) "vino", unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto; p) "accordo", il presente accordo e le sue appendici; q) "accordo di associazione", l'accordo che crea un'associazione tra le Parti, al quale è allegato il presente accordo; e r) "Comitato di associazione", il comitato di cui all'articolo 193 dell'accordo di associazione. Articolo 4 Norme generali in materia di importazione e commercializzazione 1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente accordo, gli scambi e la commercializzazione del vino sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata. 2. Il presente accordo non pregiudica le norme applicate da una Parte in materia di imposizione o le altre misure di controllo pertinenti. TITOLO I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI Articolo 5 Protezione delle indicazioni geografiche 1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare il vino che, ai sensi dell'articolo 3, è originario delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per descrivere un vino non contemplato da tale indicazione o dicitura. 2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevede in particolare l'esclusione di qualsiasi uso delle denominazioni di cui all'articolo 6 per i vini che non sono originari della zona geografica indicata, anche se: a) la vera origine del prodotto è indicata; b) la denominazione in questione è utilizzata come traduzione; c) tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche: a) se due indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe, purché il consumatore non sia tratto in inganno circa la vera origine del vino; b) se un'indicazione geografica protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino della zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione. 5. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le indicazioni geografiche omonime di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano tratti in inganno. 6. Le disposizioni del presente articolo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una persona fisica o giuridica di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da trarre in inganno i consumatori. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1 non si applica ai nomi che sono marchi commerciali registrati alla data di entrata in vigore del presente accordo. 7. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica relativa al vino di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta. Articolo 6 Indicazioni geografiche Le denominazioni seguenti sono quelle di cui all'articolo 5: a) per quanto concerne il vino originario della Comunità: i) i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto è originario; ii) le indicazioni geografiche elencate nell'appendice I; b) per quanto concerne il vino originario del Cile: i) i riferimenti al Cile; ii) le indicazioni geografiche elencate nell'appendice II. Articolo 7 Indicazioni geografiche e marchi commerciali 1. La registrazione di un marchio commerciale per il vino ai sensi dell'articolo 3 identico/ simile a o contenente un'indicazione geografica protetta a norma dell'articolo 5 è rifiutata. 2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VI sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. I marchi commerciali elencati nell'appendice VI per il vino di cui sono state esportate in media meno di 1 000 casse da 9 litri nel periodo 1999-2001 sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 8 Protezione delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari 1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente accordo, per garantire la protezione reciproca delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari di cui all'articolo 9 utilizzate per descrivere e presentare il vino che, ai sensi dell'articolo 3, è originario delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di diciture tradizionali o di menzioni di qualità complementari per descrivere un vino non contemplato da tali indicazioni o descrizioni. 2. Le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui all'articolo 9 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5. 3. La protezione di una dicitura tradizionale o di una menzione di qualità complementare si applica soltanto alla o alle lingue in cui è scritta nelle appendici III o IV. 4. La protezione di ogni dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare si applica soltanto al suo uso per descrivere e presentare la o le categorie di vini per i quali figura nell'appendice III o IV. 5. In caso di omonimia fra diciture tradizionali e menzioni di qualità complementari: a) se una dicitura tradizionale e una menzione di qualità complementare protette a norma del presente articolo sono omonime, la protezione è concessa ad entrambe, a condizione che il consumatore non sia tratto in inganno circa la vera origine del vino; b) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco A dell'appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto se il suo uso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d'origine e non costituisce una concorrenza sleale e se il consumatore non è tratto in inganno riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino; c) se una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco B dell'appendice III o IV è omonima di una denominazione di un vino non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare un vino soltanto a condizione che si tratti di un'indicazione geografica usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese d'origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario della Parte in questione. 6. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le diciture tradizionali e le menzioni di qualità complementari omonime di cui al paragrafo 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che il consumatore non sia tratto in inganno. Articolo 9 Diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari Le seguenti diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari sono protette ai sensi dell'articolo 8: a) per quanto riguarda il vino originario della Comunità, quelle elencate nell'appendice III, elenco A e elenco B, b) per quanto riguarda il vino originario del Cile, quelle elencate nell'appendice IV, elenco A e elenco B. Articolo 10 Diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari e marchi commerciali 1. La registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare dell'altra Parte di cui all'elenco A dell'appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV. 2. In deroga al paragrafo 1, la registrazione in una Parte del marchio commerciale di un vino che è anche identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di tale Parte di cui all'elenco A dell'appendice III o IV non deve necessariamente essere rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV. 3. La registrazione del marchio commerciale di un vino ai sensi dell'articolo 3 che è identico/simile a o contiene una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'elenco B dell'appendice III o IV è rifiutata qualora essa riguardi l'uso di tale dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare per descrivere o presentare la o le categorie di vino per le quali detta dicitura tradizionale o menzione di qualità complementare figura nell'appendice III o IV. 4. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice VII sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo. 5. Per gli scambi di vini tra le Parti un vino originario del Cile può essere descritto o presentato nella Comunità con i seguenti elementi, indipendentemente dal fatto che le condizioni per il suo uso siano regolamentate in Cile: a) i nomi, i titoli e gli indirizzi delle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla commercializzazione, b) il tipo di prodotto, c) un particolare colore, d) l'annata, e) il nome di una o più varietà di vite, f) indicazioni riguardanti i mezzi usati per ottenere il prodotto o il metodo usato per lavorarlo, g) il nome di un vigneto, h) un termine indicante che il vino è stato imbottigliato nella proprietà, o da un gruppo di aziende agricole, o in un'azienda situata nella regione di produzione. L'articolo 4, paragrafo 1 si applica tenendo conto di tali elementi. Per quanto riguarda il vino originario di una Parte, qualsiasi denominazione non figurante nelle appendici I, II, III e IV può essere utilizzata liberamente per descrivere e presentare il vino senza bisogno di regolamentazioni sul mercato interno di tale Parte, fatte salve eventuali norme applicate in tale Parte, oppure all'esportazione in paesi terzi e sul loro mercato interno, fatta salva l'eventuale normativa applicata in tali paesi terzi. Articolo 11 Marchi commerciali protetti 1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 4 che siano identici/simili a o contengano le indicazioni geografiche o le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 6 e 10, rispettivamente. 2. A norma del paragrafo 1, nessuna Parte nega il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV. 3. I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui agli articoli 7, paragrafo 2, e 10, paragrafo 4, registrati in una sola delle Parti, possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene un'indicazione geografica di cui all'appendice I o II o una dicitura tradizionale o una menzione di qualità complementare di cui all'appendice III o IV. 4. I marchi commerciali identici/simili a o che contengono le indicazioni geografiche, le diciture tradizionali o le menzioni di qualità complementari di cui agli articoli 7 e 10 non possono essere invocati contro l'uso delle indicazioni geografiche o delle diciture tradizionali o delle menzioni di qualità complementari per descrivere o presentare i vini che possono utilizzare dette indicazioni geografiche o diciture tradizionali o menzioni di qualità complementari. Articolo 12 Vini originari Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le denominazioni protette di cui all'articolo 6 e le diciture tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 9 non siano utilizzate per descrivere e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte. Articolo 13 Etichettatura Nessuna Parte consente di etichettare un prodotto come se fosse originario dell'altra Parte se tale prodotto è il risultato della miscela di vini originari dell'altra Parte e di vini originari di quella Parte o di un paese terzo. Articolo 14 Estensione della protezione Nella misura in cui la legislazione pertinente di ciascuna Parte lo consente, il beneficio della protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte. Articolo 15 Indicazioni geografiche non protette nel paese d'origine Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta nel paese d'origine. Articolo 16 Applicazione 1. Se l'organismo competente designato a norma dell'articolo 27 viene a conoscenza del fatto che la descrizione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola la protezione conferita dal presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative necessarie e/o avviano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo di una denominazione di cui agli articoli 6 o 9. 2. Si applicano le misure e si avviano le azioni legali di cui al paragrafo 1 in particolare nei seguenti casi: a) se la traduzione delle descrizioni previste dalla normativa di una delle Parti nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe trarre in inganno quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così descritto o presentato; b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette a norma del presente accordo figurano descrizioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino; c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno quanto all'origine del vino. 3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le autorità e gli organismi di cui all'articolo 27 di adottare misure appropriate nelle Parti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale. TITOLO II PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI Articolo 17 Riconoscimento di pratiche enologiche 1. La Comunità autorizza l'importazione e la commercializzazione, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari del Cile prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici ed alle specifiche dei prodotti di cui al paragrafo 1 dell'appendice V e all'appendice VIII (protocollo). 2. Il Cile autorizza l'importazione e la commercializzazione, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici ed alle specifiche dei prodotti di cui al paragrafo 2 dell'appendice V e all'appendice VIII (protocollo). Articolo 18 Nuove pratiche enologiche 1. Ciascuna Parte si adopera per informare appena possibile l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 29, degli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino prodotto in tale Parte, ad autorizzare una pratica enologica o un trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V, al fine di concordare un approccio comune. 2. Una Parte informa l'altra Parte qualora, per quanto riguarda il vino prodotto in tale Parte, abbia autorizzato una pratica enologica o un trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V. 3. La notifica comprende: a) una descrizione della pratica enologica o del trattamento enologico non figurante per tale Parte nell'appendice V; e b) un fascicolo tecnico che giustifica l'autorizzazione della pratica enologica o del trattamento enologico, in particolare per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 19. 4. Per un periodo di dodici mesi che inizia un mese dopo la notifica di cui al paragrafo 2 e fatti salvi gli articoli 20, paragrafo 3, e 21, paragrafo 2, lettera b), l'altra Parte autorizza provvisoriamente l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante, prodotti conformemente con la pratica o il trattamento enologico in questione. Articolo 19 Standard di qualità Le pratiche e i trattamenti enologici diversi da quelli di cui all'appendice V alla data di entrata in vigore del presente accordo, usati per produrre vino, rispettano i requisiti seguenti: a) la protezione della salute umana, basata su principi scientifici e non sostenuta senza sufficienti prove scientifiche; b) la protezione dei consumatori nei confronti delle pratiche ingannevoli; e c) il rispetto delle buone pratiche enologiche, in particolare l'esigenza che la vinificazione, i trattamenti e le tecniche autorizzati dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte non comportino un cambiamento inaccettabile nella composizione del prodotto trattato e garantiscano la conservazione delle caratteristiche organolettiche del vino migliorandone nel contempo la qualità. Articolo 20 Salvaguardia 1. Entro dodici mesi dalla notifica di una Parte di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'altra Parte può opporsi all'accettabilità della pratica o del trattamento enologico notificato adducendone la mancata conformità con uno o più dei requisiti di cui all'articolo 19. Può inoltre invocare la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23. 2. Gli arbitri di cui all'articolo 23 decidono se la pratica o il trattamento enologico rispetta i requisiti di cui all'articolo 19. 3. Le Parti fanno sì che la decisione relativa alla conformità della pratica o del trattamento enologico notificato con i requisiti di cui all'articolo 19 sia adottata al fine di, o col risultato di, non creare inutili ostacoli al commercio dei vini. 4. Fermo restando l'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), l'autorizzazione provvisoria per importare e commercializzare vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione prosegue fino a quando non viene presa la decisione di cui al paragrafo 2. Articolo 21 Modifica dell'appendice V 1. Le Parti modificano il pertinente paragrafo dell'appendice V per aggiungere la pratica o il trattamento enologico prima della fine del periodo di cui all'articolo 18, paragrafo 4. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora una Parte abbia fatto ricorso alla salvaguardia di cui all'articolo 20: a) se gli arbitri decidono che la pratica o il trattamento enologico notificato rispetta i requisiti di cui all'articolo 19, le Parti modificano il pertinente paragrafo dell'appendice V per aggiungere la pratica o il trattamento enologico entro tre mesi dalla data della decisione. L'autorizzazione provvisoria per l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione prosegue fino al momento della modifica; b) se però gli arbitri decidono che la pratica o il trattamento enologico autorizzato o modificato non rispetta i requisiti di cui all'articolo 19, l'autorizzazione provvisoria per l'importazione e la commercializzazione di vini originari della Parte notificante prodotti conformemente alla pratica o al trattamento enologico in questione, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, cessa quattordici giorni dopo la data della decisione. Tale cessazione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il vino importato nelle Parti prima della data della decisione. Articolo 22 Modifica di pratiche e trattamenti enologici Gli articoli da 18 a 21 si applicano anche nel caso in cui una Parte autorizzi una modifica di una pratica o trattamento enologico di cui al pertinente paragrafo dell'appendice V. Articolo 23 Procedura di arbitrato sulle pratiche e i trattamenti enologici 1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente titolo vengono risolte ai sensi delle disposizioni del titolo VIII dell'accordo di associazione, se non disposto diversamente nel presente articolo. 2. Il Comitato di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri enologici, un terzo dei quali non devono avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte e devono essere identificati come presidenti di panel arbitrali. Il Comitato di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. Le persone selezionate per fungere da presidenti di panel arbitrali devono possedere competenze o esperienza in merito alle leggi o al commercio internazionale o alla risoluzione di controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Dieci persone devono avere esperienza e conoscenze di pratiche enologiche, essere indipendenti, operare a titolo personale, non essere associate ad una delle Parti né ricevere istruzioni da una delle Parti o da organizzazioni e rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XVI dell'accordo di associazione. L'elenco può essere modificato ogni tre anni. 3. Entro tre giorni dalla richiesta di procedura di arbitrato enologico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, i tre arbitri vengono estratti a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 2, uno tra le persone proposte al Comitato di associazione dalla Parte ricorrente, uno tra le persone proposte al Comitato di associazione dall'altra Parte e il presidente tra le persone individuate a tal fine ai sensi del paragrafo 2. 4. Il compito del panel arbitrale enologico consiste nel determinare se la nuova pratica enologica sottopostagli nella richiesta presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19. 5. La decisione del panel arbitrale viene resa entro tre mesi dalla data della richiesta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1. Essa è definitiva e pubblica. TITOLO III REQUISITI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE PER L'IMPORTAZIONE Articolo 24 Certificati e bollettini d'analisi 1. Ciascuna Parte autorizza l'importazione di vini conformemente alle norme in materia di certificazione all'importazione e bollettini d'analisi previste dall'appendice VIII (protocollo). 2. Fatto salvo l'articolo 25, ciascuna Parte accetta di non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio dell'altra Parte a requisiti in materia di certificati d'importazione più restrittivi di quelli previsti dal presente accordo. Articolo 25 Disposizioni di salvaguardia 1. Le Parti si riservano il diritto di esigere temporaneamente requisiti supplementari di certificazione all'importazione per poter affrontare problemi legittimi di carattere pubblico, quali la protezione della salute pubblica o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra Parte viene informata adeguatamente e tempestivamente per consentirle di soddisfare detti requisiti supplementari. 2. Le Parti concordano che tali requisiti non saranno richiesti al di là del periodo necessario per far fronte al problema legittimo di carattere pubblico per il quale sono stati introdotti. TITOLO IV MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Articolo 26 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC e dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna Parte si adopera per informare quanto prima l'altra Parte secondo le procedure di cui all'articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato in tale Parte, all'adozione di dette misure, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare un approccio comune. TITOLO V ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO Articolo 27 Autorità responsabili dell'applicazione 1. Ciascuna Parte designa gli organismi responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una Parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo, viene designata un'unica autorità di collegamento. 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si notificano reciprocamente i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente. 3. Gli organismi e le autorità di cui al paragrafo 1 esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente accordo e nella lotta contro le pratiche fraudolente, conformemente alla loro legislazione. Articolo 28 Misure di applicazione 1. Se uno degli organismi o delle autorità designati a norma dell'articolo 27 ha fondati motivi per sospettare che: a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra le Parti non sia o non sia stato conforme al presente accordo o alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte, e b) tale inosservanza rivesta particolare interesse per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni giudiziarie, ne informa immediatamente gli organismi competenti e l'autorità di collegamento dell'altra Parte. 2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali o commerciali o di altri documenti appropriati. Occorre altresì indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali da intraprendere. Le informazioni includono in particolare i seguenti dati relativi al vino interessato: a) il nome del produttore e della persona fisica o giuridica che può disporre del vino; b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino; c) la descrizione e la presentazione del vino; e d) informazioni dettagliate sulla violazione delle norme di produzione e di commercializzazione. TITOLO VI GESTIONE DELL'ACCORDO Articolo 29 Compiti delle Parti 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 30, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo. 2. In particolare, le Parti: a) modificano le appendici in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse; b) stabiliscono le condizioni pratiche di cui agli articoli 5, paragrafo 5, e 8, paragrafo 6; c) modificano le appendici I o VIII ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II; d) stabiliscono nell'appendice VIII (protocollo) le modalità specifiche di cui all'articolo 17; e) modificano l'appendice VIII (protocollo) per determinare i requisiti in materia di composizione e le altre specifiche dei prodotti di cui all'articolo 17; f) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti d'interesse per il settore vinicolo, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vinicolo; e g) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni. Articolo 30 Comitato congiunto 1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione del presente accordo. Il comitato si riunisce a turno nella Comunità e in Cile, ad una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti. 2. Il comitato congiunto garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Favorisce i contatti e lo scambio di informazioni per un funzionamento ottimale del presente accordo. 5. Presenta proposte su problemi di reciproco interesse nel settore vinicolo. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 31 Transito - piccoli quantitativi I titoli I, II e III non si applicano ai vini: a) in transito attraverso una Parte, o b) originari di una Parte e spediti in piccoli quantitativi fra le Parti secondo i termini e le condizioni conformi alle procedure di cui all'appendice VIII (protocollo). Articolo 32 Consultazioni 1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia osservato un obbligo previsto dal presente accordo, le presenta una notifica scritta a tale proposito. Nella notifica può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni entro un periodo determinato. 2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate in via provvisoria opportune misure protettive senza ricorrere alle consultazioni, a condizione che le consultazioni intervengano quanto prima possibile dopo l'adozione delle misure. 4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non raggiungono un accordo: a) la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare opportune misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo; b) ciascuna Parte può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 33. Articolo 33 Risoluzione delle controversie 1. Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo diverse da quelle da risolvere ai sensi del titolo II, come risulta dall'articolo 23, sono risolte mediante la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione. 2. In deroga all'articolo 184 dell'accordo di associazione, qualora le Parti abbiano tenuto consultazioni a norma dell'articolo 23, la Parte ricorrente può chiedere direttamente l'istituzione di un panel arbitrale. Articolo 34 Commercializzazione di scorte preesistenti 1. I vini che, alla data in cui entra in vigore il presente accordo o prima di tale data, sono stati prodotti, descritti e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne della rispettiva Parte, ma secondo modalità vietate dal presente accordo, possono essere commercializzati alle condizioni seguenti: a) il vino prodotto secondo una o più pratiche o trattamenti enologici non elencati nelle appendici V o VIII (protocollo) può essere commercializzato fino ad esaurimento delle scorte; b) i prodotti descritti ed etichettati utilizzando indicazioni geografiche protette dal presente accordo possono continuare ad essere commercializzati: i) da grossisti o produttori, per un periodo di tre anni; ii) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte. 2. I vini prodotti, descritti e presentati a norma del presente accordo e la cui descrizione o presentazione non è più conforme all'accordo stesso in seguito a una modifica del medesimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte salvo convenzione contraria delle Parti. Articolo 35 Appendici Le appendici del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Appendice I INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (di cui all'articolo 6) I. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete") 1.1. Nomi delle regioni determinate - Ahr - Baden - Franken - Hessische Bergstraße - Mittelrhein - Mosel-Saar-Ruwer - Nahe - Pfalz - Rheingau - Rheinhessen - Saale-Unstrut - Sachsen - Württemberg 1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni 1.2.1. Regione determinata Ahr a) Sottoregione: Bereich Walporzheim/Ahrtal b) Großlage: Klosterberg c) Einzellagen: Blume Burggarten Goldkaul Hardtberg Herrenberg Laacherberg Mönchberg Pfaffenberg Sonnenberg Steinkaul Übigberg d) Comuni e parti di Comuni: Ahrbrück Ahrweiler Altenahr Bachem Bad Neuenahr-Ahrweiler Dernau Ehlingen Heimersheim Heppingen Lohrsdorf Marienthal Mayschoss Neuenahr Pützfeld Rech Reimerzhoven Walporzheim 1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstraße a) Sottoregioni: Bereich Starkenburg Bereich Umstadt b) Großlagen: Rott Schlossberg Wolfsmagen c) Einzellagen: Eckweg Fürstenlager Guldenzoll Hemsberg Herrenberg Höllberg Kalkgasse Maiberg Paulus Steingeröll Steingerück Steinkopf Stemmler Streichling d) Comuni e parti di Comuni: Alsbach Bensheim Bensheim-Auerbach Bensheim-Schönberg Dietzenbach Erbach Gross-Umstadt Hambach Heppenheim Klein-Umstadt Rossdorf Seeheim Zwingenberg 1.2.3. Regione determinata Mittelrhein a) Sottoregioni: Bereich Loreley Bereich Siebengebirge b) Großlagen: Burg-Hammerstein Burg Rheinfels Gedeonseck Herrenberg Lahntal Loreleyfelsen Marxburg Petersberg Schloss Reichenstein Schloss Schönburg Schloss Stahleck c) Einzellagen: Brünnchen Fürstenberg Gartenlay Klosterberg Römerberg Schloß Stahlberg Sonne St. Martinsberg Wahrheit Wolfshöhle d) Comuni e parti di Comuni: Ariendorf Bacharach Bacharach-Steeg Bad Ems Bad Hönningen Boppard Bornich Braubach Breitscheid Brey Damscheid Dattenberg Dausenau Dellhofen Dörscheid Ehrenbreitstein Ehrental Ems Engenhöll Erpel Fachbach Filsen Hamm Hammerstein Henschhausen Hirzenach Kamp-Bornhofen Karthaus Kasbach-Ohlenberg Kaub Kestert Koblenz Königswinter Lahnstein Langscheid Leubsdorf Leutesdorf Linz Manubach Medenscheid Nassau Neurath Niederburg Niederdollendorf Niederhammerstein Niederheimbach Nochern Oberdiebach Oberdollendorf Oberhammerstein Obernhof Oberheimbach Oberwesel Osterspai Patersberg Perscheid Rheinbreitbach Rheinbrohl Rheindiebach Rhens Rhöndorf Sankt-Goar Sankt-Goarshausen Schloss Fürstenberg Spay Steeg Trechtingshausen Unkel Urbar Vallendar Weinähr Wellmich Werlau Winzberg 1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer a) Generale: Mosel Moseltaler Ruwer Saar b) Sottoregioni: Bereich Bernkastel Bereich Moseltor Bereich Obermosel Bereich Zell Bereich Saar Bereich Ruwertal c) Großlagen: Badstube Gipfel Goldbäumchen Grafschaft Köningsberg Kurfürstlay Michelsberg Münzlay Nacktarsch Probstberg Römerlay Rosenhang Sankt Michael Scharzlay Scharzberg Schwarze Katz Vom heissem Stein Weinhex d) Einzellagen: Abteiberg Adler Altarberg Altärchen Altenberg Annaberg Apotheke Auf der Wiltingerkupp Blümchen Bockstein Brauneberg Braunfels Brüderberg Bruderschaft Burg Warsberg Burgberg Burglay Burglay-Felsen Burgmauer Busslay Carlsfelsen Doctor Domgarten Domherrenberg Edelberg Elzhofberg Engelgrube Engelströpfchen Euchariusberg Falkenberg Falklay Felsenkopf Fettgarten Feuerberg Frauenberg Funkenberg Geisberg Goldgrübchen Goldkupp Goldlay Goldtröpfchen Grafschafter Sonnenberg Großer Herrgott Günterslay Hahnenschrittchen Hammerstein Hasenberg Hasenläufer Held Herrenberg Herzchen Himmelreich Hirschlay Hirtengarten Hitzlay Hofberger Honigberg Hubertusberg Hubertuslay Johannisbrünnchen Juffer Kapellchen Kapellenberg Kardinalsberg Karlsberg Kätzchen Kehrnagel Kirchberg Kirchlay Klosterberg Klostergarten Klosterkammer Klosterlay Klostersegen Königsberg Kreuzlay Krone Kupp Kurfürst Lambertuslay Laudamusberg Laurentiusberg Lay Leiterchen Letterlay Mandelgraben Marienberg Marienburg Marienburger Marienholz Maximiner Maximiner Burgberg Maximiner Meisenberg Monteneubel Moullay-Hofberg Mühlenberg Niederberg Niederberg-Helden Nonnenberg Nonnengarten Osterlämmchen Paradies Paulinsberg Paulinslay Pfirsichgarten Quiriniusberg Rathausberg Rausch Rochusfels Römerberg Römergarten Römerhang Römerquelle Rosenberg Rosenborn Rosengärtchen Rosenlay Roterd Sandberg Schatzgarten Scheidterberg Schelm Schießlay Schlagengraben Schleidberg Schlemmertröpfchen Schloß Thorner Kupp Schloßberg Sonnenberg Sonnenlay Sonnenuhr St. Georgshof St. Martin St. Matheiser Stefanslay Steffensberg Stephansberg Stubener Treppchen Vogteiberg Weisserberg Würzgarten Zellerberg e) Comuni e parti di Comuni: Alf Alken Andel Avelsbach Ayl Bausendorf Beilstein Bekond Bengel Bernkastel-Kues Beuren Biebelhausen Biewer Bitzingen Brauneberg Bremm Briedel Briedern Brodenbach Bruttig-Fankel Bullay Burg Burgen Cochem Cond Detzem Dhron Dieblich Dreis Ebernach Ediger-Eller Edingen Eitelsbach Ellenz-Poltersdorf Eller Enkirch Ensch Erden Ernst Esingen Falkenstein Fankel Fastrau Fell Fellerich Filsch Filzen Fisch Flussbach Franzenheim Godendorf Gondorf Graach Grewenich Güls Hamm Hatzenport Helfant-Esingen Hetzerath Hockweiler Hupperath Igel Irsch Kaimt Kanzem Karden Kasel Kastel-Staadt Kattenes Kenn Kernscheid Kesten Kinheim Kirf Klotten Klüsserath Kobern-Gondorf Koblenz Köllig Kommlingen Könen Konz Korlingen Kövenich Köwerich Krettnach Kreuzweiler Kröv Krutweiler Kues Kürenz Langsur Lay Lehmen Leiwen Liersberg Lieser Löf Longen Longuich Lorenzhof Lörsch Lösnich Maring-Noviand Maximin Grünhaus Mehring Mennig Merl Mertesdorf Merzkirchen Mesenich Metternich Metzdorf Meurich Minheim Monzel Morscheid Moselkern Moselsürsch Moselweiss Müden Mühlheim Neef Nehren Nennig Neumagen-Dhron Niederemmel Niederfell Niederleuken Niedermennig Nittel Noviand Oberbillig Oberemmel Oberfell Obermennig Oberperl Ockfen Olewig Olkenbach Onsdorf Osann-Monzel Palzem Pellingen Perl Piesport Platten Pölich Poltersdorf Pommern Portz Pünderich Rachtig Ralingen Rehlingen Reil Riol Rivenich Riveris Ruwer Saarburg Scharzhofberg Schleich Schoden Schweich Sehl Sehlem Sehndorf Sehnhals Senheim Serrig Soest Sommerau St. Aldegund Staadt Starkenburg Tarforst Tawern Temmels Thörnich Traben-Trarbach Trarbach Treis-Karden Trier Trittenheim Ürzig Valwig Veldenz Waldrach Wasserliesch Wawern Wehlen Wehr Wellen Wiltingen Wincheringen Winningen Wintersdorf Wintrich Wittlich Wolf Zell Zeltingen-Rachtig Zewen-Oberkirch 1.2.5. Regione determinata Nahe a) Sottoregione: Bereich Nahetal b) Großlagen: Burgweg Kronenberg Paradiesgarten Pfarrgarten Rosengarten Schlosskapelle Sonnenborn c) Einzellagen: Abtei Alte Römerstraße Altenberg Altenburg Apostelberg Backöfchen Becherbrunnen Berg Bergborn Birkenberg Domberg Drachenbrunnen Edelberg Felsenberg Felseneck Forst Frühlingsplätzchen Galgenberg Graukatz Herrenzehntel Hinkelstein Hipperich Hofgut Hölle Höllenbrand Höllenpfad Honigberg Hörnchen Johannisberg Kapellenberg Karthäuser Kastell Katergrube Katzenhölle Klosterberg Klostergarten Königsgarten Königsschloß Krone Kronenfels Lauerweg Liebesbrunnen Löhrer Berg Lump Marienpforter Mönchberg Mühlberg Narrenkappe Nonnengarten Osterhöll Otterberg Palmengarten Paradies Pastorei Pastorenberg Pfaffenstein Ratsgrund Rheingrafenberg Römerberg Römerhelde Rosenberg Rosenteich Rothenberg Saukopf Schloßberg Sonnenberg Sonnenweg Sonnenlauf St. Antoniusweg St. Martin Steinchen Steyerberg Straußberg Teufelsküche Tilgesbrunnen Vogelsang Wildgrafenberg d) Comuni e parti di Comuni: Alsenz Altenbamberg Auen Bad Kreuznach Bad Münster-Ebernburg Bayerfeld-Steckweiler Bingerbrück Bockenau Boos Bosenheim Braunweiler Bretzenheim Burg Layen Burgsponheim Cölln Dalberg Desloch Dorsheim Duchroth Ebernburg Eckenroth Feilbingert Gaugrehweiler Genheim Guldental Gutenberg Hargesheim Heddesheim Hergenfeld Hochstätten Hüffelsheim Ippesheim Kalkofen Kirschroth Langenlonsheim Laubenheim Lauschied Lettweiler Mandel Mannweiler-Cölln Martinstein Meddersheim Meisenheim Merxheim Monzingen Münster Münster-Sarmsheim Münsterappel Niederhausen Niedermoschel Norheim Nussbaum Oberhausen Obermoschel Oberndorf Oberstreit Odernheim Planig Raumbach Rehborn Roxheim Rüdesheim Rümmelsheim Schlossböckelheim Schöneberg Sobernheim Sommerloch Spabrücken Sponheim St. Katharinen Staudernheim Steckweiler Steinhardt Schweppenhausen Traisen Unkenbach Wald Erbach Waldalgesheim Waldböckelheim Waldhilbersheim Waldlaubersheim Wallhausen Weiler Weinsheim Windesheim Winterborn Winzenheim 1.2.6. Regione determinata Rheingau a) Sottoregione: Bereich Johannisberg b) Großlagen: Burgweg Daubhaus Deutelsberg Erntebringer Gottesthal Heiligenstock Honigberg Mehrhölzchen Steil Steinmacher c) Einzellagen: Dachsberg Doosberg Edelmann Fuchsberg Gutenberg Hasensprung Hendelberg Herrnberg Höllenberg Jungfer Kapellenberg Kilzberg Klaus Kläuserweg Klosterberg Königin Langenstück Lenchen Magdalenenkreuz Marcobrunn Michelmark Mönchspfad Nußbrunnen Rosengarten Sandgrub Schönhell Schützenhaus Selingmacher Sonnenberg St. Nikolaus Taubenberg Viktoriaberg d) Comuni e parti di Comuni: Assmannshausen Aulhausen Böddiger Eltville Erbach Flörsheim Frankfurt Geisenheim Hallgarten Hattenheim Hochheim Johannisberg Kiedrich Lorch Lorchhausen Mainz-Kostheim Martinsthal Massenheim Mittelheim Niederwalluf Oberwalluf Oestrich Rauenthal Reichartshausen Rüdesheim Steinberg Vollrads Wicker Wiesbaden Wiesbaden-Dotzheim Wiesbaden-Frauenstein Wiesbaden-Schierstein Winkel 1.2.7. Regione determinata Rheinhessen a) Sottoregioni: Bereich Bingen Bereich Nierstein Bereich Wonnegau b) Großlagen: Abtey Adelberg Auflangen Bergkloster Burg Rodenstein Domblick Domherr Gotteshilfe Güldenmorgen Gutes Domtal Kaiserpfalz Krötenbrunnen Kurfürstenstück Liebfrauenmorgen Petersberg Pilgerpfad Rehbach Rheinblick Rheingrafenstein Sankt Rochuskapelle Sankt Alban Spiegelberg Sybillinenstein Vögelsgärten c) Einzellagen: Adelpfad Äffchen Alte Römerstraße Altenberg Aulenberg Aulerde Bildstock Binger Berg Blücherpfad Blume Bockshaut Bockstein Bornpfad Bubenstück Bürgel Daubhaus Doktor Ebersberg Edle Weingärten Eiserne Hand Engelsberg Fels Felsen Feuerberg Findling Frauenberg Fraugarten Frühmesse Fuchsloch Galgenberg Geiersberg Geisterberg Gewürzgärtchen Geyersberg Goldberg Goldenes Horn Goldgrube Goldpfad Goldstückchen Gottesgarten Götzenborn Hähnchen Hasenbiß Hasensprung Haubenberg Heil Heiligenhaus Heiligenpfad Heilighäuschen Heiligkreuz Herrengarten Herrgottspfad Himmelsacker Himmelthal Hipping Hoch Hochberg Hockenmühle Hohberg Hölle Höllenbrand Homberg Honigberg Horn Hornberg Hundskopf Johannisberg Kachelberg Kaisergarten Kallenberg Kapellenberg Katzebuckel Kehr Kieselberg Kirchberg Kirchenstück Kirchgärtchen Kirchplatte Klausenberg Kloppenberg Klosterberg Klosterbruder Klostergarten Klosterweg Knopf Königsstuhl Kranzberg Kreuz Kreuzberg Kreuzblick Kreuzkapelle Kreuzweg Leckerberg Leidhecke Lenchen Liebenberg Liebfrau Liebfrauenberg Liebfrauenthal Mandelbaum Mandelberg Mandelbrunnen Michelsberg Mönchbäumchen Mönchspfad Moosberg Morstein Nonnengarten Nonnenwingert Ölberg Osterberg Paterberg Paterhof Pfaffenberg Pfaffenhalde Pfaffenkappe Pilgerstein Rheinberg Rheingrafenberg Rheinhöhe Ritterberg Römerberg Römersteg Rosenberg Rosengarten Rotenfels Rotenpfad Rotenstein Rotes Kreuz Rothenberg Sand Sankt Georgen Saukopf Sauloch Schelmen Schildberg Schloß Schloßberg Schloßberg-Schwätzerchen Schloßhölle Schneckenberg Schönberg Schützenhütte Schwarzenberg Schloß Hammerstein Seilgarten Silberberg Siliusbrunnen Sioner Klosterberg Sommerwende Sonnenberg Sonnenhang Sonnenweg Sonnheil Spitzberg St. Annaberg St. Julianenbrunnen St. Georgenberg St. Jakobsberg Steig Steig-Terassen Stein Steinberg Steingrube Tafelstein Teufelspfad Vogelsang Wartberg Wingertstor Wißberg Zechberg Zellerweg am schwarzen Herrgott d) Comuni e parti di Comuni: Abenheim Albig Alsheim Alzey Appenheim Armsheim Aspisheim Badenheim Bechenheim Bechtheim Bechtolsheim Bermersheim Bermersheim vor der Höhe Biebelnheim Biebelsheim Bingen Bodenheim Bornheim Bretzenheim Bubenheim Budenheim Büdesheim Dalheim Dalsheim Dautenheim Dexheim Dienheim Dietersheim Dintesheim Dittelsheim-Hessloch Dolgesheim Dorn-Dürkheim Drais Dromersheim Ebersheim Eckelsheim Eich Eimsheim Elsheim Engelstadt Ensheim Eppelsheim Erbes-Büdesheim Esselborn Essenheim Finthen Flomborn Flonheim Flörsheim-Dalsheim Framersheim Freilaubersheim Freimersheim Frettenheim Friesenheim Fürfeld Gabsheim Gau-Algesheim Gau-Bickelheim Gau-Bischofsheim Gau-Heppenheim Gau-Köngernheim Gau-Odernheim Gau-Weinheim Gaulsheim Gensingen Gimbsheim Grolsheim Gross-Winternheim Gumbsheim Gundersheim Gundheim Guntersblum Hackenheim Hahnheim Hangen-Weisheim Harxheim Hechtsheim Heidesheim Heimersheim Heppenheim Herrnsheim Hessloch Hillesheim Hohen-Sülzen Horchheim Horrweiler Ingelheim Jugenheim Kempten Kettenheim Klein-Winterheim Köngernheim Kriegsheim Laubenheim Leiselheim Lonsheim Lörzweiler Ludwigshöhe Mainz Mauchenheim Mettenheim Mölsheim Mommenheim Monsheim Monzernheim Mörstadt Nack Nackenheim Neu-Bamberg Nieder-Flörsheim Nieder-Hilbersheim Nieder-Olm Nieder-Saulheim Nieder-Wiesen Nierstein Ober-Flörsheim Ober-Hilbersheim Ober-Olm Ockenheim Offenheim Offstein Oppenheim Osthofen Partenheim Pfaffen-Schwabenheim Spiesheim Sponsheim Sprendlingen Stadecken-Elsheim Stein-Bockenheim Sulzheim Tiefenthal Udenheim Uelversheim Uffhofen Undenheim Vendersheim Volxheim Wachenheim Wackernheim Wahlheim Wallertheim Weinheim Weinolsheim Weinsheim Weisenau Welgesheim Wendelsheim Westhofen Wies-Oppenheim Wintersheim Wolfsheim Wöllstein Wonsheim Worms Wörrstadt Zornheim Zotzenheim 1.2.8. Regione determinata Pfalz (Palatinato) a) Sottoregioni: Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstraße Bereich südliche Weinstraße b) Großlagen: Bischofskreuz Feuerberg Grafenstück Guttenberg Herrlich Hochmess Hofstück Höllenpfad Honigsäckel Kloster Liebfrauenberg Kobnert Königsgarten Mandelhöhe Mariengarten Meerspinne Ordensgut Pfaffengrund Rebstöckel Rosenbühl Schloss Ludwigshöhe Schnepfenpflug vom Zellertal Schnepfenpflug an der Weinstraße Schwarzerde Trappenberg c) Einzellagen: Abtsberg Altenberg Altes Löhl Baron Benn Berg Bergel Bettelhaus Biengarten Bildberg Bischofsgarten Bischofsweg Bubeneck Burgweg Doktor Eselsbuckel Eselshaut Forst Frauenländchen Frohnwingert Fronhof Frühmeß Fuchsloch Gässel Geißkopf Gerümpel Goldberg Gottesacker Gräfenberg Hahnen Halde Hasen Hasenzeile Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Höhe Hohenrain Hölle Honigsack Im Sonnenschein Johanniskirchel Kaiserberg Kalkgrube Kalkofen Kapelle Kapellenberg Kastanienbusch Kastaniengarten Kirchberg Kirchenstück Kirchlöh Kirschgarten Klostergarten Klosterpfad Klosterstück Königswingert Kreuz Kreuzberg Kroatenpfad Kronenberg Kurfirst Latt Lerchenböhl Letten Liebesbrunnen Linsenbusch Mandelberg Mandelgarten Mandelhang Mandelpfad Mandelröth Maria Magdalena Martinshöhe Michelsberg Münzberg Musikantenbuckel Mütterle Narrenberg Neuberg Nonnengarten Nonnenstück Nußbien Nußriegel Oberschloß Ölgassel Oschelskopf Osterberg Paradies Pfaffenberg Reiterpfad Rittersberg Römerbrunnen Römerstraße Römerweg Roßberg Rosenberg Rosengarten Rosenkranz Rosenkränzel Roter Berg Sauschwänzel Schäfergarten Schloßberg Schloßgarten Schwarzes Kreuz Seligmacher Silberberg Sonnenberg St. Stephan Steinacker Steingebiß Steinkopf Stift Venusbuckel Vogelsang Vogelsprung Wolfsberg Wonneberg Zchpeter d) Comuni e parti di Comuni: Albersweiler Albisheim Albsheim Alsterweiler Altdorf Appenhofen Asselheim Arzheim Bad Dürkheim Bad Bergzabern Barbelroth Battenberg Bellheim Berghausen Biedesheim Billigheim Billigheim-Ingenheim Birkweiler Bischheim Bissersheim Bobenheim am Berg Böbingen Böchingen Bockenheim Bolanden Bornheim Bubenheim Burrweiler Colgenstein-Heidesheim Dackenheim Dammheim Deidesheim Diedesfeld Dierbach Dirmstein Dörrenbach Drusweiler Duttweiler Edenkoben Edesheim Einselthum Ellerstadt Erpolzheim Eschbach Essingen Flemlingen Forst Frankenthal Frankweiler Freckenfeld Freimersheim Freinsheim Freisbach Friedelsheim Gauersheim Geinsheim Gerolsheim Gimmeldingen Gleisweiler Gleiszellen-Gleishorbach Göcklingen Godramstein Gommersheim Gönnheim Gräfenhausen Gronau Grossfischlingen Grosskarlbach Grossniedesheim Grünstadt Haardt Hainfeld Hambach Harxheim Hassloch Heidesheim Heiligenstein Hergersweiler Herxheim am Berg Herxheim bei Landau Herxheimweyher Hessheim Heuchelheim Heuchelheim bei Frankental Heuchelheim-Klingen Hochdorf-Assenheim Hochstadt Ilbesheim Immesheim Impflingen Ingenheim Insheim Kallstadt Kandel Kapellen Kapellen-Drusweiler Kapsweyer Kindenheim Kirchheim an der Weinstraße Kirchheimbolanden Kirrweiler Kleinfischlingen Kleinkarlbach Kleinniedesheim Klingen Klingenmünster Knittelsheim Knöringen Königsbach an der Weinstraße Lachen/Speyerdorf Lachen Landau in der Pfalz Laumersheim Lautersheim Leinsweiler Leistadt Lustadt Maikammer Marnheim Mechtersheim Meckenheim Mertesheim Minfeld Mörlheim Morschheim Mörzheim Mühlheim Mühlhofen Mussbach an der Weinstraße Neuleiningen Neustadt an der Weinstraße Niederhorbach Niederkirchen Niederotterbach Niefernheim Nussdorf Oberhausen Oberhofen Oberotterbach Obersülzen Obrigheim Offenbach Ottersheim/Zellerthal Ottersheim Pleisweiler Pleisweiler-Oberhofen Queichheim Ranschbach Rechtenbach Rhodt Rittersheim Rödersheim-Gronau Rohrbach Römerberg Roschbach Ruppertsberg Rüssingen Sausenheim Schwegenheim Schweigen Schweigen-Rechtenbach Schweighofen Siebeldingen Speyerdorf St. Johann St. Martin Steinfeld Steinweiler Stetten Ungstein Venningen Vollmersweiler Wachenheim Walsheim Weingarten Weisenheim am Berg Weyher in der Pfalz Winden Zeiskam Zell Zellertal 1.2.9. Regione determinata Franken (Franconia) a) Sottoregioni: Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald b) Großlagen: Burgweg Ewig Leben Heiligenthal Herrenberg Hofrat Honigberg Kapellenberg Kirchberg Markgraf Babenberg Ölspiel Ravensburg Renschberg Rosstal Schild Schlossberg Schlosstück Teufelstor c) Einzellagen: Abtsberg Abtsleite Altenberg Benediktusberg Berg Berg-Rondell Bischofsberg Burg Hoheneck Centgrafenberg Cyriakusberg Dabug Dachs Domherr Eselsberg Falkenberg Feuerstein First Fischer Fürstenberg Glatzen Harstell Heiligenberg Heroldsberg Herrgottsweg Herrenberg Herrschaftsberg Himmelberg Hofstück Hohenbühl Höll Homburg Johannisberg Julius-Echter-Berg Kaiser Karl Kalb Kalbenstein Kallmuth Kapellenberg Karthäuser Katzenkopf Kelter Kiliansberg Kirchberg Königin Krähenschnabel Kreuzberg Kronsberg Küchenmeister Lämmerberg Landsknecht Langenberg Lump Mainleite Marsberg Maustal Paradies Pfaffenberg Ratsherr Reifenstein Rosenberg Scharlachberg Schloßberg Schwanleite Sommertal Sonnenberg Sonnenleite Sonnenschein Sonnenstuhl St. Klausen Stein Stein/Harfe Steinbach Stollberg Storchenbrünnle Tannenberg Teufel Teufelskeller Trautlestal Vögelein Vogelsang Wachhügel Weinsteig Wölflein Zehntgaf d) Comuni e parti di Comuni: Abtswind Adelsberg Adelshofen Albertheim Albertshofen Altmannsdorf Alzenau Arnstein Aschaffenburg Aschfeld Astheim Aub Aura an der Saale Bad Windsheim Bamberg Bergrheinfeld Bergtheim Bibergau Bieberehren Bischwind Böttigheim Breitbach Brück Buchbrunn Bullenheim Bürgstadt Castell Dampfach Dettelbach Dietersheim Dingolshausen Donnersdorf Dorfprozelten Dottenheim Düttingsfeld Ebelsbach Eherieder Mühle Eibelstadt Eichenbühl Eisenheim Elfershausen Elsenfeld Eltmann Engelsberg Engental Ergersheim Erlabrunn Erlasee Erlenbach bei Marktheidenfeld Erlenbach am Main Eschau Escherndorf Euerdorf Eussenheim Fahr Falkenstein Feuerthal Frankenberg Frankenwinheim Frickenhausen Fuchstadt Gädheim Gaibach Gambach Gerbrunn Germünden Gerolzhofen Gnötzheim Gössenheim Grettstadt Greussenheim Greuth Grossheubach Grosslangheim Grossostheim Grosswallstadt Güntersleben Haidt Hallburg Hammelburg Handthal Hassfurt Hassloch Heidingsfeld Helmstadt Hergolshausen Herlheim Herrnsheim Hesslar Himmelstadt Höchberg Hoheim Hohenfeld Höllrich Holzkirchen Holzkirchhausen Homburg am Main Hösbach Humprechtsau Hundelshausen Hüttenheim Ickelheim Iffigheim Ingolstadt Iphofen Ippesheim Ipsheim Kammerforst Karlburg Karlstadt Karsbach Kaubenheim Kemmern Kirchschönbach Kitzingen Kleinheubach Kleinlangheim Kleinochsenfurt Klingenberg Knetzgau Köhler Kolitzheim Königsberg in Bayern Krassolzheim Krautheim Kreuzwertheim Krum Külsheim Laudenbach Leinach Lengfeld Lengfurt Lenkersheim Lindac Lindelbach Lülsfeld Machtilshausen Mailheim Mainberg Mainbernheim Mainstockheim Margetshöchheim Markt Nordheim Markt Einersheim Markt Erlbach Marktbreit Marktheidenfeld Marktsteft Martinsheim Michelau Michelbach Michelfeld Miltenberg Mönchstockheim Mühlbach Mutzenroth Neubrunn Neundorf Neuses am Berg Neusetz Nordheim am Main Obereisenheim Oberhaid Oberleinach Obernau Obernbreit Oberntief Oberschleichach Oberschwappach Oberschwarzach Obervolkach Ochsenfurt Ottendorf Pflaumheim Possenheim Prappach Prichsenstadt Prosselsheim Ramsthal Randersacker Remlingen Repperndorf Retzbach Retzstadt Reusch Riedenheim Rimbach Rimpar Rödelsee Rossbrunn Rothenburg ob der Tauber Rottenberg Rottendorf Röttingen Rück Rüdenhausen Rüdisbronn Rügshofen Saaleck Sand am Main Schallfeld Scheinfeld Schmachtenberg Schnepfenbach Schonungen Schwanfeld Schwarzach Schwarzenau Schweinfurt Segnitz Seinsheim Sickershausen Sommerach Sommerau Sommerhausen Staffelbach Stammheim Steigerwald Steinbach Stetten Sugenheim Sulzfeld Sulzheim Sulzthal Tauberrettersheim Tauberzell Theilheim Thüngen Thüngersheim Tiefenstockheim Tiefenthal Traustadt Triefenstein Trimberg Uettingen Uffenheim Ullstadt Unfinden Unterdürrbach Untereisenheim Unterhaid Unterleinach Veitshöchheim Viereth Vogelsburg Vögnitz Volkach Waigolshausen Waigolsheim Walddachsbach Wasserlos Wässerndorf Weigenheim Weiher Weilbach Weimersheim Wenigumstadt Werneck Westheim Wiebelsberg Wiesenbronn Wiesenfeld Wiesentheid Willanzheim Winterhausen Wipfeld Wirmsthal Wonfurt Wörth am Main Würzburg Wüstenfelden Wüstenzell Zeil am Main Zeilitzheim Zell am Ebersberg Zell am Main Zellingen Ziegelanger 1.2.10. Regione determinata Württemberg a) Sottoregioni: Bereich Württembergischer Bodensee Bereich Kocher-Jagst-Tauber Bereich Oberer Neckar Bereich Remstal-Stuttgart Bereich Württembergisch Unterland b) Großlagen: Heuchelberg Hohenneuffen Kirchenweinberg Kocherberg Kopf Lindauer Seegarten Lindelberg Salzberg Schalkstein Schozachtal Sonnenbühl Stautenberg Stromberg Tauberberg Wartbühl Weinsteige Wunnenstein c) Einzellagen: Altenberg Berg Burgberg Burghalde Dachsberg Dachsteiger Dezberg Dieblesberg Eberfürst Felsengarten Flatterberg Forstberg Goldberg Grafenberg Halde Harzberg Heiligenberg Herrlesberg Himmelreich Hofberg Hohenberg Hoher Berg Hundsberg Jupiterberg Kaiserberg Katzenbeißer Katzenöhrle Kayberg Kirchberg Klosterberg König Kriegsberg Kupferhalde Lämmler Lichtenberg Liebenberg Margarete Michaelsberg Mönchberg Mönchsberg Mühlbächer Neckarhälde Paradies Propstberg Ranzenberg Rappen Reichshalde Rozenberg Sankt Johännser Schafsteige Schanzreiter Schelmenklinge Schenkenberg Scheuerberg Schloßberg Schloßsteige Schmecker Schneckenhof Sommerberg Sommerhalde Sonnenberg Sonntagsberg Steinacker Steingrube Stiftsberg Wachtkopf Wanne Wardtberg Wildenberg Wohlfahrtsberg Wurmberg Zweifelsberg d) Comuni e parti di Comuni: Abstatt Adolzfurt Affalterbach Affaltrach Aichelberg Aichwald Allmersbach Aspach Asperg Auenstein Baach Bad Mergentheim Bad Friedrichshall Bad Cannstatt Beihingen Beilstein Beinstein Belsenberg Bensingen Besigheim Beuren Beutelsbach Bieringen Bietigheim Bietigheim-Bissingen Bissingen Bodolz Bönnigheim Botenheim Brackenheim Brettach Bretzfeld Breuningsweiler Bürg Burgbronn Cleebronn Cleversulzbach Creglingen Criesbach Degerloch Diefenbach Dimbach Dörzbach Dürrenzimmern Duttenberg Eberstadt Eibensbach Eichelberg Ellhofen Elpersheim Endersbach Ensingen Enzweihingen Eppingen Erdmannhausen Erlenbach Erligheim Ernsbach Eschelbach Eschenau Esslingen Fellbach Feuerbach Flein Forchtenberg Frauenzimmern Freiberg am Neckar Freudenstein Freudenthal Frickenhausen Gaisburg Geddelsbach Gellmersbach Gemmrigheim Geradstetten Gerlingen Grantschen Gronau Grossbottwar Grossgartach Grossheppach Grossingersheim Grunbach Güglingen Gündelbach Gundelsheim Haagen Haberschlacht Häfnerhaslach Hanweiler Harsberg Hausen an der Zaber Hebsack Hedelfingen Heilbronn Hertmannsweiler Hessigheim Heuholz Hirschau Hof und Lembach Hofen Hoheneck Hohenhaslach Hohenstein Höpfigheim Horkheim Horrheim Hösslinsülz Illingen Ilsfeld Ingelfingen Ingersheim Kappishäusern Kernen Kesselfeld Kirchberg Kirchheim Kleinaspach Kleinbottwar Kleingartach Kleinheppach Kleiningersheim Kleinsachsenheim Klingenberg Knittlingen Kohlberg Korb Kressbronn/Bodensee Künzelsau Langenbeutingen Laudenbach Lauffen Lehrensteinsfeld Leingarten Leonbronn Lienzingen Lindau Linsenhofen Löchgau Löwenstein Ludwigsburg Maienfels Marbach/Neckar Markelsheim Markgröningen Massenbachhausen Maulbronn Meimsheim Metzingen Michelbach am Wald Möckmühl Mühlacker Mühlhausen an der Enz Mülhausen Mundelsheim Münster Murr Neckarsulm Neckarweihingen Neckarwestheim Neipperg Neudenau Neuenstadt am Kocher Neuenstein Neuffen Neuhausen Neustadt Niederhofen Niedernhall Niederstetten Nonnenhorn Nordhausen Nordheim Oberderdingen Oberohrn Obersöllbach Oberstenfeld Oberstetten Obersulm Obertürkheim Ochsenbach Ochsenburg Oedheim Offenau Öhringen Ötisheim Pfaffenhofen Pfedelbach Poppenweiler Ravensburg Reinsbronn Remshalden Reutlingen Rielingshausen Riet Rietenau Rohracker Rommelshausen Rosswag Rotenberg Rottenburg Sachsenheim Schluchtern Schnait Schöntal Schorndorf Schozach Schützingen Schwabbach Schwaigern Siebeneich Siglingen Spielberg Steinheim Sternenfels Stetten im Remstal Stetten am Heuchelberg Stockheim Strümpfelbach Stuttgart Sülzbach Taldorf Talheim Tübingen Uhlbach Untereisesheim Untergruppenbach Unterheimbach Unterheinriet Unterjesingen Untersteinbach Untertürkheim Vaihingen Verrenberg Vorbachzimmern Waiblingen Waldbach Walheim Wangen Wasserburg Weikersheim Weiler bei Weinsberg Weiler an der Zaber Weilheim Weinsberg Weinstadt Weissbach Wendelsheim Wermutshausen Widdern Willsbach Wimmental Windischenbach Winnenden Winterbach Winzerhausen Wurmlingen Wüstenrot Zaberfeld Zuffenhausen 1.2.11. Regione determinata Baden a) Sottoregioni: Bereich Badische Bergstraße Bereich Badisches Frankenland Bereich Bodensee Bereich Breisgau Bereich Kaiserstuhl Bereich Kraichgau Bereich Tuniberg Bereich Markgräflerland Bereich Ortenau b) Großlagen: Attilafelsen Burg Lichteneck Burg Neuenfels Burg Zähringen Fürsteneck Hohenberg Lorettoberg Mannaberg Rittersberg Schloss Rodeck Schutterlindenberg Stiftsberg Tauberklinge Vogtei Rötteln Vulkanfelsen c) Einzellagen: Abtsberg Alte Burg Altenberg Alter Gott Baßgeige Batzenberg Betschgräbler Bienenberg Bühl Burggraf Burgstall Burgwingert Castellberg Eckberg Eichberg Engelsberg Engelsfelsen Enselberg Feuerberg Fohrenberg Gänsberg Gestühl Haselstaude Hasenberg Henkenberg Herrenberg Herrenbuck Herrenstück Hex von Dasenstein Himmelreich Hochberg Hummelberg Kaiserberg Kapellenberg Käsleberg Katzenberg Kinzigtäler Kirchberg Klepberg Kochberg Kreuzhalde Kronenbühl Kuhberg Lasenberg Lerchenberg Lotberg Maltesergarten Mandelberg Mühlberg Oberdürrenberg Oelberg Ölbaum Ölberg Pfarrberg Plauelrain Pulverbuck Rebtal Renchtäler Rosenberg Roter Berg Rotgrund Schäf Scheibenbuck Schloßberg Schloßgarten Silberberg Sommerberg Sonnenberg Sonnenstück Sonnhalde Sonnhohle Sonnhole Spiegelberg St. Michaelsberg Steinfelsen Steingässle Steingrube Steinhalde Steinmauer Sternenberg Teufelsburg Ulrichsberg Weingarten Weinhecke Winklerberg Wolfhag d) Comuni e parti di Comuni: Achern Achkarren Altdorf Altschweier Amoltern Auggen Bad Bellingen Bad Rappenau Bad Krozingen Bad Mingolsheim Bad Mergentheim Baden-Baden Badenweiler Bahlingen Bahnbrücken Ballrechten-Dottingen Bamlach Bauerbach Beckstein Berghaupten Berghausen Bermatingen Bermersbach Berwangen Bickensohl Biengen Bilfingen Binau Binzen Bischoffingen Blankenhornsberg Blansingen Bleichheim Bodmann Bollschweil Bombach Bottenau Bötzingen Breisach Britzingen Broggingen Bruchsal Buchholz Buggingen Bühl Bühlertal Burkheim Dainbach Dattingen Denzlingen Dertingen Diedesheim Dielheim Diersburg Diestelhausen Dietlingen Dittigheim Dossenheim Durbach Dürrn Eberbach Ebringen Efringen-Kirchen Egringen Ehrenstetten Eichelberg Eichstetten Eichtersheim Eimeldingen Eisental Eisingen Ellmendingen Elsenz Emmendingen Endingen Eppingen Erlach Ersingen Erzingen Eschbach Eschelbach Ettenheim Feldberg Fessenbach Feuerbach Fischingen Flehingen Freiburg Friesenheim Gailingen Gemmingen Gengenbach Gerlachsheim Gissigheim Glottertal Gochsheim Gottenheim Grenzach Großrinderfeld Großsachsen Grötzingen Grunern Hagnau Haltingen Haslach Hassmersheim Hecklingen Heidelberg Heidelsheim Heiligenzell Heimbach Heinsheim Heitersheim Helmsheim Hemsbach Herbolzheim Herten Hertingen Heuweiler Hilsbach Hilzingen Hochburg Hofweier Höhefeld Hohensachsen Hohenwettersbach Holzen Horrenberg Hügelheim Hugsweier Huttingen Ihringen Immenstaad Impfingen Istein Jechtingen Jöhlingen Kappelrodeck Karlsruhe-Durlach Kembach Kenzingen Kiechlinsbergen Kippenhausen Kippenheim Kirchardt Kirchberg Kirchhofen Kleinkems Klepsau Klettgau Köndringen Königheim Königschaffhausen Königshofen Konstanz Kraichtal Krautheim Külsheim Kürnbach Lahr Landshausen Langenbrücken Lauda Laudenbach Lauf Laufen Lautenbach Lehen Leimen Leiselheim Leutershausen Liel Lindelbach Lipburg Lörrach Lottstetten Lützelsachsen Mahlberg Malsch Mauchen Meersburg Mengen Menzingen Merdingen Merzhausen Michelfeld Mietersheim Mösbach Mühlbach Mühlhausen Müllheim Münchweier Mundingen Münzesheim Munzingen Nack Neckarmühlbach Neckarzimmern Nesselried Neudenau Neuenbürg Neuershausen Neusatz Neuweier Niedereggenen Niederrimsingen Niederschopfheim Niederweiler Nimburg Nordweil Norsingen Nussbach Nussloch Oberachern Oberacker Oberbergen Obereggenen Obergrombach Oberkirch Oberlauda Oberöwisheim Oberrimsingen Oberrotweil Obersasbach Oberschopfheim Oberschüpf Obertsrot Oberuhldingen Oberweier Odenheim Ödsbach Offenburg Ohlsbach Opfingen Ortenberg Östringen Ötlingen Ottersweier Paffenweiler Rammersweier Rauenberg Rechberg Reichenau Reichenbach Reichholzheim Renchen Rettigheim Rheinweiler Riedlingen Riegel Ringelbach Ringsheim Rohrbach am Gisshübel Rotenberg Rümmingen Sachsenflur Salem Sasbach Sasbachwalden Schallbach Schallstadt Schelingen Scherzingen Schlatt Schliengen Schmieheim Schriesheim Seefelden Sexau Singen Sinsheim Sinzheim Söllingen Stadelhofen Staufen Steinbach Steinenstadt Steinsfurt Stetten Stettfeld Sulz Sulzbach Sulzburg Sulzfeld Tairnbach Tannenkirch Tauberbischofsheim Tiefenbach Tiengen Tiergarten Tunsel Tutschfelden Überlingen Ubstadt Ubstadt-Weiler Uissigheim Ulm Untergrombach Unteröwisheim Unterschüpf Varnhalt Wagenstadt Waldangelloch Waldulm Wallburg Waltershofen Walzbachtal Wasenweiler Weiher Weil Weiler Weingarten Weinheim Weisenbach Weisloch Welmlingen Werbach Wertheim Wettelbrunn Wildtal Wintersweiler Wittnau Wolfenweiler Wollbach Wöschbach Zaisenhausen Zell-Weierbach Zeutern Zungweier Zunzingen e) altre: Affental/Affentaler Badisch Rotgold Ehrentrudis 1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut a) Sottoregioni: Bereich Schloß Neuenburg Bereich Thüringen b) Großlagen: Blütengrund Göttersitz Kelterberg Schweigenberg c) Einzellagen: Hahnenberg Mühlberg Rappental d) Comuni e parti di Comuni: Bad Sulza Bad Kösen Burgscheidungen Domburg Dorndorf Eulau Freyburg Gleina Goseck Großheringen Großjena Gröst Höhnstedt Jena Kaatschen Kalzendorf Karsdorf Kirchscheidungen Klosterhäseler Langenbogen Laucha Löbaschütz Müncheroda Naumburg Nebra Neugönna Reinsdorf Rollsdorf Roßbach Schleberoda Schulpforte Seeburg Spielberg Steigra Vitzenburg Weischütz Weißenfels Werder/Havel Zeuchfeld Zscheiplitz 1.2.13. Regione determinata Sachsen (Sassonia) a) Sottoregioni: Bereich Dresden Bereich Elstertal Bereich Meißen b) Großlagen: Elbhänge Lößnitz Schloßweinberg Spaargebirge c) Einzellagen: Kapitelberg Heinrichsburg d) Comuni e parti di Comuni: Belgern Jessen Kleindröben Meißen Merbitz Ostritz Pesterwitz Pillnitz Proschwitz Radebeul Schlieben Seußlitz Weinböhla 1.2.14. Altre denominazioni Liebfraumilch Liebfrauenmilch 2.. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheingauer Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein II. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FRANCESE 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée") 1.1. Nomi delle regioni determinate 1.1.1. Regioni Alsazia ed altre regioni dell'Est 1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées Alsace Alsace, seguito dal nome di un vitigno ("lieu-dit"): - Altenberg de Bergbieten - Altenberg de Bergheim - Altenberg de Wolxheim - Brand - Bruderthal - Eichberg - Engelberg - Florimont - Frankstein - Froehn - Furstentum - Geisberg - Gloeckelberg - Goldert - Hatschbourg - Hengst - Kanzlerberg - Kastelberg - Kessler - Kirchberg de Barr - Kirchberg de Ribeauvillé - Kitterlé - Mambourg - Mandelberg - Marckrain - Moenchberg - Muenchberg - Ollwiller - Osterberg - Pfersigberg - Pfingstberg - Praelatenberg - Rangen - Rosacker - Saering - Schlossberg - Schoenenbourg - Sommerberg - Sonnenglanz - Spiegel - Sporen - Steingrubler - Steinert - Steinklotz - Vorbourg - Wiebelsberg - Wineck-Schlossberg - Winzenberg - Zinnkoepflé - Zotzenberg Côtes de Toul 1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure Moselle 1.1.2. Regione Champagne 1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées Champagne Coteaux Champenois Riceys 1.1.3. Regione Borgogna 1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées Aloxe-Corton Auxey-Duresses Bâtard-Montrachet Beaujolais Beaujolais, seguito dal nome del Comune d'origine: - Arbuisonnas - Beaujeu - Blacé - Cercié - Chânes - Charentay - Chenas - Chiroubles - Denicé - Durette - Emeringes - Fleurie - Juliénas - Jullié - La Chapelle-de-Guinchay - Lancié - Lantignié - Le Perréon - Les Ardillats - Leynes - Marchampt - Montmelas - Odenas - Pruzilly - Quincié - Regnié - Rivolet - Romanèche - Saint-Amour-Bellevue - Saint-Etienne-des-Ouillères - Saint-Etienne-la-Varenne - Saint-Julien - Saint-Lager - Saint-Symphorien-d'Ancelles - Saint-Vérand - Salles - Vaux - Vauxrenard - Villié Morgon Beaujolais-Villages Beaune Bienvenues Bâtard-Montrachet Blagny Bonnes Mares Bourgogne Bourgogne Aligoté Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno dal nome della sottoregione: - Côte Chalonnaise - Côtes d'Auxerre - Hautes-Côtes de Beaune - Hautes-Côtes de Nuits - Vézélay Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno dal nome del Comune d'origine: - Chitry - Coulanges-la-Vineuse - Epineuil - Irancy Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o meno da: - Côte Saint-Jacques - En Montre-Cul - La Chapelle Notre-Dame - Le Chapitre - Montrecul - Montre-cul Bouzeron Brouilly Chablis Chablis, seguito o meno da "Climat d'origine": - Blanchot - Bougros - Les Clos - Grenouilles - Preuses - Valmur - Vaudésir Chablis, seguito o meno da "Climat d'origine" o da una delle seguenti diciture: - Mont de Milieu - Montée de Tonnerre - Chapelot - Pied d'Aloup - Côte de Bréchain - Fourchaume - Côte de Fontenay - L'Homme mort - Vaulorent - Vaillons - Chatains - Séchers - Beugnons - Les Lys - Mélinots - Roncières - Les Epinottes - Montmains - Forêts - Butteaux - Côte de Léchet - Beauroy - Troesmes - Côte de Savant - Vau Ligneau - Vau de Vey - Vaux Ragons - Vaucoupin - Vosgros - Vaugiraut - Les Fourneaux - Morein - Côte des Près-Girots - Côte de Vaubarousse - Berdiot - Chaume de Talvat - Côte de Jouan - Les Beauregards - Côte de Cuissy Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet Chassagne-Montrachet Côte de Beaune Chenas Chevalier-Montrachet Chiroubles Chorey-lès-Beaune Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Clos de la Roche Clos des Lambrays Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint-Denis Corton Corton-Charlemagne Côte de Beaune Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits-Villages Côte Roannaise Criots Bâtard-Montrachet Echezeaux Fixin Fleurie Gevrey-Chambertin Givry Grands Echezeaux Griotte-Chambertin Juliénas La Grande Rue Ladoix Ladoix Côte de Beaune Latricières-Chambertin Mâcon Mâcon-Villages Mâcon, seguito dal nome del Comune d'origine: - Azé - Berzé-la-Ville - Berzé-le-Chatel - Bissy-la-Mâconnaise - Burgy - Bussières - Chaintres - Chânes - Chardonnay - Charnay-lès-Mâcon - Chasselas - Chevagny-lès-Chevrières - Clessé - Crèches-sur-Saône - Cruzilles - Davayé - Fuissé - Grévilly - Hurigny - Igé - La Chapelle-de-Guinchay - La Roche Vineuse - Leynes - Loché - Lugny - Milly-Lamartine - Montbellet - Peronne - Pierreclos - Prissé - Pruzilly - Romanèche-Thorins - Saint-Amour-Bellevue - Saint-Gengoux-de-Scissé - Saint-Symphorien-d'Ancelles - Saint-Vérand - Sologny - Solutré-Pouilly - Uchizy - Vergisson - Verzé - Vinzelles - Viré Maranges, seguito o meno da "Climat d'origine" o da una delle seguenti diciture: - Clos de la Boutière - La Croix Moines - La Fussière - Le Clos des Loyères - Le Clos des Rois - Les Clos Roussots Maranges Côte de Beaune Marsannay Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Mercurey Meursault Meursault Côte de Beaune Montagny Monthélie Monthélie Côte de Beaune Montrachet Morey-Saint-Denis Morgon Moulin-à-Vent Musigny Nuits Nuits-Saint-Georges Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte de Beaune Petit Chablis, seguito dal nome del Comune d'origine: - Beine - Béru - Chablis - La Chapelle-Vaupelteigne - Chemilly-sur-Serein - Chichée - Collan - Courgis - Fleys - Fontenay - Lignorelles - Ligny-le-Châtel - Maligny - Poilly-sur-Serein - Préhy - Saint-Cyr-les-Colons - Villy - Viviers Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-Vinzelles Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet Côte de Beaune Régnié Richebourg Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Ruchottes-Chambertin Rully Saint-Amour Saint-Aubin Saint-Aubin Côte de Beaune Saint-Romain Saint-Romain Côte de Beaune Saint-Véran Santenay Santenay Côte de Beaune Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune Tâche (La) Vaupulent Vin Fin de la Côte de Nuits Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot 1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Forez Saint Bris 1.1.4. Regioni Giura e Savoia 1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées Arbois Arbois Pupillin Château Châlon Côtes du Jura Coteaux du Lyonnais Crépy Jura L'Etoile Macvin du Jura Savoie, seguito dalla dicitura: - Abymes - Apremont - Arbin - Ayze - Bergeron - Chautagne - Chignin - Chignin Bergeron - Cruet - Frangy - Jongieux - Marignan - Marestel - Marin - Monterminod - Monthoux - Montmélian - Ripaille - St-Jean de la Porte - St-Jeoire Prieuré Seyssel 1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure Bugey Bugey, seguito dal nome di uno dei seguenti "cru": - Anglefort - Arbignieu - Cerdon - Chanay - Lagnieu - Machuraz - Manicle - Montagnieu - Virieu-le-Grand 1.1.5. Regione Côtes du Rhône 1.1.5.1. Appellations d'origine contrôlées Beaumes-de-Venise Château Grillet Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Condrieu Cornas Côte Rôtie Coteaux de Die Coteaux de Pierrevert Coteaux du Tricastin Côtes du Lubéron Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône, seguito dal nome del Comune d'origine: - Beaumes de Venise - Cairanne - Chusclan - Laudun - Rasteau - Roaix - Rochegude - Rousset-les-Vignes - Sablet - Saint-Gervais - Saint-Maurice - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Séguret - Valréas - Vinsobres - Visan Côtes du Ventoux Crozes-Hermitage Crozes Ermitage Die Ermitage Gigondas Hermitage Lirac Saint-Joseph Saint-Péray Tavel Vacqueyras 1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, seguito dal nome di uno dei seguenti "cru": - Orgnac-l'Aven - Saint-Montant - Saint-Remèze 1.1.6. Regioni Provenza e Corsica 1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées Ajaccio Bandol Bellet Cap Corse Cassis Corse, seguito o meno da: - Calvi - Coteaux du Cap-Corse - Figari - Sartène - Porto Vecchio Coteaux d'Aix-en-Provence Les-Baux-de-Provence Coteaux Varois Côtes de Provence Palette Patrimonio Provence 1.1.7. Regione Languadoca-Rossiglione 1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées Banyuls Bellegarde Cabardès Collioure Corbières Costières de Nîmes Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc, accompagnato o meno da uno dei seguenti nomi: - Cabrières - Coteaux de La Méjanelle - Coteaux de Saint-Christol - Coteaux de Vérargues - La Clape - La Méjanelle - Montpeyroux - Pic-Saint-Loup - Quatourze - Saint-Christol - Saint-Drézéry - Saint-Georges-d'Orques - Saint-Saturnin - Vérargues Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon Villages Côtes du Roussillon Villages Caramany Côtes du Roussillon Villages Latour de France Côtes du Roussillon Villages Lesquerde Côtes du Roussillon Villages Tautavel Faugères Fitou Frontignan Languedoc, seguito o meno dal nome del Comune d'origine: - Adissan - Aspiran - Le Bosc - Cabrières - Ceyras - Fontès - Grand Roussillon - Lieuran-Cabrières - Nizas - Paulhan - Péret - Saint-André-de-Sangonis Limoux Lunel Maury Minervois Minervois-la-Livinière Mireval Saint-Jean-de-Minervois Rivesaltes Roussillon Saint-Chinian 1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes de la Malepère 1.1.8. Regione Sud-ovest 1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées Béarn Béarn-Bellocq Bergerac Buzet Cahors Côtes de Bergerac Côtes de Duras Côtes du Frontonnais Côtes du Frontonnais Fronton Côtes du Frontonnais Villaudric Côtes du Marmandais Côtes de Montravel Floc de Gascogne Gaillac Gaillac Premières Côtes Haut-Montravel Irouléguy Jurançon Madiran Marcillac Monbazillac Montravel Pacherenc du Vic-Bilh Pécharmant Rosette Saussignac 1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure Côtes de Brulhois Côtes de Millau Côtes de Saint-Mont Tursan Entraygues Estaing Fel Lavilledieu 1.1.9. Regione di Bordeaux 1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées Barsac Blaye Bordeaux Bordeaux Clairet Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bourg Bourgeais Côtes de Bourg Cadillac Cérons Côtes Canon-Fronsac Canon-Fronsac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Castillon Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Fronsac Graves Graves de Vayres Haut-Médoc Lalande de Pomerol Listrac-Médoc Loupiac Lussac Saint-Emilion Margaux Médoc Montagne Saint-Emilion Moulis Moulis-en-Médoc Néac Pauillac Pessac-Léognan Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del Comune d'origine: - Bassens - Baurech - Béguey - Bouliac - Cadillac - Cambes - Camblanes - Capian - Carbon blanc - Cardan - Carignan - Cenac - Cenon - Donzac - Floirac - Gabarnac - Haux - Latresne - Langoiran - Laroque - Le Tourne - Lestiac - Lormont - Monprimblanc - Omet - Paillet - Quinsac - Rions - Saint-Caprais-de-Bordeaux - Sainte-Eulalie - Saint-Germain-de-Graves - Saint-Maixant - Semens - Tabanac - Verdelais - Villenave de Rions - Yvrac Puisseguin Saint-Emilion Sainte-Croix-du-Mont Saint-Emilion Saint-Estèphe Sainte-Foy Bordeaux Saint-Georges Saint-Emilion Saint-Julien Sauternes 1.1.10. Regione Val de Loire 1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées Anjou Anjou Coteaux de la Loire Anjou-Villages Anjou-Villages Brissac Blanc Fumé de Pouilly Bourgueil Bonnezeaux Cheverny Chinon Coteaux de l'Aubance Coteaux du Giennois Coteaux du Layon Coteaux du Layon, seguito dal nome del Comune d'origine: - Beaulieu-sur Layon - Faye-d'Anjou - Rablay-sur-Layon - Rochefort-sur-Loire - Saint-Aubin-de-Luigné - Saint-Lambert-du-Lattay Coteaux du Layon Chaume Coteaux du Loir Coteaux de Saumur Cour-Cheverny Jasnières Loire Menetou Salon, seguito o meno dal nome del Comune d'origine: - Aubinges - Menetou-Salon - Morogues - Parassy - Pigny - Quantilly - Saint-Céols - Soulangis - Vignoux-sous-les-Aix - Humbligny Montlouis Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Sèvre-et-Maine Muscadet Côtes de Grandlieu Pouilly-sur-Loire Pouilly Fumé Quarts-de-Chaume Quincy Reuilly Sancerre Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saumur Saumur Champigny Savennières Savennières-Coulée-de-Serrant Savennières-Roche-aux-Moines Touraine Touraine Azay-le-Rideau Touraine Amboise Touraine Mesland Val de Loire Vouvray 1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure: Châteaumeillant Côteaux d'Ancenis Coteaux du Vendômois Côtes d'Auvergne, seguito o meno dal nome del Comune d'origine: - Boudes - Chanturgue - Châteaugay - Corent - Madargue Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi: - Brem - Mareuil - Pissotte - Vix Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou Orléanais Saint-Pourçain Thouarsais Valençay 1.1.11. Regione Cognac 1.1.11.1. Appellation d'origine contrôlée Charentes 2. "Vins de pays" designati con il nome di un dipartimento di produzione Vin de pays de l'Agenais Vin de pays d'Aigues Vin de pays de l'Ain Vin de pays de l'Allier Vin de pays d'Allobrogie Vin de pays des Alpes de Haute-Provence Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays de l'Ardailhou Vin de pays de l'Ardèche Vin de pays d'Argens Vin de pays de l'Ariège Vin de pays de l'Aude Vin de pays de l'Aveyron Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays de Cassan Vin de pays Catalan Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon Vin de pays des Cévennes Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet" Vin de pays Charentais Vin de pays Charentais "Ile de Ré" Vin de pays Charentais "Ile d'Oléron" Vin de pays Charentais "Saint-Sornin" Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la Cité de Carcassonne Vin de pays des Collines de la Moure Vin de pays des Collines rhodaniennes Vin de pays du Comté de Grignan Vin de pays du Comté tolosan Vin de pays des Comtés rhodaniens Vin de pays de Corrèze Vin de pays de la côte Vermeille Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des coteaux d'Enserune Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux Flaviens Vin de pays des coteaux de Fontcaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux de l'Ardèche Vin de pays des coteaux de l'Auxois Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du Littoral Audois Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Drôme Vin de pays du Duché d'Uzès Vin de pays de Franche-Comté Vin de pays de Franche-Comté "Coteaux de Champlitte" Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des Gorges de l'Hérault Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays d'Hauterive Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu" Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès" Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan" Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb Vin de pays des Hauts de Badens Vin de pays de l'Hérault Vin de pays de l'Ile de Beauté Vin de pays de l'Indre et Loire Vin de pays de l'Indre Vin de pays de l'Isère Vin de pays du Jardin de la France Vin de pays du Jardin de la France "Marches de Bretagne" Vin de pays du Jardin de la France "Pays de Retz" Vin de pays des Landes Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays du Loiret Vin de pays du Lot Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des Maures Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Meuse Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Mont Caume Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Nièvre Vin de pays d'Oc Vin de pays du Périgord Vin de pays du Périgord "Vin de Domme" Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays de Pézenas Vin de pays de la Principauté d'Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du Golfe du Lion Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse" Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de L'Adour" Vin de pays des Terroirs landais "Sables Fauves" Vin de pays des Terroirs landais "Sables de l'Océan" Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d'Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la Vallée du Paradis Vin de pays des Vals d'Agly Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l'Yonne III. VINI ORIGINARI DEL REGNO DI SPAGNA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Vino de calidad producido en region determinada") 1.1. Nomi delle regioni determinate Abona Alella Alicante Almansa Ampurdán-Costa Brava Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cava Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva Costers del Segre Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina Hierro, El Jerez/Xérès/Sherry Jumilla Lanzarote Málaga Mancha, La Manzanilla Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Méntrida Mondéjar Monterrei Montilla-Moriles Navarra Palma, La Penedés Pla de Bages Priorato Rías Baixas Ribeira Sacra Ribeiro Ribera del Duero Ribera del Guadiana Rioja Rueda Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia Valle de Güímar Valle de la Orotava Vinos de Madrid Ycoden-Daute-Isora Yecla 1.2. Nomi delle sottoregioni e dei Comuni 1.2.1. Regione determinata Abona Adeje Vilaflor Arona San Miguel de Abona Granadilla de Abona Villa de Arico Fasnia 1.2.2. Regione determinata Alella Alella Argentona Cabrils Martorelles Masnou, El Montgat Montornés del Vallés Orrius Premiá de Dalt Premiá de Mar Roca del Vallés, La Sant Fost de Campcentelles Santa María de Martorelles Teiá Tiana Vallromanes Vilanova del Vallés Vilassar de Dalt 1.2.3. Regione determinata Alicante a) Sottoregione Alicante Algueña Alicante Bañeres Benejama Biar Campo de Mirra Cañada Castalla Elda Hondón de los Frailes Hondón de las Nieves Ibi Mañán Monóvar Onil Petrer Pinoso Romana, La Salinas Sax Tibi Villena b) Sottoregione La Marina Alcalalí Beniarbeig Benichembla Benidoleig Benimeli Benissa Benitachell Calpe Castell de Castells Denia Gata de Gorgos Jalón Lliber Miraflor Murla Ondara Orba Parcent Pedreguer Sagra Sanet y Negrals Senija Setla y Mirarrosa Teulada Tormos Vall de Laguart Vergel Xabia 1.2.4. Regione determinata Almansa Alpera Almansa Bonete Chinchilla de Monte-Aragón Corral-Rubio Higueruela Hoya Gonzalo Pétrola Villar de Chinchilla 1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava Agullana Avinyonet de Puigventós Boadella Cabanes Cadaqués Cantallops Capmany Colera Darnius Espolla Figueres Garriguella Jonquera, La Llançá Llers Masarac Mollet de Peralada Palau-Saberdera Pau Pedret i Marsá Peralada Pont de Molins Portbou Port de la Selva, El Rabós Roses Ríumors Sant Climent Sescebes Selva de Mar, La Terrades Vilafant Vilajuïga Vilamaniscle Vilanant Viure 1.2.6. Regione determinata Bierzo Arganza Bembibre Borrenes Cabañas Raras Cacabelos Camponaraya Carracedelo Carucedo Castropodame Congosto Corullón Cubillos del Sil Fresnedo Molinaseca Noceda Ponferrada Priaranza Puente de Domingo Flórez Sancedo Vega de Espinareda Villadecanes Toral de los Vados Villafranca del Bierzo 1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca Binissalem Consell Santa María del Camí Sancellas Santa Eugenia 1.2.8. Regione determinata Bullas Bullas Calasparra Caravaca Cehegín Lorca Moratalla Mula Ricote 1.2.9. Regione determinata Calatayud Abanto Acered Alarba Alhama de Aragón Aniñón Ateca Belmonte de Gracian Bubierca Calatayud Cárenas Castejón de las Armas Castejón de Alarba Cervera de la Cañada Clarés de Ribota Codos Fuentes de Jiloca Godojos Ibdes Maluenda Mara Miedes Monterde Montón Morata de Jiloca Moros Munébrega Nuévalos Olvés Orera Paracuellos de Jiloca Ruesca Sediles Terrer Torralba de Ribota Torrijo de la Cañada Valtorres Villalba del Perejil Villalengua Villarroya de la Sierra Viñuela, La 1.2.10. Regione determinata Campo de Borja Agón Ainzón Alberite de San Juan Albeta Ambel Bisimbre Borja Bulbuente Bureta Buste, El Fuendejalón Magallón Maleján Pozuelo de Aragón Tabuenca Vera de Moncayo 1.2.11. Regione determinata Cariñena Aguarón Aladrén Alfamén Almonacid de la Sierra Alpartir Cariñena Cosuenda Encinacorba Longares Mezalocha Muel Paniza Tosos Villanueva de Huerva 1.2.12. Regione determinata Cigales Cabezón de Pisuerga Cigales Corcos del Valle Cubillas de Santa Marta Fuensaldaña Mucientes Quintanilla de Trigueros San Martín de Valvení Santovenia de Pisuerga Trigueros del Valle Valoria la Buena Dueñas 1.2.13. Regione determinata Conca de Barberá Barberá de la Conca Blancafort Conesa L'Espluga de Francolí Forés Montblanc Pira Rocafort de Queralt Sarral Senan Solivella Vallclara Vilaverd Vimbodí 1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva Almonte Beas Bollullos del Condado Bonares Chucena Hinojos Lucena del Puerto Manzanilla Moguer Niebla Palma del Condado, La Palos de la Frontera Rociana del Condado San Juan del Puerto Trigueros Villalba del Alcor Villarrasa 1.2.15. Regione determinata Costers del Segre a) Sottoregione Raimat Lleida b) Sottoregione Artesa Alós de Balaguer Artesa de Segre Foradada Penelles Preixens c) Sottoregione Valle del Río Corb Belianes Ciutadilla Els Omells de na Gaia Granyanella Granyena de Segarra Guimerá Maldá Montoliu de Segarra Montornés de Segarra Nalec Preixana Sant Martí de Riucorb Tarrega Vallbona de les Monges Vallfogona de Riucorb Verdú d) Sottoregione Les Garrigues Arbeca Bellaguarda Cerviá de les Garrigues Els Omellons Floresta, La Fulleda L'Albí L'Espluga Calba La Pobla de Cérvoles Tarrés Vilosell, El Vinaixa 1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Bakio Balmaseda Barakaldo Derio Durango Elorrio Erandio Forua Galdames Gamiz-Fika Gatika Gernika Gordexola Güeñes Larrabetzu Lezama Lekeitio Markina Mendata Mendexa Morga Mungia Muskiz Muxika Orduña Sestao Sopelana Sopuerta Zalla Zamudio Zaratamo 1.2.17. Regione determinata Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina Aia Getaria Zarautz 1.2.18. Regione determinata El Hierro Frontera Valverde 1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla e Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Chiclana de la Frontera Chipiona Jerez de la Frontera Puerto de Santa María, El Puerto Real Rota Sanlúcar de Barrameda Trebujena Lebrija a) Sottoregione Jerez Superior (territori "Albarizas" nei seguenti Comuni) Jerez de la Frontera Puerto de Santa María Sanlúcar de Barrameda Rota Chipiona Trebujena 1.2.20. Regione determinata Jumilla Albatana Fuente Alamo de Murcia Hellín Jumilla Montealegre del Castillo Ontur Tobarra 1.2.21. Regione determinata Lanzarote Arrecife Haría San Bartolomé Teguise Tías Tinajo Yaiza 1.2.22. Regione determinata Málaga Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Alhaurín de la Torre Almáchar Almogía Antequera Archez Archidona Arenas Benamargosa Benamocarra Borge Campillos Canillas del Aceituno Canillas de Albaida Casabermeja Casares Colmenar Comares Cómpeta Cuevas Bajas Cuevas de San Marcos Cútar Estepona Frigiliana Fuente Piedra Humilladero Iznate Macharaviaya Manilva Moclinejo Mollina Nerja Periana Rincón de la Victoria Riogordo Salares Sayalonga Sedella Sierra de Yeguas Torrox Totalán Vélez Málaga Villanueva de Algaidas Villanueva del Rosario Villanueva de Tapia Villanueva del Trabuco Viñuela 1.2.23. Regione determinata La Mancha Barrax Bonillo, El Fuensanta Herrera, La Lezuza Minaya Montalvos Munera Ossa de Montiel Roda, La Tarazona de la Mancha Villarrobledo Albaladejo Alcázar de San Juan Alcolea de Calatrava Aldea del Rey Alhambra Almagro Almedina Almodóvar del Campo Arenas de San Juan Argamasilla de Alba Argamasilla de Calatrava Ballesteros de Calatrava Bolaños de Calatrava Calzada de Calatrava Campo de Criptana Cañada de Calatrava Carrión de Calatrava Carrizosa Castellar de Santiago Ciudad Real Cortijos, Los Cózar Daimiel Fernancaballero Fuenllana Fuente el Fresno Granátula de Calatrava Herencia Labores, Las Malagón Manzanares Membrilla Miguelturra Montiel Pedro Muñoz Picón Piedrabuena Poblete Porzuna Pozuelo de Calatrava Puebla del Principe Puerto Lápice Santa Cruz de los Cáñamos Socuéllamos Solana, La Terrinches Tomelloso Torralba de Calatrava Torre de Juan Abad Valenzuela de Calatrava Villahermosa Villamanrique Villamayor de Calatrava Villanueva de la Fuente Villanueva de los Infantes Villar del Pozo Villarrubia de los Ojos Villarta de San Juan Acebrón, El Alberca de Záncara, La Alconchel de la Estrella Almarcha, La Almendros Almonacid del Marquesado Atalaya del Cañavate Barajas de Melo Belinchón Belmonte Cañadajuncosa Cañavate, El Carrascosa de Haro Casas de Benítez Casas de Fernando Alonso Casas de Guijarro Casas de Haro Casas de los Pinos Castillo de Garcimuñoz Cervera del Llano Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Hinojosa, La Hinojosos, Los Honrubia Hontanaya Horcajo de Santiago Huelves Leganiel Mesas, Las Monreal del Llano Montalbanejo Mota del Cuervo Olivares de Júcar Osa de la Vega Pedernoso, El Pedroñeras, Las Pinarejo Pozoamargo Pozorrubio Provencio, El Puebla de Almenara Rada de Haro Rozalén del Monte Saelices San Clemente Santa María del Campo Santa María de los Llanos Sisante Tarancón Torrubia del Campo Torrubia del Castillo Tresjuncos Tribaldos Uclés Valverde de Júcar Vara de Rey Villaescusa de Haro Villamayor de Santiago Villar de Cañas Villar de la Encina Villarejo de Fuentes Villares del Saz Villarrubio Villaverde y Pasaconsol Zarza del Tajo Ajofrín Almonacid de Toledo Cabañas de Yepes Cabezamesada Camuñas Ciruelos Consuegra Corral de Almaguer Chueca Dosbarrios Guardia, La Huerta de Valdecarábanos Lillo Madridejos Manzaneque Marjaliza Mascaraque Miguel Esteban Mora Nambroca Noblejas Ocaña Ontígola con Oreja Orgaz Puebla de Almoradiel, La Quero Quintanar de la Orden Romeral Santa Cruz de la Zarza Sonseca Tembleque Toboso, El Turleque Urda Villacañas Villa de Don Fadrique, La Villafranca de los Caballeros Villaminaya Villamuelas Villanueva de Alcardete Villanueva de Bogas Villarrubia de Santiago Villasequilla Villatobas Yébenes, Los Yepes 1.2.24. Regione determinata Méntrida Albarreal de Tajo Alcabón Aldea en Cabo Almorox Arcicóllar Barcience Borujón Camarena Camarenilla Carmena Carranque Casarrubios del Monte Castillo de Bayuela Cebolla Cerralbos, Los Chozas de Canales Domingo Pérez Escalona Escalonilla Fuensalida Gerindote Hormigos Huecas Lucillos Maqueda Méntrida Montearagón Nombela Novés Otero Palomeque Paredes Pelahustan Portillo Quismondo Real de San Vicente Recas Rielves Santa Cruz de Retamar Santa Olalla Torre de Esteban Hambran, La Torrijos Val de Santo Domingo Valmojado Ventas de Retamosa, Las Villamiel Viso, El Yunclillos 1.2.25. Regione determinata Mondéjar Albalate de Zorita Albares Almoguera Almonacid de Zorita Driebes Escariche Escopete Fuentenovilla Illana Loranca de Tajuña Mazuecos Mondéjar Pastrana Pioz Pozo de Almoguera Sacedón Sayatón Valdeconcha Yebra Zorita de los Canes 1.2.26. Regione determinata Monterrei a) Sottoregione Val de Monterrei Castrelo do Val Monterrei Oimbra Verín b) Sottoregione Ladera de Monterrei Castrelo do Val Oimbra Monterrei Verín 1.2.27. Regione determinata Montilla-Moriles Aguilar de la Frontera Baena Cabra Castro del Río Doña Mencía Espejo Fernán-Núñez Lucena Montalbán Montemayor Montilla Monturque Moriles Nueva Carteya Puente Genil Rambla, La Santaella a) Sottoregione Montilla-Moriles Superior (territori "Albarizas" nei comuni precendentemente citati) 1.2.28. Regione determinata Navarra a) Sottoregione Ribera Baja Ablitas Arguedas Barillas Cascante Castejón Cintruénigo Corella Fitero Monteagudo Murchante Tudela Tulebras Valtierra b) Sottoregione Ribera Alta Artajona Beire Berbinzana Cadreita Caparroso Cárcar Carcastillo Falces Funes Larraga Lerín Lodosa Marcilla Mélida Milagro Miranda de Arga Murillo el Cuende Murillo el Fruto Olite Peralta Pitillas Sansoaín Santacara Sesma Tafalla Villafranca c) Sottoregione Tierra Estella Aberín Allo Arcos, Los Arellano Armañanzas Arróniz Ayegui Barbarín Busto, El Dicastillo Desojo Espronceda Estella Igúzquiza Lazagurria Luquín Mendaza Morentín Murieta Oteiza de la Solana Sansol Torralba del Río Torres del Río Valle de Yerri Villamayor de Monjardín Villatuerta d) Sottoregione Valdizarbe Adiós Añorbe Artazu Barasoaín Biurrun Cirauqui Etxauri Enériz Garinoaín Guirguillano Legarda Leoz Mañeru Mendigorría Muruzábal Obanos Olóriz Orisoain Pueyo Puente la Reina Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ucar Unzué Uterga e) Sottoregione Baja Montaña Aibar Cáseda Eslava Ezprogui Gallipienzo Javier Leache Lerga Liédena Lumbier Sada Sangüesa San Martin de Unx Ujué 1.2.29. Regione determinata La Palma a) Sottoregione Hoyo de Mazo Breña Baja Breña Alta Mazo Santa Cruz de La Palma b) Sottoregione Fuencaliente Fuencaliente Llanos de Aridane, Los Paso, El Tazacorte c) Sottoregione Norte de La Palma Barlovento Garafía Puntagorda Puntallana San Andrés y Sauces Tijarafe 1.2.30. Regione determinata Penedés Abrera Avinyonet del Penedés Begues Cabanyes, Les Cabrera d'Igualada Canyelles Castellet i la Gornal Castellví de la Marca Castellví de Rosanes Cervelló Corbera de Llobregat Cubelles Font-Rubí Gélida Granada, La Hostalets de Pierola, Els Llacuna, La Martorell Masquefa Mediona Olérdola Olesa de Bonesvalls Olivella Pacs del Penedés Piera Plá del Penedés, El Pontons Puigdalber Sant Cugat Sesgarrigues Sant Esteve Sesrovires Sant Llorenç d'Hortons Sant Martí Sarroca Sant Pere de Ribes Sant Pere de Riudebitlles Sant Quintí de Mediona Sant Sadurní d'Anoia Santa Fe del Penedés Santa Margarida i els Monjos Santa María de Miralles Sitges Subirats Torrelavid Torrelles de Foix Vallirana Vilafranca del Penedés Vilanova i la Geltrú Viloví del Penedés Aiguamurcia Albinyana L'Arboç Banyeres del Penedés Bellvei Bisbal del Penedés, La Bonastre Calafell Creixell Cunit Llorenç del Penedés Montmell, El Roda de Bará Sant Jaume dels Domenys Santa Oliva Vendrell, El 1.2.31. Regione determinata Pla de Bages Artes Avinyó Balsareny Calders Callús Cardona Castellfollit del Boix Castellgalí Castellnou de Bages Fonollosa Manresa Monistrol de Calders Navarcles Navás Rejadell Sallent Sant Fruitós de Bages Sant Joan de Vilatorrada Sant Salvador de Guardiola Santpedor Santa María d'Oló 1.2.32. Regione determinata Priorato Bellmunt del Priorat Gratallops Lloar, El Morera de Montsant, La Poboleda Porrera Torroja del Priorat Vilella Alta, La Vilella Baixa, La 1.2.33. Regione determinata Rías Baixas a) Sottoregione Val do Salnés Cambados Meaño Sanxenxo Ribadumia Meis Vilanova de Arousa Portas Caldas de Reis Vilagarcía de Arousa Barro O Grove b) Sottoregione Condado do Tea Salvaterra de Miño As Neves Arbo Crecente Salceda de Caselas A Cañiza c) Sottoregione O Rosal O Rosal Tomiño A Guarda Tui Gondomar d) Sottoregione Soutomaior Soutomaior 1.2.34. Regione determinata Ribeira Sacra a) Sottoregione Amandi Sober Monforte de Lemos b) Sottoregione Chantada Carballedo Chantada Toboada A Peroxa c) Sottoregione Quiroga-Bibei Quiroga Ribas de Sil A Pobra de Brollón Monforte de Lemos Manzaneda A Pobra de Trives d) Sottoregione Ribeiras do Miño O Saviñao Sober e) Sottoregione Ribeiras do Sil Parada de Sil A Teixeira Castro Caldelas Nogueira de Ramuín 1.2.35. Regione determinata Ribeiro Arnoia Beade Carballeda de Avia Castrelo de Miño Cenlle Cortegada Leiro Punxin Ribadavia 1.2.36. Regione determinata Ribera del Duero Adrada de Haza Aguilera, La Anguix Aranda de Duero Baños de Valdearados Berlangas de Roa Boada de Roa Campillo de Aranda Caleruega Castrillo de la Vega Cueva de Roa, La Fresnillo de las Dueñas Fuentecén Fuentelcésped Fuentelisendo Fuentemolinos Fuentenebro Fuentespina Gumiel de Hizán Gumiel del Mercado Guzmán Haza Hontangas Hontoria de Valdearados Horra, La Hoyales de Roa Mambrilla de Castrejón Milagros Moradillo de Roa Nava de Roa Olmedillo de Roa Pardilla Pedrosa de Duero Peñaranda de Duero Quemada Quintana del Pidio Quintanamanvirgo Roa de Duero San Juan del Monte San Martín de Rubiales Santa Cruz de la Salceda Sequera de Haza, La Sotillo de la Ribera Terradillos de Esgueva Torregalindo Tórtoles de Esgueva Tubilla del Lago Vadocondes Valcabado de Roa Valdeande Valdezate Vid, La Villaescuesa de Roa Villalba de Duero Villalbilla de Gumiel Villanueva de Gumiel Villatuelda Villovela de Esgueva Zazuar Aldehorno Honrubia de la Cuesta Montejo de la Vega de la Serrezuela Villaverde de Montejo Alcubilla de Avellaneda Burgo de Osma Castillejo de Robledo Langa de Duero Miño de San Esteban San Esteban de Gormaz Bocos de Duero Canalejas de Peñafiel Castrillo de Duero Curiel de Duero Fompedraza Manzanillo Olivares de Duero Olmos de Peñafiel Peñafiel Pesquera de Duero Piñel de Abajo Piñel de Arriba Quintanilla de Arriba Quintanilla de Onésimo Rábano Roturas Torre de Peñafiel Valbuena de Duero Valdearcos de la Vega 1.2.37. Regione determinata Ribera del Guadiana a) Sottoregione Ribera Alta Aljucén Benquerencia Campanario Carrascalejo Castuera Coronada, La Cristina Don Alvaro Don Benito Esparragalejo Esparragosa de la Serena Higuera de la Serena Garrovilla, La Guareña Haba, La Magacela Malpartida de la Serena Manchita Medellín Mengabril Mérida Mirandilla Monterrubio de la Serena Nava de Santiago, La Oliva de Mérida Quintana de la Serena Rena San Pedro de Mérida Santa Amalia Trujillanos Valdetorres Valverde de Mérida Valle de la Serena Villagonzalo Villanueva de la Serena Villar de Rena Zalamea de la Serena Zarza de Alange b) Sottoregione Tierra de Barros Azeuchal Ahillones Alange Almendralejo Arroyo de San Serván Azuaga Berlanga Calamonte Corte de Peleas Entrín Bajo Feria Fuente del Maestre Granja de Torre Hermosa Higuera de Llerena Hinojosa del Valle Hornachos Morera, La Parra, La Llera Llerena Maguilla Mérida Nogales Palomas Puebla del Prior Puebla de la Reina Ribera del Fresno Salvatierra de los Barros Santa Marta de los Barros Solana de los Barros Torre de Miguel Sesmero Torremegía Valencia de las Torres Valverde de Llerena Villafranca de los Barros Villalba de los Barros c) Sottoregione Matanegra Bienvenida Calzadilla Fuente de Cantos Medina de las Torres Puebla de Sancho Perez Santos de Maimona, Los Usagre Zafra d) Sottoregione Ribera Baja Albuera, La Almendral Badajoz Lobón Montijo Olivenza Roca de la Sierra, La Talavera de la Real Torre Mayor Valverde de Leganés Villar del Rey e) Sottoregione Montanchéz Albalá Alcuéscar Aldea de Trujillo Aldeacentenera Almoharín Arroyomolinos de Montánchez Casas de Don Antonio Escurial Garciaz Heguijuela Ibahernando Cumbre, La Madroñera Miajadas Montanchez Puerto de Santa Cruz Robledillo de Trujillo Salvatierra de Santiago Santa Cruz de la Sierra Santa Marta de Magasca Torre de Santa María Torrecilla de la Tiesa Trujillo Valdefuentes Valdemorales Villamesías Zarza de Montánchez f) Sottoregione Cañamero Alía Berzocana Cañamero Guadalupe Valdecaballeros 1.2.38. Regione determinata Rioja a) Sottoregione Rioja Alavesa Baños de Ebro Barriobusto Cripán Elciego Elvillar de Alava Labastida Labraza Laguardia Lanciego Lapuebla de Labarca Leza Moreda de Alava Navaridas Oyón Salinillas de Buradón Samaniego Villabuena de Alava Yécora b) Sottoregione Rioja Alta Abalos Alesanco Alesón Anguciana Arenzana de Abajo Arenzana de Arriba Azofra Badarán Bañares Baños de Rioja Baños de Río Tobía Berceo Bezares Bobadilla Briñas Briones Camprovín Canillas Cañas Cárdenas Casalarreina Castañares de Rioja Cellórigo Cenicero Cidamón Cihuri Cirueña Cordovín Cuzcurrita de Río Tirón Daroca de Rioja Entrena Estollo Foncea Fonzaleche Fuenmayor Galbárruli Gimileo Haro Herramélluri Hervias Hormilla Hormilleja Hornos de Moncalvillo Huércanos Lardero Leiva Logroño Manjarrés Matute Medrano Nájera Navarrete Ochánduri Olláuri Rodezno Sajazarra San Asensio San Millán de Yécora Santa Coloma San Torcuato San Vicente de la Sonsierra Sojuela Sorzano Sotés Tirgo Tormantos Torrecilla sobre Alesanco Torremontalbo Treviana Tricio Uruñuela Ventosa Villalba de Rioja Villar de Torre Villarejo Zarratón c) Sottoregione Rioja Baja Agoncillo Aguilar del río Alhama Albelda de Iregua Alberite Alcanadre Aldeanueva de Ebro Alfaro Andosilla Aras Arnedo Arrúbal Ausejo Autol Azagra Bargota Bergasa Bergasilla Calahorra Cervera del río Alhama Clavijo Corera Cornago Galilea Grávalos Herce Igea Lagunilla de Jubera Leza del río Leza Mendavia Molinos de Ocón Murillo de Río Leza Nalda Ocón Pradejón Quel Redal, El Ribafrecha Rincón de Soto San Adrián Santa Engracia de Jubera Sartaguda Tudelilla Viana Villamediana de Iregua Villar de Arnedo, El 1.2.39. Regione determinata Rueda Blasconuño de Matacabras Madrigal de las Altas Torres Aldeanueva del Codonal Aldehuela del Codonal Bernuy de Coca Codorniz Donhierro Fuente de Santa Cruz Juarros de Voltoya Montejo de Arévalo Montuenga Moraleja de Coca Nava de La Asunción Nieva Rapariegos San Cristobal de la Vega Santiuste de San Juan Bautista Tolocirio Villagonzalo de Coca Aguasal Alaejos Alcazarén Almenara de Adaja Ataquines Bobadilla del Campo Bócigas Brahojos de Medina Campillo, El Carpio del Campo Castrejón Castronuño Cervillego de la Cruz Fresno el Viejo Fuente el Sol Fuente Olmedo Gomeznarro Hornillos Llano de Olmedo Lomoviejo Matapozuelos Medina del Campo Mojados Moraleja de las Panaderas Muriel Nava del Rey Nueva Villa de las Torres Olmedo Pollos Pozal de Gallinas Pozáldez Puras Ramiro Rodilana Rubí de Bracamonte Rueda Salvador de Zapardiel San Pablo de la Moraleja San Vicente del Palacio Seca, La Serrada Siete Iglesias de Travancos Tordesillas Torrecilla de la Abadesa Torrecilla de la Orden Torrecilla del Valle Valdestillas Velascálvaro Ventosa de la Cuesta Villafranca de Duero Villanueva de Duero Villaverde de Medina Zarza, La 1.2.40. Regione determinata Somontano Abiego Adahuesca Alcalá del Obispo Angúes Antillón Alquézar Argavieso Azara Azlor Barbastro Barbuñales Berbegal Blecua y Torres Bierge Capella Casbas de Huesca Castillazuelo Colungo Estada Estadilla Fonz Grado, El Graus Hoz y Costean Ibieca Ilche Laluenga Laperdiguera Lascellas-Ponzano Naval Olvena Peralta de Alcofea Peraltilla Perarrúa Pertusa Pozán de Vero Puebla de Castro, La Salas Altas Salas Bajas Santa María de Dulcis Secastilla Siétamo Torres de Alcanadre 1.2.41. Regione determinata Tacoronte-Acentejo Matanza de Acentejo, La Santa Ursula Sauzal, El Tacoronte Tegueste Victoria de Acentejo, La Laguna, La Rosario, El Santa Cruz de Tenerife a) Sottoregione Anaga (zone comprese nel Parque Rural de Anaga) 1.2.42. Regione determinata Tarragona a) Sottoregione Tarragona Campo Alcover Aleixar, L' Alforja Alió Almoster Altafulla Argentera, L' Ascó Benissanet Borges del Camp, Les Botarell Bráfim Cabra del Camp, Les Cambrils Castellvell del Camp Catllar, El Colldejou Constantí Cornudella de Montsant Duesaigües Figuerola del Camp Garcia Garidells, Els Ginestar Masó, La Masllorenç Maspujols Milá, El Miravet Montbrió del Camp Montferri Mont-roig del Camp Mora d'Ebre Mora la Nova Morell, El Nou de Gaiá, La Nulles Parallesos, Els Perafort Pla de Santa María, El Pobla de Mafumet, La Pobla de Montornés, La Puigpelat Renau Reus Riera de Gaiá, La Riudecanyes Riudecols Riudoms Rodonyá Rourell, El Salomó Secuita, La Selva del Camp, La Tarragona Tivissa Torre de l'Espanyol, La Torredembarra Ulldemolins Vallmoll Valls Vespella Vilabella Vilallonga del Camp Vilanova d'Escornalbou Vila-rodona Vila-Seca Vinebre Vinyols i els Arcs b) Sottoregione Falset Cabacés Capçanes Figuera, La Guiamets, Els Marçá Masroig, El Pradell de la Teixeta Torre de Fontaubella, La 1.2.43. Regione determinata Terra Alta Arnes Batea Bot Caseres Corbera d'Ebre Fatarella, La Gandesa Horta de Sant Joan Pinell de Brai, El Pobla de Massaluca, La Prat de Comte Vilalba dels Arcs 1.2.44. Regione determinata Toro Argujillo Bóveda de Toro, La Morales de Toro Pego, El Peleagonzalo Piñero, El San Miguel de la Ribera Sanzoles Toro Valdefinjas Venialbo Villanueva del Puente San Román de Hornija Villafranca del Duero 1.2.45. Regione determinata Utiel-Requena Camporrobles Caudete Fuenterrobles Requena Siete Aguas Sinarcas Utiel Venta del Moro Villagordo 1.2.46. Regione determinata Valdeorras Barco, El Bollo, El Carballeda de Valdeorras Laroco Petín Rua, La Rubiana Villamartín 1.2.47. Regione determinata Valdepeñas Alcubillas Moral de Calatrava San Carlos del Valle Santa Cruz de Mudela Torrenueva Valdepeñas 1.2.48. Regione determinata Valencia Camporrobles Caudete de las Fuentes Fuenterrobles Requena Sieteaguas Sinarcas Utiel Venta del Moro Villargordo del Cabriel a) Sottoregione Alto Turia Alpuente Aras de Alpuente Chelva La Yesa Titaguas Tuéjar b) Sottoregione Valentino Alborache Alcublas Andilla Bugarra Buñol Casinos Cheste Chiva Chulilla Domeño Estivella Gestalgar Godelleta Higueruelas Lliria Losa del Obispo Macastre Montserrat Montroy Pedralba Real de Montroi Turís Vilamarxant Villar del Arzobispo c) Sottoregione Moscatel de Valencia Catadau Cheste Chiva Godelleta Llombai Montroi Montserrat Real de Montroi Turís d) Sottoregione Clariano Adzaneta de Albaida Agullent Albaida Alfarrasí Aielo de Malferit Aielo de Rugat Bélgida Bellús Beniatjar Benicolet Benigánim Bocairent Bufali Castelló de Rugat Fontanars dels Alforins Font la Figuera, La Guadasequíes Llutxent Moixent Montaberner Montesa Montichelvo L'Ollería Ontinyent Otos Palomar Pinet La Pobla del Duc Quatretonda Ráfol de Salem Sempere Terrateig Vallada 1.2.49. Regione determinata Valle de Güímar Arafo Candelaria Güímar 1.2.50. Regione determinata Valle de la Orotava La Orotava Puerto de la Cruz Los Realejos 1.2.51. Regione determinata Vinos de Madrid a) Sottoregione Arganda Ambite Aranjuez Arganda del Rey Belmonte de Tajo Campo Real Carabaña Colmenar de Oreja Chinchón Fuentidueña de Tajo Getafe Loeches Mejorada del Campo Morata de Tajuña Orusco Perales de Tajuña Pezuela de las Torres Pozuelo del Rey Tielmes Titulcia Valdaracete Valdelaguna Valdilecha Villaconejos Villamanrique de Tajo Villar del Olmo Villarejo de Salvanés b) Sottoregione Navalcarnero Alamo, El Aldea del Fresno Arroyomolinos Batres Brunete Fuenlabrada Griñón Humanes de Madrid Moraleja de Enmedio Móstoles Navalcarnero Parla Serranillos del Valle Sevilla la Nueva Valdemorillo Villamanta Villamantilla Villanueva de la Cañada Villaviciosa de Odón c) Sottoregione San Martín de Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Cenicientos Colmenar de Arroyo Chapinería Navas del Rey Pelayos de la Presa Rozas de Puerto Real San Martín de Valdeiglesias Villa del Prado 1.2.52. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora San Juan de la Rambla La Guancha Icod de los Vinos Garachico Los Silos Buenavista del Norte El Tanque Santiago del Teide Guía de Isora 1.2.53. Regione determinata Yecla Yecla a) Sottoregione Yecla Campo Arriba (zone coltivate con la varietà Monastrell situate su pendenze o altipiani) 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Abanilla Arribes del Duero Bailén Bajo Aragón Cádiz Campo de Belchite Campo de Cartagena Castilla Chacolí de Alava Contraviesa-Alpujarra Extremadura Gálvez Gran Canaria Ibiza La Gomera Manchuela Medina del Campo Pla i Llevant de Mallorca Pozohondo Ribera del Arlanza Sierra de Alcaraz Terrazas del Gállego Tierra del Vino de Zamora Valdejalón Valdevimbre-Los Oteros Valle del Cinca Valle del Jiloca Valle del Miño-Ourense IV. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA GRECA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Ποιοτικός οίνος παραχθείς σε συγκεκριμένη περιοχή") 1.1. Nomi delle regioni determinate 1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (/denominazione d'origine controllata) Σάμος (Samos) Πατρών (Patron) Ρίου Πατρών (Riou Patron) Κεφαλληνίας (Céphalonie) Ρόδου (Rhodos) Λήμνου (Lemnos) 1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (/denominazione d'origine di qualità superiore) Σητεία (Sitia) Νεμέα (Némée) Σαντορίνη (Santorin) Δαφνές (Dafnes) Ρόδος (Rhodos) Νάουσα (Naoussa) Κεφαλληνίας (Céphalonie) Ραψάνη (Rapsani) Μαντινεία (Mantinée) Πεζά (Peza) Αρχάνες (Archanes) Πάτραι (Patras) Ζίτσα (Zitsa) Αμύνταιον (Amynteon) Γουμένισσα (Gumenissa) Πάρος (Paros) Λήμνος (Lemnos) Αγχίαλος (Anchialos) Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton) Μεσενικόλα (Mesenicola) 2. Vini da tavola 2.1. Ονομασία κατά παράδοση (/denominazione tradizionale) Αττικής (Attikis) Βοιωτίας (Viotias) Ευβοίας (Evias) Μεσογείων (Messoguion) Κρωπίας (Kropias) Κορωπίου (Koropiou) Μαρκοπούλου (Markopoulou) Μεγάρων (Megaron) Παιανίας (Peanias) Λιοπεσίου (Liopessiou) Παλλήνης (Pallinis) Πικερμίου (Pikermiou) Σπάτων (Spaton) Θηβών (Thivon) Γιάλτρων (Guialtron) Καρύστου (Karystou) Χαλκίδας (Halkidas) Βερντέα Ζακύνθου (Verdea Zakinthou) 2.2. Τοπικός οίνος (/vino locale) Τριφυλίας (Trifilia) Μεσημβριώτικος (Messimvria) Επανωμίτικος (Epanomie) Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia) Πυλίας (Pylie) Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos) Ηρακλειώτικος (Heraklion) Λασιθιώτικος (Lassithie) Πελοποννησιακός (Peloponnèse) Μεσσηνιακός (Messina) Μακεδονικός (Macédonie) Κρητικός (Crète) Θεσσαλικός (Thessalia) Κισάμου (Kissamos) Τυρνάβου (Tyrnavos) Πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos) Βίλιτσας (Vilitsa) Γρεβενών (Grevena) Αττικός (Attique) Αγιορείτικος (Agioritikos) Δωδεκανησιακός (Dodekanèse) Αναβυσιωτικός (Anavyssiotikos) Παιανίτικος (Peanitikos) Δράμας (Drama) Κρανιώτικος (Krania) Πλαγιών Πάρνηθας (côtes de Parnitha) Συριανός (Syros) Θηβαϊκός (Thiva) Πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron) Πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou) Γερανίων (Gerania) Παλληνιώτικος (Pallini) Αγοριανός (Agorianos) Κοιλάδας Αταλάντης (valley de Atalanti) Αρκαδίας (Arcadia) Παγγαιορείτικος (Paggeoritikos) Μεταξάτων (Metaxata) Κλημέντι (Klimenti) Ημαθίας (Hemathia) Κέρκυρας (Kerkyra (Corfu)) Σιθωνίας (Sithonia) Μαντζαβινάτων (Mantzavinata) Ισμαρικός (Ismarikos) Αβδήρων (Avdira) Ιωαννίνων (Ioannina) Πλαγιές Αιγιαλείας (côtes de Aigialieias) Πλαγιές του Αίνου (côtes du Ainou) Θρακικός ή Θράκης (Thrakie) Ιλίου (Ilion) Μετσοβίτικος (Metsovon) Κορωπιότικος (Koropie) Θαψάνων (Thapsanon) Σιατιστινός (Siatistinon) Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos) Λετρίνων (Letrina) Τεγέας (Tegeas) Αιγαιοπελαγίτικος (Mer Egée) Αιγαίου Πελάγους (Aigaion pelagos) Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (côtes nord de Penteli) Σπατανέικος (Spata) Μαρκοπουλιώτικος (Markopoulo) Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion) Χαλκιδικής (Chalkidiki) Καρυστινός (Karystos) Χαλικούνας (Chalikouna) Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida) Πέλλας (Pella) Ανδριανιώτικος (Andriani) Σερρών (Serres) Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada) Πλαγιών Κνημίδος (côte de Knimide) Ηπειρωτικός (Ipirotikos) Φλώρινας (Florinas) Πισατίδος (Pisatidos) Λευκάδας (Lefkadas) V. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1. Vino di qualità prodotto in una regione determinata 1.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate e designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata e garantita" Albana di Romagna Asti Barbaresco Barolo Brachetto d'Acqui Brunello di Montalcino Carmignano Chianti Chianti Classico, accompagnato o meno da una delle seguenti indicazioni geografiche: - Montalbano - Rufina - Colli fiorentini - Colli senesi - Colli aretini - Colline pisane - Montespertoli Franciacorta Gattinara Gavi Ghemme Montefalco Sagrantino Montepulciano Recioto di Soave Taurasi Torgiano Valtellina Valtellina Grumello Valtellina Inferno Valtellina Sassella Valtellina Valgella Vernaccia di San Gimignano Vermentino di Gallura 1.2. Vini di qualità prodotti in regioni determinate e designati con la dicitura "Denominazione di origine controllata" 1.2.1. Regione Piemonte Acqui Alba Albugnano Alto Monferrato Asti Boca Bramaterra Caluso Canavese Cantavenna Carema Casalese Casorzo d'Asti Castagnole Monferrato Castelnuovo Don Bosco Chieri Colli tortonesi Colline novaresi Colline saluzzesi Coste della Sesia Diano d'Alba Dogliani Fara Gabiano Langhe monregalesi Langhe Lessona Loazzolo Monferrato Monferrato Casalese Ovada Piemonte Pinorelese Roero Sizzano Valsusa Verduno 1.2.2. Regione Val d'Aosta Arnad-Montjovet Chambave Nus Donnas La Salle Enfer d'Arvier Morgex Torrette Valle d'Aosta Vallée d'Aoste 1.2.3. Regione Lombardia Botticino Capriano del Colle Cellatica Garda Garda Colli Mantovani Lugana Mantovano Oltrepò Pavese Riviera del Garda Bresciano San Colombano al Lambro San Martino della Battaglia Terre di Franciacorta Valcalepio 1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige Alto Adige Bozner Leiten Bressanone Brixner Buggrafler Burgraviato Caldaro Casteller Colli di Bolzano Eisacktaler Etschtaler Gries Kalterer Kalterersee Lago di Caldaro Meraner Hügel Meranese di collina Santa Maddalena Sorni St. Magdalener Südtirol Südtiroler Terlaner Terlano Teroldego Rotaliano Trentino Trento Val Venosta Valdadige Valle Isarco Vinschgau 1.2.5. Regione Veneto Bagnoli di Sopra Bagnoli Bardolino Breganze Breganze Torcolato Colli Asolani Colli Berici Colli Berici Barbarano Colli di Conegliano Colli di Conegliano Fregona Colli di Conegliano Refrontolo Colli Euganei Conegliano Conegliano Valdobbiadene Conegliano Valdobbiadene Cartizze Custoza Etschtaler Gambellara Garda Lessini Durello Lison Pramaggiore Lugana Montello Piave San Martino della Battaglia Soave Valdadige Valdobbiadene Valpantena Valpolicella 1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia Carso Colli Orientali del Friuli Colli Orientali del Friuli Cialla Colli Orientali del Friuli Ramandolo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Collio Collio Goriziano Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo Friuli Latisana Isonzo del Friuli Lison Pramaggiore 1.2.7. Regione Liguria Albenga Albenganese Cinque Terre Colli di Luni Colline di Levanto Dolceacqua Finale Finalese Golfo del Tigullio Riviera Ligure di Ponente Riviera dei fiori 1.2.8. Regione Emilia-Romagna Bosco Eliceo Castelvetro Colli Bolognesi Colli Bolognesi Classico Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Bolognesi Serravalle Colli Bolognesi Terre di Montebudello Colli Bolognesi Zola Predosa Colli d'Imola Colli di Faenza Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e Canossa Colli Piacentini Monterosso Colli Piacentini Val d'Arda Colli Piacentini Val Nure Colli Piacentini Val Trebbia Colli Piacentini Reggiano Reno Romagna Santa Croce Sorbara 1.2.9. Regione Toscana Barco Reale di Carmignano Bolgheri Bolgheri Sassicaia Candia dei Colli Apuani Carmignano Chianti Chianti classico Colli Apuani Colli dell'Etruria Centrale Colli di Luni Colline Lucchesi Costa dell'"Argentario" Elba Empolese Montalcino Montecarlo Montecucco Montepulciano Montereggio di Massa Marittima Montescudaio Parrina Pisano di San Torpè Pitigliano Pomino San Gimignano San Torpè Sant'Antimo Scansano Val d'Arbia Val di Cornia Val di Cornia Campiglia Marittima Val di Cornia Piombino Val di Cornia San Vincenzo Val di Cornia Suvereto Valdichiana Valdinievole 1.2.10. Regione Umbria Assisi Colli Martani Colli Perugini Colli Amerini Colli Altotiberini Colli del Trasimeno Lago di Corbara Montefalco Orvieto Orvietano Todi Torgiano 1.2.11. Regione Marche Castelli di Jesi Colli pesaresi Colli Ascolani Colli maceratesi Conero Esino Focara Matelica Metauro Morro d'Alba Piceno Roncaglia Serrapetrona 1.2.12. Regione Lazio Affile Aprilia Capena Castelli Romani Cerveteri Circeo Colli albani Colli della Sabina Colli lanuvini Colli etruschi viterbesi Cori Frascati Genazzano Gradoli Marino Montecompatri Colonna Montefiascone Olevano romano Orvieto Piglio Tarquinia Velletri Vignanello Zagarolo 1.2.13. Regione Abruzzo Abruzzo Abruzzo Colline teramane Controguerra Molise 1.2.14. Regione Molise Biferno Pentro d'Isernia 1.2.15. Regione Campania Avellino Aversa Campi Flegrei Capri Castel San Lorenzo Cilento Costa d'Amalfi Furore Costa d'Amalfi Ravello Costa d'Amalfi Tramonti Costa d'Amalfi Falerno del Massico Galuccio Guardiolo Guardia Sanframondi Ischia Massico Penisola Sorrentina Penisola Sorrentina-Gragnano Penisola Sorrentina-Lettere Penisola Sorrentina-Sorrento Sannio Sant'Agata de Goti Solopaca Taburno Tufo Vesuvio 1.2.16. Regione Puglia Alezio Barletta Brindisi Canosa Castel del Monte Cerignola Copertino Galatina Gioia del Colle Gravina Leverano Lizzano Locorotondo Lucera Manduria Martinafranca Matino Nardò Ortanova Ostuni Puglia Salice salentino San Severo Squinzano Trani 1.2.17. Regione Basilicata Vulture 1.2.18. Regione Calabria Bianco Bivongi Cirò Donnici Lamezia Melissa Pollino San Vito di Luzzi Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto Savuto Scavigna Verbicaro 1.2.19. Regione Sicilia Alcamo Contea di Sclafani Contessa Entellina Delia Nivolalli Eloro Etna Faro Lipari Marsala Menfi Noto Pantelleria Sambuca di Sicilia Santa Margherita di Belice Sciacca Siracusa Vittoria 1.2.20. Regione Sardegna Alghero Arborea Bosa Cagliari Campidano di Terralba Mandrolisai Oristano Sardegna Sardegna-Capo Ferrato Sardegna-Jerzu Sardegna-Mogoro Sardegna-Nepente di Oliena Sardegna-Oliena Sardegna-Semidano Sardegna-Tempio Pausania Sorso Sennori Sulcis Terralba 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica 2.1. Abruzzo Alto tirino Colli Aprutini Colli del sangro Colline Pescaresi Colline Frentane Colline Teatine Histonium Terre di Chieti Valle Peligna Vastese 2.2. Basilicata Basilicata 2.3. Provincia Autonoma di Bolzano Dolomiten Dolomiti Mitterberg Mitterberg tra Cauria e Tel Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 2.4. Calabria Arghilla Calabria Condoleo Costa Viola Esaro Lipuda Locride Palizzi Pellaro Scilla Val di Neto Valdamato Valle dei Crati 2.5. Campania Colli di Salerno Dugenta Epomeo Irpinia Paestum Pompeiano Roccamonfina Terre del Volturno 2.6. Emilia-Romagna Castelfranco Emilia Bianco dei Sillaro Emilia Fortana del Taro Forli Modena Ravenna Rubicone Sillaro Terre di Veleja Val Tidone 2.7. Friuli-Venezia Giulia Alto Livenza Venezia Giulia Venezie 2.8. Lazio Civitella d'Agliano Colli Cimini Frusinate Lazio Nettuno 2.9. Liguria Colline Savonesi Val Polcevera 2.10. Lombardia Alto Mincio Benaco bresciano Bergamasca Collina del Milanese Montenetto di Brescia Mantova Pavia Quistello Ronchi di Brescia Sabbioneta Sebino Terrazze Retiche di Sondrio 2.11. Marche Marche 2.12. Molise Osco Rotae Terre degli Osci 2.13. Puglia Daunia Murgia Puglia Salento Tarantino Valle d'Itria 2.14. Sardegna Barbagia Colli del Limbara Isola dei Nuraghi Marmila Nuoro Nurra Ogliastro Parteolla Planargia Romangia Sibiola Tharros Trexenta Valle dei Tirso Valli di Porto Pino 2.15. Sicilia Camarro Colli Ericini Fontanarossa di Cerda Salemi Salina Sicilia Valle Belice 2.16. Toscana Alta Valle della Greve Colli della Toscana centrale Maremma toscana Orcia Toscana Toscano Val di Magra 2.17. Provincia Autonoma di Trento Dolomiten Dolomiti Atesino Vallagarina Venezie 2.18. Umbria Allerona Bettona Cannara Narni Spello Umbria 2.19. Veneto Alto Livenza Colli Trevigiani Conselvano Dolomiten Dolomiti Venezie Marca Trevigiana Vallagarina Veneto Veneto orientale Verona Veronese VI. VINI ORIGINARI DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée") 1.1. Nomi delle regioni determinate Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellange Elvange Erpeldange Gostingen Greiveldange Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldange Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsange Stadtbredimus Trintange Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldange 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica - VII. VINI ORIGINARI DEL PORTOGALLO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vinho de qualidade produzido em região determinada") 1.1. Nomi delle regioni determinate Alcobaça Alenquer Alentejo Arruda Bairrada Beira Interior Biscoitos Bucelas Carcavelos Chaves Colares Dão Douro Encostas de Aire Graciosa Lafões Lagoa Lagos Madeira/Madère/Madera Óbidos Palmela Pico Planalto Mirandês Portimão Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn Ribatejo Setúbal Tavira Távora-Varosa Torres Vedras Valpaços Vinho Verde 1.2. Nomi delle sottoregioni 1.2.1. Dão Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Senhorim Terras de Azurara 1.2.2. Alentejo Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira 1.2.3. Beira Interior Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel 1.2.4. Vinho Verde Amarante Basto Braga Lima Monção Penafiel 1.2.5. Douro Favaios 1.2.6. Ribatejo Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar 1.2.7. Altre denominazioni Dão Nobre Moscatel de Setúbal Setúbal Roxo Vinho Verde Alvarinho 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Alentejano Algarve Alta Estremadura Beira Litoral Beira Alta Beiras Estremadura Ribatejano Minho Terras Durienses Terras de Sicó Terras do Sado Trás-os-Montes VIII. VINI ORIGINARI DEL REGNO UNITO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("quality wine produced in a specified region") - English Vineyards - Welsh Vineyards 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica - English Counties - Welsh Counties IX. VINI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERALE D'AUSTRIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete") 1.1. Nomi delle regioni viticole Weinland Bergland Steiermark Wien 1.2. Nomi delle regioni determinate 1.2.1. Regioni determinate di Weinland Niederösterreich Burgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Mittelburgenland Südburgenland Carnuntum Donauland Kamptal Kremstal Thermenregion Traisental Wachau Weinviertel 1.2.2. Regioni determinate di Bergland Salzburg Oberösterreich Kärnten Tirol Vorarlberg 1.2.3. Regioni determinate di Stiria (Steiermark) Süd-Oststeiermark Südsteiermark Weststeiermark 1.2.4. Regioni determinate di Vienna Wien 1.3. Comuni, parti di Comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen 1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee a) Großlage: Kaisergarten b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Bauernaussatz Bergäcker Edelgründe Gabarinza Goldberg Hansagweg Heideboden Henneberg Herrnjoch Herrnsee Hintenaussere Weingärten Jungerberg Kaiserberg Kellern Kirchäcker Kirchberg Kleinackerl Königswiese Kreuzjoch Kurzbürg Ladisberg Lange Salzberg Langer Acker Lehendorf Neuberg Pohnpühl Prädium Rappbühl-Weingärten Römerstein Rustenäcker Sandflur Sandriegel Satz Seeweingärten Ungerberg Vierhölzer Weidener Zeiselberg Weidener Ungerberg Weidener Rosenberg c) Comuni e parti di Comuni: Andau Apetlon Bruckneudorf Deutsch Jahrndorf Edelstal Frauenkirchen Gattendorf Gattendorf-Neudorf Gols Halbturn Illmitz Jois Kittsee Mönchhof Neudorf bei Parndorf Neusiedl am See Nickelsdorf Pamhagen Parndorf Podersdorf Potzneusiedl St. Andrä am Zicksee Tadten Wallern im Burgenland Weiden am See Winden am See Zurndorf 1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland a) Großlagen: Rosaliakapelle Sonnenberg Vogelsang b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adler/Hrvatski vrh Altenberg Bergweinärten Edelgraben Fölligberg Gaisrücken Goldberg Großgebirge/Veliki vrh Hasenriegel Haussatz Hochkramer Hölzlstein Isl Johanneshöh Katerstein Kirchberg Kleingebirge/Mali vrh Kleinhöfleiner Hügel Klosterkeller Siegendorf Kogel Kogl/Gritsch Krci Kreuzweingärten Langäcker/Dolnj sirick Leithaberg Lichtenbergweingärten Marienthal Mitterberg Mönchsberg/Lesicak Purbacher Bugstall Reisbühel Ripisce Römerfeld Römersteig Rosenberg Rübäcker/Ripisce Schmaläcker St. Vitusberg Steinhut Wetterkreuz Wolfsbach Zbornje c) Comuni e parti di Comuni: Antau Baumgarten Breitenbrunn Donnerskirchen Draßburg Eisenstadt Forchtenau Forchtenstein Großhöflein Hirm Hornstein Kleinhöflein Klingenbach Krensdorf Leithaprodersdorf Loipersbach Loretto Marz Mattersburg Mörbisch am See Müllendorf Neudörfl Neustift an der Rosalia Oggau Oslip Pöttelsdorf Pöttsching Purbach am See Rohrbach Rust St. Georgen St. Margarethen Schattendorf Schützen am Gebirge Siegendorf Sigless Steinbrunn Steinbrunn-Zillingtal Stöttera Stotzing Trausdorf/Wulka Walbersdorf Wiesen Wimpassing/Leitha Wulkaprodersdorf Zagersdorf Zemendorf 1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland a) Großlage: Goldbachtal b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altes Weingebirge Deideckwald Dürrau Gfanger Goldberg Himmelsthron Hochäcker Hochberg Hochplateau Hölzl Im Weingebirge Kart Kirchholz Pakitsch Raga Sandhoffeld Sinter Sonnensteig Spiegelberg Weingfanger Weislkreuz c) Comuni e parti di Comuni: Deutschkreutz Frankenau Girm Großmutschen Großwarasdorf Haschendorf Horitschon Kleinmutschen Kleinwarasdorf Klostermarienberg Kobersdorf Kroatisch Gerersdorf Kroatisch Minihof Lackenbach Lackendorf Lutzmannsburg Mannersdorf Markt St. Martin Nebersdorf Neckenmarkt Nikitsch Raiding Ritzing Stoob Strebersdorf Unterfrauenheid Unterpetersdorf Unterpullendorf 1.3.4. Regione determinata Südburgenland a) Großlagen: Pinkatal Rechnitzer Geschriebenstein b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Gotscher Rosengarten Schiller Tiefer Weg Wohlauf c) Comuni e parti di Comuni: Bonisdorf Burg Burgauberg Deutsch Bieling Deutsch Ehrensdorf Deutsch Kaltenbrunn Deutsch-Schützen Deutsch Tschantschendorf Eberau Edlitz Eisenberg an der Pinka Eltendorf Gaas Gamischdorf Gerersdorf-Sulz Glasing Großmürbisch Güssing Güttenbach Hackerberg Hagensdorf Hannersdorf Harmisch Hasendorf Heiligenbrunn Hoell Inzenhof Kalch Kirchfidisch Kleinmürbisch Kohfidisch Königsdorf Kotezicken Kroatisch Ehrensdorf Kroatisch Tschantschendorf Krobotek Krottendorf bei Güssing Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach Kukmirn Kulmer Hof Limbach Luising Markt-Neuhodis Minihof-Liebau Mischendorf Moschendorf Mühlgraben Neudauberg Neumarkt im Tauchental Neusiedl Neustift Oberbildein Ollersdorf Poppendorf Punitz Rax Rechnitz Rehgraben Reinersdorf Rohr Rohrbrunn Schallendorf St. Michael St. Nikolaus St. Kathrein Stadtschlaining Steinfurt Strem Sulz Sumetendorf Tobau Tschanigraben Tudersdorf Unterbildein Urbersdorf Weichselbaum Weiden bei Rechnitz Welgersdorf Windisch Minihof Winten Woppendorf Zuberbach 1.3.5. Regione determinata Thermenregion a) Großlagen: Badener Berg Vöslauer Hauerberg Weißer Stein Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Schatzberg Kappellenweg b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Hochgericht Badenerberg Brunnerberg Dornfeld Goldeck Gradenthal Hochleiten Holzspur In Brunnerberg Jenibergen Kapellenweg Kirchenfeld Kramer Lange Bamhartstäler Les'hanl Mandl-Höh Mitterfeld Oberkirchen Pfaffstättner Kogel Prezessbühel Rasslerin Römerberg Satzing Steinfeld Weißer Stein c) Comuni e parti di Comuni: Bad Fischau Bad Vöslau Baden Berndorf Blumau Blumau-Neurißhof Braiten Brunn am Gebirge Brunn/Schneebergbahn Brunnenthal Deutsch-Brodersdorf Dornau Dreitstetten Ebreichsdorf Eggendorf Einöde Enzesfeld Frohsdorf Gainfarn Gamingerhof Gießhübl Großau Gumpoldskirchen Günselsdsorf Guntramsdorf Hirtenberg Josefsthal Katzelsdorf Kottingbrunn Landegg Lanzenkirchen Leesdorf Leobersdorf Lichtenwörth Lindabrunn Maria Enzersdorf Markt Piesting Matzendorf Mitterberg Mödling Möllersdorf Münchendorf Muthmannsdorf Obereggendorf Oberwaltersdorf Oyenhausen Perchtoldsdorf Pfaffstätten Pottendorf Rauhenstein Reisenberg Schönau/Triesting Seibersdorf Siebenhaus Siegersdorf Sollenau Sooß St. Veit Steinabrückl Steinfelden Tattendorf Teesdorf Theresienfeld Traiskirchen Tribuswinkel Trumau Vösendorf Wagram Wampersdorf Weigelsdorf Weikersdorf/Steinfeld Wiener Neustadt Wiener Neudorf Wienersdorf Winzendorf Wöllersdorf Zillingdorf 1.3.6. Regione determinata Kremstal a) Großlagen: Göttweiger Berg Kaiserstiege b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Ebritzstein Ehrenfelser Emmerlingtal Frauengrund Gartl Gärtling Gedersdorfer Kaiserstiege Goldberg Großer Berg Hausberg Herrentrost Hochäcker Im Berg Kirchbühel Kogl Kremsleithen Pellingen Pfaffenberg Pfennigberg Pulverturm Rammeln Reisenthal Rohrendorfer Gebling Sandgrube Scheibelberg Schrattenpoint Sommerleiten Sonnageln Spiegel Steingraben Tümelstein Weinzierlberg Zehetnerin c) Comuni e parti di Comuni: Aigen Angern Brunn im Felde Droß Egelsee Eggendorf Furth Gedersdorf Gneixendorf Göttweig Höbenbach Hollenburg Hörfarth Imbach Krems Krems an der Donau Krustetten Landersdorf Meidling Neustift bei Schönberg Oberfucha Oberrohrendorf Palt Paudorf Priel Rehberg Rohrendorf bei Krems Scheibenhof Senftenberg Stein an der Donau Steinaweg-Kleinwien Stift Göttweig Stratzing Thallern Tiefenfucha Unterrohrendorf Walkersdorf am Kamp Weinzierl bei Krems 1.3.7. Regione determinata Kamptal a) Großlage: - b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Anger Auf der Setz Friesenrock Gaisberg Gallenberg Gobelsberg Heiligenstein Hiesberg Hofstadt Kalvarienberg Kremstal Loiser Berg Obritzberg Pfeiffenberg Sachsenberg Sandgrube Spiegel Stein Steinhaus Weinträgerin Wohra c) Comuni e parti di Comuni: Altenhof Diendorf am Walde Diendorf/Kamp Elsarn im Straßertale Engabrunn Etsdorf am Kamp Fernitz Gobelsburg Grunddorf Hadersdorf am Kamp Haindorf Kammern am Kamp Kamp Langenlois Lengenfeld Mittelberg Mollands Obernholz Oberreith Plank/Kamp Peith Rothgraben Schiltern Schönberg am Kamp Schönbergneustift Sittendorf Stiefern Straß im Straßertale Thürneustift Unterreith Walkersdorf Wiedendorf Zöbing 1.3.8. Regione determinata Donauland a) Großlagen: Klosterneuburger Weinberge Tulbinger Kogel Wagram-Donauland b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Bromberg Erdpreß Franzhauser Fuchsberg Gänsacker Georgenberg Glockengießer Gmirk Goldberg Halterberg Hengsberg Hengstberg Himmelreich Hirschberg Hochrain Kreitschental Kühgraben Leben Ortsried Purgstall Satzen Schillingsberg Schloßberg Sonnenried Steinagrund Traxelgraben Vorberg Wadenthal Wagram Weinlacke Wendelstatt Wora c) Comuni e parti di Comuni: Ahrenberg Abstetten Altenberg Ameisthal Anzenberg Atzelsdorf Atzenbrugg Baumgarten/Reidling Baumgarten/Wagram Baumgarten/Tullnerfeld Chorherrn Dietersdorf Ebersdorf Egelsee Einsiedl Elsbach Engelmannsbrunn Fels Fels/Wagram Feuersbrunn Freundorf Gerasdorf b. Wien Gollarn Gösing Grafenwörth Groß-Rust Großriedenthal Großweikersdorf Großwiesendorf Gugging Hasendorf Henzing Hintersdorf Hippersdorf Höflein an der Donau Holzleiten Hütteldorf Judenau-Baumgarten Katzelsdorf im Dorf Katzelsdorf/Zeil Kierling Kirchberg/Wagram Kleinwiesendorf Klosterneuburg Königsbrunn Königsbrunn/Wagram Königstetten Kritzendorf Landersdorf Michelhausen Michelndorf Mitterstockstall Mossbierbaum Neudegg Oberstockstall Ottenthal Pixendorf Plankenberg Pöding Reidling Röhrenbach Ruppersthal Saladorf Sieghartskirchen Sitzenberg Spital St. Andrä-Wördern Staasdorf Stettenhof Tautendorf Thürnthal Tiefenthal Trasdorf Tulbing Tulln Unterstockstall Wagram am Wagram Waltendorf Weinzierl bei Ollern Wipfing Wolfpassing Wördern Würmla Zaußenberg Zeiselmauer 1.3.9. Regione determinata Traisental a) Großlage: Traismaurer Weinberge b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Nasenberg Antingen Brunberg Eichberg Fuchsenrand Gerichtsberg Grillenbühel Halterberg Händlgraben Hausberg In der Wiegn'n In der Leithen Kellerberg Kölbing Kreit Kufferner Steinried Leithen Schullerberg Sonnleiten Spiegelberg Tiegeln Valterl Weinberg Wiegen Zachling Zwirch c) Comuni e parti di Comuni: Absdorf Adletzberg Ambach Angern Diendorf Dörfl Edering Eggendorf Einöd Etzersdorf Franzhausen Frauendorf Fugging Gemeinlebarn Getzersdorf Großrust Grünz Gutenbrunn Haselbach Herzogenburg Hilpersdorf Inzersdorf ob der Traisen Kappeln Katzenberg Killing Kleinrust Kuffern Langmannersdorf Mitterndorf Neusiedl Neustift Nußdorf ob der Traisen Oberndorf am Gebirge Oberndorf in der Ebene Oberwinden Oberwölbing Obritzberg-Rust Ossarn Pfaffing Rassing Ratzersdorf Reichersdorf Ried Rottersdorf Schweinern St. Andrä/Traisen St. Pölten Statzendorf Stollhofen Thallern Theyern Traismauer Unterradlberg Unterwölbing Wagram an der Traisen Waldletzberg Walpersdorf Weidling Weißenkrichen/Perschling Wetzmannsthal Wielandsthal Wölbing 1.3.10. Regione determinata Carnuntum a) Großlage: - b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Aubühel Braunsberg Dorfbrunnenäcker Füllenbeutel Gabler Golden Haidäcker Hausweinäcker Hausweingärten Hexenberg Kirchbergen Lange Letten Lange Weingärten Mitterberg Mühlbachacker Mühlweg Rosenberg Spitzerberg Steinriegl Tilhofen Ungerberg Unterschilling c) Comuni e parti di Comuni: Arbesthal Au am Leithagebirge Bad Deutsch-Altenburg Berg Bruck an der Leitha Deutsch-Haslau Ebergassing Enzersdorf/Fischa Fischamend Gallbrunn Gerhaus Göttlesbrunn Gramatneusiedl Hainburg/Donau Haslau/Donau Haslau-Maria Ellend Himberg Hof/Leithaberge Höflein Hollern Hundsheim Mannersdorf/Leithagebirge Margarethen am Moos Maria Ellend Moosbrunn Pachfurth Petronell Petronell-Carnuntum Prellenkirchen Regelsbrunn Rohrau Sarasdorf Scharndorf Schloß Prugg Schönabrunn Schwadorf Sommerein Stixneusiedl Trautmannsdorf/Leitha Velm Wienerherberg Wildungsmauer Wilfleinsdorf Wolfsthal Zwölfaxing 1.3.11. Regione determinata Wachau a) Großlage: Frauenweingärten b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgberg Frauengrund Goldbügeln Gottschelle Höhlgraben Im Weingebirge Katzengraben Kellerweingärten Kiernberg Klein Gebirg Mitterweg Neubergen Niederpoigen Schlucht Setzberg Silberbühel Singerriedel Spickenberg Steiger Stellenleiten Tranthal c) Comuni e parti di Comuni: Aggsbach Aggsbach-Markt Baumgarten Bergern/Dunkelsteinerwald Dürnstein Eggendorf Elsarn am Jauerling Furth Groisbach Gut am Steg Höbenbach Joching Köfering Krustetten Loiben Mautern Mauternbach Mitterarnsdorf Mühldorf Oberarnsdorf Oberbergern Oberloiben Rossatz-Rührsdorf Schwallenbach Spitz St. Lorenz St. Johann St. Michael Tiefenfucha Unterbergern Unterloiben Vießling Weißenkirchen/Wachau Weißenkirchen Willendorf Willendorf in der Wachau Wösendorf/Wachau 1.3.12. Regione determinata Weinviertel a) Großlagen: Bisamberg-Kreuzenstein Falkensteiner Hügelland Matzner Hügel Retzer Weinberge Wolkersdorfer Hochleithen b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adamsbergen Altenberg Altenbergen Alter Kirchenried Altes Gebirge Altes Weingebirge Am Berg Am Lehm Am Wagram Antlasbergen Antonibergen Aschinger Auberg Auflangen Bergen Bergfeld Birthaler Bogenrain Bruch Bürsting Detzenberg Die alte Haider Ekartsberg Feigelbergen Fochleiten Freiberg Freybergen Fuchsenberg Fürstenbergen Gaisberg Galgenberg Gerichtsberg Geringen Goldberg Goldbergen Gollitschen Großbergen Grundern Haad Haidberg Haiden Haspelberg Hausberg Hauseingärten Hausrucker Heiligengeister Hermannschachern Herrnberg Hinter der Kirchen Hirschberg Hochfeld Hochstraß Holzpoint Hundsbergen Hundsleithen Im Inneren Rain Im Potschallen In Aichleiten In den Hausweingärten In Hamert In Rothenpüllen In Sechsern In Trenken Johannesbergen Jungbirgen Junge Frauenberge Jungherrn Kalvarienberg Kapellenfeld Kirchbergen Kirchenberg Kirchluß Kirchweinbergen Kogelberg Köhlberg Königsbergen Kreuten Lamstetten Lange Ried Lange Vierteln Lange Weingärten Leben Lehmfeld Leithen Leitenberge Lichtenberg Ließen Lindau Lissen Martal Maxendorf Merkvierteln Mitterberge Mühlweingärten Neubergergen Neusatzen Nußberg Ölberg Ölbergen Platten Pöllitzern Preussenberg Purgstall Raschern Reinthal Reishübel Retzer Weinberge Rieden um den Heldenberg Rösel Rosenberg Roseneck Saazen Sandbergen Sandriegl Satzen Sätzweingärten Sauenberg Sauhaut Saurüßeln Schachern Schanz Schatz Schatzberg Schilling Schmallissen Schmidatal Schwarzerder Sechterbergen Silberberg Sommerleiten Sonnberg Sonnen Sonnleiten Steinberg Steinbergen Steinhübel Steinperz Stöckeln Stolleiten Strassfeld Stuffeln Tallusfeld Veigelberg Vogelsinger Vordere Bergen Warthberg Weinried Weintalried Weisser Berg Zeiseln Zuckermandln Zuckermantel Zuckerschleh Züngel Zutrinken Zwickeln Zwiebelhab Zwiefänger c) Comuni e parti di Comuni: Alberndorf im Pulkautal Alt Höflein Alt Ruppersdorf Altenmarkt im Thale Altenmarkt Altlichtenwarth Altmanns Ameis Amelsdorf Angern an der March Aschendorf Asparn an der Zaya Aspersdorf Atzelsdorf Au Auersthal Auggenthal Bad Pirawarth Baierdorf Bergau Bernhardsthal Bisamberg Blumenthal Bockfließ Bogenneusiedl Bösendürnbach Braunsdorf Breiteneich Breitenwaida Bruderndorf Bullendorf Burgschleinitz Deinzendorf Diepolz Dietersdorf Dietmannsdorf Dippersdorf Dobermannsdorf Drasenhofen Drösing Dürnkrut Dürnleis Ebendorf Ebenthal Ebersbrunn Ebersdorf an der Zaya Eggenburg Eggendorf am Walde Eggendorf Eibesbrunn Eibesthal Eichenbrunn Eichhorn Eitzersthal Engelhartstetten Engelsdorf Enzersdorf bei Staatz Enzersdorf im Thale Enzersfeld Erdberg Erdpreß Ernstbrunn Etzmannsdorf Fahndorf Falkenstein Fallbach Föllim Frättingsdorf Frauendorf/Schmida Friebritz Füllersdorf Furth Gaindorf Gaisberg Gaiselberg Gaisruck Garmanns Gars am Kamp Gartenbrunn Gaubitsch Gauderndorf Gaweinstal Gebmanns Geitzendorf Gettsdorf Ginzersdorf Glaubendorf Gnadendorf Goggendorf Goldgeben Göllersdorf Gösting Götzendorf Grabern Grafenberg Grafensulz Groißenbrunn Groß Ebersdorf Groß-Engersdorf Groß-Inzersdorf Groß-Schweinbarth Großharras Großkadolz Großkrut Großmeiseldorf Großmugl Großnondorf Großreipersdorf Großrußbach Großstelzendorf Großwetzdorf Grub an der March Grübern Grund Gumping Guntersdorf Guttenbrunn Hadres Hagenberg Hagenbrunn Hagendorf Hanfthal Hardegg Harmannsdorf Harrersdorf Hart Haselbach Haslach Haugsdorf Hausbrunn Hauskirchen Hausleiten Hautzendorf Heldenberg Herrnbaumgarten Herrnleis Herzogbirbaum Hetzmannsdorf Hipples Höbersbrunn Hobersdorf Höbertsgrub Hochleithen Hofern Hohenau an der March Hohenruppersdorf Hohenwarth Hollabrunn Hollenstein Hörersdorf Horn Hornsburg Hüttendorf Immendorf Inkersdorf Jedenspeigen Jetzelsdorf Kalladorf Kammersdorf Karnabrunn Kattau Katzelsdorf Kettlasbrunn Ketzelsdorf Kiblitz Kirchstetten Kleedorf Klein Hadersdorf Klein Riedenthal Klein Haugsdorf Klein-Harras Klein-Meiseldorf Klein-Reinprechtsdorf Klein-Schweinbarth Kleinbaumgarten Kleinebersdorf Kleinengersdorf Kleinhöflein Kleinkadolz Kleinkirchberg Kleinrötz Kleinsierndorf Kleinstelzendorf Kleinstetteldorf Kleinweikersdorf Kleinwetzdorf Kleinwilfersdorf Klement Kollnbrunn Königsbrunn Kottingneusiedl Kotzendorf Kreuttal Kreuzstetten Kronberg Kühnring Laa an der Thaya Ladendorf Langenzersdorf Lanzendorf Leitzersdorf Leobendorf Leodagger Limberg Loidesthal Loosdorf Magersdorf Maigen Mailberg Maisbirbaum Maissau Mallersbach Manhartsbrunn Mannersdorf Marchegg Maria Roggendorf Mariathal Martinsdorf Matzelsdorf Matzen Maustrenk Meiseldorf Merkersdorf Michelstetten Minichhofen Missingdorf Mistelbach Mittergrabern Mitterretzbach Mödring Mollmannsdorf Mörtersdorf Mühlbach a. M. Münichsthal Naglern Nappersdorf Neubau Neudorf bei Staatz Neuruppersdorf Neusiedl/Zaya Nexingin Niederabsdorf Niederfellabrunn Niederhollabrunn Niederkreuzstetten Niederleis Niederrußbach Niederschleinz Niedersulz Nursch Oberdürnbach Oberfellabrunn Obergänserndorf Obergrabern Obergrub Oberhautzental Oberkreuzstetten Obermallebarn Obermarkersdorf Obernalb Oberolberndorf Oberparschenbrunn Oberravelsbach Oberretzbach Oberrohrbach Oberrußbach Oberschoderlee Obersdorf Obersteinabrunn Oberstinkenbrunn Obersulz Oberthern Oberzögersdorf Obritz Olbersdorf Olgersdorf Ollersdorf Ottendorf Ottenthal Paasdorf Palterndorf Paltersdorf Passauerhof Passendorf Patzenthal Patzmannsdorf Peigarten Pellendorf Pernersdorf Pernhofen Pettendorf Pfaffendorf Pfaffstetten Pfösing Pillersdorf Pillichsdorf Pirawarth Platt Pleißling Porrau Pottenhofen Poysbrunn Poysdorf Pranhartsberg Prinzendorf/Zaya Prottes Puch Pulkau Pürstendorf Putzing Pyhra Rabensburg Radlbrunn Raffelhof Rafing Ragelsdorf Raggendorf Rannersdorf Raschala Ravelsbach Reikersdorf Reinthal Retz Retz-Altstadt Retz-Stadt Retzbach Reyersdorf Riedenthal Ringelsdorf Ringendorf Rodingersdorf Roggendorf Rohrbach Rohrendorf/Pulkau Ronthal Röschitz Röschitzklein Roseldorf Rückersdorf Rußbach Schalladorf Schleinbach Schletz Schönborn Schöngrabern Schönkirchen Schrattenberg Schrattenthal Schrick Seebarn Seefeld Seefeld-Kadolz Seitzerdorf-Wolfpassing Senning Siebenhirten Sierndorf Sierndorf/March Sigmundsherberg Simonsfeld Sitzendorf an der Schmida Sitzenhart Sonnberg Sonndorf Spannberg St. Bernhard-Frauenhofen St. Ulrich Staatz Staatz-Kautzendorf Starnwörth Steinabrunn Steinbrunn Steinebrunn Stetteldorf/Wagram Stetten Stillfried Stockerau Stockern Stoitzendorf Straning Stranzendorf Streifing Streitdorf Stronsdorf Stützenhofen Sulz im Weinviertel Suttenbrunn Tallesbrunn Traunfeld Tresdorf Ulrichskirchen Ungerndorf Unterdürnbach Untergrub Unterhautzental Untermallebarn Untermarkersdorf Unternalb Unterolberndorf Unterparschenbrunn Unterretzbach Unterrohrbach Unterstinkenbrunn Unterthern Velm Viendorf Waidendorf Waitzendorf Waltersdorf Waltersdorf/March Walterskirchen Wartberg Waschbach Watzelsdorf Weikendorf Wetzelsdorf Wetzleinsdorf Weyerburg Wieselsfeld Wiesern Wildendürnbach Wilfersdorf Wilhelmsdorf Windisch-Baumgarten Windpassing Wischathal Wolfpassing an der Hochleithen Wolfpassing Wolfsbrunn Wolkersdorf/Weinviertel Wollmannsberg Wullersdorf Wultendorf Wulzeshofen Würnitz Zellerndorf Zemling Ziersdorf Zissersdorf Zistersdorf Zlabern Zogelsdorf Zwentendorf Zwingendorf 1.3.13. Regione determinata Südsteiermark a) Großlagen: Sausal Südsteirisches Rebenland b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Brudersegg Burgstall Czamillonberg/Kaltenegg Eckberg Eichberg Einöd Gauitsch Graßnitzberg Harrachegg Hochgraßnitzberg Karnerberg Kittenberg Königsberg Kranachberg Lubekogel Mitteregg Nußberg Obegg Päßnitzerberger Römerstein Pfarrweingarten Schloßberg Sernauberg Speisenberg Steinriegl Stermitzberg Urlkogel Wielitsch Wilhelmshöhe Witscheinberg Witscheiner Herrenberg Zieregg Zoppelberg c) Comuni e parti di Comuni: Aflenz an der Sulm Altenbach Altenberg Arnfels Berghausen Brudersegg Burgstall Eckberg Ehrenhausen Eichberg Eichberg-Trautenburg Einöd Empersdorf Ewitsch Flamberg Fötschach Gamlitz Gauitsch Glanz Gleinstätten Goldes Göttling Graßnitzberg Greith Großklein Großwalz Grottenhof Grubtal Hainsdorf/Schwarzautal Hasendorf an der Mur Heimschuh Höch Kaindorf an der Sulm Kittenberg Kitzeck im Sausal Kogelberg Kranach Kranachberg Labitschberg Lang Langaberg Langegg Lebring-St. Margarethen Leibnitz Leutschach Lieschen Maltschach Mattelsberg Mitteregg Muggenau Nestelbach Nestelberg/Heimschuh Nestelberg/Großklein Neurath Obegg Oberfahrenbach Obergreith Oberhaag Oberlupitscheni Obervogau Ottenberg Paratheregg Petzles Pistorf Pößnitz Prarath Ratsch an der Weinstraße Remschnigg Rettenbach Rettenberg Retznei Sausal Sausal-Kerschegg Schirka Schloßberg Schönberg Schönegg Seggauberg Sernau Spielfeld St. Andrä i. S. St. Andrä-Höch St. Johann im Saggautal St. Nikolai im Sausal St. Nikolai/Draßling St. Ulrich/Waasen Steinbach Steingrub Steinriegel Sulz Sulztal an der Weinstraße Tillmitsch Unterfahrenbach Untergreith Unterhaus Unterlupitscheni Vogau Wagna Waldschach Weitendorf Wielitsch Wildon Wolfsberg/Schw. Zieregg 1.3.14. Regione determinata Weststeiermark a) Großlage: - b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgegg Dittenberg Guntschenberg Hochgrail St. Ulrich i. Gr. c) Comuni e parti di Comuni: Aibl Bad Gams Deutschlandsberg Frauental an der Laßnitz Graz Greisdorf Groß St. Florian Großradl Gundersdorf Hitzendorf Hollenegg Krottendorf Lannach Ligist Limberg Marhof Mooskirchen Pitschgau Preding Schwanberg Seiersberg St. Bartholomä St. Martin i. S. St. Stefan ob Stainz St. Johann ob Hohenburg St. Peter i. S. Stainz Stallhofen Straßgang Sulmeck-Greith Unterbergla Unterfresen Weibling Wernersdorf Wies 1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark a) Großlagen: Oststeirisches Hügelland Vulkanland b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Annaberg Buchberg Burgfeld Hofberg Hoferberg Hohenberg Hürtherberg Kirchleiten Klöchberg Königsberg Prebensdorfberg Rathenberg Reiting Ringkogel Rosenberg Saziani Schattauberg Schemming Schloßkogel Seindl Steintal Stradenberg Sulzberg Weinberg c) Comuni e parti di Comuni: Aigen Albersdorf-Prebuch Allerheiligen bei Wildon Altenmarkt bei Fürstenfeld Altenmarkt bei Riegersburg Aschau Aschbach bei Fürstenfeld Auersbach Aug-Radisch Axbach Bad Waltersdorf Bad Radkersburg Bad Gleichenberg Bairisch Kölldorf Baumgarten bei Gnas Bierbaum am Auersbach Bierbaum Breitenfeld/Rittschein Buch-Geiseldorf Burgfeld Dambach Deutsch Goritz Deutsch Haseldorf Dienersdorf Dietersdorf am Gnasbach Dietersdorf Dirnbach Dörfl Ebersdorf Edelsbach bei Feldbach Edla Eichberg bei Hartmannsdorf Eichfeld Entschendorf am Ottersbach Entschendorf Etzersdorf-Rollsdorf Fehring Feldbach Fischa Fladnitz im Raabtal Flattendorf Floing Frannach Frösaugraben Frössauberg Frutten Fünfing bei Gleisdorf Fürstenfeld Gabersdorf Gamling Gersdorf an der Freistritz Gießelsdorf Gleichenberg-Dorf Gleisdorf Glojach Gnaning Gnas Gniebing Goritz Gosdorf Gossendorf Grabersdorf Grasdorf Greinbach Großhartmannsdorf Grössing Großsteinbach Großwilfersdorf Grub Gruisla Gschmaier Gutenberg an der Raabklamm Gutendorf Habegg Hainersdorf Haket Halbenrain Hart bei Graz Hartberg Hartl Hartmannsdorf Haselbach Hatzendorf Herrnberg Hinteregg Hirnsdorf Hochenegg Hochstraden Hof bei Straden Hofkirchen bei Hardegg Höflach Hofstätten Hofstätten bei Deutsch Goritz Hohenbrugg Hohenkogl Hopfau Ilz Ilztal Jagerberg Jahrbach Jamm Johnsdorf-Brunn Jörgen Kaag Kaibing Kainbach Lalch Kapfenstein Karbach Kirchberg an der Raab Klapping Kleegraben Kleinschlag Klöch Klöchberg Kohlgraben Kölldorf Kornberg bei Riegersburg Krennach Krobathen Kronnersdorf Krottendorf Krusdorf Kulm bei Weiz Laasen Labuch Landscha bei Weiz Laßnitzhöhe Leitersdorf im Raabtal Lembach bei Riegersburg Lödersdorf Löffelbach Loipersdorf bei Fürstenfeld Lugitsch Maggau Magland Mahrensdorf Maierdorf Maierhofen Markt Hartmannsdorf Marktl Merkendorf Mettersdorf am Saßbach Mitterdorf an der Raab Mitterlabill Mortantsch Muggendorf Mühldorf bei Feldbach Mureck Murfeld Nägelsdorf Nestelbach im Ilztal Neudau Neudorf Neusetz Neustift Nitscha Oberdorf am Hochegg Obergnas Oberkarla Oberklamm Oberspitz Obertiefenbach Öd Ödgraben Ödt Ottendorf an der Rittschein Penzendorf Perbersdorf bei St. Peter Persdorf Pertlstein Petersdorf Petzelsdorf Pichla bei Radkersburg Pichla Pirsching am Traubenberg Pischelsdorf in der Steiermark Plesch Pöllau Pöllauberg Pölten Poppendorf Prebensdorf Pressguts Pridahof Puch bei Weiz Raabau Rabenwald Radersdorf Radkersburg Radochen Ragnitz Raning Ratschendorf Reichendorf Reigersberg Reith bei Hartmannsdorf Rettenbach Riegersburg Ring Risola Rittschein Rohr an der Raab Rohr bei Hartberg Rohrbach am Rosenberg Rohrbach bei Waltersdorf Romatschachen Ruppersdorf Saaz Schachen am Römerbach Schölbing Schönau Schönegg bei Pöllau Schrötten bei Deutsch-Goritz Schwabau Schwarzau im Schwarzautal Schweinz Sebersdorf Siebing Siegersdorf bei Herberstein Sinabelkirchen Söchau Speltenbach St. Peter am Ottersbach St. Johann bei Herberstein St. Veit am Vogau St. Kind St. Anna am Aigen St. Georgen an der Stiefing St. Johann in der Haide St. Margarethen an der Raab St. Nikolai ob Draßling St. Marein bei Graz St. Magdalena am Lemberg St. Stefan im Rosental St. Lorenzen am Wechsel Stadtbergen Stainz bei Straden Stang bei Hatzendorf Staudach Stein Stocking Straden Straß Stubenberg Sulz bei Gleisdorf Sulzbach Takern Tatzen Tautendorf Tiefenbach bei Kaindorf Tieschen Trautmannsdorf/Oststeiermark Trössing Übersbach Ungerdorf Unterauersbach Unterbuch Unterfladnitz Unterkarla Unterlamm Unterlaßnitz Unterzirknitz Vockenberg Wagerberg Waldsberg Walkersdorf Waltersdorf in der Oststeiermark Waltra Wassen am Berg Weinberg an der Raab Weinberg Weinburg am Sassbach Weißenbach Weiz Wetzelsdorf bei Jagerberg Wieden Wiersdorf Wilhelmsdorf Wittmannsdorf Wolfgruben bei Gleisdorf Zehensdorf Zelting Zerlach Ziegenberg 1.3.16. Regione determinata Vienna a) Großlagen: Bisamberg-Wien Georgenberg Kahlenberg Nußberg b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altweingarten Auckenthal Bellevue Breiten Burgstall Falkenberg Gabrissen Gallein Gebhardin Gernen Herrenholz Hochfeld Jungenberg Jungherrn Kuchelviertel Langteufel Magdalenenhof Mauer Mitterberg Oberlaa Preußen Reisenberg Rosengartl Schenkenberg Steinberg Wiesthalen c) Comuni e parti di Comuni: Dornbach Grinzing Groß Jedlersdorf Heiligenstadt Innere Stadt Josefsdorf Kahlenbergerdorf Kalksburg Liesing Mauer Neustift Nußdorf Ober Sievering Oberlaa Ottakring Pötzleinsdorf Rodaun Stammersdorf Strebersdorf Unter Sievering 1.3.17. Regione determinata Vorarlberg a) Großlage: - b) Rieden, Fluren, Einzellagen: - c) Comuni: Bregenz Röthis 1.3.18. Regione determinata Tirolo a) Großlagen: - b) Rieden, Fluren, Einzellagen: - c) Comuni: Zirl 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Weinland Bergland Steiermark Wien X. VINI ORIGINARI DEL REGNO DEL BELGIO Vini di qualità prodotti in regioni determinate ("vin de qualité produit dans une région déterminée") Nome della regione determinata: Hageland Appellation d'origine contrôlée/Gecontroleerde oorsprongsbenaming Hagelandse Wijn Appendice II (di cui all'articolo 6) INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI ORIGINARI DEL CILE I. Vino Pajarete II. Vino Asoleado III. Vini delle seguenti regioni, subregioni, Zona ed aree: 1.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI ATACAMA 1.1.0.0. Subregione: Valle de Copiapó 1.2.0.0. Subregione: Valle del Huasco 2.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI COQUIMBO 2.1.0.0. Subregione: Valle del Elqui 2.1.1.0. Zona: 2.1.1.1. Area: Vicuña 2.1.1.2. Area: Paiguano 2.2.0.0. Subregione: Valle del Limarí 2.2.1.0. Zona: 2.2.1.1. Area: Ovalle 2.2.1.2. Area: Monte Patria 2.2.1.3. Area: Punitaqui 2.2.1.4. Area: Río Hurtado 2.3.0.0. Subregione: Valle del Choapa 2.3.1.0. Zona: 2.3.1.1. Area: Salamanca 2.3.1.2. Area: Illapel 3.0.0.0. REGIONE VITICOLA DI ACONCAGUA 3.1.0.0. Subregione: Valle de Aconcagua 3.1.1.0. Zona: 3.1.1.1. Area: Panquehue 3.2.0.0. Subregione: Valle de Casablanca 4.0.0.0. REGIONE VALLE CENTRAL 4.1.0.0. Subregione: Valle del Maipo 4.1.1.0. Zona: 4.1.1.1. Area: Santiago 4.1.1.2. Area: Pirque 4.1.1.3. Area: Puente Alto 4.1.1.4. Area: Buin 4.1.1.5. Area: Isla de Maipo 4.1.1.6. Area: Talagante 4.1.1.7. Area: Melipilla 4.2.0.0. Subregione: Valle del Rapel 4.2.1.0. Zona: Valle de Cachapoal 4.2.1.1. Area: Rancagua 4.2.1.2. Area: Requínoa 4.2.1.3. Area: Rengo 4.2.1.4. Area: Peumo 4.2.2.0. Zona: Valle de Colchagua 4.2.2.1. Area: San Fernando 4.2.2.2. Area: Chimbarongo 4.2.2.3. Area: Nancagua 4.2.2.4. Area: Santa Cruz 4.2.2.5. Area Palmilla 4.2.2.6. Area: Peralillo 4.3.0.0. Subregione: Valle de Curicó 4.3.1.0. Zona: Valle del Teno 4.3.1.1. Area: Rauco 4.3.1.2. Area: Romeral 4.3.2.0. Zona: Valle del Lontué 4.3.2.1. Area: Molina 4.3.2.2. Area: Sagrada Familia 4.4.0.0. Subregione: Valle del Maule 4.4.1.0. Zona: Valle del Claro 4.4.1.1. Area: Talca 4.4.1.2. Area: Pencahue 4.4.1.3. Area: San Clemente 4.4.2.0. Zona: Valle del Loncomilla 4.4.2.1. Area: San Javier 4.4.2.2. Area: Villa Alegre 4.4.2.3. Area: Parral 4.4.2.4. Area: Linares 4.4.3.0. Zona: Valle del Tutuvén 4.4.3.1. Area: Cauquenes 5.0.0.0. REGIONE DEL SUR 5.1.0.0. Subregione: Valle del Itata 5.1.1.0. Zona: 5.1.1.1. Area: Chillán 5.1.1.2. Area: Quillón 5.1.1.3. Area: Portezuelo 5.1.1.4. Area: Coelemu 5.2.0.0. Subregione: Valle del Bío-Bío 5.2.1.0. Zona: 5.2.1.1. Area: Yumbel 5.2.1.2. Area: Mulchén Appendice III (di cui all'articolo 9) ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DELLA COMUNITÀ ELENCO A >SPAZIO PER TABELLA> ELENCO B >SPAZIO PER TABELLA> Appendice IV (di cui all'articolo 9) MENZIONI DI QUALITÀ COMPLEMENTARI DEL CILE A. Elenco Denominación de origen, o D.O. Superior Chateau Cru Bourgois Clos Classico Reserva o Reservas Reserva Especial Vino Generoso Clásico Grand Cru B. Menzioni di qualità complementari che deve esaminare il comitato congiunto istituito dall'articolo 30 del presente accordo Le Parti concordano di esaminare, alla prima riunione del comitato congiunto dopo l'entrata in vigore del presente accordo, l'equivalenza della definizione dei seguenti termini, al fine di includerli, se il risultato è positivo, nell'appendice IV sotto forma di menzioni di qualità complementari. Gran Reserva Reserva Privada Noble Añejo Il comitato congiunto si riunisce entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I termini summenzionati possono essere utilizzati sul mercato interno cileno fino a sei mesi dopo la prima riunione del comitato congiunto. In ogni caso, questo periodo non può superare i dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Appendice V (di cui all'articolo 17) PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI 1. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari del Cile con le seguenti prescrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa cilena: (1) miscela di mosti e vini, purché non contenga prodotti importati o ottenuti con uve da tavola (2) concentrazione di mosti (3) uso di acido L(+) tartarico, di acido DL malico, di acido lattico e di acido citrico per correggere l'acidità (4) uso per la disacidificazione di: - tartrato di potassio neutro - tartrato di calcio - carbonato di calcio - bicarbonato di potassio - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato (5) trattamenti termici (6) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione dei tartrati (7) elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino (8) centrifugazione, filtrazione e flottazione (9) osmosi inversa, solo per aumentare il titolo alcolometrico del mosto o del vino (10) arieggiamento o aggiunta di ossigeno (11) impiego di anidride carbonica, argo o azoto per creare un'atmosfera inerte (12) uso di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio (13) uso di lieviti per la vinificazione (14) uso di preparazioni di scorze di lieviti in una dose massima di 40 g/hL (15) uso di sostanze complementari per favorire lo sviluppo dei lieviti: - aggiunta di fosfato acido di ammonio in una dose massima di 0,96 g/L - aggiunta di solfito di ammonio in una dose massima di 0,96 g/L - aggiunta di dicloridrato di tiamina o di vitamina B1 in dosi massime di 0,6 mg/L (16) uso di carbone attivato per il vino bianco macchiato (17) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico: - gelatina alimentare - colla di pesce - caseina - albumina d'uovo, albumina del latte - bentonite - caolino - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale - tannino - enzimi pectolitici - betaglucanasi (18) aggiunta di diossido di carbonio in una dose massima di 1,5 g/L (19) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio in una dose massima di 200 mg/L, espressi come acido sorbico (20) uso di acido ascorbico o isoascorbico in una dose non superiore al limite totale di 150 mg/L (21) uso di tannino (22) trattamento mediante solfato di rame in una dose massima di 1 mg/L (23) uso di polivinilpolipirrolidone in una dose massima di 80 g/hL (24) uso di fitato di calcio in una dose massima di 8 g/hL (25) uso di ferrocianuro di potassio, a condizione che il prodotto finale non contenga questo sale e che il trattamento avvenga sotto la sorveglianza di un enologo agricolo o di un enologo (26) aggiunta di acido metatartarico in una dose massima di 100 mg/L (27) uso di gomma arabica in una dose massima di 0.3 g/L (28) uso di batteri lattici (29) uso di aiuti complementari per favorire lo sviluppo dei batteri lattici (30) uso di lisozima in una dose massima di 500 mg/L (31) uso di ureasi (32) uso di legno, unicamente sotto forma di doghe, lastre e trucioli, per la fermentazione e l'invecchiamento del vino (33) aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheraggio del vino 2. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità con le seguenti prescrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria: (1) arieggiamento con argo, azoto od ossigeno (2) trattamenti termici (3) impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi (4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato (5) uso di lieviti per vinificazione (6) uso di preparazioni di scorze di lieviti (7) uso di polivinilpolipirrolidone (8) uso di batteri lattici in una sospensione vinosa (9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti: i) aggiunta di: - fosfato acido di ammonio o solfato di ammonio - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio ii) aggiunta di dicloridrato di tiamina (10) uso di anidride carbonica (11) aggiunta di diossido di carbonio (12) uso di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio (13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio (14) aggiunta di acido L-ascorbico (15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nel vino trattato non sia superiore a 1 g/l (16) uso di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 g/l, espressa in acido tartarico (17) uso di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione: - tartrato neutro di potassio - bicarbonato di potassio - carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato - tartrato di calcio o acido tartarico (18) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico: - gelatina alimentare - bentonite - colla di pesce - caseina e caseinato di potassio - albumina d'uovo, albumina del latte - caolino - enzimi pectolitici - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale - tannino - preparati enzimatici di betaglucanasi (19) aggiunta di tannino (20) trattamento di mosti bianchi o di vini bianchi con carboni per uso enologico (carboni attivati) (21) trattamento di: - vini bianchi e rosati, con ferrocianuro di potassio - vini rossi, con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che il vino così trattato contenga residui di ferro (22) aggiunta di acido metatartarico (23) uso di gomma arabica una volta terminata la fermentazione (24) uso di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza (25) uso, per l'elaborazione dei vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento: - di alginato di calcio oppure - di alginato di potassio (26) uso di solfato di rame (27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro (28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi (29) uso di fosfato di calcio per la produzione di alcuni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (30) uso di resina di pini di Aleppo per produrre il vino da tavola denominato "retsina", unicamente in Grecia e alle condizioni specificate nelle norme comunitarie (31) aggiunta di lisozimi (32) elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino (33) uso di un'ureasi per ridurre il tenore di urea nel vino (34) aggiunta di saccarosio, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheramento del vino alle condizioni specificate nelle norme comunitarie (35) concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino (36) aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino conformemente alle norme comunitarie (37) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi Appendice VI MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 ALGARVES ALSACIA ASTI BADEN BORGOÑO BURDEOS CARMEN MARGAUX CARMEN RHIN CAVA DEL REYNO CAVA VERGARA CAVANEGRA CHAMPAGNE GRANDIER CHAMPAÑA RABAT CHAMPAGNE RABAT CHAMPAÑA GRANDIER CHAMPAÑA VALDIVIESO CHAMPENOISE GRANDIER CHAMPENOISE RABAT ERRAZURIZ PANQUEHUE CORTON NUEVA EXTREMADURA JEREZ R. RABAT LA RIOJA MOSELLE ORO DEL RHIN PORTOFINO PORTO FRANCO PROVENCE R OPORTO RABAT RIBEIRO SAVOIA MARCHETTI TORO UVITA DE PLATA BORGOÑA VIÑA CARMEN MARGAUX VIÑA MANQUEHUE JEREZ VIÑA MANQUEHUE OPORTO VIÑA SAN PEDRO GRAN VINO BURDEOS Appendice VII MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 4 PASOFINO Appendice VIII PROTOCOLLO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE I. A norma dell'articolo 17 del presente accordo, le Parti decidono di autorizzare le importazioni di vino, fatte salve le eventuali disposizioni legislative interne più restrittive, secondo i seguenti parametri: titolo alcolometrico: (a) titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % e non superiore a 11,5 % vol per determinati vini comunitari designati con un'indicazione geografica, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, tranne alcuni vini di qualità che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico totale può superare il limite del 6 %; (b) titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 11,5 % e non superiore a 20 % vol, tranne alcuni vini di qualità che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico totale può superare il limite del 20 %. II. Conformemente alla definizione delle "varietà di vite" di cui all'articolo 3, lettera m) del presente accordo, le Parti decidono che, per l'importazione e la commercializzazione dei vini comunitari in Cile, le varietà di vite utilizzate per la produzione dei vini designati con un'indicazione geografica comprendono tutte le varietà di vite classificate dagli Stati membri nella specie Vitis vinifera o derivanti da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. Le Parti decidono di vietare l'importazione e la commercializzazione dei vini ottenuti dalle seguenti varietà: - Clinton - Herbemont - Isabelle - Jacquez - Noah - Othello III. Nell'applicare il presente accordo, le Parti decidono che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) oppure, se in questa pubblicazione non figura un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), prevalgono come metodi di riferimento per determinare la composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo. IV. A norma dell'articolo 31, lettera b) del presente accordo, si considerano piccoli quantitativi: 1. i vini presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, quando il quantitativo totale trasportato, anche suddiviso in partite separate, non supera 100 litri; 2. a) i quantitativi di vino non superiori a 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli dei viaggiatori; b) i quantitativi di vino non superiori a 30 litri oggetto di spedizioni fra privati; c) i quantitativi di vino che fanno parte di un trasloco di privati; d) i vini importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, entro un massimo di 1 ettolitro; e) i vini importati destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari o organismi assimilati, importati in base alle franchigie ad essi concesse; e f) i vini che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al paragrafo 2. V. Le Parti concordano di autorizzare termini che indicano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette dei vini, se l'uso di tali termini è regolamentato nel paese di origine. VI. A norma dell'articolo 24 del presente accordo, si applicano le seguenti disposizioni: 1) la conformità con le disposizioni dell'articolo 4 può essere garantita presentando alle autorità competenti della Parte importatrice: a) un certificato rilasciato da un'istituzione ufficiale o da un'istituzione ufficialmente riconosciuta dal paese di origine; b) se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi elaborato da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine, contenente le seguenti informazioni: - titolo alcolometrico totale - titolo alcolometrico effettivo - estratto secco totale - acidità totale espressa in acido tartarico - acidità volatile espressa in acido acetico - acidità citrica - acidità residua - anidride solforosa totale. 2) Le Parti concordano disposizioni specifiche in materia, in particolare i documenti da utilizzare e le informazioni da fornire. VII. Il Cile autorizza l'imbottigliamento sul suo territorio, in bottiglie di capacità superiore a 1,5 litri in volume, dei vini originari della Comunità esportati sfusi in Cile. ALLEGATO VI ACCORDO SUL COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE (di cui all'articolo 90 dell'accordo di associazione) Articolo 1 Obiettivi Le Parti convengono, sulla base dei principi della non discriminazione e della reciprocità, di agevolare e promuovere gli scambi di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate prodotte in Cile e nella Comunità, alle condizioni stabilite nel presente accordo. Articolo 2 Portata e ambito di applicazione Il presente accordo si applica alle bevande alcoliche di cui alla voce 22.08 e alle bevande aromatizzate di cui alla voce 22.05 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("SA"), prodotte conformemente alla vigente normativa che disciplina la produzione di un tipo particolare di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate nel territorio di una Parte. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente accordo, fatte salve disposizioni contrarie, si intende per: a) "originario di", quando la dicitura è usata in relazione al nome di una Parte, la bevanda alcolica o la bevanda aromatizzata interamente prodotta sul territorio di tale Parte; b) "omonimo", la stessa designazione protetta o un termine tanto simile da poter creare confusione, utilizzato per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi; c) "descrizione", i termini utilizzati per descrivere una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché sul materiale pubblicitario; il verbo "descrivere" è inteso in senso analogo; d) "etichettatura", il complesso delle descrizioni e di altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, designazioni protette o marchi commerciali che caratterizzano le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente stesso, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; e) "Stato membro", uno Stato membro della Comunità; f) "presentazione", i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, compresi i dispositivi di chiusura, le etichette e l'imballaggio; g) "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; h) "produzione", l'intero processo di produzione di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate; i) "identificazione", usato in relazione alle designazioni protette, l'uso di designazioni protette per descrivere o presentare una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata; j) "accordo", il presente accordo e le sue appendici; k) "accordo di associazione", l'accordo che crea un'associazione tra le Parti, al quale è allegato il presente accordo; l) "comitato di associazione", il comitato di cui all'articolo 193 dell'accordo di associazione. Articolo 4 Norme generali in materia di importazione e commercializzazione 1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente accordo, gli scambi e la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata. 2. Il presente accordo non pregiudica le norme applicate in Cile e nella Comunità in materia di imposizione o altre misure di controllo pertinenti. TITOLO I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DESIGNAZIONI PROTETTE PER LE BEVANDE ALCOLICHE E LE BEVANDE AROMATIZZATE Articolo 5 Protezione delle designazioni protette 1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a norma del presente accordo per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per descrivere e presentare le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che, ai sensi dell'articolo 3, sono originarie delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di una designazione protetta per descrivere una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata non contemplata da tale indicazione o descrizione. 2. Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevede in particolare l'esclusione di qualsiasi uso delle denominazioni di cui all'articolo 6 per le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che non sono originarie della zona geografica indicata, anche se: i) la vera origine del prodotto è indicata; ii) la denominazione in questione è utilizzata come traduzione; e iii) tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 4. In caso di omonimia tra designazioni protette: a) se due designazioni protette tutelate in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe; il consumatore non deve però essere tratto in inganno circa la vera origine delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate; b) se una designazione protetta tutelata in virtù del presente accordo è omonima della denominazione di una zona geografica situata al di fuori delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per descrivere e presentare una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata della zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese d'origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che la bevanda alcolica o la bevanda aromatizzata sia originaria del territorio della Parte in questione. 5. Le Parti possono fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche d'uso per distinguere le designazioni protette omonime di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano tratti in inganno. 6. Le disposizioni del presente articolo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una persona fisica o giuridica di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da trarre in inganno i consumatori. Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 1 non si applica ai nomi che sono marchi commerciali registrati alla data di entrata in vigore del presente accordo. 7. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere una designazione protetta relativa a una bevanda alcolica o a una bevanda aromatizzata di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di una designazione protetta dell'altra Parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta. Articolo 6 Designazioni protette Le denominazioni seguenti sono quelle di cui all'articolo 5: a) per quanto concerne le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate originarie della Comunità: i) i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto è originario; ii) le designazioni protette elencate nell'appendice I; b) per quanto concerne le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate originarie del Cile: i) i riferimenti al Cile; ii) le designazioni protette elencate nell'appendice I. Articolo 7 Designazioni protette e marchi commerciali 1. La registrazione di un marchio commerciale per una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata ai sensi dell'articolo 3 identico/simile a o contenente una designazione protetta tutelata a norma dell'articolo 5 è rifiutata. 2. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. I marchi commerciali elencati nell'appendice II per le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate di cui sono state esportate in media meno di 1000 casse da 9 litri nel periodo 1999-2001 sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 8 Marchi commerciali protetti 1. In base al registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che siano identici/simili a o contengano le designazione protetta di cui all'articolo 6. 2. A norma del paragrafo 1, le Parti non negano il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I. 3. I proprietari di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, registrati in una Parte ma non registrati nell'altra Parte, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di tali marchi commerciali nell'altra Parte. In tale caso, detta Parte non rifiuta la richiesta per il fatto che tale marchio commerciale è identico/simile a o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I. 4. I marchi commerciali identici/simili a o che contengono le designazioni protette di cui all'articolo 7 non possono essere invocati contro l'uso delle designazioni protette per descrivere o presentare le bevande alcoliche o le bevande aromatizzate che possono utilizzare dette designazioni protette. Articolo 9 Bevande alcoliche originarie Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di bevande alcoliche e bevande aromatizzate originarie di una Parte al di fuori del suo territorio, le denominazioni protette di tale Parte di cui all'articolo 6 non siano utilizzate per descrivere e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte. Articolo 10 Estensione della protezione Nella misura in cui la legislazione pertinente di ciascuna Parte lo consente, il beneficio della protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte. Articolo 11 Designazioni protette non protette nel paese d'origine Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere una designazione protetta dell'altra Parte che non è protetta nel paese d'origine. Articolo 12 Applicazione 1. Se l'organismo competente designato a norma dell'articolo 14 viene a conoscenza del fatto che la descrizione o la presentazione di una bevanda alcolica o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola la protezione conferita dal presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative necessarie e/o avviano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo di una denominazione di cui all'articolo 6. 2. Si applicano le misure e si avviano le azioni legali di cui al paragrafo 1 in particolare nei seguenti casi: a) se la traduzione delle descrizioni previste dalla normativa comunitaria o cilena nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe trarre in inganno quanto all'origine, alla natura o alla qualità delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate così descritte o presentate; b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a bevande alcoliche e a bevande aromatizzate le cui denominazioni sono protette a norma del presente accordo figurano descrizioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da trarre in inganno sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali di una bevanda alcolica o di una bevanda aromatizzata; c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da trarre in inganno quanto all'origine delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate. 3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le autorità e gli organismi di cui all'articolo 14 di adottare misure appropriate nelle Parti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale. TITOLO II MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE Articolo 13 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC e dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna Parte si adopera per informare quanto prima l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 19, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate commercializzate in tale Parte, all'adozione di dette misure, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare un approccio comune. TITOLO III ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO Articolo 14 Autorità responsabili dell'applicazione 1. Ciascuna Parte designa gli organismi responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una Parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo, viene designata un'unica autorità di collegamento. 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si notificano reciprocamente i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente. 3. Gli organismi e le autorità di cui al paragrafo 1 esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente accordo e nella lotta contro le pratiche fraudolente, conformemente alla loro legislazione. Articolo 15 Misure di applicazione 1. Se uno degli organismi o delle autorità designati a norma dell'articolo 14 ha fondati motivi per sospettare che: a) una bevanda alcolica o una bevanda aromatizzata che è o è stata oggetto di scambi tra le Parti non sia o non sia stata conforme al presente accordo o alle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte, e b) tale inosservanza rivesta particolare interesse per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni giudiziarie, ne informa immediatamente gli organismi competenti e l'autorità di collegamento dell'altra Parte. 2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali o commerciali o di altri documenti appropriati. Occorre altresì indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali da intraprendere. Le informazioni includono in particolare i seguenti dati relativi alle bevande alcoliche o alle bevande aromatizzate interessate: a) il nome del produttore e della persona fisica o giuridica che può disporre delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate; b) la composizione e le caratteristiche organolettiche delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate; c) la descrizione e la presentazione delle bevande alcoliche o delle bevande aromatizzate; e d) informazioni dettagliate sulla violazione delle norme di produzione e di commercializzazione. TITOLO IV GESTIONE DELL'ACCORDO Articolo 16 Compiti delle Parti 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo. 2. In particolare, le Parti: a) modificano le appendici in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse; b) stabiliscono le condizioni pratiche di cui all'articolo 5, paragrafo 6; c) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti d'interesse per il settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate; e d) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni. Articolo 17 Comitato congiunto 1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato si riunisce, su richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione del presente accordo, a turno nella Comunità e in Cile, ad una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti. 2. Il comitato congiunto garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3. In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Favorisce i contatti e lo scambio di informazioni per un funzionamento ottimale del presente accordo. 5. Presenta proposte su problemi di reciproco interesse nel settore delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate. TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 18 Transito - piccoli quantitativi I titoli I e II non si applicano alle bevande alcoliche e alle bevande aromatizzate: a) in transito attraverso una Parte; o b) originarie di una Parte e spedite in piccoli quantitativi fra le Parti secondo i termini e le condizioni conformi alle procedure di cui all'appendice III (protocollo). Articolo 19 Consultazioni 1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia osservato un obbligo previsto dal presente accordo, presenta all'altra Parte una notifica scritta a tale proposito. Nella notifica può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni entro un periodo determinato. 2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate in via provvisoria opportune misure protettive senza ricorrere alle consultazioni, a condizione che le consultazioni intervengano quanto prima possibile dopo l'adozione delle misure. 4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non raggiungono un accordo: a) la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare opportune misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo; b) ciascuna Parte può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20. Articolo 20 Risoluzione delle controversie 1. Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente accordo sono risolte mediante la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte IV dell'accordo di associazione. 2. In deroga all'articolo 184 dell'accordo di associazione, qualora le Parti abbiano tenuto consultazioni a norma dell'articolo 19, la Parte ricorrente può chiedere direttamente l'istituzione di un panel arbitrale. Articolo 21 Commercializzazione di scorte preesistenti 1. Le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate che, alla data in cui entra in vigore il presente accordo o prima di tale data, sono state prodotte, descritte e presentate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne della rispettiva Parte, ma secondo modalità vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate alle condizioni seguenti: i prodotti descritti ed etichettati utilizzando designazioni protette tutelate dal presente accordo possono continuare ad essere commercializzati: a) da grossisti o produttori, per un periodo di tre anni; b) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte. 2. Le bevande alcoliche e le bevande aromatizzate prodotte, descritte e presentate a norma del presente accordo e la cui descrizione o presentazione non è più conforme all'accordo stesso in seguito a una modifica del medesimo possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte salvo convenzione contraria tra le Parti. Articolo 22 Appendici Le appendici del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Appendice I (di cui all'articolo 6) DESIGNAZIONI PROTETTE DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE AROMATIZZATE A. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità B. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie del Cile C. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie della Comunità D. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie del Cile A. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie della Comunità: 1. Rum Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "tradizionale") Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira 2. a) Whisky Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain") b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still") 3. Bevande alcoliche di cereali Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn/Kornbrand 4. Acquavite di vino Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni: - Fine, - Grande Fine Champagne, - Grande Champagne, - Petite Champagne, - Petite Fine Champagne, - Fine Champagne, - Borderies, - Fins Bois, - Bons Bois) Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères/eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho Lourinhã 5. Brandy Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy Αττικής/Brandy of Attica Brandy Πελοποννήσου/Brandy of the Peloponnese Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein 6. Acquavite di vinaccia Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d'Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese/Grappa del Piemonte Grappa lombarda/Grappa di Lombardia Grappa trentina/Grappa del Trentino Grappa friulana/Grappa del Friuli Grappa veneta/Grappa del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 7. Acquavite di frutta Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d'Alsace Quetsch d'Alsace Framboise d'Alsace Mirabelle d'Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige Williams friulano/Williams del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino Williams trentino/Williams del Trentino Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino Aprikot trentino/Aprikot del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch/Kirschwasser Friulano Kirsch/Kirschwasser Trentino Kirsch/Kirschwasser Veneto Aguardente de pêra da Lousã Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand 8. Acquavite di sidro di mele o sidro di pere Calvados du Pays d'Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine 9. Acquavite di genziana Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige Genziana trentina/Genziana del Trentino 10. Acquaviti di frutta Pacharán Pacharán navarro 11. Bevande alcoliche al ginepro Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois Hasseltse jenever Balegämse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón 12. Bevande alcoliche al carvi Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit 13. Bevande alcoliche all'anice Anis español Évora anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo 14. Liquori Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginjinha portuguesa Licor de Singeverga Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis português Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Mariazzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör Jägertee/Jagertee/Jagatee 15. Bevande alcoliche Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch 16. Vodka Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland B. Elenco delle designazioni protette di bevande alcoliche originarie del Cile Pisco Aguardiente chileno Brandy chileno Whisky chileno Gin chileno Vodka chileno Ron chileno Guindado chileno Anís chileno C. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie della Comunità Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino D. Elenco delle designazioni protette di bevande aromatizzate originarie del Cile Vermouth chileno Appendice II MARCHI COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 COGNAC JUANICO COÑA COL GRAN COÑAC GRAPPA SAN REMO Appendice III PROTOCOLLO Ai sensi dell'articolo 18, lettera b) del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi: 1. le bevande alcoliche o le bevande aromatizzate presentate in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri. 2. a) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate non superiori a 30 litri pro capite contenute nei bagagli dei viaggiatori; b) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate non superiori a 30 litri oggetto di spedizioni fra privati; c) i quantitativi di bevande alcoliche o di bevande aromatizzate che fanno parte di un trasloco di privati; d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, fino a un massimo di 1 ettolitro; e) i quantitativi destinati a sedi diplomatiche, consolari o organismi simili, importati in base alle franchigie loro concesse; f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al paragrafo 2. ALLEGATO VII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI (di cui all'articolo 99 dell'accordo di associazione) PARTE A ELENCO DELLA COMUNITÀ Nota introduttiva 1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario. 2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: >SPAZIO PER TABELLA> 3. In allegato al presente elenco figura un glossario dei termini utilizzati dai singoli Stati membri. Per "filiazione" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica. Per "succursale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione. >SPAZIO PER TABELLA> Definizioni relative al trasporto marittimo 1. Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione del "cabotaggio" a norma della legislazione nazionale pertinente, il presente elenco non comprende i "servizi di cabotaggio marittimo" riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto situato in uno Stato membro e un altro porto situato nello stesso Stato membro nonché il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in uno Stato membro, purché detto traffico rimanga entro le acque territoriali dello Stato membro in questione. 2. Per "altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale" s'intende la capacità dei prestatori di servizi internazionali di trasporto marittimo dell'altra Parte di svolgere in loco tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o pienamente integrato, di cui il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale (il presente impegno, tuttavia, non può essere interpretato come una limitazione degli altri impegni assunti in merito al modo di consegna transfrontaliero). Queste attività comprendono: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto, in proprio o a nome dei loro clienti, (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di servizi integrati; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve le disposizioni del presente accordo); e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società, e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità dell'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico. 3. Per "operatore del trasporto multimodale" s'intende la persona a cui sono intestati la polizza di carico, il documento di trasporto multimodale o qualsiasi altro documento attestante un contratto per il trasporto multimodale di merci, e che è responsabile del trasporto delle merci conformemente al contratto stesso. Allegato A Glossario Termini utilizzati per i singoli Stati membri Francia >SPAZIO PER TABELLA> NB: Tutte queste società hanno personalità giuridica Germania GmbH & CoKG Kommanditgesellschaft, bei der der persönlich haftende Gesellschafter eine GmbH (società per azioni a responsabilità limitata) ist. >SPAZIO PER TABELLA> Italia >SPAZIO PER TABELLA> Per quanto riguarda l'Italia, l'offerta della CE comprende i seguenti servizi professionali: >SPAZIO PER TABELLA> PARTE B ELENCO DEL CILE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI (di cui all'articolo 120) PARTE A ELENCO DELLA COMUNITÀ Nota introduttiva 1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni, inoltre, riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario. 2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: >SPAZIO PER TABELLA> Per "filiazione" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica. Per "succursale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione. >SPAZIO PER TABELLA> IMPEGNI SUPPLEMENTARI DELLA COMUNITÀ Assicurazioni a) La Comunità prende atto della stretta cooperazione tra le autorità regolamentari e di vigilanza degli Stati membri nel settore delle assicurazioni e le incoraggia ad adoperarsi ulteriormente per migliorare gli standard di vigilanza. b) Gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione diretta mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto. c) Le autorità di vigilanza degli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di autorizzazione ad esercitare l'assicurazione diretta mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. d) La Comunità fa il possibile per esaminare tutte le questioni inerenti al buon funzionamento del mercato interno delle assicurazioni e tutti i fattori che potrebbero influire su detto mercato. e) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, i premi dell'assicurazione autoveicoli possono essere calcolati tenendo conto di diversi fattori di rischio. f) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, di norma le condizioni della polizza e l'entità dei premi di una società di assicurazioni non devono essere approvate preventivamente dalle autorità nazionali di vigilanza. g) La Comunità fa presente che, conformemente alla normativa comunitaria in vigore il 1o settembre 2001 e fatta salva la legislazione futura, di norma gli aumenti dei premi non devono essere approvati preventivamente dalle autorità nazionali di vigilanza. Altri servizi finanziari a) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro dodici mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per lo svolgimento di attività bancarie mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto. b) Gli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di licenze per lo svolgimento di attività bancarie mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. c) In applicazione delle direttive comunitarie pertinenti, gli Stati membri fanno il possibile per esaminare, entro sei mesi dalla presentazione, le domande complete di licenze per prestare servizi d'investimento mobiliari mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. Qualora le domande vengano respinte, l'autorità dello Stato membro fa quanto in suo potere per informare la società in questione e spiegarle i motivi del rifiuto. d) Gli Stati membri fanno quanto in loro potere per rispondere senza inutili ritardi a tutte le richieste di informazioni sulla situazione delle domande di licenze per prestare servizi d'investimento mobiliari mediante lo stabilimento in uno Stato membro, conformemente alla sua legislazione, di una filiazione di una società disciplinata dalla legislazione cilena. INTESA SUGLI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI FINANZIARI La Comunità è stata autorizzata ad assumere, nell'ambito del presente accordo, impegni specifici connessi ai servizi finanziari secondo un'impostazione diversa da quella contenuta nelle disposizioni generali della parte IV, capitolo II (Servizi finanziari). Si è deciso che tale impostazione potrà essere applicata purché: i) non sia incompatibile con le disposizioni del presente accordo e ii) non pregiudichi il grado di liberalizzazione che una Parte si impegna a raggiungere a norma del presente accordo. Al termine dei negoziati, e fatte salve le condizioni e le qualifiche specificate, la Comunità ha inserito nel suo elenco impegni specifici secondo l'impostazione sotto precisata. A. Accesso al mercato Commercio transfrontaliero 1. La Comunità autorizza i prestatori non residenti di servizi finanziari a fornire in proprio, tramite un intermediario o come intermediari, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, i servizi seguenti: a) assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e ogni responsabilità che ne deriva; ii) alle merci in transito internazionale; b) riassicurazione, retrocessione e servizi accessori del settore assicurativo di cui al punto (iv) dell'articolo 117, paragrafo 9; c) comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e trattamento di dati finanziari di cui al punto (xv) dell'articolo 117, paragrafo 9; consulenze e servizi connessi, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui al punto (xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9. 2. La Comunità autorizza i suoi residenti ad acquistare nel territorio del Cile i servizi finanziari di cui: a) al paragrafo 1, lettera a); b) al paragrafo, lettera b) e c) ai punti (v)-(xvi) dell'articolo 117, paragrafo 9. Presenza commerciale 3. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari del Cile il diritto di stabilire o di espandere una presenza commerciale sul suo territorio, anche mediante l'acquisizione di imprese esistenti. 4. La Comunità può imporre le modalità, le condizioni e le procedure di autorizzazione per lo stabilimento e l'espansione di una presenza commerciale purché non eludano l'obbligo di cui al paragrafo 3 e siano coerenti con gli altri obblighi previsti dal presente accordo. Ingresso temporaneo del personale 5. a) La Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale di un prestatore di un servizio finanziario cileno che sta stabilendo o ha stabilito una presenza commerciale nel territorio della Comunità: i) alti dirigenti in possesso di informazioni riservate indispensabili per lo stabilimento, il controllo e l'attività del prestatore di servizi finanziari; ii) esperti assunti dal prestatore del servizio finanziario. b) In funzione della disponibilità di personale qualificato nel suo territorio, la Comunità autorizza l'ingresso temporaneo nel suo territorio del seguente personale associato alla presenza commerciale di un prestatore di servizi finanziari cileno: i) informatici, esperti in telecomunicazioni ed esperti contabili del prestatore di servizi finanziari; ii) attuari e giuristi. Misure non discriminatorie 6. La Comunità si adopera per eliminare o limitare tutte le ripercussioni negative per i prestatori di servizi finanziari cileni: a) delle misure non discriminatorie che impediscono ai prestatori di servizi finanziari di offrire nel territorio della Comunità, nella forma stabilita da quest'ultima, tutti i servizi finanziari autorizzati dalla Comunità; b) delle misure non discriminatorie che limitano l'espansione delle attività dei prestatori di servizi finanziari nell'intero territorio della Comunità; c) delle misure comunitarie, quando applica le stesse misure alla prestazione di servizi bancari e mobiliari e quando un prestatore di servizi finanziari cileno concentra le sue attività nel campo mobiliare; d) delle altre misure che, pur rispettando le disposizioni del presente accordo, compromettono le possibilità dei prestatori di servizi finanziari cileni di operare, essere concorrenziali o entrare nel mercato comunitario, purché tutte le iniziative prese a norma del presente paragrafo non diano luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della Parte che le prende. 7. Per quanto riguarda le misure non discriminatorie di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), la Comunità evita, per quanto possibile, di limitare gli attuali sbocchi commerciali e i vantaggi di cui gode attualmente la categoria dei prestatori di servizi finanziari cileni nel suo territorio, purché questo impegno non dia luogo a discriminazioni ingiuste nei confronti dei prestatori di servizi finanziari della Comunità. B. Trattamento nazionale 1. La Comunità concede ai prestatori di servizi finanziari cileni stabiliti nel suo territorio, secondo le modalità e le condizioni a cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici, nonché ai finanziamenti ufficiali e agli strumenti di rifinanziamento disponibili nel corso di normali operazioni commerciali. Il presente paragrafo non conferisce l'accesso al prestito di ultima istanza della Comunità. 2. Quando richiede l'adesione, la partecipazione o l'accesso ad un organismo autodisciplinato, alla borsa valori, al mercato mobiliare o al mercato a termine, ad un sistema di compensazione o a un'altra organizzazione/associazione per consentire ai prestatori di servizi finanziari cileni di prestare servizi finanziari su un piano di parità rispetto ai prestatori di servizi finanziari della Comunità, o quando conferisce, direttamente o indirettamente, privilegi o vantaggi a questi soggetti per la prestazione di servizi finanziari, la Comunità si accerta che i soggetti in questione concedano il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari cileni residenti nel suo territorio. C. Definizioni Si applicano le seguenti definizioni: 1. Un prestatore non residente di servizi finanziari è un prestatore cileno che fornisce un servizio finanziario nel territorio della Comunità da uno stabilimento situato in territorio cileno, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una presenza commerciale nel territorio della Comunità. 2. Per "presenza commerciale" s'intende un'impresa che presta servizi finanziari nel territorio della Comunità e che comprende filiazioni parzialmente o interamente controllate, joint venture, partenariati, imprese individuali, operazioni di franchising, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e altre organizzazioni. ELENGO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI PARTE B ELENCO DEL CILE (Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede) Nota introduttiva: il Cile potrà completare la classificazione dei servizi finanziari del presente elenco in base alla classificazione CPC o a qualsiasi altra classificazione ritenuta adatta al settore finanziario cileno, nonché riclassificare i servizi già classificati in base ad una nuova versione del CPC o ad un'altra classificazione appropriata. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX (di cui all'articolo 127) AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI Per la Comunità: La Comunità presenta e aggiorna il suo elenco delle autorità competenti in materia di servizi finanziari. Per il Cile: Ministero delle Finanze ALLEGATO X (di cui all'articolo 132) ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI STABILIMENTO PARTE A ELENCO DELLA COMUNITÀ Nota introduttiva 1. Gli impegni specifici del presente elenco riguardano unicamente i territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità, alle condizioni ivi precisate. Detti impegni riguardano esclusivamente le relazioni tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi non comunitari, dall'altra, e lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto comunitario. 2. Gli Stati membri sono contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: >SPAZIO PER TABELLA> Per "consociata" di una persona giuridica s'intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica. Per "filiale" di una persona giuridica s'intende un centro di attività economica senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione. >SPAZIO PER TABELLA> PARTE B ELENCO DEL CILE >SPAZIO PER TABELLA> Appendice PROTOCOLLO SULLE IMPRESE DI PESCA 1. Proprietà e controllo Il Cile autorizza le persone fisiche e giuridiche della Comunità, definite all'articolo 131, a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti del Cile, purché le persone fisiche e giuridiche cilene siano autorizzate a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti dello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione. Se la loro legislazione glielo consente, gli Stati membri della Comunità autorizzano le persone fisiche e giuridiche cilene a detenere una quota maggioritaria del capitale azionario e a controllare la gestione delle imprese di pesca nuove o esistenti nel loro territorio. 2. Registrazione e attività dei pescherecci Le entità giuridiche stabilite in Cile di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità sono autorizzate a chiedere di registrare e gestire un peschereccio alle stesse condizioni che si applicano alle entità giuridiche di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, purché le entità stabilite nello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione, di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, siano autorizzate a chiedere di registrare e gestire un peschereccio in detto Stato membro. 3. Autorizzazioni e permessi di pesca Le entità giuridiche stabilite in una Parte, di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte e che hanno registrato un peschereccio, possono chiedere e ottenere un'autorizzazione per la pesca industriale, compresi tutti i permessi di pesca supplementari e straordinari disponibili, e i contingenti individuali corrispondenti, alle stesse condizioni che si applicano alle entità giuridiche stabilite nella stessa Parte dove il possesso di una quota maggioritaria del capitale azionario e il controllo sono detenuti da persone fisiche e giuridiche nazionali. Queste entità giuridiche devono conformarsi a tutte le normative e alle misure di conservazione e di gestione che disciplinano le attività di pesca della Parte in cui sono stabilite. 4. Trasferimento delle autorizzazioni e dei pescherecci A norma della legge cilena, le imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità possono ricevere, mediante trasferimento, autorizzazioni di pesca e pescherecci alle stesse condizioni applicate alle imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene, purché, conformemente alla legge vigente nello Stato membro di cui è originaria la persona fisica o giuridica in questione, le imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche cilene possano ricevere, mediante trasferimento, autorizzazioni di pesca e pescherecci alle stesse condizioni applicate alle imprese di pesca nuove o esistenti di cui una quota maggioritaria del capitale azionario è detenuta e la cui gestione è controllata da persone fisiche e giuridiche della Comunità. 5. Conferma delle condizioni di reciprocità Fatte salve le disposizioni del presente accordo sulla composizione delle controversie, su richiesta di una di esse le Parti avviano consultazioni, rendono disponibili al pubblico le informazioni pertinenti e le scambiano nel Comitato di associazione, onde verificare e confermare che sussistono le condizioni di reciprocità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente protocollo. Al termine delle consultazioni, le Parti decidono di comune accordo se le condizioni di reciprocità siano state soddisfatte, adottano le misure del caso e riferiscono al Comitato di associazione entro quarantacinque giorni. 6. Le Parti decidono che le disposizioni del titolo III, capitolo III si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo. ALLEGATO XI (di cui all'articolo 137) ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE Appendice 1 ENTITÀ DEI GOVERNI CENTRALI Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo FORNITURE Soglie: 130000 DSP SERVIZI specificati nell'appendice 4 Soglie: 130000 DSP OPERE specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP Elenco delle entità(1) Sezione 1 Entità delle Comunità europee 1. Consiglio dell'Unione europea 2. Commissione europea Sezione 2 Enti pubblici aggiudicatori Austria (la versione inglese è l'unica facente fede) (A) Entità attualmente contemplate dall'accordo: >SPAZIO PER TABELLA> (B) Tutti gli altri enti dei governi centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale. Belgio (la versione francese è l'unica facente fede) (A) L'État fédéral (lo Stato federale): 1. Services du Premier Ministre 2. Ministère des Affaires économiques 3. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement 4. Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement 5. Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture 6. Ministère des Communications et de l'Infrastructure 7. Ministère de la Défense nationale(2) 8. Ministère de l'Emploi et du Travail 9. Ministère des Finances 10. Ministère de la Fonction publique 11. Ministère de l'Intérieur 12. Ministère de la Justice (B) Autres (Altri): 1. la Poste(3) 2. la Régie des Bâtiments 3. L'Office national de Sécurité Sociale 4. L'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants 5. L'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité 6. L'Office national des Pensions 7. La Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité 8. Le Fonds des Maladies professionnelles 9. L'Office national de l'Emploi Danimarca (la versione inglese è l'unica facente fede) >SPAZIO PER TABELLA> Germania (la versione inglese è l'unica facente fede) >SPAZIO PER TABELLA> Nota Conformemente agli obblighi nazionali attuali, le entità del presente elenco devono aggiudicare i contratti, secondo procedure speciali, a determinati gruppi per ovviare alle difficoltà causate dall'ultima guerra. Spagna (la versione spagnola è l'unica facente fede) 1. Ministerio de Asuntos Exteriores 2. Ministerio de Justicia 3. Ministerio de Defensa(4) 4. Ministerio de Economía y Hacienda 5. Ministerio del Interior 6. Ministerio de Fomento 7. Ministerio de Educación y Cultura 8. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 9. Ministerio de Industria y Energía 10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 11. Ministerio de la Presidencia 12. Ministerio para las Administraciones Públicas 13. Ministerio de Sanidad y Consumo 14. Ministerio de Medio Ambiente Finlandia (la versione inglese è l'unica facente fede) >SPAZIO PER TABELLA> Francia (la versione francese è l'unica facente fede) (A) Principales entités acheteuses (enti aggiudicatori principali) (a) Bilancio generale 1. Services du premier ministre 2. Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville 3. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire 4. Ministère de la justice 5. Ministère de la défense 6. Ministère des affaires étrangères 7. Ministère de l'éducation nationale 8. Ministère de l'économie 9. Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du Commerce Extérieur 10. Minitère de l'équipement, des transports et du tourisme 11. Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat 12. Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 13. Ministère de la culture et de la francophonie 14. Ministère du budget 15. Ministère de l'agriculture et de la pêche 16. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 17. Ministère de l'environnement 18. Ministère de la fonction publique 19. Ministère du logement 20. Ministère de la coopération 21. Ministère des départements et territoires d'outre-mer 22. Ministère de la jeunesse et des sports 23. Ministère de la communication 24. Ministère des anciens combattants et victimes de guerre (b) Bilancio allegato Va segnalata: 1. l'Imprimerie Nationale (c) Conti speciali del Tesoro Vanno segnalate le voci seguenti: 1. Fonds forestiers national 2. Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels 3. Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme 4. Caisse autonome de la reconstruction (B) Etablissements publics nationaux à caractère administratif (enti pubblici nazionali a carattere amministrativo) 1. Académie de France à Rome; 2. Académie de Marine; 3. Académie des Siences d'Outre-mer; 4. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.); 5. Agences Financières de Bassins; 6. Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (A.N.A.C.T.); 7. Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.); 8. Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.); 9. Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.); 10. Assemblée Permanente des Chambres d'agriculture (A.P.C.A.); 11. Bibliothèque Nationale; 12. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg; 13. Bureau d'Etudes des Postes et Télécommunications d'Outre-Mer (B.E.P.T.O.M.); 14. Caisse des Dépôts et Consignations; 15. Caisse Nationale des Allocations Familiales (C.N.A.F.); 16. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (C.N.A.M.); 17. Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.S.); 18. Caisse Nationale des Autoroutes (C.N.A.) 19. Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M.S.S.); 20. Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites; 21. Caisse Nationale des Télécommunications(5) 22. Caisse de Garantie du Logement Social; 23. Casa de Velasquez; 24. Centre d'Enseignement Zootechnique de Rambouillet; 25. Centre d'Etudes du Milieu et de Pédagogie Appliquée du Ministère de l'agriculture; 26. Centre d'Etudes Supérieures de Sécurité Sociale; 27. Centres de Formation Professionnelle Agricole; 28. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou; 29. Centre National de la Cinématographie Française; 30. Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance Inadaptée; 31. Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts; 32. Centre National de Formation pour l'Adaptation Scolaire et l'Education Spécialisée (C.N.E.F.A.S.E.S.); 33. Centre National de Formation et de Perfectionnement des Professeurs d'Enseignement Ménager Agricole; 34. Centre National des Lettres; 35. Centre National de Documentation Pédagogique; 36. Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (C.N.O.U.S.); 37. Centre National d'Opthalmologie des Quinze-Vingts; 38. Centre National de Préparation au Professorat de Travaux Manuels Éducatifs et d'Enseignement Ménager; 39. Centre National de Promotion Rurale de Marmilhat; 40. Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.); 41. Centre Régional d'Education Populaire d'Ile de France; 42. Centres d'Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.); 43. Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires (C.R.O.U.S.); 44. Centres Régionaux de la Propriété Forestière; 45. Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants; 46. Chancelleries des Universités; 47. Collège de France 48. Commission des Opérations de Bourse; 49. Conseil Supérieur de la Pêche; 50. Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres; 51. Conservatoire National des Arts et Métiers; 52. Conservatoire National Supérieur de Musique; 53. Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique; 54. Domaine de Pompadour; 55. École Centrale - Lyon 56. Ecole Centrale des Arts et Manufactures; 57. Ecole Française d'Archéologie d'Athènes; 58. Ecole Française d'Extrême-Orient; 59. Ecole Française de Rome; 60. Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales; 61. Ecole Nationale d'Administration; 62. Ecole Nationale de l'Aviation Civile (E.N.A.C.); 63. Ecole Nationale des Chartes; 64. Ecole Nationale d'Équitation; 65. Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts (E.N.G.R.E.F.); 66. Ecoles Nationales d'Ingénieurs 67. Ecole Nationale d'Ingénieurs des Industries des Techniques Agricoles et Alimentaires; 68. Ecoles Nationales d'Ingénieurs des Travaux Agricoles; 69. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires; 70. Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts (E.N.I.T.E.F.); 71. Ecole Nationale de la Magistrature; 72. Ecoles Nationales de la Marine Marchande; 73. Ecole Nationale de la Santé Publique (E.N.S.P.); 74. Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme; 75. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Montpellier; 76. Ecole Nationale Supérieure Agronomique - Rennes; 77. Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs; 78. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries - Strasbourg; 79. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles - Roubaix; 80. Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers; 81. Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts; 82. Ecole Nationale Supérieure des Bibliothécaires; 83. Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle; 84. Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (E.N.S.E.A.); 85. Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture; 86. Ecole Nationale Supérieure des Industries Agricoles Alimentaires; 87. Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Rattachée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture); 88. Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (E.N.S.S.A.); 89. Ecoles Nationales Vétérinaires; 90. Ecole Nationale de Voile; 91. Ecoles Normales d'Instituteurs et d'Institutrices; 92. Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage; 93. Ecoles Normales Supérieures; 94. Ecole Polytechnique; 95. Ecole Technique Professionelle Agricole et Forestière de Meymac (Corrèze) 96. Ecole de Sylviculture - Crogny (Aube); 97. Ecole de Viticulture et d'Oenologie de la Tour Blanche (Gironde); 98. Ecole de Viticulture - Avize (Marne); 99. Etablissement National de Convalescents de Saint-Maurice; 100. Etablissement National des Invalides de la Marine (E.N.I.M.); 101. Etablissement National de Bienfaisance Koenigs-Wazter; 102. Fondation Carnegie; 103. Fondation Singer-Polignac; 104. Fonds d'Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles; 105. Hôpital-Hospice National Dufresne-Sommeiller; 106. Institut de l'Elevage et de Médicine Vérérinaire des Pays Tropicaux (I.E.M.V.P.T.) 107. Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire; 108. Institut Géographique National; 109. Institut Industriel du Nord; 110. Institut International d'Administration Publique (I.I.A.P.); 111. Institut National Agronomique de Paris-Grignon; 112. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eux-de-Vie (I.N.A.O.V.E.V.); 113. Institut National d'Astronomie et de Géophysique (I.N.A.G.); 114. Institut National de la Consommation (I.N.C.); 115. Institut National d'Education Populaire (I.N.E.P.); 116. Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D.); 117. Institut National des Jeunes Aveugles - Paris; 118. Institut National des Jeunes Sourdes - Bordeaux; 119. Institut National des Jeunes Sourds - Chambéry; 120. Institut National des Jeunes Sourds - Metz; 121. Institut National des Jeunes Sourds - Paris; 122. Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (I.N.P.N.P.P); 123. Institut National de Promotion Supérieure Agricole; 124. Institut National de la Propriété Industrielle; 125. Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A.); 126. Institut National de Recherche Pédagogique (I.N.R.P.); 127. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.); 128. Institut National des Sports; 129. Instituts Nationaux Polytechniques; 130. Instituts Nationaux des Sciences Appliquées; 131. Instituts National Supérieur de Chimie Industrielle de Rouen; 132. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (I.N.R.I.A.); 133. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (I.N.R.T.S.); 134. Instituts Régionaux d'Administration; 135. Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique de Saint-Ouen 136. Musée de l'Armée; 137. Musée Gustave Moreau; 138. Musée de la Marine; 139. Musée National J.J. Henner; 140. Musée National de la Légion d'Honneur; 141. Musée de la Poste; 142. Muséum National d'Histoire Naturelle; 143. Musée Augustre Rodin; 144. Observatoire de Paris; 145. Office de Coopération et d'Accueil Universitaire; 146. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides; 147. Office National des Anciens Combattants; 148. Office National de la Chasse; 149. Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (O.N.I.E.P.); 150. Office National d'Immigration (O.N.I.); 151. O.R.S.T.O.M. - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération; 152. Office Universitaire et Culturel Français pour l'Algérie; 153. Palais de la Découverte; 154. Parcs Nationaux; 155. Réunion des Musées Nationaux; 156. Syndicat des Transports Parisiens; 157. Thermes Nationaux - Aix-les-Bains; 158. Universités. (C) Autre organisme public national (altro organismo pubblico nazionale) 1. Union des Groupements d'Achats Publics (U.G.A.P.). Grecia (la versione inglese è l'unica facente fede) Elenco delle entità 1. Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization 2. Ministry of Foreign Affairs 3. Ministry of National Economy 4. Ministry of Finance 5. Ministry of Development 6. Ministry of Environment, Planning and Public Works 7. Ministry of Education and Religion 8. Ministry of Agriculture 9. Ministry of Labour and Social security 10. Ministry of Health and Social Welfare 11. Ministry of Justice 12. Ministry of Culture 13. Ministry of Merchant Marine 14. Ministry of Macedonia and Thrace 15. Ministry of the Aegean 16. Ministry of Transport and Communications 17. Ministry for Press and Media 18. Ministry to the Prime Minister 19. Army General Staff 20. Navy General Staff 21. Airforce General Staff 22. General Secretariat for Equality 23. General Secretariat for Greeks Living Abroad 24. General Secretariat for Commerce 25. General Secretariat for Research and Technology 26. General Secretariat for Industry 27. General Secretariat for Public Works 28. General Secretariat for Youth 29. General Secretariat for Further Education 30. General Secretariat for Social Security 31. General Secretariat for Sports 32. General State Laboratory 33. National Centre of Public Administration 34. National Printing Office 35. National Statistical Service 36. National Welfare Organisation 37. University of Athens 38. University of Thessaloniki 39. University of Patras 40. University of Ioannina 41. University of Thrace 42. University of Macedonia 43. University of the Aegean 44. Polytechnic School of Crete 45. Sivitanidios Technical School 46. Eginitio Hospital 47. Areteio Hospital 48. Greek Atomic Energy Commission 49. Greek Highway Fund 50. Hellenic Post (ELTA) 51. Workers' Housing Organisation 52. Farmers' Insurance Organisation 53. Public Material Management Organisation 54. School Building Organisation Irlanda (la versione inglese è l'unica facente fede) (A) Principali entità aggiudicatrici 1. Office of Public Works (B) Altri dipartimenti 1. President's Establishment 2. Houses of the Oireachtas (Parliament) 3. Department of the Taoiseach (Prime Minister) 4. Office of the Tánaiste (Deputy Prime Minister) 5. Central Statistics Office 6. Department of Arts, Culture and the Gaeltacht 7. National Gallery of Ireland 8. Department of Finance 9. State Laboratory 10. Office of the Comptroller and Auditor-General 11. Office of the Attorney-General 12. Office of the Director of Public Prosecutions 13. Valuation Office 14. Civil Service Commission 15. Office of the Ombudsman 16. Office of the Revenue Commissioners 17. Department of Justice 18. Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland 19. Department of the Environment 20. Department of Education 21. Department of the Marine 22. Department of Agriculture, Food and Forestry 23. Department of Enterprise and Employment 24. Department of Tourism and Trade 25. Department of Defence(6) 26. Department of Foreign Affairs 27. Department of Social Welfare 28. Department of Health 29. Department of Transport, Energy and Communications Italia (la versione inglese è l'unica facente fede) Entità aggiudicatrici >SPAZIO PER TABELLA> Altro organismo pubblico nazionale 1. CONSIP S.p.A. (Concessionaire of Public Informatic Services) Lussemburgo (la versione francese è l'unica facente fede) 1. Ministère du Budget: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat 2. Ministère de l'Agriculture: Administration des Services Techniques de l'Agriculture 3. Ministère de l'Education Nationale: Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique 4. Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale: Maisons de Retraite 5. Ministère de la Force Publique: Armée(7) - Gendarmerie - Police 6. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitientiaires 7. Ministère de la Santé Publique: Hôpital Neuropsychiatrique 8. Ministère des Travaux Publics: Bâtiments Publics - Ponts et Chaussées 9. Ministère des Communications: Centre Informatique de l'État 10. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement Paesi Bassi (la versione inglese è l'unica facente fede) Elenco delle entità Ministeri e organismi del governo centrale >SPAZIO PER TABELLA> Portogallo (la versione inglese è l'unica facente fede) >SPAZIO PER TABELLA> Svezia (la versione inglese l'unica facente fede) >SPAZIO PER TABELLA> Regno Unito (la versione inglese l'unica facente fede) 1. CABINET OFFICE Civil Service College Office of Public Services The Buying Agency Parliamentary Counsel Office Central Comuter and Telecommunications Agency (CCTA) 2. CENTRAL OFFICE OF INFORMATION 3. CHARITY COMMISSION 4. CROWN PROSECUTION SERVICE 5. CROWN ESTATE COMMISSIONERS (VOTE EXPENDITURE ONLY) 6. CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT 7. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 8. DEPARTMENT FOR NATIONAL SAVINGS 9. DEPARTMENT FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT Higher Education Funding Council for England Office of Manpower Economics 10. DEPARTMENT OF HEALTH Central Council for Education and Training in Social Work Dental Practice Board English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors National Health Service Authorities and Trusts Prescription Pricing Authority Public Health Laboratory Service Board U.K. Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting 11. DEPARTMENT OF NATIONAL HERITAGE British Library British Museum Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) Imperial War Museum Museums and Galleries Commission National Gallery National Maritime Museum National Portrait Gallery Natural History Museum Royal Commission on Historical Manuscripts Royal Commission on Historical Monuments of England Royal Fine Art Commission (England) Science Museum Tate Gallery Victoria and Albert Museum Wallace Collection 12. DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) Regional Medical Service Independent Tribunal Service Disability Living Allowance Advisory Board Occupational Pensions Board Social Security Advisory Committee 13. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT Building Research Establishment Agency Commons Commission Countryside Commission Valuation tribunal Rent Assessment Panels Royal Commission on Environmental Pollution 14. DEPARTMENT OF THE PROCURATOR-GENERAL AND TREASURY SOLICITOR Legal Secretariat to the Law Officers 15. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY National Weights and Measures Laboratory Domestic Coal Consumers' Council Electricity Committees Gas Consumers' Council Central Transport Consultative Committees Monopolies and Mergers Commission Patent Office Employment Appeal Tribunal Industrial Tribunals 16. DEPARTMENT OF TRANSPORT Coastguard Services 17. EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT 18. FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE Wilton Park Conference Centre 19. GOVERNMENT ACTUARY'S DEPARTMENT 20. GOVERNMENT COMMUNICATIONS HEADQUARTERS 21. HOME OFFICE Boundary Commission for England Gaming Board for Great Britain Inspectors of Constabulary Parole Board and Local Review Committees 22. HOUSE OF COMMONS 23. HOUSE OF LORDS 24. INLAND REVENUE, BOARD OF 25. INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE 26. LORD CHANCELLOR'S DEPARTMENT Combined Tax Tribunal Council on Tribunals Immigration Appellate Authorities Immigration Adjudicators Immigration Appeal Tribunal Lands Tribunal Law Commission Legal Aid Fund (England and Wales) Pensions Appeal Tribunals Public Trust Office Office of the Social Security Commissioners Supreme Court Group (England and Wales) Court of Appeal - Criminal Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) Transport Tribunal 27. MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Agricultural Dwelling House Advisory Committees Agricultural Land Tribunals Agricultural Wages Board and Committees Cattle Breeding Centre Plant Variety Rights Office Royal Botanic Gardens, Kew 28. MINISTRY OF DEFENCE(8) Meteorological Office Procurement Executive 29. NATIONAL AUDIT OFFICE 30. NATIONAL INVESTMENT AND LOANS OFFICE 31. NORTHERN IRELAND COURT SERVICE Coroners Courts County Courts Court of Appeal and High Court of Justice in Northen Ireland Crown Court Enforcement of Judgements Office Legal Aid Fund Magistrates Court Pensions Appeals Tribunals 32. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF AGRICULTURE 33. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 34. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF EDUCATION 35. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 36. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF FINANCE AND PERSONNEL 37. NORTHERN IRELAND, DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES 38. NORTHERN IRELAND OFFICE Crown Solicitor's Office Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland Northern Ireland Forensic Science Laboratory Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland Police Authority for Northern Ireland Probation Board for Northern Ireland State Pathologist Service 39. OFFICE OF FAIR TRADING 40. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS National Health Service Central Register 41. OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE COMMISSIONERS 42. PAYMASTER GENERAL'S OFFICE 43. POSTAL BUSINESS OF THE POST OFFICE 44. PRIVY COUNCIL OFFICE 45. PUBLIC RECORD OFFICE 46. REGISTRY OF FRIENDLY SOCIETIES 47. ROYAL COMMISSION ON HISTORICAL MANUSCRIPTS 48. ROYAL HOSPITAL, CHELSEA 49. ROYAL MINT 50. SCOTLAND, CROWN OFFICE AND PROCURATOR Fiscal Service 51. SCOTLAND, REGISTERS OF SCOTLAND 52. SCOTLAND, GENERAL REGISTER OFFICE 53. SCOTLAND, LORD ADVOCATE'S DEPARTMENT 54. SCOTLAND, QUEEN'S AND LORD TREASURER'S REMEMBRANCER 55. SCOTTISH COURTS ADMINISTRATION Accountant of Court's Office Court of Justiciary Court of Session Lands Tribunal for Scotland Pensions Appeal Tribunals Scottish Land Court Scottish Law Commission Sheriff Courts Social Security Commissioners' Office 56. THE SCOTTISH OFFICE CENTRAL SERVICES 57. THE SCOTTISH OFFICE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT: Crofters Commission Red Deer Commission Royal Botanic Garden, Edinburgh 58. THE SCOTTISH OFFICE INDUSTRY DEPARTMENT 59. THE SCOTTISH OFFICE EDUCATION DEPARTMENT National Galleries of Scotland National Library of Scotland National Museums of Scotland Scottish Higher Education Funding Council 60. THE SCOTTISH OFFICE ENVIRONMENT DEPARTMENT Rent Assesment Panel and Committees Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland Royal Fine Art Commission for Scotland 61. THE SCOTTISH OFFICE HOME AND HEALTH DEPARTMENTS HM Inspectorate of Constabulary Local Health Councils National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland Parole Board for Scotland and Local Review Committees Scottish Council for Postgraduate Medical Education Scottish Crime Squad Scottish Criminal Record Office Scottish Fire Service Training School Scottish National Health Service Authorities and Trusts Scottish Police College 62. SCOTTISH RECORD OFFICE 63. HM TREASURY 64. WELSH OFFICE Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting Local Government Boundary Commission for Wales Valuation Tribunals (Wales) Welsh Higher Education Finding Council Welsh National Health Service Authorities and Trusts Welsh Rent Assessment Panels Sezione 3 Elenco delle forniture e delle attrezzature acquistate dai Ministeri della Difesa di Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito contemplate dal presente titolo >SPAZIO PER TABELLA> (1) Il Cile fa presente che molti dei diversi chiarimenti relativi al carattere indicativo di determinati elenchi della presente appendice equivalgono alla formulazione dell'allegato XII, appendice 1 B. (2) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice. (3) Servizi postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993 (4) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice. (5) Solo la posta. (6) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice. (7) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice. (8) Materiali non bellici contenuti nella sezione 3 della presente appendice. Appendice 2 ENTITÀ DECENTRATE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo FORNITURE Soglie: 200000 DSP SERVIZI specificati nell'appendice 4 Soglie: 200000 DSP OPERE specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP Elenco delle entità: 1. Enti appaltatori dei pubblici poteri regionali o locali 2. Organismi di diritto pubblico di cui alla direttiva 93/37 - Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, - dotato di personalità giuridica, e - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico conformi ai criteri suddetti sono elencati nell'allegato I della direttiva 93/37. Si tratta di elenchi meramente indicativi (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199/56 del 9.8.1993 e C 241/228 del 29.8.1994). Organismi e categorie di organismi di diritto pubblico I. BELGIO Organismi - Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën - Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs - Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen - Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap) - Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen - Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag - Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régiones maritimes») - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten) - Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest - Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap - Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België - Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest - Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad - Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand - Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - Fondation royale - Koninklijke Schenking - Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen - Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp - Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeitsongevallen - Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten - Fonds des routes - Wegenfonds - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers - Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten - Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen - Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen - Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie - Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie - Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer - Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring - Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand - Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie - Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand - Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut - Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica - Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers - Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden - Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw - Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium - Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut - Enfance et famille - Kind en Gezin - Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen - Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck - Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België - Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw - Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap - Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen - Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart - Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap - Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen - Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening - Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land - en Tuinbouwprodukten - Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten - Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen - Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie - Office national du lait - Nationale Zuiveldienst - Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling - Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming - Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart - Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest - Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en -Splijtstoffen - Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten - Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij - Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi - Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik - Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen - Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap - Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen - Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen - Régie des postes - Regie der Posterijen - Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon - Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap Zeekanaal en-Haveninrichtingen van Brussel - Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen - Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij - Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg - Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap - Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap - Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding - Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen - Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen - Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen - Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering - Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen Categorie - les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale), - les fabriques d'église (consigli ecclesiastici). II. DANIMARCA Organismi - Københavns Havn - Danmarks Radio - TV 2/Danmark - TV2 Reklame A/S - Danmarks Nationalbank - A/S Storebæltsforbindelsen - A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark) - Københavns Lufthavn A/S - Byfornyelsesselskabet København - Tele Danmark A/S with subsidiaries: - Fyns Telefon A/S - Jydsk Telefon Aktieselskab A/S - Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab - Tele Sønderjylland A/S - Telecom A/S - Tele Danmark Mobil A/S Categorie - De kommunale havne (porti municipali), - Andre Forvaltningssubjekter (altri organismi amministrativi pubblici). III. GERMANIA 1. Persone giuridiche di diritto pubblico Autorità, stabilimenti e fondazioni di diritto pubblico istituiti dalle autorità federali, statali o locali, in particolare nei seguenti settori: 1.1. Autorità - wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (università e organizzazioni studentesche riconosciute), - berufsständische Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni professionali rappresentative di avvocati, notai, consulenti fiscali, commercialisti, architetti, medici e farmacisti), - Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni aziendali e commerciali: associazioni agricole e artigianali, camere dell'industria e del commercio, corporazioni artigianali, associazioni di commercianti), - Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (istituzioni previdenziali: mutue, assicurazioni infortuni, fondi pensioni), - kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici della mutua), - Genossenschaften und Verbände (cooperative e altre associazioni). 1.2. Stabilimenti e fondazioni Stabilimenti non industriali e non commerciali controllati dallo Stato che operano nell'interesse generale, segnatamente nei seguenti settori: - Rechtsfähige Bundesanstalten (istituzioni federali con capacità giuridica), - Versorgungsanstalten und Studentenwerke (organizzazioni pensionistiche e associazioni studentesche), - Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni per la cultura, il benessere e l'assistenza). 2. Persone giuridiche di diritto privato Stabilimenti non industriali e non commerciali controllati dallo Stato che operano nell'interesse generale (comprese le "kommunale Versorgungsunternehmen", servizi pubblici comunali), segnatamente nei seguenti settori: - Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanità: ospedali, luoghi di cura, istituti per la ricerca medica, centri di trattamento e di eliminazione dei resti animali), - Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (cultura: teatri pubblici, orchestre, musei, libraries, biblioteche, giardini zoologici e orti botanici), - Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (settore sociale: asili nido, centri ricreativi per i bambini, convalescenziari, istituti per bambini e adolescenti, centri ricreativi, centri comunitari e civici, centri per donne vittime di violenza, case di riposo, associazioni per i senzatetto), - Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: piscine, impianti sportivi), - Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (sicurezza: pompieri e altri servizi di emergenza), - Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (istruzione: centri di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, scuole serali per gli adulti), - Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scienza, ricerca e sviluppo: istituti di ricerca di grandi dimensioni, società e associazioni scientifiche, organismi di promozione delle scienze), - Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (servizi di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, nettezza urbana), - Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (edilizia, ingegneria civile e alloggi: urbanistica, sviluppo urbano, imprese edili e servizi per l'assegnazione di case popolari), - Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economia: organizzazioni incaricate di promuovere lo sviluppo economico), - Friedhofs- und Bestattungswesen (cimiteri e pompe funebtri), - Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamenti, assistenza tecnica, aiuto allo sviluppo e formazione). IV. GRECIA Categorie Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono controllati dallo Stato. V. SPAGNA Categorie - Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (entità amministratrivi e servizi sanitari e sociali) - Organismos Autónomos de la Administración del Estado (organismi autonomi dell'amministrazione statale) - Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (organismi indipendenti delle comunità autonome) - Organismos Autónomos de las Entidades Locales (organismi indipendenti dei poteri locali) - Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altre entità soggette alla legislazione pubblica spagnola sugli appalti). VI. FRANCIA Organismi 1. Organismi pubblici nazionali: 1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale: - Collège de France - Conservatoire national des arts et métiers - Observatoire de Paris 1.2. Scientifici e tecnologici: - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Institut national de la recherche agronomique - Institut national de la santé et de la recherche médicale - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) 1.3. A carattere amministrativo: - Agence nationale pour l'emploi - Caisse nationale des allocations familiales - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés - Office national des anciens combattants et victimes de la guerre - Agences financières de bassins Categorie 1. Organismi pubblici nazionali: - universités (università), - écoles normales d'instituteurs (magisteri). 2. Organismi pubblici aministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale: - collèges (ginnasi), - lycées (licei), - établissements publics hospitaliers (ospedali pubblici), - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (uffici pubblici per l'assegnazione delle case popolari). 3. Associazioni di enti territoriali: - syndicats de communes (associazioni di enti locali), - districts (distretti), - communautés urbaines (comuni), - istituzioni interdépartementales et interrégionales (istituzioni comuni a più dipartimenti e istituzioni interregionali). VII. IRLANDA Organismi - Shannon Free Airport Development Company Ltd, - Local Government Computer Services Board, - Local Government Staff Negotiations Board, - Córas Tráchtála (Irish Export Board), - Industrial Development Authority, - Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods), - Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board), - Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board), - Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions), - An Bord Pleanála (Irish Planning Board). Categorie - Third level Educational Organismi of a Public Character, - National Training, Cultural or Research Agenzie, - Hospital Boards of a Public Character, - National Health & Social Agenzie of a Public Character, - Central & Regional Fishery Boards. VIII. ITALIA Organismi - Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Categorie - Enti portuali e aeroportuali (port and airport authorities), - Consorzi per le opere idrauliche (consortia for water engineering works), - Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (State universities, State university institutes, consortia for university development work), - Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (higher scientific and cultural institutes, astronomical, astrophysical, geophysical or vulcanological observatories), - Enti di ricerca e sperimentazione (organizations conducting research and experimental work), - Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (public welfare and benevolent istitutions), - Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencies administering compulsory social security and welfare schemes), - Consorzi di bonifica (land reclamation consortia), - Enti di sviluppo o di irrigazione (development or irrigation agencies), - Consorzi per le aree industriali (associations for industrial areas), - Comunità montane (groupings of municipalities in mountain areas), - Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizations providing services in the public interest), - Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (public bodies engaged in -entertainment, sport, tourism and leisure activities), - Enti culturali e di promozione artistica (organizations promoting culture and artistic activities). IX. LUSSEMBURGO Categorie - Les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (stabilimenti pubblici dello Stato posti sotto la sorveglianza di un membro del governo), - Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (stabilimenti pubblici posti sotto la sorveglianza dei comuni), - Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée par la suite (associazioni di comuni create dalla legge del 14 febbraio 1900, successivamente modificata). X. PAESI BASSI Organismi - De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties Categorie - De waterschappen (amministrazione delle opere idrauliche), - De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Istituti d'istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica(1985)) wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985) (cliniche universitarie). XI. PORTOGALLO Categorie - Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'istruzione, la ricerca scientifica e la sanità), - Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituzioni pubbliche non a carattere commerciale o industriale), - Fundações públicas (fondazioni pubbliche), - Administrações gerais e juntas autonómas (organismi dell'amministrazione generale e consigli indipendenti). XII. REGNO UNITO Organismi - Central Blood Laboratories Authority, - Design Council, - Health and Safety Executive, - National Research Development Corporation, - Public Health Laboratory Services Board, - Advisory, Conciliation and Arbitration Service, - Commission for the New Towns, - Development Board For Rural Wales, - English Industrial Estates Corporation, - National Rivers Authority, - Northern Ireland Housing Executive, - Scottish Enterprise, - Scottish Homes, - Welsh Development Agency. Categorie - Università e polytechnics, maintained schools e colleges, - National Museums e Galleries, - Research Councils, - Fire Authorities, - National Health Service Authorities, - Police Authorities, - New Town Development Corporations, - Urban Development Corporations. XIII. AUSTRIA Tutti gli organismi soggetti al controllo di bilancio della "Rechnungshof" (autorità di revisione) a carattere non industriale e non commerciale. XIV. FINLANDIA Entità o imprese pubbliche o a controllo statale a carattere non industriale e non commerciale. XVI. SVEZIA Tutti gli organismi non commerciali le cui commesse sono sorvegliate dall'ente nazionale per le commesse pubbliche. Oltre alle entità elencate nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE, le seguenti entità sono considerate organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva suddetta: Austria: "Austrian State Printing Office" Danimarca: "Copenhagen Hospital Corporation" ("Hovedstandens Sygehusfaellesskab") Irlanda "Forbas"; "Forbairt" Lussemburgo: "L'entreprise des Postes et Télécomunications (solo le poste)" Portogallo: "INGA (Istituto nazionale di intervento e garanzia agricola/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)" "Istituto dei consumatori / Instituto do Consumidor" "Istituto di meteorologia / Instituto de Meteorologia" "Istituto per la conservazione della natura / Instituto da Conservação da Natureza" "Istituto per le risorse idriche / Instituto da Água" "ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal" "Istituto portoghese del sangue / Instituto do Sangue" Regno Unito: "Ordnance Survey" Appendice 3 ENTITÀ DI SERVIZI PUBBLICI Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo FORNITURE Soglie: 400000 DSP SERVIZI specificati nell'appendice 4 Soglie: 400000 DSP OPERE specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP Elenco delle entità: Gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 93/38/CEE che sono autorità o imprese pubbliche e che svolgono una o più attività tra quelle sottoelencate: (a) messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri terminali di trasporto; (b) messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti e di altri terminali di trasporto. Le autorità o le imprese pubbliche elencate nella presente appendice (enti aggiudicatori per le infrastrutture degli aeroporti e dei porti marittimi o interni, nonché per gli altri terminali di trasporto) della direttiva 93/38/CEE soddisfano i criteri suddetti. Si tratta di elenchi meramente indicativi (cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199/84 del 9.8.1993 e C 241/228 del 29.8.1994). Sezione 1 Enti aggiudicatori per le infrastrutture dei porti marittimi o interni, nonché per gli altri terminali di trasporto AUSTRIA Porti interni controllati totalmente o parzialmente da Länder e/o Gemeinden. BELGIO - Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles. - Port autonome de Liège. - Port autonome de Namur. - Port autonome de Charleroi. - Port de la ville de Gand. - La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen. - Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers). - Port de Nieuwport. - Port d'Ostende. DANIMARCA Porti definiti all'articolo 1, paragrafi I-III, del bekendtgyrelse nr. 604 af 16 december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12 maj 1976 om trafikhavne. FINLANDIA Porti disciplinati dalla Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Saimaa Canal (Saimaan kanavan hoitokunta). GERMANIA - Porti marittimi controllati totalmente o parzialmente alle autorità locali (Länder, Kreise, Gemeinden). - Porti interni soggetti alla Hafenordnung a norma delle Wassergesetze dei Länder. GRECIA - Οργαυισμός Λψένος Πειραιώς (Organismos Limenos Peiraios) costituiti a norma della Legge di emergenza 1559/1950 e della legge 1630/1951. - Οργαυισμός Λψένος Θεσαλονίκης porto di Salonicco (Organismos Limenos Thessalonikis) costituiti a norma del decreto N.A. 2251/1953. - Altri porti disciplinati dal decreto presidenziale 649/1977 (NA. 649/1977) Εποπτεία, οργάνωσηλειτουργίας διοικητκός έλεγχος λψένων (Epopteia, organosi leitoyrgias dioktitikos elenchos limenon, supervisione, organizzazione e controllo amministrativo). SPAGNA - Puerto de Huelva costituito a norma del Decreto del 2 ottobre 1969, n. 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. - Puerto de Barcelona costituito a norma del Decreto del 25 agosto 1978, n. 2407/78, Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. - Puerto de Bilbao costituito a norma del Decreto de 25 de agosto 1978, n. 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. - Puerto de Valencia costituito a norma del Decreto del 25 agosto 1978, n. 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía. - Juntas de Puertos che operano a norma della Legge 27/68 del 20 l junio l 1968 & ; Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía e del Decreto del 9 l aprile 1970, nI 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento. - Porti gestiti dalla Comisíon Administrativa de Grupos de Puertos, che operano a norma della Legge 27/68 del 20 giugno 1968, Decreto 1958/78 del 23 giugno 1978 e Decreto 571/81 del 6 maggio 1981. - Porti elencati nel Real Decreto 989/82 del 14 maggio 1982. Puertos. Clasificacíon de los de interés general. FRANCIA - Port autonome de Paris costituito a norma della legge 68/917 du 24 octobre 1968 "relative au port autonome de Paris". - Port autonome de Strasbourg costituito a norma della convenzione du 20 mai 1923 "entre l'Etat et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approvata con legge del 26 aprile 1924". - Altri porti interni costituiti o gestiti a norma dell'articolo 6 (navigation intérieure) del decreto 69-140 du 6 février 1969 "relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes". - Porti autonomi che operano a norma degli articoli L 111-1 e seguenti del "code des ports maritimes". - Porti autonomi che operano a norma degli articoli R 121-1 e seguenti del "code des ports maritimes". - Porti gestiti dalle autorità regionali (dipartimenti) o che operano in base a una concessione delle autorità regionali (dipartimenti) a norma dell'articolo 6 della legge 86-663 du 22 juillet 1983 "complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'Etat". IRLANDA - Porti che operano a norma degli Harbour Acts dal 1946 al 1976. - Porto di Dun Laoghaire che opera a norma dello State Harbours Act del 1924. - Porto di Rosslare Harbour che opera a norma del Finguard e Rosslare Railways e Harbours Act del 1899. ITALIA - Porti di Stato e altri porti gestiti dalla Capitaneria di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32. - Porti autonomi (enti portuali) costituiti da leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Port de Mertert costituito e operante a norma della loi du 22 juillet 1963 "relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle". PAESI BASSI Havenbedrijven, costituito e operante a norma della Gemeentewet van 29 juni 1851. Havenschap Vlissingen, costituito a norma della wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. Havenschap Terneuzen, costituito a norma della wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen. Havenschap Delfzijl, costituito a norma della wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl. Industrie- en havenschap Moerdijk, costituito a norma della gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approved by Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972. PORTOGALLO Porto do Lisboa costituito a norma del Decreto Real do 18 de Fevereiro de 1907 e che opera a norma del Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948. Porto do Douro e Leixões costituito a norma del Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948. Porto de Sines costituito a norma del Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977. Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira de Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro che operano a norma del Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950. SVEZIA Porti e terminali disciplinati dalla lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, the förordningen (1983:744) om trafiken paa Göta kanal. REGNO UNITO Autorità portuali ai sensi della Sezione 57 dell'Harbours Act del 1964 "providing port facilities to carriers by sea or inland waterway". Sezione 2 Enti aggiudicatori nel settore aeroportuale AUSTRIA Austro Control GmbH Entità definite agli articoli 60-80 della Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957). BELGIO Régie des voies aériennes costituita a norma dell'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aéeriennes modificato dall'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régle des voies aériennes. DANIMARCA Aeroporti che operano in base a un'autorizzazione a norma del § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985. FINLANDIA Aeroporti gestiti dall' "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" a norma del Ilmailulaki (595/64). GERMANIA Aeroporti definiti all'articolo 38, Absatz 2 del Luftverkehrszulassungsordnung vom 19 März 1979, modificato da ultimo dal Verordnung vom 21 Juli 1986. GRECIA Aeroporti che operano a norma della legge 517/1931 che istituisce l'aviazione civile Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). Aeroporti internazionali che operano a norma del decreto presidenziale 647/981. SPAGNA Aeroporti gestiti dagli Aeropuertos Nacionales e operanti a norma del Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982. FRANCIA Aéroports de Paris che operano a norma del titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile. Aéroport de Bâle-Mulhouse, costituito a norma della convention franco-suisse du 4 juillet 1949. Aeroporti definiti all'articolo L 270-1, code de l'aviation civile. Aeroporti che operano a norma del cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955. Aeroporti che operano in base ad una convenzione di esercizio a norma dell'articolo L/221, code de l'aviation civile. IRLANDA Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti dalla Aer Rianta - Irish Airports. Aeroporti che operano in base ad una licenza di pubblico esercizio rilasciata a norma dell'Air Navigation and Transport Act No 231936, del Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) e dell'Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970). ITALIA Aeroporti civili di Stato (aeroporti civili istituiti dallo Stato di cui all'articolo 692 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Entità che gestiscono impianti aeroportuali in base ad una concessione a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Aéroport de Findel. PAESI BASSI Aeroporti che operano a norma dell'articolo 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978. PORTOGALLO Aeroporti gestiti dagli Aeroportos de Navegação Aérea (ANA), EP a norma del Decreto-Lei no 246/79. Aeroporto do Funchal e Aeroporto de Porto Santo, regionalizzato a norma del Decreto-Lei no 284/81. SVEZIA Aeroporti a controllo e gestione statale a norma della lagen (1957:297) om luftfart. Aeroporti a controllo e gestione privati con un'autorizzazione di esercizio rilasciata a norma di legge, conforme ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva. REGNO UNITO Aeroporti gestiti dalla British Aeroporti Authority plc. Aeroporti che sono società pubbliche a responsabilità limitata (plc) a norma dell'Airports Act del 1986. Appendice 4 SERVIZI >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 5 SERVIZI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA Definizione dei servizi nel settore dell'edilizia: Un contratto di servizi nel settore dell'edilizia è un contratto mirante all'esecuzione, con qualsivoglia mezzo, di opere d'ingegneria civile o di costruzione di edifici ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti. Elenco della divisione 51, CPC >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XII (di cui all'articolo 137) ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE Appendice 1 ENTITÀ DEI GOVERNI CENTRALI Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo FORNITURE Soglie: 130000 DSP SERVIZI specificati nell'appendice 4 Soglie: 130000 DSP OPERE specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP A. ELENCO DELLE ENTITÀ Presidencia de la República Ministerio de Interior Subsecretaría de Interior Subsecretaría de Desarrollo Regional Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Dirección de Seguridad Publica e Información Comité Nacional Control de Estupefacientes (CONACE) Servicio Electoral Fondo Nacional Ministerio de Relaciones Exteriores Subsecretaría de Relaciones Exteriores Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Instituto Antártico Chileno (INACH) Dirección de Fronteras y Limites (DIFROL) Ministerio de Defensa Nacional Subsecretaría de Guerra Subsecretaría de Marina Subsecretaría de Aviación Subsecretaría de Carabineros Subsecretaría de Investigaciones Dirección Administrativa del ministerio de Defensa Nacional Dirección de Aeronáutica Civil Dirección General de Movilización Nacional Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) Dirección General de Defensa Civil Ministerio de Hacienda Subsecretaría de Hacienda Dirección de Presupuestos Servicio de Impuestos Internos (SII) Tesorería General de la República Servicio Nacional de Aduanas Casa de Moneda Dirección de Aprovisionamiento del Estado (Chilecompra) Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Superintendencia de Valores y Seguros Ministerio Secretaría General de la Presidencia Subsecretaría General de La Presidencia Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Ministerio Secretaría General de Gobierno Subsecretaría General de Gobierno Instituto Nacional del Deporte (IND) División de Organizaciones Sociales (DOS) Secretaría de Comunicación y Cultura (SECC) Ministerio de Economía, Fomento, Reconstrucción y Energía Subsecretaría de Economía Subsecretaría de Pesca Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Energía Comité de Inversiones Extranjeras Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) Fiscalía Nacional Económica Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Superintendencia de Electricidad y Combustible Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) Corporación de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) Instituto Forestal Instituto Nacional de Normalización (INN) Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Ministerio de Minería Subsecretaría de Minería Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) Comisión Nacional de Energía Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) Ministerio de Planificación y Cooperación Subsecretaría de Panificación y Cooperación Corporación Nacional Desarrollo Indígena (CONADI) Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) Ministerio de Educación Subsecretaría de Educación Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) Dirección de Bibliotecas, Archivos Museos (DIBAM) Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Consejo Nacional del Libro y la Lectura Consejo de Calificación Cinematográfica Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) Ministerio de Justicia Subsecretaría de Justicia Corporaciones de Asistencia Judicial Servicio Registro Civil e Identificación Fiscalía Nacional de Quiebras Servicio Médico Legal Servicio Nacional de Menores (SENAME) Dirección Nacional de Gendarmería Ministerio de Trabajo y Previsión Social Subsecretaría del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección del Trabajo Dirección General del Crédito Prendario Instituto de Normalización Previsional (INP) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones Superintendencia de Seguridad Social Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales Ministerio de Obras Públicas Subsecretaría de Obras Públicas Dirección General de Obras Públicas Administración y ejecución de Obras Públicas Administración de Servicios de Concesiones Dirección de Aeropuertos Dirección de Arquitectura Dirección Obras Portuarias Dirección de Planeamiento Dirección Obras Hidráulicas Dirección Vialidad Dirección Contabilidad y Finanzas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia Servicios Sanitarios Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Subsecretaría de Transportes Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta Aeronáutica Civil Centro Control y Certificación Vehicular (3CV) Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) Unidad Operativa Control de Tránsito (UOCT) Ministerio de Salud Subsecretaría de Salud Central Abastecimientos Sistema Nacional Servicios de Salud (CENABAST) Fondo Nacional de Salud (FONASA) Instituto de Salud Pública (ISP) Superintendencia de Isapres Servicio de Salud Arica Servicio de Salud Iquique Servicio de Salud Antofagasta Servicio de Salud Atacama Servicio de Salud Coquimbo Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Servicio de Salud Aconcagua Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins Servicio de Salud Maule Servicio de Salud Ñuble Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Talcahuano Servicio de Salud Bío-Bío Servicio de Salud Arauco Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur Servicio de Salud Valdivia Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena Servicio de Salud Aysén Servicio de Salud Magallanes Servicio de Salud Metropolitano Oriente Servicio de Salud Metropolitano Central Servicio de Salud Metropolitano Sur Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio de Salud Metropolitano Occidente Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Subsecretaría de Vivienda Parque Metropolitano de Santiago Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Bienes Nacionales Subsecretaría de Bienes Nacionales Ministerio de Agricultura Subsecretaría de Agricultura Comisión Nacional de Riego (CNR) Corporación Nacional Forestal (CONAF) Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (ODEPA) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA) Ministerio Servicio Nacional de la Mujer Subsecretaría Nacional de la Mujer Gobiernos Regionales Intendencia I Región Gobernación de Arica Gobernación de Parinacota Gobernación de Iquique Intendencia II Región Gobernación de Antofagasta Gobernación de El Loa Gobernación de Tocopilla Intendencia III Región Gobernación de Chañaral Gobernación de Copiapó Intendencia IV Región Gobernación de Huasco Gobernación de El Elqui Gobernación de Limarí Gobernación de Choapa Intendencia V Región Gobernación de Petorca Gobernación de Valparaíso Gobernación de San Felipe de Aconcagua Gobernación de Los Andes Gobernación de Quillota Gobernación de San Antonio Gobernación de Isla de Pascua Intendencia VI Región Gobernación de Cachapoal Gobernación de Colchagua Gobernación de Cardenal Caro Intendencia VII Región Gobernación de Curicó Gobernación de Talca Gobernación de Linares Gobernación de Cauquenes Intendencia VIII Región Gobernación de Ñuble Gobernación de Bío-Bío Gobernación de Concepción Gobernación de Arauco Intendencia IX Región Gobernación de Malleco Gobernación de Cautín Intendencia X Región Gobernación de Valdivia Gobernación de Osorno Gobernación de Llanquihue Gobernación de Chiloé Gobernación de Palena Intendencia XI Región Gobernación de Coihaique Gobernación de Aysén Gobernación de General Carrera Intendencia XII Región Gobernación de Capitán Prat Gobernación de Ultima Esperanza Gobernación de Magallanes Gobernación de Tierra del Fuego Gobernación de Antártica Chilena Intendencia Región Metropolitana Gobernación de Chacabuco Gobernación de Cordillera Gobernación de Maipo Gobernación de Talagante Gobernación de Melipilla Gobernación de Santiago B. TUTTI GLI ALTRI ENTI DEI GOVERNI CENTRALI, COMPRESE LE SOTTODIVISIONI REGIONALI E LOCALI, PURCHÉ NON ABBIANO CARATTERE INDUSTRIALE O COMMERCIALE. Appendice 2 ENTITÀ DECENTRATE E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Entità che aggiudicano appalti a norma del presente titolo FORNITURE Soglie: 200000 DSP SERVIZI Specificati nell'appendice 4 Soglie: 200000 DSP OPERE Specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP A. ELENCO DELLE ENTITÀ: Municipalidad de Arica Municipalidad de Iquique Municipalidad de Pozo Almonte Municipalidad de Pica Municipalidad de Huara Municipalidad de Camarones Municipalidad de Putre Municipalidad de General Lagos Municipalidad de Camiña Municipalidad de Colchane Municipalidad de Tocopilla Municipalidad de Antofagasta Municipalidad de Mejillones Municipalidad de Taltal Municipalidad de Calama Municipalidad de Ollagüe Municipalidad de Maria Elena Municipalidad de San Pedro De Atacama Municipalidad de Sierra Gorda Municipalidad de Copiapó Municipalidad de Caldera Municipalidad de Tierra Amarilla Municipalidad de Chañaral Municipalidad de Diego De Almagro Municipalidad de Vallenar Municipalidad de Freirina Municipalidad de Huasco Municipalidad de Alto Del Carmen Municipalidad de La Serena Municipalidad de La Higuera Municipalidad de Vicuña Municipalidad de Paihuano Municipalidad de Coquimbo Municipalidad de Andacollo Municipalidad de Ovalle Municipalidad de Río Hurtado Municipalidad de Monte Patria Municipalidad de Punitaqui Municipalidad de Combarbalá Municipalidad de Illapel Municipalidad de Salamanca Municipalidad de Los Vilos Municipalidad de Canela Municipalidad de Valparaíso Municipalidad de Viña Del Mar Municipalidad de Quilpue Municipalidad de Villa Alemana Municipalidad de Casablanca Municipalidad de Quintero Municipalidad de Puchuncaví Municipalidad de Quillota Municipalidad de La Calera Municipalidad de La Cruz Municipalidad de Hijuelas Municipalidad de Nogales Municipalidad de Limache Municipalidad de Olmué Municipalidad de Isla De Pascua Municipalidad de San Antonio Municipalidad de Santo Domingo Municipalidad de Cartagena Municipalidad de El Tabo Municipalidad de El Quisco Municipalidad de Algarrobo Municipalidad de San Felipe Municipalidad de Santa María Municipalidad de Putaendo Municipalidad de Catemu Municipalidad de Panquehue Municipalidad de Llay-Llay Municipalidad de Los Andes Municipalidad de San Esteban Municipalidad de Calle Larga Municipalidad de Rinconada Municipalidad de La Ligua Municipalidad de Cabildo Municipalidad de Petorca Municipalidad de Papudo Municipalidad de Zapallar Municipalidad de Juan Fernández Municipalidad de Con-Con Municipalidad de Buin Municipalidad de Calera De Tango Municipalidad de Colina Municipalidad de Curacaví Municipalidad de El Monte Municipalidad de Isla De Maipo Municipalidad de Pudahuel Municipalidad de La Cisterna Municipalidad de Las Condes Municipalidad de La Florida Municipalidad de La Granja Municipalidad de Lampa Municipalidad de Conchalí Municipalidad de La Reina Municipalidad de Maipú Municipalidad de Estación Central Municipalidad de Melipilla Municipalidad de Ñuñoa Municipalidad de Paine Municipalidad de Peñaflor Municipalidad de Pirque Municipalidad de Providencia Municipalidad de Puente Alto Municipalidad de Quilicura Municipalidad de Quinta Normal Municipalidad de Renca Municipalidad de San Bernardo Municipalidad de San José De Maipo Municipalidad de San Miguel Municipalidad de Santiago Municipalidad de Talagante Municipalidad de Til Til Municipalidad de Alhué Municipalidad de San Pedro Municipalidad de Maria Pinto Municipalidad de San Ramón Municipalidad de La Pintana Municipalidad de Macul Municipalidad de Peñalolen Municipalidad de Lo Prado Municipalidad de Cerro Navia Municipalidad de San Joaquín Municipalidad de Cerrillos Municipalidad de El Bosque Municipalidad de Recoleta Municipalidad de Vitacura Municipalidad de Lo Espejo Municipalidad de Lo Barnechea Municipalidad de Independencia Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda Municipalidad de Huechuraba Municipalidad de Padre Hurtado Municipalidad de Rancagua Municipalidad de Machalí Municipalidad de Graneros Municipalidad de Codegua Municipalidad de Mostazal Municipalidad de Peumo Municipalidad de Las Cabras Municipalidad de San Vicente Municipalidad de Pichidegua Municipalidad de Doñihue Municipalidad de Coltauco Municipalidad de Rengo Municipalidad de Quinta De Tilcoco Municipalidad de Requínoa Municipalidad de Olivar Municipalidad de Coinco Municipalidad de Malloa Municipalidad de San Fernando Municipalidad de Chimbarongo Municipalidad de Nancagua Municipalidad de Placilla Municipalidad de Santa Cruz Municipalidad de Lolol Municipalidad de Chépica Municipalidad de Pumanque Municipalidad de Paredones Municipalidad de Palmilla Municipalidad de Litueche Municipalidad de Pichilemu Municipalidad de Marchihue Municipalidad de La Estrella Municipalidad de Navidad Municipalidad de Peralillo Municipalidad de Curicó Municipalidad de Romeral Municipalidad de Teno Municipalidad de Rauco Municipalidad de Licantén Municipalidad de Vichuquén Municipalidad de Hualañé Municipalidad de Molina Municipalidad de Sagrada Familia Municipalidad de Talca Municipalidad de San Clemente Municipalidad de Pelarco Municipalidad de Río Claro Municipalidad de Pencahue Municipalidad de Maule Municipalidad de Curepto Municipalidad de Constitución Municipalidad de Empedrado Municipalidad de San Javier Municipalidad de Linares Municipalidad de Yerbas Buenas Municipalidad de Colbún Municipalidad de Longaví Municipalidad de Parral Municipalidad de Retiro Municipalidad de Chanco Municipalidad de Cauquenes Municipalidad de Villa Alegre Municipalidad de Pelluhue Municipalidad de San Rafael Municipalidad de Chillán Municipalidad de Pinto Municipalidad de Coihueco Municipalidad de Ranquil Municipalidad de Coelemu Municipalidad de Quirihue Municipalidad de Ninhue Municipalidad de Portezuelo Municipalidad de Trehuaco Municipalidad de Cobquecura Municipalidad de San Carlos Municipalidad de Ñiquén Municipalidad de San Fabián Municipalidad de San Nicolás Municipalidad de Bulnes Municipalidad de San Ignacio Municipalidad de Quillón Municipalidad de Yungay Municipalidad de Pemuco Municipalidad de El Carmen Municipalidad de Concepción Municipalidad de Penco Municipalidad de Hualqui Municipalidad de Florida Municipalidad de Tomé Municipalidad de Talcahuano Municipalidad de Coronel Municipalidad de Lota Municipalidad de Santa Juana Municipalidad de Lebu Municipalidad de Los Alamos Municipalidad de Arauco Municipalidad de Curanilahue Municipalidad de Cañete Municipalidad de Contulmo Municipalidad de Tirúa Municipalidad de Los Angeles Municipalidad de Santa Bárbara Municipalidad de Laja Municipalidad de Quilleco Municipalidad de Nacimiento Municipalidad de Negrete Municipalidad de Mulchén Municipalidad de Quilaco Municipalidad de Yumbel Municipalidad de Cabrero Municipalidad de San Rosendo Municipalidad de Tucapel Municipalidad de Antuco Municipalidad de Chillán Viejo Municipalidad de San Pedro De La Paz Municipalidad de Chiguayante Municipalidad de Angol Municipalidad de Purén Municipalidad de Los Sauces Municipalidad de Renaico Municipalidad de Collipulli Municipalidad de Ercilla Municipalidad de Traiguén Municipalidad de Lumaco Municipalidad de Victoria Municipalidad de Curacautín Municipalidad de Lonquimay Municipalidad de Temuco Municipalidad de Vilcún Municipalidad de Freire Municipalidad de Cunco Municipalidad de Lautaro Municipalidad de Perquenco Municipalidad de Galvarino Municipalidad de Nueva Imperial Municipalidad de Carahue Municipalidad de Saavedra Municipalidad de Pitrufquén Municipalidad de Gorbea Municipalidad de Toltén Municipalidad de Loncoche Municipalidad de Villarrica Municipalidad de Pucón Municipalidad de Melipeuco Municipalidad de Curarrehue Municipalidad de Teodoro Schmidt Municipalidad de Padre De Las Casas Municipalidad de Valdivia Municipalidad de Corral Municipalidad de Mariquina Municipalidad de Mafil Municipalidad de Lanco Municipalidad de Los Lagos Municipalidad de Futrono Municipalidad de Panguipulli Municipalidad de La Unión Municipalidad de Paillaco Municipalidad de Río Bueno Municipalidad de Lago Ranco Municipalidad de Osorno Municipalidad de Puyehue Municipalidad de San Pablo Municipalidad de Puerto Octay Municipalidad de Río Negro Municipalidad de Purranque Municipalidad de Puerto Montt Municipalidad de Calbuco Municipalidad de Puerto Varas Municipalidad de Llanquihue Municipalidad de Fresia Municipalidad de Frutillar Municipalidad de Maullín Municipalidad de Los Muermos Municipalidad de Ancud Municipalidad de Quemchi Municipalidad de Dalcahue Municipalidad de Castro Municipalidad de Chonchi Municipalidad de Queilén Municipalidad de Quellón Municipalidad de Puqueldón Municipalidad de Quinchao Municipalidad de Curaco De Velez Municipalidad de Chaitén Municipalidad de Palena Municipalidad de Futaleufú Municipalidad de San Juan De La Costa Municipalidad de Cochamo Municipalidad de Hualaihue Municipalidad de Aysén Municipalidad de Cisnes Municipalidad de Coyhaique Municipalidad de Chile Chico Municipalidad de Cochrane Municipalidad de Lago Verde Municipalidad de Guaitecas Municipalidad de Río Ibañez Municipalidad de O'higgins Municipalidad de Tortel Municipalidad de Punta Arenas Municipalidad de Puerto Natales Municipalidad de Porvenir Municipalidad de Torres Del Paine Municipalidad de Rio Verde Municipalidad de Laguna Blanca Municipalidad de San Gregorio Municipalidad de Primavera Municipalidad de Timaukel Municipalidad de Navarino B. Tutti gli altri enti pubblici decentrati, comprese le rispettive sottodivisioni, e tutte le altre entità che operano nell'interesse generale sono soggetti al controllo gestionale o finanziario degli enti pubblici, purché non abbiano carattere industriale o commerciale Appendice 3 ENTITÀ DI SERVIZI PUBBLICI FORNITURE Soglie: 400000 DSP SERVIZI Specificati nell'appendice 4 Soglie: 400000 DSP OPERE Specificate nell'appendice 5 Soglie: 5000000 DSP A. ELENCO DELLE ENTITÀ Empresa Portuaria Arica Empresa Portuaria Iquique Empresa Portuaria Antofagasta Empresa Portuaria Coquimbo Empresa Portuaria Valparaíso Empresa Portuaria San Antonio Empresa Portuaria San Vicente-Talcahuano Empresa Portuaria Puerto Montt Empresa Portuaria Chacabuco Empresa Portuaria Austral Aeroporti di proprietà dello Stato, che dipendono dalla Dirección de Aeronáutica Civil. B. Tutte le altre imprese pubbliche definite all'articolo 138, lettera c), che svolgono una o più attività tra quelle sottoelencate: (a) messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto; (b) messa a disposizione dei vettori marittimi e fluviali di porti marittimi o interni, nonché di altri terminali di trasporto. Appendice 4 SERVIZI Ai fini del presente titolo, e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi indicati nell'elenco universale dei servizi. Appendice 5 SERVIZI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA Ai fini del presente titolo, e fatto salvo l'articolo 137, paragrafo 2, non è escluso nessuno dei servizi che rientrano nella divisione CPC riguardante le opere edili. ALLEGATO XIII COMMESSE PUBBLICHEAPPLICAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA PARTE IV, TITOLO IV Appendice 1 (di cui all'articolo 137, paragrafo 3, e all'articolo 138, lettera i)) CONCESSIONI PER LAVORI PUBBLICI Norme applicabili alle concessioni per lavori pubblici 1. Le disposizioni sul trattamento nazionale e sulla non discriminazione si applicano agli enti contemplati dal presente titolo che aggiudicano concessioni per lavori pubblici ai sensi dell'articolo 138, lettera i). In tal caso, gli enti pubblicano un avviso a norma dell'articolo 147. 2. La pubblicazione di un avviso, tuttavia, non è necessaria quando il contratto di concessione per lavori pubblici soddisfa le condizioni elencate all'articolo 145. 3. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, si applica la legislazione nazionale delle Parti sulle concessioni. 4. Le concessioni di lavori pubblici aggiudicate dagli enti comunitari di cui all'allegato I, appendice 3 sono soggette al presente titolo conformemente alle direttive comunitarie sulle commesse pubbliche. Appendice 2 (di cui all'articolo 147, paragrafo 11, e all'articolo 142) MEZZI DI PUBBLICAZIONE 1. COMUNITÀ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee http://simap.eu.int Austria Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes - administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen Belgio Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali - Le Moniteur Belge Giurisprudenza - Pasicrisie Danimarca Leggi e regolamenti - Lovtidende Sentenze giudiziarie - Ugeskrift for Retsvaesen Decisioni e procedure amministrative - Ministerialtidende Sentenze dell'organo d'appello per le commesse pubbliche - Konkurrencerådets Dokumentation Germania Legislazione e regolamenti - Bundesanzeiger - Herausgeber: der Bundesminister der Justiz Sentenze giudiziarie: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte Spagna Legislazione - Boletín Oficial des Estado Sentenze giudiziarie - non esiste una pubblicazione ufficiale Francia Legislazione - Journal Officiel de la République française Giurisprudenza - Recueil des arrêts du Conseil d'Etat Revue des marchés publics Grecia Gazzetta ufficiale greca - Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Irlanda Legislazione e regolamenti - Iris Oifigiúil (Gazzetta ufficiale del governo irlandese) Italia Legislazione - Gazzetta Ufficiale Giurisprudenza - non esiste una pubblicazione ufficiale Lussemburgo Legislazione - Mémorial Giurisprudenza - Pasicrisie Paesi Bassi Legislazione - Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad Giurisprudenza - non esiste una pubblicazione ufficiale Portogallo Legislazione - Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série Pubblicazioni giudiziarie: Boletim do Ministério da Justiça Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo; Colectânea de Jurisprudência das Relações Finlandia Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia) Svezia Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese) Regno Unito Legislazione - HM Stationery Office Giurisprudenza - Law Reports Enti pubblici - HM Stationery Office 2. CILE Diario Oficial de la República de Chile http://www.chilecompra.cl Appendice 3 (di cui all'articolo articolo 150) TERMINI Termine generale minimo 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli enti devono lasciar passare almeno 40 giorni tra la data di pubblicazione dell'appalto previsto e la data limite per la presentazione delle offerte. Termini applicabili alla procedura di gara selettiva 2. Quando chiede ai fornitori di soddisfare requisiti di qualità per poter partecipare ad un appalto, l'ente lascia passare almeno 25 giorni tra la data di pubblicazione dell'appalto previsto e la data limite per la presentazione delle domande di partecipazione, e almeno 40 giorni tra la data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte e la data limite per la presentazione delle stesse. Possibilità di ridurre i termini generali 3. Nelle circostanze descritte in appresso, gli enti possono fissare un termine per la presentazione delle offerte inferiore ai periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, sempreché tale termine permetta ai fornitori di preparare e presentare offerte valide e non sia comunque inferiore a 10 giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte: (a) quando un avviso di appalto programmato è stato pubblicato con un anticipo compreso tra 40 giorni e 12 mesi; (b) qualora vi siano state una seconda pubblicazione o pubblicazioni successive riguardanti contratti ricorrenti; (c) quando l'ente appalta beni o servizi standardizzati (beni o servizi con le stesse specifiche tecniche di quelli venduti o offerti a e abitualmente acquistati da acquirenti non pubblici per scopi non pubblici); l'ente non abbrevia il termine per tale motivo se chiede ai fornitori potenziali di qualificarsi per la partecipazione all'appalto prima di presentare le offerte; (d) qualora, per motivi di urgenza la cui fondatezza è debitamente dimostrata dall'ente appaltante, sia impossibile attenersi ai periodi di cui ai paragrafi 1 e 2; (e) quando il termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2 nel caso di appalti degli enti indicati agli allegati XI e XII, appendice 3, è fissato di comune accordo tra l'ente e i fornitori selezionati. In caso di disaccordo, l'ente può fissare periodi sufficientemente lunghi da consentire la presentazione di offerte valide; (f) quando un ente pubblica un avviso di appalto previsto a norma dell'articolo 147 con uno dei mezzi elettronici di cui all'appendice 2 del presente allegato e la documentazione completa di gara è disponibile per via elettronica sin dall'inizio della pubblicazione dell'avviso. Appendice 4 (di cui all'articolo 158) RELAZIONI STATISTICHE 1. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 158, le relazioni statistiche devono contenere le seguenti informazioni: (a) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche sul valore stimato degli appalti aggiudicati, su base globale e suddiviso per enti; per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, statistiche sul valore stimato degli appalti aggiudicati, su base globale e suddiviso per categorie di enti; (b) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche sul numero e sul valore totale degli appalti aggiudicati, suddivisi per enti e categorie di prodotti e di servizi secondo sistemi di classificazione uniformi; per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, sul valore stimato degli appalti aggiudicati suddiviso per categorie di enti e di prodotti/servizi; e (c) per gli enti di cui agli allegati XI e XII, appendice 1, statistiche, suddivise per categorie di enti e di prodotti/servizi, sul numero e sul valore totale degli appalti aggiudicati in tutti i casi in cui vengono usate procedure diverse da quelle di gara aperta e di licitazione privata; per le categorie di enti di cui agli allegati XI e XII, appendici 2 e 3, statistiche sul valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia di valore in tutti i casi in cui vengono usate procedure diverse da quelle di gara aperta e di licitazione privata. 2. Se una Parte ritiene di aver fornito informazioni statistiche incomplete, aggiunge una stima per quanto possibile esatta del numero o del valore totali effettivi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 147, paragrafo 11. 3. Il Comitato di associazione valuta la necessità di riesaminare periodicamente questa disposizione. Appendice 5 VALORE DELLE SOGLIE Ciascuna Parte pubblica il valore delle soglie a norma del presente titolo esprimendolo in euro e/o nella moneta nazionale corrispondente. Per la Comunità, il calcolo di tale valore si basa sulla media dei valori giornalieri dei diritti speciali di prelievo (DSP), al tasso di cambio dell'euro, e sulla media dei valori giornalieri delle monete nazionali, espressa in euro, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. All'occorrenza, il valore riveduto delle soglie viene arrotondato per difetto al più vicino migliaio di euro. Per il Cile, il calcolo di tale valore si basa sulla media dei valori giornalieri dei DSP, al tasso di cambio del peso cileno, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1o gennaio. All'occorrenza, il valore riveduto delle soglie viene arrotondato per difetto alla più vicina decina di migliaia di pesos cileni. ALLEGATO XIV (relativo agli articoli 164 e 165) PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI Fatti salvi i suoi obblighi a norma degli articoli 164 e 165 del presente accordo, il Cile si riserva: 1. Il diritto, fatto salvo il paragrafo 3 del presente allegato, di mantenere la condizione esistente, vale a dire che i trasferimenti dal Cile del ricavato della vendita totale o parziale degli investimenti di un investitore della Comunità o della liquidazione totale o parziale degli investimenti non possono avvenire: i) per gli investimenti effettuati a norma del decreto legge 600 sullo status degli investimenti esteri (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversion Extranjera), prima di un anno dalla data del trasferimento in Cile oppure ii) per gli investimenti effettuati a norma della legge 18657 sul fondo investimenti in capitale estero (Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), prima di cinque anni dalla data del trasferimento in Cile. 2. Il diritto di adottare misure, a norma degli articoli 164 e 165 e del presente allegato, per istituire programmi speciali di investimenti volontari oltre al regime generale applicabile agli investimenti esteri in Cile, tranne che una qualsiasi di queste misure può limitare i trasferimenti dal Cile del ricavato della vendita totale o parziale di un investimento di un investitore comunitario e della liquidazione parziale o totale dell'investimento per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di trasferimento in Cile. 3. Il diritto della banca centrale del Cile di mantenere o adottare misure conformi alla legge organica costituzionale della banca centrale del Cile (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18.840 (in seguito denominata "legge 18.840") o ad altre norme legislative per garantire la stabilità monetaria e la normale esecuzione dei pagamenti nazionali e stranieri. A tal fine, la banca centrale del Cile è autorizzata a disciplinare la massa monetaria e il credito in circolazione, il credito internazionale e le operazioni valutarie. La banca centrale del Cile è autorizzata altresì ad emettere normative sulle questioni monetarie, creditizie, finanziarie e di cambio, tra cui l'istituzione di restrizioni o di limitazioni sui pagamenti correnti e sui trasferimenti (movimenti di capitali) verso il Cile o dal Cile e le operazioni connesse, quali l'obbligo di costituire una riserva ("encaje") per i depositi, gli investimenti o i crediti da o per un paese straniero. Fatto salvo il precedente disposto, la riserva obbligatoria che la banca centrale del Cile può imporre a norma dell'articolo 49 N. 2 della legge 18.840 non deve superare il 30 % dell'importo trasferito e non deve essere imposta per un periodo superiore a due anni. 4. Nell'applicare le misure di cui al presente allegato il Cile evita, ai sensi della sua legislazione, qualsiasi discriminazione tra Comunità e paesi terzi per operazioni della stessa natura. ALLEGATO XV di cui all'articolo 189, paragrafo 2 MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO APPLICABILE AI PANEL ARBITRALI Disposizioni generali 1. Nel presente regolamento interno valgono le seguenti definizioni: "consulente" una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale; "Parte ricorrente" la Parte che chiede la costituzione di un panel arbitrale ai sensi dell'articolo 184 del presente accordo; "panel arbitrale" un panel arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo; "rappresentante di una Parte" un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro ente statale di una Parte; e "giorno" giorno di calendario. 2. Salvo altrimenti disposto, la Parte oggetto del reclamo provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di composizione delle controversie, in particolare le audizioni. Notifiche 3. Una Parte o il panel arbitrale trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento a tale organismo brevi manu (con ricevuta) o per raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che comporti una registrazione dell'invio. 4. Una Parte fornisce una copia di ciascuna delle sue comunicazioni scritte all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri. Viene trasmessa anche una copia in formato elettronico. 5. Tutte le notifiche sono effettuate, rispettivamente, al Cile e alla Comunità. 6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del panel arbitrale possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. 7. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con una festa nazionale del Cile o della Comunità, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo. Avvio del procedimento arbitrale 8. Salvo diverso accordo tra di esse, le Parti si riuniscono con il panel arbitrale entro sette giorni dalla data di costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni considerate appropriate dalle Parti o dal panel arbitrale, comprese le retribuzioni e il rimborso spese degli arbitri, che in genere vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. 9. a) Salvo diverso accordo tra le Parti, al panel arbitrale viene conferito il seguente mandato: "Esaminare, in funzione delle disposizioni pertinenti dell'accordo, la questione sottoposta al Comitato di associazione, decidere in merito alla compatibilità delle misure in causa con la parte IV dell'accordo e presentare la relazione di cui all'articolo 187 dell'accordo." (b) I panel arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole di interpretazione del diritto pubblico internazionale, tenendo debitamente conto del fatto che le Parti devono applicare il presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i rispettivi obblighi. (c) Le Parti trasmettono tempestivamente al panel arbitrale tutti i mandati decisi di comune accordo. Comunicazioni iniziali 10. La Parte ricorrente trasmette le sue comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale. La Parte oggetto del reclamo trasmette la sua replica scritta entro venti giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale Funzionamento dei panel arbitrali 11. Il presidente del panel arbitrale presiede tutte le riunioni. Un panel arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 12. Salvo diverse disposizioni del presente regolamento interno, il panel arbitrale può svolgere la sua attività tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico. 13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del panel arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni. 14. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del panel arbitrale. 15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal presente regolamento, il panel arbitrale può adottare una procedura appropriata non incompatibile con la parte IV del presente accordo. 16. Qualora il panel arbitrale ritenga necessario modificare un termine applicabile nell'ambito del procedimento o introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Audizioni 17. Il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione, d'intesa con le Parti e con gli altri membri del panel arbitrale, e notifica per iscritto alle Parti la data, l'ora e il luogo dell'audizione. Quando l'audizione è pubblica, queste informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo tra le Parti, il panel arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione. 18. A meno che le Parti non convengano diversamente, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte ricorrente è il Cile e a Santiago se la Parte ricorrente è la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri. 19. Il panel arbitrale può organizzare altre audizioni con il consenso delle Parti. 20. Tutti gli arbitri presenziano alle audizioni. 21. Possono presenziare ad un'audizione le persone seguenti: (a) i rappresentanti di una Parte; (b) i consulenti di una Parte; (c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e (d) gli assistenti degli arbitri. Solo il rappresentante e il consulente di una Parte possono rivolgersi al panel arbitrale. 22. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna Parte trasmette l'elenco dei nomi delle persone che procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per suo conto e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. 23. A meno che le Parti non decidano diversamente, le audizioni dei panel arbitrali si svolgono a porte chiuse. Anche quando le Parti decidono di aprirle al pubblico, il panel arbitrale può decidere per motivi gravi, su richiesta delle Parti, che una parte delle audizioni si svolga a porte chiuse. In particolare, il panel arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengono informazioni commerciali riservate. 24. Il panel arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte ricorrente e alla Parte oggetto del reclamo: Argomentazione a) argomentazione della Parte ricorrente; b) argomentazione della Parte oggetto del reclamo. Confutazione a) a)replica della Parte ricorrente; b) controreplica della Parte oggetto del reclamo. 25. Il panel arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione. 26. Il panel arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che fa trasmettere per iscritto appena possibile alle Parti. 27. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione, ciascuna Parte può comunicare osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sorta durante l'audizione. Domande scritte 28. Il panel arbitrale può rivolgere per iscritto domande a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Esso trasmette le domande scritte alla Parte o alle Parti cui sono rivolte. 29. Una Parte alla quale il panel arbitrale pone domande scritte trasmette una copia delle risposte scritte all'altra Parte e al panel arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte sulle risposte entro i cinque giorni successivi alla data in cui queste sono state comunicate. Riservatezza 30. Le Parti rispettano il carattere riservato delle audizioni del panel che si svolgono a porte chiuse a norma del paragrafo 23. Le Parti evitano di divulgare le informazioni comunicate in via riservata dall'altra Parte al panel arbitrale. Se una Parte coinvolta in una controversia fa pervenire al panel una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, su richiesta dell'altra Parte fornisce anche un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni, che possa essere reso accessibile a tutti, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione. Nessuna disposizione del presente regolamento interno vieta ad una Parte di divulgare la propria posizione. Contatti unilaterali 31. Il panel arbitrale non si incontra né si mette in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte. 32. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri. Ruolo degli esperti 33. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il panel arbitrale può chiedere informazioni e consulenze tecniche alle persone o agli organismi che ritenga appropriati. Queste informazioni vengono comunicate alle Parti affinché possano fare commenti in proposito. 34. Qualora venga chiesta una relazione scritta di un esperto, qualsiasi termine applicabile nell'ambito del procedimento arbitrale è sospeso per un periodo che va dalla data di presentazione della richiesta alla data di presentazione della relazione al panel arbitrale. Comunicazioni amicus curiae 35. A meno che le Parti non decidano diversamente entro tre giorni dalla costituzione del panel arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del panel arbitrale, siano concise e comunque non superiori a quindici cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione de facto e de jure esaminata dal panel arbitrale. 36. La comunicazione deve contenere una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisare l'interesse della persona nei confronti del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti a norma del paragrafo 39. 37. Nella relazione del panel arbitrale vengono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il panel arbitrale non è tenuto ad esaminare nella relazione le argomentazioni de facto o de jure contenute nelle comunicazioni suddette. Le comunicazioni di questo tipo ricevute dal panel arbitrale vengono sottoposte alle Parti affinché possano fare osservazioni in merito. Casi urgenti 38. Nei casi urgenti di cui all'articolo 187, paragrafo 5 del presente accordo, il panel arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento. Traduzione e interpretazione 39. Prima di trasmettere la sua comunicazione scritta iniziale nell'ambito di un procedimento arbitrale, ciascuna Parte provvede, entro un termine ragionevole, ad informare per iscritto l'altra Parte e il panel arbitrale della lingua in cui saranno formulate le sue comunicazioni scritte e orali. 40. Ciascuna delle Parti provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte. 41. La Parte oggetto del reclamo provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti. 42. Le relazioni del panel arbitrale sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti. 43. I costi relativi alla traduzione di una relazione arbitrale sono sostenuti dalle Parti in proporzioni equivalenti. 44. Le Parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato a norma del presente regolamento. Calcolo dei termini 45. Quando il presente accordo, il presente regolamento o il panel arbitrale prescrivono che un'azione sia compiuta entro un certo numero di giorni dopo, prima o a decorrere da una data o un evento specificati, la data specificata o quella in cui avviene l'evento specificato non sono comprese nel conteggio del numero di giorni indicato. 46. Quando, in applicazione del paragrafo 7, una Parte riceve un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è ricevuto dall'altra Parte, qualsiasi termine la cui determinazione dipenda dalla ricezione del documento si calcola dalla data di ricezione più recente. Altri procedimenti 47. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati a norma dell'articolo 188, paragrafi 4, 5, 8 e 10 del presente accordo, salvo che: a) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 4, trasmetta la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmetta la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale; b) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 5, trasmetta la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmetta la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale; c) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 8, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale; d) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 188, paragrafo 10, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro dieci giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale. 48. Se necessario, il panel arbitrale fissa il termine per la presentazione di altre eventuali comunicazioni scritte, comprese le repliche scritte, in modo da dare a ciascuna Parte la possibilità di presentare lo stesso numero di comunicazioni scritte, nel rispetto dei termini previsti in relazione ai procedimenti arbitrali dall'articolo 188 del presente accordo e dal presente regolamento. ALLEGATO XVI (di cui all'articolo 185 e 189) CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta valgono le seguenti definizioni: (a) "membro" un membro di un panel arbitrale effettivamente costituito ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo; (b) "candidato" una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 185, paragrafo 2 del presente accordo proposta per la nomina a membro di un panel arbitrale ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3 del presente accordo; (c) "assistente" una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; (d) "procedimento" salvo indicazione contraria, un procedimento arbitrale ai sensi del titolo VIII, capitolo III del presente accordo; (e) "personale" rispetto ad un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, fatta eccezione per gli assistenti. I. Responsabilità verso la procedura 2. I candidati e i membri devono evitare qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, essere indipendenti e imparziali, evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono adempiere gli obblighi di cui alle parti V e VI del presente codice di condotta. II. Obbligo di dichiarazione 3. Prima di essere confermato quale membro del panel arbitrale ai sensi dell'articolo 185 del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o ad un timore di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. 4. Una volta nominato, un membro deve continuare a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per essere informato degli interessi, relazioni o fatti di cui al paragrafo 3 e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione affinché siano esaminati dalle Parti. III. Esercizio delle funzioni da parte di candidati e membri 5. Ogni candidato che accetti la nomina a membro deve essere disponibile ad esercitare, e deve esercitare, interamente e sollecitamente le funzioni di membro nel corso di tutto il procedimento. 6. Ogni membro deve esercitare l'insieme delle sue funzioni con equità e diligenza. 7. Ogni membro deve conformarsi alle disposizioni del presente codice di condotta. 8. Nessun membro può negare ad altri membri la possibilità di prendere parte a tutti gli aspetti del procedimento. 9. Ogni membro può esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione. Esso non può delegare ad altri l'incarico di decidere. 10. Ogni membro deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il suo assistente e il suo personale si conformino alle disposizioni delle parti I, II e VI del presente codice di condotta. 11. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento. 12. Nessun candidato o membro può comunicare fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, a meno che la comunicazione non sia destinata al comitato di associazione o non sia necessaria per determinare se il suddetto candidato o membro ha violato o può violare il presente codice. IV. Indipendenza e imparzialità dei membri 13. Ogni membro deve essere indipendente e imparziale, agire con equità ed evitare di dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità. 14. Nessun membro può essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore delle critiche. 15. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, ad una corretta esecuzione delle sue funzioni. 16. Nessun membro può trarre vantaggio dalla sua posizione in seno al panel arbitrale per servire qualsiasi interesse personale o privato. Esso deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. Ogni membro deve adoperarsi per quanto possibile per impedire o dissuadere altre persone dal dichiararsi in una tale posizione. 17. Nessun membro può permettere che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. 18. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire qualsiasi interesse finanziario tale da influire sulla sua indipendenza o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad una parvenza di irregolarità o di parzialità. V. Obblighi in determinate situazioni 19. Ogni membro o ex membro deve evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni di membro o che avrebbe tratto vantaggio dalla decisione del panel arbitrale. VI. Obbligo di riservatezza 20. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni riservate relative al procedimento o acquisite nel corso dello stesso, eccetto ai fini del procedimento, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 21. Nessun membro può divulgare una relazione di un panel arbitrale prima della sua pubblicazione. 22. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le decisioni di un panel arbitrale o l'opinione di membro. VII. Responsabilità degli assistenti e del personale 23. Le parti I (Responsabilità verso la procedura), II (Obbligo di dichiarazione) e VI (Obbligo di riservatezza) del presente codice di condotta si applicano anche agli assistenti e al personale. ALLEGATO XVII (di cui all'articolo 193, paragrafo 4) ATTUAZIONE DI ALCUNE DECISIONI DELLA PARTE IV Le decisioni di cui all'articolo 193, paragrafo 4 del presente accordo vengono attuate secondo la seguente procedura: a) nel caso del Cile, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 50 n. 1, paragrafo 2 della Costituzione politica della Repubblica del Cile. b) Nel caso della Comunità e dei suoi Stati membri, secondo le procedure interne applicabili. Atto finale I rappresentanti del IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati gli "Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DEL CILE, in seguito denominata "Cile", dall'altra, riunita a Bruxelles, il 18 novembre 2002 hanno, al momento di firmare il presente accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, adottato i seguenti allegati: - e le seguenti dichiarazioni comuni: - ALLEGATO I CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ (di cui agli articoli 60, 65, 68 e 71) - ALLEGATO II CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DEL CILE (di cui agli articoli 60, 66, 69 e 72) - ALLEGATO III DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (di cui all'articolo 58) - ALLEGATO IV SULLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI (di cui all'articolo 89) - ALLEGATO V ACCORDO SUL COMMERCIO DEI VINI (di cui all'articolo 90) - ALLEGATO VI ACCORDO SUL COMMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E AROMATIZZATE (di cui all'articolo 90) - ALLEGATO VII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI (di cui all'articolo 99) - ALLEGATO VIII ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI (di cui all'articolo 120) - ALLEGATO IX AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI (di cui all'articolo 127) - ALLEGATO X ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI STABILIMENTO (di cui all'articolo 132) - ALLEGATO XI ORGANISMI COMUNITARI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE (di cui all'articolo 137) - ALLEGATO XII ORGANISMI CILENI CHE SI OCCUPANO DI COMMESSE PUBBLICHE (di cui all'articolo 137) - ALLEGATO XIII COMMESSE PUBBLICHE APPLICAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DELLA PARTE IV, TITOLO IV - ALLEGATO XIV PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI (relativo agli articoli 164 e 165) - ALLEGATO XV MODELLO DI REGOLAMENTO INTERNO APPLICABILE AI PANEL ARBITRALI (di cui all'articolo 189) - ALLEGATO XVI CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI (di cui agli articoli 185 e 189) - ALLEGATO XVII ATTUAZIONE DI ALCUNE DECISIONI DELLA PARTE IV (di cui all'articolo 193, paragrafo 4) DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 46 Le modalità dettagliate di applicazione dei principi di cui all'articolo 46 saranno specificate negli accordi di cui all'articolo 46, paragrafi 3 e 4. Dichiarazione comune relativa all' articolo 1 dell'allegato III Le parti riconoscono l'importanza del ruolo delle autorità responsabili della certificazione e della verifica dell'origine di cui all'allegato III, titoli V e VI, e all'articolo 1, lettera m). Qualora si dovesse nominare un'altra autorità governativa, quindi, le parti decidono di avviare quanto prima consultazioni ufficiali per garantire che la nuova autorità sia in grado di adempiere correttamente tutti gli obblighi di cui all'allegato suddetto. Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'allegato III Le parti dichiarano che le disposizioni dell'allegato III, in particolare l'articolo 4, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di entrambe a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ("UNCLOS"). In qualità di firmatarie dell'UNCLOS, le parti riconoscono e accettano esplicitamente i diritti sovrani dello Stato costiero ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali della zona economica esclusiva, nonché la sua giurisdizione e gli altri suoi diritti su questa zona a norma dell'articolo 56 dell'UNCLOS e delle altre disposizioni pertinenti di detta convenzione. Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'allegato III Le parti concordano di seguire la procedura di cui all'allegato III, articolo 38, per riesaminare all'occorrenza l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato suddetto. Dichiarazione comune relativa agli articoli 16 e 20 dell'allegato III Le parti decidono di prendere in considerazione l'eventuale introduzione di altri mezzi di certificazione del carattere originario dei prodotti, nonché la possibilità di trasmettere elettronicamente le prove dell'origine. Le parti decidono inoltre di vagliare l'opportunità di sostituire la firma manoscritta con altri tipi di firma. Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II, del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. 2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1. Il Cile accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi della parte IV, titolo II, del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. L'allegato III si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. Dichiarazione comune relativa alle pratiche enologiche Le parti riconoscono che le buone pratiche enologiche di cui all'articolo 19 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) sono una combinazione di processi, trattamenti e tecniche per la produzione del vino autorizzati dalla legislazione di ciascuna parte, il cui scopo è migliorare la qualità del vino conservandone la natura essenziale, l'autenticità e le principali caratteristiche della raccolta di uva che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche specifiche. Dichiarazione comune relativa ai requisiti connessi alle pratiche e ai processi enologici inseriti nell'allegato V, appendice V all'entrata in vigore del presente accordo Le parti decidono che, fatto salvo l'articolo 26 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), le pratiche e i processi enologici inseriti nell'appendice V di detto allegato all'entrata in vigore del presente accordo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 19 di detto allegato. Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 1, del TRIPs Le parti convengono che le disposizioni dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo, 1 del TRIPs per quanto riguarda i singoli termini di cui alle appendici I e II. Dichiarazione comune sulla denominazione sostitutiva di "champagne" o "champaña" Le parti autorizzano l'uso delle seguenti denominazioni al posto di "Champagne" o "Champaña": - Espumoso, - Vino Espumoso, - Espumante, - Vino Espumante, - Sparkling Wine, - Vin Mousseux. Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), dell'allegato V Le parti prendono atto che il Cile ha accettato i termini "indicazione geografica" di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) su richiesta della Comunità. Le parti confermano che ciò lascia impregiudicati gli obblighi del Cile a norma dell'accordo OMC, secondo l'interpretazione dei panel costituiti dall'organo di conciliazione e dall'organo d'appello dell'OMC. Dichiarazione comune relativa agli articoli 10 e 11 dell'allegato V Le parti prendono atto dei riferimenti presenti negli articoli 10 e 11 dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini) al registro cileno dei marchi commerciali compilato il 10 giugno 2002. Le parti decidono, qualora si accertasse che il marchio commerciale non iscritto nel registro compilato il 10 giugno 2002 è identico o simile ad una delle menzioni tradizionali elencate nell'appendice III dell'allegato suddetto, o contiene una di tali menzioni, di collaborare per evitare che il marchio commerciale in questione sia utilizzato per descrivere o presentare un vino della o delle categoria(e) a cui corrispondono le menzioni tradizionali elencate nell'appendice. Dichiarazione comune sui marchi commerciali particolari Il marchio commerciale "Toro" di cui all'allegato V, appendice VI, viene depennato per il vino. Il marchio commerciale di cui all'allegato V, appendice VII, è depennato per le categorie di vino elencate nell'allegato V, appendice III, elenco B). Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs dell'OMC Le parti convengono che le disposizioni dell'allegato VI, titolo I adempiono i rispettivi obblighi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs dell'OMC per quanto riguarda i singoli termini di cui all'appendice I dell'allegato suddetto. Dichiarazione comune sulla denominazione di origine Pisco La Comunità riconosce la denominazione di origine Pisco ad uso esclusivo dei prodotti originari del Cile, senza che ciò pregiudichi i diritti supplementari che la Comunità potrebbe riconoscere, oltre al Cile, al solo Perù. Dichiarazione comune relativa alla responsabilità finanziaria Le parti decidono di collaborare, nell'ambito del presente accordo, per adottare disposizioni relative alla responsabilità finanziaria per i dazi all'importazione non recuperati, rimborsati o oggetto di sgravio a causa di errori amministrativi. Dichiarazione comune relativa agli orientamenti per gli investitori Le parti raccomandano nuovamente alle loro multinazionali di attenersi agli orientamenti pertinenti dell'OCSE indipendentemente dal luogo in cui operano. Dichiarazione comune relativa all'articolo 189, paragrafo 3 Le parti si impegnano ad aprire al pubblico i procedimenti arbitrali ogniqualvolta questo principio sia applicato in sede di OMC. Dichiarazione comune relativa all'articolo 196 Le parti convengono che l'articolo 196 comprende l'eccezione fiscale di cui all'articolo XIV del GATS e alle note in calce; - preso atto delle seguenti dichiarazioni: DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ Dichiarazione relativa all'articolo 13 sul dialogo politico Anche il presidente della Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea dovrebbero partecipare alle riunioni periodiche tra i capi di Stato e di governo. Dichiarazione Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Cile di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati. Dichiarazione relativa alla Turchia La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Cile ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia. Dichiarazione della Comunità relativa all'uso delle denominazioni di varietà di vite autorizzate in Cile La Comunità accetta di modificare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90, per sostituire la varietà di vite di cui al punto 7, "Cile", con le seguenti denominazioni attualmente autorizzate in Cile: Denominazioni delle varietà di viti autorizzate in Cile >SPAZIO PER TABELLA> Dichiarazione relativa al riconoscimento dei vini con denominazione di origine del Cile La Comunità accetta di riconoscere i vini del Cile la cui denominazione di origine sia "VCPRD". Dichiarazioni del Cile Dichiarazione relativa ai termini abituali All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'allegato V (accordo sul commercio dei vini), appendice I, in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente come denominazioni comuni per determinati vini cileni, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs dell'OMC. Dichiarazione relativa ai prodotti generici Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato V (accordo sul commercio dei vini) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto. Dichiarazione relativa all'applicazione Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato V (accordo sul commercio dei vini). Dichiarazione relativa ai termini abituali All'occorrenza, il Cile modifica la sua legislazione interna in merito a uno qualsiasi dei termini elencati nell'appendice I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate), in modo da non affermare più che si tratta di termini usati correntemente sul suo territorio come denominazioni comuni per determinate bevande alcoliche e aromatizzate, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs dell'OMC. Dichiarazione relativa ai prodotti generici Il governo del Cile intende rivedere la legislazione nazionale conformemente all'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate) onde disciplinare l'uso comune dei termini protetti ai sensi dell'allegato suddetto. Dichiarazione relativa all'applicazione Nei limiti delle sue competenze e conformemente all'ordinamento costituzionale e giuridico cileno, il governo del Cile adotta, per conseguire gli obiettivi concordati fra le parti, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del titolo I dell'allegato VI (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e aromatizzate). Dichiarazione relativa al pesce Il Cile dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo sulle imprese di pesca a decorrere dalla data in cui la Comunità inizierà ad applicare il calendario di smantellamento tariffario per il pesce e i prodotti della pesca di cui alla parte IV, titolo II. EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Acta final./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Τελική Πράξη./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent acte final./IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze slotakte hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Acta Final./TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän päätösasiakirjan./TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt. Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαοκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend en twee./Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå. Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_2002352IT.144701.TIF"> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_2002352IT.144801.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_2002352IT.144802.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_2002352IT.144803.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_2002352IT.144804.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_2002352IT.144805.TIF"> Thar cheann Na hÉireannFor Ireland >PIC FILE= "L_2002352IT.144806.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2002352IT.144901.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2002352IT.144902.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_2002352IT.144903.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_2002352IT.144904.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_2002352IT.144905.TIF"> Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland >PIC FILE= "L_2002352IT.144906.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_2002352IT.144907.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_2002352IT.145001.TIF"> Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2002352IT.145002.TIF"> >PIC FILE= "L_2002352IT.145003.TIF"> Por la República de Chile >PIC FILE= "L_2002352IT.145004.TIF">