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Document 22002D0078

    Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 266 del 3.10.2002, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/78(3)/oj

    22002D0078

    Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0022 - 0023


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 78/2002

    del 25 giugno 2002

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/4/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/7/CE della Commissione, del 19 dicembre 2000, recante modifica dell'allegato I, capitolo 14, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/182/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, che abroga la decisione 93/351/CEE che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca(4).

    (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

    1) Nella parte 5.1 del punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) e nella parte 8.1 del punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

    "- 32001 D 0007: Decisione 2001/7/CE della Commissione, del 19 dicembre 2000 (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27)."

    2) Nella parte 6.2, dopo il punto 40 (decisione 2001/471/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

    "41. 32001 D 0182: Decisione 2001/182/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, che abroga la decisione 93/351/CEE che stabilisce i metodi di analisi, i piani di campionamento e i livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca (GU L 77 del 16.3.2001, pag. 22).

    Questo atto si applica anche all'Islanda."

    3) Nella parte 6.2, il testo del punto 16 (decisione 93/351/CEE della Commissione) è soppresso.

    4) Nella parte 8.1, al punto 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

    "- 32001 D 0004: Decisione 2001/4/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000 (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21)."

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2001/4/CE, 2001/7/CE e 2001/182/CE, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20.

    (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

    (3) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27.

    (4) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 22.

    (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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