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Document 32001E0443

    Posizione comune del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale

    GU L 155 del 12.6.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2003; abrogato e sostituito da 32003E0444

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/443/oj

    32001E0443

    Posizione comune del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 12/06/2001 pag. 0019 - 0020


    Posizione comune del Consiglio

    dell'11 giugno 2001

    sulla Corte penale internazionale

    (2001/443/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Il consolidamento dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, nonché il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come stabilito all'articolo 11 del trattato UE, sono di fondamentale importanza per l'Unione e costituiscono una sua priorità.

    (2) Lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza di plenipotenziari di Roma, è stato sottoscritto da 139 Stati e 32 Stati lo hanno ratificato o vi hanno aderito. Esso entrerà in vigore dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

    (3) I principi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e quelli che regolano il suo funzionamento sono perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi dell'Unione.

    (4) I crimini gravi che rientrano nel potere giurisdizionale della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi.

    (5) L'Unione è persuasa che l'osservanza delle norme del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani è necessaria al mantenimento della pace ed al consolidamento dello stato di diritto.

    (6) Pertanto, è auspicabile la rapida entrata in vigore dello Statuto e l'Unione si impegna a adoperarsi affinché sia raggiunto il numero richiesto di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché a contribuire alla piena attuazione dello Statuto di Roma.

    (7) Il 19 novembre 1998, il 6 maggio 1999 e il 18 gennaio 2001 il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni sulla ratifica del trattato di Roma per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente e l'8 maggio 2001 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la sua comunicazione sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti dell'uomo e della democratizzazione nei paesi terzi.

    (8) L'atto finale della conferenza di Roma ha istituito una Commissione preparatoria che ha il compito di elaborare proposte da sottoporre all'adozione dell'Assemblea degli Stati parti, compresi gli strumenti necessari al funzionamento operativo della Corte.

    (9) L'accordo raggiunto sullo Statuto di Roma rappresenta un delicato equilibrio tra ordinamenti giuridici ed interessi diversi, e la positiva finalizzazione dei primi progetti di strumenti sugli elementi costitutivi dei crimini e sulle regole di procedura e prova, conclusi il 30 giugno 2000 dalla Commissione preparatoria, è stata realizzata nel pieno rispetto dell'integrità dello Statuto, al quale tutti gli Stati membri sono impegnati.

    (10) L'Unione riconosce che i principi e le norme del diritto penale internazionale sanciti nello Statuto di Roma dovrebbero essere tenuti in considerazione in altri strumenti giuridici internazionali.

    (11) L'Unione ritiene che l'adesione universale allo Statuto di Roma sia auspicabile per la piena efficacia della Corte penale internazionale e, a tal fine, considera che vadano incoraggiate iniziative che incrementino l'accettazione dello Statuto, a patto che siano coerenti con la lettera e lo spirito dello stesso.

    (12) L'istituzione effettiva della Corte e l'attuazione dello Statuto richiedono misure pratiche che l'Unione europea ed i suoi Stati membri dovrebbero sostenere appieno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. L'istituzione della Corte penale internazionale per la prevenzione e la repressione dei crimini gravi che rientrano nel suo potere giurisdizionale è un mezzo essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, contributo così alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo stato di diritto, nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

    2. La presente posizione comune mira a perseguire e sostenere una rapida entrata in vigore dello Statuto di Roma e l'istituzione della Corte.

    Articolo 2

    1. Per contribuire all'obiettivo di una rapida entrata in vigore dello Statuto, l'Unione europea ed i suoi Stati membri si adoperano per favorire questo processo sollevando, ogniqualvolta ciò sia appropriato, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo Statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello Statuto nei negoziati o nei dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali.

    2. L'Unione e gli Stati membri contribuiscono alla rapida entrata in vigore e all'attuazione dello Statuto anche con altri mezzi, come l'adozione di iniziative che promuovano la diffusione dei valori, dei principi e delle disposizioni dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi.

    3. Gli Stati membri mettono a disposizione di tutti gli Stati interessati le loro esperienze sulle questioni relative all'attuazione dello Statuto e, ove appropriato, a fornire altre forme di sostegno a tale scopo.

    Articolo 3

    L'Unione e gli Stati membri sostengono, anche concretamente, l'istituzione in tempi rapidi della Corte ed il suo buon funzionamento. Essi sostengono la rapida creazione di un appropriato meccanismo di programmazione per preparare l'effettiva istituzione della Corte.

    Articolo 4

    Il Consiglio coordina, ove appropriato, le misure intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri per l'attuazione degli articoli 2 e 3.

    Articolo 5

    Il Consiglio rileva che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se necessario attraverso pertinenti misure comunitarie.

    Articolo 6

    Durante la negoziazione degli strumenti della risoluzione F dell'atto finale della Conferenza diplomatica di plenipotenziari di Roma e nello svolgimento dei lavori previsti, gli Stati membri contribuiscono alla finalizzazione in tempi rapidi di tali strumenti e sostengono soluzioni in linea con la lettera e lo spirito dello Statuto di Roma, tenendo in considerazione la necessità di assicurare la più ampia partecipazione allo stesso.

    Articolo 7

    Il Consiglio riesamina la presente posizione comune ogni sei mesi.

    Articolo 8

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

    Articolo 9

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

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