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Document 32001R0023

    Regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione, del 5 gennaio 2001, recante misure speciali in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999, al regolamento (CEE) n. 3719/88, al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    GU L 3 del 6.1.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/23/oj

    32001R0023

    Regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione, del 5 gennaio 2001, recante misure speciali in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999, al regolamento (CEE) n. 3719/88, al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 003 del 06/01/2001 pag. 0007 - 0008


    Regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione

    del 5 gennaio 2001

    recante misure speciali in deroga al regolamento (CE) n. 800/1999, al regolamento (CEE) n. 3719/88, al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83(3), stabilisce le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

    (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000(5), stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

    (3) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(7), e, per i titoli richiesti a partire dal 1o ottobre 2000, il regolamento (CE) 1291/2000 della Commissione(8) stabiliscono le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

    (4) Il regolametno (CE) n. 1445/95 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000(10), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine.

    (5) Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/2000(12), stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per taluni carni bovine disossate.

    (6) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi riguardo alle esportazioni di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori. La situazione creatasi ha gravemente compromesso le possibilità di esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82.

    (7) Occorre pertanto limitare queste conseguenze negative con l'adozione di misure speciali, in particolare con la proroga di alcuni termini previsti dalla normativa applicabile alle restituzioni, in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non hanno potuto essere portate a temrine a causa delle circostanze suindicate.

    (8) Tali deroge dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori in grado di dimostrare, segnatamente sulla base dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94(14), che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle circostanze suindicate e in particolare che i titoli in loro possesso erano stati richiesti ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi che hanno adottato le misure di cui sopra.

    (9) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

    (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

    2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di encefalopatia spongiforme bovina.

    La valutazione delle autorità competenti sarà fondata in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

    Articolo 2

    1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e domandati entro il 15 dicembre 2000, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 1o novembre 2000, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

    2. Su richiesta dell'esportatore e in relazione ai prodotti per i quali entro il 15 dicembre 2000:

    - le formalità doganali di esportazione sono state espletate o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 o all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 150 giorni,

    - le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa le restituzioni eventualmente pagate in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

    - le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,

    - le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

    Articolo 3

    Su richiesta dell'esportatore e in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, qualora le formalità doganali di esportazione o le formalità relative all'assoggettamento ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 non siano state espletate entro il 15 dicembre 2000 per il quantitativo totale di carni indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 rilasciato anteriormente al 15 dicembre 2000, la restituzione speciale è incamerata dall'esportatore per i quantitativi esportati e immessi in consumo in un paese terzo. In questo caso non si applicano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1964/82.

    Quanto sopra esposto vale altresì quando, in seguito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del presente regolamento, una parte del quantitativo totale indicato nell'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82 non è stata immessa in consumo in un paese terzo.

    Articolo 4

    1. L'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), la riduzione del 20 % di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, e le maggiorazioni del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazoni effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 15 dicembre 2000.

    2. Qualora il diritto alla restituzione venga perso, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

    Articolo 5

    Per ciascuna delle situazioni previste all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il giovedì le quantità di prodotti interessati per la settimana precedente, indicando la data di rilascio dei titoli e la categoria interessata.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

    (3) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

    (4) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (5) GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

    (6) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

    (7) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

    (8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (9) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

    (10) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 10.

    (11) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

    (12) GU L 165 del 6.7.2000, pag. 16.

    (13) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

    (14) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.

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