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Document 32000R2852

    Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    GU L 332 del 28.12.2000, p. 17–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2852/oj

    32000R2852

    Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0017 - 0031


    Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio

    del 22 dicembre 2000

    che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Misure provvisorie

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione(2) (in appresso "il regolamento provvisorio") sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco ("FPF") classificabili al codice NC 5503 20 00 e originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

    2. Seguito della procedura

    (2) In seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, varie parti hanno formulato osservazioni per iscritto. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (il "regolamento di base"), sono state sentite le parti che ne hanno fatto domanda. Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali s'intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a concorrenza del livello di questi dazi, degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare il loro punto di vista dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

    (3) Le osservazioni verbali e scritte presentate entro il termine prescritto dalle parti interessate sono state analizzate e, nei casi giudicati opportuni, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

    (4) Alcune parti interessate hanno sostenuto che gli elementi utilizzati dalla Commissione per avviare l'inchiesta erano impropri e arbitrari. Esse hanno affermato inoltre che l'apertura di un nuovo procedimento a carico della Repubblica di Corea due mesi dopo la chiusura di un altro procedimento (cfr. considerando 7 del regolamento provvisorio) contraddiceva la conclusione del primo procedimento che una ripetizione del dumping non era probabile. A questo proposito va notato che la conclusione secondo cui non era probabile che il dumping si ripetesse si basava su risultanze relative ad un periodo d'inchiesta di dodici mesi conclusosi nel settembre 1997, ossia due anni prima dell'apertura del presente procedimento. Inoltre, la Commissione ha esaminato i nuovi elementi di prova forniti nella denuncia dell'agosto 1999 e li ha ritenuti sufficienti per avviare la presente inchiesta.

    (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni considerate necessarie ai fini delle risultanze definitive.

    B. PRODOTTO IN ESAME

    (6) Un'associazione di utilizzatori ha sostenuto che nell'avviso di apertura del presente procedimento non erano menzionati i tipi di FPF non destinati alla filatura e che pertanto tali prodotti dovevano essere esclusi dal procedimento.

    (7) In proposito va osservato che sia nell'avviso di apertura che nella denuncia è chiaramente riportata la descrizione del prodotto figurante nel codice NC pertinente, che copre tutti i tipi di FPF importati dai produttori esportatori dei paesi in questione e prodotti dall'industria comunitaria, indipendentemente dal loro uso. Il testo della descrizione del prodotto figurante nel codice NC pertinente è stato inteso correttamente da tutte le parti interessate dal presente procedimento ad eccezione di detta associazione di utilizzatori, che ha reiterato un'obiezione già respinta nel quadro di una precedente inchiesta sulle importazioni di FPF dall'Australia, dall'Indonesia e dalla Tailandia contenuta nel regolamento (CE) n. 1522/2000(3).

    (8) Alcune parti interessate hanno sostenuto anche che si dovrebbe comunque distinguere tra i tipi di FPF usati per la filatura (o la tessitura) e quelli destinati ad altre applicazioni (denominati anche fibrefill, materiale riempitivo), perché presentano caratteristiche fisiche fondamentali diverse, che determinano l'uso finale del prodotto. Si è asserito, di conseguenza, che le fibre importate dovrebbero essere sottoposte all'esame di un laboratorio indipendente che attestasse a quale categoria appartengono. Si è sostenuto inoltre che, se l'interscambiabilità tra i due tipi di fibre è possibile, essa è molto limitata e riguarda taluni tipi originariamente destinati alla filatura che possono essere usati ad altro scopo. Le FPF non destinate alla filatura, pertanto, se non potevano essere escluse dall'inchiesta, avrebbero almeno dovuto essere esaminate in un procedimento separato.

    (9) Per quanto riguarda l'uso del prodotto in esame è stato constatato un notevole grado di sovrapposizioni, sostituzioni e concorrenza tra i vari tipi di FPF. L'inchiesta ha dimostrato che non esiste una chiara linea di demarcazione tra questi tipi, in base alla quale si possa stabilire un collegamento univoco tra le caratteristiche materiali del prodotto e il suo uso e che perciò gli elementi a disposizione non consentono di differenziare il prodotto secondo questo criterio. A questo proposito si sottolinea anche che i risultati dell'analisi di un laboratorio indipendente non sono in grado di determinare con certezza l'impiego finale del prodotto. Di conseguenza, i vari tipi di FPF interessati vanno considerati come un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

    (10) In base a quanto precede, si considera che le osservazioni ricevute in merito alla definizione di prodotto in esame non siano tali da invalidare le conclusioni del considerando 18 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, tali conclusioni, che corrispondono peraltro a quelle cui si è giunti in inchieste precedenti relative allo stesso prodotto, sono qui confermate.

    C. DUMPING

    1. India

    (11) Non sono state sollevate obiezioni riguardo alla decisione di non procedere ad un campionamento per i produttori esportatori indiani; sono pertanto qui confermate le constatazioni di cui ai considerando da 20 a 25 del regolamento provvisorio.

    1.1. Valore normale

    (12) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha chiesto che l'ammontare dei costi di produzione di determinati tipi di prodotto di seconda qualità venduti sul mercato interno venisse abbassato ai fini dell'eame inteso a stabilire se detti tipi erano stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali. La richiesta non può essere accettata, poiché la società in questione ha indicato, nella risposta al questionario, costi di produzione identici per le diverse qualità di ciascun tipo di prodotto.

    (13) Non sono state fatte altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 46 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    1.2. Prezzo all'esportazione

    (14) Non sono pervenute osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    1.3. Confronto

    (15) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, un produttore esportatore ha sostenuto che i tipi di prodotto venduti sul mercato interno usati per il confronto con quelli esportati nella Comunità avevano caratteristiche fisiche e tecniche diverse ed erano destinati ad usi diversi. La società in questione ha chiesto pertanto un adeguamento per tener conto delle caratteristiche fisiche, presentando nuove informazioni a sostegno della sua domanda. Si è constatato che queste nuove informazioni riguardavano altre caratteristiche del prodotto, che non erano mai state chieste dalla Commissione né indicate dalla società nella risposta al questionario. In questa fase dell'inchiesta non era possibile cambiare la base del confronto tra prodotti, che è stabilita nella tabella delle specifiche del questionario della Commissione e si riferisce a tutti i produttori esportatori che hanno cooperato. Le nuove informazioni contraddicevano inoltre quelle precedentemente trasmesse; la richiesta di adeguamento per le caratteristiche fisiche è stata pertanto respinta.

    (16) Un altro produttore esportatore ha affermato che non si dovrebbe tener conto delle differenze dovute allo spessore delle fibre, misurato in denaro o decitex, e che, di conseguenza, tutti i tipi di prodotto dovrebbero essere trattati come un unico prodotto. A questo proposito, per garantire un confronto equo e significativo tra i prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti all'esportazione, i prodotti di tutti i produttori esportatori sono confrontati in base al tipo di appartenenza definito nel questionario della Commissione. Di conseguenza, l'ipotesi di limitare il confronto ad un tipo di prodotto non può essere accettata.

    (17) Un produttore esportatore ha presentato nuove informazioni a sostegno di una richiesta di adeguamento per restituzione del dazio che era stata respinta dalla Commissione nella fase provvisoria. La domanda non può essere accettata poiché le informazioni, anche se richieste nel questionario, non sono state fornite entro il termine stabilito e non hanno potuto essere verificate.

    (18) Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto inoltre che, dal momento che la richiesta di adeguamento per restituzione del dazio era già stata documentata nell'ambito di un procedimento precedente avviato circa dieci anni fa [regolamento (CE) n. 54/93 del Consiglio(4)], non aveva bisogno di essere nuovamente controllata. A questo proposito va ricordato che ciascun procedimento antidumping è valutato in modo autonomo ed è esaminato in base agli elementi di fatto e di diritto propri, che possono differire in ciascun caso. Come si è detto al precedente considerando, il produttore esportatore in questione non ha fornito prove a sostegno della sua richiesta nel quadro della presente inchiesta. In particolare, non è stato dimostrato che nel PI per il prodotto analogo destinato al consumo interno sia stato pagato un dazio. La richiesta è stata pertanto respinta.

    (19) Nel contesto del problema della restituzione del dazio, due produttori esportatori hanno affermato che questo adeguamento dovrebbe essere concesso automaticamente ogniqualvolta si è in presenza di un rimborso di dazi per i prodotti destinati all'esportazione e che la questione se tali dazi gravino sul prodotto venduto sul mercato interno è irrilevante. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un adeguamento dovuto al pagamento di dazi è riconosciuto solo se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni: in primo luogo, che gli oneri all'importazione gravino sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e, in secondo luogo, che detti oneri all'importazione siano rimborsati o non siano riscossi se il prodotto è esportato nella Comunità. Se una delle condizioni non è soddisfatta, l'adeguamento per restituzione del dazio non può essere concesso.

    (20) Un produttore esportatore ha affermato che determinati dazi all'importazione incorporati nel prodotto venduto sul mercato interno erano superiori all'importo riconosciuto dalla Commissione nelle risultanze provvisorie. Nell'esaminare questa richiesta supplementare si è constatato che dei dazi all'importazione pagati per determinati materiali incorporati nel prodotto venduto sul mercato interno erano effettivamente superiori all'importo precedentemente stabilito. I calcoli provvisori sono stati pertanto opportunamente rivisti.

    (21) Tuttavia, la richiesta di detto produttore/importatore di un ulteriore adeguamento per tener conto di dazi all'importazione corrisposti sul materiale importato e pagato da una società collegata non può essere accettata, poiché è stata presentata oltre il termine stabilito e non dimostra che l'onere sostenuto incida sulla comparabilità dei prezzi; inoltre, non è possibile verificare la nuova informazione fornita in questa fase dell'inchiesta.

    (22) Un produttore esportatore ha affermato che, in seguito alla politica del governo indiano d'incoraggiare l'insediamento di stabilimenti produttivi in zone meno sviluppate, le imprese di tali zone sono esonerate dal pagamento dell'imposta sulle vendite e ha chiesto un adeguamento per tener conto di questa circostanza. In base alla documentazione fornita, tutte le fatture relative alle vendite dei prodotti delle imprese esonerate indicano che nessuna imposta sulle vendite è stata percepita dallo Stato e che l'acquirente non ha diritto alla restituzione, alla compensazione o al rimborso di imposte sulle vendite. I queste circostanze, poiché nessuna imposta sulle vendite è stata pagata, non può essere concesso alcun adeguamento. Tuttavia, nei casi in cui le fatture delle vendite di prodotti fabbricati da altre imprese comprendevano le imposte riscosse dallo Stato, si è deciso di concedere un adeguamento e i calcoli sono stati opportunamente rivisti.

    (23) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'imposta sul reddito era dovuta solo sugli utili generati sul mercato interno e non sul mercato di esportazione, incidendo pertanto sulla comparabilità dei prezzi. A questo proposito va notato che l'imposta sul reddito costituisce un prelievo percepito sugli utili di una società, se questa ne realizza, ed è pertanto calcolata retroattivamente alla fine di ciascun esercizio finanziario. Non se ne può pertanto tener conto nella fissazione dei prezzi. La società, inoltre, non ha fornito alcun elemento che dimostrasse che l'imposta era contenuta nelle fatture relative alle vendite sul mercato interno. La richiesta è stata pertanto respinta.

    1.4. Margine di dumping

    (24) Il confronto tra la media ponderata del valore normale, eventualmente rivisto, e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto ha rivelato l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Poiché il livello della cooperazione è stato elevato, è stato assunto come margine di dumping per tutte le altre società il margine più alto calcolato per un produttore esportatore che ha cooperato.

    (25)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Repubblica di Corea

    2.1. Valore normale

    (26) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, tre produttori esportatori hanno sostenuto che l'esclusione delle vendite ad altre imprese coreane esportatrici dagli elenchi delle vendite sul mercato interno utilizzati per determinare il valore normale è errata e illogica.

    (27) Essi hanno affermato che l'esclusione contraddiceva le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base e la normale prassi della Commissione e che non era coerente con l'approccio adottato da altri paesi membri dell'OMC. Due di questi produttori esportatori hanno affermato anche che la Commissione non ha spiegato su quale base giuridica sono state escluse le suddette vendite.

    (28) I produttori esportatori hanno argomentato inoltre che in precedenti procedimenti relativi alla Repubblica di Corea [ad esempio, riesame delle misure sulle importazioni di FPF in vista della loro scadenza nel regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio(5) e importazioni di filo di acciaio inossidabile nel regolamento (CE) n. 1600/1999(6) e nella decisione n. 1999/483/CE della Commissione(7)] la Commissione non aveva sollevato obiezioni alla classificazione delle vendite effettuate ad altre imprese nazionali esportatrici negli elenchi delle vendite sul mercato interno da parte dei produttori esportatori e in un caso citato aveva chiesto la loro inclusione nell'elenco delle vendite nazionali.

    (29) Si ritiene che il dispositivo amministrativo particolare applicabile alle vendite effettuate dai produttori esportatori ad altre imprese nazionali esportatrici, in base al quale tali vendite non sono soggette all'imposta sulle vendite nazionali, sono normalmente fatturate in USD, pagate con lettere di credito e soggette a restituzione dei dazi, riveli che sono state effettuate tramite un canale di vendita specificamente orientato all'esportazione e in presenza di una situazione di mercato particolare. Gli stessi produttori esportatori interessati hanno indicato nei loro registri contabili che queste vendite erano destinate specificamente ad essere incorporate in prodotti per l'esportazione. Data la loro particolare situazione di mercato, si è concluso che tali vendite non erano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e pertanto che la loro inclusione nel calcolo del valore normale non consentiva un confronto adeguato ed equo con il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. La Commissione non accetta l'asserzione che la sua prassi passata sia stata d'includere espressamente tali vendite nel calcolo del valore normale. La loro inclusione in procedimenti precedenti può essere dovuta al fatto che non erano state individuate in modo specifico o che non si è ritenuto avessero un'incidenza rilevante sui risultati del calcolo. Nel caso presente però, le vendite effettuate ad imprese nazionali esportatrici sono state escluse, per i motivi già indicati, dagli elenchi delle vendite nazionali utilizzati per determinare il valore normale.

    (30) Un produttore esportatore ha argomentato che le materie prime da esso acquistate da un fornitore collegato erano state pagate al prezzo di mercato e che trovava pertanto ingiustificato l'atteggiamento della Commissione, che ha calcolato un prezzo di mercato superiore, aumentando conseguentemente i costi di produzione. La società ha affermato che l'adeguamento era comunque eccessivo poiché non teneva conto delle differenze tecniche e quindi di prezzo tra la materia prima acquistata principalmente dal fornitore collegato e una materia analoga acquistata da altri fornitori.

    (31) A questo proposito si è constatato che il rapporto con il fornitore collegato era tale da mettere il produttore esportatore in questione in grado di esercitare una notevole influenza sul prezzo di acquisto. Inoltre, poiché il prezzo medio della materia prima acquistata da tale fornitore era sensibilmente inferiore al prezzo medio della stessa materia acquistata da fornitori indipendenti ed è risultato che il fornitore in questione vendeva in perdita, i prezzi della materia prima sono stati considerati prezzi di trasferimento inaffidabili. In queste circostanze è stato mantenuto il metodo di calcolo utilizzato per determinare il prezzo di acquisto a condizioni di mercato, ossia il prezzo della materia prima acquistata dal fornitore collegato è stato aumentato della media ponderata della differenza tra tale prezzo e quello della materia prima acquistata da fornitori indipendenti.

    (32) Un produttore esportatore ha sostenuto che il valore normale di un tipo di prodotto avrebbe dovuto essere basato sul prezzo nazionale piuttosto che sul valore costruito. Questa obiezione è stata accolta poiché si è constatato che le vendite di questo tipo di prodotto venivano effettuate in quantità rappresentative ed erano quasi tutte redditizie. I calcoli sono stati pertanto opportunamente adeguati.

    (33) Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione ha avuto torto nel respingere l'inclusione del guadagno netto sul cambio nelle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate per determinare i costi totali di produzione ai fini del calcolo del valore normale costruito e della verifica che le vendite sono avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali. Esso ha sostenuto inoltre che questa esclusione doveva essere riconsiderata, poiché una parte del guadagno sul cambio è stato realizzato e che il fatturato era la base più appropriata per la ripartizione del guadagno netto sul cambio tra i diversi mercati.

    (34) A questo proposito si è constatato che il guadagno sui cambi in questione consisteva principalmente in guadagni di conversione sulla rivalutazione di obbligazioni a lungo termine in valuta estera e non era dovuto alla produzione e alle vendite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato nazionale nel periodo dell'inchiesta (tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999, "PI"). Poiché tali guadagni o perdite sui cambi, siano essi realizzati o meno, non sono presi in considerazione nei procedimenti antidumping, l'argomento è stato respinto.

    2.2. Prezzo all'esportazione

    (35) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'impresa comunitaria ad esso collegata svolgeva solo un ruolo secondario nelle sue vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità e che non era pertanto giustificato dedurre gli utili nel costruire il prezzo all'esportazione. Esso ha argomentato che non esisteva una base per stabilire il margine di profitto. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, tra gli adeguamenti che si possono effettuare per costruire il prezzo all'esportazione vi è un congruo margine di utile. Si ritiene che l'utile dedotto a tal fine sia congruo se confrontato con le informazioni fornite da importatori indipendenti che hanno cooperato. La richiesta è stata pertanto respinta.

    (36) Non sono state formulate altre obiezioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando 54 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    2.3. Confronto

    (37) Un produttore esportatore ha dichiarato di aver riportato per errore gli stessi adeguamenti relativi ai costi di credito in varie colonne dell'elenco delle vendite all'esportazione. La Commissione avrebbe pertanto conteggiato due volte le deduzioni nel determinare il prezzo all'esportazione da confrontare con il valore normale. Sono stati esaminati i costi di credito indicati dalla società nella risposta al questionario sulle condizioni di pagamento concordate per ciascuna operazione e, ove opportuno, sono state apportate le necessarie correzioni.

    (38) Un produttore esportatore ha lamentato che la Commissione ha sottovalutato l'ammontare delle restituzioni dei dazi, in quanto si è basata sui dazi pagati sulle importazioni di materie prime concretamente incorporate nel prodotto analogo e non sulle restituzioni dei dazi corrisposti sulle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PI. Esso ha rilevato inoltre che nei calcoli della Commissione i dazi pagati durante i primi otto mesi del PI sono stati divisi per il volume totale delle importazioni in tutto l'arco del PI. La prima obiezione è stata respinta in virtù dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, in quanto l'importo pagato durante il PI era inferiore a quello rimborsato. Invece, la restituzione del dazio per chilogrammo è stata ricalcolata, come domandato dalla società, in base al volume delle importazioni nei primo otto mesi.

    (39) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che nel calcolare l'adeguamento per la restituzione del dazio per chilogrammo la Commissione avrebbe dovuto dividere i dazi all'importazione totali pagati per talune materie prime d'importazione solo per la quantità di materie prime importate e non per la quantità totale di materie prime, sia acquistate localmente che importate. A questo proposito si ritiene che le restituzioni del dazio da dedurre dal valore normale dovrebbero basarsi sul dazio medio incorporato nei costi delle vendite nazionali, poiché il prodotto venduto sul mercato interno contiene le materie prime acquistate sia a livello locale che all'importazione. L'obiezione è stata pertanto respinta.

    (40) Due produttori esportatori hanno sostenuto che la motivazione con la quale la Commissione ha respinto la richiesta di un adeguamento per i costi di credito nel quadro di un sistema di pagamento a "conto aperto", ossia che i pagamenti non potevano essere chiaramente associati alle fatture, non è giuridicamente fondata. Va notato a questo proposito che non è stato possibile verificare se i pagamenti effettuati secondo il sistema del "conto aperto" si basassero su condizioni di pagamento concordate. In queste circostanze, non vi era motivo per presumere che condizioni di pagamento stabilite per contratto fossero un fattore di cui tener conto nella determinazione dei prezzi applicati e, pertanto, l'obiezione è stata respinta.

    2.4. Margine di dumping

    (41) Il confronto tra la media ponderata del valore normale, eventualmente rivisto, e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto ha rivelato l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Poiché il livello della cooperazione è stato elevato, è stato assunto come margine di dumping per tutte le altre società il margine più alto calcolato per un produttore esportatore che ha cooperato.

    (42) In seguito alla notifica delle risultanze provvisorie, due produttori esportatori, Samyang Corporation e SK Chemicals Co. Ltd hanno informato la Commissione che avrebbero fuso le loro attività nel campo dei poliesteri costituendo una società in coproprietà, la Huvis Corporation. Su richiesta della Commissione, i produttori esportatori in questione hanno fornito informazioni supplementari in merito a questo cambiamento, in base alle quali la Commissione ha deciso di fissare un unico margine di dumping definitivo per Huvis Corporation. Detto margine di dumping corrisponde alla media ponderata dei margini di dumping rivisti dei due produttori esportatori in questione. Il margine di dumping per la società commerciale coreana collegata è lo stesso fissato per Huvis Corporation.

    (43)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    D. PREGIUDIZIO

    1. Questioni procedurali

    (44) È stato sostenuto che, riunendo in un unico procedimento le due inchieste antidumping relative alla Repubblica di Corea e all'India, non era corretto fissare lo stesso PI per esaminare l'eventuale pregiudizio causato dalle importazioni originarie di questi paesi. Per quanto riguarda il secondo paese, ciò ha significato omettere gli ultimi tre mesi del 1999 e, si è argomentato, con l'aumento dei prezzi del petrolio, ciò ha inciso sui risultati dell'esame dei prezzi di vendita, dei costi di produzione e della redditività ai fini della determinazione del pregiudizio.

    (45) Va ricordato che, come si è detto al considerando 8 del regolamento provvisorio, i procedimenti riguardanti l'India e la Repubblica di Corea sono stati unificati per motivi di ordine amministrativo. La definizione del PI si basa sull'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, che prevede tra l'altro che il PI riguardi normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. Nel caso dell'India, l'apertura dell'inchiesta è avvenuta nel dicembre 1999. Quindi, il PI avrebbe potuto essere spostato al massimo di due mesi. Va ricordato anche che le importazioni da entrambi i paesi possono essere esaminate congiuntamente perché sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base (cfr. considerando 65 del regolamento provvisorio). Infine, per tener conto delle preoccupazioni legate al periodo del PI, l'incidenza dell'aumento del costo delle materie prime nel 1999 è stata analizzata e confrontata con i dati del PI.

    (46) L'inchiesta ha rivelato che i prezzi delle principali materie prime usate nella produzione delle FPF, ossia dell'acido tereftalico e del glicole monoetilenico, sono aumentati sia nel 1999 che nel PI. Essa ha dimostrato anche che nella Comunità i prezzi delle FPF nel 1999 erano superiori del 2,6 % a quelli del PI. Ciononostante l'industria comunitaria si è rivelata più redditizia durante il PI che nel 1999.

    (47) Alcuni produttori esportatori hanno asserito che la Commissione non aveva verificato le informazioni fornite dall'industria comunitaria. A questo proposito si conferma che una parte sostanziale di tali informazioni era già stata verificata durante un procedimento antidumping collegato. Tutte le altre informazioni ricevute dall'industria comunitaria sono state accertate con la massima accuratezza, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8 del regolamento di base.

    2. Definizione d'industria comunitaria

    (48) Al considerando 63 del regolamento provvisorio si affermava che, in base ai risultati dell'inchiesta, i due produttori comunitari collegati a produttori esportatori indonesiani non erano stati protetti dagli effetti del dumping, non avevano indebitamente beneficiato delle pratiche di dumping e non avevano nemmeno attivamente partecipato a tali pratiche. A questo proposito alcuni produttori esportatori hanno affermato che le due società dovevano essere escluse dall'analisi della situazione dell'industria comunitaria, facendo riferimento ad altri procedimenti antidumping, in particolare a quelli relativi ai dischi magnetici nel regolamento (CE) n. 534/94 della Commissione e nel regolamento (CE) n. 2426/95 del Consiglio(8) e ai forni a microonde nel regolamento (CE) n. 1645/95(9).

    (49) Va notato che dei produttori comunitari possono essere esclusi dalla definizione d'industria comunitaria solo sulla base dei fatti inerenti al caso esaminato. Nel quadro del presente procedimento non sono stati avanzati argomenti relativi ai fatti del caso e non sono state presentate prove a sostegno della richiesta di esclusione dei due produttori in questione. Tale richiesta è pertanto infondata ed è stata respinta.

    (50) Alcuni produttori esportatori hanno avanzato un'altra richiesta di escludere dalla definizione d'industria comunitaria un produttore comunitario perché collegato ad un importatore situato al di fuori della Comunità, sebbene non in uno dei paesi interessati. Si è sostenuto che il produttore comunitario causava pregiudizio all'industria comunitaria importando FPF dall'importatore collegato.

    (51) In primo luogo, la Commissione non ha constatato l'esistenza d'importazioni di FPF da tale importatore nel periodo considerato, ossia tra il 1996 e il PI. Inoltre, il fatto che un produttore comunitario sia collegato ad un importatore situato al di fuori della Comunità non è di per sé una ragione sufficiente ad escluderlo dalla definizione d'industria comunitaria. Poiché non sono stati avanzati altri argomenti, la definizione d'industria comunitaria contenuta al considerando 60 del regolamento provvisorio è confermata.

    3. Importazioni nella Comunità di FPF provenienti dai paesi interessati

    3.1. Valutazione cumulativa delle importazioni

    (52) Due produttori esportatori indiani hanno sostenuto che una valutazione cumulativa delle importazioni non era giustificata, dato che l'aumento e il volume assoluto delle importazioni indiane erano insignificanti rispetto alle importazioni coreane e al volume delle vendite dell'industria comunitaria. Si è affermato inoltre che i produttori esportatori indiani non determinano i prezzi sul mercato, bensì ne seguono l'andamento prevalente. Infine, si è notato che, secondo i dati Eurostat, le importazioni indiane sono inferiori a quanto indicato nel regolamento provvisorio.

    (53) Questi argomenti sono stati esaminati alla luce delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. A questo proposito va ricordato che il margine di dumping constatato per l'India è superiore al livello minimo e che il volume delle importazioni dall'India non è trascurabile poiché era superiore al livello minimo durante il PI.

    (54) In realtà, l'aumento constatato nel periodo 1996-PI è persino più pronunciato per le importazioni dall'India (600 % circa) che per le importazioni dalla Repubblica di Corea (300 % circa). Per quanto riguarda il prezzo medio delle importazioni indiane, esso era notevolmente inferiore ai prezzi dei produttori esportatori coreani nel periodo 1996-PI ed è sceso più rapidamente. Questi dati non indicano un comportamento tipico di chi segue i prezzi determinati da altri. Infine, a proposito della discrepanza tra i dati Eurostat e le conclusioni della Commissione, va detto che le istituzioni comunitarie si sono basate nelle loro conclusioni sulle risposte ai questionari, che sono state verificate, dato che erano state segnalate importazioni più elevate di quelle indicate nelle statistiche di Eurostat. Le obiezioni dei produttori esportatori indiani sono pertanto respinte.

    3.2. Importazioni dalla Repubblica di Corea

    (55) Un produttore esportatore ha sostenuto che determinate importazioni non oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea dovrebbero essere escluse dall'analisi del pregiudizio.

    (56) A questo proposito va notato che, quando si è constatato che il margine di dumping calcolato a livello nazionale (costituito dalla media ponderata dei margini di tutte le società oggetto dell'inchiesta) è superiore al livello minimo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, è prassi consolidata della Commissione, analizzare gli effetti delle importazioni in dumping a livello nazionale.

    3.3. Sottoquotazione dei prezzi e sottoquotazione dei prezzi indicativi

    (57) Un produttore esportatore ha sostenuto che non era giustificato basare il calcolo dei margini di pregiudizio su categorie/raggruppamenti di tipi diversi di FPF, dato che nei questionari si chiedevano ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei singoli tipi di FPF. Esso ha anche lamentato che i particolari relativi alle singole operazioni sono stati ignorati e che era errato escludere la sottoquotazione negativa dal risultato generale dei calcoli.

    (58) Nel riesaminare le differenze basate su caratteristiche quali la lunghezza, lo spessore, l'allungamento, la compattezza, l'increspatura, il restringimento, la lucentezza e il grado di preparazione alla filatura, si conclude che i tipi di prodotto appartenenti allo stesso raggruppamento sono sufficientemente comparabili. Si conferma pertanto che il calcolo delle sottoquotazioni dei prezzi e dei prezzi indicativi basato sulle categorie di prodotti è valido e permette di ottenere risultati rappresentativi in termini di numero di operazioni, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre, si ritiene che le informazioni relative alle singole operazioni siano state tenute nel debito conto nell'ambito del confronto tra i prezzi. Si conferma però che, nel confronto finale al livello delle categorie di prodotti, non si è proceduto ad alcuna compensazione per l'importo che non era inferiore ai prezzi, anche indicativi, dell'industria comunitaria. Poiché non sono stati addotti altri argomenti, le obiezioni di cui sopra sono state respinte.

    (59) Un produttore esportatore ha chiesto l'applicazione di un adeguamento ai suoi prezzi cif nel calcolo delle sottoquotazioni, poiché un tale adeguamento era indicato nella denuncia.

    (60) A questo proposito va ricordato che la Commissione ha raccolto informazioni tramite i questionari e le ha verificate con ispezioni sul posto e non si è basata sui dati indicati nella denuncia.

    Tuttavia, si è constatato che nel calcolo delle sottoquotazioni dei prezzi indicativi da parte di due produttori esportatori indiani era stato omesso per errore il dazio doganale. Allo stesso tempo sono stati accettati una richiesta di cambiamento del metodo di calcolo e un adeguamento particolare per lo stadio commerciale. I margini di sottoquotazione relativi ai due produttori esportatori indiani sono stati opportunamente rivisti.

    (61) Tenendo conto della sottoquotazione più bassa constatata per un altro produttore esportatore indiano indicato al considerando 75, i risultati del calcolo delle sottoquotazioni variano tra lo 0 % e il 27,7 % per l'India e tra il 14,8 % e il 56,7 % per la Repubblica di Corea. La media ponderata del margine di sottoquotazione è risultata pari al 19,9 % per l'India e al 23,3 % per la Repubblica di Corea.

    4. Situazione economica dell'industria comunitaria

    4.1. Nota preliminare

    (62) Alcuni produttori esportatori hanno fatto valere che, in base alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'esame della situazione economica dell'industria comunitaria esige un'analisi di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione di tale industria.

    (63) Questo esame dovrebbe includere fattori che non sono stati commentati nel regolamento provvisorio quali l'incidenza dell'entità del margine di dumping, la produttività, il rendimento degli investimenti, il flusso di cassa, i salari, la crescita e la capacità di ottenere capitali. In relazione a questi elementi si è constatato quanto segue.

    4.1.1. Incidenza dell'entità del margine di dumping

    (64) In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

    4.1.2. Produttività

    (65) La produttività dell'industria comunitaria, calcolata in termini di produzione del prodotto in esame per singolo dipendente, indica un miglioramento da 92,1 t nel 1996 a 127,1 t durante il PI (+ 38 %). Questo miglioramento è dovuto principalmente alla riduzione del numero di dipendenti di cui al considerando 85 del regolamento provvisorio.

    4.1.3. Rendimento degli investimenti

    (66) Il rendimento degli investimenti è stato calcolato rapportando gli utili netti al lordo delle imposte e di elementi eccezionali al valore contabile netto degli investimenti relativi al prodotto in esame. Il rendimento degli investimenti nel prodotto in esame è aumentato dal 4,6 % nel 1996 al 16,7 % nel 1997 e al 25,7 % nel 1998. In seguito è sceso al 5,5 % durante il PI. L'evoluzione di questo indicatore è analoga a quella della redditività descritta ai considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.

    4.1.4. Flusso di cassa

    (67) Il flusso di cassa dell'industria comunitaria relativo al prodotto in esame è aumentato notevolmente tra il 1996 e il 1997 (+ 84 %) e tra il 1997 e il 1998 (+ 28 %) in conseguenza dei buoni risultati conseguiti in questi due anni. Tra il 1998 e il PI il flusso di cassa è caduto del 60 % raggiungendo un livello inferiore del 6 % a quello del 1996. Il miglioramento del 1997 e 1998 è meno pronunciato di quello della redditività. Inoltre, nel PI il flusso di cassa è inferiore al livello del 1996, mentre gli utili netti e la redditività sono superiori.

    4.1.5. Salari

    (68) L'andamento dei salari è stato analizzato nel contesto dei costi di produzione descritti ai considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio. I salari dell'industria comunitaria sono aumentati del 10 % tra il 1996 e il 1997, ma sono diminuiti sensibilmente tra il 1997 e il 1998 e tra il 1997 e il PI, quando il loro livello assoluto era rispettivamente del 24 % e del 23 % inferiore al 1996.

    4.1.6. Crescita

    (69) La crescita del mercato del prodotto in esame è stata analizzata al considerando 64 del regolamento provvisorio. La crescita (negativa) della quota di mercato dell'industria comunitaria è stata menzionata al considerando 76 del regolamento provvisorio.

    4.1.7. Capacità di ottenere capitali

    (70) Per quanto riguarda la capacità di ottenere capitali, l'attuale flusso di cassa è considerato in media ancora sufficiente a coprire i necessari investimenti di sostituzione. La situazione depressa del mercato, tuttavia, ha inciso negativamente sulla capacità dell'industria comunitaria di attrarre finanziamenti esterni supplementari sotto forma di crediti bancari o una maggiore partecipazione degli azionisti al finanziamento iniziale di nuovi progetti. Soprattutto quando le imprese fabbricano anche altri prodotti, il confronto tra il rendimento degli investimenti nel segmento FPF e quello degli investimenti in questi altri prodotti risulta sfavorevole ed è un freno all'assegnazione di fondi al prodotto in questione.

    4.1.8. Conclusioni

    (71) Si ritiene che tutti i fattori e gli indicatori decisivi per un'analisi significativa dello stato dell'industria comunitaria siano stati considerati nel regolamento provvisorio. La descrizione degli indicatori non commentati nel regolamento provvisorio effettuata ai precedenti considerando da 65 a 70 non fa che rafforzare le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio.

    4.1.9. Scorte

    (72) Un produttore esportatore ha affermato che il confronto effettuato dalla Commissione al considerando 77 del regolamento provvisorio riguardo al livello delle scorte alla fine del 1998 e alla fine del 1999 è irregolare e contrario al regolamento di base. Esso ha sostenuto che l'unico metodo valido, equo e obiettivo di analizzare l'evoluzione delle scorte di FPF era di confrontare le scorte alla fine del settembre 1999 con quelle di fine anno del 1998.

    (73) A questo proposito si richiama l'attenzione sul carattere stagionale della formazione delle scorte nell'industria delle FPF. Infatti, poiché i livelli delle scorte fluttuano durante l'anno civile, un confronto tra i livelli del 1998 e quelli del PI ha senso solo se si considerano periodi dell'anno corrispondenti. Di conseguenza, il livello delle scorte alla fine del 1998 (31 dicembre) non può essere confrontato con quello alla fine del PI (30 settembre 1999).

    4.2. Costi di produzione

    (74) Un produttore esportatore ha osservato che i costi di produzione di un produttore dell'industria comunitaria, utilizzati ai fini della determinazione del margine di sottoquotazione, erano troppo elevati rispetto a quelli degli altri produttori.

    (75) I costi sostenuti da ciascuna società in relazione al prodotto in esame sono stati verificati dalla Commissione. Non vi è pertanto motivo di escludere una società dal calcolo della sottoquotazione in base al livello assoluto dei suoi costi di produzione.

    (76) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che un'impresa che produca FPF a partire dal dimetiltereftalato e dal glicole monoetilenico invece che dall'acido tereftalico e dal glicole monoetilenico dovrebbe essere esclusa, poiché questa combinazione non rappresenta, a quanto pare, il metodo di produzione più economico.

    (77) Per le stesse ragioni esposte al precedente considerando 75, né il processo di produzione in quanto tale, né i costi di produzione possono costituire criteri in base ai quali escludere delle società dal campo dell'inchiesta.

    4.3. Conclusioni

    (78) In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che gli argomenti e le affermazioni sopra illustrati non siano tali da modificare le risultanze del regolamento provvisorio. Di conseguenza, il contenuto dei considerando da 86 a 90 del regolamento provvisorio e la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave durante il PI sono qui confermati.

    E. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

    1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (79) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'unico fattore che spieghi la scarsa redditività dell'industria comunitaria durante il PI sono i prezzi delle materie prime e non gli effetti delle importazioni in dumping. Esso ha argomentato che il miglioramento della redditività dell'industria comunitaria dal 2,30 % al 3,38 % nel periodo 1996-PI esclude che il pregiudizio fosse causato in questo periodo dalle importazioni in dumping.

    (80) Va notato a queto proposito che la presenza d'importazioni in dumping ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi del prodotto in esame prevalenti sul mercato comunitario, impedendo così che tali prezzi riflettessero correttamente gli aumenti di prezzo delle materie prime.

    (81) Per quanto riguarda l'incremento limitato della redditività tra il 1996 e il PI, l'inchiesta ha dimostrato che il miglioramento della redditività era dovuto principalmente al processo di ristrutturazione intrapreso dall'industria comunitaria, nell'ambito del quale sono state ridotte anche le spese generali, amministrative e di vendita.

    (82) Come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio in merito alle conclusioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, il livello di redditività dell'industria comunitaria non poteva essere considerato soddisfacente. Al contrario, esso era eccessivamente limitato in conseguenza degli effetti di compressione dei prezzi delle importazioni in dumping. Altri indicatori negativi erano il calo di volume delle vendite, la perdita di quote di mercato, la riduzione della capacità di produzione e dei posti di lavoro e l'aumento delle scorte.

    (83) In base a quanto esposto sopra, le conclusioni di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    (84) È stato inoltre argomentato da un produttore esportatore che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non poteva essere stato causato dalle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea, in quanto misure antidumping erano già applicate a tali importazioni per la maggior parte del periodo tra il gennaio 1996 e la fine del PI. Le misure antidumping definitive imposte sulle importazioni di FPF originarie dalla Repubblica di Corea sono state revocate nell'agosto 1999 col regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio(10).

    (85) Va ricordato che le misure imposte sulle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea sono state revocate perché, in base ai risultati di una revisione in vista della scadenza delle misure, che si riferiva ad un periodo d'inchiesta tra il 1o gennaio 1996 e il 30 settembre 1997, si è ritenuto che non vi fosse probabilità di ripetizione del dumping. Tuttavia, durante il PI del presente procedimento è stata accertata l'esistenza di dumping; il suddetto argomento non è pertanto valido.

    2. Altre importazioni

    (86) Un produttore esportatore ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare anche i possibili effetti delle importazioni dalla Polonia, dalla Turchia e dalla Repubblica ceca.

    (87) In base alle informazioni fornite da Eurostat si è calcolato che i prezzi ai quali tali importazioni sono entrate nella Comunità erano sensibilmente superiori a quelli delle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta (tra il 12,3 % e il 30,5 % durante il PI). Di conseguenza, non vi era motivo di classificare queste importazioni nella stessa categoria di prezzo di quelle dai paesi interessati né di ritenere che potessero causare un pregiudizio tale da rompere il rapporto causale esistente tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le esportazioni in dumping dei produttori esportatori dei paesi in questione.

    3. Conclusioni

    (88) In base alle considerazioni che precedono, la conclusione che le importazioni oggetto di dumping in questione hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria, come affermato al considerando 102 del regolamento provvisorio, è qui confermata.

    F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Interesse dell'industria comunitaria

    (89) Poiché non sono state ricevute osservazioni a questo proposito, le risultanze relative all'interesse dell'industria comunitaria esposte ai considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    2. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

    (90) È stato sostenuto da un'associazione di utilizzatori e, separatamente, da un utilizzatore membro di tale associazione che taluni tipi di FPF non erano offerti dai produttori comunitari e che gli utilizzatori erano costretti, di conseguenza, a rifornirsi al di fuori della Comunità. Un altro utilizzatore ha affermato che i produttori comunitari non potevano soddisfare la domanda esistente nella Comunità.

    (91) L'inchiesta ha permesso di stabilire che, benché l'industria comunitaria non abbia prodotto determinati tipi di FPF in certi periodi, ciò non significa che essa non sia in generale in grado di produrli. In effetti sarebbero necessari solo piccoli adattamenti, come ad esempio cambiare una filiera e togliere o aggiungere un additivo, che si possono realizzare con modesti investimenti. Invece, in determinate epoche alcuni tipi di FPF non erano disponibili perché i produttori comunitari non potevano fornire i quantitativi richiesti ai prezzi eccessivamente bassi chiesti dagli utilizzatori.

    (92) Per quanto riguarda il consumo nella Comunità, con le aliquote di dazio proposte le importazioni dai paesi in questione potranno continuare ad arrivare sul mercato comunitario, anche se a prezzi non di dumping. I prezzi dell'industria comunitaria probabilmente aumenteranno, ma in misura limitata a causa delle importazioni da altri paesi terzi. In base a quanto suesposto, l'impatto delle misure antidumping non sarà tale da impedire una scelta e una quantità sufficiente di forniture per gli utilizzatori comunitari.

    (93) Un chiarimento è stato chiesto a proposito del considerando 109 del regolamento provvisorio, nel quale si afferma che le misure proposte potrebbero determinare un incremento dei costi di produzione degli utilizzatori variabile tra lo 0,6 % e l'1,2 %.

    (94) In base alle informazioni ricevute dai pochi utilizzatori comunitari che hanno cooperato, si è giunti alla conclusione che l'incidenza sui loro costi di produzione delle misure antidumping adottate nei confronti delle FPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea sarebbe stata dell'ordine dello 0,6 %-1,2 %. Si è giunti a questo risultato tenendo conto dell'importanza delle FPF nei costi di produzione dei prodotti finiti di questi utilizzatori, del dazio antidumping medio imposto provvisoriamente sulle importazioni dalla Repubblica di Corea e dall'India e della quota di mercato delle importazioni coreane e indiane rispetto al consumo della Comunità durante il PI.

    (95) È chiaro che la situazione nella quale si trova un determinato utilizzatore dipende dalla misura in cui importa dai paesi e dai produttori esportatori in questione e dalla struttura dei suoi costi. L'incidenza media citata, pertanto, è indicativa di una società con un comportamento medio rappresentativo, che dispone di varie fonti di approvvigionamento, tra le quali quelle coreane e indiane costituiscono il 14,7 %.

    (96) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio una serie di utilizzatori comunitari hanno dichiarato che l'imposizione di dazi antidumping avrebbe avuto effetti negativi sulla loro competitività sui mercati a valle del prodotto in questione e da ultimo avrebbe minacciato la loro sopravvivenza. Secondo loro, l'istituzione di dazi metterebbe in moto rialzi dei prezzi che gli utilizzatori sarebbero costretti a ripercuotere sui prezzi dei loro prodotti. Questo sviluppo determinerebbe a sua volta un aumento delle importazioni di prodotti a valle a basso prezzo da altri paesi terzi e dai paesi oggetto dell'inchiesta e costringerebbero alcuni produttori comunitari di prodotti finiti contenenti FPF a delocalizzare i loro impianti produttivi al di fuori della Comunità.

    (97) Tuttavia, l'analisi dell'incidenza massima media delle misure proposte sugli utilizzatori non indica che l'istituzione di tali misure possa causare un aumento significativo delle importazioni di prodotti a valle a buon mercato nella Comunità. Si giunge a questa conclusione anche perché gli utilizzatori in questione non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni e di fatto tali effetti non si sono manifestati in passato allorché sono state applicate misure relative alle FPF. Va notato inoltre che i prodotti finiti tessuti (utilizzati ad esempio nell'abbigliamento e nell'arredamento) sono oggetto di restrizioni quantitative nel quadro del regime dei contingenti sui tessili.

    (98) Poiché l'esame delle osservazioni suesposte delle società utilizzatrici non porta a nuove conclusioni, le considerazioni di cui ai considerando 109 e 111 del regolamento provvisorio sul possibile impatto delle misure proposte sugli utilizzatori sono qui confermate.

    3. Conclusioni

    (99) Le nuove osservazioni ricevute riguardo alla determinazione dell'interesse comunitario non sono ritenute tali da capovolgere le conclusioni secondo le quali non esistono motivi validi per non imporre misure antidumping. Le risultanze provvisorie sono pertanto confermate.

    G. DAZIO DEFINITIVO

    (100) Alla luce delle conclusioni cui si è giunti in materia di dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping definitive per evitare che le importazioni in dumping dall'India e dalla Repubblica di Corea causino un pregiudizio ancora maggiore all'industria comunitaria.

    1. Livello dei prezzi necessario a eliminare il pregiudizio

    (101) Come indicato al considerando 116 del regolamento provvisorio, è stato calcolato il livello al quale i prezzi cessano di recare pregiudizio; esso copre i costi di produzione totali dell'industria comunitaria e comprende un congruo profitto, che sarebbe stato realizzato in assenza d'importazioni in dumping dai paesi interessati.

    (102) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto, riferendosi a casi relativi alle FPF e ai filati testurizzati di poliesteri (PTY) precedenti l'inchiesta a carico dell'Australia e di altri paesi, che un congruo profitto dovrebbe ammontare al 6 %. Tuttavia, in quest'ultimo procedimento era stato calcolato come margine di profitto appropriato il 10 %, come è avvenuto nel presente procedimento. Altri produttori esportatori hanno affermato che tale margine dovrebbe essere ancora più basso, dell'ordine del 4 %, poiché la redditività dell'industria comunitaria è oggi migliore che all'epoca di detti procedimenti, di cui al regolamento (CE) n. 1490/96(11) per la Bielorussia e al regolamento (CE) n. 2160/96(12) per l'Indonesia.

    (103) La Commissione aveva indicato al considerando 117 del regolamento provvisorio che un margine del 10 % doveva essere considerato il livello di profitto ottenibile in assenza d'importazioni in dumping.

    (104) Il livello di profitto considerato congruo è calcolato in base a quanto l'industria comunitaria otterrebbe presumibilmente in assenza di un dumping pregiudizievole. Poiché i PI relativi a precedenti inchieste erano diversi e gli effetti di depressione dei prezzi constatati in tali occasioni erano di ordine diverso, non vi sono motivi per supporre che l'industria comunitaria avrebbe realizzato lo stesso livello di utili. Di conseguenza, i livelli di utili precedenti non sono necessariamente appropriati nel presente caso. A questo proposito si rinvia anche all'argomentazione figurante al considerando 117 del regolamento provvisorio.

    (105) Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, le conclusioni contenute al considerando 117 del regolamento provvisorio sono qui confermate.

    2. Forme e livello del dazio

    (106) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, le seguenti aliquote del dazio antidumping corrispondono ai margini di dumping, allorché questi sono inferiori ai margini di pregiudizio. Questo è effettivamente il caso per tutte le società con un'eccezione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (107) Le aliquote di dazio antidumping individuali sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

    (108) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote di dazio applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione(13) unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite nazionali o all'esportazione connesse con tale cambiamento di nome o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà, se necessario, il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

    H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

    (109) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario procedere alla riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo dei dazi provvisori, a norma del regolamento (CE) n. 124/2000(14) fino a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivo istituito, se tale aliquota è pari o inferiore a quella del dazio provvisorio. Ove l'aliquota del dazio definitivo sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. La parte degli importi depositati che eccede l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

    (110) In seguito alla fusione delle attività di Samyang Corporation e SK Chemicals Co. Ltd nel campo dei poliesteri in una società in coproprietà, Huvis Corporation, la riscossione definitiva dei dazi provvisori avverrà per queste società facendo riferimento ai dazi definitivi istituiti nei confronti di Huvis Corporation.

    I. IMPEGNI

    (111) In seguito all'istituzione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore indiano ha proposto d'impegnarsi a modificare i suoi prezzi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

    (112) La Commissione stima che gli impegni che Reliance Industries Limited ha proposto di assumere possano essere accettati, in quanto eliminano l'effetto di pregiudizio del dumping. I rapporti periodici e dettagliati che la società si è impegnata a presentare alla Commissione consentiranno un controllo efficace; inoltre, in considerazione della struttura della società, la Commissione ritiene che il rischio di elusione degli impegni sia minimo.

    Per garantire il rispetto e un controllo efficace degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica conformemente agli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali di una fattura commerciale contenente le informazioni indicate in allegato, necessarie a tali servizi per accertare che le spedizioni corrispondano al documento commerciale in tutti i dettagli previsti. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, verrà riscossa l'aliquota corrispondente del dazio antidumping.

    (113) In caso di sospetta violazione, violazione o revoca degli impegni può essere imposto un dazio antidumping a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 55032000 e originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

    2. Le aliquote del dazio definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica ai sensi dell'articolo 2.

    4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1. I prodotti fabbricati dalla seguente società e importati conformemente al paragrafo 2 sono esenti dal pagamento del dazio di cui all'articolo 1:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Le importazioni dichiarate con il numero di codice addizionale TARIC A212 sono esenti dal pagamento dei dazi antidumping istituiti all'articolo 1, se sono prodotte ed esportate direttamente (ossia fatturate e spedite) ad una società importatrice nella Comunità dalla società indicata al paragrafo 1, a condizione che la fattura commerciale presentata alle competenti autorità doganali contestualmente alla richiesta d'immissione in libera pratica contenga le informazioni indicate in allegato.

    3. L'esenzione dal dazio è anche subordinata all'esatta corrispondenza tra le merci dichiarate e presentate in dogana e la descrizione riportata sulla fattura commerciale.

    Articolo 3

    1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea a norma del regolamento (CE) n. 1472/2000 sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio definitivo imposto dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Ove l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

    2. Per quanto riguarda Samyang Corporation e SK Chemicals Co. Ltd, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono riscossi in ragione del dazio definitivo imposto dal presente regolamento nei confronti di Huvis Corporation. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo imposto a Huvis Corporation.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. Pierret

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2000 (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 24).

    (3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

    (4) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/97 (GU L 131 del 23.5.1997, pag. 1).

    (5) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

    (6) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.

    (7) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 50.

    (8) GU L 68 dell'11.3.1994, pag. 5 e GU L 249 del 17.10.1995, pag. 3.

    (9) GU L 156 del 7.7.1995, pag. 5.

    (10) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

    (11) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 13.

    (12) GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/98 (GU L 236 del 22.8.1998, pag. 3).

    (13) Commissione europea, Direzione generale Trade, Direzione B, TERV - 0/13, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

    (14) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.

    ALLEGATO

    Informazioni da indicare obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

    Elementi che devono essere indicati nella fattura commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

    1) Il numero della fattura.

    2) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento).

    3) L'esatta descrizione delle merci, compresi:

    - il numero di codice del prodotto, quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione,

    - il codine NC,

    - la quantità in kg.

    4) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

    - il prezzo per kg,

    - le condizioni di pagamento applicabili,

    - le condizioni di consegna applicabili,

    - sconti e riduzioni complessivi.

    5) Nome della società importatrice alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura.

    6) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla ... [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2000/818/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

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