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Document 32000R1729
Commission Regulation (EC) No 1729/2000 of 3 August 2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1349/2000 as regards import licences for oats falling within CN code 10040000 and originating in the Republic of Estonia
Regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione, del 3 agosto 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena del codice NC 10040000 originaria della Repubblica estone
Regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione, del 3 agosto 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena del codice NC 10040000 originaria della Repubblica estone
GU L 198 del 4.8.2000, pp. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2002; abrogato da 32002R1677
Regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione, del 3 agosto 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena del codice NC 10040000 originaria della Repubblica estone
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 04/08/2000 pag. 0020 - 0021
Regolamento (CE) n. 1729/2000 della Commissione del 3 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio per quanto riguarda i titoli d'importazione di avena del codice NC 1004 00 00 originaria della Repubblica estone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La Comunità europea si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dal 1o luglio 2000, un contingente tariffario d'importazione a dazio zero di 3000 tonnellate di avena del codice NC 1004 00 00 originaria dell'Estonia, prevedendo un incremento annuo di tale contingente di 900 tonnellate per campagna a partire dal 1o luglio 2001. (2) Queste importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. Occorre quindi precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli. (3) È prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione del prodotto in causa vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. (4) È opportuno prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(3). (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati alla fine del mese successivo a quello del rilascio. (6) Per garantire una gestione efficace del contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999(5), sia fissata a 89 EUR per tonnellata. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'importazione di avena di cui al codice NC 1004 00 00 originaria dell'Estonia e che beneficia del dazio zero all'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1349/2000 che istituisce un contingente tariffario per tale prodotto, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento. La quantità da importare è di 3000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2000/2001. Detta quantità è aumentata di 900 tonnellate per campagna a partire dal 1o luglio 2001. Il numero d'ordine del contingente è 09.4588. 2. All'immissione in libera pratica nella Comunità l'avena è accompagnata dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità estoni. Articolo 2 1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo indica una quantità che non può superare la quantità disponibile per l'importazione di avena a titolo della campagna considerata. 2. Lo stesso giorno le autorità competenti trasmettono alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 296 43 17 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), la quantità totale risultante dalla somma delle quantità indicate nelle domande di titoli d'importazione. Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali, precisando il numero e il titolo del presente regolamento. 3. Se il cumulo delle quantità concesse dall'inizio della campagna con quello richiesto il giorno di cui trattasi supera la quantità del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. 5. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo. Articolo 3 In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio. Articolo 4 In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili. Articolo 5 In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra "0". Articolo 6 La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dall'Estonia; b) nella casella 20, una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1729/2000 - Forordning (EF) nr. 1729/2000 - Verordnung (EG) Nr. 1729/2000 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1729/2000 - Regulation (EC) No 1729/2000 - Règlement (CE) n° 1729/2000 - Regolamento (CE) n. 1729/2000 - Verordening (EG) nr. 1729/2000 - Regulamento (CE) n.o 1729/2000 - Asetus (EY) N:o 1729/2000 - Förordning (EG) nr. 1729/2000; c) nella casella 24, l'aliquota del dazio all'importazione applicabile, segnatamente "dazio zero". Articolo 7 In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 89 EUR per tonnellata. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2000. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. (2) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (3) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (4) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (5) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.