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Document 32000R1696

Regolamento (CE) n. 1696/2000 del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

GU L 195 del 1.8.2000, pp. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1696/oj

32000R1696

Regolamento (CE) n. 1696/2000 del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 01/08/2000 pag. 0001 - 0007


Regolamento (CE) n. 1696/2000 del Consiglio

del 20 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(2), determina le condizioni per la gestione dei tassi di sfruttamento degli stock di interesse comunitario.

(2) Secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro(3), e dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone(4), la Comunità ha tenuto consultazioni con il governo locale delle isole Færøer e con la Repubblica di Estonia. Le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 2000 determinate possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze per le navi dell'altra parte. È opportuno prendere le misure necessarie per incorporare nella normativa comunitaria i risultati di dette consultazioni.

(3) Occorre definire meglio le zone in cui le navi norvegesi sono autorizzate a pescare il melù, in modo da escludere alcune zone a nord e ad ovest dell'Irlanda, come specificato nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità e il Regno di Norvegia in merito ai reciproci diritti di pesca per il 2000 (Bruxelles, 2 dicembre 1999).

(4) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato nel modo seguente:

1) Nella tabella dell'articolo 3, paragrafo 3 è inserita la voce seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) All'articolo 10, tra "Barbados" e "Guiana" e all'articolo 11, punto ii), prima di "Lettonia", occorre inserire il termine "Estonia".

3) Le voci riportate nell'allegato I sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato I A.

4) Le voci riportate nell'allegato II sono inserite nell'allegato I A.

5) Le voci riportate nell'allegato III sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato I D.

6) Le voci riportate nell'allegato IV sono inserite nell'allegato VI.

7) Le voci riportate nell'allegato V sono inserite nell'allegato VI bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Parly

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2000 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 5).

(3) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(4) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso e soltanto nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 15 febbraio e tra il 1o ottobre e il 31 dicembre, salvo per le isole Færøer, per le quali i periodi autorizzati sono solo dal 1o ottobre al 31 dicembre nella zona IV a (acque comunitarie) e tutto l'anno nella zona VI a a nord di 56° 30' N:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

>SPAZIO PER TABELLA>

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