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Document 31999R0756

    Regolamento (CE) n. 756/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità

    GU L 98 del 13.4.1999, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/756/oj

    31999R0756

    Regolamento (CE) n. 756/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 098 del 13/04/1999 pag. 0010 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 756/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 12 aprile 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune nei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione(3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in merito al regime di importazione delle banane nella Comunità;

    considerando che l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce le condizioni per il rilascio dei titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati coperti da titoli rilasciati per un trimestre precedente nel corso dello stesso anno; che, per la gestione dei quantitativi destinati alle varie origini indicate nell'allegato I di tale regolamento, e in particolare ai fini della fissazione eventuale di coefficienti di riduzione per paese di origine, è necessario disporre che il titolo di riassegnazione sia chiesto e rilasciato per la stessa origine del primo titolo rimasto in tutto o in parte inutilizzato; che è opportuno prevedere espressamente tale obbligo, come previsto a suo tempo dal regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96(5);

    considerando che, a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2362/98, gli operatori tradizionali sono tenuti a corredare le domande di titoli di importazione della prova della costituzione di una cauzione; che è opportuno specificare che tale obbligo si applica a tutte le domande di titolo di importazione, eccettuate le domande presentate dagli operatori "nuovi arrivati" nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali; che a maggior ragione tale obbligo non si applica nemmeno alla presentazione di domande di titoli di riassegnazione da parte degli operatori "nuovi arrivati";

    considerando che è pertanto opportuno chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2362/98;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2362/98 è modificato come segue:

    1) All'articolo 20, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua richiesta, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di trimestre successivo, ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La riassegnazione si riferisce ad un'importazione di banane della stessa origine per la quale è stato rilasciato il primo titolo non utilizzato o parzialmente utilizzato.

    La cauzione relativa al primo titolo è incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati."

    2) Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Articolo 25

    1. Le domande di titoli d'importazione sono corredate della prova della costituzione di una cauzione conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. L'importo della cauzione è di 18 EUR per tonnellata. Tale disposizione non si applica tuttavia alle domande di titolo presentate dagli operatori nuovi arrivati nel quadro del regime di importazione di cui al titolo II.

    2. Qualora i titoli siano rilasciati per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti, la cauzione e svincolata immediatamente per il quantitativo non assegnato."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra il vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle domande di titolo di importazione e di riassegnazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

    (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

    (4) GU L 142 del 12.6.1993, pag. 6.

    (5) GU L 181 del 20.7.1996, pag. 13.

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