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Document 21999A0327(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele - Dichiarazione comune - Allegato A: Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale - Allegato B: Regole finanziarie relative alla partecipazione finanziaria di Israele, di cui all'articolo 7 del presente accordo

    GU L 83 del 27.3.1999, p. 51–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    Related Council decision

    21999A0327(01)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele - Dichiarazione comune - Allegato A: Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale - Allegato B: Regole finanziarie relative alla partecipazione finanziaria di Israele, di cui all'articolo 7 del presente accordo

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 27/03/1999 pag. 0051 - 0061


    ACCORDO di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, deliberando a nome della Comunità europea (in appresso «la Comunità»),

    da un lato,

    IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, deliberando a nome dello Stato di Israele (in appresso «Israele»),

    dall'altro,

    qui di seguito denominati «le parti»,

    CONSIDERATA l'importanza della ricerca scientifica e tecnica per Israele e per la Comunità e il loro interesse reciproco a cooperare in detto settore per poter utilizzare meglio le risorse e evitare inutili duplicazioni;

    CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori d'interesse comune;

    CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi;

    CONSIDERATO l'interesse delle parti ad agevolare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, e ai programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, dall'altro;

    CONSIDERANDO che lo Stato di Israele, da un lato, e la Comunità europea e gli Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo in base al quale le parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e decidono di fissare le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che dovranno essere conclusi specificamente a tal fine;

    CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del quarto programma quadro, che prevede il rinnovo dell'accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa;

    CONSIDERANDO che con decisione n. 182/1999/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in appresso denominato «quinto programma quadro»;

    CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Israele possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro.

    2. I ricercatori e gli organismi di ricerca israeliani possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

    3. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca in Israele, condotti su temi equivalenti a quelli contemplati dai programmi del quinto programma quadro.

    4. Ai fini del presente accordo, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le società a carattere industriale, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

    Articolo 2

    La cooperazione può assumere le seguenti forme:

    - partecipazione degli organismi di ricerca stabiliti in Israele all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni generali stabilite nelle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea»;

    - partecipazione finanziaria di Israele al finanziamento dei programmi che attuano il quinto programma quadro, da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL israeliano e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea con quello di Israele;

    - partecipazione degli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità ai progetti israeliani di ricerca e ai relativi risultati, in conformità delle condizioni generali comunque applicabili in Israele. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), devono provvedere ai propri costi, nonché alle rispettive quote nelle spese di gestione e amministrazione generali;

    - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;

    - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

    - trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di RST in Israele e nella Comunità, nonché sui risultati conseguiti nell'ambito della cooperazione.

    Articolo 3

    La cooperazione può essere attuata mediante:

    - la partecipazione ai programmi, ai sottoprogrammi o alle attività di ricerca congiunte della Comunità, e segnatamente ai contratti in compartecipazione finanziaria, alle azioni concertate, alle attività di coordinamento, comprese le reti tematiche, le attività in favore dell'istruzione e della formazione, gli studi e le valutazioni;

    - riunioni comuni;

    - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;

    - contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi e progetti;

    - partecipazione di esperti a seminari, simposi e gruppi di lavoro.

    Articolo 4

    In qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

    Articolo 5

    Gli organismi di ricerca stabiliti in Israele, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle conoscenze acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi, definiti nell'allegato A, che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità.

    Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle conoscenze acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi, definiti nell'allegato C, che competono agli organismi israeliani di ricerca.

    Articolo 6

    È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca Comunità europea/Israele», incaricato di:

    - verificare e valutare lo stato di attuazione del presente accordo;

    - esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;

    - avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione;

    - garantire la corretta attuazione del presente accordo.

    Il comitato composto dai rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

    Esso si riunisce, su richiesta delle parti, almeno una volta all'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

    Articolo 7

    1. Il contributo finanziario di Israele all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in maniera proporzionale e in aggiunta all'importo globale degli stanziamenti d'impegni iscritti ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per far fronte agli impegni finanziari della Commissione derivanti dalle attività connesse con l'attuazione, la gestione e l'esecuzione dei suddetti programmi.

    2. Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo israeliano si ottiene calcolando il rapporto fra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, di ciascuno Stato membro dell'Unione europea con quello di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

    3. Le regole di partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite all'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998.

    4. Le regole di partecipazione finanziaria di Israele sono stabilite all'allegato B.

    Articolo 8

    1. Rappresentanti di Israele partecipano ai comitati di gestione del programma istituiti nell'ambito del quinto programma quadro. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni e, eccezionalmente, in casi particolari. Israele ne è informato.

    2. La partecipazione di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalle stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

    Articolo 9

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, gli organismi di ricerca stabiliti in Israele che partecipano al quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

    2. Agli organismi israeliani di ricerca si applicano le stesse condizioni generali in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

    3. Ai fini della selezione delle persone incaricate della valutazione e degli esperti indipendenti, gli esperti israeliani sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari. Gli esperti israeliani possono fungere da membri dei gruppi di consultazione e di altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro.

    4. Un organismo di ricerca israeliano può fungere da coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario delle Comunità, le intese contrattuali concluse con o dagli organismi di ricerca israeliani disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte, o sotto il controllo, della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità israeliane provvedono, nel rispetto del principio della cooperazione e del reciproco interesse, a prestare, nei limiti della normale diligenza, tutta l'assistenza necessaria o utile in determinate circostanze per poter eseguire tali controlli e verifiche contabili.

    5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti di riceca in Israele nell'ambito dei programmi di RST, hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali, definiti nell'allegato C, degli organismi israeliani, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

    6. Agli organismi comunitari di ricerca si applicano le stesse condizioni generali in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per progetti relativi a programmi israeliani di RST, applicabili ai contratti, conclusi nel quadro dei medesimi programmi, con organismi di ricerca stabiliti in Israele, fatto salvo quanto stabilito nell'allegato C, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

    Articolo 10

    Le parti si impegnano, conformemente alla propria normativa interna, a agevolare la mobilità e il soggiorno dei ricercatori che partecipano, in Israele e nella Comunità, alle attività oggetto dal presente accordo.

    Articolo 11

    Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 12

    1. Il presente accordo ha la medesima durata del quinto programma quadro.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

    3. Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, l'accordo può essere denunciato dalle parti a condizioni concordate di comune intesa. Israele deve essere informato del contenuto esatto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese da tale decisione, ciascuna parte deve notificare all'altra l'eventuale intenzione di denunziare l'accordo.

    4. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.

    Articolo 13

    Il presente accordo deve essere approvato dalle parti nell'ambito delle procedure in vigore per ciascuna parte contraente.

    Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    Articolo 14

    Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio dello Stato di Israele.

    Articolo 15

    Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.

    Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.

    Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.

    ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ôñßôç çìÝñá ôïõ ìçíüò Ìáñôßïõ ôïõ Ýôïõò ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá ðïõ áíôéóôïé÷åß óôç äÝêáôç ðÝìðôç çìÝñá ôïõ ìçíüò ÁäÜñ ôïõ Ýôïõò ðÝíôå ÷éëéÜäåò åðôáêüóéá ðåíÞíôá åííÝá.

    Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.

    Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.

    Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.

    Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvijftig.

    Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.

    Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.

    Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Por la Comunidad Europea

    For det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeisnchaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ALLEGATO A

    PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I. Proprietà, attribuzione e esercizio dei diritti

    1. Le intese contrattuali concordate dai partecipanti in conformità delle norme adottate per attuare l'articolo 130 J del trattato che istituisce la Comunità europea devono disciplinare, in particolare, i diritti di proprietà e d'uso, inclusi i diritti di pubblicazione, delle conoscenze che saranno acquisite nel corso della ricerca congiunta, e la proprietà intellettuale (PI) da questa derivante, tenendo conto degli obiettivi della suddetta ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo d'uso, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili, nonché della necessità di stabilire procedure di risoluzione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Le intese contrattuali disciplinano altresì gli eventuali diritti e obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.

    2. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le conoscenze e la PI devono essere sfruttate, per quanto riguarda la partecipazione al quinto programma quadro, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti, e le intese contrattuali devono disporre di conseguenza.

    3. Le conoscenze o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate dalle intese contrattuali sono attribuite conformemente ai principi stabiliti dalle stesse, nonché alle procedure di risoluzione delle controversie. Ove non sia raggiunta una decisione vincolante attraverso la procedura di risoluzione delle controversie concordata dai partecipanti, le conoscenze o la PI diventano proprietà di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato. Ove non sia raggiunto un accordo sullo sfruttamento delle conoscenze o della PI, ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di usare in proprio le conoscenze o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.

    4. Ciascuna parte provvede affinché all'altra parte e ai suoi partecipanti siano attribuiti diritti relativi alla PI conformemente ai principi stabiliti alla sezione I del presente allegato.

    5. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dall'accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e del regime stabilito nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

    i) la divulgazione e l'uso delle conoscenze create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;

    ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

    II. Convenzioni internazionali

    La PI di proprietà delle parti o dei loro partecipanti è soggetta alle disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, quali l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del GATT-OMC, la convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma del 1967).

    ALLEGATO B

    REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI ISRAELE, DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL PRESENTE ACCORDO

    1. Determinazione della partecipazione finanziaria

    1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio, la Commissione delle Comunità europee comunica a Israele e ne informa il comitato di ricerca Comunità europea/Israele i seguenti dati, completi della relativa documentazione probatoria:

    a) gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;

    b) l'importo stimato dei contributi finanziari a titolo della partecipazione di Israele al quinto programma quadro, che figura nel progetto preliminare di bilancio.

    Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione comunicano le cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio.

    1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica a Israele gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

    2. Modalità di versamento

    2.1. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi dell'accordo. Detti contributi sono versati:

    - a concorrenza dei sei dodicesimi della somma, entro il 20 gennaio;

    - a concorrenza dei sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

    I primi sei dodicesini sono calcolati in base agli importi stabiliti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Tale importo viene regolarizzato con la corresponsione dei sei dodicesimi residui entro il 15 luglio.

    2.2. Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta una prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa dispone il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

    2.3. Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro.

    2.4. Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato secondo le modalità di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi di mora in euro al tasso interbancario attivo IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Nondimeno, gli interessi diventano esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2.

    2.5. Le spese di viaggio dei rappresentati e degli esperti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati di cui agli articoli 8 e 9 dell'accordo, e altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentati e agli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

    3. Condizioni di attuazione

    3.1. L'importo della partecipazione finanziaria di Israele al quinto programma quadro, di cui all'articolo 7 dell'accordo, resta di norma invariato in corso di esercizio.

    3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio (n), nello stabilire il conto di gestione la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele, prendendo in considerazione le modifiche apportate in corso d'esercizio in seguito a traferimenti, disimpegni, riporti e bilanci rettificativi e suppletivi. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio n+1. Le successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2006.

    I versamenti di Israele sono imputati in quanto entrate alla linea di bilancio specifica per i programmi comunitari, nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

    Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee disciplina altresì la gestione degli stanziamenti.

    4. Notifica

    Al più tardi entro il 31 maggio di ciascun esercizio (n+1), la Commissione prepara e notifica a Israele la situazione degli stanziamenti per il quinto programma relativi al precendente esercizio (n), conformemente al conto di gestione della Commissione.

    ALLEGATO C

    1. La partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità a progetti israeliani di RST presuppone la partecipazione congiunta di almeno un organismo israeliano di ricerca. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più organismi israeliani di ricerca.

    2. I diritti e gli obblighi degli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti, sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle norme governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai partecipanti israeliani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità in questo settore.

    3. A seconda della natura del progetto, le proposte di partecipazione vanno presentate:

    i) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Industria e del commercio (Ministry of Industry and Trade), per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo nel settore industriale da eseguire con imprese israeliane. Per i progetti presentati nell'ambito di questo programma di RST, non sono previsti settori determinati di ricerca. Pertanto si possono proporre progetti in qualunque settore della ricerca e dello sviluppo industriale. Inoltre, nell'ambito del programma Magnet le imprese israeliane possono presentare proposte di cooperazione con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità. A tal fine è necessario l'accordo del consorzio competente e della direzione del programma Magnet.

    ii) al ministero della Scienza (Ministry of Science), per la ricerca strategica nei settori della optoelettronica, della microelettronica, della biotecnologia e delle tecnologie dell'informazione, dei materiali avanzati, dell'ambiente e delle acque;

    iii) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Agricoltura, Fondo per lo sviluppo della ricerca agricola (Ministry of Agriculture - The Funds for the Encouragement of Agricultural Research);

    iv) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero delle Infrastrutture nazionali (Ministry of National Infrastructures), per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e per le scienze della Terra;

    v) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero della Sanità (Ministry of Health), per la ricerca medica.

    Israele informa regolarmente la Comunità e gli organismi israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per gli organismi europei stabiliti nella Comunità.

    4. Le intese contrattuali concordate fra gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità e gli organismi israeliani, e/o tra gli organismi comunitari di ricerca e gli enti israeliani devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato.

    Dichiarazione congiunta

    In occasione della firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, la Comunità europea e lo Stato di Israele dichiarano che il riferimento di cui all'allegato A, sezione I, punto 1, alle «norme adottate per attuare l'articolo 130 J del trattato che istituisce la Comunità europea» va inteso nel senso che la possibilità di accesso da parte degli organismi israeliani o comunitari di ricerca ai risultati dei progetti svolti in base ad altri accordi internazionali ai quali la Comunità o Israele aderiscono, è subordinata all'approvazione dell'altra parte o delle altre parti contraenti di tali accordi internazionali.

    Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.

    Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.

    Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.

    ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ôñßôç çìÝñá ôïõ ìçíüò Ìáñôßïõ ôïõ Ýôïõò ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá ðïõ áíôéóôïé÷åß óôç äÝêáôç ðÝìðôç çìÝñá ôïõ ìçíüò ÁäÜñ ôïõ Ýôïõò ðÝíôå ÷éëéÜäåò åðôáêüóéá ðåíÞíôá åííÝá.

    Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.

    Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.

    Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.

    Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvijftig.

    Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.

    Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.

    Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Por la Comunidad Europea

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    Für die Europäische Gemeisnchaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

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    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

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