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Dokument 31999E0034

    1999/34/PESC: Azione comune del 17 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere

    GU L 9 del 15.1.1999, s. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumentets rättsliga status Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 11/07/2002; abrogato da 32002E0589

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1999/34/oj

    31999E0034

    1999/34/PESC: Azione comune del 17 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere

    Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/1999 pag. 0001 - 0005


    AZIONE COMUNE del 17 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1999/34/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

    visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 26/27 giugno 1992, che ha individuato i settori attinenti alla sicurezza che avrebbero potuto essere oggetto di azioni comuni sin dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

    considerando che l'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere (denominate in seguito «armi leggere») (1) sono diventate un problema preoccupante per la comunità internazionale e che tale fenomeno costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza e riduce le prospettive di sviluppo sostenibile in numerose regioni del mondo;

    considerando che l'Unione europea accoglie con favore l'adozione e la dichiarazione di una moratoria sull'importazione, l'esportazione e la produzione e la produzione di armi leggere negli Stati membri dell'ECOWAS fatte dall'autorità dei Capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) nella ventunesima sessione;

    considerando che il 19 novembre 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1209 (1988) sulla situazione in Africa dei flussi illeciti di armi verso l'Africa e al suo interno;

    considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha affrontato, in particolare nelle risoluzioni 52/38J sulle armi leggere e 52/38G sul consolidamento della pace mediante provvedimenti pratici di disarmo, i problemi derivanti dall'accumulazione e dalla diffusione destabilizzanti di armi leggere;

    considerando che, in conformità della risoluzione 52/38J, il Segretariato generale ha istituito un nuovo gruppo di esperti governativi sulle armi leggere affinché esso continui i lavori già compiuti dal precedente gruppo omonimo;

    considerando che il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha raccomandato che gli Stati si adoperino ad elaborare uno strumento internazionale per contrastare la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, di loro parti e componenti e di munizioni nel contesto di una convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

    considerando che l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) sta proseguendo attivamente gli sforzi nella lotta contro l'uso criminoso di armi da fuoco;

    considerando che nello spirito della conferenza «Brussels call for action» e allo scopo di sostenere la responsabilità di ciascuno Stato di tutelare la sicurezza dei cittadini nel quadro del buon governo e di un approccio integrato per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile, occorre adottare misure su ampia scala volte ad eliminare la circolazione incontrollata di armi leggere;

    considerando che la presente azione si basa su iniziative dell'UE già esistenti ed è ad esse complementare, segnatamente il programma dell'Unione europea di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali adottato dal Consiglio il 26 giugno 1997 e il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998;

    considerando che la Comunità europea ha appoggiato azioni di smobilitazione e reinserimento di ex combattenti e di raccolta di armi nel quadro della sua politica di aiuto umanitario, ricostruzione e cooperazione allo sviluppo,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. La presente azione comune è volta:

    - a contrastare l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi leggere e a contribuire a porvi termine,

    - a contribuire a ridurre le accumulazioni esistenti di siffatte armi a livelli compatibili con le legittime esigenze di sicurezza dei paesi e

    - a contribuire a risolvere i problemi provocati da tali accumuli.

    2. La presente azione comune contiene i seguenti elementi:

    - raggiungimento di un consenso sui principi e sulle misure di cui al titolo I;

    - apporto di un contributo articolato come indicato al titolo II.

    TITOLO I

    Principi inerenti agli aspetti della prevenzione e della reazione

    Articolo 2

    L'Unione europea intensifica il suo impegno ai fini del raggiungimento di un consenso, nell'ambito delle competenti sedi regionali e internazionali (quali le Nazioni Unite e l'OSCE), e fra gli Stati interessati sui principi e sulle misure stabiliti all'articolo 2 e su quelli stabiliti agli articoli 3 e 4 quale base per approcci regionali incrementali al problema e, se opportuno, per strumenti globali internazionali per le armi leggere.

    Articolo 3

    Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 l'Unione europea mira al raggiungimento di un consenso nell'ambito delle competenti sedi internazionali, e se del caso in un contesto regionale, per l'attuazione dei seguenti principi e misure volti a prevenire l'ulteriore accumulazione destabilizzante di armi leggere:

    a) impegno di tutti i paesi a importare o a detenere armi leggere soltanto per legittime esigenze di sicurezza a un livello commisurato alle stesse nonché alle esigenze legittime di autodifesa, inclusa la capacità di partecipare alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

    b) impegno dei paesi esportatori a fornire armi leggere soltanto a governi (direttamente o attraverso organi muniti di regolare licenza autorizzati all'approvvigionamento di armi a loro nome), conformemente ai pertinenti criteri internazionali e regionali in materia di restrizioni alle esportazioni di armi come previsto in particolare nel codice di condotta dell'Unione europea, compresi i certificati ufficiali di utilizzazione finale, o se del caso altre informazioni pertinenti circa tale utilizzazione finale;

    c) impegno di tutti i paesi a produrre armi leggere soltanto ai fini di cui alla lettera a) o per le esportazioni di cui alla lettera b);

    d) ai fini di controllo, creazione e aggiornamento di inventari nazionali, conservati dalle autorità del paese, di armi legalmente detenute, nonché adozione di una legislazione nazionale restrittiva sulle armi leggere, che contempli sanzioni penali e un controllo amministrativo efficace;

    e) adozione di misure miranti a rafforzare la fiducia, comprese misure di promozione di una maggiore trasparenza e apertura, mediante registri nazionali sulle armi leggere e scambi periodici delle informazioni disponibili su esportazioni, importazioni, produzione e detenzione di armi leggere, e sulla legislazione nazionale in materia di armi nonché mediante consultazioni fra le parti interessate sulle informazioni scambiate;

    f) impegno a contrastare il traffico illecito di armi leggere attraverso l'attuazione di controlli nazionali efficaci, quali meccanismi efficienti alle frontiere e doganali, cooperazione regionale e internazionale e potenziamento dello scambio di informazioni;

    g) impegno ad affrontare e sconfiggere le «culture della violenza» rafforzando il coinvolgimento dell'opinione pubblica attraverso l'istruzione e programmi di sensibilizzazione.

    Articolo 4

    Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'impegno dell'Unione europea è volto al raggiungimento di un consenso nell'ambito delle competenti sedi internazionali, e se del caso in contesto regionale, per l'attuazione dei seguenti principi e misure volti a ridurre l'attuale accumulazione di armi leggere:

    a) adeguata assistenza ai paesi che chiedono sostegno ai fini del controllo o dell'eliminazione dell'eccedenza di armi leggere nel loro territorio, in particolare qualora ciò possa contribuire a prevenire conflitti armati oppure in caso di situazioni post-belliche;

    b) promozione di misure miranti a rafforzare la fiducia e incentivi volti ad incoraggiare la consegna volontaria delle armi leggere eccedenti o detenute illegalmente, la smobilitazione dei combattenti e la loro successiva reintegrazione e reinserimento, misure idonee a garantire il rispetto degli accordi di pace e sul controllo degli armamenti sotto una sorveglianza congiunta o di una parte terza, il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario, la salvaguardia dello Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda l'incolumità degli ex combattenti e il condono dei reati connessi alla detenzione di armi leggere, nonché progetti di sviluppo incentrati sulle singole comunità ed altri incentivi economici e sociali;

    c) soppressione effettiva delle eccedenze di armi leggere, compresi l'immagazzinamento in condizioni sicure nonché la distruzione rapida ed effettiva di tali armi, di preferenza sotto la supervisione internazionale;

    d) fornitura di assistenza attraverso organizzazioni internazionali, programmi e agenzie appropriati nonché accordi regionali.

    Articolo 5

    Nel contesto della composizione dei conflitti armati, gli Stati membri promuoveranno ove opportuno:

    a) l'inclusione, negli accordi di pace fra le parti in conflitto, nei mandati delle operazioni di sostegno della pace o di altre missioni a sostegno della composizione pacifica dei conflitti, di disposizioni relative alla smobilitazione, all'eliminazione dell'eccedenza di armi e all'integrazione degli ex combattenti;

    b) l'esame della possibilità di prevedere misure che garantiscano la soppressione, nel contesto della smobilitazione, delle armi leggere da parte del consiglio di sicurezza della Nazioni Unite qualora il paese o le parti convolte non fossero in grado di ottemperare gli obblighi in materia.

    TITOLO II

    Contributo dell'Unione europea alle azioni specifiche

    Articolo 6

    1. L'Unione fornisce assistenza finanziaria e tecnica ai programmi e progetti che contribuiscono in modo diretto e tangibile all'attuazione dei principi e delle misure di cui al titolo I, inclusi i pertinenti programmi o progetti delle Nazioni Unite, del comitato internazionale della Croce Rossa, di altre organizzazioni internazionali e accordi regionali e di ONG. Tali progetti possono comprendere, fra l'altro, la raccolta di armi, la riforma del settore della sicurezza e programmi di smobilitazione e reinserimento nonché programmi specifici di assistenza alle vittime.

    2. Nel fornire tale assistenza l'UE tiene conto, in particolare, dell'impegno, da parte dei beneficiari, di conformarsi ai principi di cui all'articolo 3; del loro rispetto dei diritti umani; della loro osservanza del diritto internazionale umanitario e della salvaguardia dello stato di diritto; nonché della loro ottemperanza agli obblighi internazionali assunti, in particolare per quanto concerne i vigenti trattati di pace e accordi internazionali in materia di controllo delle armi.

    Articolo 7

    1. Il Consiglio decide circa:

    - l'assegnazione del contributo finanziario e tecnico di cui all'articolo 6;

    - le priorità per l'uso di tali fondi;

    - le condizioni per l'attuazione di azioni specifiche dell'Unione, compresa la possibilità di designare, in taluni casi, una persona responsabile dell'attuazione.

    2. Il Consiglio decide sul merito, sui meccanismi e sul finanziamento di siffatti progetti caso per caso e sulla base di proposte di progetto concrete e accompagnate da un'adeguata stima dei costi, lasciando impregiudicati i contributi bilaterali degli Stati membri e l'azione della Comunità europea.

    3. Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo J.5, paragrafo 3 del trattato, la presidenza:

    - garantisce i collegamenti con le Nazioni Unite e con le altre pertinenti organizzazioni coinvolte;

    - stabilisce, con gli accordi regionali e i paesi terzi, i contatti necessari per l'attuazione delle azioni specifiche dell'Unione.

    Essa informa il Consiglio.

    Articolo 8

    Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso con pertinenti misure comunitarie.

    Articolo 9

    1. Il Consiglio e la Commissione sono responsabili della coerenza delle attività dell'Unione nel settore delle armi leggere, in particolare per quando concerne le politiche di sviluppo dell'Unione. A tal fine gli Stati membri e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio tutte le informazioni pertinenti. Il Consiglio e la Commissione garantiscono l'attuazione delle rispettive azioni, conformemente alle rispettive competenze.

    2. Gli Stati membri si adoperano altresì per aumentare l'efficacia delle loro azioni nazionali nel settore delle armi leggere. Nella misura del possibile le azioni adottate ai sensi dell'articolo 6 sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Comunità europea.

    Articolo 10

    Il Consiglio esamina ogni anno le azioni adottate nel quadro della presente azione comune.

    Articolo 11

    La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Articolo 12

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) Cfr. allegato.

    ALLEGATO

    L'azione comune si applica alle seguenti categorie di armi, lasciando impregiudicata un'eventuale futura definizione, convenuta a livello internazionale, di armi portatili e di armi leggere. Dette categorie potranno essere ulteriormente chiarite e rivedute alla luce di siffatta eventuale futura definizione convenuta a livello internazionale.

    a) Armi portatili e accessori appositamente progettate per impiego militare:

    - mitragliatrici (comprese le mitragliatrici pesanti),

    - pistole mitragliatrici, comprese i moschetti mitragliatori,

    - fucili automatici,

    - fucili semiautomatici, se sviluppati e/o presentati quali modelli per le forze armate,

    - silenziatori.

    b) Armi leggere portatili di tipo individuale o collettivo:

    - cannoni (compresi i cannoni automatici), obici e mortai di calibro inferiore a 100 mm,

    - lanciabombe,

    - armi anticarro, lanciatori senza rinculo (razzi lanciati con dispositivi da spalla),

    - missili anticarro e lanciatori,

    - missili contraerei/sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPAD).

    Upp