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Document 31998D0307

    98/307/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

    GU L 139 del 11.5.1998, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/307/oj

    31998D0307

    98/307/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0009 - 0010


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (98/307/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

    considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

    considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Belgio esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni al Belgio al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo (2);

    considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

    considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dal Belgio entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

    A partire dal 1993 il disavanzo pubblico in Belgio si è ridotto sensibilmente e nel 1997 ha raggiunto il 2,1 % del PIL, scendendo cioè al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è prevista un'ulteriore riduzione del disavanzo all'1,7 % del PIL. Sulla base del programma di convergenza del Belgio del 1997, il disavanzo pubblico dovrebbe ridursi ulteriormente fino a raggiungere l'1,4 % del PIL nel 2000.

    Il rapporto debito/PIL ha registrato una punta massima del 135,2 % nel 1993, ma da allora ha continuato a scendere ogni anno fino ad attestarsi al 122,2 % nel 1997. Il programma di convergenza del Belgio prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi.

    La riduzione del disavanzo e, in particolare, il livello raggiunto dall'avanzo primario, che fin dal 1994 è superiore al 5 % del PIL, hanno contribuito ad imprimere al rapporto debito/PIL un andamento discendente. Successivamente all'adozione del programma di convergenza il governo belga ha ribadito il suo impegno a mantenere l'avanzo primario al livello del 6 % circa del PIL nel medio periodo. Questo avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

    Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava inferiore al valore di riferimento fissato dal trattato ed è previsto che rimanga tale nel 1998 per ridursi ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi quattro anni e si prevede che continui a scendere ancora nei prossimi anni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Belgio è stata corretta.

    Articolo 2

    La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio, è abrogata.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. BROWN

    (1) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

    (2) Raccomandazioni del Consiglio del 7 novembre 1994, del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.

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