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Document 31996R2201

    Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 297 del 21.11.1996, p. 29–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2201/oj

    31996R2201

    Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 21/11/1996 pag. 0029 - 0048


    REGOLAMENTO (CE) N. 2201/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    (1) considerando che sul settore ortofrutticolo in generale agiscono vari fattori di cambiamento, di cui la Comunità deve tener conto mediante una ridefinizione delle regole di base che disciplinano le organizzazioni di mercato del settore; che, per quanto riguarda taluni prodotti trasformati, è inoltre necessario tener conto della situazione dei mercati internazionali; che per effetto delle numerose modificazioni apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli dopo la sua introduzione occorre, a fini di chiarezza, adottare un nuovo regolamento;

    (2) considerando che taluni prodotti trasformati rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee della Comunità, dove i prezzi alla produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei paesi terzi; che il regime di aiuto alla produzione basato sulla stipulazione di contratti che garantiscano il regolare approvvigionamento dell'industria contro pagamento di un prezzo minimo al produttore, applicato ormai da tempo, ha dato buoni risultati ed è quindi opportuno mantenerlo; che tuttavia, in parallelo con gli ortofrutticoli freschi, occorre potenziare il ruolo delle organizzazioni di produttori onde favorire una maggiore concentrazione e una gestione più razionale dell'offerta ed agevolare il controllo del rispetto del prezzo minimo pagato ai produttori;

    (3) considerando che, dato il nesso esistente tra i prezzi dei prodotti da consumarsi freschi e quelli dei prodotti destinati alla trasformazione, è necessario che il prezzo minimo al produttore sia determinato in funzione dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e con l'effetto di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco;

    (4) considerando che l'importo dell'aiuto deve compensare la differenza tra i prezzi corrisposti ai produttori nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che è quindi necessario impostare il calcolo in modo da tener conto di questa differenza e dell'incidenza dell'andamento del prezzo minimo, salva l'applicazione di alcuni elementi tecnici;

    (5) considerando che, a causa delle ingenti quantità di materie prime disponibili e dell'elasticità del potenziale di trasformazione, in certi casi la concessione dell'aiuto può comportare un aumento considerevole della produzione; che, per evitare le difficoltà di smercio che potrebbero conseguirne, si deve assoggettare la concessione dell'aiuto a limitazioni, le quali, a seconda dei prodotti, potranno assumere la forma di una soglia di garanzia o di un regime di quote;

    (6) considerando che l'esperienza acquisita nel comparto dei prodotti trasformati a base di pomodori milita a favore dell'adozione di un regime meno rigido, mirante a stimolare il dinamismo delle imprese e la competitività dell'industria comunitaria; che le quote per gruppo di prodotti e Stato membro devono essere fissate in modo forfettario per il primo biennio di applicazione del nuovo regime; che l'importo dell'aiuto per i concentrati e relativi derivati deve essere ridotto per compensare l'aumento delle spese risultante dall'aumento delle quote di concentrato di pomodoro e degli altri prodotti rispetto al vecchio regime;

    (7) considerando che le peculiarità che caratterizzano il settore delle uve secche hanno determinato l'applicazione di un sistema di aiuto legato alla superficie specializzata coltivata; che detto sistema, nonché il sistema della superficie massima garantita, mirante ad evitare un'estensione smisurata della coltura delle uve da essiccazione, devono essere entrambi mantenuti, come in passato, nell'ambito dello stesso regolamento;

    (8) considerando che proseguono le operazioni di reimpianto volte a combattere la fillossera; che, per evitare che tali operazioni cessino, lasciando vaste superfici ancora indifese, occorre mantenere il regime di aiuto ai produttori che procedono al reimpianto del vigneto a fini di lotta contro la fillossera;

    (9) considerando che, per facilitare lo smercio dei prodotti trasformati e il loro adattamento qualitativo alle esigenze del mercato, occorre prevedere la possibilità di stabilire apposite norme;

    (10) considerando che, nei settori delle uve secche e dei fichi secchi, il sistema di ammasso a fine campagna, limitato a un determinato quantitativo, deve essere mantenuto, salvo taluni aggiustamenti; che occorre stabilire il livello dei prezzi di acquisto per i due prodotti in funzione delle rispettive caratteristiche;

    (11) considerando che occorre prevedere la possibilità di attuare misure specifiche a favore di alcuni settori esposti alla concorrenza internazionale e la cui produzione è di grande importanza a livello regionale o locale; che tali misure devono recare miglioramenti strutturali diretti a stimolare la competitività e a promuovere la domanda dei prodotti in questione; che è opportuno prevedere, in via transitoria, un aiuto forfettario a favore delle superfici attuali di coltura degli asparagi destinati alla trasformazione, data la situazione del settore;

    (12) considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 (4) ha introdotto gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 3290/94 sono riprese nel presente regolamento; che tuttavia, a fini di semplificazione, occorre attribuire alla Commissione la competenza di attuare talune disposizioni tecniche relative ad un'eventuale penuria di zucchero;

    (13) considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che quindi occorre rendere applicabili nel settore contemplato dal presente regolamento le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

    (14) considerando che occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (5), del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli al settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli al fine non duplicare le norme e gli organismi di controllo; che è necessario prevedere anche sanzioni al fine a garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del nuovo regime;

    (15) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tenere conto, in parallelo e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

    (16) considerando che, per agevolare l'esecuzione delle disposizioni previste, occorre definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

    2. L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (3) La durata delle campagne di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    TITOLO I Regime di aiuti

    Articolo 2

    1. Ai prodotti indicati all'allegato I, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità, si applica un regime di aiuto alla produzione.

    2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base ai contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o pre-riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro.

    Tuttavia, durante le cinque campagne di commercializzazione successive all'applicazione del presente regolamento, possono essere stipulati contratti anche tra i trasformatori e singoli produttori per un quantitativo che non superi - per ciascuna campagna - rispettivamente il 75 %, il 65 %, il 55 %, il 40 % e il 25 % del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione.

    Le suddette organizzazioni di produttori consentono l'applicazione delle disposizioni del presente articolo a favore dei produttori non affiliati ad alcuna delle strutture collettive contemplate dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti indicati all'allegato I e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

    I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

    Articolo 3

    1. Il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:

    a) del prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente;

    b) dell'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

    c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

    2. Il prezzo minimo è stabilito prima dell'inizio di ciascuna campagna.

    3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 4

    1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

    2. L'importo dell'aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si tiene conto in particolare:

    a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti,

    b) dell'importo dell'aiuto stabilito o calcolato prima della riduzione di cui al paragrafo 10, ove si applichi, per la campagna di commercializzazione precedente, e

    c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento del volume degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una diminuzione dell'importo dell'aiuto.

    3. L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita.

    4. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati che sono:

    a) ottenuti da una materia prima raccolta nella Comunità, per la quale le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 3;

    b) conformi ai requisiti minimi di qualità.

    5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per quanto riguarda i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

    6. Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

    7. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per i prodotti seguenti:

    a) concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;

    b) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano o da varietà simili del codice NC 2002 10;

    c) pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;

    d) succhi di pomodori del codice NC 2009 50.

    8. L'aiuto alla produzione per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori è derivato dagli importi fissati, secondo i casi, o per i concentrati di pomodori, tenuto conto in particolare del tenore di estratto secco del prodotto, oppure per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.

    9. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

    10. Per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di pomodori, le spese globali non devono superare, per ciascuna campagna di commercializzazione, l'importo che sarebbe stato raggiunto se le quote francesi e portoghesi applicabili ai concentrati per la campagna 1997/1998 fossero state stabilite come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    .

    A tal fine, l'aiuto stabilito per i concentrati di pomodori e i loro derivati a norma del paragrafo 9 è ridotto del 5,37 %. Un eventuale importo complementare è versato dopo la campagna se l'aumento delle quote francesi e portoghesi non è interamente utilizzato.

    Articolo 5

    1. Per ciascuna campagna di commercializzazione è istituito, per i prodotti sottoindicati, un limite di garanzia per la Comunità, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto alla produzione. Il limite di garanzia è stabilito nel modo seguente:

    a) per le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 582 000 tonnellate, espresso in peso netto;

    b) per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo naturale di frutta, un quantitativo di 102 805 tonnellate, espresso in peso netto.

    2. Il superamento dei limiti indicati al paragrafo 1 è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto alla produzione. In caso di superamento del limite, tale aiuto è ridotto, per la campagna successiva, in funzione del superamento accertato per il prodotto in questione.

    Articolo 6

    1. È istituito un regime di quote per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori. Tale aiuto è limitato ad un quantitativo di prodotti trasformati equivalente ad un volume di 6 836 262 tonnellate di pomodori freschi.

    2. Il quantitativo indicato al paragrafo 1 è ripartito, ogni cinque anni, in tre gruppi di prodotti, concentrati di pomodori, pomodori pelati interi in conserva e altri prodotti, in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle cinque campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale è effettuata la ripartizione.

    Tuttavia, la prima ripartizione - per la campagna 1997/1998 e per le quattro campagne successive - è effettuata come segue:

    - concentrato di pomodori: 4 585 253 tonnellate,

    - pomodori pelati interi in conserva: 1 336 119 tonnellate,

    - altri prodotti: 914 890 tonnellate.

    3. Il quantitativo di pomodori freschi, stabilito per ciascun gruppo di prodotti a norma del paragrafo 2, è ripartito annualmente tra gli Stati membri in funzione della media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione.

    Tuttavia, la ripartizione per le campagne 1997/1998 e 1998/1999 è quella stabilita nell'allegato III.

    Per la campagna 1999/2000, la ripartizione è effettuata in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo durante le campagne 1997/1998 e 1998/1999.

    A decorrere dalla campagna 1999/2000, nessuna ripartizione a norma del presente paragrafo può avere per effetto una variazione, tra Stati membri o tra gruppi di prodotti, superiore al 10 % rispetto ai quantitativi assegnati per la campagna precedente. All'atto della ripartizione, effettuata a norma del paragrafo 2, detta percentuale è calcolata rispetto ai quantitativi della campagna precedente previa applicazione dei coefficienti di variazione risultanti, per ciascun gruppo di prodotti, da detta ripartizione.

    4. Gli Stati membri procedono alla ripartizione dei quantitativi ad essi attribuiti tra le imprese di trasformazione stabilite nel loro territorio, in base alla media dei quantitativi prodotti, nel rispetto del prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti la campagna per la quale è effettuata la ripartizione, eccettuata la campagna 1996/1997, che non è presa in considerazione.

    Tuttavia, per le prime tre ripartizioni, effettuate per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, si tiene conto dei quantitativi effettivamente prodotti nelle campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996.

    5. A decorrere dalla campagna 1999/2000, le ripartizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 29. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la stessa procedura. Esse contengono in particolare le norme applicabili alle imprese che hanno iniziato la loro attività da meno di tre anni, alle nuove imprese, nonché quelle applicabili in caso di fusione o alienazione di imprese.

    Articolo 7

    1. È accordato un aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto.

    L'importo dell'aiuto è stabilito per ettaro di superficie specializzata coltivata, in base alla resa media per ettaro di tale superficie. Esso è stabilito inoltre tenendo conto:

    a) della necessità di garantire il mantenimento delle superfici tradizionalmente adibite alle colture precitate;

    b) delle possibilità di smaltimento di tali uve secche.

    L'importo dell'aiuto può essere differenziato in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese.

    2. È istituita, per ciascuna campagna di commercializzazione, una superficie massima garantita comunitaria, pari alla media delle superfici adibite alle colture di cui al paragrafo 1, durante le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Se le superfici specializzate adibite alla produzione di uve secche superano la superficie massima garantita, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione successiva in funzione del superamento accertato.

    3. L'aiuto è pagato dopo il raccolto e dopo che i prodotti sono stati essiccati ai fini della trasformazione.

    4. I produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dalle azioni strutturali contro detta malattia assunte a carico del FEAOG, sezione orientamento, fruiscono, durante tre campagne, di un aiuto stabilito in funzione dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 e dell'importo dell'aiuto concesso in base alle suddette azioni strutturali. In tal caso, non si applica il paragrafo 3.

    5. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto secondo la procedura di cui all'articolo 26. Sempre secondo la stessa procedura, essa stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo, accerta l'eventuale superamento della superficie massima garantita e determina la conseguente riduzione dell'importo dell'aiuto.

    Articolo 8

    Secondo la procedura di cui all'articolo 29 possono essere stabilite norma comuni per prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e per prodotti di cui all'allegato I, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi.

    Articolo 9

    1. Gli organismi autorizzati dagli Stati membri interessati, in appresso denominati «organismi d'ammasso», acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare.

    I quantitativi di uva sultanina e di uve secche di Corinto acquistati a norma del paragrafo 2 non possono superare 27 370 tonnellate.

    2. Il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari:

    a) per i fichi secchi, al prezzo minimo corrispondente alla categoria di qualità inferiore, ridotto del 5 %;

    b) per l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, al prezzo d'acquisto in vigore per la campagna 1994/1995, aggiornato ogni anno in funzione dell'andamento del prezzo minimo all'importazione di cui all'articolo 13 o, a partire dall'anno 2000, dei prezzi mondiali.

    3. L'esecuzione dello smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi d'ammasso non deve compromettere l'equilibrio del mercato e deve garantire la parità di accesso ai prodotti in vendita e la parità di trattamento degli acquirenti.

    Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali possono essere adottate misure particolari. In tal caso, può essere richiesta una cauzione speciale a garanzia del rispetto dell'esecuzione degli obblighi assunti, in particolare per quanto riguarda la destinazione del prodotto. La cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se gli obblighi non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.

    4. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi d'ammasso per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso. Tuttavia l'aiuto cessa di essere versato oltre il periodo di diciotto mesi successivo alla fine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato.

    5. All'organismo d'ammasso è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'ammasso e il prezzo di vendita. Da tale compensazione sono detratti gli eventuali utili risultanti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita.

    6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio effettuato in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati.

    Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, di immagazzinare i prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.

    7. La messa in vendita dei prodotti acquistati a norma del paragrafo 1 avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi stabiliti anticipatamente.

    Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.

    8. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso, la compensazione finanziaria, nonché l'acquisto e la vendita dei prodotti da parte degli organismi d'ammasso, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 10

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che presentano una particolare importanza economica o ecologica, a livello locale o regionale, e che sono sottoposti in particolare a forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 29, misure specifiche volte al miglioramento della competitività e alla promozione di questi prodotti.

    Tali misure possono comprendere, in particolare:

    a) azioni volte a migliorare l'idoneità alla trasformazione dei prodotti raccolti e ad adeguarne le caratteristiche alle esigenze dell'industria di trasformazione;

    b) azioni finalizzate alla messa a punto scientifica e tecnica di nuovi metodi o procedimenti operativi atti a migliorare la qualità e/o ridurre i costi di produzione dei prodotti trasformati;

    c) azioni che vertono sullo sviluppo di nuovi prodotti e/o di nuovi impieghi dei prodotti trasformati;

    d) la realizzazione di studi economici e di mercato;

    e) azioni volte a promuovere il consumo e l'impiego dei prodotti in oggetto.

    2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate da organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni, riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, d'intesa con le organizzazioni che rappresentano operatori che esercitano attività di trasformazione e/o di commercializzazione del prodotto o dei prodotti del settore interessato.

    3. Nel caso degli asparagi destinati alla trasformazione, per facilitare l'adozione di misure specifiche volte a migliorare la competitività, quali quelle di cui al paragrafo 1, è concesso, a norma del presente articolo, nei primi tre anni successivi all'introduzione di tali misure, un aiuto forfettario di 500 ecu/ha per un massimo di 9 000 ettari.

    4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle destinate a garantire la complementarità e la compatibilità delle misure previste con quelle determinate a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché con quelle determinate a norma degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88 (6), sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    TITOLO II Scambi con i paesi terzi

    Articolo 11

    1. Tutte le importazioni e le esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

    Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni d'applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 18.

    I titoli sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione all'importazione o dell'esportazione durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

    2. Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 12

    1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 13

    1. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'allegato II, è stabilito un prezzo minimo all'importazione per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Il prezzo minimo all'importazione è stabilito tenendo conto in particolare:

    - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

    - dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

    - della situazione sul mercato interno della Comunità,

    - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.

    Qualora il prezzo minimo all'importazione non sia rispettato, in aggiunta al dazio doganale si applica una tassa compensativa calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.

    2. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è stabilito prima dell'inizio della campagna.

    Tale prezzo deve essere stabilito per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche. Per ciascuno dei due gruppi, esso può essere stabilito per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.

    3. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è stabilito prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. Esso può essere stabilito per i prodotti in imballaggi immediati aventi un peso netto determinato.

    4. Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è quello applicabile il giorno dell'importazione. L'eventuale tassa compensativa è quella applicabile lo stesso giorno.

    5. Il prezzo minimo all'importazione per le ciliegie trasformate è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    6. La tassa compensativa per le uve secche è stabilita tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scaglione è pari:

    - all'1 % del prezzo minimo per il primo scaglione,

    - al 3 %, 6 % e 9 %, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scaglione.

    Il quinto scaglione copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello che si applica per il quarto scaglione.

    L'importo massimo della tassa compensativa per le uve secche non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.

    7. Se il prezzo all'importazione delle ciliegie trasformate è inferiore al prezzo minimo per tali prodotti, è riscossa una tassa compensativa di importo pari alla differenza tra i due prezzi.

    8. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo della tassa compensativa e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 14

    1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune di uno o più dei prodotti in oggetto è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura (7), concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne nel caso in cui le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

    2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio in base alla sua offerta depositata nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

    I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1.

    3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione in oggetto.

    I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in oggetto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitaria per il prodotto.

    4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29. Tali modalità riguardano in particolare:

    a) i prodotti ai quali si applicano dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

    b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 a norma dell'articolo 5 di detto accordo.

    Articolo 15

    1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, istituiti in base ad accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti secondo modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    2. La gestione dei contingenti può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi oppure mediante una loro combinazione:

    a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

    b) metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo «dell'esame simultaneo»);

    c) metodo basato sulla considerazione delle correnti tradizionali degli scambi (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

    Possono essere stabiliti altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

    3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove opportuno, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, con la possibilità di ispirarsi a metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

    4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale e secondo lo scaglionamento appropriato, determinano il metodo di gestione da applicare e comprendono, se del caso:

    a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

    b) disposizioni sul riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

    c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

    Articolo 16

    1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di:

    a) quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti senza aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

    b) zucchero bianco e zucchero greggio del codice NC 1701:

    - glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90,

    - isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e

    - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC ex 1702 90 99

    incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 2, lettera b),

    sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, e nei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    2. Per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi esportabili con una restituzione, è stabilito il metodo:

    a) più idoneo alla natura dei prodotti e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'impiego più efficiente delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

    b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

    c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

    3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

    Quando la situazione del commercio internazionale ovvero le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione, per un determinato prodotto, può essere differenziata a seconda della destinazione di quest'ultimo.

    Le restituzioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29. Tale determinazione ha luogo periodicamente.

    Le restituzioni stabilite periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa.

    4. La restituzione è concessa soltanto su domanda e dietro presentazione del relativo titolo d'esportazione.

    5. L'importo della restituzione per i prodotti esportati è quello del giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

    a) alla destinazione indicata nel titolo, ovvero

    b) alla destinazione reale, qualora essa non coincida con la destinazione indicata nel titolo. In tal caso, l'importo non può superare quello applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

    Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo possono essere adottate misure appropriate.

    6. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, è possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 per i prodotti che fruiscono delle restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare.

    7. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento in esse previsti, applicabili per i prodotti interessati.

    Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non incide sulla validità dei titoli d'esportazione.

    8. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o inutilizzati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 17

    1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

    2. Le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione i seguenti elementi:

    a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

    - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;

    - dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

    b) i costi di commercializzazione e i costi minimi di trasporto a partire da mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione delle Comunità, nonché le spese commerciali e di inoltro fino ai paesi di destinazione;

    c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

    d) i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato.

    3. I prezzi praticati sul mercato della Comunità per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultino più favorevoli ai fini dell'esportazione.

    I prezzi praticati nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto:

    a) dei corsi rilevati sui mercati di paesi terzi,

    b) dei prezzi più favorevoli all'importazione proveniente dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,

    c) dei prezzi alla produzione rilevati nei paesi terzi esportatori,

    d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

    4. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti:

    - sono stati esportati fuori della Comunità,

    - sono di origine comunitaria, e

    - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata stabilita una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Possono tuttavia essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 29, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 18

    1. Il presente articolo si applica alla restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

    2. L'importo della restituzione è pari:

    - nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per l'esportazione di questi prodotti come tali, stabilito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8), e delle relative disposizioni di applicazione;

    - nel caso dell'isoglucosio, all'importo della restituzione per l'esportazione di questo prodotto come tale a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione;

    - nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per l'esportazione di questi prodotti come tali, stabilito per ciascuno di tali prodotti a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (9) e delle relative disposizioni di applicazione.

    3. Per poter fruire della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

    La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è sottoposta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

    4. Qualora la restituzione risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni previste per la restituzione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) anziché quelle dello stesso paragrafo 1, lettera b).

    5. La restituzione è concessa all'esportazione dei prodotti:

    a) che sono di origine comunitaria,

    b) che sono stati importati dai paesi terzi e per i quali è stato riscosso, all'atto dell'importazione, il dazio all'importazione di cui all'articolo 12, purché l'esportatore esibisca la prova:

    - dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza, e

    - della riscossione dei dazi all'atto dell'importazione di tale prodotto.

    Nel caso di cui alla lettera b) la restituzione per ciascun prodotto è pari al dazio riscosso all'atto dell'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'atto dell'importazione è superiore alla restituzione, si applica quest'ultima.

    6. La restituzione è pagata allorché è esibita la prova che i prodotti:

    - rispondono ad una delle due situazioni di cui al paragrafo 5,

    - sono stati esportati fuori della Comunità, e

    - per le restituzioni differenziate, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 29, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

    7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 19

    1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo:

    - per i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e

    - per gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

    2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione ivi prevista si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è perturbato o rischia di esserlo dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, immediatamente applicabili, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, e la cui durata di validità non può superare sei mesi. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

    3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

    Articolo 20

    1. Qualora, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sia riscosso all'esportazione di zucchero bianco un prelievo superiore a 5 ecu per 100 chilogrammi, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 29, la riscossione di una tassa sull'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento e contenenti come minimo il 35 % di zucchero addizionato.

    2. L'importo della tassa all'esportazione è stabilito tenendo conto:

    - della natura del prodotto trasformato a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero,

    - del tenore di zucchero addizionato del prodotto in questione,

    - del prezzo dello zucchero bianco praticato nella Comunità e di quello praticato sul mercato mondiale,

    - del prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero bianco,

    - delle implicazioni economiche dell'applicazione di tale tassa.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 21

    1. Per la classificazione dei prodotti soggetti al presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria derivante dall'applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.

    2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in base ad esso, nelle importazioni provenienti da paesi terzi sono vietate:

    - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

    - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

    Articolo 22

    1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fino alla cessazione di detta turbativa e del rischio di essa.

    Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le regole generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure conservative.

    2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

    3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

    TITOLO III Disposizioni generali

    Articolo 23

    Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

    Articolo 24

    Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza della normativa comunitaria relativa al mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

    Articolo 25

    Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono determinate, in funzione delle necessità specifiche del settore, sanzioni amministrative, finanziarie o di altra natura.

    Articolo 26

    Qualora si richiedano misure per facilitare la transizione dal precedente regime a quello stabilito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

    Articolo 27

    1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto di tale comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 29. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese dalla loro emanazione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento o in base ad esso, nonché le relative modifiche.

    3. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e per prevenire e reprimere le frodi.

    Articolo 28

    È istituito un comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Articolo 29

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

    Articolo 30

    Il comitato può prendere in esame ogni altra questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 31

    Le spese effettuate a norma degli articoli 2 e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (10).

    Articolo 32

    Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

    Articolo 33

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica il 1° gennaio 1997. Tuttavia, per ciascuno dei prodotti interessati, il titolo I si applica solo a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997/1998.

    2. Con effetto dalla data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

    - regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (11),

    - regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che istituisce dei sistemi di limiti di garanzia per le pesche e le pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta (12),

    - regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (13),

    - regolamento (CEE) n. 668/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'introduzione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori (14).

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato IV.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. C 52 del 21. 2. 1996, pag. 23.

    (2) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 276.

    (3) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 30.

    (4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1).

    (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6) Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

    (7) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

    (8) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43).

    (9) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

    (10) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

    (11) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69).

    (12) GU n. L 198 del 27. 7. 1988, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3).

    (13) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4).

    (14) GU n. L 72 del 25. 3. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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