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Document 31996D0482

    96/482/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 196 del 7.8.1996, p. 13–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrogato da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/482/oj

    31996D0482

    96/482/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 07/08/1996 pag. 0013 - 0027


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1996 relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/482/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 23, paragrafo 1, 24 e 26 paragrafo 2,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

    considerando che la decisione 95/233/CE della Commissione (3) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali, in linea di principio, sono autorizzate le importazioni di pollame vivo e di uova da cova;

    considerando che i paesi e le parti del territorio dei paesi che figurano in tale elenco hanno fornito garanzie tali da essere considerati indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla decisione 93/342/CEE della Commissione (4), modificata dalla decisione 94/438/CE (5);

    considerando che è necessario stabilire le norme generali e specifiche di polizia sanitaria ed i certificati veterinari richiesti per l'importazione di pollame o di uova da cova; che è inoltre necessario stabilire le modalità di prelievo dei campioni e di esecuzione delle prove; che tutte queste prescrizioni debbono essere perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 90/539/CEE, nonché da decisioni di attuazione concernenti gli scambi intracomunitari;

    considerando che l'elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare i certificati previsti dalla presente decisione sono stati stabiliti dalla decisione 96/483/CE (6);

    considerando inoltre che le norme, e pertanto i certificati, possono essere diversi per piccole partite di pollame; che le norme e i certificati per queste ultime partite devono essere definiti in una decisione distinta;

    considerando che occorre pertanto tener conto della situazione sanitaria generale dei paesi terzi; che per alcuni paesi terzi ripresi nell'elenco summenzionato può essere autorizzata solamente l'importazione di determinate categorie di pollame e di uova da cova;

    considerando che per le importazioni di ratiti e delle relative uova da cova è necessario rinviare, a causa delle differenze biologiche tra questi volatili e le altre specie di pollame, la definizione delle norme di polizia sanitaria e dei certificati veterinari fino al momento in cui il comitato scientifico veterinario avrà espresso un parere sui rischi che tali importazioni implicano;

    considerando che, per quanto concerne la categoria dei prodotti in oggetto e allo scopo di impedire un deterioramento della situazione sanitaria nel territorio della Comunità, è necessario introdurre un periodo di isolamento e di osservazione, seguito da un esame clinico;

    considerando che la Commissione può modificare la presente decisione in qualsiasi momento, qualora si modifichi la situazione sanitaria dei paesi interessati;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La presente decisione si applica alle importazioni di pollame e di uova da cova quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE, esclusi i ratiti e le relative uova da cova.

    2. La presente decisione non si applica alle importazioni di singole partite inferiori a 20 unità di pollame o di uova da cova.

    3. Ai fini della presente decisione si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione 93/342/CEE.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

    a) pollame riproduttore e da reddito conforme ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello A e proveniente da paesi terzi o parti di tali paesi elencati nella colonna A dell'allegato della decisine 96/483/CE;

    b) uova da cova conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello B e provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella colonna B dell'allegato della decisione 96/483/CE;

    c) pulcini di un giorno conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello C e provenienti da paesi terzi o da parti di tali paesi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 96/483/CE;

    d) pollame da macello e pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento conformi ai requisiti stabiliti dal certificato sanitario che figura nell'allegato I, modello D e provenienti da paesi terzi o parti di tali paesi elencati nella colonna D dell'allegato della decisione 96/483/CE,

    purché siano accompagnate da certificato pertinente, debitamente compilato e firmato.

    2. Il pollame riproduttore e da reddito, le uova da cova e i pulcini di un giorno devono provenire da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato in base a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempreché il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato sospeso o revocato.

    Articolo 3

    1. Dopo l'importazione, il pollame riproduttore e da reddito o i pulcini di un giorno vengono tenuti nelle aziende di destinazione almeno durante le sei settimane successive al giorno di arrivo o sino al giorno della macellazione, qualora vengano macellati prima dello scadere delle sei settimane.

    Dopo l'importazione di uova da cova, i pulcini nati da tali uova vengono tenuti per almeno tre settimane dal giorno della schiusa nelle aziende alle quali sono stati inviati dopo la schiusa.

    2. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 e durante il periodo di schiusa delle uova, il pollame o le uova importati e i pulcini nati da tali uova vengono tenuti separati da animali e uova non importati. Il pollame viene pertanto tenuto in pollai dove non vi sono altri branchi e le uova debbono schiudersi in incubatrici separate.

    In deroga al disposto del primo comma, gli Stati membri possono consentire che pollame o uova importati vengano aggiunti rispettivamente a pollame o uova già presenti nel pollaio o nell'incubatrice. In tal caso i periodi di cui al paragrafo 1 decorrono dal momento in cui vengono introdotti rispettivamente gli ultimi volatili o le ultime uova importati.

    Il pollame viene sottoposto ad esame clinico da parte del veterinario abilitato e, se del caso, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato sanitario, perlomeno alla fine dei periodi di cui al paragrafo 1.

    I periodi di cui al paragrafo 1 sono prolungati qualora non sia possibile escludere il contagio dalla malattia di Newcastle o dall'influenza aviaria.

    Articolo 4

    Se il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno e i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati di cui all'allegato I, il prelievo dei campioni per le prove e le prove stesse vengono eseguiti conformemente ai protocolli di cui all'allegato II.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

    (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (3) GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76.

    (4) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

    (5) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.

    (6) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO I

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ALLEGATO II

    Protocolli per la normalizzazione di materiali e procedure per le prove veterinarie relative ad importazioni di pollame e uova da cova provenienti da paesi terzi

    1. Malattia di Newcastle

    I metodi di campionamento e di esecuzione delle prove devono essere conformi ai metodi descritti nell'allegato della decisione 92/340/CEE della Commissione relativa ai controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l'eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

    2. Salmonella pullorum

    - I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

    - I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B67).

    3. Salmonella gallinarum

    - I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

    - I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B62).

    4. Salmonella arizonae

    Esame sierologico: prelevare campioni da 60 volatili nel luogo di deposizione. La prova va effettuata conformemente ai metodi descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B31, B47).

    5. Mycoplasma gallisepticum

    - I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

    - I metodi di esecuzione delle prove devono essere conformi a quelli descritti nel manuale delle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, pubblicato dall'OIE, Parigi (B65).

    6. Mycoplasma meleagridis

    - I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III della direttiva 90/539/CEE.

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