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Document 31995R1502

    Regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione per la campagna 1995/96 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    GU L 147 del 30.6.1995, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1502/oj

    31995R1502

    Regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione per la campagna 1995/96 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 30/06/1995 pag. 0013 - 0018


    REGOLAMENTO (CE) N. 1502/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 recante modalità d'applicazione per la campagna 1995/96 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che, tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 del citato articolo 10 il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in questione;

    considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono, in certi casi, suddivisi in svariate qualità standard; che, conseguentemente, occorre determinare le qualità standard da utilizzare in funzione di criteri oggettivi di classificazione, come pure i limiti di tolleranza che consentono di classificare i prodotti da importare secondo la qualità più appropriata; che, tra i possibili criteri oggettivi di classificazione qualitativa del frumento tenero, quelli più comunemente utilizzati in ambito commerciale e più facilmente sottoponibili a controllo sono il tenore proteico, il peso specifico e il contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz); che nel caso del frumento duro, tali criteri consistono nel peso specifico, nel contenuto di impurità varie (Schwarzbesatz) e nel tenore di grani vitrei; che, pertanto, le merci importate sono sottoposte alle analisi che consentono di determinare questi parametri per ciascuna partita importata; che, tuttavia, quando la Comunità avrà definito una procedura di riconoscimento ufficiale dei certificati di qualità attestati e rilasciati da un'autorità dello Stato di origine delle merci, le analisi in parola potranno essere effettuate soltanto a titolo di verifica, su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo;

    considerando che ai fini del calcolo del dazio all'importazione, l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che, per ciascuna delle qualità definite per i prodotti di cui al medesimo paragrafo, si constatano e si fissano regolarmente i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, ai fini della determinazione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni per le varie qualità di frumento e le quotazioni per gli altri cereali; che, pertanto, è opportuno definire tali quotazioni;

    considerando che, per ragioni di chiarezza e trasparenza, la quotazione dei vari tipi di frumento e degli altri cereali nelle borse statunitensi delle materie prime va assunta quale base oggettiva per stabilire i prezzi rappresentativi cif all'importazione; che l'aggiunta del premio commerciale attribuito sul mercato degli Stati Uniti a ciascuna qualità dei vari cereali consente di convertire la quotazione in borsa di ogni cereale in un prezzo fob all'esportazione in partenza dagli Stati Uniti; che, mediante aggiunta dei noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e un porto comunitario secondo i valori del mercato dei noli, tali prezzi fob possono essere convertiti in prezzi rappresentativi cif all'importazione; che, dato il volume dei noli e del commercio del porto di Rotterdam, questo porto costituisce la destinazione comunitaria con le quotazioni dei noli marittimi meglio note al pubblico, più trasparenti e più agevolmente disponibili; che, conseguentemente, il porto di destinazione da prendere in considerazione per la Comunità è quello di Rotterdam;

    considerando che, tenuto conto di quanto suesposto e ai fini della trasparenza, i prezzi rappresentativi cif all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) sono stabiliti aggiungendo alla quotazione del cereale in questione sulla borsa delle materie prime il premio commerciale attribuito a detto cereale e i noli marittimi tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e il porto di Rotterdam; che, tuttavia, per tenere conto delle differenze di costo dei noli in rapporto allo scalo di destinazione, è legittimo prevedere adeguamenti forfettari del dazio all'importazione per i porti comunitari situati nel Mediterraneo, sulla costa atlantica della penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda o nei paesi scandinavi; che, per seguire l'evoluzione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione così stabiliti, è opportuno prevedere un controllo quotidiano degli elementi che ne consentono il calcolo; che il prezzo rappresentativo cif all'importazione calcolato per l'orzo riflette adeguatamente la situazione di mercato del sorgo e della segale, e che, conseguentemente, il prezzo rappresentativo cif all'importazione per l'orzo è ugualmente applicabile a tali cereali;

    considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo di due settimane di verifica dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di ciascun cereale consente di tenere conto delle tendenze del mercato senza introdurre elementi di incertezza; che, conseguentemente, i dazi all'importazione di questi prodotti vengono stabiliti ogni due settimane, il mercoledì, facendo riferimento alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione costatata durante il suddetto periodo; che il dazio all'importazione così calcolato può essere applicato per un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, dazio incluso; che, tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione di borsa durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, o se tali prezzi, in seguito ad improvvisi mutamenti degli elementi che ne consentono il calcolo, durante il predetto periodo subiscono fluttuazioni molto considerevoli, occorre prendere misure finalizzate al mantenimento della rappresentatività dei prezzi cif all'importazione del prodotto in causa; che, in caso di assenza di quotazioni, è opportuno continuare ad applicare il dazio fissato per il periodo precedente e che, nel caso di notevoli fluttuazioni della quotazione di borsa o dei premi commerciali riferiti alla quotazione, ovvero dei costi dei noli marittimi o dei tassi di cambio impiegati per il calcolo del prezzo cif all'importazione del prodotto in causa, è d'uopo ristabilire la rappresentatività di tale prezzo adeguandolo in misura corrispondente allo scarto costatato rispetto alla fissazione vigente, in modo da tener conto dei cambiamenti intervenuti; che, anche in presenza di questo tipo di adeguamento, la scadenza della fissazione successiva non risulta modificata;

    considerando che se il cereale importato giunge nella Comunità per via terrestre o fluviale o per via marittima su natanti provenienti da porti situati nel Mediterraneo, nel mar Nero o nel mar Baltico, i costi di trasporto sono sensibilmente inferiori a quelli considerati per il calcolo dei dazi all'importazione; che, conseguentemente, per tali importazioni occorre tenere conto, forfettariamente, di questa differenza di costi all'atto della determinazione del prezzo cif all'importazione dei prodotti di cui trattasi;

    considerando che, qualora le informazioni di cui dispone la Commissione evidenziassero che certe quotazioni o certi prezzi non rappresentano la reale tendenza del mercato dell'importazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione comunitaria di frumento tenero di qualità media o bassa a motivo dell'applicazione, da parte dei paesi terzi, di sussidi all'esportazione di questi prodotti verso paesi del bacino del Mediterrano o verso paesi europei, l'importo concesso a titolo di sussidio all'esportazione deve poter essere detratto dal prezzo cif all'importazione del prodotto in causa;

    considerando che, per le importazioni di frumento tenero di qualità pregiata o di orzo da birra o di mais vitreo, in virtù della particolare qualità della merce, o in ragione del fatto che i prezzi del prodotto da importare includono un supplemento per la qualità rispetto al prezzo normale del prodotto in causa, la quotazione di borsa presa in considerazione per il calcolo del prezzo rappresentativo cif all'importazione non tiene conto dell'esistenza del supplemento in parola rispetto alle normali condizioni di mercato; che, affinché si tenga conto di tale supplemento sul prezzo o sulla quotazione, e qualora l'importatore dimostri di avere utilizzato il prodotto di qualità pregiata, giustificando l'esistenza del supplemento stesso, è dunque opportuno rimborsare agli importatori una percentuale forfettaria del dazio all'importazione pagato per importare la merce in causa;

    considerando che, in vista di una scrupolosa verifica dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, conviene limitarne l'applicazione alla sola campagna di commercializzazione 1995/96;

    considerando che, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli importatori, occorre stabilire un sistema di garanzie supplementari che integrino quelle specifiche del titolo;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1).

    Articolo 2

    1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC:

    - da 1001 10 00 a 1001 90 99 (escluso il frumento segalato),

    - 1002 00,

    - 1003 00 10 e 1003 00 90,

    - 1005 10 90 e 1005 90 00,

    - 1007 00 90,

    vengono calcolati quotidiamente, ma sono fissati dalla Commissione ogni due settimane, il mercoledì, per essere applicati a decorrere dal giorno seguente. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolati si discosta di 5 ECU/t dal dazio fissato, viene apportato un adeguamento corrispondente.

    Se il mercoledì in cui è prevista una fissazione dei dazi all'importazione è un giorno non lavorativo per la Commissione, la fissazione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

    Nell'intervallo fra due fissazioni periodiche, il dazio all'importazione viene eventualmente aumentato o diminuito della differenza tra il prezzo d'intervento valido il mese della fissazione maggiorato del 55 % e quello del mese dell'importazione, maggiorato della stessa percentuale.

    2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all'importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all'articolo 4, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti.

    3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

    Tuttavia, se per un determinato prodotto non si dispone di alcuna quotazione della borsa di riferimento prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, durante le due settimane precedenti la successiva fissazione periodica, resta in vigore il dazio all'importazione precedentemente fissato.

    Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i dazi all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

    4. Se il porto di sbarco nella Comunità:

    - si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 ECU/t.

    - si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica e sulle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica dal dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t - si trova in Danimarca, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t.

    Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto. La diminuzione del dazio di cui al comma precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

    5. L'importatore può beneficiare di una riduzione di importo pari a 8 ECU/t per le importazioni:

    - di frumento tenero di qualità standard alta,

    - di orzo da birra e - di mais vitreo,

    a titolo di riduzione forfettaria del dazio all'importazione, purché dimostri che, rispetto al prezzo normale del prodotto di cui trattasi, può essere stato pagato un supplemento per la qualità.

    La riduzione è concessa a condizione che:

    a) il richiedente indichi nella casella 20 del titolo d'importazione il prodotto trasformato la cui fabbricazione prevede l'impiego del cereale da importare;

    b) l'importatore si impegni per iscritto, alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, a trasformare la totalità della merce da importare conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo stesso entro sei mesi dalla data dell'accettazione di immissione in libera pratica. L'importatore indica il luogo in cui si svolgerà il processo di trasformazione. Se quest'ultimo sarà effettuato in un altro Stato membro, la spedizione delle merci richiede la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 (1). L'indicazione di cui alla lettera a) va riportata nella casella 104 del documento T 5;

    c) l'importatore costituisca, all'atto della presentazione della domanda di titoli d'importazione, una cauzione di importo pari a 8 ECU/t. Tale cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto indicato di cui alla lettera a) entro il termine di cui alla lettera b). Se il processo di trasformazione viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello di importazione, la prova della trasformazione è addotta mediante l'esemplare di controllo T 5.

    La trasformazione si considera effettuata quando:

    - nel caso del frumento tenero, sia stato fabbricato il prodotto di cui alla lettera a),

    - nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione, e - nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto dei codici NC 1904 10 10 o 1103 13.

    Articolo 3

    I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I.

    Articolo 4

    1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa; per il frumento duro; il granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

    a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;

    b) premio commerciale noto riferito a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione;

    c) nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messio o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

    Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

    - l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;

    - gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

    2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, l'orzo e il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero, corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di frumento duro, di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero, effettuate:

    - con trasporto terrestre o fluviale, o - con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico, vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

    Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bacino del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.

    3. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono quelli calcolati per l'orzo. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91, il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 e l'orzo destinato alla semina del codice NC 1003 00 10 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta, per il granturco e per l'orzo.

    Articolo 5

    Nel caso del frumento tenero e del frumento duro le domande di titolo di importazione sono ammissibili solamente alle seguenti condizioni:

    - indicazione da parte del richiedente, nella casella 20 del titolo d'importazione, della qualità da importare;

    - costituzione preliminare da parte del richiedente di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1), se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in causa. L'importo di questa cauzione è pari alla differenza, alla data della domanda, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 ECU/t.

    Articolo 6

    1. Per ogni importazione di frumento duro e di frumento tenero di qualità standard alta o media, le autorità doganali dello Stato membro d'importazione prelevano, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione (2), campioni rappresentativi per analizzare il tenore proteico, il peso specifico e il tasso di impurità (Schwarzbesatz), come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio (3). Inoltre, per il frumento duro, l'autorità competente determina il tenore di grani vitrei. Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero o del frumento duro, attestato e rilasciato dallo Stato di origine delle merci, i suddetti campioni non vengono pelevati e le analisi vengono effettuate a puro titolo di verifica della qualità certificata su un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

    La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità importata è inferiore a quella definita nell'allegato I, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.

    2. I metodi di riferimento per le analisi di cui al precedente paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione (4) e (CEE) n. 2731/75.

    3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento importato in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In tal caso la cauzione di cui all'articolo 5 è sinvolata, ad eccezione del supplemento di 5 ECU/t.

    Nel caso in cui la differenza di cui sopra non venga pagata entro il termine di un mese, la cauzione di cui all'articolo 5 viene incamerata a titolo di dazio all'importazione e il supplemento di 5 ECU/t viene incamerato a titolo di cauzione.

    4. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

    Articolo 7

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 e utilizzati dopo tale data.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 1621/93 è abrogato.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995 e fino al 30 giugno 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    (1) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

    (2) GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1.

    (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

    (4) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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