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Document 31995R1292

    Regolamento (CE) n. 1292/95 della Commissione, del 7 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    GU L 125 del 8.6.1995, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1292/oj

    31995R1292

    Regolamento (CE) n. 1292/95 della Commissione, del 7 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 125 del 08/06/1995 pag. 0011 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 1292/95 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 2 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e delle Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione, del 24 settembre 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3498/93 (4), contiene riferimenti agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994; che è pertanto opportuno adattare le disposizioni di tale regolamento per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Il numero di identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è preceduto dalle lettere seguenti:

    - (CE)/(EG) - B, per le imprese situate in Belgio,

    - (EF) - DK, per le imprese situate in Danimarca,

    - (EG) - D, per le imprese situate in Germania,

    - (EK) - EL, per le imprese situate in Grecia,

    - (CE) - ESP, per le imprese situate in Spagna,

    - (CE) - F, per le imprese situate in Francia,

    - (EY) - FI, per le imprese situate in Finlandia,

    - (EC) - IRL, per le imprese situate in Irlanda,

    - (CE) - ITA, per le imprese situate in Italia,

    - (CE) - L, per le imprese situate in Lussemburgo,

    - (EG) - NL, per le imprese situate nei Paesi Bassi,

    - (EG) - OS, per le imprese situate in Austria,

    - (CE) - P, per le imprese situate in Portogallo,

    - (EG) - SV, per le imprese situate in Svezia,

    - (EC) - UK, per le imprese situate nel Regno Unito. »

    2) All'articolo 18, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera, secondo la procedura del transito comunitario interno, o abbia transitato per tale paese secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato è rilasciato a condizione che sia stato comprovato che l'olio è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore. »

    3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, fino al 31 ottobre 1996, è ammessa l'utilizzazione delle lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/85 nella sua versione precedente alla presente modifica.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 20.

    ALLEGATO

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    >FINE DI UN GRAFICO>

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