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Document 21994A0525(01)

    Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e pere nella Comunità

    GU L 130 del 25.5.1994, p. 36–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/294/oj

    Related Council decision

    21994A0525(01)

    Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e pere nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1994 pag. 0036 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0021
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0021


    ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e pere nella Comunità

    Lettera della Comunità

    Bruxelles,

    Signor . . .,

    a seguito delle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea (di seguito denominata « Comunità ») e la Repubblica del Cile (di seguito denominata « Cile ») circa l'accesso al mercato comunitario di mele e pere cilene, le parti hanno concordato quanto segue.

    1. La Comunità applicherà alle importazioni di mele e di pere le disposizioni seguenti:

    a) il prezzo d'entrata per un dato paese esportatore si ragguaglia al prezzo rappresentativo più basso o alla media ponderata dei prezzi rappresentativi più bassi registrati con riguardo ad almeno il 60 % dei quantitativi provenienti dal paese terzo di cui trattasi e commercializzati su tutti i mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i prezzi;

    b) la tassa di compensazione è abrogata se per quattro giorni lavorativi consecutivi non si registrano per il prodotto proveniente dal paese terzo interessato prezzi inferiori al prezzo di riferimento;

    c) con riguardo all'abolizione della tassa di compensazione, qualora nel corso di una giornata l'entità delle vendite risulti insignifcante, si considera che in tale giornata non sia avvenuta alcuna vendita.

    2. La Comunità assume inoltre gli impegni di seguito indicati:

    a) la Comunità riduce del 50 %, per il periodo 1° aprile-31 luglio, l'aliquota di base dei dazi ad valorem indicati nel suo elenco finale dell'Uruguay Round per le mele e le pere importate che rispettano il prezzo d'entrata. Tale riduzione sarà scaglionata come indicato nell'elenco;

    b) la Comunità riduce autonomamente del 50 %, per i periodo 1° aprile-30 giugno, i dazi doganali ad valorem sulle importazioni di mele e di pere che non rispettano il prezzo d'entrata;

    c) nel dare attuazione ai risultati dell'Uruguay Round, per il periodo 1° aprile-30 giugno, la Comunità inserisce le seguenti indicazioni alla sottovoce 0808 10 99 dell'allegato relativo alle mele:

    . . . non inferiore a 56,4 ECU ma inferiore a 57,7 ECU: 6 % + 6,3 ECU

    . . . non inferiore a 55,2 ECU ma inferiore a 56,4 ECU: 6 % + 7,5 ECU

    . . . pari o inferiore a 55,2 ECU: 6 % + 29,7 ECU

    e le seguenti indicazioni per il periodo 1° aprile-30 giugno alla sottovoce 0808 20 33 di cui all'allegato relativo alle pere:

    . . . non inferiore a 51,2 ECU ma inferiore a 52,3 ECU: 5 % + 5,7 ECU

    . . . non inferiore a 50,1 ECU ma inferiore a 51,2 ECU: 5 % + 6,8 ECU

    . . . pari o inferiore a 50,1 ECU: 5 % + 29,7 ECU

    Tali valori vengono adeguati conformemente all'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'Uruguay Round.

    3. All'atto dell'adozione della normativa comunitaria di cui al punto 12 della notifica al GATT, da parte della Comunità, delle misure di cui al punto 2, lettera a), il Cile ritira il reclamo presentato al GATT in ordine alle restrizioni comunitarie sulle importazioni di mele dal Cile.

    4. Il Cile non avvia la procedura GATT di risoluzione delle controversie con riguardo al sistema comunitario di tasse di compensazione di cui si è occupato il « panel » istituito dal Consiglio del GATT il 22 settembre 1993 per esaminare le restrizioni comunitarie sulle importazioni di mele dal Cile.

    Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

    Mi pregio di proporLe che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera, unitamente alla Sua conferma, costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile.

    Voglia gradire, Signor . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    Lettera della Repubblica del Cile

    Bruxelles,

    Signor . . . ,

    mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta:

    « a seguito delle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea (di seguito denominata "Comunità") e la Repubblica del Cile (di seguito denominata "Cile") circa l'accesso al mercato comunitario di mele e pere cilene, le parti hanno concordato quanto segue.

    1. La Comunità applicherà alle importazioni di mele e di pere le disposizioni seguenti:

    a) il prezzo d'entrata per un dato paese esportatore si ragguaglia al prezzo rappresentativo più basso o alla media ponderata dei prezzi rappresentativi più bassi registrati con riguardo ad almeno il 60 % dei quantitativi provenienti dal paese terzo di cui trattasi e commercializzati su tutti i mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i prezzi;

    b) la tassa di compensazione è abrogata se per quattro giorni lavorativi consecutivi non si registrano per il prodotto proveniente dal paese terzo interessato prezzi inferiori al prezzo di riferimento;

    c) con riguardo all'abolizione della tassa di compensazione, qualora nel corso di una giornata l'entità delle vendite risulti insignificante, si considera che in tale giornata non sia avvenuta alcuna vendita.

    2. La Comunità assume inoltre gli impegni di seguito indicati:

    a) la Comunità riduce del 50 %, per il periodo 1° aprile-31 luglio, l'aliquota di base dei dazi ad valorem indicati nel suo elenco finale dell'Uruguay Round per le mele e le pere importate che rispettano il prezzo d'entrata. Tale riduzione sarà scaglionata come indicato nell'elenco;

    b) la Comunità riduce autonomamente del 50 %, per il periodo 1° aprile-30 giugno, i dazi doganali ad valorem sulle importazioni di mele e di pere che non rispettano il prezzo d'entrata;

    c) nel dare attuazione ai risultati dell'Uruguay Round, per il periodo 1° aprile-30 giugno, la Comunità inserisce le seguenti indicazioni alla sottovoce 0808 10 99 dell'allegato relativo alle mele:

    . . . non inferiore a 56,4 ECU ma inferiore a 57,7 ECU: 6 % + 6,3 ECU

    . . . non inferiore a 55,2 ECU ma inferiore a 56,4 ECU: 6 % + 7,5 ECU

    . . . pari o inferiore a 55,2 ECU: 6 % + 29,7 ECU

    e le seguenti indicazioni per il periodo 1° aprile-30 giugno alla sottovoce 0808 20 33 di cui all'allegato relativo alle pere:

    . . . non inferiore a 51,2 ECU ma inferiore a 52,3 ECU: 5 % + 5,7 ECU

    . . . non inferiore a 50,1 ECU ma inferiore a 51,2 ECU: 5 % + 6,8 ECU

    . . . pari o inferiore a 50,1 ECU: 5 % + 29,7 ECU

    Tali valori vengono adeguati conformemente all'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'Uruguay Round.

    3. All'atto dell'adozione della normativa comunitaria di cui al punto 1 e della notifica al GATT, da parte della Comunità, delle misure di cui al punto 2, lettera a), il Cile ritira il reclamo presentato al GATT in ordine alle restrizioni comunitarie sulle importazioni di mele dal Cile.

    4. Il Cile non avvia la procedura GATT di risoluzione delle controversie con riguardo al sistema comunitario di tasse di compensazione di cui si è occupato il "panel" istituito dal Consiglio del GATT il 22 settembre 1993 per esaminare le restrizioni comunitarie sulle importazioni di mele dal Cile.

    Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

    Mi pregio di proporLe che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera, unitamente alla Sua conferma, costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile. »

    Sono in grado di confermarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo e di farLe altresì sapere che, in conformità con la Sua proposta, la Sua lettera e la presente costituiscono un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile.

    Voglia gradire, Signor . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del governo della Repubblica del Cile

    ANNEX

    >SPAZIO PER TABELLA>

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