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Document 31991R2026

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/91 DEL CONSIGLIO dell' 8 luglio 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di manganese (1991)

    GU L 186 del 12.7.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2026/oj

    31991R2026

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/91 DEL CONSIGLIO dell' 8 luglio 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di manganese (1991) -

    Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/91 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1991 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per una certa varietà di manganese (1991)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che nella Comunità la produzione di una certa varietà di manganese rimarrà nell'anno 1991 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1991 occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo nei limiti di un volume adeguato che tenga conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tale prodotto, nonché l'avvio della produzione comunitaria;

    considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso;

    considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

    considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Da 1o luglio al 31 dicembre 1991 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

    Numero

    d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume

    contingentale

    (in t) Dazio

    contingentale

    (in %) 09.2821 ex 8111 00 11 Manganese elettrolitico, di purezza, in peso, di 99,7 % o più, destinato alla fabbricazione di leghe non ferrose (1) 1 750 0

    (a) Codice Taric: 8111 00 11 * 20

    (1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

    2. Nei limiti del detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

    Articolo 2

    Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

    Articolo 3

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

    Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

    I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

    Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

    L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BUKMAN

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