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Document 31990R3917

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3917/90 DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2990/82 RELATIVO ALLA VENDITA DI BURRO A PREZZO RIDOTTO AI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE

    GU L 375 del 31.12.1990, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1992; abrog. impl. da 392R3694

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3917/oj

    31990R3917

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3917/90 DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2990/82 RELATIVO ALLA VENDITA DI BURRO A PREZZO RIDOTTO AI BENEFICIARI DI ASSISTENZA SOCIALE

    Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1990 pag. 0012 - 0012


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3917/90 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4109/88(4), ha introdotto un regime di vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale il quale scade il 31 dicembre 1990; che ai termini dell'articolo 3 bis,

    paragrafo 3, il Consiglio, prima di questa data e in base ad una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime per un periodo di due anni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2990/82, la data del 31 dicembre 1990 è sostituita da quella del 31 dicembre 1992.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI

    (1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

    (3)GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

    (4)GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 3.

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