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Document 31988R1022

    Regolamento (CEE) n. 1022/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità

    GU L 101 del 20.4.1988, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1022/oj

    31988R1022

    Regolamento (CEE) n. 1022/88 del Consiglio del 18 aprile 1988 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1988 pag. 0004 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/88 DEL CONSIGLIO

    del 18 aprile 1988

    che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia dal CETMA, il comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere, a nome dei produttori francesi, tedeschi e italiani che rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria interessata. La denuncia conteneva sufficienti elementi per provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (3), la quale ha condotto all'adozione del regolamento (CEE) n. 1698/85 (4), che ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tali prodotti, determinate società hanno proceduto al montaggio di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10, riguardante le macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

    - Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito,

    - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,

    - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,

    - Sharp Manufacturing Company (UK), Ltd. Wrexham, Regno Unito,

    - Canon Bretagne SA, Liffré, Francia,

    - TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania.

    (2) La Commissione ha debitamente informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone e i ricorrenti, fornendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (3) Tutte le società interessate nonché i ricorrenti hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto, nonché chiesto e ottenuto di essere sentite dalla Commissione.

    (4) Gli acquirenti di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha chiesto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione della natura delle operazioni di montaggio ed ha svolto un'inchiesta presso le seguenti società:

    - Astec Europe Ltd. Stourbridge, Regno Unito,

    - Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito,

    - Canon Bretagne SA, Liffré, Francia,

    - Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito,

    - Sharp Manufacturing Company (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito.

    Inoltre, la Commissione ha proceduto ad un'inchiesta presso la sede di un fornitore di sottogruppi ad alcune delle società interessate. Non essendo direttamente coinvolto dall'inchiesta, il fornitore suddetto ha chiesto che il suo nome non venisse citato. Nella fattispecie, la richiesta appare giustificata.

    Un'altra società, le cui attività nella Comunità dovevano formare oggetto d'inchiesta secondo l'avviso di apertura, cioè la TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Germania, ha cessato le attività di montaggio di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità prima dell'inizio dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere l'inchiesta nei confronti di tale società.

    (5) Il periodo d'inchiesta è stato costituito dal periodo 1o gennaio - 31 luglio 1987.

    B. Relazioni o associazione con l'esportatore

    (6) Si è riscontrato che tutte le società di cui al punto 1 sono affiliate interamente controllate dagli esportatori giapponesi di macchine da scrivere elettroniche soggette al dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 1698/85.

    (7) Una società, la Silver Reed International (Europe) Ltd, ha asserito di non dover formare oggetto dell'inchiesta poiché le operazioni di montaggio non venivano effettuate dalla Silver Reed, ma dalla società Astec Europe Ltd. Dall'inchiesta è emerso, però, che le operazioni della Astec in materia si limitavano al semplice montaggio delle parti di macchine da scrivere elettroniche importate e fornite ad essa dalla Silver Reed. In seguito, le macchine da scrivere montate venivano vendute esclusivamente sul mercato comunitario dal gruppo Silver Reed. Questo gruppo sosteneva tutti i costi per l'importazione delle parti e la vendita dei prodotti finiti. Un importo per il montaggio veniva pagato dal gruppo Silver Reed alla Astec, ma esso non costituiva che una piccola percentuale dei costi totali di vendita della Silver Reed. In queste circostanze, si deve considerare che quest'operazione di montaggio è eseguita dalla Silver Reed.

    C. Produzione

    (8) Tutte le società hanno iniziato le operazioni di montaggio dopo l'apertura della procedura antidumping riguardante le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, in data 24 marzo 1984.

    D. Pezzi

    (9) In generale, il valore dei pezzi in questione è stato determinato sulla base dei prezzi di acquisto pagati dalle società al momento della consegna alle fabbriche nella Comunità. Alcune società hanno chiesto che venissero applicati i valore fob o cif. La richiesta è stata respinta perché il valore da prendere in considerazione è quello praticato per i pezzi e i materiali al momento delle operazioni di montaggio, ossia franco fabbrica, dazio corrisposto.

    (10) I suddetti prezzi di acquisto non sono stati utilizzati nei casi sotto specificati, nei quali l'inchiesta ha dimostrato che essi non riflettono adeguatamente l'autentico valore. In questi casi, i prezzi di acquisto sono stati sostituiti da opportuni prezzi alternativi.

    Canon

    (11) Dall'indagine è emerso che, per alcuni modelli, il prezzo di cessione di talune parti e taluni materiali originari del Giappone e forniti dalla Canon Inc. (Giappone) alla sua affiliata nella Comunità non copriva tutti i costi sostenuti dalla Canon Inc. Pertanto, i prezzi di vendita sono stati adeguati in modo da riflettere i prezzi di acquisto della Canon per i prezzi prodotti da terzi o la totalità dei costi di produzione della Canon, maggiorati dei costi di distribuzione e delle spese generali e di amministrazione sostenuti dalla Canon, come risulta dalla sua contabilità.

    La Canon ha asserito che uno dei sottogruppi, segnatamente il più costoso utilizzato per determinati modelli, è di origine comunitaria. È stato però rilevato che questo pezzo veniva montato nella Comunità con componenti esclusivamente importati dal Giappone, da parte della affiliata di un produttore giapponese che produce normalmente detti componenti in Giappone, dove rifornisce la società madre della Canon. Sulla base delle informazioni pervenute da due parti, segnatamente un produttore di macchine da scrivere elettroniche che effettua operazioni di montaggio praticamente identiche e la filiale succitata, è stato concluso che queste operazioni di montaggio in sottogruppi non costituiscono una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 (1). Le semplici operazioni di montaggio di base effettuate nella Comunità sono irrilevanti rispetto alla produzione dei componenti che avviene in Giappone. Il sottogruppo non è pertanto di origine comunitaria.

    La Canon ha chiesto che i costi del montaggio di un sottogruppo, sostenuti a livello della sua fabbrica, venissero incluse nel valore dei pezzi comunitari. Detta richiesta, tuttavia, non può essere accolta in quanto i costi di montaggio non possono essere inclusi nel valore dei pezzi o dei materiali utilizzati nelle operazioni di montaggio o di produzione, bensì costituiscono un valore aggiunto a detti pezzi o materiali nel corso della lavorazione.

    È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Canon varia, a seconda dei modelli, dal 70 al 95 % del valore totale dei pezzi, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è pari all'80 %.

    Brother

    (12) È stato riscontrato che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli prodotti dalla Brother è inferiore al 60 %. L'inchiesta è pertanto chiusa con decisione della Commissione.

    Kyushu Matsushita

    (13) L'inchiesta ha rivelato, per quasi tutti i modelli, una situazione identica a quella descritta al punto 11, secondo comma. Ne sono state tratte conclusioni identiche.

    Si è riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Kyushu Matsushita varia, a seconda del modello, dal 77 al 94 % del valore totale dei pezzi, fermo restanto che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è pari all'82 %.

    Sharp

    (14) L'inchiesta ha rivelato che i prezzi di cessione di talune parti e taluni materiali originari del Giappone e forniti dalla Sharp Corporation (Giappone) alla sua affiliata nella Comunità non coprivano tutti i costi sostenuti dalla Sharp Corporation. Si possono pertanto formulare le stesse osservazioni di cui al punto 11, primo comma e trarre conclusioni identiche.

    La Sharp ha però asserito che un sottogruppo, utilizzato per la maggior parte dei modelli, segnatamente il più costoso, è di origine comunitaria. È stato però riscontrato che la Sharp Corporation (Giappone) vende tutti i singoli componenti ad una società comunitaria non collegata la quale procede al montaggio in sottogruppi e successivamente vende il prodotto alla Sharp. Quest'ultima ritiene che nel valore comunitario debba essere incluso l'intero prezzo di vendita. Sulla base delle informazioni fornite da una società che effettua un ciclo di produzione completo del prodotto interessato e alla luce dei fatti generalmente noti riguardanti il prodotto in causa, è stato concluso che il montaggio in sottogruppi non costituisce una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68. Le semplici operazioni di montaggio effettuate nella Comunità sono irrilevanti rispetto alla produzione dei componenti che viene effettuata in Giappone. Pertanto, questo sottogruppo non è di origine comunitaria.

    È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Sharp varia, a seconda del modello, dal 72 al 97 % del valore totale dei pezzi, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli montati durante il periodo dell'inchiesta è del 75,7 %.

    Silver Reed

    (15) È stato riscontrato che il valore dei pezzi giapponesi utilizzati dalla Silver Reed varia, a seconda del modello, dal 95 al 97 %, fermo restando che il valore medio ponderato dei pezzi giapponesi utilizzati per tutti i modelli montanti durante il periodo dell'inchiesta è del 96 %.

    E. Altre circostanze

    (16) Si è tenuto debitamente conto di altre circostanze rilevanti concernenti le operazioni di montaggio conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84.

    (17) Nella maggior parte dei casi, eccezion fatta per la Brother, è stato appurato che la natura dei pezzi originari della Comunità era relativamente semplice e di valore modesto; in un caso si limitava addirittura ai materiali da imballaggio, mentre tutti i pezzi di più elevato valore tecnologico venivano importati dal Giappone; inoltre sembrano essere molto scarsi i tentativi autentici fatti per cambiare sostanzialmente i rifornitori originari.

    (18) Alcune società hanno affermato che era impossibile trovare nella Comunità fornitori che garantissero il livello qualitativo desiderato. È stato assodato che si tratta di una dichiarazione inesatta. I produttori comunitari di macchine da scrivere elettroniche, di qualità paragonabile a quella delle società interessate, sono insediati nella Comunità e la Brother ha dimostrato che non è indispensabile utilizzare prevalentemente pezzi di origine giapponese.

    (19) Inoltre, secondo le suddette società, per i pezzi necessari negli stadi iniziali della produzione dei nuovi modelli, era estremamente difficile trovare una valida fonte di rifornimento al di fuori del Giappone. L'esempio della Brother, che ha sempre fatto abbondante ricorso a fornitori comunitari, dimostra che questa argomentazione è inesatta.

    (20) Quanto alla manodopera diretta, è emerso che le società interessate, in particolare la Brother, hanno creato un determinato numero di nuovi posti di lavoro. Nondimeno, le società oggetto dell'inchiesta si limitano ad effettuare operazioni di montaggio mentre i costruttori comunitari svolgono di norma un ciclo di produzione completo che richiede più personale. Poiché l'incremento delle vendite di macchine da scrivere elettroniche montate ha determinato un calo delle vendite da parte dei produttori comunitari, è inevitabile concludere che le operazioni di montaggio di queste società hanno determinato una perdita netta di posti di lavoro nella Comunità.

    (21) Inoltre, è stato riscontrato che nella Comunità non è stata effettuata alcuna azione di ricerca e di sviluppo. In questo contesto, la Sharp ha ritenuto doveroso che si tenesse conto dei suoi cosiddetti « Creative Center Europe » e « Engineering Research Office ». Il primo è inteso a « migliorare il modello dei prodotti Sharp in modo da garantirne la totale compatibilità con lo stile di vita europeo ». Il secondo mira a « vagliare e raccogliere dati sugli ultimi sviluppi tecnologici » nonché a « riunire tutte le informazioni disponibili sugli aspetti tecnologici, sulla ricerca e lo sviluppo nonché sui processi di lavorazione in Europa al fine di analizzarli e di informare quindi la Sharp circa eventuali migliore e ammodernamenti ». Non è palese che queste attività si riferiscano alle macchine da scrivere elettroniche e comunque esse non vanno considerate come azioni di ricerca e di sviluppo svolte nella Comunità.

    (22) Alcune società hanno sostenuto di aver trasferito tecnologia nella Comunità effettuandovi operazioni di montaggio. Ciononostante, poiché le tecniche di montaggio delle macchine da scrivere elettroniche sono note nella Comunità da molto più tempo che non in Giappone, questa argomentazione non può essere accolta.

    (23) La Kyushu Matsushita ha chiesto che venga preso in considerazione il fatto che non ha mai esportato macchine da scrivere elettroniche complete nella Comunità. Tuttavia, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 1698/85 si applica parimenti alla Kyushu Matsushita e pertanto l'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 è applicabile nella fattispecie.

    F. Conclusi

    (24) In considerazione di quanto precede, si conclude che i dazio antidumping deve essere esteso a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità. L'importo del dazio da riscuotere, sotto forma di dazio forfettario per ogni società, è stato calcolato in modo che corrisponda alla percentuale del dazio antidumping applicabile all'esportatore in questione, sul valore cif delle parti o dei materiali giapponesi stabilito per il periodo di inchiesta.

    G. Impegni

    (25) Le società nei confronti delle quali si ritengono necessarie misure di salvaguardia sono state informate circa le risultanze e le considerazioni fondamentali sulla base delle quali sono stati proposti gli attuali provvedimenti. Tutte queste società, ad eccezione della Silver Reed, hanno offerto impegni riguardanti, in particolare, il raggiungimento di una determinata quota di pezzi originari della Comunità. Attualmente, la Commissione non ritiene accettabili questi impegni per motivi che sono stati comunicati direttamente alle società interessate. La Commissione è comunque invitata a riesaminare la possibilità di accettare degli impegni ed a procedere alle verifiche necessarie non appena le società interessate le avranno comunicato che sono state eliminate le condizioni che giustificano l'attuale estensione del dazio antidumping ai prodotti montati. Dovranno altresì essere fornite garanzie soddisfacenti che queste condizioni non si ripresentino in futuro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, originarie del Giappone, viene imposto parimenti sulle macchine da scrivere elettroniche, che incorporano o no meccanismi di calcolo, dei codici 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 e ex 8470 90 00 della nomenclatura combinata, immesse sul mercato della Comunità stessa dalle seguenti società:

    - Canon Bretagne (Francia),

    - Kyushu Matsushita (Regno Unito),

    - Sharp (Regno Unito),

    - Silver Reed (Regno Unito).

    2. L'aliquota del dazio per unità montata dalle società interessate è la seguente:

    - Canon Bretagne (Francia): 44,00 ECU

    - Kyushu Matsushita (Regno Unito): 40,94 ECU

    - Sharp (Regno Unito): 21,82 ECU

    - Silver Reed (Regno Unito): 56,14 ECU

    Articolo 2

    1. I pezzi ed i materiali idonei al montaggio o alla produzione delle macchine da scrivere elettroniche da parte delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati in libera pratica soltanto se non vengono utilizzati nelle operazioni di montaggio e di costruzione di cui sopra.

    2. Le macchine da scrivere elettroniche in tal modo montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'officina di montaggio o di produzione per essere immesse sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione del dazio antidumping, tale dichiarazione dovrà essere considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE (1).

    3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1988.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. STOLTENBERG

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

    (3) GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.

    (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

    (5) GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

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