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Document 31988D0064

    88/64/CECA: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1987 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 33 del 5.2.1988, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/64/oj

    31988D0064

    88/64/CECA: Decisione della Commissione del 22 dicembre 1987 che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1988 pag. 0034 - 0036


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1988

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (88/64/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

    considerando quanto segue:

    I

    Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, con lettera del 30 settembre 1987, gli interventi finanziari che esso intende effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria carboniera nel 1988; gli interventi finanziari sottoindicati sono stati notificati per autorizzazione alla Commissione conformemente alla predetta decisione:

    1.2 // // (in milioni di DM) // - Aiuti alle vendite di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità // 3 500,0 // - Aiuti agli investimenti // 115,0 // - Aiuti ai premi di minatore (« Bergmannspraemie » per i turni di lavoro in sotterraneo // 175,0 // - Aiuti ad un ammortamento speciale nel quadro delle misure di razionalizzazione // 20,0 // - Aiuti per coprire la differenza fra gli oneri sociali effettivi e normali // 337,0 // - Misure adottate nel quadro della seconda e terza legge sull'elettricità ricavata dal carbone // in discussione

    In base all'articolo 12 della decisione n. 2064/86/CECA, le imprese carboniere nelle consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine per l'approvvigionamento degli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità hanno la facoltà di concedere degli sconti rispetto ai loro prezzi di listino; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna per il carbone e il coke comunitari inferiori a quelli che potrebbero applicarsi per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato da carbone da coke di paesi terzi.

    Secondo la comunicazione del governo tedesco, gli aiuti allo smercio di carbone da coke, coke e carbone destinato all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità pari a 3 miliardi 500 milioni di DM servono a compensare lo scarto tra i prezzi sul mercato mondiale e i costi di produzione relativamente ad una quantità estratta di 22 500 000 t. L'aiuto è pertanto compatibile con il disposto dell'articolo 4 della decisione precisata.

    L'aiuto allo smercio di carbone da coke, coke e carbone destinato all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria contribuisce a scaglionare la

    chiusura di alcune sedi estrattive e contribuisce a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

    L'aiuto agli investimenti per un importo di 115 000 000 di DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerato e centrali di miniere. L'aiuto copre il 2,9 % dell'investimento totale di 3 miliardi 900 milioni di DM; esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 della decisione per tutte le miniere di carbone.

    Nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1988 merita un giudizio positivo in quanto contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera in conformità con il trattino 1 dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

    In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 della decisione il governo della Repubblica federale di Germania deve notificare alla Commissione, almeno una volta all'anno per ogni programma, gli obiettivi prefissati, gli investimenti da essi richieste e gli importi degli aiuti.

    L'aiuto di 175 000 000 di DM accordato per finanziare i premi di minatore « Bergmannspraemie » (DM 10 per turno di lavoro in sotterraneo) aiuta l'industria carboniera a mantenere una forza lavoro qualificata in sotterraneo. L'aiuto costituisce una misura specifica in vigore per diversi anni (riduzione dell'imposta sui redditi dei minatori), che dev'essere notificata separatamente dall'aiuto previsto agli articoli da 3 a 5 della decisione. L'aiuto è perciò conforme all'articolo 6 della decisione.

    L'obiettivo dei premi di minatore « Bergmannspraemie » è di mantenere un personale qualificato in vista di misure di razionalizzazione intese a migliorare la competitività dell'industria carboniera in conformità col primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

    Il governo della Repubblica federale di Germania prevede per il 1988 la possibilità di un ammortamento speciale per misure di estensione e razionalizzazione nelle miniere in sotterraneo. Questa speciale indennità, che è esistita per molti anni ed è stata approvata dalla Commissione quale misura generale in conformità con l'articolo 67 del trattato CECA, ammonta a 20 000 000 di DM.

    La misura si basa sull'articolo 51 della legge sull'imposta sul reddito e sull'articolo 81 del regolamento sull'imposta sul reddito e non darà alcun vantaggio competitivo particolare all'industria carboniera tedesca nei confronti di altri produttori comunitari di carbone.

    La misura contribuirà ad intensificare la razionalizzazione e a migliorare la competitività in conformità con il primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

    La notifica presentata alla Commissione dal governo della Repubblica federale di Germania sulle misure intese a finanziare prestazioni sociali nell'industria carboniera mostra che i contributi statali ai sistemi di sicurezza sociale di tutta l'industria mineraria rendono gli oneri sociali effettivi delle imprese carboniere inferiori agli oneri standard che le imprese dovrebbero accollarsi in conformità dell'articolo 7 della decisione. La differenza globale per l'industria mineraria ammonta a 421 000 000 di DM, dei quali circa l'80 % (337 000 000) spetta all'industria carboniera. Di conseguenza, i limiti di cui all'articolo 7 della decisione vengono superati di questo ammontare, che dev'essere perciò considerato come aiuto indiretto alla produzione corrente. I costi di produzione delle imprese sono ridotti grazie al basso livello degli oneri sociali (DM 4,4 per tonnellata = 1,6 % dei costi totali di produzione).

    I contributi dello Stato ai sistemi di sicurezza sociale dell'intera industria mineraria si applicano a tutte le forme di attività mineraria (carbone, giacimenti, sali, ecc.) e costituiscono perciò una misura generale in conformità dell'articolo 67 del trattato CECA. Rispetto agli altri produttori di carbone della Comunità, una riduzione dell'1,6 % dei costi di produzione non rappresenta un vantaggio competitivo particolare per l'industria carboniera tedesca in quanto le entrate non coprono i costi di produzione. Il superamento per 337 000 000 di DM dei limiti fissati all'articolo 7 della decisione può perciò essere approvato come una misura generale in conformità dell'articolo 67 del trattato CECA. La misura contribuisce inoltre a ridurre i problemi sociali di cui al terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione summenzionata.

    Per quanto riguarda la seconda e terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone, il governo della Repubblica federale di Germania non è ancora in grado di valutare l'importo compensativo che ha intenzione di accordare nel 1988 ai produttori di elettricità per l'impiego di carbone comunitario.

    Pertanto la Commissione non è ancora in grado di pronunciarsi al riguardo. Le misure dovranno essere successivamente notificate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della suddetta decisione.

    II

    Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si constata quanto segue: - data la situazione delle scorte di carbone e di coke non sono previste nel 1988 difficoltà di approvvigionamento,

    - le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità diminuiranno nel 1988 rispetto al 1987,

    - nel 1988 gli alineamenti di prezzi su quelli di altri produttori comunitari saranno molto limitati,

    - i prezzi del carbone tedesco non si risolveranno nel 1988 in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici.

    Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti nel 1988 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera tedesca sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

    III

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti da essa autorizzati a favore della produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 3 a 6 della suddetta decisione. In particolare essa deve essere informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere all'industria carboniera a partire dal 1o gennaio 1988 per l'anno civile 1988 un aiuto di 4 miliardi 147 milioni di DM.

    Tale importo è ripartito come segue:

    1. un importo non superiore a 3 miliardi 500 milioni di DM alle vendite di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità;

    2. un importo non superiore a 115 000 000 di DM per aiuti agli investimenti;

    3. un importo non superiore a 175 000 000 di DM per aiuti ai premi di minatore (« Bergmannspraemie ») per i turni di lavoro in sotterraneo;

    4. un importo non superiore a 20 000 000 di DM per aiuti ad un ammortamento speciale per misure di razionalizzazione;

    5. un importo non superiore a 37 000 000 di DM per aiuto per coprire la differenza fra le spese sociali effettive e normali.

    Articolo 2

    Il governo della Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA due mesi prima della data prevista per l'attuazione delle misure, l'importo previsto per il 1988 del conguaglio in virtù della seconda e terza legge relativa all'elettricità prodotta a partire dal carbone.

    Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà entro il 30 giugno 1989, gli importi realmente versati nel 1988 a titolo di aiuti.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Nicolas MOSAR

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

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