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Document 31986R3915

    Regolamento (CEE) n. 3915/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

    GU L 364 del 23.12.1986, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3915/oj

    31986R3915

    Regolamento (CEE) n. 3915/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

    Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0037


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/86 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1986

    che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1742/86 (4), prevede le modalità di concessione dell'aiuto per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati;

    considerando che l'allegato IV, capitolo II, del regolamento (CEE) n. 756/70, contiene determinate definizioni; che, tenuto conto dei metodi di riferimento figuranti nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi d'analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (5), è opportuno modificare il capitolo II dell'allegato IV;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'allegato IV, capitolo II, del regolamento (CEE) n. 756/70 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 2 febbraio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

    (3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

    (4) GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 21.

    (5) GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 12.

    ALLEGATO

    « II. CONTROLLO

    a) Metodi di analisi

    Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento, figuranti nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985 (1), relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari:

    1. determinazione dell'umidità (in acqua)

    2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche)

    3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera)

    4. determinazione delle ceneri (P2 O5 compreso).

    b) Definizioni

    1. Tenore di materia grassa

    Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Roese-Gottlieb.

    2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina

    Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi -SH e -S - S- legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25 % per la caseina e il 3 % per la proteina del siero, puro e allo stato naturale.

    3. Tenore di lattosio

    Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido.

    4. Carica batterica totale

    Per carica batteria totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C.

    5. Tenore di coliformi

    Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C.

    6. Tenore di termofili

    Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C.

    c) Prelievo di campioni

    Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della succitata norma.

    (1) GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 12 ».

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