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Document 31985R1209

    Regolamento (CEE) n. 1209/85 della Commissione del 3 maggio 1985 recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario e terza modifica del regolamento (CEE) n. 1664/81

    GU L 124 del 9.5.1985, p. 19–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1209/oj

    31985R1209

    Regolamento (CEE) n. 1209/85 della Commissione del 3 maggio 1985 recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario e terza modifica del regolamento (CEE) n. 1664/81

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/1985 pag. 0019 - 0025
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0138
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0138


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/85 DELLA COMMISSIONE

    del 3 maggio 1985

    recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 223/77, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario e terza modifica del regolamento (CEE) n. 1664/81

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3617/82 (2), in particolare l'articolo 57,

    considerando che nel regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/83 (4), figurano talune disposizioni relative al nesso tra dichiarazione di esportazione e dichiarazione di transito comunitario; che, per garantire la corrispondenza delle diciture figuranti in questi documenti, occorre precisare che essi vanno presentati alla dogana contemporaneamente;

    considerando che, nella sentenza pronunciata nella causa 302/81 (5) la Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri hanno il diritto e l'obbligo di rilasciare a posteriori l'esemplare di controllo T n. 5 utilizzato come prova che alla merce cui esso si riferisce è stata data la destinazione prevista o prescritta; che occorre adattare di conseguenza le disposizioni relative al rilascio di tale documento;

    considerando che, a fini di semplificazione, si è ravvisata l'opportunità di sostituire con un pittogramma le diciture apposte attualmente in tutte le lingue della Comunità sulle etichette che le ferrovie sono tenute ad utilizzare per i trasporti effettuati nell'ambito del regime del transito comunitario;

    considerando che lo sviluppo delle procedure informatiche, in particolare per quanto riguarda l'approntamento dei documenti di transito, e gli obiettivi, in termini di rendimento e di risparmio di tempo, che ci si è prefissi con queste procedure, mal si conciliano con l'esigenza della firma manoscritta di questi documenti;

    considerando inoltre che le persone autorizzate a beneficiare dello snellimento delle formalità alla partenza sono tenute a soddisfare a condizioni che offrano garanzie sufficienti per permettere di facilitare maggiormente le formalità medesime, dispensandole dalla firma manoscritta quando compilano i documenti di transito comunitario avvalendosi di procedure informatiche;

    considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in caso di rilascio di un documento T 2 L in tre esemplari, era necessario, ai fini di una buona gestione amministrativa, farne menzione su ciascun esemplare;

    considerando che la circolazione delle merci nella Comunità può, in determinate circostanze, non essere conforme al regime del transito comunitario, in particolare in caso di attraversamento di un paese terzo con il quale non esiste un accordo per rendere applicabile tale regime; che occorre tuttavia facilitare al massimo gli scambi di merci effettuati in tali circostanze e che, in questo contesto, è necessario, in particolare, che la procedura semplificata di rilascio del documento di transito comunitario interno T 2 L da utilizzare per comprovare il carattere comunitario delle merci venga estesa a tutti i modi di trasporto;

    considerando che si è ritenuto possibile apportare alcune semplificazioni di carattere redazionale a parecchi modelli di formulari allegati al regolamento (CEE) n. 223/77;

    considerando che è risultato necessario procedere ad una rielaborazione dell'elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo ad un aumento della garanzia forfettaria onde allineare il livello di tale garanzia con quello delle imposte gravanti su tali merci e rendere maggiormente identificabile la natura delle merci medesime;

    considerando che, per uniformare i testi, è stato necessario apportare talune modifiche di carattere redazionale;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1664/81 della Commissione (6) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/83 ha modificato il regolamento (CEE) n. 223/77 in modo da operare taluni adatta

    menti al sistema della garanzia forfettaria; che il suddetto regolamento è applicabile solo fino al 30 giugno 1985; che l'esperienza ha dimostrato che tale regolamento non solleva alcuna difficoltà d'applicazione e che è pertanto opportuno prorogarlo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 223/77 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 4

    Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di spedizione delle merci verso un altro Stato membro o il documento doganale di esportazione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente deve essere presentato all'ufficio di partenza con la dichiarazione di transito comunitario cui esso si riferisce.

    Ai fini suddetti, possono essere ragguppate in un unico formulario la dichiarazione di spedizione o la dichiarazione di esportazione o di riesportazione da un lato, e la dichiarazione di transito comunitario, dall'altro. »

    2. È inserito il seguente articolo 13 ter:

    « Articolo 13 ter

    1. L'esemplare di controllo T n. 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

    - l'omissione della richiesta o il mancato rilascio di questo documento al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato,

    - l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T n. 5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate le formalità di spedizione o di esportazione,

    - l'interessato presenti i documenti richiesti per il rilascio del documento predetto,

    - sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T n. 5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto della procedura di transito eventualmente utilizzata, della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

    2. Qualora l'esemplare di controllo T n. 5 venga rilasciato a posteriori, su di esso è apportata, in rosso, una delle seguenti diciture:

    - »Udstedt efterfoelgende"

    - »Nachtraeglich ausgestellt"

    - »Ekdothén ek ton ystéron"

    - »Issued retroactively"

    - »Délivré a posteriori"

    - »Rilasciato a posteriori"

    - »Achteraf afgegeven".

    Inoltre, l'interessato deve indicare su questo esemplare di controllo T n. 5 l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite nonché la data di partenza e, eventualmente, la data di ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

    3. L'esemplare di controllo T n. 5 rilasciato a posteriori può essere annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione solo quando quest'ultimo constati che alle merci che formano oggetto di detto documento è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalle disposizioni comunitarie adottate in materia d'importazione o di esportazione di dette merci o della loro circolazione all'interno della Comunità ».

    3. Il testo dell'articolo 40 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 40

    Le amministrazioni ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV.

    Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale nonché sul vagone ove si tratti di un carico completo, o sul (sui) collo (i) negli altri casi ».

    4. Il testo dell'articolo 50 g è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 50 g

    L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette munite di un pittogramma, il cui modello figura nell'allegato XIV. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna - transito comunitario, nonché sul (sui) grande (i) contenitore (i) ». 5. Il testo dell'articolo 59, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T 1 o T 2, debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari 1, 2 e 3, nel riquadro « controllo dell'ufficio di partenza », il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate nonché una delle seguenti diciture:

    - "Forenklet procedure"

    - "Vereinfachtes Verfahren"

    - "Aploystevméni diadikasía"

    - "Simplified procedure"

    - "Procédure simplifiée"

    - "Procedura semplificata"

    - "Vereenvoudigde regeling" ».

    6. Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

    « Articolo 60 bis

    1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la firma sulle dichiarazioni T 1 e T 2 munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato XV, compilato a mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta del decomento T 1 o T 2, muniti dell'impronta del timbro speciale.

    2. I documenti T 1 o T 2 compilati conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato all'impegno del principale obbligato una delle seguenti diciture:

    - "Fritaget for underskrift"

    - "Freistellung von der Unterschriftsleistung"

    - "Den apaiteítai ypografí"

    - "Signature waived"

    - "Dispense de signature"

    - "Dispensa della firma"

    - "Van ondertekening vrijgesteld" ».

    7. Il testo dell'articolo 61 quinquies, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa l'esemplare di controllo T n. 5 debitamente compilato, indicando, all'occorrenza, sul recto, nel riquadro "controllo dell'ufficio di partenza", il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio competente dello Stato membro di destinazione, le misure d'identificazione applicate, i riferimenti al documento di esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione nonché una delle seguenti diciture:

    - "Forenklet procedure"

    - "Vereinfachtes Verfahren"

    - "Aploystevméni diadikasía"

    - "Simplified procedure"

    - "Procédure simplifiée"

    - "Procedura semplificata"

    - "Vereenvoudigde regeling" ».

    8. Dopo l'articolo 60 sexies è aggiunto il seguente articolo 61 septies:

    « Articolo 61 septies

    1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la firma sugli esemplari di controllo T n. 5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato XV, compilati a mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce responsabile, fatto salvo l'eventuale esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non sono stati pagati e dei rimborsi dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T n. 5 muniti dell'impronta del timbro speciale.

    2. Gli esemplari di controllo T n. 5 compilati conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato all'impegno dell'interessato una delle seguenti diciture:

    - "Fritaget for underskrift"

    - "Freistellung von der Unterschriftsleistung"

    - "Den apaiteítai ypografí"

    - "Signature waived"

    - "Dispense de signature"

    - "Dispensa della firma"

    - "Van ondertekening vrijgesteld" ».

    9. Il testo dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 74

    1. Per quanto riguarda le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spediti verso lo Stato membro di destinazione con mezzi diversi da quelli aerei in condizioni tali che parte del percorso si effettua al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T 2 è compilato in tre esemplari. L'originale e una copia sono consegnati all'interessato e la seconda copia è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata.

    L'ufficio doganale che rilascia un documento T 2 L in tre esemplari appone su ciascuno di essi una delle seguenti diciture:

    - "Udstedt i tre eksemplarer"

    - "In drei Exemplaren ausgestellt"

    - "Ekdidómeno se tría antítypa"

    - "Issued in triplicate"

    - "Délivré en trois exemplaires"

    - "Rilasciato in tre esemplari"

    - "Afgegeven in drie exemplaren".

    Per l'applicazione del primo comma, le merci imbarcate nel porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate nel porto marittimo di un altro Stato membro sono considerate merci che non abbandonano il territorio doganale della Comunità, sempreché la traversata marittima si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico.

    2. Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 72, l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. Detto ufficio appone il proprio visto sulla copia e la rinvia all'ufficio emittente a fini di controllo. Esso viene informato dell'esito del controllo unicamente nel caso che venga constatata una irregolarità ».

    10. L'articolo 75 è modificato come segue:

    - nel paragrafo 1 la cifra 1 è soppressa;

    - il paragrafo 2 è abrogato.

    11. Il testo dell'articolo 77, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

    « 2. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato è tenuto a compilare e a firmare il formulario T 2 L. Inoltre, egli deve indicare, nel riquadro riservato al visto della dogana, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di emissione del documento, i riferimenti al documento d'esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione, nonché una delle seguenti diciture:

    - "Forenklet procedure"

    - "Vereinfachtes Verfahren"

    - "Aploystevméni diadikasía"

    - "Simplified procedure"

    - "Procédure simplifiée"

    - "Procedura semplificata"

    - »Vereenvoudigde regeling" ».

    12. Nell'allegato VII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE, figuranti nell'intestazione dell'avviso di passaggio, sono soppresse.

    13. Nell'allegato VIII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE, figuranti nell'intestazione della ricevuta, sono soppresse.

    14. Nell'allegato XII, le sigle EF, EG, EK, EC, CE, figuranti nell'intestazione dell'etichetta gialla, sono soppresse.

    15. Nell'allegato X, la sigla EK, figurante nell'intestazione del certificato di garanzia forfettaria, è soppressa.

    16. L'allegato XIII è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

    17. L'allegato A del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV.

    Articolo 2

    I formulari conformi ai modelli figuranti negli allegati VII, VIII, X e XII del regolamento (CEE) n. 223/77, quali erano in vigore anteriormente al 1o gennaio 1985, possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1987.

    Articolo 3

    Al secondo comma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1664/81, la data del 30 giugno 1985 è sostituita con quella del 31 dicembre 1987.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1985.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6.

    (3) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

    (4) GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 29.

    (5) Raccolta 1982, pag. 3443.

    (6) GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 11.

    ALLEGATO A

    « ALLEGATO XIV

    ETICHETTA (articoli 40 e 50 g)

    Colore: nero su verde ».

    ALLEGATO B

    « ALLEGATO XIII

    ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUÒ DAR LUOGO AD UN AUMENTO DELLA GARANZIA FORFETTARIA

    1.2.3 // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU // // // // // // // ex 02.01 // Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate // // ex 02.06 // Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, anche disossate // // ex 16.02 // Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte, escluso il fegato // 3 000 kg // ex 16.01 // Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina domestica, escluso il fegato // // ex 16.02 // Preparazioni (diverse da quelle della voce n. 16.01) e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica, contenenti carne bovina, non cotta, escluso il fegato // 4 000 kg // ex 16.02 // altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie della specie suina domestica contenenti in peso il 30 % o più di carni o di frattaglie di qualsiasi specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine, escluso il fegato // // 04.02 // Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati // 5 000 kg // 04.03 // Burro // 3 000 kg // 04.04 // Formaggi e latticini // 3 500 kg // ex 09.01 // Caffè non torrefatto, anche decaffeinizzato // 3 000 kg // ex 09.01 // Caffè torrefatto, anche decaffeinizzato // 2 000 kg // ex 21.02 // Estratti o essenze di caffè // 1 000 kg // 09.02 // Tè // 3 000 kg // ex 21.02 // Estratti o essenze di tè // 1 000 kg // ex 21.07 // Preparazioni alimentari, non nominate nè comprese altrove, diverse dai cereali, precotte o diversamente preparate, paste alimentari, gelati, jogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici e culinari, preparazioni dette « fondute » e sciroppi di zucchero, aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % // 3 000 kg // // // // 1 // 2 // 3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità corrispondente all'importo forfettario di 7 000 ECU // // // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle) // 15 hl // 22.06 // Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o sostanze aromatiche // 15 hl // ex 22.08 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più // 3 hl // ex 22.09 // Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol // 3 hl // ex 22.09 // Acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche // 5 hl // ex 24.02 // Sigarette // 70 000 pezzi // ex 24.02 // Sigaretti // 60 000 pezzi // ex 24.02 // Sigari // 25 000 pezzi // ex 24.02 // Tabacco da fumo // 100 kg // ex 27.10 // Oli di petrolio leggeri e medi e oli da gas // 200 hl // ex 33.06 // Profumi e acque da toletta // 5 hl » // // //

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