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Document 21985A0509(01)

    Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria

    GU L 124 del 9.5.1985, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1985

    Related Council regulation

    21985A0509(01)

    Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/1985 pag. 0003


    *****

    ACCORDO

    sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria

    Lettera n. 1

    Signor . . . . . . ,

    l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria dispone, per quanto concerne l'olio d'oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, che, per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell'olio d'oliva, l'importo da detrarre dall'ammontare del prelievo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di cooperazione, è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l'applicazione di detti articoli.

    Ho l'onore di comunicarLe che per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985 la Comunità, basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato, prenderà i provvedimenti necessari affinché l'importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi.

    Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    A nome del Consiglio

    delle Comunità europee

    Lettera n. 2

    Signor . . . . . .,

    ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

    « L'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria dispone, per quanto concerne l'olio d'oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, che, per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell'olio d'oliva, l'importo da detrarre dall'ammontare del prelievo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di cooperazione, è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l'applicazione di detti articoli.

    Ho l'onore di comunicarLe che per il periodo 1o novembre 1984 - 31 ottobre 1985 la Comunità, basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato, prenderà i provvedimenti necessari affinché l'importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi.

    Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

    Le confermo l'accordo del mio governo su quanto precede.

    Voglia gradire, Signor . . . . . . , i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo

    della Repubblica democratica popolare d'Algeria

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