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Document 31984R2266

    Regolamento (CEE) n. 2266/84 della Commissione del 31 luglio 1984 che fissa i prezzi d' acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84

    GU L 208 del 3.8.1984, p. 21–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/1984; abrogato da 31984R3235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2266/oj

    31984R2266

    Regolamento (CEE) n. 2266/84 della Commissione del 31 luglio 1984 che fissa i prezzi d' acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0021 - 0030


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2266/84 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 1984

    che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse, delle mezzene, dei quarti anteriori e dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a partire dal 20 agosto 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1222/84

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

    visto il regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento ed il prezzo d'intervento dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 3, punto 4,

    considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (3), le qualità e presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mecato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno, tenuto conto della situazione del mercato constatata nel settore delle carni bovine e delle previsioni inquietanti segnatamente a motivo delle probabili conseguenze delle misure prese per controllare il mercato dei prodotti lattieri, prevedere che i produttori possono portare all'intervento le carcasse, le mezzene, i quarti anteriori e i quarti posteriori di talune qualità di bovini adulti;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 868/84, del 31 marzo 1984 (4), il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81 (5), ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento; che, di conseguenza, le categorie e le qualità di prodotti che possono essere oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento devono essere definite sulla base della suddetta tabella;

    considerando che è opportuno definire, per ciascuna qualità, i limiti superiori e inferiori all'interno dei quali gli Stati membri possono differenziare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni di classi che praticano in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81;

    considerando che la presentazione congiunta del quarto anteriore e del quarto posteriore provenienti dalla stessa mezzena è tale da facilitare i controlli dell'organismo d'intervento per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni di carni; che occorre prevedere che gli organismi d'intervento possano chiedere, a tal fine, che i due quarti siano presentati congiuntamente;

    considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1222/84 della Commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prezzi di acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 14 maggio 1984 (6);

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dal 20 agosto 1984, gli organismi d'intervento acquistano le carcasse, le mezzene, i quarti posteriori e i quarti anteriori di talune qualità di bovini adulti offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 (7), a prezzi fissati in allegato per i singoli prodotti.

    2. I prezzi d'acquisto per ciascuna qualità di cui al paragrafo 1 possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU, o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU, per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

    3. Gli Stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento a talune delle suddette sottoclassi.

    4. Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle condizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi.

    5. Per quanto concerne l'acquisto di quarti, su richiesta dell'organismo d'intervento, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto offerto, l'altro quarto proveniente dalla stessa mezzena.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1222/84 è abrogato a decorrere dal 20 agosto 1984.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.

    (3) GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3.

    (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

    (5) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

    (6) GU n. L 117 del 3. 5. 1984, pag. 25.

    (7) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

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