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Document 31983D0133

    83/133/CEE: Decisione della Commissione del 14 marzo 1983 che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 91 del 9.4.1983, p. 37–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/133/oj

    31983D0133

    83/133/CEE: Decisione della Commissione del 14 marzo 1983 che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0037 - 0038


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 1983

    che autorizza la Repubblica italiana ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (83/133/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

    considerando che la Commissione, con decisione del 29 gennaio 1981, prorogata dalla decisione del 22 dicembre 1982, ha autorizzato la Repubblica italiana a istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane della sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

    considerando che tale autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 1982 e che, il 28 febbraio 1983, il governo italiano ha presentato una domanda per essere autorizzato a rinnovare la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione;

    considerando che persistono i motivi alla base delle decisioni della Commissione sopraindicate, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che la Repubblica italiana applica alle importazioni di banane originarie di taluni paesi terzi diversi dagli Stati ACP per realizzare l'obiettivo definito dal protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

    considerando che in tali condizioni si deve autorizzare la Repubblica italiana a istituire una sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 115, primo comma, secondo talune modalità definite alla decisione 80/47/CEE (1),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le Repubbica italiana è autorizzata a procedere fino al 31 dicembre 1983 ad una sorveglianza intracomunitaria delle banane, di cui alla sottovoce 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie dei paesi terzi elencati all'allegato e messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 80/47/CEE.

    Articolo 2

    All'espletamento delle formalità inerenti all'importazione di banane, la Repubblica italiana può chiedere all'importatore di giustificare l'origine secondo le modalità e le condizioni fissate all'articolo 4 della decisione 80/47/CEE.

    Articolo 3

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1983.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

    ALLEGATO

    Paesi terzi d'origine di cui all'articolo 1

    1.2 // Bolivia Canada Colombia Costarica Cuba Repubblica Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala // Nicaragua Panama Filippine USA Venezuela Haiti Honduras Messico

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