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Document 31978R1998

    Regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    GU L 231 del 23.8.1978, p. 5–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1998/oj

    31978R1998

    Regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 231 del 23/08/1978 pag. 0005 - 0010
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0152
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0261
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0261
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0099
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0099


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/78 DELLA COMMISSIONE, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUOROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    [1] GU n. L 359 del 31.12.1974, pag. 1.

    [2] GU n. L 170 del 27.6.1978, pag. 1.

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977 che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/78 [4], prevede il rimborso delle spese di magazzinaggio non soltanto a ogni fabbricante di zucchero che beneficia di una quota di base e a ogni raffinatore di zucchero, ma anche ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore o commerciante specializzato, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento; che le modalità di applicazione in materia sono state adottate con regolamento (CEE) n. 442/70 della Commissione, del 9 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1465/77 (6); che il regolamento (CEE) n. 442/70 è già stato modificato a più riprese e che altre modifiche sono necessarie tenuto conto, in particolare, dell'estensione del sistema previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 agli sciroppi ottenuti dopo lo zucchero allo stato solido; che è pertanto necessario, in particolare per maggior chiarezza, riunire in un nuovo regolamento le modalità di applicazione in materia di compensazione delle spese di magazzinaggio;

    [3] GU n. L 156 del 25.6.1977, pag. 4.

    [4] GU n. L 170 del 27.6.1978, pag. 3.

    [5] GU n. L 55 del 10.3.1970, pag. 10.

    [6] GU n. L 162 del 1.7.1977, pag. 1.

    considerando che la concessione del rimborso a queste professioni rende necessario definire la nozione di macinatore, agglomeratore, conditore e commerciante specializzato; che a tal fine è necessario definire criteri di valutazione obiettivi, in particolare per quanto riguarda una significativa partecipazione al magazzinaggio;

    considerando che, per non impedire una possibile evoluzione di queste attività, occorre riconoscere tutti i richiedenti che in avvenire possono soddisfare le condizioni richieste e prevedere, in determinate condizioni, il riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'autorizzazione concessa dagli altri Stati membri;

    considerando che per evitare abusi il riconoscimento deve essere eventualmente ritirato a titolo retroattivo quando le condizioni richieste non siano più soddisfatte;

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1358/77, il rimborso viene concesso soltanto per le quantità di zucchero bianco e di zucchero greggio prodotte nell'ambito della quota massima e immagazzinate in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso si trova; che è pertanto necessario limitare il riconoscimento in funzione delle possibilità di controllo degli Stati membri ed obbligare il beneficiario del rimborso ad agevolare tale controllo;

    considerando che occorre precisare che lo zucchero preferenziale può beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio unicamente dopo espletamento delle formalità doganali d'importazione e sempreché sia immagazzinato in un magazzino riconosciuto;

    considerando che il modo di calcolo del rimborso e del contributo per lo zucchero greggio non deve creare distorsioni della concorrenza tra tale zucchero e lo zucchero bianco; che a tale scopo occorre esprimere lo zucchero greggio in zucchero bianco tenendo conto, a scelta dello Stato membro interessato, o della formula di rendimento definita nel regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [7], o di una formula di rendimento forfettario;

    [7] GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

    considerando che l'inclusione nel sistema di compenso delle spese di magazzinaggio di determinati sciroppi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, che debbono essere successivamente trasformati, sotto controllo, in zucchero allo stato solido, esige che tali sciroppi vengano immagazzinati in serbatoi speciali; che occore calcolare il rimborso e il contributo per questi sciroppi, a scelta dello Stato membro in causa, o secondo il rendimento reale o in base al tenore di zucchero estrattibile; che il tenore di zucchero estrattibile è stabilito secondo il metodo uniforme stabilito per la Comunità all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 1573/76 [9]; che per gli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido, compresi gli sciroppi ottenuti direttamente a partire dallo zucchero greggio, occorre prevedere l'utilizzazione di una formula che consenta di calcolare il tenore di saccarosio;

    [8] GU n. L 67 del 14.3.1973, pag. 12.

    [9] GU n. L 172 del 1.7.1976, pag. 52.

    considerando che è necessario percisare che l'aromatizzazione, la colorazione o talune operazioni di miscela hanno la conseguenza di escludere il prodotto ottenuto dal beneficio del rimborso delle spese di magazzinaggio;

    considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77, in circostanze particolari possono essere adottate disposizioni speciali per lo zucchero che si trovi in corso di trasporto all'inizio di un mese; che tali circostanze perticolari si verificano per gli zuccheri greggi prodotti nei dipartimenti francesi d'otremare per il fatto che quasi tutta la produzione non viene consumata sul posto; che la grande distanza tra i dipartimenti in oggetto e l'Europa richiede un trasporto della durata di diverse settimane; che in linea generale è quindi inevitabile che tale zucchero si trovi nel corso del trasporto il primo giorno di un mese di calendario; che occorre dunque limitare il rimborso a un periodo inferiore a un mese; che, nel caso di un trasporto di zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto di uno Stato membro, occorre prevedere un regime mutatis mutandis analogo a quello applicato allo zucchero di canna in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

    considerando che ai fini della riscossione dei contributi occorre precisare quando essi sono dovuti;

    considerando che, vista la diversità di origine degli zuccheri che possono essere immagazzinati da uno stesso interessato, si rende necessario prevedere norme rigide di controllo e di contabilità; che occorre altresi prevedere norme specifiche per la determinazione delle quantità da prendere in considerazione;

    considerando che per consentire allo Stato membro di provvedere ai controlli richiesti e di effettuare in tempo utile i computi relativi a ciascun interessato occorre prevedere l'obbligo per ciascuno di essi di comunicare allo Stato membro i dati necessari;

    considerando che gli aventi diritto devono poter riscuotere i rimborsi il più rapidamente possibile; che occorre pertanto prevedere un sollecito pagamento di tali rimborsi;

    considerando che per evitare trattamenti differenti tra uno Stato membro e l'altro si rende necessario armonizzare le date del rimborso; che, per ragioni amministrative ed economiche, occorre prevedere le stesse date per il pagamento dei contributi per le spese di magazzinaggio;

    considerando che per motivi economici è opportuno, se del caso, estendere la nozione di "magazzino riconosciuto del fabbricante" anche a magazzini presi in affitto, a condizione che siano riconosciuti dallo Stato membro interessato; che questo caso deve essere sottoposto all'approvazione preliminare dello Stato membro in causa, salvo se un contratto di lavorzione per conto nel quadro del quale si effettua talel affitto abbia già formato oggetto di approvazione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 700/73;

    considerando che, a norma dell'articolo 5 regolamento (CEE) n. 1358/77, l'importo del rimborso viene fissato prendendo in considerazione le spese di finanziamento; che è pertanto opportuno non accordare il rimborso delle spese di magazzinaggio quando lo zucchero beneficia del prefinanziamento della restituzione in conformità del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 [11];

    [10] GU n. L 59 del 10.3.1969, pag. 1.

    [11] GU n. L 130 del 7.6.1972, pag. 15.

    considerando che il rimborso delle spese di magazzinaggio si riferisce soltanto alle quantità di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 prodotte nei limiti della quota massima; che, tuttavia, qualora le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento citato non siano applicate, le quantità di zucchero eventualmente prodotte in eccedenza della quota massima sono note soltanto alla fine della campagna saccarifera; che è pertanto possibile che nel frattempo i fabbricanti abbiano beneficiato indebitamente di un rimborso; che e - quindi necessario prevedere misure che dispongano la restituzione del rimborso per le quantità in causa;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 viene concesso dagli Stati membri ad ogni macinato, considerati come tali ai sensi del presente regolamento.

    Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro in cui l ' interessato è stabilito o ha la sede sociale.

    2. Ai sensi del presente regolamento è considerato:

    a) macinatore, agglomeratore o canditore, colui:

    - la cui attività consiste nel produrre, con zucchero allo stato naturale, unicamente zuccheri delle voci 17.01 e 17.02 della tariffa doganale comune che presentano caratteristiche fisiche diverse da quelle dello zucchero utilizzato,

    - per i quale, durante una campagna saccarifera, la media delle scorte considerate alla fine di ogni mese nei magazzini riconosciuti non è inferiore a 200 tonnellate;

    b) commerciante specializzato, colui:

    - di cui una delle attività essenziali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista, per la rivendita tal quale e per la campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10 000 tonnellate di zucchero comunitario o di zucchero preferenziale o di entrambi,

    - che non esercita la professione di commerciante al dettaglio di zucchero,

    - per il quale, durante una campagna saccarifera, la media delle scorte constatate alla fine di ogni mese nei suoi magazzini riconosciuti non è inferiore a 500 tonnellate.

    3. Il riconoscimento viene concesso ad ogni richiedente che, avendo o no ottemperato in passato alle condizioni di cui al paragrafo 2, è suscettibile di osservarle in futuro.

    Il riconoscimento è valido a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello della concessione del riconoscimento.

    4. Il riconoscimento è ritirato allorquando, per la campagna saccarifera precedente, le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state osservate, a meno che l'interessato sia suscettibile di ottemperare a tali condizioni per la campagna saccarifera in corso.

    5. Fatto salvo il caso di forza maggiore, il ritiro del riconoscimento ha luogo con effetto dall'inizio della campagna saccarifera per la quale:

    - nel caso di un macinatore, agglomeratore o canditore, la media delle giacenze constatate alla fine di ogni mese di tale campagna nei magazzini riconosciuti è inferiore a 160 tonnellate,

    - nel caso di un commerciante specializzato, la media delle giacenze constatate alla fine di ogni mese di tale campagna nei magazzini riconosciuti è inferiore a 400 tonnellate.

    In tal caso lo Stato membro esige dall'interessato la restituzione delle somme che gli sono state versate a titolo di rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo in causa.

    Articolo 2

    1. Ogni avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio in un determinato Stato membro è riconosciuto come tale in un altro Stato membro su domanda presentata alle autorità competenti di quest'ultimo.

    2. Nel caso indicato al paragrafo 1 il diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio è limitato al mesi durante i quali il quantitativo di zucchero per il quale puo aversi il rimborso raggiunge almeno 150 tonnellate per mese.

    Articolo 3

    1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 viene concesso dagli Stati membri soltanto per i magazzini in cui tali Stati possono effettuare i necessari controlli e a condizione che il proprietario dello zucchero o degli sciroppi garantisca in qualsiasi momento la possibilità di tali controlli.

    2. Allorquando, a seguito di forza maggiore, lo zucchero o gli sciroppi sono trasferiti da un magazzino riconosciuto a un magazzino non riconosciuto, lo Stato membro interessato accorda un riconoscimento provvisorio per questo ultimo magazzino.

    Articolo 4

    Il diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio per lo zucchero preferenziale sorge solo sopo l'espletamento delle formalità doganali d'importazione e allorquando tale zucchero è immagazzinato in un magazzino riconosciuto.

    Articolo 5

    Per il calcolo del rimborso e dei contributi viene preso in considerazione il peso netto dello zucchero.

    Articolo 6

    Gli importi del rimborso e dei contributi per lo zucchero bianco sono validi per 100 chilogrammi, qualunque sia la qualità dello zucchero bianco in causa.

    Articolo 7

    Per il calcolo del rimborso e dei contributi inerenti allo zucchero greggio, tale zucchero è convertito in zucchero bianco secondo uno dei seguenti metodi a scelta dello Stato membro interessato:

    a) in funzione del suo rendimento constatato secondo l ' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, ovvero

    b) per lo zucchero greggio di canna, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,96, ovvero

    c) per lo zucchero greggio di barbabietola, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,92.

    La scelta dello Stato membro non puo variare nel corso di una campagna saccarifera.

    Articolo 8

    1. Il rimborso e il contributo inerenti agli sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono calcolati in funzione del loro tenore di zucchero estraibile.

    Il tenore di zucchero estraibile è determinato in base al disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 700/73. Gli Stati membri possono ugualmente determinarlo in base al rendimento effettivo. La scelta dello Stato membro non puo variare nel corso di una campagna saccarifera.

    2. Per "sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido" s'intendono gli sciroppi della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune successivamente trasformati in zucchero alla stato solido su controllo doganale, o su controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti ed immagazzinati in appositi serbatoi distini dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.

    3. Il rimborso relativo agli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, quarto trattin e secondo comma, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è calcolato in funzione del loro tenore di saccarosio. A tale scopo il tenore di saccarosio, aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è il tenore totale di zucchero che risulta dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo della riduzione per rame) alla soluzione invertita secondo Clerget-Herzfeld. Il tenore totale di zucchero constatato con questo metodo è convertito in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

    4. Il rimborso e il contributo relativi agli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, quint trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono calcolati come indicato dal paragrafo 3.

    Articolo 9

    Dal momento in cui

    - lo zucchero o lo sciroppo è aromatizzato o colorito ovvero

    - lo sciroppo è mescolato con un prodotto non indicato all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ovvero

    - lo zucchero è mescolato con un prodotto non indicato nel detto articolo, in maniera tale che il miscuglio non risponda più alle definizioni rispettivamente di zucchero bianco o di zucchero greggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3330/74, il prodotto ottenuto non beneficia più del rimborso.

    Articolo 10

    1. Per lo zucchero di canna, preveniente dai dipartimenti d'oltremare e in corso di trasporto marittimo alle ore 0,00 del primo giorno di un mese che viene immagazzinato al suo arrivo in un magazzino riconosciuto, vengono rimborsate le spese di magazzinaggio.

    Il rimborso viene concesso soltanto agli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 che sono proprietari dello zucchero al momento dell'immagazzinamento di cui al comma precedente.

    2. Tuttavia, per lo zucchero di cui al paragrafo 1, il rimborso viene limitato ad un periodo corrispondente ai tre quarti di un mese.

    Articolo 11

    1. Quando in uno Stato membro lo zucchero greggio o lo zucchero bianco proveniente da un magazzino riconosciuto si trova in corso di trasporto diverso da quello indicato nell'articolo 10 alle ore 0,00 del primo giorno di un mese ed è immagazzinato al suo arrivo in un altro magazzino riconosciuto dallo stesso Stato membro, è accordato il rimborso delle spese di magazzinaggio.

    2. Per il calcolo del quantitativo che beneficia del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77, gli zuccheri di cui al paragrafo 1 sono considerati al tempo stesso come ancore immagazzinati nel magazzino di partenza alle ore 24 dell'ultimo giorno di un mese e come già immagazzinati nel magazzino di arrivo alle ore 0,00 del primo giorno del mese successivo.

    Articolo 12

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 il contributo è dovuto al momento dello smercio.

    Per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempreché quest'ultimo non sia già dovuto, è considerato come smercio:

    a) l'uscita dello zucchero dalla fabbrica nella quale è stato prodotto, sempreché non venga immagazzinato in un magazzino riconosciuto del fabbricante di tale zucchero, situato nello stesso Stato membro;

    b) l'uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto de fabbricante; tuttavia il trasferimento dello zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto dello stesso fabbricante, situato nello stesso Stato membro, non è considerato come smercio;

    c) il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita di tale zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante;

    d) la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nella voce 17.01 della tariffa doganale comune;

    e) l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti allo zucchero o agli sciroppi, ovvero il miscuglio dello zucchero o degli sciroppi con altri prodotti non indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 in maniera che tale miscuglio non possa più beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio conformemente all'articolo 9;

    f) la denaturazione dello zucchero;

    g) l'uscita, a seguito di alienazione, degli sciroppi dai serbatoi del fabbricante menzionati all'articolo 8, paragrafo 2;

    h) la sottoposizione dello zucchero o degli sciroppi ad uno dei regimi di cui agli articolo 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

    2. Il contributo è dovuto per lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3330/74, il giorno dell'importazione.

    È considerato come giorno d'importazione il giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione.

    3. Il contributo è dovuto per lo zucchero preferenziale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3330/74, alla fine del mese durante il quale tale zucchero è raffinato, sempreché tale contributo non sia già dovuto.

    Per lo zucchero preferenziale importato ai fini della sua raffinazione, il quale tuttavia è ulteriormente smerciato come tale, il contributo è dovuto al momento in cui sono state espletate le formalità doganali d'importazione.

    4. La vendita di zucchero bianco o di zucchero greggio a un organismo d'intervento non è considerata come smercio ai sensi del paragrafo 1. Per tale zucchero il contributo è dovuto dall'organismo d'intervento al momento della sua vendita effettuata da parte di quest'ultimo.

    Articolo 13

    1. Ogni avente diritto al rimborso comunica allo Stato membro interessato, al più tardi il 15 di ogni mese:

    a) la totalità delle quantità a peso netto di zucchero e di sciroppi che beneficiano del rimborso giacenti nei suoi magazzini alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese precedent quello della comunicazione;

    b) i quantitativi di cui agli articoli 10 e 11;

    c) la ripartizione delle quantità di cui alle lettere a) e b) tra i diversi magazzini nei quali lo stesso immagazzina il suo zucchero e i suoi sciroppi e la ripartizione tra zucchero comunitario e zucchero preferenziale.

    2. Se la giacenza finale comunicata è differente dalla giacenza iniziale del mese successivo, quest'ultima è comunicata separatamente.

    3. Ogni fabbricante comunica contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1 le quantità smerciate nel corso del mese precedente quello della comunicazione e prodotte nell'ambito della sua quota massima.

    4. Ogni importatore di zucchero preferenziale smerciato tal quale comunica, contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1, i quantitativi importati nel corso del mese precedente quello della comunicazione e indicati nell'articolo 12, paragrafo 2.

    5. Ogni raffinatore di zucchero preferenziale comunica,contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1, i quantitativi raffinati nel corso del mese precedente a quello della communicazione e di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

    6. Gli Stati membri possono esigere la comunicazione di dati supplementari e prorogare la data limite di cui al paragrafo 1 di 5 giorni al massimo.

    Articolo 14

    1. Ogni avente diritto al rimborso che immagazzina nello stesso magazzino zucchero che puo beneficiare del rimborso e zucchero che non ne puo beneficiare, deve fornire la prova che ne ha diritto per il primo zucchero.

    La stessa norma si applica, mutatis mutandis, al contributo.

    In questo caso lo zucchero in causa è posto dallo Stato membro interessato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che ofira garanzie equivalenti.

    2. Quando un fabbricante o un raffinatore immagazzina allo stesso momento in un unico magazzino zucchero comunitario e zucchero preferenziale senza possibilità di distinguerli, l'uscita di tali zuccheri è considerata come effettuata al prorata della rispettiva composizione nella giacenza iniziale.

    Per l'applicazione del comma precedente, ogni quantitativo di zucchero comunitario o di zucchero preferenziale che entra in detto magazzino nel corso di un mese determinato viene aggiunto, secondo il caso, al quantitativo iniziale di zucchero comunitario o di zucchero preferenziale in giacenza all'inizio dello stesso mese in tale magazzino. La relazione tra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati durante il mese in causa, è applicata a tutte le uscite effettuate nel corso dello stesso mese.

    Quando un fabbricante o un raffinatore utilizza vari magazzini per il magazzinaggio di cui al primo comma, lo Stato membro interessato puo considerare tali magazzini come costituenti un solo e unico magazzino per l'applicazione del presente paragrafo.

    3. Quando un quantitativo di zucchero prodotto in eccedenza della quota massima è sostituito ai fini dell'esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero prodotto nell'ambito della quota massima, il primo quantitativo, per l'applicazione del rimborso, è considerato come prodotto nel limite della quota massima dal giorno in cui le formalità doganali di esportazione sono espletate.

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri, per un determinato mese ed al più tardi il ventesimo giorno del secondo mese successivo, stabiliscono per ogni persona avente diritto al rimborso o sottosposta al contributo:

    a) l'ammontare totale dei rimborsi cui essa ha diritto ,

    b) l'ammontare totale dei contributi dovuti.

    2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono pagati dal primo al ventesimo giorno del terzo mese seguente quello per il quale il rimborso è acquisito o il contributo è dovuto.

    Articolo 16

    1. Quando vengono constatate delle differenze tra le scorte reali e quelle contabilizzate per il rimborso delle spese di magazzinagggio, tali differenze sono prese in considerazione per il calcolo dei rimborsi retroattivi a decorrere dal 1° novembre precedente, per i quantitativi mancanti.

    Per i quantitativi eccedentari, le differenze sono prese in considerazione:

    - a decorrere dal mese della constatazione, per le differenze rilevate tra il 1° ottobre e il 31 gennaio;

    - a decorrere al 1° febbraio precedente, per le differenze rilevate tra il 1° febbraio e il 30 settembre.

    Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica le date di cui ai commi precedenti sono posticipate di tre mesi.

    Tuttavia, se è possibile accertare con precisione la data in cui tali differenze sono sorte, viene presa in considerazione tale data.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, è ugualmente considerato come magazzino riconosciuto del fabbricante il magazzino preso in locazione da un altro fabbricante in cui è immagazzinato zucchero prodotto da quest'ultimo fabbricante per effetto di un contratto di lavorazione per conto a norma dell'articolo 3 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 700/73.

    Se il magazzino preso in locazione si trova in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si mettono d'accordo sulle misure da prendere. Il rimborso delle spese e la riscossione del contributo sono effettuati dallo Stato membro in cui è stabilito il committente.

    3. Quando un fabbricante di uno Stato membro si trova nella necessità di prendere in locazione, nello stesso Stato membro, un magazzino da un altro fabbricante o da un depositario, quest'ultimo magazzino puo essere considerato come un magazzino del primo fabbricante ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, mediante riconoscimento preventivo dello Stato membro interessato.

    Articolo 17

    Il rimborso non viene concesso per i prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69.

    Articolo 18

    Se uno Stato membro ha deciso che il disposto dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/74 non venga applicato nel suo territorio, esso esige la restituzione del rimborso eventualmente effettuato per le quantità di zucchero che, a causa della sua decisione, risultano prodotte oltre la quota massima.

    Articolo 19

    Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e determinano in particolare tutte le procedure di controllo che si rendono necessarie.

    Articolo 20

    Il regolamento (CEE) n. 442/70 è abrogato.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1978.

    Tuttavia le disposizioni inerenti ai contributi e al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero allo stato solido sono applicabili dal 1° luglio 1978.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1978.

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

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