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Document 31973R0196

    Regolamento (CEE) n. 196/73 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che completa, a seguito dell' adesione di nuovi Stati membri, il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi

    GU L 23 del 29.1.1973, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/196/oj

    31973R0196

    Regolamento (CEE) n. 196/73 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che completa, a seguito dell' adesione di nuovi Stati membri, il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 29/01/1973 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0032


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

    ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

    ( 3 ) GU n . L 133 del 10 . 6 . 1972 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 165 del 21 . 7 . 1972 , pag . 34 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 196/73 DELLA COMMISSIONE

    del 29 dicembre 1972

    che completa , a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri , il regolamento ( CEE ) n . 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ( 1 ) , firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 , in particolare l'articolo 153 dell'atto ( 2 ) ad esso allegato ,

    considerando che occorre completare il regolamento ( CEE ) n . 1204/72 della Commissione , del 7 giugno 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1559/72 , del 20 luglio 1972 ( 4 ) , per adeguarlo alla nuova situazione creatasi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Con effetto dal 1 * febbraio 1973 , l'articolo 8 , del regolamento ( CEE ) n . 1204/72 è completato dal paragrafo seguente :

    " 5 . Durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in Irlanda e nel Regno Unito , le ore limite di cui ai paragrafi precedenti si intendono anticipate di un'ora in tali Stati membri . "

    Articolo 2

    Con effetto dal 1 * febbraio 1973 , l'articolo 18 , paragrafo 5 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1204/72 è completato dalle menzioni seguenti :

    " DK per la Danimarca , IR per l'Irlanda e UK per il Regno Unito . "

    Articolo 3

    1 . Con effetto dal 1 * febbraio 1973 , l'articolo 27 , paragrafo 2 , primo comma del regolamento ( CEE ) n . 1204/72 è completato dalle menzioni seguenti :

    " Imported seeds or mixtures "

    " Indforte fro eller blandinger "

    2 . Con effetto dal 1 * febbraio 1973 , l'articolo 27 , paragrafo 2 , lettera b ) dello stesso regolamento è completato dalle menzioni seguenti :

    " Intended to be placed under the control system provided for in article 2 of Regulation ( EEC ) No 2114/71 or to be rendered ineligible for the subsidy . "

    " Bestemt til at undergives det kontrolsystem , der er naevnt i artikel 2 i forordning ( EOF ) nr . 2114/71 eller til at bringes i en sadan tilstand , at de ikke kan fa stotte . "

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1973 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1972 .

    Per la Commissione

    Il Presidente S . L . MANSHOLT

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