Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023DP0087

    Decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))

    GU C 341 del 27.9.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 341 del 27.9.2023, p. 3–4 (GA)

    27.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 341/10


    P9_TA(2023)0087

    Richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth

    Decisione del Parlamento europeo del 30 marzo 2023 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth (2022/2208(IMM))

    (2023/C 341/02)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta in data 21 ottobre 2022 del tribunale distrettuale di Kecskemét in Ungheria di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico su querela di parte, pendente davanti al tribunale distrettuale di Kecskemét e annunciato in Aula il 24 novembre 2022,

    visto che Anna Júlia Donáth ha rinunciato al suo diritto a essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    visti l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, nonché gli articoli 10, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei membri ungheresi al Parlamento europeo, e l'articolo 74 della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale ungherese,

    viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019  (1),

    visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A9-0071/2023),

    A.

    considerando che il 21 ottobre 2022 il tribunale distrettuale di Kecskemét, Ungheria, ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Anna Júlia Donáth, deputata al Parlamento europeo eletta in Ungheria, nell'ambito del procedimento penale per diffamazione avviato nei suoi confronti su querela di parte; che la richiesta include una precedente richiesta di revoca dell'immunità di Anna Júlia Donáth da parte dello stesso tribunale distrettuale, di data 28 giugno 2022, che, tuttavia, sembra non essere mai stata ricevuta dal Parlamento europeo;

    B.

    considerando che, il 20 gennaio 2022, una dichiarazione del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt in cui si fa riferimento alla sospensione dell'appartenenza al partito del ricorrente e vi si afferma che tale sospensione è avvenuta a seguito di una serie di violazioni etiche da parte del ricorrente, è stata pubblicata sul giornale online del partito e sulla relativa pagina Facebook; che, a quanto risulta, tra il 21 novembre 2021 e il 29 maggio 2022 Anna Júlia Donáth era presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt;

    C.

    considerando che il 31 gennaio 2022 il ricorrente ha presentato una querela dinanzi al tribunale distrettuale di Kecskemét contro Anna Júlia Donáth, in quanto presidente del comitato esecutivo di Momentum Mozgalom Párt, invocando il reato di diffamazione in pubblico, ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 2, lettera b), della legge C del 2012 sul codice penale ungherese; che a norma dell'articolo 231, paragrafo 2, del codice penale ungherese, tale reato può essere punito solo nel contesto di una querela di parte;

    D.

    considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari in relazione ad attività svolte nell'esercizio delle funzioni parlamentari che non possono essere disgiunte da tali funzioni;

    E.

    considerando che il presunto reato non rappresenta opinioni o voti espressi da Anna Júlia Donáth nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che il presunto reato riguarda invece attività che hanno natura nazionale, svolte in qualità di presidente del suo partito nazionale;

    F.

    considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri;

    G.

    considerando che, a norma dell'articolo 4 paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano di immunità; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge LVII del 2004 sullo status giuridico dei deputati ungheresi al Parlamento europeo, i deputati al Parlamento europeo hanno diritto a un'immunità uguale a quella di cui beneficiano i deputati del parlamento ungherese e, secondo l'articolo 12, paragrafo 1, della medesima legge la decisione di sospendere l'immunità di un deputato al Parlamento europeo rientra nella competenza del Parlamento europeo; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale, può essere avviato un procedimento penale nei confronti di un deputato solo previo consenso dell'Assemblea nazionale;

    H.

    considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in qualità di membro del Parlamento europeo;

    I.

    considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tenere conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2); che Anna Júlia Donáth ha dichiarato di non avere obiezioni alla revoca della sua immunità parlamentare;

    J.

    considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (3);

    1.

    decide di revocare l'immunità di Anna Júlia Donáth;

    2.

    incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente dell'Ungheria e ad Anna Júlia Donáth.

    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

    (2)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punto 28.

    (3)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


    Top