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Document 62020TA0321

Causa T-321/20: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023 — enercity / Commissione («Concorrenza – Concentrazioni – Mercato tedesco dell’energia elettrica – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Difetto di legittimazione ad agire – Assenza di partecipazione attiva – Irricevibilità»)

GU C 235 del 3.7.2023, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/30


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023 — enercity / Commissione

(Causa T-321/20) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato tedesco dell’energia elettrica - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Difetto di legittimazione ad agire - Assenza di partecipazione attiva - Irricevibilità»)

(2023/C 235/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: enercity AG (Hannover, Germania) (rappresentanti: C. Schalast e H. Löschan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen e I. Zaloguin, agenti, assistiti da F. Haus e F. Schmidt, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Costanzo, agenti), E.ON SE (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Grave, C. Barth e D.-J. dos Santos Goncalves, avvocati), RWE AG (Essen) (rappresentanti: U. Scholz, J. Siegmund e J. Ziebarth, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C (2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 — RWE/E.ON Assets) (GU 2020, C 111, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

L’enercity AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


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