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Document 62021CA0626

Causa C-626/21, Funke: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Funke Sp. z o.o. / Landespolizeidirektion Wien [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2001/95/CE – Articolo 12 e allegato II – Norme e regolamentazioni tecniche – Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) – Linee guida – Prodotti non alimentari pericolosi – Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 – Regolamento (CE) n. 765/2008 – Articoli 20 e 22 – Notifiche alla Commissione europea – Decisione amministrativa – Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro – Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche – Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva]

GU C 235 del 3.7.2023, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Funke Sp. z o.o. / Landespolizeidirektion Wien

(Causa C-626/21 (1), Funke)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2001/95/CE - Articolo 12 e allegato II - Norme e regolamentazioni tecniche - Sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) - Linee guida - Prodotti non alimentari pericolosi - Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 - Regolamento (CE) n. 765/2008 - Articoli 20 e 22 - Notifiche alla Commissione europea - Decisione amministrativa - Divieto di vendita di taluni articoli pirotecnici e obbligo di ritiro - Domanda di un distributore dei prodotti di perfezionare le notifiche - Autorità competente a pronunciarsi sulla domanda - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva)

(2023/C 235/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Funke Sp. z o.o.

Convenuta: Landespolizeidirektion Wien

Dispositivo

1)

Gli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; l’articolo 12 e l’allegato II della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, come modificata dal regolamento n. 765/2008, nonché l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica,

devono essere interpretati nel senso che:

essi conferiscono a un operatore economico i cui interessi possano essere lesi da una notifica effettuata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008 da uno Stato membro alla Commissione, come un importatore dei prodotti oggetto di tale notifica, il diritto di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante che detta notifica sia perfezionata.

2)

Gli articoli 20 e 22 del regolamento n. 765/2008, l’articolo 12 e l’allegato II della direttiva 2001/95, come modificata dal regolamento n. 765/2008, e l’allegato della decisione di esecuzione 2019/417, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

un operatore economico, come l’importatore dei prodotti cui si riferisce una notifica ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 765/2008, che non sia destinatario della misura che ha dato luogo a tale notifica e i cui interessi possano essere lesi dall’incompletezza di tale notifica, deve disporre di un mezzo di ricorso nello Stato membro notificante per ottenere il rispetto degli obblighi che incombono a detto Stato membro a tale riguardo.


(1)  GU C 37 del 24.1.2022.


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