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Document 62023CN0006

    Causa C-6/23, Baramlay: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 2 gennaio 2023 — X / Agrárminiszter

    GU C 94 del 13.3.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 94/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 2 gennaio 2023 — X / Agrárminiszter

    (Causa C-6/23, Baramlay) (1)

    (2023/C 94/29)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: X

    Resistente: Agrárminiszter

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 1307/2013»), debba essere interpretato nel senso che consente allo Stato membro di stabilire come criterio di ammissibilità che il beneficiario dell’aiuto eserciti in modo continuativo l’attività di agricoltore a titolo principale e come imprenditore individuale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90 % dell’aiuto fino alla fine del periodo di esercizio.

    2)

    In caso di risposta negativa, se il menzionato criterio di ammissibilità debba essere interpretato come un impegno assunto dal beneficiario.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se gli articoli 64, paragrafo 1, e 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, debba essere interpretato nel senso che, in caso di inadempienza dell’impegno, può essere inflitta una sanzione amministrativa il cui importo deve essere determinato, tenuto conto del principio di proporzionalità, sulla base degli articoli 64, paragrafo 4, lettera b), e 77, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, vale a dire che le menzionate disposizioni devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che dispone il recupero dell’integralità dell’aiuto, senza prendere in considerazione il tempo interessato dall’inadempienza.

    4)

    Se gli articoli 64, paragrafo 2, lettera e), e 77, paragrafo 2, lettera e), [del regolamento n. 1306/2013] debbano essere interpretati nel senso che «l’inadempienza (…) di scarsa entità» comprende una situazione nella quale il beneficiario dell’aiuto ha violato per 176 giorni nel corso del periodo di cinque anni di durata del suo impegno la disposizione relativa al mantenimento dell’attività a titolo principale, tenendo conto del fatto che durante tutto tale periodo il beneficiario ha esercitato esclusivamente l’attività agricola, dalla quale sono derivati i suoi redditi.


    (1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

    (2)  GU 2013, L 347, pag. 608.

    (3)  GU 2013, L 347, pag. 549.


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