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Document 62022CN0529

    Causa C-529/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 9 agosto 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

    GU C 441 del 21.11.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 441/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 9 agosto 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

    (Causa C-529/22)

    (2022/C 441/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parti

    Ricorrente: PA

    Resistente: trendtours Touristik GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 (1) relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, esso prevede un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici si verificano nel solo caso in cui il viaggiatore faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.

    2)

    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno quando il viaggiatore nella sua dichiarazione di risoluzione non adduca alcun motivo e fornisca solo a posteriori una motivazione di detta risoluzione, al momento della dichiarazione nell’ambito di una valutazione previsionale oppure al momento del viaggio, la quale sia fondata su circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.


    (1)  GU 2015, L 326, pag. 1.


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